CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 maggio 2026
Cassazione n. 12299/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10565/2025Numero sezionale 2222/2026Numero di raccolta generale 12299/2026Data pubblicazione 02/05/2026SANNITICA [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.– controricorrente –nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE– intimata –avverso la sentenza n. 1495/11/2025 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Campania, depositata il 18/2/2025.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Corte digiustizia tributaria di primo grado di Benevento un avviso di presa incarico con il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione le avevacomunicato l’avvio dell’attività di riscossione di somme dovute a titolodi Ires, Irap e Iva di cui ad un avviso di accertamento relativo all’annod’imposta 2014.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso.3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania,investita dell’appello dell’Agenzia delle entrate, respinse il gravameevidenziando che l’avviso di presa in carico – atto impugnabile quandocostituisce il primo atto mediante il quale il contribuente vieneinformato dell’esistenza di una pretesa tributaria nei suoi confronti –era stato, nella specie, illegittimamente emesso nonostante lasospensione dell’esecutività del propedeutico avviso di accertamentoNumero registro generale 10565/2025Numero sezionale 2222/2026Numero di raccolta generale 12299/2026Data pubblicazione 02/05/2026disposta dal giudice tributario nell’ambito del giudizio di impugnazionedell’atto impositivo.4. Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione affidandolo a due motivi, cui la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.5. L’Agenzia delle entrate-Riscossione è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del1992 e dell’art. 29, comma 1, lett. b), d.l. n. 78 del 2010 poiché lasentenza impugnata ha erroneamente ritenuto impugnabile un atto –l’avviso di presa in carico – che non lo è, essendo esso privo di portataconcretamente lesiva e avendo esso una funzione meramenteinformativa.2. Il motivo è fondato.2.1. L’art. 8, comma 12, d.l. n. 16/2012 conv. con legge n. 44/2012,ha introdotto l’informativa di avvenuta presa in carico da parte dell’agentedella riscossione, delle somme da riscuotere in ordine all’accertamentonotificato; tale disposizione ha previsto che l’agente della riscossione, conraccomandata semplice spedita all’indirizzo presso il quale è statonotificato l’atto presupposto, informa il debitore di aver preso in carico lesomme per la riscossione.Né l’intimazione di pagamento, né altri comandi sono contenutinell’avviso di presa in carico, che si limita ad informare il contribuente chela competenza amministrativa è passata dall’Ufficio prepostoall’accertamento della pretesa tributaria a quello preposto ad ottenere ilpagamento del debito ormai accertato. Secondo questa Corte, l’avviso dipresa in carico va compreso fra gli atti amministrativi senza valenzaprovvedimentale, cioè privi di forza cogente ed unilateralmenteNumero registro generale 10565/2025Numero sezionale 2222/2026Numero di raccolta generale 12299/2026Data pubblicazione 02/05/2026modificativa della situazione giuridica del destinatario (Cass. n.21254/2023).Si è così affermato che «l’avviso di presa in carico non ha capacità diincisione unilaterale sui profili sostanziali, né involge lesioni agli aspettiprocessuali, comportando limitazioni all’azione», ragione per cui «[e]ssoè […] estraneo alla categoria degli atti autonomamente impugnabili» (cosìla già citata Cass. n. 21254/2023).A tale principio generale fa però eccezione l’ipotesi in cui l’avviso dipresa in carico sia il primo atto con cui si manifesta, palesandosi, unprecedente provvedimento lesivo (in questi termini la già citata Cass. n.21254/2023; v. anche, più di recente, Cass. n. 6589/2025).In altri termini, l’atto di cui trattasi è impugnabile non in sé, ma soloin caso di mancata notifica dell’atto presupposto. Ciò in linea con il piùgenerale orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di giustiziatributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell’elenco dicui all’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventinatura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sullesituazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandoleunilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti oconseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori, mentre non possonoessere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbenepromananti dall’amministrazione finanziaria, da incaricati per lariscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano laprima comunicazione di esistenza di un atto tributario di naturaprovvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuentedimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia.2.2. Orbene, la sentenza impugnata, pur avendo correttamenterichiamato il principio dianzi esposto («L’atto di presa in carico è quindiimpugnabile quando costituisce il primo atto con il quale il contribuenteviene messo al corrente del debito tributario perché il Fisco ha omesso diNumero registro generale 10565/2025Numero sezionale 2222/2026Numero di raccolta generale 12299/2026Data pubblicazione 02/05/2026notificare l’avviso di accertamento immediatamente esecutivo»), non neha tratto, nel caso di specie, le necessarie conseguenze poiché haconclusivamente ritenuto che l’avviso di presa in carico per cui ècontroversia potesse essere autonomamente impugnato, pur essendopacifico che esso non costituisse il primo atto mediante il quale lacontribuente veniva informata dell’esistenza di una pretesa tributaria neisuoi confronti, avendo la società già impugnato il prodromico avviso diaccertamento, ottenendone tra l’altro, in via cautelare, la sospensionedell’esecutività.Alla luce della previa conoscenza, da parte della contribuente, dellapretesa impositiva, l’avviso di presa in carico in oggetto ha svolto unamera funzione comunicativa e perciò non era autonomamenteimpugnabile.L’assunto della controricorrente secondo cui la sussistenza di un vizioproprio dell’avviso di presa in carico renderebbe lesivo tale atto, anche seesso normalmente non lo è, non può essere accolto già su un piano logico,prima che giuridico, essendo evidente che la questione dell’impugnabilitào meno di un atto va risolta in via prioritaria rispetto a quella dellasussistenza o meno del vizio denunciato, altrimenti confondendosi il pianodell’interesse ad impugnare con quello della fondatezza della domanda.3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimentodel secondo, con il quale la ricorrente ha dedotto l’erroneità della sentenzaimpugnata nella parte in cui ha ritenuto che la sospensione cautelaredell’esecuzione dell’avviso di accertamento presupposto determinassel’illegittimità dell’avviso di presa in carico.4. La sentenza impugnata è dunque cassata e la cassazione dellapronuncia può essere disposta senza rinvio, dovendo dichiararsi, ai sensidell’art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c., l’inammissibilità delricorso originario perché l’azione non poteva essere iniziata.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10565/2025Numero sezionale 2222/2026Numero di raccolta generale 12299/2026Data pubblicazione 02/05/20265. Le spese del giudizio, sia di merito che di legittimità, seguono lasoccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. Opera,infatti, il c.d. principio espansivo di cui all’art. 336 c.p.c., in virtù del qualela cassazione della sentenza ha effetto sulle parti della sentenzadipendenti da quella cassata, onde l’annullamento in sede di legittimitàdella pronuncia del giudice del merito si estende alla statuizione relativaalle spese processuali. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassasenza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l’inammissibilità delricorso originario della contribuente perché l’azione non poteva essereiniziata; condanna la controricorrente al pagamento, in favore dellaricorrente, delle spese del giudizio di primo grado che liquidacomplessivamente in euro 2.600,00 per compensi professionali, oltreoneri di legge, nonché delle spese del giudizio d’appello che liquidacomplessivamente in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltreoneri di legge; condanna la controricorrente al pagamento, in favore dellaricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquidacomplessivamente in euro 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotatea debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026Il PresidenteLucio Luciotti