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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 28033/2023

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PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26955/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 12/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

SIRACUSA n. 3106/2022 depositata il 08/04/2022.

Udita la relazione svolta nella udienza pubblicadel 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Udito il P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

Uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA],in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 3106/2022, depositata in data 8/4/2002,la Commissione tributaria regionale per la Sicilia accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti del Comune di Augusta, per la riforma della sentenz a n. 990/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa che , nella contumacia dell’ente impositore, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento in rettifica per ICI (anno 2005), notificatolea mezzo del servizio postale nel 2009 .

Il giudice di appello ha accolto il gravame della società [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che la prova della tempestività del ricorso introduttivo emergeva da quanto riportato nella successiva cartella di pagamento con la quale venivano iscritti a ruolo le somme (euro 486,460,93) che lo stesso Co mune riteneva dovute all’atto dell’accertamento ICI per l’anno 2005 , indica nte la data (21/1/2009) di notificazione del prodromico avviso di accertamento oggetto di causa, donde l’erroneità della prima decisione.

Nel merito,la CTR della Sicilia ha rite nuto fonda t a l ’ impugnazione attesa l’illegittimità della base imponibile dell’imposta, determinata sulla scorta della nuova rendita catastale attribuita all’immobile tassatodall’Agenzia del Territorio in data 7/5/2001, ma non preventivamente notificata alla società contribuente e, dunque, priva di efficacia.

Avverso la pronuncia il Comune di Augustapropone ricorso per cassazione, affidato a seimotivi, cui resiste la società contribuente con controricorso.

IlP.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La società contribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrenteComune deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 21e 22 d.lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR non ha ordinato l’esibizione dell’originale dell’avviso di accertamento impugnato e della relativa busta di spedizione al fine di verificare la tempestività della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio non essendo sufficiente la documentazione al riguardo prodotta in copia fotostatica dalla società contribuente , risultando illeggibile il timbro postale apposto sulla bustaasseritamente contenente l’atto impositivo.

Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 74, l. n. 342 del 2000, perché la CTR della Sicilia ha annullato l’avviso di accertamento impugnato senza considerare che la rendita catastale del fabbricato cat.

D1, sito in Augusta (SR), [OSCURATO:PERSONA] è stata attribuita anteriormente al 31 dicembre 1999e p oi fatta oggetto di molteplici proced ur e DOCFA conclusesi con il ripristino di quella (€ 1.032.913,80) originariamente attribuita dall’Ufficio .

Deduce, altresì,che, tale rendita poteva essere utilizzata dall’ente impositore, ai fini del calcolo dell’ICI(anno 2005), senza necessità di preventiva notificazione da parte dell’Agenzia del Territorio al soggetto intestatario della partita, adempimento quest’ultimo richiesto dalla legge solo a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Deduce, infine, che la data del 7/5/2001 cui fa riferimento la sentenza impugnata non riguarda, diversamente da quanto erroneamente ritenuto dal la CTR,alcuna nuova attribuzione di rendita catastale , da notificare ai sensi e per gli effetti dell’art. 74, l. n. 342 del 2000, circostanza evincibile dalla visura catastale allegata all’atto di appello della stessa società contribuente la quale, peraltro, nell’atto di appello afferma di aver utilizzato per il calcolo dell’ICI relativo all’anno in contestazione, la rendita catastale pari ad € 248.486,00 proposta con pratica Docfa del 2002 .

Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti non avendo il giudice di appello consideratosussistente la prova della notifica (n. 0029401/2004) della nuova rendita che emergeva dagli atti processuali, avuto riguardo ai documenti prodotti dalla stessa società contribuente, con conseguente travisamento della prova.

Con il quarto motivo deduce la nullità della sentenza , in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.,per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.,non avendo il giudice di appello comunque ritenuto provata la notifica (n. 0029401/2004) della nuova rendita catastale utilizzata come base di calcolo dell’imposta,con conseguente travisamento della prova.

Con il quinto motivo deduce la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.,per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., avuto riguardo al principio di non contestazione, considerato che nella sentenza n. 4116/7/15 della CTP di Siracusa, prodotta in giudizio, veniva dato atto della avvenuta notificazione (n. 0029401/2004) della rendita catastale,da parte della conventa Agenzia del Territorio,alla società [OSCURATO:PERSONA].

Con il sesto motivo deduce la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.,per violazione degli artt. 36, comma 2,n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 2, cod. proc. civ., 118 disp. a tt. c od. proc. civ., 1111 Cost., per avere il giudice a quo, con motivazione apparente ed affermazioni apodittiche, ritenuto assente la notifica della rendita catastale senza dare conto delle ragioni della decisione e dei documenti all’uopo vagliati.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Se, come pare sostenere il Comune di Augusta, dalla documentazione prodotta dallasocietà ricorrente non fosse emersa ictu oculi l’effettiva data di notifica dell’avviso di accertamento a causa della non intelligibilità della documentazione versata in atti, il giudice adito non avrebbe potuto limitarsi a rilevare l’inammissibilità del ricorso (art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992) in quanto secondo questa Corte (da ultimo, Cass. n. 19584/2023) l’adempimento prescritto dall’art. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, alla cui stregua il ricorrente deve produrre, al momento della costituzione in giudizio, (anche) «l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato», non è sanzionato, in caso di inosservanza, anche se alla produzione in discorso si correla la stessa possibilità di rilevare la tempestività, o meno, del ricorso introduttivo (il cui termine di decadenza decorre, per l’appunto, dalla data di notificazione dell'atto impugnato).

Infatti, laddove sorgano contestazioni sulla documentazione prodotta dal ricorrente, il giudice è tenuto ad ordinare l'esibizione degli originali degli atti e documenti oggetto di contestazione, ai sensi dell’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 564 del 1992e, pertanto, ove venga sollevata la questione relativa all’ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio (art. 21, comma1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), per inosservanza del termine perentorio di legge, dietro contestazione dei documenti prodotti, il giudice è tenuto a disporre l'esibizione degli originali degli atti stessi al fine di verificare la tempestività, o meno, dell'originario ricorso (Cass.n. 25107/2020).

A maggior ragione, quindi, il giudice è tenuto ad ordinare la produzione della documentazione in questione, laddove omessa, allorché intenda porsi d’ufficio la questione relativa all’ammissibilità del ricorso, così come è avvenuto nel caso in esame.

E’ stato affermato che nel processo tributario il giudice deve concedere termine al ricorrente affinché provveda al deposito dell'atto impugnato la cui mancata produzione determini incertezza in ordine alla tempestività del ricorso, atteso che l'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546del 1992, ai sensi del quale, ove sorgano contestazioni, il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi, consente di escludere la sanzione dell'inammissibilità, non espressamente comminata, se sia possibile accertare la sostanziale regolarità dell'atto e l'osservanza delle regole processuali fondamentali (Cass. n. 20612/2016).

A tale riguardo, va ricordato l'orientamento di questa Corte (Cass. n. 21170/2005; n. 6391/2006; n. 29394/2008; n. 15444/2010; n. 6130/2011), secondo il quale le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato e ciò anche tenendo presente l'insegnamento della Corte costituzionale secondo il quale, con particolare riguardo al processo tributario, le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della "tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità"(sentenze C.Cost. nn.189/2000 e 520/2002).

Nella specie, la tempestività del ricorso introduttivo del giudizio si ricava , secondo le valutazioni chiaramente espresse dal giudice di secondo grado - la cui correttezza non risulta specificamente censurata dall’ente impositore- dalla data riportata nella cartella di pagamento, notificata dal Comune di Augusta in data 21/01/2011, con la quale venivano iscritt(e) a ruolo le somme (euro 486.460,93) che lo stesso Comune riteneva dovute relativamente all’atto di accertamento ICI per l’anno 2005, oggetto della presente controversia e tanto in forza della incontestata documentazione annessa al fascicolo di merito e, dunque, fonte di prova.

Ne discende che non ricorrevano le condizioni per ordinare l’esibizioneex officio,in originale, della documentazione acquisita al giudiz io la quale , ancorché prodotta in copia fotostatica, aveva superato il vaglio del Giudice di secondo grado, da essaemergendo, senza alcuna incertezza , l’effettiva data di notifica dell’atto impositivoche, ad avviso della CTR della Sicilia, l a società [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato nel pieno rispetto del termine di 60 giorni di cui all’art. 21, d.lgs. n. 546 del 1992 (v. pag. 5 ricorso per cassazione, l’accertamento 88 del 9/12/2008 Anno 2005 risulta notificato il 28.01.2009.

Il termine per proporre ricorso scadeva quindi il 29 marzo 2009; il ricorso è stato effettivamente presentato il 18 marzo 2009 (pagg.4 e 5 dell’atto di appello) .

Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, scrutinabili congiuntamente in quanto connessi, sono fondati e meritano accoglimento per quanto di seguito esposto; il sesto motivo di ricorso, invece, non appare meritevole di accoglimento.

La contribuente si duole, con l’ultimo motivo, del fatto che la CTR della Sicilia senza far alcun cenno alla disciplina normativa applicabile , con lapidarie, quanto, apodittiche conclusioni nella parte in cui afferma la nullità dell’avviso di accertamento non esprime alcun critico ed analitico esame delle relative argomentazioni motive e delle eccezioni sollevate dalle parti in causa nell’ambito dell’ampio e complesso thema decidendum offerto dal contenzioso in essere tra la società [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di Augusta.

Deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendograficamente (e, quindi, materialmente) esistente, in quanto parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iterlogico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez.

Un., n. 22232/2016; Cass., n. 23216/2019; Cass., n. 13977/2019; Cass., n. 9105/2017; Cass. Sez.

Un., n. 7667/2017; Cass. Sez.

Un., n. 22232/2016; Cass. Sez.

Un., n. 16599/2016).

Nel caso in esame, tuttavia, la decisone del giudice del gravamedà conto, informa assai sintetica, delle ragioni poste a fondamento del decisum , seppur e incorrendo in quei vizi decisori che formano oggetto delle residue censure formulate dalComune ricorrente e, quindi, la sesta censura è da disattendere .

Quest’ultimo, in fatti, si duole - a ragione - de ll’erronea interpre tazione dell’art. 74, comma 1, l. n. 342 del 2000, atteso che la CTR ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento ICI (anno 2005) sul rilievo che (l)a notifica alla società della nuova [OSCURATO:PERSONA], a cura dell’Agenzia del Territorio, era necessaria perché questa esplicasse la sua piena efficacia e che la circostanza non fosse stata mai oggetto di contestazione da parte del Comune .

L'art. 74 della l. n. 342 del 2000 prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita.

Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati”.

Questa Corte, con due pronunce a Sezioni Unite (Cass., Sez.

Un., 9/2/2011, n. 3160/2011 e Cass., Sez.

Un., n. 3666/2011), seguite da una copiosa giurisprudenza delle Sezioni Semplici (tra le tante, Cass. n. 14402/2017), ha affermato che, in tema di ICI, l'art. 74, comma 1, l. n. 342 del 2000, nel prevedere che, dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso che è impossibile utilizzare una rendita prima della sua notifica, al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude che la rendita medesima, una volta notificata, possa essere utilizzata ai fini impositivi anche per annualità d'imposta «sospese»,ovverosia ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.

Dunque, l'utilizzazione a fini impositivi della rendita per annualità d'imposta anteriori ancora suscettibili di accertamentorende necessario che la rendita, messa in atto successivamente al 1° gennaio 2000, sia stata comunque notificata e tale principio viene reiteratamente affermato dalla Corte (Cass. n. 30870/2021 in motiv.; n. 17002/2021, Cass. 11/4/2019; n. 10126/2019) anche in riferimento ad ipotesi di modifica dell'attribuzione di rendita catastale a seguito di variazione, richiesta con procedura DOCFA.

Di recente,la Corte con l’ordinanza n. 6823/2023 ha osservato c he, con il citato art. 74, l. n. 342 del 2000, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'Amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale - coincidente con la notificazione dell'atto -con la sua «applicabilità» che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica, risultante dalla data della denuncia del contribuente (cfr. Cass. 30/12/2020, n. 29898; Cass. 29/5/2020, n. 10312; Cass. 11/9/2019, n. 22653; Cass. 28/2/2018, n. 4613) .

Ancora, secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, qualora il contribuente si sia avvalso della procedura DOCFA per l'accatastamento di un immobile, la notifica della rendita catastale utilizzata per la determinazione dell'ICI deve essere effettuata quando il Comune, nell'emettere l'avviso di liquidazione, proceda sulla base di una rendita diversa da quella proposta dal contribuente, essendo invece superflua, qualora la rendita, tenuta presente dal Comune, coincida con quella proposta dal contribuente all’Agenzia del territorio (cfr. Cass. 20/6/2021, n. 16364, Cass.20/3/2019, n. 7801) (Cass. n. 6841/2023).

Siffattaconclusione, del resto, trova conferm a ne lla di sciplina contenuta nel d.m. 19/04/1994 (regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari), che all'art. 1, comma 10, espressamente precisa che l'Ufficio notifica al contribuente le risultanze della dichiarazione DOCFA «nei soli casi in cui abbia apportato variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte» (tra le tante, Cass. n. 6841/2023).

Infine, in tema di imposta comunale sugli immobili, questa Corte (Cass. n. 16215/2010) ha avuto occasione di affermare il principio secondo cui il provvedimento di attribuzione dellarendita, una volta divenuto definitivo (per mancata impugnazione da parte del contribuente, unico legittimato a tanto, o per intervenuta definitività del relativo giudizio di impugnazione),vincola non solo il contribuente ma anche l'ente impositore tenuto per legge ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quellarendita, la quale costituisce il presupposto difatto necessario ed insostituibile per l'imposizione fiscale che la legge commisura a tale dato, con la conseguenza che il contribuente, in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento emesso dal Comune relativo all'imposta comunale sugli immobili, non può proporre doglianze relative alla determinazione dellarendita, che avrebbero dovuto essere proposte in diversa causa (pregiudiziale rispetto a quella relativa alla liquidazione dell'ICI) e con diverso legittimato passivo (Agenzia del Territorio) .

Cosìdelinea to il perimetro delle questioni oggetto della causa, osserva il Collegio che il Comune ricorrente ha opportunamente evidenziatoche la società contribuente riferiva nel ricorso in appello di aver utilizzato, per il calcolo dell’imposta versata, la rendita catastale di € 248.486,00 proposta con pratica Docfa del 2002 e che invece la CTR della Sicilia ha fatto riferimento unicamente alla rendita catastale, non notificata, attribuita dall’Agenzia del Territorio (ex ufficio del catasto) in data 07.05.2001 , senza fornire alcuna ulteriore precis azione riguardo sia all ’ originaria rendita catastale (€ 1.032.913,80) all’immobile attribuita in data antecedente il 31 dicembre 1999 , siaall’esito delle procedur e DOCFA e del relativo contenzioso giudiziale, al fine di individuare, con riferimento alla annualità ICI 2005,la rendita catastale temporalmente vigente e vincolante perché divenuta definitiva ai fini della determinazione della relativa base imponibile.

L’odierno ricorrente ri chiama, inoltre, la sentenza n. 4116/7/15, pronunciata in data 20/10/2015, tra la società [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia del Territorio di Siracusa, con la quale la CTP di Siracusa ha annullato la nuova rendita catastale dell’insediamento produttivo sito in Territorio di Augusta, di cui alla notifica n. 0029401/2004 , in relazione all’avviso in rettifica ICI (anno 2003), dal Comune notificato in data 16/12/2006 e impugnato dalla società contribuentededucendo, tra l’altro, che con procedura DOCFA (denuncia d i Variazione n. 25189.1/2002 variazione del 3 dicembre 2002 prot. 184464 - demolizione parziale –diversa distribuzione di spazi interni) aveva provveduto ad attribuire all’immobile sito in C.da [OSCURATO:PERSONA] la rendita di € 248.486,00 mentre l’Agenzia del Territorio di Siracusa, senza notificare nulla all’intestatario dell’immobile, ha provveduto, a quanto emerge dalla visura storica, (alla) variazione nel classamento del 13 giugno 2003 n. 3425.1/2003 con rendita catastale pari ad € 1.032.913,80 .

Evidenzia l’ente impositore che, secondo quanto riportato nell’atto di appello della stessa società [OSCURATO:PERSONA], l’Agenzia del territorio di Siracusa costituendosi nel giudizio aveva fatto rilevare che ha notificato la nuova rendita catastale con notifica n. 0029401/2004 , dato anch’esso del tutto trascurato dalla CTR della Sicilia.

Anche la contribuente, nel controricorso,assume di aver versato l’imposta, per l’annualità oggetto di causa, sulla base della rendita catastale in vigore alla data del 1°-1-2005, cioè la rendita di euro 248.486,00 e che, invece, il Comune notificava alla Società l’avviso di accertamento n. 88 del 9-12- 2008(doc. 2), con il quale rettificava la base imponibile ICI per l’anno 2005, ponendone a base la diversa rendita di euro 1.032.913,80, mai notificata alla Società dalla (allora) competente Agenzia del territorio (ora Ufficio del territorio dell’Agenza delle Entrate), così confermando l’incompleto esame degli elementi facenti parte del contesto probatorio.

Nella fattispecie, il giudice del gravame non ha dato conto delle ragioni poste a fondamento del decisum, incorrendo in quei vizi decisori che formano oggetto delle residue censure della ricorrente.

L'impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Siciliache, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il secondo , il terzo , il quarto ed il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo ed il sesto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26955/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 12/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA n. 3106/2022 depositata il 08/04/2022. Udita la relazione svolta nella udienza pubblicadel 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udito il P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso. Uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA],in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 3106/2022, depositata in data 8/4/2002,la Commissione tributaria regionale per la Sicilia accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti del Comune di Augusta, per la riforma della sentenz a n. 990/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa che , nella contumacia dell’ente impositore, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento in rettifica per ICI (anno 2005), notificatolea mezzo del servizio postale nel 2009 . Il giudice di appello ha accolto il gravame della società [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che la prova della tempestività del ricorso introduttivo emergeva da quanto riportato nella successiva cartella di pagamento con la quale venivano iscritti a ruolo le somme (euro 486,460,93) che lo stesso Co mune riteneva dovute all’atto dell’accertamento ICI per l’anno 2005 , indica nte la data (21/1/2009) di notificazione del prodromico avviso di accertamento oggetto di causa, donde l’erroneità della prima decisione. Nel merito,la CTR della Sicilia ha rite nuto fonda t a l ’ impugnazione attesa l’illegittimità della base imponibile dell’imposta, determinata sulla scorta della nuova rendita catastale attribuita all’immobile tassatodall’Agenzia del Territorio in data 7/5/2001, ma non preventivamente notificata alla società contribuente e, dunque, priva di efficacia. Avverso la pronuncia il Comune di Augustapropone ricorso per cassazione, affidato a seimotivi, cui resiste la società contribuente con controricorso. IlP.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso. La società contribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrenteComune deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 21e 22 d.lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR non ha ordinato l’esibizione dell’originale dell’avviso di accertamento impugnato e della relativa busta di spedizione al fine di verificare la tempestività della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio non essendo sufficiente la documentazione al riguardo prodotta in copia fotostatica dalla società contribuente , risultando illeggibile il timbro postale apposto sulla bustaasseritamente contenente l’atto impositivo. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 74, l. n. 342 del 2000, perché la CTR della Sicilia ha annullato l’avviso di accertamento impugnato senza considerare che la rendita catastale del fabbricato cat. D1, sito in Augusta (SR), [OSCURATO:PERSONA] è stata attribuita anteriormente al 31 dicembre 1999e p oi fatta oggetto di molteplici proced ur e DOCFA conclusesi con il ripristino di quella (€ 1.032.913,80) originariamente attribuita dall’Ufficio . Deduce, altresì,che, tale rendita poteva essere utilizzata dall’ente impositore, ai fini del calcolo dell’ICI(anno 2005), senza necessità di preventiva notificazione da parte dell’Agenzia del Territorio al soggetto intestatario della partita, adempimento quest’ultimo richiesto dalla legge solo a decorrere dal 1° gennaio 2000. Deduce, infine, che la data del 7/5/2001 cui fa riferimento la sentenza impugnata non riguarda, diversamente da quanto erroneamente ritenuto dal la CTR,alcuna nuova attribuzione di rendita catastale , da notificare ai sensi e per gli effetti dell’art. 74, l. n. 342 del 2000, circostanza evincibile dalla visura catastale allegata all’atto di appello della stessa società contribuente la quale, peraltro, nell’atto di appello afferma di aver utilizzato per il calcolo dell’ICI relativo all’anno in contestazione, la rendita catastale pari ad € 248.486,00 proposta con pratica Docfa del 2002 . Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti non avendo il giudice di appello consideratosussistente la prova della notifica (n. 0029401/2004) della nuova rendita che emergeva dagli atti processuali, avuto riguardo ai documenti prodotti dalla stessa società contribuente, con conseguente travisamento della prova. Con il quarto motivo deduce la nullità della sentenza , in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.,per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.,non avendo il giudice di appello comunque ritenuto provata la notifica (n. 0029401/2004) della nuova rendita catastale utilizzata come base di calcolo dell’imposta,con conseguente travisamento della prova. Con il quinto motivo deduce la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.,per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., avuto riguardo al principio di non contestazione, considerato che nella sentenza n. 4116/7/15 della CTP di Siracusa, prodotta in giudizio, veniva dato atto della avvenuta notificazione (n. 0029401/2004) della rendita catastale,da parte della conventa Agenzia del Territorio,alla società [OSCURATO:PERSONA]. Con il sesto motivo deduce la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.,per violazione degli artt. 36, comma 2,n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 2, cod. proc. civ., 118 disp. a tt. c od. proc. civ., 1111 Cost., per avere il giudice a quo, con motivazione apparente ed affermazioni apodittiche, ritenuto assente la notifica della rendita catastale senza dare conto delle ragioni della decisione e dei documenti all’uopo vagliati. Il primo motivo di ricorso è infondato. Se, come pare sostenere il Comune di Augusta, dalla documentazione prodotta dallasocietà ricorrente non fosse emersa ictu oculi l’effettiva data di notifica dell’avviso di accertamento a causa della non intelligibilità della documentazione versata in atti, il giudice adito non avrebbe potuto limitarsi a rilevare l’inammissibilità del ricorso (art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992) in quanto secondo questa Corte (da ultimo, Cass. n. 19584/2023) l’adempimento prescritto dall’art. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, alla cui stregua il ricorrente deve produrre, al momento della costituzione in giudizio, (anche) «l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato», non è sanzionato, in caso di inosservanza, anche se alla produzione in discorso si correla la stessa possibilità di rilevare la tempestività, o meno, del ricorso introduttivo (il cui termine di decadenza decorre, per l’appunto, dalla data di notificazione dell'atto impugnato). Infatti, laddove sorgano contestazioni sulla documentazione prodotta dal ricorrente, il giudice è tenuto ad ordinare l'esibizione degli originali degli atti e documenti oggetto di contestazione, ai sensi dell’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 564 del 1992e, pertanto, ove venga sollevata la questione relativa all’ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio (art. 21, comma1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), per inosservanza del termine perentorio di legge, dietro contestazione dei documenti prodotti, il giudice è tenuto a disporre l'esibizione degli originali degli atti stessi al fine di verificare la tempestività, o meno, dell'originario ricorso (Cass.n. 25107/2020). A maggior ragione, quindi, il giudice è tenuto ad ordinare la produzione della documentazione in questione, laddove omessa, allorché intenda porsi d’ufficio la questione relativa all’ammissibilità del ricorso, così come è avvenuto nel caso in esame. E’ stato affermato che nel processo tributario il giudice deve concedere termine al ricorrente affinché provveda al deposito dell'atto impugnato la cui mancata produzione determini incertezza in ordine alla tempestività del ricorso, atteso che l'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546del 1992, ai sensi del quale, ove sorgano contestazioni, il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi, consente di escludere la sanzione dell'inammissibilità, non espressamente comminata, se sia possibile accertare la sostanziale regolarità dell'atto e l'osservanza delle regole processuali fondamentali (Cass. n. 20612/2016). A tale riguardo, va ricordato l'orientamento di questa Corte (Cass. n. 21170/2005; n. 6391/2006; n. 29394/2008; n. 15444/2010; n. 6130/2011), secondo il quale le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato e ciò anche tenendo presente l'insegnamento della Corte costituzionale secondo il quale, con particolare riguardo al processo tributario, le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della "tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità"(sentenze C.Cost. nn.189/2000 e 520/2002). Nella specie, la tempestività del ricorso introduttivo del giudizio si ricava , secondo le valutazioni chiaramente espresse dal giudice di secondo grado - la cui correttezza non risulta specificamente censurata dall’ente impositore- dalla data riportata nella cartella di pagamento, notificata dal Comune di Augusta in data 21/01/2011, con la quale venivano iscritt(e) a ruolo le somme (euro 486.460,93) che lo stesso Comune riteneva dovute relativamente all’atto di accertamento ICI per l’anno 2005, oggetto della presente controversia e tanto in forza della incontestata documentazione annessa al fascicolo di merito e, dunque, fonte di prova. Ne discende che non ricorrevano le condizioni per ordinare l’esibizioneex officio,in originale, della documentazione acquisita al giudiz io la quale , ancorché prodotta in copia fotostatica, aveva superato il vaglio del Giudice di secondo grado, da essaemergendo, senza alcuna incertezza , l’effettiva data di notifica dell’atto impositivoche, ad avviso della CTR della Sicilia, l a società [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato nel pieno rispetto del termine di 60 giorni di cui all’art. 21, d.lgs. n. 546 del 1992 (v. pag. 5 ricorso per cassazione, l’accertamento 88 del 9/12/2008 Anno 2005 risulta notificato il 28.01.2009. Il termine per proporre ricorso scadeva quindi il 29 marzo 2009; il ricorso è stato effettivamente presentato il 18 marzo 2009 (pagg.4 e 5 dell’atto di appello) . Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, scrutinabili congiuntamente in quanto connessi, sono fondati e meritano accoglimento per quanto di seguito esposto; il sesto motivo di ricorso, invece, non appare meritevole di accoglimento. La contribuente si duole, con l’ultimo motivo, del fatto che la CTR della Sicilia senza far alcun cenno alla disciplina normativa applicabile , con lapidarie, quanto, apodittiche conclusioni nella parte in cui afferma la nullità dell’avviso di accertamento non esprime alcun critico ed analitico esame delle relative argomentazioni motive e delle eccezioni sollevate dalle parti in causa nell’ambito dell’ampio e complesso thema decidendum offerto dal contenzioso in essere tra la società [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di Augusta. Deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendograficamente (e, quindi, materialmente) esistente, in quanto parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iterlogico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. Un., n. 22232/2016; Cass., n. 23216/2019; Cass., n. 13977/2019; Cass., n. 9105/2017; Cass. Sez. Un., n. 7667/2017; Cass. Sez. Un., n. 22232/2016; Cass. Sez. Un., n. 16599/2016). Nel caso in esame, tuttavia, la decisone del giudice del gravamedà conto, informa assai sintetica, delle ragioni poste a fondamento del decisum , seppur e incorrendo in quei vizi decisori che formano oggetto delle residue censure formulate dalComune ricorrente e, quindi, la sesta censura è da disattendere . Quest’ultimo, in fatti, si duole - a ragione - de ll’erronea interpre tazione dell’art. 74, comma 1, l. n. 342 del 2000, atteso che la CTR ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento ICI (anno 2005) sul rilievo che (l)a notifica alla società della nuova [OSCURATO:PERSONA], a cura dell’Agenzia del Territorio, era necessaria perché questa esplicasse la sua piena efficacia e che la circostanza non fosse stata mai oggetto di contestazione da parte del Comune . L'art. 74 della l. n. 342 del 2000 prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati”. Questa Corte, con due pronunce a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 9/2/2011, n. 3160/2011 e Cass., Sez. Un., n. 3666/2011), seguite da una copiosa giurisprudenza delle Sezioni Semplici (tra le tante, Cass. n. 14402/2017), ha affermato che, in tema di ICI, l'art. 74, comma 1, l. n. 342 del 2000, nel prevedere che, dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso che è impossibile utilizzare una rendita prima della sua notifica, al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude che la rendita medesima, una volta notificata, possa essere utilizzata ai fini impositivi anche per annualità d'imposta «sospese»,ovverosia ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso. Dunque, l'utilizzazione a fini impositivi della rendita per annualità d'imposta anteriori ancora suscettibili di accertamentorende necessario che la rendita, messa in atto successivamente al 1° gennaio 2000, sia stata comunque notificata e tale principio viene reiteratamente affermato dalla Corte (Cass. n. 30870/2021 in motiv.; n. 17002/2021, Cass. 11/4/2019; n. 10126/2019) anche in riferimento ad ipotesi di modifica dell'attribuzione di rendita catastale a seguito di variazione, richiesta con procedura DOCFA. Di recente,la Corte con l’ordinanza n. 6823/2023 ha osservato c he, con il citato art. 74, l. n. 342 del 2000, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'Amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale - coincidente con la notificazione dell'atto -con la sua «applicabilità» che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica, risultante dalla data della denuncia del contribuente (cfr. Cass. 30/12/2020, n. 29898; Cass. 29/5/2020, n. 10312; Cass. 11/9/2019, n. 22653; Cass. 28/2/2018, n. 4613) . Ancora, secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, qualora il contribuente si sia avvalso della procedura DOCFA per l'accatastamento di un immobile, la notifica della rendita catastale utilizzata per la determinazione dell'ICI deve essere effettuata quando il Comune, nell'emettere l'avviso di liquidazione, proceda sulla base di una rendita diversa da quella proposta dal contribuente, essendo invece superflua, qualora la rendita, tenuta presente dal Comune, coincida con quella proposta dal contribuente all’Agenzia del territorio (cfr. Cass. 20/6/2021, n. 16364, Cass.20/3/2019, n. 7801) (Cass. n. 6841/2023). Siffattaconclusione, del resto, trova conferm a ne lla di sciplina contenuta nel d.m. 19/04/1994 (regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari), che all'art. 1, comma 10, espressamente precisa che l'Ufficio notifica al contribuente le risultanze della dichiarazione DOCFA «nei soli casi in cui abbia apportato variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte» (tra le tante, Cass. n. 6841/2023). Infine, in tema di imposta comunale sugli immobili, questa Corte (Cass. n. 16215/2010) ha avuto occasione di affermare il principio secondo cui il provvedimento di attribuzione dellarendita, una volta divenuto definitivo (per mancata impugnazione da parte del contribuente, unico legittimato a tanto, o per intervenuta definitività del relativo giudizio di impugnazione),vincola non solo il contribuente ma anche l'ente impositore tenuto per legge ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quellarendita, la quale costituisce il presupposto difatto necessario ed insostituibile per l'imposizione fiscale che la legge commisura a tale dato, con la conseguenza che il contribuente, in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento emesso dal Comune relativo all'imposta comunale sugli immobili, non può proporre doglianze relative alla determinazione dellarendita, che avrebbero dovuto essere proposte in diversa causa (pregiudiziale rispetto a quella relativa alla liquidazione dell'ICI) e con diverso legittimato passivo (Agenzia del Territorio) . Cosìdelinea to il perimetro delle questioni oggetto della causa, osserva il Collegio che il Comune ricorrente ha opportunamente evidenziatoche la società contribuente riferiva nel ricorso in appello di aver utilizzato, per il calcolo dell’imposta versata, la rendita catastale di € 248.486,00 proposta con pratica Docfa del 2002 e che invece la CTR della Sicilia ha fatto riferimento unicamente alla rendita catastale, non notificata, attribuita dall’Agenzia del Territorio (ex ufficio del catasto) in data 07.05.2001 , senza fornire alcuna ulteriore precis azione riguardo sia all ’ originaria rendita catastale (€ 1.032.913,80) all’immobile attribuita in data antecedente il 31 dicembre 1999 , siaall’esito delle procedur e DOCFA e del relativo contenzioso giudiziale, al fine di individuare, con riferimento alla annualità ICI 2005,la rendita catastale temporalmente vigente e vincolante perché divenuta definitiva ai fini della determinazione della relativa base imponibile. L’odierno ricorrente ri chiama, inoltre, la sentenza n. 4116/7/15, pronunciata in data 20/10/2015, tra la società [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia del Territorio di Siracusa, con la quale la CTP di Siracusa ha annullato la nuova rendita catastale dell’insediamento produttivo sito in Territorio di Augusta, di cui alla notifica n. 0029401/2004 , in relazione all’avviso in rettifica ICI (anno 2003), dal Comune notificato in data 16/12/2006 e impugnato dalla società contribuentededucendo, tra l’altro, che con procedura DOCFA (denuncia d i Variazione n. 25189.1/2002 variazione del 3 dicembre 2002 prot. 184464 - demolizione parziale –diversa distribuzione di spazi interni) aveva provveduto ad attribuire all’immobile sito in C.da [OSCURATO:PERSONA] la rendita di € 248.486,00 mentre l’Agenzia del Territorio di Siracusa, senza notificare nulla all’intestatario dell’immobile, ha provveduto, a quanto emerge dalla visura storica, (alla) variazione nel classamento del 13 giugno 2003 n. 3425.1/2003 con rendita catastale pari ad € 1.032.913,80 . Evidenzia l’ente impositore che, secondo quanto riportato nell’atto di appello della stessa società [OSCURATO:PERSONA], l’Agenzia del territorio di Siracusa costituendosi nel giudizio aveva fatto rilevare che ha notificato la nuova rendita catastale con notifica n. 0029401/2004 , dato anch’esso del tutto trascurato dalla CTR della Sicilia. Anche la contribuente, nel controricorso,assume di aver versato l’imposta, per l’annualità oggetto di causa, sulla base della rendita catastale in vigore alla data del 1°-1-2005, cioè la rendita di euro 248.486,00 e che, invece, il Comune notificava alla Società l’avviso di accertamento n. 88 del 9-12- 2008(doc. 2), con il quale rettificava la base imponibile ICI per l’anno 2005, ponendone a base la diversa rendita di euro 1.032.913,80, mai notificata alla Società dalla (allora) competente Agenzia del territorio (ora Ufficio del territorio dell’Agenza delle Entrate), così confermando l’incompleto esame degli elementi facenti parte del contesto probatorio. Nella fattispecie, il giudice del gravame non ha dato conto delle ragioni poste a fondamento del decisum, incorrendo in quei vizi decisori che formano oggetto delle residue censure della ricorrente. L'impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Siciliache, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti. P.Q.M. La Corte, accoglie il secondo , il terzo , il quarto ed il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo ed il sesto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di G
Sentenza Cassazione n. 28033/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris