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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 25794/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 37730-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] giudizio R.G.N. 37730/2019 Cron.

Rep.

Ud. 27/06/2023 CC dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 672/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 20/06/2019 R.G.N. 712/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte di a ppello di Catania , con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta dall’odierna ricorrente avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS aveva richiesto il pagamento di contributi in favore della [OSCURATO:PERSONA] per i redditi professionali prodotti per l’anno 2009;

2. avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, l’avv.to Giannetto con quattro motivi;

3. l’INPS ha depositato procura speciale ;

4. è stat a successivamente depositat a rinuncia al ricorso;

5. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]:

6. la ricorrente ha rinunciato al ricorso;

7. la rinuncia è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod.proc.civ.), è stata sottoscritta dalla parte personalmente con firma autenticata dal difensore;

8. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte;

9. nello specifico , l ’INPS non ha svolto attività difensiva; 10.va dichiarata, pertanto, l'estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod.proc.civ.);

11. nessun provvedimento deve essere assunto in ordine alle spese, in assenza di attività difensiva della parteintimata;

12. il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr.Cass. nr. 19560 del 2015 ).

PQM [OSCURATO:PERSONA] estinto il giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 37730-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] giudizio R.G.N. 37730/2019 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 CC dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 672/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 20/06/2019 R.G.N. 712/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di a ppello di Catania , con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta dall’odierna ricorrente avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS aveva richiesto il pagamento di contributi in favore della [OSCURATO:PERSONA] per i redditi professionali prodotti per l’anno 2009; 2. avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, l’avv.to Giannetto con quattro motivi; 3. l’INPS ha depositato procura speciale ; 4. è stat a successivamente depositat a rinuncia al ricorso; 5. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 6. la ricorrente ha rinunciato al ricorso; 7. la rinuncia è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod.proc.civ.), è stata sottoscritta dalla parte personalmente con firma autenticata dal difensore; 8. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte; 9. nello specifico , l ’INPS non ha svolto attività difensiva; 10.va dichiarata, pertanto, l'estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod.proc.civ.); 11. nessun provvedimento deve essere assunto in ordine alle spese, in assenza di attività difensiva della parteintimata; 12. il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr.Cass. nr. 19560 del 2015 ). PQM [OSCURATO:PERSONA] estinto il giud
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