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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19584/2023

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09/2019R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Poggiomarino (NA), elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Gragnano ( NA ), in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO E la “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Roma, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, nella qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’IMU per contodel Comune di Gragnano (NA); [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOavverso la sentenza depositata dalla Comm issione t ributaria regionale della Campania il 9 aprile 2019, n. 3112/23/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 maggio 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Comm issione t ributaria regionale della Campania il 9 aprile 2019, n. 3112/23/2019 , che, in controversia suimpugnazione di avviso di accertamento per l’IMU relativa a ll’anno 2013 , con riguardo a d immobili ubicati in Gragnano (NA), dei qual i egli era proprietari o , ha rigettato l’appello proposto da l medesimo ne i confronti d el Comune di Gragnano (NA) e della “[OSCURATO:SOCIETA].” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 4 luglio 2018, n. 7085/40/2018, senza alcuna pronunzia sulle spese giudiziali per la contumacia dell e part i vittoriose;

2. l a Comm issione tr ibutaria r egionale ha confermato l a decisione di prime curesul presupposto che il ricorso originario notificato alla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione presso indirizzi diversi da quello indicato nell’impugnato avviso di accertamento- che costituiva , a suo dire,una forma di domicilio eletto - era inammissibile, an c he in considerazione dell’impossibilità di verificar n e la tempestività in carenza di idonea prova della notifica;

3. il Comune di Gragnano (NA) e la “[OSCURATO:SOCIETA].” sono rimasti intimati; [OSCURATO:PERSONA]:

1. il ricorso è affidato a tre motivi;1.1 con il primo motivo, si denunciano, al contempo: violazione e falsa applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, e 16, commi 2 e 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; violazione e falsa applicazione dell’art. 145 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 16-bis, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 7, comma 4, del d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che sia la notifica cartacea che la notifica telematica del ricorso originario, rispettivamente, presso la sede legale e presso l’indirizzo p.e.c. della concessionaria del servizio di accertamento e riscossione fossero invalide, essendo derogate dalla dichiarazione/elezione di domicilio nell’avviso di accertamento; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 291 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di assegnare un termine perentorio per rinnovare la notifica del ricorso originario; 1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 564, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il ricorso originario fosse inammissibile per l’impossibilità di verificare la tempestività della notifica; 2.il primo motivo è fondato; 2.1 come si desume dall’esposizione degli antefatti processuali nella sentenza impugnata: « Secondo i giudici di primo grado mancava la prova della corretta notifica del ricorso alla società [OSCURATO:SOCIETA], che non si era costituita, concessionaria dell’attività di accertamento e riscossione dell’imposta, sulla quale incombeva l’onere di provare la fondatezza del proprio operato in quanto, dalla documentazione acquisita al fascicolo processuale, con particolare riferimento alla copia dell’avviso di accertamento, emergeva che per la notifica del ricorso avrebbero dovuto essere utilizzati i seguenti recapiti: [OSCURATO:SOCIETA] –[OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] n. 50 – 81100 Caserta e pec (...).

In concreto, invece, il ricorrente aveva indirizzato il ricorso ai seguenti indirizzi: [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:PERSONA] – 00186 Roma e pec (...), entrambi diversi da quelli indicati per la notifica del ricorso»; 2.2 dunque, il ricorso originario è stato notificato dal contribuente presso l’indirizzo anagrafico e l’indirizzo p.e.c. della sede legale della concessionaria del servizio di accertamento e riscossione, sebbene l’avviso di accertamento indicasse per le no tific he l’indirizzo anagrafico e l’indirizzo p.e.c. dell’ufficio legale della concessionaria del servizio di accertamento e riscossione; 2.3 secondo l’interpretazione costante di questa Corte, l'elezione di domicilio speciale deve effettuarsi per iscritto e risultare in modo espresso, esplicito ed inequivoco, di modo che se ne possa desumere in modo univoco la chiara volontà della parte di riferirsi al luogo prescelto come destinazione non fungibile di tutti gli atti del processo che la riguardino, trattandosi di una deroga alle regole generali sul domicilio e di una rinunzia ad essere citati nel proprio domicilio (tra le tante: Cass., Sez.3^, 19 novembre 2003 , n. 17519 ; Cass. , Sez. 3^, 15 febbraio 2 006 , n. 3286 ; Ca ss . , Sez.

Lav., 12 dicembre 2011,n. 26597; Cass., Sez.

Lav., 8 ottobre 2019, n. 25168); ciò in forza della considerazione che il domicilio speciale o eletto è un domicilio non esclusivo, ma si aggiunge a quello generale (Cass., Sez.

Lav., 12 dicembre 2011 , n. 26597) ;inoltre, l'atto di elezione di domicilio speciale, che ha, come funzione, la sostituzione, per l'affare in questione, di tutti gli altri parametri di individuazione spaziale della persona (residenza, dimora, domicilio generale) con il luogo specificamente indicato, e, come conseguenza, il dipanarsi degli effetti di cui all'art. 141 cod. proc. civ., deve connotarsi secondo caratteri di incontroversa univocità, onde desumerne la chiara volontà della parte di riferirsi al luogo prescelto come destinazione non fungibile di tutti gli atti del processo che la riguardino(tra le tante: Cass., Sez. 1^, 10 novembre 1997, n. 11037; Cass., Sez. 3^, 19 novembre 2003 , n. 17519 ; Cass., Sez. 6^-3, 14 giugno 2013, n. 14937; Cass., Sez.

Lav., 8 ottobre 2019, n. 25168); 2.4 ora, è convinzione del collegio che la mera indicazione nel testo dell’avviso di accertamento notificato al contribuente dei recapiti per la notifica di eventuali ricorsi alla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione non abbia carattere di esclusività, non equivalendo ad una vera e propria “elezione di domicilio” (art. 47 cod. civ.); 2.5vale, in proposito, osservare, per un verso, che l’elezione di domicilio presuppone un dualismo soggettivo tra il domiciliante (cioè, il soggetto che elegge il domicilio) ed il domiciliatario (cioè, il soggetto presso il quale il domicilio è eletto), che non è compatibile con la posizione dell’ufficio legale come una mera articolazione interna in seno alla struttura organizzativa della concessionaria del servizio di accertamento e riscossione; per altro verso, che tale indicazione, pur rispondendo all’interesse di concentrare la destinazione delle notifiche degli atti giudiziari presso l’ubicazione dell’organo interno delegato alle funzioni di assistenza e difesa tecnica della concessionaria del servizio di accertamento e riscossione, non ha carattere vincolante per il contribuente, il quale conserva la facoltà di notificare il ricorso per l’impugnazione dell’avviso di accertamento dinanzi al giudice di tributario secondo le modalità fissate, in linea generale, dal combinato disposto degli artt. 16, comma 2, e 17 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 137 ss. cod. proc. civ.; 2.6 in sostanza, l’indicazione del recapito dell’ufficio legale per le notifiche dei ricorsi da parte dei contribuenti assume la sola funzione di consentire alla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione una più celere reazione nei procedimenti aventi ad oggetto l’impugnazione degli atti impositivi; 2.7pertanto, il ricorso ben poteva essere notificato (anche a mezzo p.e.c.) dal contribuente presso la sede legale della concessionaria del servizio di accertamento e riscossione, per cui tale notifica non era affetta da alcun vizio di nullità (ancorché sanabile); 2.8 ne consegue che la sentenza impugnata non si è uniformata a tali principi, avendo ritenuto che: «Come correttamente rilevato dai giudici di primo grado, il ricorso risulta speditosia a mezzo pec che a mezzo raccomandata alla società convenuta [OSCURATO:SOCIETA] ad indirizzi diversi da quelli indicati, proprio a tal fine, sullo stesso avviso di accertamento impugnato.

Il fatto che l’indirizzo di posta elettronica fosse quello risultante dal registro [OSCURATO:PERSONA] e quello postale la sede legale della società perde rilevanza a fronte di una espressa indicazione contenuta nell’atto stesso che viene ad assumere la natura di una specifica dichiarazione di domicilio alla quale non è possibile derogare per la validità della notificazione stessa.

Tutte le regole generali previste per le modalità di notificazione degli atti vengono superate dalla dichiarazione/elezione di domicilio effettuata dal soggetto interessato: nel caso in esame è la stessa [OSCURATO:SOCIETA] ad indicare, all’interno dell’avviso di accertamento, le modalità di impugnazione dello stesso e l’indirizzo a cui inviare il ricorso»;

3. ragionidi pregiudizialità logico-giuridica consigliano l’esame prioritario del terzo motivo, invertendo l’ordine di prospettazione in ricorso; 3.1 tale motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo motivo; 3.2 invero, se dalla documentazione prodotta dal ricorrente non fosse emersa l’effettiva data di notifica dell’avviso di accertamento, il giudice di appello non avrebbe potuto limitarsi a rilevare l’inammissibilità del ricorso, così come è avvenuto (art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546); 3.3 secondo questa Corte, infatti, l’adempimento prescritto dall’art. 4 deld.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, alla cui stregua il ricorrente deve produrre, al momento della costituzione in giudizio, (anche) «l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato», non è sanzionato, in caso di inosservanza, anche se alla produzione in discorso si correla la stessa possibilità di rilevare la tempestività, o meno, del ricorso introduttivo (il cui termine di decadenza decorre, per l’appunto, dalla data di notificazione dell'atto impugnato); 3.4 difatti, laddove sorgano contestazioni sulla documentazione prodotta dal ricorrente, il giudice è tenuto ad ordinare l'esibizione degli originali degli atti e documenti oggetto di contestazione, ai sensi dell’art. 22, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 564;se, pertanto, venga sollevata la questione relativa all’ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio (art. 21, comma1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), per inosservanza del termine perentorio di legge (60 giorni), dietro contestazione dei documenti prodotti, il giudice è tenuto a disporre l'esibizione degli originali degli atti stessi al fine di verificare la tempestività, o meno, dell'originario ricorso (Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2020, n. 25107); a maggior ragione, quindi, il giudice è tenuto ad ordinare la produzione della documentazione in questione, laddove omessa, allorché intenda porsi d’ufficio la questione relativa all’ammissibilità del ricorso; 3.5 è stato, difatti, affermato che, nel processo tributario, il giudice deve concedere termine al ricorrente affinché provveda al deposito dell'atto impugnato la cui mancata produzione determini incertezza in ordine alla tempestività del ricorso, atteso che l'art. 22, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ai sensi del quale, ove sorgano contestazioni, il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi, consente di escludere la sanzione dell'inammissibilità, non espressamente comminata, se sia possibile accertare la sostanziale regolarità dell'atto e l'osservanza delle regole processuali fondamentali(Cass., Sez. 6^-5, 12 ottobre 2016, n. 20612); 3.6 nella specie, la tempestività del ricorso originario emerge ictu oculidalla notifica a mezzo p.e.c., che risulta essere stata ricevuta dall’ente impositore l’11 gennaio 2018, a fronte della notifica dell’avviso di accertamento, che risulta essere stata ricevuta dal contribuente il 13 novembre 2017 (secondo la documentazione annessa al fascicolo di merito);

4. valutandosi la fondatezza del primo motivo e del terzo motivo, nonché l’assorbimento del secondo motivo, quindi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motiv i accolt i con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Campania(ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo m otivo ed il terzo motivo; dichiara l’assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione aimotiv i accolt i e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
09/2019R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Poggiomarino (NA), elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Gragnano ( NA ), in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO E la “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Roma, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, nella qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’IMU per contodel Comune di Gragnano (NA); [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOavverso la sentenza depositata dalla Comm issione t ributaria regionale della Campania il 9 aprile 2019, n. 3112/23/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 maggio 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Comm issione t ributaria regionale della Campania il 9 aprile 2019, n. 3112/23/2019 , che, in controversia suimpugnazione di avviso di accertamento per l’IMU relativa a ll’anno 2013 , con riguardo a d immobili ubicati in Gragnano (NA), dei qual i egli era proprietari o , ha rigettato l’appello proposto da l medesimo ne i confronti d el Comune di Gragnano (NA) e della “[OSCURATO:SOCIETA].” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 4 luglio 2018, n. 7085/40/2018, senza alcuna pronunzia sulle spese giudiziali per la contumacia dell e part i vittoriose; 2. l a Comm issione tr ibutaria r egionale ha confermato l a decisione di prime curesul presupposto che il ricorso originario notificato alla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione presso indirizzi diversi da quello indicato nell’impugnato avviso di accertamento- che costituiva , a suo dire,una forma di domicilio eletto - era inammissibile, an c he in considerazione dell’impossibilità di verificar n e la tempestività in carenza di idonea prova della notifica; 3. il Comune di Gragnano (NA) e la “[OSCURATO:SOCIETA].” sono rimasti intimati; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato a tre motivi;1.1 con il primo motivo, si denunciano, al contempo: violazione e falsa applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, e 16, commi 2 e 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; violazione e falsa applicazione dell’art. 145 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 16-bis, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 7, comma 4, del d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che sia la notifica cartacea che la notifica telematica del ricorso originario, rispettivamente, presso la sede legale e presso l’indirizzo p.e.c. della concessionaria del servizio di accertamento e riscossione fossero invalide, essendo derogate dalla dichiarazione/elezione di domicilio nell’avviso di accertamento; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 291 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di assegnare un termine perentorio per rinnovare la notifica del ricorso originario; 1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 564, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il ricorso originario fosse inammissibile per l’impossibilità di verificare la tempestività della notifica; 2.il primo motivo è fondato; 2.1 come si desume dall’esposizione degli antefatti processuali nella sentenza impugnata: « Secondo i giudici di primo grado mancava la prova della corretta notifica del ricorso alla società [OSCURATO:SOCIETA], che non si era costituita, concessionaria dell’attività di accertamento e riscossione dell’imposta, sulla quale incombeva l’onere di provare la fondatezza del proprio operato in quanto, dalla documentazione acquisita al fascicolo processuale, con particolare riferimento alla copia dell’avviso di accertamento, emergeva che per la notifica del ricorso avrebbero dovuto essere utilizzati i seguenti recapiti: [OSCURATO:SOCIETA] –[OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] n. 50 – 81100 Caserta e pec (...). In concreto, invece, il ricorrente aveva indirizzato il ricorso ai seguenti indirizzi: [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:PERSONA] – 00186 Roma e pec (...), entrambi diversi da quelli indicati per la notifica del ricorso»; 2.2 dunque, il ricorso originario è stato notificato dal contribuente presso l’indirizzo anagrafico e l’indirizzo p.e.c. della sede legale della concessionaria del servizio di accertamento e riscossione, sebbene l’avviso di accertamento indicasse per le no tific he l’indirizzo anagrafico e l’indirizzo p.e.c. dell’ufficio legale della concessionaria del servizio di accertamento e riscossione; 2.3 secondo l’interpretazione costante di questa Corte, l'elezione di domicilio speciale deve effettuarsi per iscritto e risultare in modo espresso, esplicito ed inequivoco, di modo che se ne possa desumere in modo univoco la chiara volontà della parte di riferirsi al luogo prescelto come destinazione non fungibile di tutti gli atti del processo che la riguardino, trattandosi di una deroga alle regole generali sul domicilio e di una rinunzia ad essere citati nel proprio domicilio (tra le tante: Cass., Sez.3^, 19 novembre 2003 , n. 17519 ; Cass. , Sez. 3^, 15 febbraio 2 006 , n. 3286 ; Ca ss . , Sez. Lav., 12 dicembre 2011,n. 26597; Cass., Sez. Lav., 8 ottobre 2019, n. 25168); ciò in forza della considerazione che il domicilio speciale o eletto è un domicilio non esclusivo, ma si aggiunge a quello generale (Cass., Sez. Lav., 12 dicembre 2011 , n. 26597) ;inoltre, l'atto di elezione di domicilio speciale, che ha, come funzione, la sostituzione, per l'affare in questione, di tutti gli altri parametri di individuazione spaziale della persona (residenza, dimora, domicilio generale) con il luogo specificamente indicato, e, come conseguenza, il dipanarsi degli effetti di cui all'art. 141 cod. proc. civ., deve connotarsi secondo caratteri di incontroversa univocità, onde desumerne la chiara volontà della parte di riferirsi al luogo prescelto come destinazione non fungibile di tutti gli atti del processo che la riguardino(tra le tante: Cass., Sez. 1^, 10 novembre 1997, n. 11037; Cass., Sez. 3^, 19 novembre 2003 , n. 17519 ; Cass., Sez. 6^-3, 14 giugno 2013, n. 14937; Cass., Sez. Lav., 8 ottobre 2019, n. 25168); 2.4 ora, è convinzione del collegio che la mera indicazione nel testo dell’avviso di accertamento notificato al contribuente dei recapiti per la notifica di eventuali ricorsi alla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione non abbia carattere di esclusività, non equivalendo ad una vera e propria “elezione di domicilio” (art. 47 cod. civ.); 2.5vale, in proposito, osservare, per un verso, che l’elezione di domicilio presuppone un dualismo soggettivo tra il domiciliante (cioè, il soggetto che elegge il domicilio) ed il domiciliatario (cioè, il soggetto presso il quale il domicilio è eletto), che non è compatibile con la posizione dell’ufficio legale come una mera articolazione interna in seno alla struttura organizzativa della concessionaria del servizio di accertamento e riscossione; per altro verso, che tale indicazione, pur rispondendo all’interesse di concentrare la destinazione delle notifiche degli atti giudiziari presso l’ubicazione dell’organo interno delegato alle funzioni di assistenza e difesa tecnica della concessionaria del servizio di accertamento e riscossione, non ha carattere vincolante per il contribuente, il quale conserva la facoltà di notificare il ricorso per l’impugnazione dell’avviso di accertamento dinanzi al giudice di tributario secondo le modalità fissate, in linea generale, dal combinato disposto degli artt. 16, comma 2, e 17 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 137 ss. cod. proc. civ.; 2.6 in sostanza, l’indicazione del recapito dell’ufficio legale per le notifiche dei ricorsi da parte dei contribuenti assume la sola funzione di consentire alla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione una più celere reazione nei procedimenti aventi ad oggetto l’impugnazione degli atti impositivi; 2.7pertanto, il ricorso ben poteva essere notificato (anche a mezzo p.e.c.) dal contribuente presso la sede legale della concessionaria del servizio di accertamento e riscossione, per cui tale notifica non era affetta da alcun vizio di nullità (ancorché sanabile); 2.8 ne consegue che la sentenza impugnata non si è uniformata a tali principi, avendo ritenuto che: «Come correttamente rilevato dai giudici di primo grado, il ricorso risulta speditosia a mezzo pec che a mezzo raccomandata alla società convenuta [OSCURATO:SOCIETA] ad indirizzi diversi da quelli indicati, proprio a tal fine, sullo stesso avviso di accertamento impugnato. Il fatto che l’indirizzo di posta elettronica fosse quello risultante dal registro [OSCURATO:PERSONA] e quello postale la sede legale della società perde rilevanza a fronte di una espressa indicazione contenuta nell’atto stesso che viene ad assumere la natura di una specifica dichiarazione di domicilio alla quale non è possibile derogare per la validità della notificazione stessa. Tutte le regole generali previste per le modalità di notificazione degli atti vengono superate dalla dichiarazione/elezione di domicilio effettuata dal soggetto interessato: nel caso in esame è la stessa [OSCURATO:SOCIETA] ad indicare, all’interno dell’avviso di accertamento, le modalità di impugnazione dello stesso e l’indirizzo a cui inviare il ricorso»; 3. ragionidi pregiudizialità logico-giuridica consigliano l’esame prioritario del terzo motivo, invertendo l’ordine di prospettazione in ricorso; 3.1 tale motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo motivo; 3.2 invero, se dalla documentazione prodotta dal ricorrente non fosse emersa l’effettiva data di notifica dell’avviso di accertamento, il giudice di appello non avrebbe potuto limitarsi a rilevare l’inammissibilità del ricorso, così come è avvenuto (art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546); 3.3 secondo questa Corte, infatti, l’adempimento prescritto dall’art. 4 deld.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, alla cui stregua il ricorrente deve produrre, al momento della costituzione in giudizio, (anche) «l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato», non è sanzionato, in caso di inosservanza, anche se alla produzione in discorso si correla la stessa possibilità di rilevare la tempestività, o meno, del ricorso introduttivo (il cui termine di decadenza decorre, per l’appunto, dalla data di notificazione dell'atto impugnato); 3.4 difatti, laddove sorgano contestazioni sulla documentazione prodotta dal ricorrente, il giudice è tenuto ad ordinare l'esibizione degli originali degli atti e documenti oggetto di contestazione, ai sensi dell’art. 22, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 564;se, pertanto, venga sollevata la questione relativa all’ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio (art. 21, comma1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), per inosservanza del termine perentorio di legge (60 giorni), dietro contestazione dei documenti prodotti, il giudice è tenuto a disporre l'esibizione degli originali degli atti stessi al fine di verificare la tempestività, o meno, dell'originario ricorso (Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2020, n. 25107); a maggior ragione, quindi, il giudice è tenuto ad ordinare la produzione della documentazione in questione, laddove omessa, allorché intenda porsi d’ufficio la questione relativa all’ammissibilità del ricorso; 3.5 è stato, difatti, affermato che, nel processo tributario, il giudice deve concedere termine al ricorrente affinché provveda al deposito dell'atto impugnato la cui mancata produzione determini incertezza in ordine alla tempestività del ricorso, atteso che l'art. 22, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ai sensi del quale, ove sorgano contestazioni, il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi, consente di escludere la sanzione dell'inammissibilità, non espressamente comminata, se sia possibile accertare la sostanziale regolarità dell'atto e l'osservanza delle regole processuali fondamentali(Cass., Sez. 6^-5, 12 ottobre 2016, n. 20612); 3.6 nella specie, la tempestività del ricorso originario emerge ictu oculidalla notifica a mezzo p.e.c., che risulta essere stata ricevuta dall’ente impositore l’11 gennaio 2018, a fronte della notifica dell’avviso di accertamento, che risulta essere stata ricevuta dal contribuente il 13 novembre 2017 (secondo la documentazione annessa al fascicolo di merito); 4. valutandosi la fondatezza del primo motivo e del terzo motivo, nonché l’assorbimento del secondo motivo, quindi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motiv i accolt i con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Campania(ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo m otivo ed il terzo motivo; dichiara l’assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione aimotiv i accolt i e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campa