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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 29 dicembre 2025

Cassazione n. 34629/2025

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[OSCURATO:PERSONA] Lg_1-intimato-nonché nei confronti diPROCURA [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEOscuramento disposto Numero registro generale 12228/2025Numero sezionale 419/2025Numero di raccolta generale 34629/2025Data pubblicazione 29/12/2025avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] – ROMA, n.140/2025, depositata il 26/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. - M.X. presentò, in data 13 giugno 2019, esposto alConsiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di Lg_1 lamentando che: a)nell’ottobre 2014, aveva conferito all’Avv.

U.W. l’incarico dirichiedere al datore di lavoro le differenze retributive e il TFR, senza che laprofessionista avesse mai intrapreso alcuna iniziativa giudiziale; b)nonostante ciò, l’Avvocato l’aveva costantemente rassicurata tramitemessaggi WhatsApp, riferendo dello svolgimento di udienze, del depositodella sentenza e dell’esito favorevole del presunto procedimento; c) il 21novembre 2018, a seguito di accesso in cancelleria, apprese che nessungiudizio era stato introdotto; d) nello stesso giorno chiedeva chiarimentivia WhatsApp e l’Avv.

U.W. ammetteva la mancata attività.1.1. - Nel procedimento dinanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina(CDD) di Luogo_2 , la M.X. confermò il contenuto dell’esposto el’autenticità della messaggistica WhatsApp, dichiarando di aver firmato undocumento consegnatole dall’Avv.

U.W. (senza che ne ricordassela natura), di averle affidato la documentazione necessaria e di averversato un fondo spese di euro 170,00.1.2. - All’esito dell’istruttoria, il CDD contestò all’Avv.

U.W. laviolazione degli artt. 9, 10, 12, 26 e 27 CDF, per aver ella assuntol’incarico senza darvi seguito e per aver fornito informazioni non veritieresull’esistenza e sullo stato di un procedimento mai instaurato; “(f)atticommessi in Lg_1 a partire dall’Ottobre 2014 con permanenza sino aOscuramento disposto Numero registro generale 12228/2025Numero sezionale 419/2025Numero di raccolta generale 34629/2025Data pubblicazione 29/12/20251.3.- All’esito del dibattimento, il CDD di Luogo_2 ritennel’incolpata responsabile dei fatti contestati e le comminò la sanzione dellasospensione dall’esercizio della professione per mesi quattro.2. – Avverso la decisione del CDD l’Avv.

U.W.proponeva ricorso al [OSCURATO:PERSONA] (CNF), deducendo:l’assenza di procura alle liti; l’inutilizzabilità della messaggisticaWhatsApp; la eccessività della sanzione.Con sentenza n. 140/2025, resa pubblica il 26 maggio 2025, il CNFrigettava il ricorso, ritenendo provato il rapporto professionale, utilizzabili imessaggi WhatsApp e accertata una condotta non solo inadempiente, maanche ingannatoria.3.- Per la cassazione di tale sentenza l’Avv.

U.W. haproposto ricorso affidato a tre motivi, contestualmente chiedendo, ex art.36, comma 7, della legge n. 247/2012, la sospensione dell’efficaciaesecutiva della decisione impugnata in questa sede.4. – Con ordinanza interlocutoria n. 18700 del 9 luglio 2025, resaall’esito della camera di consiglio dell’8 luglio 2025 (in prossimità dellaquale ha depositato memoria il solo pubblico ministero, chiedendol’accoglimento dell’istanza cautelare), queste Sezioni Unite –“impregiudicata ogni questione in ordine allo scrutinio dei singoli motivid’impugnazione” e “tenuto conto che, anche in forza delle considerazioniespresse dalla Procura Generale, occorre adeguato approfondimento sulleragioni di censura svolte, segnatamente, con il primo motivo di ricorso” -hanno accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva delladecisione impugnata.5. – La sola ricorrente ha depositato memoria in prossimitàdell’adunanza in camera di consiglio fissata per la decisione sul fondodell’impugnazione.Oscuramento disposto Numero registro generale 12228/2025Numero sezionale 419/2025Numero di raccolta generale 34629/2025Data pubblicazione 29/12/20256. – Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato COA diLg_1 .

La Corte si è riservata il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1 cpv. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 e n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degliartt. 56 codice deontologico forense (CDF), 516 c.p.p., 101 c.p.c. e 24Cost., per essere il CNF incorso in un eccesso di potere giurisdizionale,avendo modificato l’incolpazione senza previa nuova contestazione,indicandola come relativa a fatti occorsi sino al febbraio 2019, nonostanteil capo originariamente ascritto facesse riferimento al periodo compresotra l’ottobre 2014 e il febbraio 2016, così da violare il diritto di difesa,segnatamente sotto il profilo del diritto al contraddittorio.La ricorrente assume che, alla luce dei principi di diritto processualecivile, il giudice che intenda assumere la propria decisione sulla base diuna nuova questione rilevata d’ufficio deve stimolare il contraddittorio sudi essa, altrimenti incorre in un error in procedendo che determina lanullità della sentenza per violazione del diritto di difesa.Lo stesso varrebbe in base ai principi del diritto processuale penale -suscettibili di essere applicati anche al procedimento disciplinare in quantocompatibili -, poiché la modifica della data di cessazione della permanenzadella condotta illecita e, per tal via, dell’imputazione, imporrebbe al P.M. diprovvedere ad una contestazione suppletiva ai sensi dell’art. 516 c.p.p., alfine di consentire all’imputato di espletare le proprie difese.Nel caso di specie, dunque, la sentenza impugnata sarebbe nullaperché il CNF avrebbe esteso l’incolpazione a fatti successivi al mese difebbraio 2016, dando luogo ad una “decisione a sorpresa”, senzaOscuramento disposto Numero registro generale 12228/2025Numero sezionale 419/2025Numero di raccolta generale 34629/2025Data pubblicazione 29/12/2025consentire all’incolpata alcuna interlocuzione, con conseguente lesione delsuo diritto di difesa e violazione del principio del contraddittorio.Inoltre, l’avvenuta alterazione della data di commissione dei fattiaddebitati si appaleserebbe rilevante, poiché l’eventuale permanenzadell’illecito sino al febbraio 2016 - anziché fino al 23 febbraio 2019 -implicherebbe l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare.1.1. – Il motivo è infondato.1.1.1. - Con esso è sottoposta a questa Corte anzitutto la questionesulla natura aperta o chiusa della contestazione; tema tradizionalmenteaffrontato dalla giurisprudenza penale con precipuo riferimento ai reatipermanenti, ma suscettibile di applicazione anche agli illeciti disciplinaripermanenti in forza della clausola di compatibilità prevista dall’art. 59della legge n. 247/2012 (Cass., S.U., n. 11519/2025).A tal riguardo, giova precisare che la contestazione si definisce“chiusa” allorché il capo di imputazione individui con precisione l’interadurata della permanenza, specificando altresì la data finale dell’attivitàcontestata; in tal caso il giudice è chiamato a pronunciarsi esclusivamentesul periodo contestato, senza possibilità di conoscere una protrazionesuccessiva, salvo contestazione suppletiva ex art. 516 c.p.p.È invece “aperta” la contestazione in cui vengano indicati solo ladata iniziale della permanenza o la data dell’accertamento, senza chevenga precisata la data della cessazione dell’attività criminosa; nel casoda ultimo citato, infatti, la protrazione è da ritenersi compresanell’addebito e può dunque essere considerata senza contestazionesuppletiva da parte del titolare dell’azione penale.1.1.2.- Ciò premesso, nel caso di specie, il capo di incolpazioneoriginario va qualificato come contestazione di tipo aperto.Invero, non può affermarsi che l’alinea finale del capo in questione,che prevede testualmente “Fatti commessi a Lg_1 a partireOscuramento disposto Numero registro generale 12228/2025Numero sezionale 419/2025Numero di raccolta generale 34629/2025Data pubblicazione 29/12/2025dall’Ottobre 2014 con permanenza sino a Febbraio 2016”, contenga unriferimento espresso alla cessazione della permanenza nel febbraio 2016,limitandosi al più ad indicare un arco temporale in cui si deve ritenere chela condotta sia continuata, senza che venga individuato un dies ad quemcerto, né potendosi inferire un’indicazione della cessazione della condottao una preclusione alla valutazione di una protrazione eventualmenterisultante dagli atti.Va, infatti, considerato che, se l’indicazione di una differente data dicessazione della permanenza dell’illecito può costituire modifica del capodi imputazione, tuttavia - secondo la giurisprudenza penale (Cass. pen. n.48879/2018; Cass. pen. n. 10196/2013; Cass. pen. n. 4175/2014) - lamodifica rilevante ai sensi dell’art. 516 c.p.p., e dunque tale da richiedereuna contestazione suppletiva, è soltanto quella che altera i tratti essenzialidella contestazione, sino al punto da incidere sulla possibilità perl’incolpato di individuare il perimetro dell’addebito, pregiudicandone ildiritto di difesa.La ricorrente sostiene che proprio tale lesione sarebbe avvenuta,avendo il CNF individuato per la prima volta in sentenza la cessazionedella permanenza nel 2019, con effetti sulla prescrizione.Tuttavia, è agevole rilevare che il CNF non ha mai indicato una datadi cessazione differente da quella evincibile dal capo di incolpazione,richiamando, invece, quella che “chiaramente si evinceva dalla decisioneimpugnata”.Né può dirsi che il CNF abbia mutato la contestazione attraverso ladeduzione di un nuovo elemento di fatto, del quale l’incolpata non siastata messa a conoscenza sin dall’inizio del procedimento disciplinare e sulquale non sia stata messa nelle effettive condizioni di difendersi.Invero, la revoca dell’incarico in data 23 febbraio 2019 era unacircostanza di fatto acquisita agli atti del procedimento disciplinare giàOscuramento disposto Numero registro generale 12228/2025Numero sezionale 419/2025Numero di raccolta generale 34629/2025Data pubblicazione 29/12/2025nella fase amministrativa dinanzi al CDD, rispetto alla quale la ricorrenteavrebbe potuto difendersi, anche quanto alla prescrizione dell’azionedisciplinare, già con la sua prima memoria difensiva dinanzi al CDD,risalente al 9 novembre 2023.1.1.3. – Inoltre, è principio consolidato quello per cui nelprocedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, laformale incolpazione non richiede una minuta, completa eparticolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integranol’illecito; del pari consolidato è il principio per cui l’indagine volta adaccertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinarenon va fatta alla stregua di un confronto meramente formale, dovendosipiuttosto dare rilievo all’iter del procedimento e alla possibilità chel’incolpato abbia avuto di conoscere l’addebito e di approntare la propriadifesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversida quelli ascrittigli, potendo essere valorizzati anche elementi nondesumibili direttamente dal testo della formale incolpazione, sebbene sianecessaria una adeguata ricognizione dei medesimi e una valutazionedella loro idoneità ad esplicitare e integrare il capo di incolpazione (Cass.,S.U., n. 17827/2007; Cass., S.U., n. 25795/2013; analogamente in temadi disciplinare geometri: Cass. n. 11608/2011; Cass. n. 24978/2023).Ciò posto, va osservato che nella specie, come risulta dalla decisionedel CDD di Luogo_2 n. 7/2024, l’Avv.

U.W. nel corso delprocedimento disciplinare amministrativo, non ha mai contestato che visia stata una modifica dell’incolpazione in relazione al profilo dellapermanenza dell’illecito (indicata nel capo di incolpazione “sino al Febbraio2016”), difendendosi unicamente nel merito della contestazione e senzafar cenno ad una maturata prescrizione, producendo una prima memoria il16.7.2019, poi una seconda memoria il 7.7.2023 e – dopo la conferma delcapo di incolpazione – ulteriore memoria il 9.11.2023, ossia in data in cui,Oscuramento disposto Numero registro generale 12228/2025Numero sezionale 419/2025Numero di raccolta generale 34629/2025Data pubblicazione 29/12/2025rispetto alla indicata permanenza “sino al Febbraio 2016”, l’illecitodisciplinare sarebbe stato prescritto ai sensi dell’art. 56 della legge n.247/2012.Va ancora rilevato che, come risulta dalla decisione del CDD, l’Avv.U.W. con la memoria difensiva del 16.7.2019, ha addotto tral’altro – in punto di circostanze relative alla cessazione del mandato - diaver restituito la documentazione di causa al cliente “nei primi giorni dinovembre 2018”, ossia ben oltre il “Febbraio 2016”.Il CDD accertava, poi, che in data 23.2.2019, con PEC di richiesta dichiarimenti del nuovo difensore della cliente, era contestato all’Avv.U.W. il mancato espletamento dell’incarico in precedenzaconferito, nonostante le rassicurazioni date alla cliente stessa sul relativosvolgimento.La data del 23.2.2019, accertata dalla decisione del CDD, è quella incui il CNF ha ritenuto esser cessata la condotta contestata all’incolpata, “incoincidenza con la revoca dell’incarico comunicata dal nuovo difensore conla richiesta di chiarimenti”.E in sede di impugnazione della decisione del CDD dinanzi al CNFl’Avv.

U.W. non si è affatto lamentata di una violazione del dirittodi difesa in riferimento alla data di cessazione della permanenzadell’illecito.Sicché, alla luce di quanto evidenziato in punto di fatto, perdono diconsistenza le censure di parte ricorrente, anche in punto di dedottaviolazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 101 c.p.c., nei termini dellac.d.

“decisione a sorpresa” (predicati pure nella memoria del pubblicoministero), posto che l’incolpata ha sempre spiegato le proprie difese nelmerito della contestazione, ella stessa adducendo una data di cessazionenel novembre 2018 del mandato a suo tempo conferitole dalla cliente,data ben successiva al febbraio 2016, laddove l’accertamento fattualeOscuramento disposto Numero registro generale 12228/2025Numero sezionale 419/2025Numero di raccolta generale 34629/2025Data pubblicazione 29/12/2025operato dal CDD ha individuato in altra data (23.2.2019) l’effettivacessazione di detto mandato (basandosi su documento – p.e.c. del nuovodifensore della cliente – che era richiamata nell’esposto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] afirma dello stesso anzidetto nuovo difensore, come si evince dallasentenza del CNF: p. 2).Ciò conforta anche sotto il profilo della assenza di immutazioneradicale del fatto contestato, giacché, se il contenuto dell’addebito rimaneidentico nella sua struttura e l’unico elemento considerato dal CNF è ilmomento finale della permanenza, desunto dalla revoca dell’incarico del23 febbraio 2019 già acquisita agli atti, non può ritenersi integrata unatrasformazione degli elementi essenziali del fatto naturalistico cheverrebbe a vulnerare il principio di correlazione tra addebito contestato esentenza (Cass., S.U., n. 289/2000; Cass., S.U., n. 10014/2001).Parimenti, non si determina alcuna incertezza sull’oggettodell’addebito: l’individuazione del momento di cessazione non amplia, némodifica il contenuto dell’addebito, ma ne definisce la durata sulla base diun fatto già presente nel procedimento disciplinare.Neppure risulta integrata, come detto, una violazione delcontraddittorio, giacché l’incolpata conosceva (o, comunque, ben era ingrado di conoscere) la circostanza valorizzata dal CNF, in quanto giàdocumentata nella fase amministrativa.

Se la violazione è esclusa quandol’incolpato ha avuto conoscenza dell’accusa ed è stato messo in condizionedi difendersi, il contraddittorio risulta rispettato, essendo la revocadell’incarico del 23 febbraio 2019 un fatto già acquisito nel procedimento.2. - Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 10, 12,26 e 27 del [OSCURATO:PERSONA] (CDF), 111, comma sesto, Cost.e 6 CEDU, nonché è prospettato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., omesso esame di fatti decisivi, difetto di motivazione ed eccessoOscuramento disposto Numero registro generale 12228/2025Numero sezionale 419/2025Numero di raccolta generale 34629/2025Data pubblicazione 29/12/2025di potere, per avere il CNF completamente omesso di esaminare unospecifico e autonomo motivo di appello.La ricorrente assume di aver dedotto nell’atto di appello (esegnatamente a pag. 9) che il CDD di Luogo_2 aveva erroneamentericondotto la condotta contestata alle violazioni degli artt. 9, 10 e 12 CDF,mentre i fatti erano piuttosto riferibili agli artt. 26 e 27 CDF, i qualiprevedono, nei casi meno gravi, l’applicazione della sola censura ai sensidell’art. 22, comma 6 CDF.L’incolpata aveva, pertanto, chiesto che fosse rivalutata la correttaqualificazione delle violazioni e che, conseguentemente, venisse applicatauna sanzione meno afflittiva rispetto alla sospensione inflittale dal CDD.Il CNF, con la sentenza impugnata in questa sede, si sarebbelimitato a confermare la responsabilità dell’incolpata e la congruità dellasospensione, senza affrontare né la questione della corretta sussunzionedella condotta nelle norme deontologiche pertinenti, né quella dellapossibile applicazione della sanzione della censura.

La motivazionerisulterebbe, quindi, del tutto inesistente sul punto, con violazionedell’obbligo costituzionale di motivazione (art. 111, comma 6, Cost.) edell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.3.- Con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 e n. 4, c.p.c., violazione degli artt. 53, commi 2 e 3, e 21 delCDF, nonché la nullità della sentenza per difetto di motivazione, per avereil C.N.F. ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione permesi quattro, senza considerare la possibilità - prevista dall’art. 53 CDF -di sostituire la sospensione con la censura, qualora la gravitàdell’infrazione, il grado di responsabilità, l’assenza di precedenti e ilcomportamento successivo inducano a ritenere improbabile la reiterazionedell’illecito.Oscuramento disposto Numero registro generale 12228/2025Numero sezionale 419/2025Numero di raccolta generale 34629/2025Data pubblicazione 29/12/2025La sanzione inflitta sarebbe, dunque, sproporzionata rispetto allaviolazione accertata, in contrasto con il principio di proporzionalità sancitodall’art. 21 CDF.Nonostante ciò, ad avviso dell’odierna ricorrente, la sentenzaimpugnata – così come già la decisione del CDD – si limiterebbe astatuire, in modo meramente assertivo, che nel caso concreto “appareparticolarmente intenso il grado della colpa”, senza spiegare quali criterisiano stati utilizzati per valutare la gravità dell’illecito, senza fornireelementi concreti a sostegno della congruità della sospensione e senzachiarire le ragioni della scelta della durata di quattro mesi.Tale motivazione, in quanto priva di un effettivo percorsoargomentativo, renderebbe la decisione impugnata affetta da nullità.3.1- Entrambi i motivi, che possono essere congiuntamentescrutinati per la loro connessione, sono in parte inammissibili e in parteinfondati.3.1.1. - Va, in primo luogo, evidenziato che la decisione del CNFcontiene una motivazione espressa nella quale si afferma che, “inconsiderazione della gravità e della natura del comportamentodeontologicamente non corretto che si appalesa dalla complessivavalutazione della fattispecie concreta, appare particolarmente intenso ilgrado della colpa; pertanto, risulta congrua la sanzione della sospensionedi mesi quattro”.La sentenza evidenzia, inoltre, che la condotta dell’incolpata è statacaratterizzata da una duplice violazione: il mancato adempimentodell’incarico professionale e la successiva attività ingannatoria attraversofalse comunicazioni alla cliente sullo stato del procedimento, maiincardinato.Oscuramento disposto Numero registro generale 12228/2025Numero sezionale 419/2025Numero di raccolta generale 34629/2025Data pubblicazione 29/12/2025Il CNF, dunque, ha dichiarato espressamente che tali elementi,valutati unitariamente, giustificano la conferma della sanzione determinatadal CDD, ritenendola immune da vizi.3.1.2. - Alla luce di questo quadro, il secondo motivo si palesainfondato poiché la sentenza del CNF, sebbene implicitamente, macomunque in modo inequivoco e con motivazione che non si colloca al disotto del c.d.

“minimo costituzionale”, ha escluso la possibilità di sostituirela sanzione irrogata con quella meno grave della censura, fornendo glielementi di fatto a sostegno della operata dosimetria della sanzionedisciplinare.3.1.3. – Il terzo motivo è, invece, inammissibile, giacché voltosostanzialmente ad ottenere una rivisitazione della valutazione di meritocompiuta dal giudice disciplinare circa la gravità dei fatti e laproporzionalità della sanzione.Una tale censura si pone al di fuori dei limiti del sindacato consentitoalle Sezioni Unite sulle decisioni del CNF.

Varrà, infatti, rammentare ilprincipio secondo cui l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della suarilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, ingenerale, la valutazione delle risultanze processuali operate dal CNF nonpossono essere oggetto di controllo in sede di legittimità (tra le altre:Cass., S.U., n. 4802/2005).In termini analoghi queste Sezioni Unite hanno affermato che, neiprocedimenti disciplinari a carico di avvocati, il controllo di legittimità nonconsente alla Corte di cassazione di sostituirsi al CNF nel giudizio diadeguatezza della sanzione irrogata, se non nei limiti di una valutazione diragionevolezza (Cass., S.U., n. 6967/ 2017; Cass., S.U., n. 2032/2023).Come detto, la motivazione resa dal CNF, avendo individuato glielementi decisivi previsti dall’art. 21 CDF e segnatamente la gravità dellacondotta, la intensità della colpa, la rilevanza ingannatoria delOscuramento disposto Numero registro generale 12228/2025Numero sezionale 419/2025Numero di raccolta generale 34629/2025Data pubblicazione 29/12/2025comportamento, supera anche il limite del controllo di ragionevolezzaconsentito in sede di legittimità.4. – Il ricorso va, dunque, rigettato.Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese delpresente giudizio, essendo il COA di Lg_1 , rimasto intimato.

P.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento inqualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi del [OSCURATO:PERSONA] Lg_1e di [OSCURATO:PERSONA] ivi riportati.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unitecivili della Corte Suprema di Cassazione, in data 16 dicembre 2025.Il PresidenteAntonio Manna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Lg_1-intimato-nonché nei confronti diPROCURA [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEOscuramento disposto Numero registro generale 12228/2025Numero sezionale 419/2025Numero di raccolta generale 34629/2025Data pubblicazione 29/12/2025avverso la SENTENZA del [OSCURATO:PERSONA] – ROMA, n.140/2025, depositata il 26/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. - M.X. presentò, in data 13 giugno 2019, esposto alConsiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di Lg_1 lamentando che: a)nell’ottobre 2014, aveva conferito all’Avv. U.W. l’incarico dirichiedere al datore di lavoro le differenze retributive e il TFR, senza che laprofessionista avesse mai intrapreso alcuna iniziativa giudiziale; b)nonostante ciò, l’Avvocato l’aveva costantemente rassicurata tramitemessaggi WhatsApp, riferendo dello svolgimento di udienze, del depositodella sentenza e dell’esito favorevole del presunto procedimento; c) il 21novembre 2018, a seguito di accesso in cancelleria, apprese che nessungiudizio era stato introdotto; d) nello stesso giorno chiedeva chiarimentivia WhatsApp e l’Avv. U.W. ammetteva la mancata attività.1.1. - Nel procedimento dinanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina(CDD) di Luogo_2 , la M.X. confermò il contenuto dell’esposto el’autenticità della messaggistica WhatsApp, dichiarando di aver firmato undocumento consegnatole dall’Avv. U.W. (senza che ne ricordassela natura), di averle affidato la documentazione necessaria e di averversato un fondo spese di euro 170,00.1.2. - All’esito dell’istruttoria, il CDD contestò all’Avv. U.W. laviolazione degli artt. 9, 10, 12, 26 e 27 CDF, per aver ella assuntol’incarico senza darvi seguito e per aver fornito informazioni non veritieresull’esistenza e sullo stato di un procedimento mai instaurato; “(f)atticommessi in Lg_1 a partire dall’Ottobre 2014 con permanenza sino aOscuramento disposto Numero registro generale 12228/2025Numero sezionale 419/2025Numero di raccolta generale 34629/2025Data pubblicazione 29/12/20251.3.- All’esito del dibattimento, il CDD di Luogo_2 ritennel’incolpata responsabile dei fatti contestati e le comminò la sanzione dellasospensione dall’esercizio della professione per mesi quattro.2. – Avverso la decisione del CDD l’Avv. U.W.proponeva ricorso al [OSCURATO:PERSONA] (CNF), deducendo:l’assenza di procura alle liti; l’inutilizzabilità della messaggisticaWhatsApp; la eccessività della sanzione.Con sentenza n. 140/2025, resa pubblica il 26 maggio 2025, il CNFrigettava il ricorso, ritenendo provato il rapporto professionale, utilizzabili imessaggi WhatsApp e accertata una condotta non solo inadempiente, maanche ingannatoria.3.- Per la cassazione di tale sentenza l’Avv. U.W. haproposto ricorso affidato a tre motivi, contestualmente chiedendo, ex art.36, comma 7, della legge n. 247/2012, la sospensione dell’efficaciaesecutiva della decisione impugnata in questa sede.4. – Con ordinanza interlocutoria n. 18700 del 9 luglio 2025, resaall’esito della camera di consiglio dell’8 luglio 2025 (in prossimità dellaquale ha depositato memoria il solo pubblico ministero, chiedendol’accoglimento dell’istanza cautelare), queste Sezioni Unite –“impregiudicata ogni questione in ordine allo scrutinio dei singoli motivid’impugnazione” e “tenuto conto che, anche in forza delle considerazioniespresse dalla Procura Generale, occorre adeguato approfondimento sulleragioni di censura svolte, segnatamente, con il primo motivo di ricorso” -hanno accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva delladecisione impugnata.5. – La sola ricorrente ha depositato memoria in prossimitàdell’adunanza in camera di consiglio fissata per la decisione sul fondodell’impugnazione.Oscuramento disposto Numero registro generale 12228/2025Numero sezionale 419/2025Numero di raccolta generale 34629/2025Data pubblicazione 29/12/20256. – Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato COA diLg_1 . La Corte si è riservata il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1 cpv. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 e n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degliartt. 56 codice deontologico forense (CDF), 516 c.p.p., 101 c.p.c. e 24Cost., per essere il CNF incorso in un eccesso di potere giurisdizionale,avendo modificato l’incolpazione senza previa nuova contestazione,indicandola come relativa a fatti occorsi sino al febbraio 2019, nonostanteil capo originariamente ascritto facesse riferimento al periodo compresotra l’ottobre 2014 e il febbraio 2016, così da violare il diritto di difesa,segnatamente sotto il profilo del diritto al contraddittorio.La ricorrente assume che, alla luce dei principi di diritto processualecivile, il giudice che intenda assumere la propria decisione sulla base diuna nuova questione rilevata d’ufficio deve stimolare il contraddittorio sudi essa, altrimenti incorre in un error in procedendo che determina lanullità della sentenza per violazione del diritto di difesa.Lo stesso varrebbe in base ai principi del diritto processuale penale -suscettibili di essere applicati anche al procedimento disciplinare in quantocompatibili -, poiché la modifica della data di cessazione della permanenzadella condotta illecita e, per tal via, dell’imputazione, imporrebbe al P.M. diprovvedere ad una contestazione suppletiva ai sensi dell’art. 516 c.p.p., alfine di consentire all’imputato di espletare le proprie difese.Nel caso di specie, dunque, la sentenza impugnata sarebbe nullaperché il CNF avrebbe esteso l’incolpazione a fatti successivi al mese difebbraio 2016, dando luogo ad una “decisione a sorpresa”, senzaOscuramento disposto Numero registro generale 12228/2025Numero sezionale 419/2025Numero di raccolta generale 34629/2025Data pubblicazione 29/12/2025consentire all’incolpata alcuna interlocuzione, con conseguente lesione delsuo diritto di difesa e violazione del principio del contraddittorio.Inoltre, l’avvenuta alterazione della data di commissione dei fattiaddebitati si appaleserebbe rilevante, poiché l’eventuale permanenzadell’illecito sino al febbraio 2016 - anziché fino al 23 febbraio 2019 -implicherebbe l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare.1.1. – Il motivo è infondato.1.1.1. - Con esso è sottoposta a questa Corte anzitutto la questionesulla natura aperta o chiusa della contestazione; tema tradizionalmenteaffrontato dalla giurisprudenza penale con precipuo riferimento ai reatipermanenti, ma suscettibile di applicazione anche agli illeciti disciplinaripermanenti in forza della clausola di compatibilità prevista dall’art. 59della legge n. 247/2012 (Cass., S.U., n. 11519/2025).A tal riguardo, giova precisare che la contestazione si definisce“chiusa” allorché il capo di imputazione individui con precisione l’interadurata della permanenza, specificando altresì la data finale dell’attivitàcontestata; in tal caso il giudice è chiamato a pronunciarsi esclusivamentesul periodo contestato, senza possibilità di conoscere una protrazionesuccessiva, salvo contestazione suppletiva ex art. 516 c.p.p.È invece “aperta” la contestazione in cui vengano indicati solo ladata iniziale della permanenza o la data dell’accertamento, senza chevenga precisata la data della cessazione dell’attività criminosa; nel casoda ultimo citato, infatti, la protrazione è da ritenersi compresanell’addebito e può dunque essere considerata senza contestazionesuppletiva da parte del titolare dell’azione penale.1.1.2.- Ciò premesso, nel caso di specie, il capo di incolpazioneoriginario va qualificato come contestazione di tipo aperto.Invero, non può affermarsi che l’alinea finale del capo in questione,che prevede testualmente “Fatti commessi a Lg_1 a partireOscuramento disposto Numero registro generale 12228/2025Numero sezionale 419/2025Numero di raccolta generale 34629/2025Data pubblicazione 29/12/2025dall’Ottobre 2014 con permanenza sino a Febbraio 2016”, contenga unriferimento espresso alla cessazione della permanenza nel febbraio 2016,limitandosi al più ad indicare un arco temporale in cui si deve ritenere chela condotta sia continuata, senza che venga individuato un dies ad quemcerto, né potendosi inferire un’indicazione della cessazione della condottao una preclusione alla valutazione di una protrazione eventualmenterisultante dagli atti.Va, infatti, considerato che, se l’indicazione di una differente data dicessazione della permanenza dell’illecito può costituire modifica del capodi imputazione, tuttavia - secondo la giurisprudenza penale (Cass. pen. n.48879/2018; Cass. pen. n. 10196/2013; Cass. pen. n. 4175/2014) - lamodifica rilevante ai sensi dell’art. 516 c.p.p., e dunque tale da richiedereuna contestazione suppletiva, è soltanto quella che altera i tratti essenzialidella contestazione, sino al punto da incidere sulla possibilità perl’incolpato di individuare il perimetro dell’addebito, pregiudicandone ildiritto di difesa.La ricorrente sostiene che proprio tale lesione sarebbe avvenuta,avendo il CNF individuato per la prima volta in sentenza la cessazionedella permanenza nel 2019, con effetti sulla prescrizione.Tuttavia, è agevole rilevare che il CNF non ha mai indicato una datadi cessazione differente da quella evincibile dal capo di incolpazione,richiamando, invece, quella che “chiaramente si evinceva dalla decisioneimpugnata”.Né può dirsi che il CNF abbia mutato la contestazione attraverso ladeduzione di un nuovo elemento di fatto, del quale l’incolpata non siastata messa a conoscenza sin dall’inizio del procedimento disciplinare e sulquale non sia stata messa nelle effettive condizioni di difendersi.Invero, la revoca dell’incarico in data 23 febbraio 2019 era unacircostanza di fatto acquisita agli atti del procedimento disciplinare giàOscuramento disposto Numero registro generale 12228/2025Numero sezionale 419/2025Numero di raccolta generale 34629/2025Data pubblicazione 29/12/2025nella fase amministrativa dinanzi al CDD, rispetto alla quale la ricorrenteavrebbe potuto difendersi, anche quanto alla prescrizione dell’azionedisciplinare, già con la sua prima memoria difensiva dinanzi al CDD,risalente al 9 novembre 2023.1.1.3. – Inoltre, è principio consolidato quello per cui nelprocedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, laformale incolpazione non richiede una minuta, completa eparticolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integranol’illecito; del pari consolidato è il principio per cui l’indagine volta adaccertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinarenon va fatta alla stregua di un confronto meramente formale, dovendosipiuttosto dare rilievo all’iter del procedimento e alla possibilità chel’incolpato abbia avuto di conoscere l’addebito e di approntare la propriadifesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversida quelli ascrittigli, potendo essere valorizzati anche elementi nondesumibili direttamente dal testo della formale incolpazione, sebbene sianecessaria una adeguata ricognizione dei medesimi e una valutazionedella loro idoneità ad esplicitare e integrare il capo di incolpazione (Cass.,S.U., n. 17827/2007; Cass., S.U., n. 25795/2013; analogamente in temadi disciplinare geometri: Cass. n. 11608/2011; Cass. n. 24978/2023).Ciò posto, va osservato che nella specie, come risulta dalla decisionedel CDD di Luogo_2 n. 7/2024, l’Avv. U.W. nel corso delprocedimento disciplinare amministrativo, non ha mai contestato che visia stata una modifica dell’incolpazione in relazione al profilo dellapermanenza dell’illecito (indicata nel capo di incolpazione “sino al Febbraio2016”), difendendosi unicamente nel merito della contestazione e senzafar cenno ad una maturata prescrizione, producendo una prima memoria il16.7.2019, poi una seconda memoria il 7.7.2023 e – dopo la conferma delcapo di incolpazione – ulteriore memoria il 9.11.2023, ossia in data in cui,Oscuramento disposto Numero registro generale 12228/2025Numero sezionale 419/2025Numero di raccolta generale 34629/2025Data pubblicazione 29/12/2025rispetto alla indicata permanenza “sino al Febbraio 2016”, l’illecitodisciplinare sarebbe stato prescritto ai sensi dell’art. 56 della legge n.247/2012.Va ancora rilevato che, come risulta dalla decisione del CDD, l’Avv.U.W. con la memoria difensiva del 16.7.2019, ha addotto tral’altro – in punto di circostanze relative alla cessazione del mandato - diaver restituito la documentazione di causa al cliente “nei primi giorni dinovembre 2018”, ossia ben oltre il “Febbraio 2016”.Il CDD accertava, poi, che in data 23.2.2019, con PEC di richiesta dichiarimenti del nuovo difensore della cliente, era contestato all’Avv.U.W. il mancato espletamento dell’incarico in precedenzaconferito, nonostante le rassicurazioni date alla cliente stessa sul relativosvolgimento.La data del 23.2.2019, accertata dalla decisione del CDD, è quella incui il CNF ha ritenuto esser cessata la condotta contestata all’incolpata, “incoincidenza con la revoca dell’incarico comunicata dal nuovo difensore conla richiesta di chiarimenti”.E in sede di impugnazione della decisione del CDD dinanzi al CNFl’Avv. U.W. non si è affatto lamentata di una violazione del dirittodi difesa in riferimento alla data di cessazione della permanenzadell’illecito.Sicché, alla luce di quanto evidenziato in punto di fatto, perdono diconsistenza le censure di parte ricorrente, anche in punto di dedottaviolazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 101 c.p.c., nei termini dellac.d. “decisione a sorpresa” (predicati pure nella memoria del pubblicoministero), posto che l’incolpata ha sempre spiegato le proprie difese nelmerito della contestazione, ella stessa adducendo una data di cessazionenel novembre 2018 del mandato a suo tempo conferitole dalla cliente,data ben successiva al febbraio 2016, laddove l’accertamento fattualeOscuramento disposto Numero registro generale 12228/2025Numero sezionale 419/2025Numero di raccolta generale 34629/2025Data pubblicazione 29/12/2025operato dal CDD ha individuato in altra data (23.2.2019) l’effettivacessazione di detto mandato (basandosi su documento – p.e.c. del nuovodifensore della cliente – che era richiamata nell’esposto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] afirma dello stesso anzidetto nuovo difensore, come si evince dallasentenza del CNF: p. 2).Ciò conforta anche sotto il profilo della assenza di immutazioneradicale del fatto contestato, giacché, se il contenuto dell’addebito rimaneidentico nella sua struttura e l’unico elemento considerato dal CNF è ilmomento finale della permanenza, desunto dalla revoca dell’incarico del23 febbraio 2019 già acquisita agli atti, non può ritenersi integrata unatrasformazione degli elementi essenziali del fatto naturalistico cheverrebbe a vulnerare il principio di correlazione tra addebito contestato esentenza (Cass., S.U., n. 289/2000; Cass., S.U., n. 10014/2001).Parimenti, non si determina alcuna incertezza sull’oggettodell’addebito: l’individuazione del momento di cessazione non amplia, némodifica il contenuto dell’addebito, ma ne definisce la durata sulla base diun fatto già presente nel procedimento disciplinare.Neppure risulta integrata, come detto, una violazione delcontraddittorio, giacché l’incolpata conosceva (o, comunque, ben era ingrado di conoscere) la circostanza valorizzata dal CNF, in quanto giàdocumentata nella fase amministrativa. Se la violazione è esclusa quandol’incolpato ha avuto conoscenza dell’accusa ed è stato messo in condizionedi difendersi, il contraddittorio risulta rispettato, essendo la revocadell’incarico del 23 febbraio 2019 un fatto già acquisito nel procedimento.2. - Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 10, 12,26 e 27 del [OSCURATO:PERSONA] (CDF), 111, comma sesto, Cost.e 6 CEDU, nonché è prospettato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., omesso esame di fatti decisivi, difetto di motivazione ed eccessoOscuramento disposto Numero registro generale 12228/2025Numero sezionale 419/2025Numero di raccolta generale 34629/2025Data pubblicazione 29/12/2025di potere, per avere il CNF completamente omesso di esaminare unospecifico e autonomo motivo di appello.La ricorrente assume di aver dedotto nell’atto di appello (esegnatamente a pag. 9) che il CDD di Luogo_2 aveva erroneamentericondotto la condotta contestata alle violazioni degli artt. 9, 10 e 12 CDF,mentre i fatti erano piuttosto riferibili agli artt. 26 e 27 CDF, i qualiprevedono, nei casi meno gravi, l’applicazione della sola censura ai sensidell’art. 22, comma 6 CDF.L’incolpata aveva, pertanto, chiesto che fosse rivalutata la correttaqualificazione delle violazioni e che, conseguentemente, venisse applicatauna sanzione meno afflittiva rispetto alla sospensione inflittale dal CDD.Il CNF, con la sentenza impugnata in questa sede, si sarebbelimitato a confermare la responsabilità dell’incolpata e la congruità dellasospensione, senza affrontare né la questione della corretta sussunzionedella condotta nelle norme deontologiche pertinenti, né quella dellapossibile applicazione della sanzione della censura. La motivazionerisulterebbe, quindi, del tutto inesistente sul punto, con violazionedell’obbligo costituzionale di motivazione (art. 111, comma 6, Cost.) edell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.3.- Con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 e n. 4, c.p.c., violazione degli artt. 53, commi 2 e 3, e 21 delCDF, nonché la nullità della sentenza per difetto di motivazione, per avereil C.N.F. ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione permesi quattro, senza considerare la possibilità - prevista dall’art. 53 CDF -di sostituire la sospensione con la censura, qualora la gravitàdell’infrazione, il grado di responsabilità, l’assenza di precedenti e ilcomportamento successivo inducano a ritenere improbabile la reiterazionedell’illecito.Oscuramento disposto Numero registro generale 12228/2025Numero sezionale 419/2025Numero di raccolta generale 34629/2025Data pubblicazione 29/12/2025La sanzione inflitta sarebbe, dunque, sproporzionata rispetto allaviolazione accertata, in contrasto con il principio di proporzionalità sancitodall’art. 21 CDF.Nonostante ciò, ad avviso dell’odierna ricorrente, la sentenzaimpugnata – così come già la decisione del CDD – si limiterebbe astatuire, in modo meramente assertivo, che nel caso concreto “appareparticolarmente intenso il grado della colpa”, senza spiegare quali criterisiano stati utilizzati per valutare la gravità dell’illecito, senza fornireelementi concreti a sostegno della congruità della sospensione e senzachiarire le ragioni della scelta della durata di quattro mesi.Tale motivazione, in quanto priva di un effettivo percorsoargomentativo, renderebbe la decisione impugnata affetta da nullità.3.1- Entrambi i motivi, che possono essere congiuntamentescrutinati per la loro connessione, sono in parte inammissibili e in parteinfondati.3.1.1. - Va, in primo luogo, evidenziato che la decisione del CNFcontiene una motivazione espressa nella quale si afferma che, “inconsiderazione della gravità e della natura del comportamentodeontologicamente non corretto che si appalesa dalla complessivavalutazione della fattispecie concreta, appare particolarmente intenso ilgrado della colpa; pertanto, risulta congrua la sanzione della sospensionedi mesi quattro”.La sentenza evidenzia, inoltre, che la condotta dell’incolpata è statacaratterizzata da una duplice violazione: il mancato adempimentodell’incarico professionale e la successiva attività ingannatoria attraversofalse comunicazioni alla cliente sullo stato del procedimento, maiincardinato.Oscuramento disposto Numero registro generale 12228/2025Numero sezionale 419/2025Numero di raccolta generale 34629/2025Data pubblicazione 29/12/2025Il CNF, dunque, ha dichiarato espressamente che tali elementi,valutati unitariamente, giustificano la conferma della sanzione determinatadal CDD, ritenendola immune da vizi.3.1.2. - Alla luce di questo quadro, il secondo motivo si palesainfondato poiché la sentenza del CNF, sebbene implicitamente, macomunque in modo inequivoco e con motivazione che non si colloca al disotto del c.d. “minimo costituzionale”, ha escluso la possibilità di sostituirela sanzione irrogata con quella meno grave della censura, fornendo glielementi di fatto a sostegno della operata dosimetria della sanzionedisciplinare.3.1.3. – Il terzo motivo è, invece, inammissibile, giacché voltosostanzialmente ad ottenere una rivisitazione della valutazione di meritocompiuta dal giudice disciplinare circa la gravità dei fatti e laproporzionalità della sanzione.Una tale censura si pone al di fuori dei limiti del sindacato consentitoalle Sezioni Unite sulle decisioni del CNF. Varrà, infatti, rammentare ilprincipio secondo cui l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della suarilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, ingenerale, la valutazione delle risultanze processuali operate dal CNF nonpossono essere oggetto di controllo in sede di legittimità (tra le altre:Cass., S.U., n. 4802/2005).In termini analoghi queste Sezioni Unite hanno affermato che, neiprocedimenti disciplinari a carico di avvocati, il controllo di legittimità nonconsente alla Corte di cassazione di sostituirsi al CNF nel giudizio diadeguatezza della sanzione irrogata, se non nei limiti di una valutazione diragionevolezza (Cass., S.U., n. 6967/ 2017; Cass., S.U., n. 2032/2023).Come detto, la motivazione resa dal CNF, avendo individuato glielementi decisivi previsti dall’art. 21 CDF e segnatamente la gravità dellacondotta, la intensità della colpa, la rilevanza ingannatoria delOscuramento disposto Numero registro generale 12228/2025Numero sezionale 419/2025Numero di raccolta generale 34629/2025Data pubblicazione 29/12/2025comportamento, supera anche il limite del controllo di ragionevolezzaconsentito in sede di legittimità.4. – Il ricorso va, dunque, rigettato.Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese delpresente giudizio, essendo il COA di Lg_1 , rimasto intimato. P.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento inqualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi del [OSCURATO:PERSONA] Lg_1e di [OSCURATO:PERSONA] ivi riportati.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unitecivili della Corte Suprema di Cassazione, in data 16 dicembre 2025.Il PresidenteAntonio Manna
Sentenza Cassazione n. 34629/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris