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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 18494/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 31521/2020) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] Y [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53M10 E506E), [OSCURATO:PERSONA] Y [OSCURATO:PERSONA] Filippo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 83E11 H501N) e [OSCURATO:PERSONA] Y [OSCURATO:PERSONA] Cristina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 85B56 H501J), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via Alcide de Gasperi n. 21, hanno eletto domicilio; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] Y [OSCURATO:PERSONA] Stefania (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47B51 E506J), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via del Banco di [OSCURATO:PERSONA] n. 42, ha eletto domicilio; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] Y [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43T58 E506R); R.G.N. 31521/20 C.C.13/05/2025 Vendita – Rappresentante – Annullamento per conflitto di interessi – Integrazione contraddittorio -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4565/2020, pubblicata il 1° ottobre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2025 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato il 31 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Roma, le figlie [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse accertata la nullità del contratto di compravendita concluso per atto pubblico del 15 gennaio 2004 tra [OSCURATO:PERSONA] Y [OSCURATO:PERSONA] (alienante), quale procuratrice generale della madre, e la sorella [OSCURATO:PERSONA] Y [OSCURATO:PERSONA] (acquirente), avente ad oggetto la cessione della nuda proprietà di un appartamento sito in Roma, via Galliani n. 68, al prezzo di euro 120.000,00, di molto inferiore rispetto al suo valore di mercato, stimato in euro 500.000,00, per mancanza di causa o per simulazione relativa oggettiva ovvero, in subordine, che fosse pronunciato l’annullamento del medesimo contratto per conflitto di interessi, con la condanna delle convenute al risarcimento dei danni.

Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA], le quali contestavano la fondatezza, in fatto e in diritto, delle domande avversarie, di cui chiedevano il rigetto, spiegando [OSCURATO:PERSONA] Y [OSCURATO:PERSONA] domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione del prezzo corrisposto, ove fossero state accolte le domande principali.

All’udienza del 9 aprile 2008 era dichiarata la sospensione del giudizio, in attesa che si definisse il giudizio di rendiconto intrapreso dalla Pasanisi verso la sua procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA].

Con ordinanza n. 12070/2009, depositata il 25 maggio 2009, questa Corte accoglieva il proposto regolamento di competenza, dichiarando l’illegittimità del provvedimento di sospensione.

Riassunto il giudizio, all’udienza del 9 febbraio 2010, ne era disposta l’interruzione, in ragione della dichiarazione di morte di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA], Giovanna, Filippo e Cristina, nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], proseguivano il giudizio.

L’atto di prosecuzione era notificato verso [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA] e Stefania.

La prima produceva atto relativo alla propria rinuncia all’eredità, unitamente alla rinuncia dei figli [OSCURATO:PERSONA] e Francesca.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 14039/2012, depositata il 10 luglio 2012, dichiarata la carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla domanda di invalidità del contratto di vendita, pronunciava l’annullamento per conflitto di interessi di tale vendita, condannando gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione, in favore di [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA], della somma corrisposta a titolo di prezzo di euro 120.000,00 e rigettando la domanda di risarcimento danni proposta dall’originaria attrice. 2.–Con atto di citazione notificato il 28 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure, lamentando: 1) l’erroneità della riassunzione effettuata all’esito dell’interruzione del processo di primo grado per la dichiarazione di morte di [OSCURATO:PERSONA], in quanto [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato all’eredità –e così i figli di quest’ultima, [OSCURATO:PERSONA] e Francesca – , sicché il giudizio avrebbe dovuto essere proseguito anche verso l’altra figlia non rinunciante di [OSCURATO:PERSONA] Y [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede per rappresentazione della Pasanisi, con la conseguente nullità della sentenza impugnata e la maturazione dell’estinzione del giudizio ovvero, in subordine, con la necessità di rimessione della causa davanti al Tribunale; 2) l’erronea pronuncia di annullamento della vendita, alla stregua della convalida del contratto, conseguente alla presentazione, in via giudiziale, a cura di [OSCURATO:PERSONA], di istanza per la restituzione di somme illegittimamente prelevate dalla figlia [OSCURATO:PERSONA] sul conto della madre, nel quale era confluito il versamento del prezzo della vendita; 3) la sussistenza di un negotium mixtum cum donatione.

Si costituivano nel giudizio d’impugnazione [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA], Giovanna, Cristina e Filippo, i quali instavano per il rigetto dell’appello, non essendo stato reso noto alcun atto di rinuncia all’eredità nel giudizio di primo grado a cura di [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA], né essendo conosciuta la qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA].

Deducevano, poi, l’inammissibilità delle domande nuove proposte in appello dall’appellante e – in via incidentale – chiedevano che fosse dichiarata la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA], con la condanna di entrambe le originarie convenute al risarcimento dei danni e con la limitazione della restituzione all’importo di euro 100.000,00.

Si costituiva nel giudizio di gravame anche [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA], la quale chiedeva che la pronuncia impugnata fosse confermata, nella parte in cui aveva dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, dichiarava la nullità della pronuncia impugnata per difetto di integrazione del contraddittorio e disponeva la rimessione della causa davanti al Tribunale di Roma.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che la produzione in udienza, come riportato a verbale, della copia della rinuncia all’eredità del 19 marzo 2009 era rituale, in quanto avvenuta nel rispetto del contraddittorio; b) che, pertanto, era onere degli eredi che avevano riassunto il giudizio prendere atto della rinuncia all’eredità di [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA] e di due dei suoi figli, verificando l’esistenza di altri possibili eredi, che – nella specie –dovevano essere identificati nell’ulteriore figlia di [OSCURATO:PERSONA] Y [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede della nonna per rappresentazione; c) che la mancata riassunzione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti gli eredi, indipendentemente dalla loro successione nel rapporto sostanziale controverso o dalla scindibilità di questo, comportava la necessità, a pena di nullità dell’intero giudizio, dell’integrazione del contraddittorio; d) che, in conseguenza della morte di una parte nel corso del giudizio, il subingresso di tutti gli eredi determinava una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, sicché l’atto di prosecuzione volontaria, ancorché compiuto soltanto da alcuni degli eredi, non implicava l’estinzione del processo, essendo tale atto sufficiente a ricostituire il rapporto processuale, salvo per il giudice il potere/dovere di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei riguardi degli eredi che non avessero proseguito volontariamente il processo e nei cui confronti non era avvenuta la riassunzione. 3.–Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA].

È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA]. 4.–I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Preliminarmente si rileva che il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità non è stato notificato verso [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA], quale litisconsorte processuale necessaria pretermessa (che aveva partecipato al giudizio di primo grado e d’appello, quale erede di [OSCURATO:PERSONA]).

Nondimeno non si ritiene di disporre alcuna integrazione del contraddittorio, stante che il ricorso si presenta prima facie infondato.

Orbene, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.

Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facieinfondato – come nella fattispecie – , appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione, senza comportare alcun beneficio per la garanzia di effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9507 del 11/04/2025; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8980 del 15/05/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018; Sez. 2, Sentenza n. 11287 del 10/05/2018; Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013). 2.– Tanto premesso, con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 459, 474 e 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto configurabile la qualità di erede pretermesso in capo a [OSCURATO:PERSONA], nonostante l’appellante [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA] non avesse fornito alcuna prova di una sua accettazione, espressa o tacita, dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA].

Obiettano gli istanti che sarebbe spettato alla parte deducente l’onere, non solo di indicare le persone dei litisconsorti asseritamente pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto giustificativi dell’invocata integrazione, ossia i titoli in base ai quali i soggetti pretermessi avessero assunto la veste di litisconsorti necessari, onere della prova che non era stato assolto con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], in mancanza di alcuna dimostrazione della sua accettazione, espressa o tacita, dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.–Il motivo è infondato.

E ciò perché, nell’ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio, i chiamati all’eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l’onere di contestare, costituendosi in giudizio, l’effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall’istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l’ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6815 del 14/03/2024; Sez. 6-3, Ordinanza n. 12987 del 30/06/2020; Sez. 5, Sentenza n. 8051 del 29/03/2017; Sez. 3, Sentenza n. 22870 del 10/11/2015; Sez. 1, Sentenza n. 7517 del 31/03/2011).

Per l’effetto, i soggetti nei cui confronti deve essere riassunta o proseguita la causa non sono soltanto coloro che abbiano già accettato l’eredità, ma tutti quelli che allo stato degli atti oggettivamente presentino un valido titolo per succedere alla parte deceduta, dovendo perciò considerarsi tali tutti i chiamati di cui non sia già conosciuta o conoscibile l’intervenuta rinuncia all’eredità.

Per contro, è facoltà di questi ultimi eccepire la propria carenza di legittimazione, per non aver assunto effettivamente la qualità di eredi, così da escludere la condizione di fatto giustificativa della predetta riassunzione. 3.– Con il secondo motivo i ricorrenti contestano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 c.p.c., 727, 757 e 752 c.c., per avere la Corte territoriale reputato sussistente un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra coeredi in una controversia avente ad oggetto un diritto di credito della scomparsa [OSCURATO:PERSONA], ricadente nella comunione ereditaria.

Osservano gli istanti che la controversia avrebbe avuto ad oggetto un credito della scomparsa [OSCURATO:PERSONA], ricaduto in comunione ereditaria, sicché ciascuno dei partecipanti a tale comunione avrebbe potuto agire singolarmente, per far valere l’intero credito ereditario comune o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi. 3.1.–Il motivo è infondato.

Per quanto anzidetto l’oggetto del giudizio verteva in primis sulla dichiarazione di nullità del contratto di compravendita per mancanza di causa o per simulazione relativa oggettiva ovvero, in subordine, sulla pronuncia del suo annullamento per conflitto di interessi, e non già sulla mera pretesa risarcitoria vantata dall’ereditanda, consequenziale alle domande principali spiegate.

In ogni caso, in ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali ed il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28921 del 11/11/2024; Sez. 1, Sentenza n. 6296 del 19/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 18645 del 12/09/2011; Sez. 3, Sentenza n. 1202 del 19/01/2007). 4.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 6.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 31521/2020) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] Y [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53M10 E506E), [OSCURATO:PERSONA] Y [OSCURATO:PERSONA] Filippo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 83E11 H501N) e [OSCURATO:PERSONA] Y [OSCURATO:PERSONA] Cristina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 85B56 H501J), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via Alcide de Gasperi n. 21, hanno eletto domicilio; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] Y [OSCURATO:PERSONA] Stefania (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47B51 E506J), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via del Banco di [OSCURATO:PERSONA] n. 42, ha eletto domicilio; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] Y [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43T58 E506R); R.G.N. 31521/20 C.C.13/05/2025 Vendita – Rappresentante – Annullamento per conflitto di interessi – Integrazione contraddittorio -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4565/2020, pubblicata il 1° ottobre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2025 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato il 31 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Roma, le figlie [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse accertata la nullità del contratto di compravendita concluso per atto pubblico del 15 gennaio 2004 tra [OSCURATO:PERSONA] Y [OSCURATO:PERSONA] (alienante), quale procuratrice generale della madre, e la sorella [OSCURATO:PERSONA] Y [OSCURATO:PERSONA] (acquirente), avente ad oggetto la cessione della nuda proprietà di un appartamento sito in Roma, via Galliani n. 68, al prezzo di euro 120.000,00, di molto inferiore rispetto al suo valore di mercato, stimato in euro 500.000,00, per mancanza di causa o per simulazione relativa oggettiva ovvero, in subordine, che fosse pronunciato l’annullamento del medesimo contratto per conflitto di interessi, con la condanna delle convenute al risarcimento dei danni. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA], le quali contestavano la fondatezza, in fatto e in diritto, delle domande avversarie, di cui chiedevano il rigetto, spiegando [OSCURATO:PERSONA] Y [OSCURATO:PERSONA] domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione del prezzo corrisposto, ove fossero state accolte le domande principali. All’udienza del 9 aprile 2008 era dichiarata la sospensione del giudizio, in attesa che si definisse il giudizio di rendiconto intrapreso dalla Pasanisi verso la sua procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza n. 12070/2009, depositata il 25 maggio 2009, questa Corte accoglieva il proposto regolamento di competenza, dichiarando l’illegittimità del provvedimento di sospensione. Riassunto il giudizio, all’udienza del 9 febbraio 2010, ne era disposta l’interruzione, in ragione della dichiarazione di morte di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA], Giovanna, Filippo e Cristina, nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], proseguivano il giudizio. L’atto di prosecuzione era notificato verso [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA] e Stefania. La prima produceva atto relativo alla propria rinuncia all’eredità, unitamente alla rinuncia dei figli [OSCURATO:PERSONA] e Francesca. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 14039/2012, depositata il 10 luglio 2012, dichiarata la carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla domanda di invalidità del contratto di vendita, pronunciava l’annullamento per conflitto di interessi di tale vendita, condannando gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione, in favore di [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA], della somma corrisposta a titolo di prezzo di euro 120.000,00 e rigettando la domanda di risarcimento danni proposta dall’originaria attrice. 2.–Con atto di citazione notificato il 28 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure, lamentando: 1) l’erroneità della riassunzione effettuata all’esito dell’interruzione del processo di primo grado per la dichiarazione di morte di [OSCURATO:PERSONA], in quanto [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato all’eredità –e così i figli di quest’ultima, [OSCURATO:PERSONA] e Francesca – , sicché il giudizio avrebbe dovuto essere proseguito anche verso l’altra figlia non rinunciante di [OSCURATO:PERSONA] Y [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede per rappresentazione della Pasanisi, con la conseguente nullità della sentenza impugnata e la maturazione dell’estinzione del giudizio ovvero, in subordine, con la necessità di rimessione della causa davanti al Tribunale; 2) l’erronea pronuncia di annullamento della vendita, alla stregua della convalida del contratto, conseguente alla presentazione, in via giudiziale, a cura di [OSCURATO:PERSONA], di istanza per la restituzione di somme illegittimamente prelevate dalla figlia [OSCURATO:PERSONA] sul conto della madre, nel quale era confluito il versamento del prezzo della vendita; 3) la sussistenza di un negotium mixtum cum donatione. Si costituivano nel giudizio d’impugnazione [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA], Giovanna, Cristina e Filippo, i quali instavano per il rigetto dell’appello, non essendo stato reso noto alcun atto di rinuncia all’eredità nel giudizio di primo grado a cura di [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA], né essendo conosciuta la qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]. Deducevano, poi, l’inammissibilità delle domande nuove proposte in appello dall’appellante e – in via incidentale – chiedevano che fosse dichiarata la legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA], con la condanna di entrambe le originarie convenute al risarcimento dei danni e con la limitazione della restituzione all’importo di euro 100.000,00. Si costituiva nel giudizio di gravame anche [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA], la quale chiedeva che la pronuncia impugnata fosse confermata, nella parte in cui aveva dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, dichiarava la nullità della pronuncia impugnata per difetto di integrazione del contraddittorio e disponeva la rimessione della causa davanti al Tribunale di Roma. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che la produzione in udienza, come riportato a verbale, della copia della rinuncia all’eredità del 19 marzo 2009 era rituale, in quanto avvenuta nel rispetto del contraddittorio; b) che, pertanto, era onere degli eredi che avevano riassunto il giudizio prendere atto della rinuncia all’eredità di [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA] e di due dei suoi figli, verificando l’esistenza di altri possibili eredi, che – nella specie –dovevano essere identificati nell’ulteriore figlia di [OSCURATO:PERSONA] Y [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede della nonna per rappresentazione; c) che la mancata riassunzione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti gli eredi, indipendentemente dalla loro successione nel rapporto sostanziale controverso o dalla scindibilità di questo, comportava la necessità, a pena di nullità dell’intero giudizio, dell’integrazione del contraddittorio; d) che, in conseguenza della morte di una parte nel corso del giudizio, il subingresso di tutti gli eredi determinava una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, sicché l’atto di prosecuzione volontaria, ancorché compiuto soltanto da alcuni degli eredi, non implicava l’estinzione del processo, essendo tale atto sufficiente a ricostituire il rapporto processuale, salvo per il giudice il potere/dovere di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei riguardi degli eredi che non avessero proseguito volontariamente il processo e nei cui confronti non era avvenuta la riassunzione. 3.–Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA]. È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA]. 4.–I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Preliminarmente si rileva che il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità non è stato notificato verso [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA], quale litisconsorte processuale necessaria pretermessa (che aveva partecipato al giudizio di primo grado e d’appello, quale erede di [OSCURATO:PERSONA]). Nondimeno non si ritiene di disporre alcuna integrazione del contraddittorio, stante che il ricorso si presenta prima facie infondato. Orbene, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facieinfondato – come nella fattispecie – , appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione, senza comportare alcun beneficio per la garanzia di effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9507 del 11/04/2025; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8980 del 15/05/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018; Sez. 2, Sentenza n. 11287 del 10/05/2018; Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013). 2.– Tanto premesso, con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 459, 474 e 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto configurabile la qualità di erede pretermesso in capo a [OSCURATO:PERSONA], nonostante l’appellante [OSCURATO:PERSONA] Y Royo di [OSCURATO:PERSONA] non avesse fornito alcuna prova di una sua accettazione, espressa o tacita, dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA]. Obiettano gli istanti che sarebbe spettato alla parte deducente l’onere, non solo di indicare le persone dei litisconsorti asseritamente pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto giustificativi dell’invocata integrazione, ossia i titoli in base ai quali i soggetti pretermessi avessero assunto la veste di litisconsorti necessari, onere della prova che non era stato assolto con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], in mancanza di alcuna dimostrazione della sua accettazione, espressa o tacita, dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.–Il motivo è infondato. E ciò perché, nell’ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio, i chiamati all’eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l’onere di contestare, costituendosi in giudizio, l’effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall’istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l’ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6815 del 14/03/2024; Sez. 6-3, Ordinanza n. 12987 del 30/06/2020; Sez. 5, Sentenza n. 8051 del 29/03/2017; Sez. 3, Sentenza n. 22870 del 10/11/2015; Sez. 1, Sentenza n. 7517 del 31/03/2011). Per l’effetto, i soggetti nei cui confronti deve essere riassunta o proseguita la causa non sono soltanto coloro che abbiano già accettato l’eredità, ma tutti quelli che allo stato degli atti oggettivamente presentino un valido titolo per succedere alla parte deceduta, dovendo perciò considerarsi tali tutti i chiamati di cui non sia già conosciuta o conoscibile l’intervenuta rinuncia all’eredità. Per contro, è facoltà di questi ultimi eccepire la propria carenza di legittimazione, per non aver assunto effettivamente la qualità di eredi, così da escludere la condizione di fatto giustificativa della predetta riassunzione. 3.– Con il secondo motivo i ricorrenti contestano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 c.p.c., 727, 757 e 752 c.c., per avere la Corte territoriale reputato sussistente un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra coeredi in una controversia avente ad oggetto un diritto di credito della scomparsa [OSCURATO:PERSONA], ricadente nella comunione ereditaria. Osservano gli istanti che la controversia avrebbe avuto ad oggetto un credito della scomparsa [OSCURATO:PERSONA], ricaduto in comunione ereditaria, sicché ciascuno dei partecipanti a tale comunione avrebbe potuto agire singolarmente, per far valere l’intero credito ereditario comune o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi. 3.1.–Il motivo è infondato. Per quanto anzidetto l’oggetto del giudizio verteva in primis sulla dichiarazione di nullità del contratto di compravendita per mancanza di causa o per simulazione relativa oggettiva ovvero, in subordine, sulla pronuncia del suo annullamento per conflitto di interessi, e non già sulla mera pretesa risarcitoria vantata dall’ereditanda, consequenziale alle domande principali spiegate. In ogni caso, in ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali ed il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28921 del 11/11/2024; Sez. 1, Sentenza n. 6296 del 19/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 18645 del 12/09/2011; Sez. 3, Sentenza n. 1202 del 19/01/2007). 4.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto. Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 6.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza d