CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09900/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],- controricorrente e ricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ProtaBaldari Paolino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GargiuloMaria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],-intimati-Numero registro generale 20558/2022Numero sezionale 520/2026Numero di raccolta generale 9900/2026Data pubblicazione 16/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2830/2021depositata il 20/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’Appello di Napoli dichiaravainammissibile la riassunzione innanzi a sé dell’appello interposto daBaldari [OSCURATO:PERSONA] dopo che con sentenza n. 14325/2014 in data 17.4.2024era stata cassata con rinvio da questa Corte la decisione della medesimacorte territoriale per aver quest’ultima erroneamente ritenuto sussistentela violazione del contraddittorio in un giudizio avente per oggettol’occupazione senza titolo di alcune aree.In particolare, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché PanarielloSergio quali proprietari di un terreno in [OSCURATO:PERSONA] avevanooriginariamente lamentato innanzi al Tribunale di Napoli che IupparelloGiosuè aveva occupato senza titolo un posto auto di proprietà di essiQuel tribunale, nella contumacia del convenuto, aveva accolto la domandacondannando lo Iupparello al rilascio dell’area ed al pagamento di unasomma a titolo indennitario.[OSCURATO:PERSONA] aveva interposto appello ed in quella sede la cortenapoletana aveva dichiarato la nullità della sentenza per omessaevocazione nel giudizio di primo grado del coniuge del convenuto e ciò sulpresupposto che la domanda proposta fossa diretta all’accertamento di undiritto di uso esclusivo del posto auto.Numero registro generale 20558/2022Numero sezionale 520/2026Numero di raccolta generale 9900/2026Data pubblicazione 16/04/2026La pronuncia veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e veniva in seguitocassata dalla Suprema Corte con sentenza n.14325/2014 in data17.4.2014 accertando che non era intercorsa nel giudizio di merito alcunaviolazione del contraddittorio poiché l’azione originariamente propostadoveva qualificarsi non reale, ma personale.Il giudice dell’impugnazione, innanzi al quale veniva riassunto il giudizio,in accoglimento dell’eccezione di carenza probatoria in ordine alla qualitàdi eredi dei defunti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appellati citati, dichiarava la inammissibilità della riassunzione delgiudizio compensando le spese; per altro verso, dava atto che l’azione erastata rinunciata dallo Iupparello nei confronti degli eredi dell’originarioscrittura transattiva prodotta in atti e dichiarava conseguentementecessata la materia del contendere tra l’appellante e gli eredi di PanarielloSergo e [OSCURATO:PERSONA].Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato intre motivi.Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] proponendo ricorso incidentale condizionatoarticolato in un unico ampio motivo.memoria ex art.378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo del ricorso principale il ricorrente censura la sentenzaimpugnata per «violazione e falsa applicazione degli artt.392 e 393 c.p.c.in relazione all’art.360 c.p.c. comma 1 n.3 e dell’art.331 c.p.c. in relazioneall’art.360 c.p.c. comma 1 nn.3 e 5»Numero registro generale 20558/2022Numero sezionale 520/2026Numero di raccolta generale 9900/2026Data pubblicazione 16/04/2026Il ricorrente lamenta, in particolare, che alla pronuncia di inammissibilitàdella riassunzione dell’appello per carenza di prova della qualità di eredidelle originarie parti del giudizio di alcuni dei soggetti convenuti, la corteterritoriale ha fatto seguire la conferma della sentenza impugnata anzichél’estinzione dell’intero processo ai sensi dell’art.393 c.p.c.; analogamentetale estinzione doveva seguire all’accertamento della tardività dellanotifica ad alcuni degli appellati.Si osserva che nel caso in cui venga riassunto ai sensi dell’art. 392 c.p.c. ilgiudizio a seguito di cassazione con rinvio e l’atto di riassunzione nonvenga notificato a tutte le parti che hanno partecipato anche allo stessogiudizio di cassazione, l’inottemperanza all’ordine ex art. 331 c.p.c. diintegrazione del contradditorio dà luogo ad una fattispecie che, inerendoalla stessa ritualità della riassunzione, comporta che il relativo atto nonpossa considerarsi compiuto. E dunque all’estinzione del giudizio.Infatti, la citazione in riassunzione avanti al giudice d’appello si configuranon come atto di impugnazione, ma quale atto di impulso processuale inforza del quale la controversia, per il carattere ed i limitidel giudizio di rinvio, dà luogo a litisconsorzio necessario processuale fracoloro che furono parti nel processo di cassazione. Ne consegue che,qualora non sia stato eseguito l'ordine di integrazione del contraddittorio -disposto ai sensi dell'art. 393 cod.proc.civ. - il processo va dichiaratoestinto (Cass.n.10322/2004, Cass. 975/2020, Cass. n. 28333/2024).Poiché dunque la corte territoriale, nel giudizio di rinvio, ha ordinatol’integrazione del contraddittorio con tutte le parti che avevano partecipatoal primo giudizio d’appello ed ha ritenuto che tale ordine non fosse statoosservato poiché non vi era prova che i destinatari della notificazionedell’atto in riassunzione, ai fini dell’integrazione del contraddittoriodisposta, fossero effettivamente gli eredi di alcuni soggetti nelle moredeceduti, il giudizio avrebbe dovuto seguire le sorti di cui all’art.393 c.p.c..Numero registro generale 20558/2022Numero sezionale 520/2026Numero di raccolta generale 9900/2026Data pubblicazione 16/04/2026Il motivo risulterebbe dunque fondato.Ciò posto, si rileva, tuttavia, che il controricorrente ha proposto ricorsoincidentale censurando la sentenza impugnata per «violazione e falsaapplicazione degli artt. 459 e 2697 c.c. e dell’art.111 della Costituzione inrelazione all’art.360 primo comma n.3 c.p.c.»Ha assunto infatti che, erroneamente, la corte territoriale ha posto acarico dell’appellante in riassunzione l’onere non solo di integrare ilcontraddittorio ex art.331 c.p.c., ma altresì quello di fornirecontestualmente la prova della qualità di eredi, dei soggetti deceduti, dicoloro che sono stati evocati in giudizio ai fini dell’integrazione delcontraddittorio.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che la Corte d’Appello,dopo aver rilevato che nel giudizio di rinvio una corretta instaurazione delcontraddittorio non può prescindere dal coinvolgimento di tutti i soggettiche furono parti nel giudizio rescindente e rescissorio, vertendosi in ipotesidi litisconsorzio processuale necessario, aveva disposto l’integrazione delcontraddittorio.[OSCURATO:PERSONA], pertanto, aveva ottemperato a tale ordine tramite notificazionedell’atto in riassunzione avviata agli eredi delle parti decedute nelle more([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e che avevanopartecipato ai precedenti gradi di giudizio, eredi numerosi il cui luogo diresidenza era stato faticosamente individuato essendo trascorso il terminedi cui all’art.303, secondo comma c.p.c..; costoro erano stati citati ingiudizio a titolo successorio, ma la corte territoriale aveva comunqueritenuto, in adesione ad un orientamento di questa Corte (di cui a Cass.n.31402/2019) -da ritenersi non consolidato ed anzi ancora dibattuto-,che fosse onere del [OSCURATO:PERSONA] di fornire prova della qualità di erede o dichiamato, in applicazione del disposto di cui all’art.2697 c.c., del soggettoevocato in giudizio.Numero registro generale 20558/2022Numero sezionale 520/2026Numero di raccolta generale 9900/2026Data pubblicazione 16/04/2026Si osserva allora che tale ricorso incidentale, svolto dal [OSCURATO:PERSONA], partevittoriosa per effetto della pronuncia di estinzione limitata dalla corteterritoriale al solo grado di appello, deve trovare ingresso prima di ognipronuncia in merito al ricorso principale in quanto ad essa pregiudiziale.E’ evidente, infatti, che in tanto la statuizione di estinzione dell’interogiudizio ex art.393 c.p.c. può essere pronunciata in quanto si esaminipreviamente la censura mossa dal controricorrente alla ritenuta mancatacorretta integrazione del contraddittorio e si pervenga a confermare ilgiudizio svolto sul punto dalla corte territoriale, oggetto di censura delcontroricorrente in via incidentale.Infatti, in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale propostodalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investaquestioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito ha natura di ricorsocondizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente daogni espressa indicazione di parte, sicché, laddove le medesime questionipregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisioneesplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentaleva esaminato dalla Corte solo in presenza dell'attualità dell'interesse,ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale»(Cass. Sez. U. n. 7381/2013, Cass. n.12321/2017, Cass. n.9671/2018,Cass. n.25694/2024).Il motivo di doglianza del ricorso incidentale è fondato.Si rileva, infatti, che, nella specie, parte controricorrente ha convenuto nelgiudizio di rinvio i supposti eredi dei deceduti [OSCURATO:PERSONA], BaldariVincenzo e [OSCURATO:PERSONA] indicando nell’atto di citazione Prota‘eredi’ di [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eBaldari Emanuela anch’essi quali ‘eredi’ di [OSCURATO:PERSONA] nonchéLuciana Aurino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e BaldariNumero registro generale 20558/2022Numero sezionale 520/2026Numero di raccolta generale 9900/2026Data pubblicazione 16/04/2026Roberto quali ‘eredi’ di [OSCURATO:PERSONA] ed ha pertanto avviato agli stessila notifica dell’atto di riassunzione.[OSCURATO:PERSONA], dunque, ha qualificato i soggetti evocati nel giudizio, in vece deideceduti, quali eredi dei medesimi nonché ne ha specificato (a pag.34dell’atto di riassunzione) l’appartenenza alla famiglia originaria (gli stessiinfatti sono indicati quali mogli e figli degli originari partecipanti algiudizio).Si osserva che, come correttamente evidenziato dalla corte territoriale, ilpossesso della qualità di erede, incidendo sulla titolarità del diritto fattovalere in giudizio, non sostanzia una questione di legittimazione in sensoproprio, ma attiene al merito ed è rilevabile d'ufficio dal giudice in tutto ilcorso del processo. Solo la legittimazione va verificata in base allaprospettazione della domanda, mentre l'appartenenza del dirittocontroverso riguarda la fondatezza della domanda e, ove eccepita dallaparte, sostanzia una mera difesa da formularsi tempestivamente (Cass.n.31402/2019 citata nella sentenza impugnata).Si osserva altresì che la domanda originariamente proposta nei confrontidi una parte deceduta nelle more del giudizio può essere tuttavia riassuntanei confronti di coloro che per il rapporto esistente con il de cuiuspresentino un titolo astrattamente legittimante alla successione nel diritto.Infatti, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non sitrasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allostato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamentepresentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, oconoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea adimostrare la mancanza del titolo (Cass. n.6815/2024, Cass. n.14668/2025).Numero registro generale 20558/2022Numero sezionale 520/2026Numero di raccolta generale 9900/2026Data pubblicazione 16/04/2026In tal modo i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto diaver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hannol'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione ditale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e ilconseguente difetto di legittimazione (Cass. cit., Cass.n. 18494/2025,Cass. n.12987/2020).In tal senso anche la meno recente Cass.n.22870/2015 ha chiarito chenell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti incorso di giudizio, la relativa "legitimatio ad causam" si trasmette all'erede,ma il ricorso per riassunzione notificato individualmente nei confronti deichiamati all'eredità ex art. 486 c.c. è idoneo ad instaurare un validorapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se questiriveste la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110c.p.c.; ne consegue che i chiamati all'eredità, pur non assumendo laqualità di eredi per il solo fatto di aver accettato la predetta notifica,hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettivaassunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che hagiustificato la riassunzione.Il chiamato all’eredità, infatti, anche prima di un’eventuale accettazione,assume una posizione giuridica significativa, in quanto è titolare di unafacoltà che può incidere sull’evoluzione del rapporto successorio e,conseguentemente, su quello processuale originariamente sorto tradefunto e terzo, in cui assume rilevanza l’acquisito a titolo successoriodella legittimazione processuale, che sarebbe spettata al de cuius, daparte di chi ne è erede. ‘In base al principio di vicinanza della prova,qualora la controparte abbia convenuto in giudizio il chiamato all’ereditàdella parte deceduta, spetterà al chiamato dimostrare di non aver assuntola qualità di erede, dunque di non aver accettato l’eredità. La mancatacontestazione, esonera la parte attrice dall’onere di dimostrare laNumero registro generale 20558/2022Numero sezionale 520/2026Numero di raccolta generale 9900/2026Data pubblicazione 16/04/2026sussistenza di tale qualità, talché la condizione soggettiva di erede dellaparte costituita assurge a fatto incontroverso nel giudizio (Cass. n.25885/2020; Cass. n. 6815/2024). Ciò è imposto, ancora una volta,dall’esigenza di garantire una tutela giurisdizionale effettiva al terzo,alleggerendo lo spessore del suo onere della prova, che risulterebbeeccessivamente appesantito, ove il suo oggetto fosse tanto ampio daestendersi alla puntuale verifica dell’accettazione dell’eredità da parte deidelati del soggetto nei confronti del quale si sarebbe dovuto instaurare ilrapporto giuridico-processuale’ (Cass.n.14668/2025).Ed allora nella specie, come sopra esposto, parte [OSCURATO:PERSONA] in sededi riassunzione ha citato in giudizio proprio coloro che avevanoastrattamente titolo per assumere la qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quanto mogli e figli delle partidecedute (circostanza mai contestata in appello, per quanto agli atti) e,peraltro, indicati come tali e quali eredi nell’atto di riassunzione stesso.Peraltro, essendo stata svolta la contestazione della rituale individuazionedei legittimi contraddittori solo in comparsa conclusionale nel giudizio dirinvio in appello, neppure poteva essere fornita dall’appellantedocumentazione atta a meglio fondare il titolo astrattamente idoneo allapartecipazione in giudizio dei soggetti evocati quali mogli e figli e, cometali, ‘eredi’.Spettava dunque a coloro cui l’atto era stato notificato costituirsi pernegare la qualità indicata e ciò non è avvenuto.La corte territoriale, dunque, non si è conformata ai precedenti principi, làdove ha preteso la prova della qualità di erede dei destinatari dell’attoriassuntivo pur essendo stato quest’ultimo proposto, come detto, conl’espressa indicazione di un titolo parentale idoneo ad evidenziare laqualità di chiamati dei detti destinatari.Numero registro generale 20558/2022Numero sezionale 520/2026Numero di raccolta generale 9900/2026Data pubblicazione 16/04/2026Il ricorso incidentale deve dunque essere accolto. Il suo accoglimentorende irrilevante l’ipotizzata fondatezza del primo motivo del ricorsoprincipale ed assorbiti gli ulteriori motivi dello stesso assorbiti.In accoglimento del solo ricorso incidentale, la sentenza deve esserecassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizioneche provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte in accoglimento del solo ricorso incidentale cassa la sentenzaimpugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio dicassazione.Così deciso in Roma il 10.2.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]