CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 novembre 2021
Cassazione n. 24978/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2640/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], PROCURATORE della REPUBBLICA presso TRIBUNALE di PARMA-intimati- avverso la DECISIONE del CONSIGLIO NAZIONALE dei GEOMETRI n. 87/2021 depositata il 30/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la decisione n. 87/2021 del Consiglio nazionale Geometri, pubblicata il 30 novembre 2021. Il ricorso è stato notificato al Collegio dei geometri di Parma ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma, che non hanno svolto attività difensive. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Il ricorrente ha depositato memoria. I due motivi di ricorso deducono la violazione dell’art, 3 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 24 Cost, la carenza di motivazione, la violazione del contraddittorio, la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 4, del R.D. n. 274 del 1929, l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio 26 novembre 2019 pronunciato dal Consiglio di disciplina dei geometri di Parma. Le censure poggiano sull’atto di convocazione dinanzi al Consiglio di disciplina datato 28 giugno 2019, recante notifica di apertura del procedimento disciplinare. Tale atto, riprodotto in ricorso, citava un “esposto geom. [OSCURATO:PERSONA]” ed informava il geometra Pagliari del disposto rinvio a giudizio disciplinare, fissando la seduta del Collegio dei geometri per il giorno 11 luglio 2019. La decisione del Consiglio nazionale Geometri riferisce che la sanzione irrogata al Pagliari traeva origine da un esposto presentato contro di lui per “un comportamento scorretto secondo il codice deontologico” (apprezzamenti diffamatori in danno di un collega nel corso delle operazioni di consulenza di una causa civile) e che il professionista incolpato era stato comunque posto concretamente nelle condizioni di difendersi, come comprovato dalla “domanda riconvenzionale” avanzata dallo stesso Pagliari nei confronti del geometra [OSCURATO:PERSONA], autore dell’esposto. I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono palesemente fondati. L’art. 12 del Regio decreto dell’11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra), dispone che: “L'istruttoria, che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal Comitato su domanda di parte, o su richiesta del Pubblico Ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del Comitato, ad iniziativa di uno o più membri. Il presidente del Comitato, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di avere inteso l'incolpato, riferisce al Comitato, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare. In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno 10 giorni prima l'incolpato, affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti. Nel giorno fissato il Comitato, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni. Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza”. La giurisprudenza di questa Corte spiega che la contestazione dell’addebito nel procedimento disciplinare dinanzi al Collegio dell'ordine dei geometri, ai sensi del terzo comma del R.D. n. 274 del 1929, seppur non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti integranti l'illecito, postula che l'incolpato con la lettura dell'imputazione sia posto in condizione di approntare in modo efficace la propria difesa senza incorrere nel rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli (Cass. Sez. Unite, 29 ottobre 1992, n. 11780; Cass. Sez. 3, 26 maggio 2011, n. 11608). Ne consegue, allora, che la contestazione disciplinare non può mai limitarsi ad una generica indicazione dei comportamenti asseritamente lesivi di precetti giuridici o deontologici, ma deve individuare con esattezza la norma violata e la condotta tenuta dal professionista, in maniera che questi abbia effettiva conoscenza dell'addebito e possa discolparsi. Nella specie, la contestazione formulata il 28 giugno 2019 con l'espressione“esposto geom. [OSCURATO:PERSONA]” , non contenendo alcun riferimento specifico al fatto addebitato e alla norma che prevede la sanzione disciplinare, doveva essere ritenuta dal Consiglio nazionale Geometri inidonea a consentire una difesa adeguata e perciò annullata, non operando l’art. 354 c.p.c., che regola i rapporti tra giudice di primo e di secondo grado (Cass. sez. 2, 5 marzo 2021, n. 6175; sez. 3, 20 agosto 2013, n. 19228). Consegue la cassazione della decisione, che non ha rilevato la nullità del procedimento amministrativo per violazione del diritto di difesa, e la decisione nel merito della causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con l’annullamento del provvedimento sanzionatorio irrogato. Le spese processuali, da determinarsi solo per il processo di cassazione, vengono liquidate in dispositivo secondo soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la nullità del provvedimento sanzionatorio 26 novembre 2019 pronunciato dal Consiglio di disciplina dei geometri di Parma; condanna il Collegio dei geometri di Parma a rimborsare al ricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Così d