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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 26450/2023

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e - Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21373/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dagli A vvocati [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 145 , presso lo studio dell ’A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ); rappresentata e di fesa P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente– per la cassazione della sentenza n. 303/2020 della CORTE d’ APPELLO di TRIESTE, depositata il2 luglio 2020 e notificata il 3 luglio 20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 luglio 2023dal Consigliere Relatore, Paolo S PAZIANI ; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Paolo MULITSCH; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto P rocuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] SOLDI, che ha concluso perl’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n.60 del 2014 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare la somma di Euro 72.169,52, oltre accessori, al [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., che aveva esercitato giudizialmente, ai sensi de ll’art. 43 legge fall., il credito retributivo vantato da [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita, quale ex lavoratrice dipendente della società convenuta; credito maturato tra la data dell’illegittimo licenziamento (3 dicembre 2001) e la data del pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione (21 agosto 2006). [OSCURATO:PERSONA], tornata sui iuris dopo la chiusura della procedura concorsuale ed ottenuta transattivamente la cessione del credito giudizialmente accertato in favore del fallimento, notificò la predetta sentenza, munita di formula esecutiva, e il relativo precetto (intimandole il pagamento della somma di Euro 77.137,83) a IOT- [OSCURATO:PERSONA] of Tou rism s.r.l. , quale società incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cui la condannata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con atto del 10 dicembre 2008, aveva ceduto il ramo di azienda presso il quale la precettante aveva prestato la propria attività lavorativa.

P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

2. L’opposizione al precetto , proposta dalla precettata IOT - IntercontinentalOrganization of [OSCURATO:SOCIETA]., fu accolta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, con sentenza n. 403 del 2018, statuì , per quanto rileva in questa sede,che nella fattispecie non pote va configurarsi una responsabilità della cessionariadel ramo d ’azienda (e quindi della sua incorporante),non trovando operatività la disciplina di cui all’art. 2560, secondo comma, cod. civ.: da un lato, infatti, non era stata neppure chiesta l’esibizione delle scritture contabili della società cedente, dalle quali si potesse verificare se il debito verso la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] vi fosse stato iscritto alla data del tra sf erimento d’azienda; dall’altro lato, i l debito non risultava tra le poste conferite alla società cessionariain base alla perizia redatta ai sensi dell’art.2465 cod. civ., mentre invece risultava nel bilancio finale di liquidazione della cedente. 3.La Corte d appello di Trieste , con sentenza 2 luglio 2020, n. 303 –nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA]. ) , società incorporante IOT-[OSCURATO:PERSONA] of T ourism, a sua volta già incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cessionaria del ramo di azienda di [OSCURATO:PERSONA] zazione [OSCURATO:SOCIETA]., originaria condannata –in accoglimento dell’impugnazione di Adelma M eroi e in riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , ha invece rigettato l’opposizione a precetto.

LaCorte territoriale ha ritenuto che le circostanz e evidenziat e dal Tribunale (mancata esibizione delle scritture contabili; risultanza del debito retributivo verso la sig. [OSCURATO:PERSONA] nel bilancio di liquidazione finale della società cedente; non risultanza dello stesso tra le poste conferite alla società cessionaria) non fosserorilevanti ai fini dell’ esclusione della responsabilità della cessionaria medesima (e quindi della sua incorporante) per i debiti relativi al ramo di azienda ceduto, ai sensi dell’art.2560, secondo comma, cod. civ..

Il giudice di appello ha richiamato, al riguardo , l’ orientamento espresso da questa Corte nella sentenza n. 32134 del 2019, secondo P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. cui, intema di cessione di azienda, il principio di solidarietà fra cedente e cessionario – fissato dall’ art. 2560, secondo comma , cod. civ. con riferimento ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento e condizionato a che i debiti risultino dai libri contabili obbligatori – deve es sere applicato considerando la “ finalità di protezione” della disposizione, la quale permette di far comunque prevalere il principio generale di responsabilità solidale del cessionario qualora risulti, da un lato, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa è stata introdotta e, dall’altro, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di assicurare tutela effettiva al creditore.

Nel caso di specie –ha osservato la Corte di merito – , risultavano dalladocumentazione in atti le seguenti circostanze: a) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata costituita con un unico socio mediante conferimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dello specifico ramo di azienda organizzato per l’esercizio dell’attività di agenziadi viaggi e turismo, in cui aveva prestato attività lavorativaAdelma [OSCURATO:PERSONA]; b) amministratore unico della Iotto ur [OSCURATO:SOCIETA]. (società cessionaria)era stata la stessa persona fisica ([OSCURATO:PERSONA]) che era stata, dal 2008e sino alla nomina del liquidatore , amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (società cedente); c)anco ra nel 2010, l’unico socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era la società IOT-IntercontinentalOrganization of [OSCURATO:SOCIETA] che, alla fine dello stesso anno, l’avrebbe incorporata; d)dal 2011 era stata presidente del consiglio di amministrazione della società incorporante la stessa persona fisica (sempre [OSCURATO:PERSONA]) che era stata amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]., mentre la carica P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. di amministratore delegato era stata rivestita dall’altra persona fisica ([OSCURATO:PERSONA]) che, insieme al la prima , aveva costituito la compagine sociale della società cedente, attinta dall’originaria pronunciadi condanna.

Avuto riguardo a tali circostanze –e considerato che la disciplina di cui all’art. 2560, secondo comma, cod. civ. si applica anche al trasferimentodi un ramo di azienda, con riguardo ai debiti inerenti alla gestione del ramo ceduto (è stata citata la pronuncia di questa Corte n. 13319del 2015) – la Corte d ’ appello ha dunque ritenuto che , nella fattispecie,la cessione del ramo di azienda in cui A delma Me roi aveva prestato il proprio lavoro fosse stata congegnata in modo tale da lasciare solo in capo allasocietà cedente la responsabilità pe r il debito retributivo verso la lavoratrice e fosse stata finalizzata a lasc i are non soddisfatto quel debito dopo l a messa in liquidazione e la successiva cancellazione della società debitrice.

La Corte di merito, pertanto, in applicazione del richiamato orientamento giurisprudenziale di legittimità , t enendo con t o, da un lato, dell’uso «distorto» (p. 12 della sentenza) dell’istituto del trasferimentodi ramo di azienda e, dall’altro, della provata conoscenza della sussistenza del debito in capo alla società cessionaria (che era stata gestita dallo stesso amministratoreunico che aveva già gestito la società cedente), ha ritenuto che la circostanza formale della eventuale non risultanza dell’obbligazione dalle scritture contabili obbligatorie della società cedente,inerenti alla gestione del ramo di azienda ceduto, dovesseritenersi superata e dovesse conse guentemente rico noscersi , in ordine all’obbligazione retributiva accertata in capo alla [OSCURATO:PERSONA] ne Turis mo s.r.l. (società cedente), la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (società cessionaria),nonché, dopo l’estinzione di questa (a seguito della fusione che ne aveva comportato l’incorporazionenella IOT-[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:SOCIETA].) la responsabilità della società incorporante , a cui P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. debitamente era stato notificato il precetto; la Corte territoriale ha infine statuito che il precetto medesimo doveva ritenersi efficace anche in confronto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA]. ) , costituitasi nel giudizio di appello in quanto società incorporantela IOT- IntercontinentalOrganization of [OSCURATO:SOCIETA]..

4. Avverso la sentenza della Corte f riulana propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sullabase di due motivi.

Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso, originariamente fissata in adunanza camerale (in prossimità della quale entrambe le parti avevano depositato memorie), è stata successivamente rinviata alla pubblica udienza,con ordinanza interlocutoria del 12 dicembre 2022.

La parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria per l’udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene denunciata violazione degli artt. 12 e 14 delle preleggi e dell’art.2560, secondo comma, cod. civ. , ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ..

La sentenza d’appello è censurata per aver «ritenuto che il requisito dell’iscrizione dei debiti nei libri contabili previsto dalla legge per la responsabilità solidale dell’acquirente dell’azienda ceduta non abbia valore costitutivo e possa essere supplito dalla conoscenza del debito in capo all’acquirente/cessionario, laddove risulti che la cessione d’azienda sia finalizzata ad evitare il pagamento del debito non iscritto nei libri contabili, perseguendo così un fine diverso da quello “di protezione” avuto di mira dalla norma»(p. 8 del ricorso) .

In proposito, la società ricorrente pone in evidenza il carattere eccentrico ed isolato dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità pedissequamente applicato dalla sentenza impugnata (riconducibile alla pronuncia n. 32134 del 2019 di questa Corte), secondo il quale, posta la necessità di interpretare la norma codicistica considerandone la “finalità di protezione”, la responsabilità solidale del cessionario P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dovrebbe essere sempre affermata qualora risulti, da un lato, un utilizzo della norma stessa vol to a perseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa è stata introdotta e, dall’altro, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di assicurare tutela effettiva al creditore. 1.a. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sostiene che ad una tale interpretazione osterebbe anzitutto la natura eccezionaledella disposizione contenuta nel secondo comma dell’art. 2560 cod. civ., la quale farebbe, appunto, eccezione alla regola generale contenuta nel primo comma del medesimo articolo – nonché desumibile dai principi in materia di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni –, secondo la quale il soggetto ordinariamente responsabile per i debiti relativi all’azienda ceduta anteriori al trasferimento andrebbe individuato esclusivamentenell’alienante.

Stante il suo carattere eccezionale, il regime di solidarietà previsto dalla disposizione codicistica non potrebbe dunque formare oggetto di applicazione estensiva od analogica oltre il caso specifico da essa stessa contemplato, che si riconduce alla fattispecie in cui l’obbligazione di cui il cessionario dell’azienda è chiamato a rispondere «risulti dai libri contabili obbligatori».

L’elemento dell’iscrizione nei libri contabili sarebbe dunque requisito costitutivo della responsabilità del cessionario d’azienda, non surrogabile da altre forme di conoscenza. 1.b.La non condivisibilità dell’isolato orientamento applicato dalla sentenza d’appelloemergerebbe, inoltre, dal fondamento della norma, la cui ratio non risiederebbe unicamente in una pretesa finalità di protezione dei creditori, ma, anche, nellafinalità di tutelare l’interesse generale alla certezza dei rapporti giuridici e l’interesse economico collettivo alla facilità di circolazione dell’azienda; finalità il cui soddisfacimento troverebbe il suo presupposto proprio nella condizione oggettiva dell’iscrizione dei debiti nelle scritture contabili e che invece P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. verrebbe frustrata nell’ipotesi in cui si ammettesse «la possibilità di bypassare quella condizione oggettiva attraverso accertamenti da condursi caso per caso in ordine alle finalità della cessione e ai possibili stati di conoscenza (dei debiti) dei cessionari» (p. 17 del ricorso). 1.c.La specifica finalità perseguita con l’operazione di cessione nel caso concreto non assumerebbe, dunque, rilievo ai fini dell’applicazione del regime di solidarietà previsto dall’art. 2560, secondo comma, cod. civ., poiché l’esigenza di tutela dei creditori dell’azienda ceduta da eventuali manovre collusive dirette a frodare le loro ragioni di credito attraverso operazioni di trasferimento dell’azienda o di un ramo di essa, sarebbe efficacemente soddisfatta dal ricorso ai rimedi previsti dall’ordinamento, quali, in particolare, l’azione revocatoria di cui all’art.2901 cod. civ. e, più in generale, il risarcimento del danno. 1.1.Il motivo è infondato.

Esso pone la questione se, per gli effetti dell’art. 2560, secondo comma, cod. civ., ai fini della responsabilità solidale dell’acquirente dell’azienda (o del ramo di azienda) per i debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta (o del ramo di azienda trasferito) anteriori al trasferimento, l’iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori abbia sempre valore costitutivo o se, quanto meno in talune fattispecie, possa essere surrogato da requisiti equipollenti (quali, in particolare, la conoscenza dell’esistenza del debito acquisita aliunde da parte dell’acquirente dell’azienda), avuto riguardo alla natura e al fondamento della norma, nonché alla specifica finalità dell’operazione di cessione posta in essere nel caso concreto. 1.1.a.

Le argomentazioni della società ricorrent e richiamano l’attenzione sulla sussistenza di un tradizionale e consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui la corresponsabilità del cessionario(in solido con il cedente) nei con fronti dei creditori aziendali postula necessariamente l’annotazione dei debiti nei libri contabili obbligatori, ai sensi dell’art. 2560, secondo comma, P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. cod. civ., non surrogabile da altri elementi di conoscenza della sussistenza delle medesime obbligazioni.

Il tradizionale orientamento richiamato dallaricorrente si riconduce alle decisioni che hanno riconosciuto all’iscrizione nei libri contabili obbligatori la natura di elemento costitutivo essen ziale della responsabilità dell’acquirente dell’azienda per i debiti ad essa inerenti e, su tale presupposto, hanno enunciato il principio che chi voglia far valere i corrispondenti crediti contro lo stesso acquirente ha l’onere di provare, tra gli elementi costitutivi del proprio diritto, anche detta iscrizione, mentre il giudice, se non può effettuare d’uffic io l’indagine sull’esistenza o meno dell’iscrizione medesima, ben può d'ufficio rilevare il fatto che quest’ultima, quale elemento essenziale della responsabilità del convenuto,non sia stata provata (cfr., tra le altre, Cass. 20/06/1998, n. 6173; Cass. 15/11/2000, n. 14823; Cass.26/09/2017, n. 22418; nello stesso senso, con riguardo al carattere costitutivo dell’iscrizione, Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1429; Cass.03/04/2002, n. 4726; Cass. 14/08/2004, n. 15911; Cass. 27/04/2005, n. 8721; più recentemente, Cass. 26/09/2019, n. 24101; Cass.07/10/2020, n. 21561).

In funzione dell’affermazione di questi principi, le decisioni in esame traggono argomento – oltre che dalla natura eccezionale della disposizione contenuta nell’art. 2560, secondo comma, cod. civ., che non ammetterebbe altre forme di conoscenza della situazione debitoria dell’azienda eventualmente a disposizione dell’acquirente (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8363; Cass. 10/11/2010, n. 22831) – principalmente dalla considerazione della ratio della norma medesima, la quale avrebbe lo scopo non tanto di tutelare i terzi creditori (già contraenti con l’impresa e, peraltro, sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui al primo comma del medesimo art.2560), qua nto piuttosto di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dei debiti assunti (cfr., in particolare, Cass. 21/12/2012, n. 23828; Cass. 03/09/2021, n. 23881).

Alla norma codicistica vengono dunque ricondotte due distinte rationes, sul presupposto che, oltre all’interesse dei terzi creditori, sarebbe meritevole di tutela anche quello del cessionario dell’azienda, quale accollante dei relativi debiti, ad avere precisa conoscenza degli stessi; questo secondo interesse, inoltre, assumerebbe un rilievo prevalente nel fondamento della disposizione di cui al capoverso dell’art. 2560 cod. civ. , poiché il primo già troverebbe adeguata protezione nella previsione contenuta nel comma precedente. 1.1.b.

Dal tradizionale e consolidato orientamento giurisprudenziale appena illustrato si è discostata una recente pronuncia di questa Sezione, la quale ha invece attribuito rilevanza preminente alla ratiodi tutela delle ragioni del creditore, tutte le volte in cui vi sia stato un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa è stata introdotta, risultando dimostrato, in particolare, in base alle evidenze processuali, che la cessione dell’azienda abbia costituito lo strumento per precludere al creditore il recupero del credito(Cass. 10/12/2019, n. 32134).

In tal caso, secondo la pronuncia in esame, il principio di responsabilità del cessionario in solido con il cedente (da ritenersi principio generale e non già particolare) dovrebbe comunque prevalere in considerazione della detta “finalità di protezione” della norma. 1.1.c.

L’orientamento giurisprudenziale tradizionale , da cui si è discostata la pronuncia n. 32124 del 2019, trova ampio riscontro in dottrina.

Nella letteratura giuridica, pur con le inevitabili differenze che distinguono i diversi percorsi argomentativi, tende infatti a prev alere , in via generale, la tesi diretta ad attribuire all’iscrizione del debito nei registri obbligatori il valore di fatto costitutivo necessario per P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. l’assunzione in capo al cessionario della corresponsabilità per i debiti aziendali relativi all’azienda oggetto di trasferimento.

La dottrina, infatti, muove dal presupposto che il trasferimento dell’azienda, mentre determina il passaggio dal cedente al cessionario dei beni e dei rapporti contrattuali pendenti, in quanto teleologicamente organizzati per l’esercizio dell’impresa, non comporta invece il passaggio dei “puri” debiti, i quali, in applicazione del principio generale secondocui ciascuno risponde de lle propri e obbligazioni con tutti i suoi beni presentie futuri (art.2740 cod. civ.), restano in capo all’alienante, a tutela dei creditori e dell’affidamento che essi hanno riposto sulla garanzia patrimoniale del debitore originario, salvo che acconsentano allasua liberazione (art. 2560, primo comma, cod. civ.).

Mentre il primo comma dell’art. 2560 cod. civ. sarebbe dunque espressione del principio generale della necessaria coincidenza soggettiva tra posizione di debito e posizione di responsabilità , i l secondo comma, invece, in assonanza con la regola dell’accollo cumulativo (art. 1273, ultimo comma , cod. ci v.), farebbe sorgere eccezionalmente la responsabilità ( responsabilità senza debito ) del cessionario dell’azienda, ma, a tutela dell’affidamento che lo stesso ha riposto nell’operazione (o, secondo altro criterio , per la presunzione assoluta di conoscibilità legale che deriva dall’iscrizione), la stessa sarebbe circoscritta ai soli debiti iscritti nei libri contabili obbligatori di cui all’art. 2214 cod. civ., con esclusione di qualunque possibilità di prova in surroga, compresa non soltanto la registrazione in documenti di natura fiscale, ma anche la conoscenza effettiva dell’esistenza del debito; al riguardo, le pur diverse formulazioni dottrinarie, sogliono aggiungere che la norma è posta altresì a tutela del superiore interesse alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità e sicurezza della circolazione dell’azienda, quale complesso unitario di beni (universitas) di particolare rilevanza economica.

P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 1.1.d.Peraltro, anche nella riflessione dottrinale è possi bile isolare unatesi differente, sia pure minoritaria.

Questa tesi minoritaria rimprovera a quella prevalente di dare luogo, dal punto di vista sistematico, ad “una singolare anomalia”, atteso che, se il trasferimento di azienda determin a una successione nella titolarità dell'impresa con correlativo e conseguente passaggio delle relazioni di fatto (art. 2557 cod. civ.), dei rapporti contrattuali (art. 2558cod. civ.; ma anche artt. 2112 e 2610 cod. civ.) e dei crediti (art. 2559cod. civ.), non si vede perché tale fenomeno non si debba estendere, oltre le posizioni attive, anche a quellepassive e, perciò, ai debiti dell’impresa.

Recuperando la consapevolezza che il trasferimento di azienda determina il “passaggio” dal cedente al cessionario anche dei debiti – consapevolezza, del resto, già espressa nelle prime formulazioni dottrinarie che avevano sottolineato la necessità di sostituire all a nozionedi azienda come universitas rerum , la diversa nozione volta a ravvisarvi una universitas iurium– l’art. 2560, primo comma, cod. civ. dovrebbe formare oggetto di una lettura diversa da quella tradizionale: esso, nella parte in cui avverte che la cessione dell’azienda non libera dai debiti inerenti anteriori il cedente, se non vi è il consenso dei creditori, starebbead implicare che automaticamente è sorto un nuovo debito in capo all’acquirente, permanendo un’obbligazione di garanzia per gli stessi in capo all’alienante, che solo il consenso dei creditori sarebbe in grado diliberare, rendendo unico debitore il cessionario.

In questa prospettiva, il secondo comma dell’articolo in esame varrebbe a rendere indiscutibile da parte del cessionario la conoscenza dei debiti inerenti iscritti, ma non varrebbe a liberarlo dei debiti non iscritti di cui abbia avuto comunque notizia.

In altreparole, l’art. 2560, secondo comma, cod. civ., perduta la natura di norma eccezionale, avreb be la funzione, non già di circoscrivere la responsabilità del cessionario ai debiti registrati, bensì P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. quella di impedire che per essi l’acquirente possa sottrarsi, fermo restando che la successione non potrebbe che operare anche per tutti i debiti che, sebbene non registrati, egli conosceva o poteva facilmente conoscere, della cui prova sarebbe tuttavia gravato il creditore. 1.1.e.L’esame della dottrina consente di individuare il fondamento dogmatico sia dell’orientamento giurisprudenziale che si riconduce all’indirizzo tradizionale e assolutamente prevalente, sia di quello espressodall’isolata pronuncia n. 32134 del 2019.

Il primo si rinviene nel medesimo rilievo che ha indotto questa Corte a tenere distinta l’area di applicazione del regime di cui all’art.2560 cod. civ. (riservato ai “nudi” debiti in sé soli considerati) dall’area di applicazione del regime di cui all’art. 2558 cod. civ. (riservato alle posizioni contrattuali non ancora esaurite: Cass.16/06/2004, n.11318; Cass. 07/02/2013, n. 2961; Cass. 30/03/2018, n. 8055; Cass.06/04/2018, n.8539; Cass. 21/10/2019, n. 26808 ): il rilievo, cioè, che mentre il rapporto contrattuale , essendo ancora in corso e dovendo essere eseguito proprio attraverso l’esercizio dell’azienda, è parte di essa (quale insieme di beni e rapporti giuridici teleologicamente organizzati e funzionalmente rivolti all’esercizio dell’impresa), invece il puro debito non fa parte di questa organizzazione; di conseguenza,nel caso di trasferimento dell’azienda, il puro debito non transita automaticamente con essa e non si trasferisceal cessionario, ma resta debito del cedente, ai sensi dell’art. 2560, primo comma, cod. civ., salv a l’eccezione di cui al capoverso dello stesso articolo.

Il secondo si riviene neldiverso rilievo, non esattamente esplicitato nella pronuncia n. 32134 del 2019 , ma dogm a tica mente irrefutabile, che la cessione di azienda, prima di essere, oggettivamente, un trasferimento di beni e di rapporti , integra, soggettivamente , una successionenell’attività di impresa, la quale non può che coinvolgere anchei debiti.

P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 1.1.f.

L’individuazione del di fferente fondamento dogmatico dei due orientamenti induce, tuttavia , anche l’evidenziazione del presupposto fondamentale della fattispecie regolata dall’art. 2560cod. civ., in entrambi icapoversi in cui esso si articola.

Essa fattispecie– sia che la si ricostruisca , in termi ni soggettivi , come successione nell’impresa, sia che la si ricostruisca , in termini oggettivi, come trasferimentodi beni e di rapporti giuridici (nel la prima ipotesi, coinvolgente tutti i debiti di cui si provi che il cessionario abbia conoscenza; nella seconda ipotesi, coinvolgente i soli debiti risultanti dai libricontabili obbligatori ) – postula , in ogni caso , una reale dualità di soggetti e, dunque , un a effettiva alterità tra il cedente e il cessionario.

Questo presupposto fondamentale della fattispecie è stato, del resto, posto in evidenza dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia 28/02/2017, n. 5054.

Questa pronuncia – peraltro diretta a dirimere la specifica questione se ed, eventualmente, a quali condizioni, il cessionario di un’azienda commerciale risponda, a norma dell’art. 2560, secondo comma, cod. civ., ovvero ad altro titolo, del debito restitutorio che consegue alla revoca fallimentare di un pagamento ricevuto dal cedente – pur escludendo, in relazione alla peculiare fattispecie, che, ai fini dell’insorgenza della responsabilità solidale prevista dalla norma, sia sufficiente la conoscibilità, tramite i libri contabili obbligatori, del precedente rapporto contrattuale intrattenuto dal dante causa con un imprenditore, divenuto poi insolvente alla data del pagamento –e pur osservando, in linea generale, che la responsabilità solidale del cessionario di azienda va ricondotta «nell’alveo dell’evidenza diretta, risultante dai libri contabili obbligatori dell'impresa, a tutela del suo legittimo affidamento, essenziale per il corretto svolgimento della circolazione di beni di particolare rilievo commerciale» –ha, peraltro, affermato, sia pure in obiter dictum, che l’operatività dell’art. 2560, P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. secondo comma, cod. civ.

« incontra un limite solo nella carenza di un’effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda»(Cass., Sez.

Un., 28/02/2017, n. 5054).

Le Sezioni unite, esemplificando, hanno osservato che il difetto di alterità soggettiva si riscontra nel caso di trasformazione, anche eterogenea, della forma giuridica del soggetto e nel caso del conferimento dell’azienda di una impresa individuale in una società unipersonale.

Queste indicazioni vanno ritenute meramente esemplificative e non tassative, per modo che deve reputarsi che il difetto di dualità soggettiva,che esclude l’applicazione della norma codicistica in esame , sussistain tutti i casi in cui, in seguito al trasferimento dell’azienda, al di là della diversa forma o denominazione giuridica, la compagine sociale dell’impresa e gli organi amministrativi dell a stessa siano rimasti immutati, poiché in tali casi il trasferimentodell’azienda è solo formale.

In queste ipotesi, non vi è spazio per l’applicazione dell’art. 2560, secondo comma, cod. civ., poiché la norma non potrebbe esplicare la funzione che si riconduce alla sua ratio , ovverosia la salvaguardia dell’interesse dell’acquirentedell’azienda, quale accollante dei relativi debiti, ad avere precisa conoscenza degli stessi;interesse che si correla a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell’azienda. 1.1.g.Nel caso di specie è stato accertato in sede di merito – ed è incontroverso tra le parti –che il sig. [OSCURATO:PERSONA] era socio di maggioranza ed amministratore unico della cedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ma anche amministratore unico della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché socio di maggioranza e presidente del consiglio d’amministrazione di IOT – [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:SOCIETA], a sua volta socia unica della cessionaria.

P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

È stato, poi, altresì accertato – ed anche questa circostanza è incontroversa – che la compagine sociale della società cedente era formata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] (per una quota pari al 72,17%) e da [OSCURATO:PERSONA] (per la rimanentequota del 27,83%), i quali, dal 2011, erano divenuti, rispettivamente, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di IOT – [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:SOCIETA].

In tale situazione, a prescinderedalla circostanza se la “cessione” fosse connotata, o no, dalla finalità fraudolenta accertata dal giudice d’appello, non si poneva il probl em a di tutelare l’interesse del cessionario alla conoscenza dei debiti dell’azienda acquistata , poiché mancavain radice, nella sostanza, l’alterità soggettiva del cessionario medesimorispetto al cede n te, che quei debiti aveva assunto.

Inoltre, diversamente da quanto r eputato dal giudice di primo grado (e conformemente , invece, a quanto ritenuto da quello d’appello), nessun rilievo poteva attribuirsi , in senso favorevole alla società debitrice, allacircostanza che il debito verso la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non risultasse nella relazione di stima di cui all’art.2465 cod.civ. (tra l’altro, specificamente prescritta dalla legge con riguardo ai conferimenti dei beni in natura e dei crediti, non anche dei debiti), mentre l’ulteriore circostanza che esso debito risultasse invece nel bilancio finale di liquidazione della società cedente, lungi dall’essere assunta a presupposto dell’ accoglimento dell’ opposizione a precetto , avrebbe dovuto essere valorizzata in funzione dell’affermazione della responsabilitàdell’opponente. 1.1.h.

Al riguardo , va osservato che la disciplina organica dei bilanci e d egli altri documenti contabili della liquidazione volontaria delle società di capitali non era contemplata nella formulazione originaria del codice civile del 1942, il quale si limitava a rinviare alle poche, disorganiche disposizioni dettate in tema di società di persone.

P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Questa disciplina è stata introdotta con la legge di riforma del diritto societario (d.lgs. n. 6 del 2003 e successivi due decreti correttivi) , con effetto dal 1°gennaio 2004, mediantela sostituzione del Capo VIII del Titolo V del Libro V (artt.2484-2496).

Èstata co sì prevista una serie di documenti con t abili che devono essere redatti nellafase di scioglimento e di liquidazione della società , i quali consistono, principalmente, nel rendiconto della gestione degli amministratori, nei bilanci intermedi o annuali di liquidazione con iloro allegatie nel bilancio finale di liquidazione e correlativopiano di riparto.

In particolare, il bilancio finale di liquidazione, che deve essere redatto e sottoscritto dai liquidatori dopo aver compiuto la liquidazione, deve indicare la parte spettante aciascun socio o azione nella divisione dell'attivoe si articola in due parti distinte, il bilancio finale in senso stretto e il piano di riparto (art.2492, primo comma,cod. civ.).

Pur p resupponendo compiuta la fase di liquidazione e la monetizzazione del patrimonio aziendale , il bilanci o finale deve indicare, ove sussistano, sia gli eventuali elementi patrimoniali attivi non ancora realizzati sia eventuali posizioni debitorie non ancora estinte.

Si tratta, dunque, di un documento contabile particolarmente rilevante ai fini degli effetti giuridici connessi al trasferimento dell’azienda commerciale organizzata per l’esercizio collettivo dell’impresa nella forma di societàdi capitali, perché redatto nella fase successiva alla liquidazione dell a società cui appartiene l’azienda o il ramo di azienda che forma oggettodi cessione.

Esso bilancio, dunque, anche in ragione del fatto che deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese ( art. 2492, secondocomma, cod. civ.), assume un rilievo sostanziale in funzione sia delle esigenze di tutela dell’acquirentedell’azienda sia dell’esigenza di garantire la sicurezza della sua circolazione.

P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Inoltre, poiché il bilancio finale di liquidazione deve indicare «la parte spettante a ciascun socio», è evidente che nell’ipotesi in cui vi siano, oltre agli elementi attivi, anche debiti non e stinti, essi devono essere accollatiai soci medesimi, in sede di riparti zione dell’attivo.

Nel caso di specie, pertanto , la compagine sociale che aveva costituito la società cedente, attraverso il bilancio finaledi liquidazione recante l’indicazionedel debito verso la sig. ra [OSCURATO:PERSONA], aveva acquisito formalmente la consapevolezzadi essere gravata da tale obbligazione, la quale, non essendo stata estinta prima della cancellazione e dell’estinzionedella società, in seguito alla cessione si era trasferita in capo alla cessionaria , per la rilevata mancanza della reciproca alterità tra i soggettidel “trasferimento” di azienda. 11.i.Le considerazioni che precedono valgono a correggere in via integrativa la motivazione della sentenza d’appello, il cui dispositivo è conforme a diritto (art.384, ultimo comma, cod. proc. civ.), con conseguenterigetto del primo motivo di ricorso. 2.Con il secondo motivo viene denunciato omesso esame di fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art.360 n.5 cod. proc. civ..

La sentenza d’appello è censurata per avere «affermato il carattere distorto della cessione in quanto finalizzata a non pagare il credito della signora [OSCURATO:PERSONA] – con conseguente superamento del requisito dell’iscrizione del debito nelle scritture contabili ai fini della responsabilità solidale del cessionario ex art. 2560, c. 2, cod. civ. affermato da Cass. 32134/19 per tali ipotesi – omettendo di considerare il fatto decisivo che la cessione aveva riguardato solo un ramo d’azienda e che quello rimasto in capo allacedente comprendeva beni ampiamente sufficienti a soddisfare le ragioni di credito della signora [OSCURATO:PERSONA]»(p. 18 del ricorso) .

La ricorrente deduce che la Corte di merito, oltre ad applicare un orientamento giurisprudenziale isolato ed eccentrico, ne avrebbe pure fatto applicazione in presenza di una fattispecie diversa da quella d a P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. esso postulata, poiché l’a ccertamento della finalità fraudolenta della cessione – in ragione del quale era stata ritenuta irrilevante la prova dell’iscrizione del debito nelle scritture contabili della società cedente ai fini della responsabilità della c essionaria – era stat o effettuato omettendo di considerare: che, a differenza della fattispecie contemplata da Cass. n. 32134 del 2019, la cessione non aveva riguardato l’intera azienda ma solo un ramo di essa; che, come risultava dal bilancio del 31 dicembre 2008 (prodotto nel giudizio di primo grado), la cedente aveva conservato un attivo ampiamente capiente rispetto al credito retributivo della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; e, infine, che la società era stata posta in liquidazione solo nel 2011, sicché la creditrice avrebbe potuto assumere iniziative idonee a farle conseguire il soddisfacimento della sua pretesa. 2.1.Il secondo motivo è assorbito dalla statuizione di rigetto del primo in quanto, mediante la correzione in via integrativa della motivazione della sentenza d’appello , si è evidenziato che il fondamento della responsabilità della società opponente e, successivamente, della sua incorporante, va ravvisato, non già nel carattere fraudolento o distorto della cessione, ma nell’ assenza di alterità soggettivatra la cedente e la cessionaria.

Inogni caso, il motivo sarebbe stato anche infondato, poiché la Corte di merito, senza metterein dubbio la capienza patrimoniale della società cedente, non aveva ome sso di prendere in considerazione né la circostanzache la cessione era stata limitata ad un ramo di azienda (richiamando,al riguardo, il principio affermato da Cass. n. 13319 del 2015: p.11 della sentenza impugnata) né la circostanza che tra la cessione e la successiva liquidazione fosse trascorso un triennio , dal 2008 al 2011(p.12). 3.In defini t iva, il ricordo proposto da [OSCURATO:PERSONA] V i aggi s.r.l. deve essere rigettato.

P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 5.Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e - Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21373/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dagli A vvocati [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 145 , presso lo studio dell ’A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ); rappresentata e di fesa P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente– per la cassazione della sentenza n. 303/2020 della CORTE d’ APPELLO di TRIESTE, depositata il2 luglio 2020 e notificata il 3 luglio 20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 luglio 2023dal Consigliere Relatore, Paolo S PAZIANI ; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Paolo MULITSCH; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto P rocuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] SOLDI, che ha concluso perl’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n.60 del 2014 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare la somma di Euro 72.169,52, oltre accessori, al [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., che aveva esercitato giudizialmente, ai sensi de ll’art. 43 legge fall., il credito retributivo vantato da [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita, quale ex lavoratrice dipendente della società convenuta; credito maturato tra la data dell’illegittimo licenziamento (3 dicembre 2001) e la data del pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione (21 agosto 2006). [OSCURATO:PERSONA], tornata sui iuris dopo la chiusura della procedura concorsuale ed ottenuta transattivamente la cessione del credito giudizialmente accertato in favore del fallimento, notificò la predetta sentenza, munita di formula esecutiva, e il relativo precetto (intimandole il pagamento della somma di Euro 77.137,83) a IOT- [OSCURATO:PERSONA] of Tou rism s.r.l. , quale società incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cui la condannata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con atto del 10 dicembre 2008, aveva ceduto il ramo di azienda presso il quale la precettante aveva prestato la propria attività lavorativa. P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 2. L’opposizione al precetto , proposta dalla precettata IOT - IntercontinentalOrganization of [OSCURATO:SOCIETA]., fu accolta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, con sentenza n. 403 del 2018, statuì , per quanto rileva in questa sede,che nella fattispecie non pote va configurarsi una responsabilità della cessionariadel ramo d ’azienda (e quindi della sua incorporante),non trovando operatività la disciplina di cui all’art. 2560, secondo comma, cod. civ.: da un lato, infatti, non era stata neppure chiesta l’esibizione delle scritture contabili della società cedente, dalle quali si potesse verificare se il debito verso la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] vi fosse stato iscritto alla data del tra sf erimento d’azienda; dall’altro lato, i l debito non risultava tra le poste conferite alla società cessionariain base alla perizia redatta ai sensi dell’art.2465 cod. civ., mentre invece risultava nel bilancio finale di liquidazione della cedente. 3.La Corte d appello di Trieste , con sentenza 2 luglio 2020, n. 303 –nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA]. ) , società incorporante IOT-[OSCURATO:PERSONA] of T ourism, a sua volta già incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cessionaria del ramo di azienda di [OSCURATO:PERSONA] zazione [OSCURATO:SOCIETA]., originaria condannata –in accoglimento dell’impugnazione di Adelma M eroi e in riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , ha invece rigettato l’opposizione a precetto. LaCorte territoriale ha ritenuto che le circostanz e evidenziat e dal Tribunale (mancata esibizione delle scritture contabili; risultanza del debito retributivo verso la sig. [OSCURATO:PERSONA] nel bilancio di liquidazione finale della società cedente; non risultanza dello stesso tra le poste conferite alla società cessionaria) non fosserorilevanti ai fini dell’ esclusione della responsabilità della cessionaria medesima (e quindi della sua incorporante) per i debiti relativi al ramo di azienda ceduto, ai sensi dell’art.2560, secondo comma, cod. civ.. Il giudice di appello ha richiamato, al riguardo , l’ orientamento espresso da questa Corte nella sentenza n. 32134 del 2019, secondo P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. cui, intema di cessione di azienda, il principio di solidarietà fra cedente e cessionario – fissato dall’ art. 2560, secondo comma , cod. civ. con riferimento ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento e condizionato a che i debiti risultino dai libri contabili obbligatori – deve es sere applicato considerando la “ finalità di protezione” della disposizione, la quale permette di far comunque prevalere il principio generale di responsabilità solidale del cessionario qualora risulti, da un lato, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa è stata introdotta e, dall’altro, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di assicurare tutela effettiva al creditore. Nel caso di specie –ha osservato la Corte di merito – , risultavano dalladocumentazione in atti le seguenti circostanze: a) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata costituita con un unico socio mediante conferimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dello specifico ramo di azienda organizzato per l’esercizio dell’attività di agenziadi viaggi e turismo, in cui aveva prestato attività lavorativaAdelma [OSCURATO:PERSONA]; b) amministratore unico della Iotto ur [OSCURATO:SOCIETA]. (società cessionaria)era stata la stessa persona fisica ([OSCURATO:PERSONA]) che era stata, dal 2008e sino alla nomina del liquidatore , amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (società cedente); c)anco ra nel 2010, l’unico socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era la società IOT-IntercontinentalOrganization of [OSCURATO:SOCIETA] che, alla fine dello stesso anno, l’avrebbe incorporata; d)dal 2011 era stata presidente del consiglio di amministrazione della società incorporante la stessa persona fisica (sempre [OSCURATO:PERSONA]) che era stata amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]., mentre la carica P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. di amministratore delegato era stata rivestita dall’altra persona fisica ([OSCURATO:PERSONA]) che, insieme al la prima , aveva costituito la compagine sociale della società cedente, attinta dall’originaria pronunciadi condanna. Avuto riguardo a tali circostanze –e considerato che la disciplina di cui all’art. 2560, secondo comma, cod. civ. si applica anche al trasferimentodi un ramo di azienda, con riguardo ai debiti inerenti alla gestione del ramo ceduto (è stata citata la pronuncia di questa Corte n. 13319del 2015) – la Corte d ’ appello ha dunque ritenuto che , nella fattispecie,la cessione del ramo di azienda in cui A delma Me roi aveva prestato il proprio lavoro fosse stata congegnata in modo tale da lasciare solo in capo allasocietà cedente la responsabilità pe r il debito retributivo verso la lavoratrice e fosse stata finalizzata a lasc i are non soddisfatto quel debito dopo l a messa in liquidazione e la successiva cancellazione della società debitrice. La Corte di merito, pertanto, in applicazione del richiamato orientamento giurisprudenziale di legittimità , t enendo con t o, da un lato, dell’uso «distorto» (p. 12 della sentenza) dell’istituto del trasferimentodi ramo di azienda e, dall’altro, della provata conoscenza della sussistenza del debito in capo alla società cessionaria (che era stata gestita dallo stesso amministratoreunico che aveva già gestito la società cedente), ha ritenuto che la circostanza formale della eventuale non risultanza dell’obbligazione dalle scritture contabili obbligatorie della società cedente,inerenti alla gestione del ramo di azienda ceduto, dovesseritenersi superata e dovesse conse guentemente rico noscersi , in ordine all’obbligazione retributiva accertata in capo alla [OSCURATO:PERSONA] ne Turis mo s.r.l. (società cedente), la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (società cessionaria),nonché, dopo l’estinzione di questa (a seguito della fusione che ne aveva comportato l’incorporazionenella IOT-[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:SOCIETA].) la responsabilità della società incorporante , a cui P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. debitamente era stato notificato il precetto; la Corte territoriale ha infine statuito che il precetto medesimo doveva ritenersi efficace anche in confronto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA]. ) , costituitasi nel giudizio di appello in quanto società incorporantela IOT- IntercontinentalOrganization of [OSCURATO:SOCIETA].. 4. Avverso la sentenza della Corte f riulana propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sullabase di due motivi. Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso, originariamente fissata in adunanza camerale (in prossimità della quale entrambe le parti avevano depositato memorie), è stata successivamente rinviata alla pubblica udienza,con ordinanza interlocutoria del 12 dicembre 2022. La parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria per l’udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene denunciata violazione degli artt. 12 e 14 delle preleggi e dell’art.2560, secondo comma, cod. civ. , ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ.. La sentenza d’appello è censurata per aver «ritenuto che il requisito dell’iscrizione dei debiti nei libri contabili previsto dalla legge per la responsabilità solidale dell’acquirente dell’azienda ceduta non abbia valore costitutivo e possa essere supplito dalla conoscenza del debito in capo all’acquirente/cessionario, laddove risulti che la cessione d’azienda sia finalizzata ad evitare il pagamento del debito non iscritto nei libri contabili, perseguendo così un fine diverso da quello “di protezione” avuto di mira dalla norma»(p. 8 del ricorso) . In proposito, la società ricorrente pone in evidenza il carattere eccentrico ed isolato dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità pedissequamente applicato dalla sentenza impugnata (riconducibile alla pronuncia n. 32134 del 2019 di questa Corte), secondo il quale, posta la necessità di interpretare la norma codicistica considerandone la “finalità di protezione”, la responsabilità solidale del cessionario P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dovrebbe essere sempre affermata qualora risulti, da un lato, un utilizzo della norma stessa vol to a perseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa è stata introdotta e, dall’altro, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di assicurare tutela effettiva al creditore. 1.a. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sostiene che ad una tale interpretazione osterebbe anzitutto la natura eccezionaledella disposizione contenuta nel secondo comma dell’art. 2560 cod. civ., la quale farebbe, appunto, eccezione alla regola generale contenuta nel primo comma del medesimo articolo – nonché desumibile dai principi in materia di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni –, secondo la quale il soggetto ordinariamente responsabile per i debiti relativi all’azienda ceduta anteriori al trasferimento andrebbe individuato esclusivamentenell’alienante. Stante il suo carattere eccezionale, il regime di solidarietà previsto dalla disposizione codicistica non potrebbe dunque formare oggetto di applicazione estensiva od analogica oltre il caso specifico da essa stessa contemplato, che si riconduce alla fattispecie in cui l’obbligazione di cui il cessionario dell’azienda è chiamato a rispondere «risulti dai libri contabili obbligatori». L’elemento dell’iscrizione nei libri contabili sarebbe dunque requisito costitutivo della responsabilità del cessionario d’azienda, non surrogabile da altre forme di conoscenza. 1.b.La non condivisibilità dell’isolato orientamento applicato dalla sentenza d’appelloemergerebbe, inoltre, dal fondamento della norma, la cui ratio non risiederebbe unicamente in una pretesa finalità di protezione dei creditori, ma, anche, nellafinalità di tutelare l’interesse generale alla certezza dei rapporti giuridici e l’interesse economico collettivo alla facilità di circolazione dell’azienda; finalità il cui soddisfacimento troverebbe il suo presupposto proprio nella condizione oggettiva dell’iscrizione dei debiti nelle scritture contabili e che invece P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. verrebbe frustrata nell’ipotesi in cui si ammettesse «la possibilità di bypassare quella condizione oggettiva attraverso accertamenti da condursi caso per caso in ordine alle finalità della cessione e ai possibili stati di conoscenza (dei debiti) dei cessionari» (p. 17 del ricorso). 1.c.La specifica finalità perseguita con l’operazione di cessione nel caso concreto non assumerebbe, dunque, rilievo ai fini dell’applicazione del regime di solidarietà previsto dall’art. 2560, secondo comma, cod. civ., poiché l’esigenza di tutela dei creditori dell’azienda ceduta da eventuali manovre collusive dirette a frodare le loro ragioni di credito attraverso operazioni di trasferimento dell’azienda o di un ramo di essa, sarebbe efficacemente soddisfatta dal ricorso ai rimedi previsti dall’ordinamento, quali, in particolare, l’azione revocatoria di cui all’art.2901 cod. civ. e, più in generale, il risarcimento del danno. 1.1.Il motivo è infondato. Esso pone la questione se, per gli effetti dell’art. 2560, secondo comma, cod. civ., ai fini della responsabilità solidale dell’acquirente dell’azienda (o del ramo di azienda) per i debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta (o del ramo di azienda trasferito) anteriori al trasferimento, l’iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori abbia sempre valore costitutivo o se, quanto meno in talune fattispecie, possa essere surrogato da requisiti equipollenti (quali, in particolare, la conoscenza dell’esistenza del debito acquisita aliunde da parte dell’acquirente dell’azienda), avuto riguardo alla natura e al fondamento della norma, nonché alla specifica finalità dell’operazione di cessione posta in essere nel caso concreto. 1.1.a. Le argomentazioni della società ricorrent e richiamano l’attenzione sulla sussistenza di un tradizionale e consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui la corresponsabilità del cessionario(in solido con il cedente) nei con fronti dei creditori aziendali postula necessariamente l’annotazione dei debiti nei libri contabili obbligatori, ai sensi dell’art. 2560, secondo comma, P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. cod. civ., non surrogabile da altri elementi di conoscenza della sussistenza delle medesime obbligazioni. Il tradizionale orientamento richiamato dallaricorrente si riconduce alle decisioni che hanno riconosciuto all’iscrizione nei libri contabili obbligatori la natura di elemento costitutivo essen ziale della responsabilità dell’acquirente dell’azienda per i debiti ad essa inerenti e, su tale presupposto, hanno enunciato il principio che chi voglia far valere i corrispondenti crediti contro lo stesso acquirente ha l’onere di provare, tra gli elementi costitutivi del proprio diritto, anche detta iscrizione, mentre il giudice, se non può effettuare d’uffic io l’indagine sull’esistenza o meno dell’iscrizione medesima, ben può d'ufficio rilevare il fatto che quest’ultima, quale elemento essenziale della responsabilità del convenuto,non sia stata provata (cfr., tra le altre, Cass. 20/06/1998, n. 6173; Cass. 15/11/2000, n. 14823; Cass.26/09/2017, n. 22418; nello stesso senso, con riguardo al carattere costitutivo dell’iscrizione, Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1429; Cass.03/04/2002, n. 4726; Cass. 14/08/2004, n. 15911; Cass. 27/04/2005, n. 8721; più recentemente, Cass. 26/09/2019, n. 24101; Cass.07/10/2020, n. 21561). In funzione dell’affermazione di questi principi, le decisioni in esame traggono argomento – oltre che dalla natura eccezionale della disposizione contenuta nell’art. 2560, secondo comma, cod. civ., che non ammetterebbe altre forme di conoscenza della situazione debitoria dell’azienda eventualmente a disposizione dell’acquirente (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8363; Cass. 10/11/2010, n. 22831) – principalmente dalla considerazione della ratio della norma medesima, la quale avrebbe lo scopo non tanto di tutelare i terzi creditori (già contraenti con l’impresa e, peraltro, sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui al primo comma del medesimo art.2560), qua nto piuttosto di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dei debiti assunti (cfr., in particolare, Cass. 21/12/2012, n. 23828; Cass. 03/09/2021, n. 23881). Alla norma codicistica vengono dunque ricondotte due distinte rationes, sul presupposto che, oltre all’interesse dei terzi creditori, sarebbe meritevole di tutela anche quello del cessionario dell’azienda, quale accollante dei relativi debiti, ad avere precisa conoscenza degli stessi; questo secondo interesse, inoltre, assumerebbe un rilievo prevalente nel fondamento della disposizione di cui al capoverso dell’art. 2560 cod. civ. , poiché il primo già troverebbe adeguata protezione nella previsione contenuta nel comma precedente. 1.1.b. Dal tradizionale e consolidato orientamento giurisprudenziale appena illustrato si è discostata una recente pronuncia di questa Sezione, la quale ha invece attribuito rilevanza preminente alla ratiodi tutela delle ragioni del creditore, tutte le volte in cui vi sia stato un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa è stata introdotta, risultando dimostrato, in particolare, in base alle evidenze processuali, che la cessione dell’azienda abbia costituito lo strumento per precludere al creditore il recupero del credito(Cass. 10/12/2019, n. 32134). In tal caso, secondo la pronuncia in esame, il principio di responsabilità del cessionario in solido con il cedente (da ritenersi principio generale e non già particolare) dovrebbe comunque prevalere in considerazione della detta “finalità di protezione” della norma. 1.1.c. L’orientamento giurisprudenziale tradizionale , da cui si è discostata la pronuncia n. 32124 del 2019, trova ampio riscontro in dottrina. Nella letteratura giuridica, pur con le inevitabili differenze che distinguono i diversi percorsi argomentativi, tende infatti a prev alere , in via generale, la tesi diretta ad attribuire all’iscrizione del debito nei registri obbligatori il valore di fatto costitutivo necessario per P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. l’assunzione in capo al cessionario della corresponsabilità per i debiti aziendali relativi all’azienda oggetto di trasferimento. La dottrina, infatti, muove dal presupposto che il trasferimento dell’azienda, mentre determina il passaggio dal cedente al cessionario dei beni e dei rapporti contrattuali pendenti, in quanto teleologicamente organizzati per l’esercizio dell’impresa, non comporta invece il passaggio dei “puri” debiti, i quali, in applicazione del principio generale secondocui ciascuno risponde de lle propri e obbligazioni con tutti i suoi beni presentie futuri (art.2740 cod. civ.), restano in capo all’alienante, a tutela dei creditori e dell’affidamento che essi hanno riposto sulla garanzia patrimoniale del debitore originario, salvo che acconsentano allasua liberazione (art. 2560, primo comma, cod. civ.). Mentre il primo comma dell’art. 2560 cod. civ. sarebbe dunque espressione del principio generale della necessaria coincidenza soggettiva tra posizione di debito e posizione di responsabilità , i l secondo comma, invece, in assonanza con la regola dell’accollo cumulativo (art. 1273, ultimo comma , cod. ci v.), farebbe sorgere eccezionalmente la responsabilità ( responsabilità senza debito ) del cessionario dell’azienda, ma, a tutela dell’affidamento che lo stesso ha riposto nell’operazione (o, secondo altro criterio , per la presunzione assoluta di conoscibilità legale che deriva dall’iscrizione), la stessa sarebbe circoscritta ai soli debiti iscritti nei libri contabili obbligatori di cui all’art. 2214 cod. civ., con esclusione di qualunque possibilità di prova in surroga, compresa non soltanto la registrazione in documenti di natura fiscale, ma anche la conoscenza effettiva dell’esistenza del debito; al riguardo, le pur diverse formulazioni dottrinarie, sogliono aggiungere che la norma è posta altresì a tutela del superiore interesse alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità e sicurezza della circolazione dell’azienda, quale complesso unitario di beni (universitas) di particolare rilevanza economica. P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 1.1.d.Peraltro, anche nella riflessione dottrinale è possi bile isolare unatesi differente, sia pure minoritaria. Questa tesi minoritaria rimprovera a quella prevalente di dare luogo, dal punto di vista sistematico, ad “una singolare anomalia”, atteso che, se il trasferimento di azienda determin a una successione nella titolarità dell'impresa con correlativo e conseguente passaggio delle relazioni di fatto (art. 2557 cod. civ.), dei rapporti contrattuali (art. 2558cod. civ.; ma anche artt. 2112 e 2610 cod. civ.) e dei crediti (art. 2559cod. civ.), non si vede perché tale fenomeno non si debba estendere, oltre le posizioni attive, anche a quellepassive e, perciò, ai debiti dell’impresa. Recuperando la consapevolezza che il trasferimento di azienda determina il “passaggio” dal cedente al cessionario anche dei debiti – consapevolezza, del resto, già espressa nelle prime formulazioni dottrinarie che avevano sottolineato la necessità di sostituire all a nozionedi azienda come universitas rerum , la diversa nozione volta a ravvisarvi una universitas iurium– l’art. 2560, primo comma, cod. civ. dovrebbe formare oggetto di una lettura diversa da quella tradizionale: esso, nella parte in cui avverte che la cessione dell’azienda non libera dai debiti inerenti anteriori il cedente, se non vi è il consenso dei creditori, starebbead implicare che automaticamente è sorto un nuovo debito in capo all’acquirente, permanendo un’obbligazione di garanzia per gli stessi in capo all’alienante, che solo il consenso dei creditori sarebbe in grado diliberare, rendendo unico debitore il cessionario. In questa prospettiva, il secondo comma dell’articolo in esame varrebbe a rendere indiscutibile da parte del cessionario la conoscenza dei debiti inerenti iscritti, ma non varrebbe a liberarlo dei debiti non iscritti di cui abbia avuto comunque notizia. In altreparole, l’art. 2560, secondo comma, cod. civ., perduta la natura di norma eccezionale, avreb be la funzione, non già di circoscrivere la responsabilità del cessionario ai debiti registrati, bensì P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. quella di impedire che per essi l’acquirente possa sottrarsi, fermo restando che la successione non potrebbe che operare anche per tutti i debiti che, sebbene non registrati, egli conosceva o poteva facilmente conoscere, della cui prova sarebbe tuttavia gravato il creditore. 1.1.e.L’esame della dottrina consente di individuare il fondamento dogmatico sia dell’orientamento giurisprudenziale che si riconduce all’indirizzo tradizionale e assolutamente prevalente, sia di quello espressodall’isolata pronuncia n. 32134 del 2019. Il primo si rinviene nel medesimo rilievo che ha indotto questa Corte a tenere distinta l’area di applicazione del regime di cui all’art.2560 cod. civ. (riservato ai “nudi” debiti in sé soli considerati) dall’area di applicazione del regime di cui all’art. 2558 cod. civ. (riservato alle posizioni contrattuali non ancora esaurite: Cass.16/06/2004, n.11318; Cass. 07/02/2013, n. 2961; Cass. 30/03/2018, n. 8055; Cass.06/04/2018, n.8539; Cass. 21/10/2019, n. 26808 ): il rilievo, cioè, che mentre il rapporto contrattuale , essendo ancora in corso e dovendo essere eseguito proprio attraverso l’esercizio dell’azienda, è parte di essa (quale insieme di beni e rapporti giuridici teleologicamente organizzati e funzionalmente rivolti all’esercizio dell’impresa), invece il puro debito non fa parte di questa organizzazione; di conseguenza,nel caso di trasferimento dell’azienda, il puro debito non transita automaticamente con essa e non si trasferisceal cessionario, ma resta debito del cedente, ai sensi dell’art. 2560, primo comma, cod. civ., salv a l’eccezione di cui al capoverso dello stesso articolo. Il secondo si riviene neldiverso rilievo, non esattamente esplicitato nella pronuncia n. 32134 del 2019 , ma dogm a tica mente irrefutabile, che la cessione di azienda, prima di essere, oggettivamente, un trasferimento di beni e di rapporti , integra, soggettivamente , una successionenell’attività di impresa, la quale non può che coinvolgere anchei debiti. P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 1.1.f. L’individuazione del di fferente fondamento dogmatico dei due orientamenti induce, tuttavia , anche l’evidenziazione del presupposto fondamentale della fattispecie regolata dall’art. 2560cod. civ., in entrambi icapoversi in cui esso si articola. Essa fattispecie– sia che la si ricostruisca , in termi ni soggettivi , come successione nell’impresa, sia che la si ricostruisca , in termini oggettivi, come trasferimentodi beni e di rapporti giuridici (nel la prima ipotesi, coinvolgente tutti i debiti di cui si provi che il cessionario abbia conoscenza; nella seconda ipotesi, coinvolgente i soli debiti risultanti dai libricontabili obbligatori ) – postula , in ogni caso , una reale dualità di soggetti e, dunque , un a effettiva alterità tra il cedente e il cessionario. Questo presupposto fondamentale della fattispecie è stato, del resto, posto in evidenza dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia 28/02/2017, n. 5054. Questa pronuncia – peraltro diretta a dirimere la specifica questione se ed, eventualmente, a quali condizioni, il cessionario di un’azienda commerciale risponda, a norma dell’art. 2560, secondo comma, cod. civ., ovvero ad altro titolo, del debito restitutorio che consegue alla revoca fallimentare di un pagamento ricevuto dal cedente – pur escludendo, in relazione alla peculiare fattispecie, che, ai fini dell’insorgenza della responsabilità solidale prevista dalla norma, sia sufficiente la conoscibilità, tramite i libri contabili obbligatori, del precedente rapporto contrattuale intrattenuto dal dante causa con un imprenditore, divenuto poi insolvente alla data del pagamento –e pur osservando, in linea generale, che la responsabilità solidale del cessionario di azienda va ricondotta «nell’alveo dell’evidenza diretta, risultante dai libri contabili obbligatori dell'impresa, a tutela del suo legittimo affidamento, essenziale per il corretto svolgimento della circolazione di beni di particolare rilievo commerciale» –ha, peraltro, affermato, sia pure in obiter dictum, che l’operatività dell’art. 2560, P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. secondo comma, cod. civ. « incontra un limite solo nella carenza di un’effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda»(Cass., Sez. Un., 28/02/2017, n. 5054). Le Sezioni unite, esemplificando, hanno osservato che il difetto di alterità soggettiva si riscontra nel caso di trasformazione, anche eterogenea, della forma giuridica del soggetto e nel caso del conferimento dell’azienda di una impresa individuale in una società unipersonale. Queste indicazioni vanno ritenute meramente esemplificative e non tassative, per modo che deve reputarsi che il difetto di dualità soggettiva,che esclude l’applicazione della norma codicistica in esame , sussistain tutti i casi in cui, in seguito al trasferimento dell’azienda, al di là della diversa forma o denominazione giuridica, la compagine sociale dell’impresa e gli organi amministrativi dell a stessa siano rimasti immutati, poiché in tali casi il trasferimentodell’azienda è solo formale. In queste ipotesi, non vi è spazio per l’applicazione dell’art. 2560, secondo comma, cod. civ., poiché la norma non potrebbe esplicare la funzione che si riconduce alla sua ratio , ovverosia la salvaguardia dell’interesse dell’acquirentedell’azienda, quale accollante dei relativi debiti, ad avere precisa conoscenza degli stessi;interesse che si correla a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell’azienda. 1.1.g.Nel caso di specie è stato accertato in sede di merito – ed è incontroverso tra le parti –che il sig. [OSCURATO:PERSONA] era socio di maggioranza ed amministratore unico della cedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ma anche amministratore unico della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché socio di maggioranza e presidente del consiglio d’amministrazione di IOT – [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:SOCIETA], a sua volta socia unica della cessionaria. P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. È stato, poi, altresì accertato – ed anche questa circostanza è incontroversa – che la compagine sociale della società cedente era formata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] (per una quota pari al 72,17%) e da [OSCURATO:PERSONA] (per la rimanentequota del 27,83%), i quali, dal 2011, erano divenuti, rispettivamente, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di IOT – [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:SOCIETA]. In tale situazione, a prescinderedalla circostanza se la “cessione” fosse connotata, o no, dalla finalità fraudolenta accertata dal giudice d’appello, non si poneva il probl em a di tutelare l’interesse del cessionario alla conoscenza dei debiti dell’azienda acquistata , poiché mancavain radice, nella sostanza, l’alterità soggettiva del cessionario medesimorispetto al cede n te, che quei debiti aveva assunto. Inoltre, diversamente da quanto r eputato dal giudice di primo grado (e conformemente , invece, a quanto ritenuto da quello d’appello), nessun rilievo poteva attribuirsi , in senso favorevole alla società debitrice, allacircostanza che il debito verso la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non risultasse nella relazione di stima di cui all’art.2465 cod.civ. (tra l’altro, specificamente prescritta dalla legge con riguardo ai conferimenti dei beni in natura e dei crediti, non anche dei debiti), mentre l’ulteriore circostanza che esso debito risultasse invece nel bilancio finale di liquidazione della società cedente, lungi dall’essere assunta a presupposto dell’ accoglimento dell’ opposizione a precetto , avrebbe dovuto essere valorizzata in funzione dell’affermazione della responsabilitàdell’opponente. 1.1.h. Al riguardo , va osservato che la disciplina organica dei bilanci e d egli altri documenti contabili della liquidazione volontaria delle società di capitali non era contemplata nella formulazione originaria del codice civile del 1942, il quale si limitava a rinviare alle poche, disorganiche disposizioni dettate in tema di società di persone. P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Questa disciplina è stata introdotta con la legge di riforma del diritto societario (d.lgs. n. 6 del 2003 e successivi due decreti correttivi) , con effetto dal 1°gennaio 2004, mediantela sostituzione del Capo VIII del Titolo V del Libro V (artt.2484-2496). Èstata co sì prevista una serie di documenti con t abili che devono essere redatti nellafase di scioglimento e di liquidazione della società , i quali consistono, principalmente, nel rendiconto della gestione degli amministratori, nei bilanci intermedi o annuali di liquidazione con iloro allegatie nel bilancio finale di liquidazione e correlativopiano di riparto. In particolare, il bilancio finale di liquidazione, che deve essere redatto e sottoscritto dai liquidatori dopo aver compiuto la liquidazione, deve indicare la parte spettante aciascun socio o azione nella divisione dell'attivoe si articola in due parti distinte, il bilancio finale in senso stretto e il piano di riparto (art.2492, primo comma,cod. civ.). Pur p resupponendo compiuta la fase di liquidazione e la monetizzazione del patrimonio aziendale , il bilanci o finale deve indicare, ove sussistano, sia gli eventuali elementi patrimoniali attivi non ancora realizzati sia eventuali posizioni debitorie non ancora estinte. Si tratta, dunque, di un documento contabile particolarmente rilevante ai fini degli effetti giuridici connessi al trasferimento dell’azienda commerciale organizzata per l’esercizio collettivo dell’impresa nella forma di societàdi capitali, perché redatto nella fase successiva alla liquidazione dell a società cui appartiene l’azienda o il ramo di azienda che forma oggettodi cessione. Esso bilancio, dunque, anche in ragione del fatto che deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese ( art. 2492, secondocomma, cod. civ.), assume un rilievo sostanziale in funzione sia delle esigenze di tutela dell’acquirentedell’azienda sia dell’esigenza di garantire la sicurezza della sua circolazione. P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Inoltre, poiché il bilancio finale di liquidazione deve indicare «la parte spettante a ciascun socio», è evidente che nell’ipotesi in cui vi siano, oltre agli elementi attivi, anche debiti non e stinti, essi devono essere accollatiai soci medesimi, in sede di riparti zione dell’attivo. Nel caso di specie, pertanto , la compagine sociale che aveva costituito la società cedente, attraverso il bilancio finaledi liquidazione recante l’indicazionedel debito verso la sig. ra [OSCURATO:PERSONA], aveva acquisito formalmente la consapevolezzadi essere gravata da tale obbligazione, la quale, non essendo stata estinta prima della cancellazione e dell’estinzionedella società, in seguito alla cessione si era trasferita in capo alla cessionaria , per la rilevata mancanza della reciproca alterità tra i soggettidel “trasferimento” di azienda. 11.i.Le considerazioni che precedono valgono a correggere in via integrativa la motivazione della sentenza d’appello, il cui dispositivo è conforme a diritto (art.384, ultimo comma, cod. proc. civ.), con conseguenterigetto del primo motivo di ricorso. 2.Con il secondo motivo viene denunciato omesso esame di fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art.360 n.5 cod. proc. civ.. La sentenza d’appello è censurata per avere «affermato il carattere distorto della cessione in quanto finalizzata a non pagare il credito della signora [OSCURATO:PERSONA] – con conseguente superamento del requisito dell’iscrizione del debito nelle scritture contabili ai fini della responsabilità solidale del cessionario ex art. 2560, c. 2, cod. civ. affermato da Cass. 32134/19 per tali ipotesi – omettendo di considerare il fatto decisivo che la cessione aveva riguardato solo un ramo d’azienda e che quello rimasto in capo allacedente comprendeva beni ampiamente sufficienti a soddisfare le ragioni di credito della signora [OSCURATO:PERSONA]»(p. 18 del ricorso) . La ricorrente deduce che la Corte di merito, oltre ad applicare un orientamento giurisprudenziale isolato ed eccentrico, ne avrebbe pure fatto applicazione in presenza di una fattispecie diversa da quella d a P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. esso postulata, poiché l’a ccertamento della finalità fraudolenta della cessione – in ragione del quale era stata ritenuta irrilevante la prova dell’iscrizione del debito nelle scritture contabili della società cedente ai fini della responsabilità della c essionaria – era stat o effettuato omettendo di considerare: che, a differenza della fattispecie contemplata da Cass. n. 32134 del 2019, la cessione non aveva riguardato l’intera azienda ma solo un ramo di essa; che, come risultava dal bilancio del 31 dicembre 2008 (prodotto nel giudizio di primo grado), la cedente aveva conservato un attivo ampiamente capiente rispetto al credito retributivo della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; e, infine, che la società era stata posta in liquidazione solo nel 2011, sicché la creditrice avrebbe potuto assumere iniziative idonee a farle conseguire il soddisfacimento della sua pretesa. 2.1.Il secondo motivo è assorbito dalla statuizione di rigetto del primo in quanto, mediante la correzione in via integrativa della motivazione della sentenza d’appello , si è evidenziato che il fondamento della responsabilità della società opponente e, successivamente, della sua incorporante, va ravvisato, non già nel carattere fraudolento o distorto della cessione, ma nell’ assenza di alterità soggettivatra la cedente e la cessionaria. Inogni caso, il motivo sarebbe stato anche infondato, poiché la Corte di merito, senza metterein dubbio la capienza patrimoniale della società cedente, non aveva ome sso di prendere in considerazione né la circostanzache la cessione era stata limitata ad un ramo di azienda (richiamando,al riguardo, il principio affermato da Cass. n. 13319 del 2015: p.11 della sentenza impugnata) né la circostanza che tra la cessione e la successiva liquidazione fosse trascorso un triennio , dal 2008 al 2011(p.12). 3.In defini t iva, il ricordo proposto da [OSCURATO:PERSONA] V i aggi s.r.l. deve essere rigettato. P.U. 05.07.2023 N. R.G. 21373/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 5.Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per
Sentenza Cassazione n. 26450/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris