CassazionedecretoSezione LDecisione del 25 settembre 2024
Cassazione n. 27503/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19577-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 355/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] TARANTO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 672/2014; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.19577/2020 Cron. Rep. Ud.25/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, a seguito del decreto di estinzione del processo, n. 9446 del 27 marzo 2024, emesso dal Presidente della Sezione Lavoro di questa Corte nella causa vertente tra l’Azienda USL di Taranto e [OSCURATO:PERSONA] per l’impugnazione della sentenza n. 355/2019 resa dalla Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, proposta con ricorso n. R.G. 19577/2020 poi rinunciato, decreto che non statuiva in ordine alle spese del giudizio di legittimità, pur in difetto dell’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo in data 2 aprile 2024 proponeva istanza ex art. 391, comma 3, c.p.c. per la fissazione dell’udienza relativa al predetto ricorso permanendo l’interesse alla decisione in merito alla liquidazione delle spese di lite in favore del controricorrente, con distrazione in favore del difensore del medesimo; - che, sulla base dell’orientamento accolto da questa Corte per cui la richiesta della parte non rinunciante di fissazione dell’udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. produce “ipso facto” la vanificazione del decreto presidenziale di estinzione, venendo pertanto meno ogni effetto del decreto e restando affidata al Collegio giudicante ogni decisione sia sull’estinzione del giudizio sia sulle spese, si procedeva alla fissazione dell’udienza; - che l’Azienda USL di Taranto originaria ricorrente presentava memoria. CONSIDERATO - che la rinuncia presentata dal difensore munito di procura speciale è rituale e produce l’estinzione del giudizio di cassazione a prescindere dall’accettazione del controricorrente, atteso che la rinuncia medesima determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, che comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (cfr., ex multis, Cass. n. 10140/2020); - che non sussistono le condizioni richieste per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, sulla quale l’Azienda insiste, tenuto conto che, in precedenza, analoghi ricorsi proposti dalla stessa Azienda sono stati rigettati da questa Corte con condanna al pagamento delle spese di lite (cfr. per tutte Cass. n. 3384/2021); - che, peraltro, sulla base del principio enunciato da questa Corte (cfr. Cass. n. 9474/2020) per cui, a seguito della modificazione introdotta con il d.lgs. n. 40/2006, la statuizione di condanna non è più necessitata, competendo, pertanto, alla Corte medesima apprezzare l’esistenza di ragioni meritevoli di apprezzamento atte a determinare il superamento della regola alla stregua della quale, in base al principio di causalità, le spese dovrebbero far carico alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e ha poi determinato, con la rinuncia, la sua estinzione, il Collegio ritiene di dover dare rilievo, ai fini di una parziale compensazione delle spese del giudizio, all’avere l’Azienda, una volta preso atto dell’orientamento invalso presso la Corte, tempestivamente rinunciato al ricorso nonché alla controvertibilità della questione di diritto all’atto della presentazione del ricorso; - che, pertanto, a seguito della formulata rinunzia, va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, con compensazione delle spese limitatamente ad un mezzo e condanna dell’Azienda USL di Taranto al pagamento della quota residua,liquidata come da dispositivo con distrazione in favore del difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario;- che il tenore della pronuncia, di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, poiché si è in presenza di una norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr. fra le tante Cass. n. 25794/2023 e Cass. n. 28543/2023). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione, compensa tra le parti le spese del giudiziodi legittimità limitatamente ad un mezzo e condanna l’Azienda USL di Taranto al pagamento della quota residua che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, da distrarre in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]