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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 06841/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.

RG. 2176-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura estesa a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore -intimato- avverso la sentenza n. 8113/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 26/9/2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/2/2023 -tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e dell’Agenzia delle entrate avverso la pronuncia n. 4474/2017 della Commissione tributaria provinciale di Napoli in rigetto del ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento ICI,n. 3152/2016, per l’annualità 2011, in relazione alla maggiore rendita catastale attribuita, a seguito di DOCFA, alle unità immobiliari di sua proprietà; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] 1.1 con il primo motivo la società ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (art. 74, comma 1, legge 21 novembre 2000,n. 342, art. 37 d.P.R. 21 giugno 1986, n. 917, art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1192, n. 546), nonché ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e lamenta che il Giudice di appello abbia erroneamente ritenuto legittimo l’accertamento ICI 2011 che l’attribuzione, nel corso dell’anno 2005, della rendita catastale, a base dello stesso, sul presupposto che la contribuente, in sede di stipulazione dell’atto di acquisto del complesso immobiliare, sottoposto a tassazione, fosse venuta a conoscenza della rendita catastale rideterminata dall’Ufficio;

1.2. la censura è fondata;

1.3. com'è noto, questa Corte, con due pronunce a Sezioni Unite (cfr. Cass., Sez.

U., 9/2/2011, n. 3160 e Cass., Sez.

U, 15/2/2011, n. 3666), poi seguite da una copiosa giurisprudenza delle Sezioni Semplici (cfr. ex multisCass. 9/6/2017, n. 14402), ha affermato che, in tema di ICI, l'art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso che è impossibile utilizzare una rendita prima della sua notifica, al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude che la rendita medesima, una volta notificata, possa essere utilizzata ai fini impositivi anche per annualità d'imposta «sospese», ovverosia ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso;

1.4. in sintesi, secondo il Giudice di legittimità, l'utilizzazione a fini impositivi della rendita per annualità d'imposta anteriori ancora suscettibili di accertamento è necessario che la rendita, messa in atto successivamente al 1°gennaio 2000, sia stata comunque notificata;

1.5. tale principio è stato reiteratamente affermato anche in riferimento ad ipotesi di modifica dell'attribuzione di rendita catastale a seguito di variazione, richiesta con procedura DOCFA (cfr. Cass.29/10/2021, n. 30870 in motiv., Cass. 16/6/2021, n. 17002, Cass.11/4/2019, n. 10126; contra Cass. 30/10/2018, n. 27576, Cass.20/10/2010, n. 21505);

1.6. in particolare, secondo l'opinione della giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, qualora il contribuente si sia avvalso della procedura DOCFA per l'accatastamento di un immobile, la notifica della rendita catastale utilizzata per la determinazione dell'ICI deve essere effettuata quando il Comune,nell'emettere l'avviso di liquidazione, proceda sulla base di una rendita diversa da quella proposta d a l contribuente, essendo invece superflua, qualora la rendita, tenuta presente dal Comune, coincida con quella proposta dal contribuente all’Agenzia del territorio (cfr. Cass. 20/6/2021, n. 16364, Cass. 20/3/2019, n. 7801);

1.7. tale conclusione è, peraltro, conforme alla disciplina contenuta nel d.m. 19/04/1994 (regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari), ove all'art. 1, comma 10, è espressamente precisato che l'ufficio notifica al contribuente le risultanze della dichiarazione DOCFA «nei soli casi in cui abbia apportato variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte»;

1.8. ne consegue che, pacifica ed incontestata la mancata notifica della rendita catastale variata successivamente al 1° gennaio 2000, l’affermazione della sentenza impugnata circa la ritenuta legittimità dell’imposizione anche in mancanza della prova della notifica (all’odierna società ricorrente o all’originario proprietario dell’immobile) della variazione catastale dell’Ufficio, difforme da quella proposta a mezzo DOCFA dalla dante causa della contribuente (circostanza incontestata), risulta errata;

1.9. poiché l'art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000 subordina la produzione degli effetti dell'attribuzione della nuova rendita alla notificazione e da tale momento decorre anche il termine per impugnare l'atto dell'Agenzia del territorio, la prova della cognizione del nuovo classamento deve essere fornita esclusivamente attraverso la produzione dell'atto ritualmente notificato che assolve alla funzione tipica ed essenziale di conoscenza legale;

1.10. è opportuno, inoltre, ribadire che, tenuto conto dell'art. 3 Cost., l'espressione «sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione» va intesa nel senso che la notifica degli atti attributivi è soltanto condizione della loro efficacia, poiché la valenza semantica, oltre che tecnico giuridica, dell'aggettivo «efficaci» non consente di inferire nessuna volontà legislativa di attribuire alla notifica, «ai soggetti intestatari della partita», del provvedimento attributivo della rendita una qualche forza costitutiva (una efficacia, cioè, ex nunc) e non (quale portato naturale proprio del provvedimento di attribuzione della rendita) meramente accertativa della concreta situazione «catastale» dell'immobile, ed il successivo inciso «solo a decorrere dalla loro notificazione» indica inequivocamente l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata ma non esclude affatto, come dianzi osservato,l’utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualità d'imposta per così dire «sospese», ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso (cfr. Cass.

SU 9/2/2011, n. 3160);

1.11. la l. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretata, quindi, nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'Ici, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per annualità d'imposta sospese, ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o di rimborso; 1.12 stabilendo, infatti, con il cit. art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'Amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale -coincidente con la notificazione dell'atto - con la sua «applicabilità» che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica, risultante dalla data della denuncia del contribuente (cfr. Cass.30/12/2020, n. 29898; Cass. 29/5/2020, n. 10312; Cass. 11/9/2019, n. 22653; Cass. 28/2/2018, n. 4613);

1.13. va accolto dunque il primo motivo di ricorso;

2.1. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212, e dell’art. 2697 cod. civ., nonché ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Commissione tributaria regionale respinto il motivo di impugnazione, relativo alla variazione della rendita catastale, affermando che la contribuente aveva «formulato delle contestazioni generiche ... prive di ogni aggancio concreto alle caratteristiche dell’immobile», senza tenere tuttavia conto della perizia tecnica prodotta dalla contribuente e del mancato espletamento del sopralluogo in relazione alla stima diretta da effettuarsi dall’Ufficio, trattandosi di immobile a destinazione speciale (cat.

D), che risultava quindi priva di motivazione circa la determinazione della rendita attribuita;

2.2. la censura va disattesa;

2.3. in primo luogo, sono inammissibili per difetto di specificità ex art.366 cod. proc. civ. le censure relative all’omessa valutazione della perizia tecnica di parte, che la ricorrente non ha riprodotto in parte quae neppure riassunto nel ricorso o ad esso allegato, non consentendo alla Corte di valutare il fondamento della contestazione;

2.4. questa Sezione (cfr. Cass. 27/3/2019, n. 8529) ha inoltre affermato il principio, dal quale non vi è ragione per discostarsi, secondo cui, in tema di classamento, l'attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare (e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D, come nel caso in esame), deve avvenire, come previsto anche dall'art. 7 del d.P.R. 29 settembre 1973,n. 604, mediante «stima diretta», senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l'Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso;

2.5. ciò in quanto il previo sopralluogo non costituisce né un diritto del contribuente né una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita, trattandosi solo di uno strumento conoscitivo del quale l'Amministrazione può avvalersi, ferma restando la necessità della stima diretta ai fini della determinazione del reddito medio ordinario, come previsto dall'art. 37 del d.P.R. n. 917/1986, ricavabile dalle caratteristiche del bene anche sulla base delle risultanze documentali a disposizione dell'Ufficio (cfr. Cass. n. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12743; conf.

Cass. 7/3/2019. n. 6633);

2.6. più in particolare, in tema di estimo catastale, la revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la previa «visita sopralluogo» dell'ufficio, né il sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua, come nella specie, ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d'ufficio giustificato da specifiche variazioni dell'immobile (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 374); 2.7.a seguire, questa Sezione ha parimenti ribadito che, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo all’avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (cfr. Cass. 7/12/2018, n. 31809; Cass.n. 23/5/2018, n. 12777, Cass. 21/5/2018, n. 12389);

2.8. in particolare, l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd.

DOCFA si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge 28 luglio 2004 n. 211: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione (cfr. Cass. 20/11/2019, n. 30166);

2.9. ne consegue che qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993,n. 16, conv. in legge 24 marzo 1993, n. 75, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione (cfr. Cass.9/7/2018, n. 17971);

2.10. sulla base di tali premesse, la Commissione tributaria regionale ha quindi correttamente affermato che l'Amministrazione aveva recepito i dati e le valutazioni catastali forniti dalla contribuente, limitandosi a fornire solo un differente valore economico ai beni, senza procedere ad una diversa valutazione degli elementi di fatto dalla stessa indicati;

3. quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del primo motivo di ricorso, respinto il secondo, e la cassazione della sentenza impugnata;

4. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente limitatamente all’impugnazione dell’avviso di accertamento ICI;

5. la particolarità del caso in esame rende opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito; le spese di lite tra la ricorrente ed il Comune seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, mentre le spese tra la ricorrente e l’Agenzia delle entrate possono essere integralmente compensate stante la mancata notifica della rendita catastale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinto il secondo; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente relativamenteall’avviso di accertamento ICI n. 3152/2016; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna il Comune al rimborso delle spese di litedel presente grado in favore della ricorrente, liquidatein Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. RG. 2176-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura estesa a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore -intimato- avverso la sentenza n. 8113/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 26/9/2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/2/2023 -tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e dell’Agenzia delle entrate avverso la pronuncia n. 4474/2017 della Commissione tributaria provinciale di Napoli in rigetto del ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento ICI,n. 3152/2016, per l’annualità 2011, in relazione alla maggiore rendita catastale attribuita, a seguito di DOCFA, alle unità immobiliari di sua proprietà; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] 1.1 con il primo motivo la società ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (art. 74, comma 1, legge 21 novembre 2000,n. 342, art. 37 d.P.R. 21 giugno 1986, n. 917, art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1192, n. 546), nonché ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e lamenta che il Giudice di appello abbia erroneamente ritenuto legittimo l’accertamento ICI 2011 che l’attribuzione, nel corso dell’anno 2005, della rendita catastale, a base dello stesso, sul presupposto che la contribuente, in sede di stipulazione dell’atto di acquisto del complesso immobiliare, sottoposto a tassazione, fosse venuta a conoscenza della rendita catastale rideterminata dall’Ufficio; 1.2. la censura è fondata; 1.3. com'è noto, questa Corte, con due pronunce a Sezioni Unite (cfr. Cass., Sez. U., 9/2/2011, n. 3160 e Cass., Sez. U, 15/2/2011, n. 3666), poi seguite da una copiosa giurisprudenza delle Sezioni Semplici (cfr. ex multisCass. 9/6/2017, n. 14402), ha affermato che, in tema di ICI, l'art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso che è impossibile utilizzare una rendita prima della sua notifica, al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude che la rendita medesima, una volta notificata, possa essere utilizzata ai fini impositivi anche per annualità d'imposta «sospese», ovverosia ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso; 1.4. in sintesi, secondo il Giudice di legittimità, l'utilizzazione a fini impositivi della rendita per annualità d'imposta anteriori ancora suscettibili di accertamento è necessario che la rendita, messa in atto successivamente al 1°gennaio 2000, sia stata comunque notificata; 1.5. tale principio è stato reiteratamente affermato anche in riferimento ad ipotesi di modifica dell'attribuzione di rendita catastale a seguito di variazione, richiesta con procedura DOCFA (cfr. Cass.29/10/2021, n. 30870 in motiv., Cass. 16/6/2021, n. 17002, Cass.11/4/2019, n. 10126; contra Cass. 30/10/2018, n. 27576, Cass.20/10/2010, n. 21505); 1.6. in particolare, secondo l'opinione della giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, qualora il contribuente si sia avvalso della procedura DOCFA per l'accatastamento di un immobile, la notifica della rendita catastale utilizzata per la determinazione dell'ICI deve essere effettuata quando il Comune,nell'emettere l'avviso di liquidazione, proceda sulla base di una rendita diversa da quella proposta d a l contribuente, essendo invece superflua, qualora la rendita, tenuta presente dal Comune, coincida con quella proposta dal contribuente all’Agenzia del territorio (cfr. Cass. 20/6/2021, n. 16364, Cass. 20/3/2019, n. 7801); 1.7. tale conclusione è, peraltro, conforme alla disciplina contenuta nel d.m. 19/04/1994 (regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari), ove all'art. 1, comma 10, è espressamente precisato che l'ufficio notifica al contribuente le risultanze della dichiarazione DOCFA «nei soli casi in cui abbia apportato variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte»; 1.8. ne consegue che, pacifica ed incontestata la mancata notifica della rendita catastale variata successivamente al 1° gennaio 2000, l’affermazione della sentenza impugnata circa la ritenuta legittimità dell’imposizione anche in mancanza della prova della notifica (all’odierna società ricorrente o all’originario proprietario dell’immobile) della variazione catastale dell’Ufficio, difforme da quella proposta a mezzo DOCFA dalla dante causa della contribuente (circostanza incontestata), risulta errata; 1.9. poiché l'art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000 subordina la produzione degli effetti dell'attribuzione della nuova rendita alla notificazione e da tale momento decorre anche il termine per impugnare l'atto dell'Agenzia del territorio, la prova della cognizione del nuovo classamento deve essere fornita esclusivamente attraverso la produzione dell'atto ritualmente notificato che assolve alla funzione tipica ed essenziale di conoscenza legale; 1.10. è opportuno, inoltre, ribadire che, tenuto conto dell'art. 3 Cost., l'espressione «sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione» va intesa nel senso che la notifica degli atti attributivi è soltanto condizione della loro efficacia, poiché la valenza semantica, oltre che tecnico giuridica, dell'aggettivo «efficaci» non consente di inferire nessuna volontà legislativa di attribuire alla notifica, «ai soggetti intestatari della partita», del provvedimento attributivo della rendita una qualche forza costitutiva (una efficacia, cioè, ex nunc) e non (quale portato naturale proprio del provvedimento di attribuzione della rendita) meramente accertativa della concreta situazione «catastale» dell'immobile, ed il successivo inciso «solo a decorrere dalla loro notificazione» indica inequivocamente l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata ma non esclude affatto, come dianzi osservato,l’utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualità d'imposta per così dire «sospese», ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso (cfr. Cass. SU 9/2/2011, n. 3160); 1.11. la l. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretata, quindi, nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'Ici, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per annualità d'imposta sospese, ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o di rimborso; 1.12 stabilendo, infatti, con il cit. art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'Amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale -coincidente con la notificazione dell'atto - con la sua «applicabilità» che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica, risultante dalla data della denuncia del contribuente (cfr. Cass.30/12/2020, n. 29898; Cass. 29/5/2020, n. 10312; Cass. 11/9/2019, n. 22653; Cass. 28/2/2018, n. 4613); 1.13. va accolto dunque il primo motivo di ricorso; 2.1. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212, e dell’art. 2697 cod. civ., nonché ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Commissione tributaria regionale respinto il motivo di impugnazione, relativo alla variazione della rendita catastale, affermando che la contribuente aveva «formulato delle contestazioni generiche ... prive di ogni aggancio concreto alle caratteristiche dell’immobile», senza tenere tuttavia conto della perizia tecnica prodotta dalla contribuente e del mancato espletamento del sopralluogo in relazione alla stima diretta da effettuarsi dall’Ufficio, trattandosi di immobile a destinazione speciale (cat. D), che risultava quindi priva di motivazione circa la determinazione della rendita attribuita; 2.2. la censura va disattesa; 2.3. in primo luogo, sono inammissibili per difetto di specificità ex art.366 cod. proc. civ. le censure relative all’omessa valutazione della perizia tecnica di parte, che la ricorrente non ha riprodotto in parte quae neppure riassunto nel ricorso o ad esso allegato, non consentendo alla Corte di valutare il fondamento della contestazione; 2.4. questa Sezione (cfr. Cass. 27/3/2019, n. 8529) ha inoltre affermato il principio, dal quale non vi è ragione per discostarsi, secondo cui, in tema di classamento, l'attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare (e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D, come nel caso in esame), deve avvenire, come previsto anche dall'art. 7 del d.P.R. 29 settembre 1973,n. 604, mediante «stima diretta», senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l'Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso; 2.5. ciò in quanto il previo sopralluogo non costituisce né un diritto del contribuente né una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita, trattandosi solo di uno strumento conoscitivo del quale l'Amministrazione può avvalersi, ferma restando la necessità della stima diretta ai fini della determinazione del reddito medio ordinario, come previsto dall'art. 37 del d.P.R. n. 917/1986, ricavabile dalle caratteristiche del bene anche sulla base delle risultanze documentali a disposizione dell'Ufficio (cfr. Cass. n. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12743; conf. Cass. 7/3/2019. n. 6633); 2.6. più in particolare, in tema di estimo catastale, la revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la previa «visita sopralluogo» dell'ufficio, né il sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua, come nella specie, ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d'ufficio giustificato da specifiche variazioni dell'immobile (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 374); 2.7.a seguire, questa Sezione ha parimenti ribadito che, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo all’avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (cfr. Cass. 7/12/2018, n. 31809; Cass.n. 23/5/2018, n. 12777, Cass. 21/5/2018, n. 12389); 2.8. in particolare, l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd. DOCFA si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge 28 luglio 2004 n. 211: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione (cfr. Cass. 20/11/2019, n. 30166); 2.9. ne consegue che qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993,n. 16, conv. in legge 24 marzo 1993, n. 75, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione (cfr. Cass.9/7/2018, n. 17971); 2.10. sulla base di tali premesse, la Commissione tributaria regionale ha quindi correttamente affermato che l'Amministrazione aveva recepito i dati e le valutazioni catastali forniti dalla contribuente, limitandosi a fornire solo un differente valore economico ai beni, senza procedere ad una diversa valutazione degli elementi di fatto dalla stessa indicati; 3. quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del primo motivo di ricorso, respinto il secondo, e la cassazione della sentenza impugnata; 4. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente limitatamente all’impugnazione dell’avviso di accertamento ICI; 5. la particolarità del caso in esame rende opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito; le spese di lite tra la ricorrente ed il Comune seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, mentre le spese tra la ricorrente e l’Agenzia delle entrate possono essere integralmente compensate stante la mancata notifica della rendita catastale. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinto il secondo; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente relativamenteall’avviso di accertamento ICI n. 3152/2016; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna il Comune al rimborso delle spese di litedel presente grado in favore della ricorrente, liquidatein Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agl