CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2022
Cassazione n. 03548/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 1009/22 in data 03/06/2022 del Tribunale di Roma, undicesima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alla memoria scritta depositata, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 03/06/2022, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che, in data 23/03/2022 aveva disposto nei confronti del sunnominato la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo 1). 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per il formale motivo unico di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: erronea applicazione della legge penale e processuale con riferimento agli artt. 273, 274, 275, 8, 9, 12, 16 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. nonché per difetto ed illogicità dì motivazione. Il tribunale, così come il giudice di prime cure, si è limitato ad esaltare, per quanto attiene la posizione di [OSCURATO:PERSONA], pochissime conversazioni, spesso intercorse tra altri, ed episodi privi del valore loro attribuito, o quantomeno di non agevole interpretazione in considerazione della diversa spiegazione che potrebbe essere loro fornita. Già l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari risulta affetta dal vizio dell'assenza di un'effettiva ed autonoma valutazione rispetto alla domanda cautelare. Inoltre, sebbene non sollevata nell'istanza di riesame, la questione della competenza territoriale è rilevabile d'ufficio ed impone, anche per il Versace, la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Nel merito, si evidenzia come sulle problematiche dedotte dalla difesa il tribunale ha omesso di pronunciarsi, doglianze che afferivano: -la contestazione dell'inserimento del ruolo di organico all'organizzazione, indicata quale formale; -il non avere il ricorrente fornito un costante contributo all'attività dell'organizzazione medesima; -la giustificazione della partecipazione alle cd. "mangiate"; -la mancanza di prova in ordine alla ricezione di ipotetiche direttive da parte del Carzo, tale non potendosi ritenere l'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -il presunto mantenimento di contatti tra questi e il Vitalone; -la generale disponibilità rispetto al sodalizio criminale. La mancata partecipazione ai reati fine, l'assenza del ruolo di prestanome e il mancato coinvolgimento nella gestione, anche per interposta persona, di alcuna attività commerciale o criminale, sono dati che il tribunale dimentica colpevolmente di valorizzare. E nulla lascia intendere, anche a livello meramente ipotetico, un costante contributo difettando indizi su eventuali condotte ripetute nel tempo e soprattutto che derivino da ordini impartiti dal Carzo, o la partecipazione diretta alle riunioni di ‘ndrangheta. Appare dunque impossibile avallare una tale presunzione che si delineerebbe in generale nel collocarsi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo. Medesime conclusioni vanno tratte con riferimento al profilo cautelare. [OSCURATO:PERSONA] compare limitatamente nel corso delle indagini e solo fino ad un determinato periodo, tutt'altro che attuale. Né può essere attribuito valore al concetto del c.d. "tempo silente" che finisce per tradursi irragionevolmente in elemento a carico del prevenuto. Si è in presenza, quindi, di motivazione del tutto insufficiente, essendo stata essenzialmente pretermessa la considerazione del rilevante lasso di tempo intercorso dai fatti, pari a circa cinque anni, dato di per sé evocativo, in assenza di elementi idonei a corroborare la valenza della presunzione invocata, di una perdita di valore della ravvisata partecipazione sotto il profilo della concretezza e attualità del pericolo, tanto più alla luce dell'impossibilità di stabilire quale sia il ruolo dell'indagato nel sodalizio e la capacità dello stesso di prendere o meno iniziative autonome. Inoltre, nella fattispecie, non è possibile far valere la sola presunzione generalizzata di pericolosità, di fuga e di inquinamento probatorio senza specificare le modalità concrete della riconducibilità al Versace di eventuali condotte volte al raggiungimento dello scopo associativo. Infine, per ritenere attuale il pericolo concreto di reiterazione del reato, non è più sufficiente ipotizzare che l'indagato, presentandosene l'occasione, sicuramente (o con elevato gradi di probabilità) continuerà a delinquere e/o a commettere i gravi reati indicati dall'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., ma è necessario ipotizzare anche la certezza o comunque l'elevata probabilità che l'occasione del delitto si verificherà. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, come tale, immeritevole di accoglimento. 2. [OSCURATO:PERSONA] deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01; Sez. 2, n. 7263 del 14/01/2020, Cesarano, non mass.). 3. L'ordinanza impugnata, dopo aver dato atto dell'esistenza di plurime pronunce che hanno riconosciuto l'esistenza in territorio calabrese di una cosca di 'ndrangheta riferibile alla famiglia Alvaro (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari), ha altresì riconosciuto l'operatività di un'ulteriore articolazione delocalizzata della casa madre calabrese costituente la cd. locale romana. Alcune premesse si rendono doverose. 3.1. E' noto che la fattispecie associativa delineata dall'art. 416-bis cod. pen., è stata introdotta nel "sistema" dei reati associativi per colmare quello che appariva essere un deficit di criminalizzazione di realtà associative più "complesse" delle ordinarie associazioni criminali, in quanto "storicamente" dedite alla "sopraffazione" di un determinato territorio per il conseguimento di obiettivi di potere e di utilità economica. Il legislatore, peraltro, non si è limitato a "registrare" realtà (talvolta secolari) già presenti, come la mafia, la 'ndrangheta, la camorra, la "Sacra corona unita", ecc., da tempo dotate di un nomen (localisticamente connotativo - particolare importante perché evocativo del sincretismo che normativamente caratterizza il binomio associazione mafiosa e territorio), con correlativi insediamenti, articolazioni periferiche, prestigio e "fama" criminale da "spendere" come arma di pressione nei confronti dei consociati, ma ha anche aperto un indefinito ambito operativo, per così dire "parallelo", destinato a perseguire tutte le altre aggregazioni (anche straniere) che, malgrado prive di un nomen e di una "storia" criminale, utilizzino metodi e perseguano scopi corrispondenti alle associazioni di tipo mafioso già note (da ultimo con riguardo alle cd. mafie di nuova costituzione v. Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745- 02). Tuttavia, con riferimento alle finalità perseguite, gli elementi tipizzanti le varie compagini criminali sono fra loro eterogenei, in quanto gli scopi avuti di mira dalle associazioni di stampo mafioso possono essere i più vari. Essi, infatti, spaziano dalla tradizionale realizzazione di un programma criminale - tipica di tutte le associazioni per delinquere - allo svolgimento di attività in sé lecite, come l'acquisizione, in modo diretto o indiretto, della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici; alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti; all'impedimento o all'ostacolo del libero esercizio del diritto di voto o per procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.Un "mosaico" dunque, di finalità, tanto ampio che mal si concilia con l'individuazione di un elemento specializzante che possa definire il concetto di "tipo mafioso". Deve ritenersi, invece, che il nucleo della fattispecie incriminatrice si collochi nel terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen., laddove il legislatore definisce, assieme, metodo e finalità dell'associazione mafiosa - in sostanza, quelle finalità che si qualificano solo se c'è uno specifico "metodo" che le alimenta - delineando in tal modo un reato associativo non soltanto strutturalmente peculiare, ma, soprattutto, a gamma applicativa assai estesa, perché destinato a reprimere qualsiasi manifestazione associativa che presenti quelle caratteristiche di metodo e fini. Per questo le associazioni che non hanno una connotazione criminale qualificata sotto il profilo "storico", dovranno essere analizzate nel loro concreto atteggiarsi, in quanto per esse "non basta la parola" (il nomen di mafia, camorra, 'ndrangheta, ecc.); ed è evidente, che, in questa opera di ricostruzione, occorrerà porre particolare attenzione alle peculiarità di ciascuna specifica realtà delinquenziale, in quanto la norma mette in luce un problema di "assimilazione" normativa alle mafie "storiche" che rende necessaria un'attività interpretativa particolarmente attenta a porre in risalto "simmetrie" fenomeniche tra realtà fattuali, sociali ed umane, diverse fra loro (cfr. Sez. 2, n. 10255/2019, cit.). Diverso, invece, è il caso delle c.d. locali di 'ndrangheta, ove assume particolare rilievo il collegamento della struttura territoriale con la casa madre. Infatti, proprio in forza dell'adozione di un modulo organizzativo che ne riproduce i tratti distintivi, caratterizzandone l'intrinseca essenza e perciò lasciando presagire il pericolo per l'ordine pubblico, si è affermato che il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice. Con particolare riguardo ad un'articolazione in una cittadina svizzera di un clan della 'ndrangheta radicato in Calabria, questa Suprema Corte ha osservato che i moderni mezzi di comunicazione propri della globalità hanno reso noto il metodo mafioso proprio della "ndrangheta anche in contesti geografici un tempo ritenuti refrattari o insensibili al condizionamento mafioso, per cui non è necessaria la prova della capacità intimidatrice o della condizione di assoggettamento o di omertà in quanto l'impatto oppressivo sull'ambiente circostante è assicurato dalla fama conseguita nel tempo dalla consorteria (cfr., Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018, Demasi, Rv. 273093-01; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270290-01; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alannpi, Rv. 281811-01). 3.2. Ciò premesso, non vi è dubbio che le peculiarità della vicenda oggetto del presente procedimento comportano la necessità di alcune puntualizzazioni che si riflettono tanto sul concetto di metodologia mafiosa che di struttura associativa "delocalizzata". L'ordinanza oggetto di ricorso ha puntualmente messo in luce come la metodologia mafiosa che fa capo ad associazioni a diffusione variegata sul territorio nazionale si saldi a filo doppio con la natura delle attività che costituiscono il fine del sodalizio stesso. Altro è infatti misurare il concetto di forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ove il fine cui questa metodologia e questo "stato di fatto" sono orientati sia rappresentato dalla commissione di specifici fatti criminali; altro è analizzare gli stessi connotati tipizzanti ove invece il fine perseguito sia quello di operare una ulteriore locupletazione del sodalizio attraverso l'assunzione o il controllo di attività economiche in sé in tutto lecite. In tale prospettiva, risulta evidente come la manifestazione esteriore del sodalizio abbia connotati e caratteri di appariscenza differenziati, in quanto la illiceità che permea ontologicamente il fine, ove questo sia delittuoso, non altrettanto si caratterizza nella ipotesi in cui la locale intenda perseguire finalità di investimento, locupletazione e accrescimento delle potenzialità economiche dell'intero gruppo. In altri termini, l'ormai diffuso concetto di "locale" che caratterizza le estrinsecazioni per così dire extra-moenia delle varie organizzazioni 'ndranghetiste assume i connotati non di una semplice "delocalizzazione" del gruppo madre, ma di una realtà che, pur permanendo stretti vincoli rispetto alla associazione di origine, ha pur sempre un connotato di autonomia strutturale, funzionale e operativa che finisce per autoalimentarsi ma al tempo stesso per manifestare all'esterno la capacità diffusiva di un'organizzazione così peculiarmente articolata. Problematica questa non ignota alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che in più occasioni si è soffermata sulla cd. articolazione "cellulare" delle organizzazioni di stampo terroristico eversivo, ove la riconducibilità della cellula "figlia" al tipo delineato dall'art. 270-bis cod. pen., si deve principalmente alla sua natura strumentale rispetto alla realizzazione degli obiettivi criminali perseguiti dall'organizzazione "madre", sia pure attraverso un rapporto di tipo "smaterializzato" (Sez. 2, n. 7808 del 04/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278680-02). 3.2.1. Da ciò può già desumersi un primo corollario. Come chiaramente emerge dallo stesso tenore delle intercettazioni telefoniche e dai singoli fatti "sintomatici" puntualmente indicati nell'ordinanza cautelare e nel provvedimento oggetto di ricorso, la locale romana è stata "costituita" con l'evidente beneplacito della casa "madre", la cui fama ed il cui prestigio non possono essere messi in discussione sulla scorta dei diversi giudicati al riguardo intervenuti e in forza dell'esito degli altri procedimenti richiamati, con l'ovvia conseguenza che il modo di essere delle penetrazioni in variegati settori economici fosse per un verso finalizzato alla "occupazione" dei diversi settori presi di mira, mentre sotto altro profilo è proprio quel prestigio e quelle modalità di occupazione a rendere emblematico l'impiego di una metodologia tipica di quella consorteria e non certo ignota a quanti con essa avevano a che fare. Significativo a questo riguardo il rapporto "non conflittuale" che la locale intendeva stabilire con altre organizzazioni criminali proprio per consentire un'attività il meno appariscente possibile di penetrazione e di controllo di settori sempre più vasti della economia cittadina. In questo quadro di riferimento, è evidente come non si richiedessero espliciti atteggiamenti di eclatante intimidazione, di coercizione o comunque di violenza in quanto l'obiettivo non era e non è quello della sopraffazione fisica o morale di quanti venivano in contatto con i vari personaggi della locale, ma all'inverso, quello di consentire l'appropriazione di settori economici che escludessero di fatto un fisiologico libero mercato a tutto vantaggio di una gestione "seppur settoriale" di tipo "monopolistico". 3.2.2. Di conseguenza, viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Suprema Corte secondo cui la reale connotazione delle forme di "delocalizzazione" delle "mafie storiche" e della 'ndrangheta in particolare - in ragione delle peculiarità strutturali, organizzative ed operative - connotata da forme di vere e propria colonizzazione dei territori nei quali decide di estendere la propria forza egemonica, risiede nell'intrinseca, e non implicita, forza di intimidazione derivante dal collegamento con le componenti centrali dell'associazione mafiosa, dalla riproduzione sui territori delle tipiche strutture organizzative della ‘ndrangheta, dall'avvalimento della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico ed originario insediamento (cfr., Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753-01; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-01; cfr. pure Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111-01: «la esteriorizzazione della forza di intimidazione come manifestazione percepibile del metodo mafioso delle associazioni riconducibili al paradigma normativo previsto dall'art. 416-bis cod. pen. è [...] necessaria solo ove il gruppo criminale debba accreditarsi nel contesto sociale nel quale intende operare e non quando [...] si ricolleghi chiaramente ad una organizzazione storica, della quale eredita il capitale criminale»; nonché Sez. 2, n. 12362 del 02/03/2021, Mazzagatti, Rv. 280997-01; Sez. 5, n. 28722/2018, cit.; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270290-01; Sez. 5, n. 7575 del 25/11/2021, dep. 2022, Cutano, non mass.). 3.3. Di tali condizioni l'ordinanza impugnata risulta avere dato motivatamente atto: si è evidenziato come la locale romana tragga la sua origine dalla casa madre, secondo un progetto che si deve al [OSCURATO:PERSONA], appositamente autorizzato dalla Provincia in virtù dei suoi stretti legami e dell'appartenenza con la casa madre; che la locale mantiene i contatti con la casa madre, a cui faceva riferimento per il mantenimento degli equilibri generali, per il controllo delle nomine, per l'ottenimento del nulla osta ai fini del conferimento delle cariche e per la risoluzione di eventuali controversie; sono descritte le modalità operative tipiche dei consessi di 'ndrangheta, quali il possesso ed il conferimento di doti, le "mangiate" quali apposite riunioni per discutere di questioni di cosca, la distribuzione gerarchica dei ruoli, l'esistenza di una specifica struttura organizzativa e logistica; il possesso di armi; l'inquinamento del tessuto economico. Inoltre, a corredo di una lettura comunque ancorata ai requisiti di tipicità della fattispecie, si sono comunque evocati indici particolarmente significativi di esteriorizzazione del metodo, richiamandosi molteplici episodi "di paura" - alcuni dei quali persino sfociati in contestazioni di delitti fine caratterizzati dall'uso di minaccia e violenza in relazione ai quali è stata emessa la misura cautelare - che il Tribunale risulta avere letto in senso unitario in aderenza alla contestazione in quanto coesi dal comune denominatore della forza di persuasione della 'ndrangheta e della finalità di agevolazione del consesso romano. A ciò si è aggiunto l'ulteriore dato, di spiccato rilievo, costituito dal rapporto con altre consorterie mafiose che insistono sul territorio romano e di carattere variegato, ove le interlocuzioni tra i vari personaggi avvengono notoriamente su un piano paritario di reciproco riconoscimento. Un dato, questo, di chiara percezione esterna di come la locale romana fosse accreditata nel contesto sociale in cui intendeva operare quale articolazione dotata, stante il collegamento con la casa madre, di un capitale criminale concretamente ed all'occorrenza pienamente spendibile. Vengono così superate le obiezioni difensive in punto di partecipazione, pur in assenza di quegli indici rivelatori estrinseci (titolarità di dote, inviti e partecipazioni alle c.d. "mangiate", implicanti la conoscenza e la condivisione di informazioni e determinazioni destinate a rimanere segrete) che per taluno degli associati agevolano, invece, la riconoscibilità della condotta, in quanto estrinsecazione in concreto di un'adesione libera e volontaria al sodalizio in modo stabile e duraturo, oltre che potenzialmente permanente che, nello stesso tempo, rende concreta la "messa a disposizione" ed individua il profilo dinamico della partecipazione secondo l'insegnamento delle Sezioni unite "Modaffari" (sent. n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889-01, cit.). Lungi, dunque, da una lettura sociologica della fattispecie, il giudice del merito non si è arrestato alla constatazione dell'esistenza di un gruppo a vocazione 'ndranghetista, ma ne ha ricercato indici di intrinseca forza mafiosa non soltanto potenziali ma concretamente spendibili e all'occorrenza spesi, valorizzando dati di fatto, ricavati anche dal compendio intercettivo, del tutto coerenti con tali indici. E di ciò ha dato conto con motivazione congrua e scevra da vizi logici. 3.4. Di conseguenza, il riferimento all'assenza di un controllo effettivo del territorio romano non scalfisce, in punto di corretta applicazione della disposizione sostanziale censurata, la motivazione resa dall'ordinanza impugnata, in quanto l'ampiezza della città e la sua complessità sociale mal si prestano ad una colonizzazione del tipo di quella che le organizzazioni mafiose di provenienza esercitano nei territori di origine, cedendo, invece, il passo ad una forma di tipo differente, consistente nella "colonizzazione" del tessuto economico. E ciò non pare affatto distonico rispetto al modello proprio ed autoctono dell'organizzazione criminale di riferimento, in quanto la 'ndrangheta - per come anche asseverato da noti procedimenti giudiziari e recenti decisioni di questa Corte (Sez. 2, n. 39774 del 07/05/2022, Aiello, non mass.), nonché dalle stesse Relazioni della Commissione parlamentare antimafia - si è mossa negli ultimi anni accaparrandosi progressivamente intere porzioni imprenditoriali nelle forniture, nel settore della ristorazione, nell'ambito del gioco: ha immesso capitali enormi che hanno alterato profondamente l'economia legale, ma che al tempo stesso garantiscono a queste strutture mafiose posizioni dominanti attraverso cui affidare il sostegno ai propri sodali e il riflusso del denaro pronto ad essere reinvestito. Infine, le osservazioni che fanno leva sulla autonomia precettiva delle figure di reato che alternativamente si renderebbero tipiche, quali il riciclaggio, il reimpiego e/o la intestazione fittizia di beni seppure aggravati ai sensi dell'art. 416-bis. 1 cod. pen., si rivelano fallaci, in quanto è proprio dalla richiamata ipotizzabilità di queste figure di reato che, ove evocate - come nella specie - a vero e proprio sistema operativo funzionale alla esistenza stessa della locale romana, possono essere agevolmente dedotti fattori indicativi di una metodologia e di una operatività squisitamente riconducibili al metodo mafioso che la difesa vivacemente contesta. 3.5. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come l'ordinanza impugnata abbia ampliannente esplicitato gli indici rivelatori della partecipazione del ricorrente all'associazione de qua. L'ordinanza impugnata precisa in premessa come tra le principali fonti di prova vi fossero le intercettazioni ambientali registrate tra soggetti intranei alla cosca a casa di [OSCURATO:PERSONA] e che, in ossequio agli insegnamenti giurisprudenziali (Sez. U, n. 36958/2021, cit., non massimata sul punto), i contenuti informativi provenienti dalle predette intercettazioni, in riferimento a fatti direttamente attinenti a settori vitali del sodalizio, sono utilizzabili in modo diretto e non come mere dichiarazioni "de relato", in ragione anche della spontaneità che caratterizza i dialoghi in cui si confida della segretezza. Le risultanze investigative ivi scaturite consentivano di provare l'autonomia della cd. locale romana e la propria legittimazione (attraverso l'esternazione della propria forza d'intimidazione) oltre alla finalità che era quella di consentire che, tramite la suddetta forza di intimidazione ereditata anche dalla cd. casa madre, vi fosse un'espansione, anche a Roma, in numerosi ambiti commerciali (in particolare, nel settore del mercato del pesce, in quelli del racket, del recupero crediti e delle armi; significativi poi sono tutti gli episodi in cui venivano accertate condotte in danno delle amministrazioni giudiziarie); si acclarava altresì che [OSCURATO:PERSONA] amministrava la locale potendo fare affidamento su diverse persone, osservando strettamente le regole di 'ndrangheta e conferendo "doti" secondo i meriti acquisiti dagli intranei. In questo contesto la figura di [OSCURATO:PERSONA] emerge come quella di un soggetto messosi completamente a disposizione dell'associazione, potendosi nei suoi confronti rilevarsi una serie di indicatori oggettivi di appartenenza, rappresentati: -dalla titolarità di una dote di 'ndrangheta; -dalla partecipazione alla c.d. mangiata del 15/10/2017, da ritenersi una riunione di 'ndrangheta avvenuta in un posto strategico costituito da un rustico sito in una zona ove vi erano le proprietà delle famiglie Alvaro-Cutrì e Pizzinga-Rugnetta vicine agli Alvaro (incontro di cui il ricorrente aveva fatto diffuso commento nel dialogo captato il 22/10/2017 con [OSCURATO:PERSONA]); -dalla conoscenza di informazioni segrete relative a questioni di ‘ndrangheta (doti, cariche, ecc.). A tutto questo si aggiungono: -i dialoghi intercettati tra il ricorrente, il Carzo e [OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione di incontri avvenuti e della manifestata disponibilità del primo a fare da tramite per gli altri due; -le costanti frequentazioni del Versace presso l'abitazione del Carzo, non solo per ragioni di mera cortesia; -i contenuti del dialogo captato tra Versace e Carzo il 30/07/2017 (prog. 1325 e 1326) nel quale si parlava di indagini e del rischio di arresti per vicende in cui il ricorrente ammetteva di sentirsi coinvolto; -l'episodio della lite tra i Carzo e i Marafioti nella notte tra il 9 ed il 10 settembre 2017 a [OSCURATO:PERSONA], potenzialmente capace di innestare una faida e, soprattutto, di incidere pericolosamente sulla stabilità dei legami illeciti nella locale romana in riferimento ai rapporti con il ramo alvariano: in tale circostanza, il Versace veniva prontamente avvisato, a dimostrazione del suo rilevante ruolo nel sodalizio e della necessità di un suo auspicato intervento per evitare pericolose derive. 4. Del tutto generica è la contestazione sulla competenza territoriale. La competenza territoriale a conoscere un reato associativo, che é un reato di natura permanente, si radica nel luogo in cui la struttura associativa, destinata a operare nel tempo, diventa concretamente operante, a nulla rilevando il luogo di consumazione o di futura commissione dei singoli reati oggetto del "pactum sceleris" (cfr., Sez. 1, n. 6933 del 10/12/1997, dep. 2018, Rasovic, Rv. 209608- 01). Certamente più articolata è l'individuazione della competenza territoriale qualora ci si trovi in presenza di un'organizzazione criminale composta di vari gruppi operanti su di un vasto territorio nazionale ed estero, i cui raccordi per il conseguimento dei fini dell'associazione prescindono dal territorio, ne' sono collegati allo stesso per la realizzazione dei suddetti fini. In tal caso, la competenza per territorio a conoscere del reato associativo va determinato con riferimento al luogo di programmazione e di ideazione dell'attività riferibile all'associazione. Nel caso di specie, pur essendo emersi rapporti con la struttura mafiosa della provincia reggina facente capo alla famiglia Alvaro, non sono emersi elementi significativi tali da far ritenere con riferimento al "locale" romano che le strategie criminali e la loro programmazione fossero ideate in Calabria ed attuate nel Lazio, dovendosi, al contrario, ritenere la struttura romana dotata di piena autonomia, in ordine alla attuazione dei fini illeciti della associazione 'ndranghetista attraverso l'esecuzione dei delitti programmati e l'esercizio della riserva di violenza di cui l'associazione risulta portatrice. In tale evenienza, la competenza territoriale va determinata con riferimento al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato stesso, secondo la regola dettata dall'art. 8, comma 3, cod. proc. pen., cioé nel luogo in cui il sodalizio ha manifestato la sua operatività, reale ma anche solo potenziale, nel caso di specie in Roma, ove si è insediata e dove esercita un concreto e penetrante controllo del territorio, influendo sulla vita democratica, ponendo in pericolo i diritti e le liberta delle persone, offendendo, sempre sul territorio delocalizzato, il bene giuridico dell'ordine pubblico e gli ulteriori interessi di natura pubblicistica e privata sottesi alla fattispecie incriminatrice, non subordinati alle decisioni al riguardo della casa madre (cfr., Sez. 2, n. 4304 del 11/01/2012, Romeo, Rv. 252205-01; Sez. 2, n. 39774/2022, cit.). Ne consegue che, ai fini dell'attribuzione della competenza per territorio nel caso di cd. mafie delocalizzate costituite al di fuori dei territori di origine, deve aversi riguardo al luogo ove - come nella fattispecie - risultano concretamente programmate, ideate e dirette le attività dell'associazione, nonché si è esteriorizzato il sodalizio attraverso - come detto - l'esecuzione dei delitti programmati e l'esercizio della riserva di violenza di cui l'associazione risulta portatrice, così manifestandosi, secondo un criterio di effettività, l'operatività della struttura e, quindi, la messa in pericolo del bene protetto. 5. Come il profilo relativo alla contestazione della gravità indiziaria, anche quello relativo alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e alla personalizzazione del giudizio si profila infondato. 5.1 Occorre ricordare in premessa che, in tema di custodia cautelare in carcere, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, quanto alla motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, può rilevare il c.d. "tempo silente", che deve essere parametrato alla gravità della condotta ed alla rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha comunque valore risolutivo nella esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari (Corte cost. n. 136 del 2017). Invero, a seguito dell'intervento riformatore di cui alla legge n. 47 del 2015, a fronte della contestazione dei reati di associazione sovversiva, con finalità di terrorismo o di stampo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria. Pertanto, qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza del menzionato delitto e non ci si trovi in presenza di una situazione nella quale fa difetto una qualunque esigenza cautelare, deve trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere. Sotto il primo profilo, vi è una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, superabile solo dalla prova circa l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare. Quanto al secondo aspetto, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta. 5.2. Il tema proposto, già affrontato in senso analogo in alcune precedenti motivazioni (in particolare, v. Sez. 6, n. 19787 del 26/03/2019, Bonforte, Rv. 275681-01; Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471-01; Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889-01) è quello della ricerca, a livello motivazionale quanto alle esigenze cautelari in caso di imputazioni ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. o aggravate ex art. 416-bis.1, cod. pen., di una soluzione interpretativa di mediazione e intermedia che tenga conto del regime normativo, ma anche di una serie di rilevanti problematiche incidenti su tale regime presuntivo che nel corso del tempo sono state poste. In tal senso, occorre ricordare i due diversi orientamenti interpretativi, apparentemente in contrasto e non allineati, che caratterizzano la giurisprudenza della Corte di cassazione. Un primo orientamento afferma che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., può essere superata ove si registri il decorso di un rilevante lasso temporale tra le condotte ascritte ed il momento applicativo della misura cautelare, dovendo il fattore tempo entrare nella valutazione cui è chiamato il giudice della cautela nel riscontrare, in concreto, l'attualità del pericolo di recidiva (cfr., Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279720-01; Sez. 1, n. 28991 del 25/09/2020, Felice, Rv. 279728- 01; Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Terminio, Rv. 277231-01; Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Morabito, Rv. 272919-01; Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, Gullo, Rv. 273805-01; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342-01; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738-01; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957-01; Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Gallo, Rv. 268727-01; Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, Cosentino, Rv. 267995-01). Un secondo orientamento afferma invece che la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui all'attuale dettato dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa; pertanto, in assenza di elementi a favore, sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze (cfr., Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470-01; Sez. 5, n. 91 del 01/12/2020, dep. 2021, Panese, Rv. 280248-01; Sez. 1, n. 231113 del 19/10/2018, Fotia, Rv. 276316-01; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174-01; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855-01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726-01; Sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016, Leonardi, Rv. 268197-01). Tale principio è stato affermato anche quando la gravità indiziaria concerna un reato con l'aggravante del metodo mafioso, ora prevista dall'art. 416 bis. 1 cod. pen.; la presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva è superabile solo dalla prova circa l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare, in difetto della quale l'onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione (cfr., Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631-01; Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112-01; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664-01). Anche in tema di reato associativo, si è statuito che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera allo stesso modo con riferimento alle associazioni mafiose cosiddette "nuove" e può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cosiddetto "tempo silente" (ossia il decorso di un tempo considerevole tra l'emissione della misura e i fatti contestati) può essere valutato solo in via residuale, facendo stretto riferimento alla natura non stabile dell'associazione e alla sua scarsa forza attrattiva e intimidatrice (Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Trombacca, Rv. 278569- 01). 5.3. Si deve in concreto osservare come, specialmente per le mafie storiche (che caratterizzano il caso di specie, essendo la nuova mafia una derivazione immediata e diretta di quella originaria reggina), non possa in ogni caso essere attribuita valenza esclusiva effettivamente idonea a superare le presunzioni sopra richiamate al c.d. tempo silente. 5.4. Tenuto conto, quindi, dell'excursus interpretativo e giurisprudenziale riportato, sembra potersi osservare che, in via di mediazione tra i due diversi orientamenti, ciò che occorre effettivamente realizzare in fase di valutazione delle esigenze cautelari in questi casi è una attenta verifica del presupposto negativo perché possa scattare l'automatismo ex lege, ovvero l'assenza di elementi, dedotti dalla parte, o comunque emergenti dagli atti, suscettibili di superare la presunzione di pericolosità sociale, che rende appunto inderogabile l'applicazione della misura intramuraria. 5.4.1. Emerge un dato assai significativo, che rappresenta una concreta soluzione interpretativa e di mediazione anche tenuto conto delle istanze difensive, tra i due contrapposti orientamenti, ovvero che spetta al giudice riempire di contenuto tale espressione, valutando nell'ambito del proprio prudente apprezzamento, quali eventuali dati sintomatici, se non di una formale rescissione del factum sceleris, di un serio, oggettivo ed irreversibile allontanamento e distacco dal gruppo di appartenenza. Quindi, un'ottica interpretativa orientata a realizzare una valutazione attualizzata e in concreto anche sulla base delle allegazioni difensive, oltre che delle emergenze di indagine, "la presunzione di pericolosità sociale può, dunque, essere superata non solo quando sia dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, ma anche quando dagli elementi a disposizione del giudice, prodotti o evidenziati dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, emerga una situazione che dimostri in modo obiettivo e concreto, comprovata da circostanze di elevato spessore, l'effettivo allontanamento dell'indagato/imputato dal gruppo criminale, così che, pur in mancanza di una rescissione - formale o per facta concludentia - del vincolo associativo, si possa affermare che - come previsto dalla stessa disposizione - non sussistano esigenze cautelari" sicché "è ovvio che, proprio tenuto conto della specifica struttura e delle connotazioni criminologiche di tale figura criminosa, nonché delle logiche stringenti di accesso e di appartenenza alla consorteria, siffatta presunzione potrà ritenersi superata soltanto qualora gli elementi emergenti dagli atti processuali o dedotti dalla parte, consentano di ritenere serio, effettivo ed irreversibile l'allontanamento dal gruppo così da poter affermare - pur in mancanza di una rescissione del pactum sceleris - la radicale mancanza nell'attualità di esigenze cautelari" (Sez. 6, n. 19787/2019, cit.). 5.4.2. Occorre, dunque, che nella valutazione demandata al giudice della cautela emerga una lettura significativa, approfondita e coerente, sulla base di una considerazione logica degli elementi acquisiti, circa la ricorrenza di facta concludentia talmente significativi da poter ritenere elemento ricorrente quello dell'effettivo allontanamento dalla consorteria criminale in modo da poter riscontrare un'effettiva assenza di esigenze cautelari. Pertanto, al di là delle differenze linguistiche seguite dai due diversi orientamenti, richiedendo il primo la prova della rescissione dalla associazione e il secondo una prova rigorosa dell'effettivo allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale, occorre considerare che pur in mancanza di una rescissione formale, il decorso di un tempo, seppur significativo, da solo non può provare l'irreversibile allontanamento, ma occorre, comunque, una dimostrazione in modo obiettivo e concreto di una situazione indicativa della assenza di esigenze cautelari (ad esempio un'attività di collaborazione o di trasferimento in altra zona territoriale). La necessità di una prova rigorosa, in tal senso richiesta, evidenzia la portata e rilevanza della disposizione introdotta dal legislatore con la previsione della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., doppia presunzione che non è superata per effetto del decorso di un tempo considerevole tra l'emissione della misura e i fatti contestati qualora risultino accertate la consolidata esistenza dell'associazione, la pregressa partecipazione alla stessa da parte dell'indagato e la sua perdurante adesione ai valori del sodalizio (Sez. 6, n. 19787/2019, cit.).5.5. Fermo quanto precede, ha ritenuto il Tribunale come le sunnominate presunzioni non siano state in alcun modo superate dalla difesa, condividendo la scelta argomentativa del giudice per le indagini preliminari che, quanto allo spessore cautelare ed alle ragioni della scelta della misura, aveva distinto gli indagati che erano interessati dalla contestazione associativa (tra cui [OSCURATO:PERSONA]) dagli altri non attinti da detta contestazione, valorizzando per i primi il dato comune delle modalità dei fatti, pur nelle sfumatura indiziarie che avevano caratterizzato l'apporto di ciascuno. Invero, la più recente giurisprudenza di legittimità, ha riconosciuto che, in tema di misure cautelari personali, la motivazione del provvedimento in punto di esigenze cautelari (ed in special modo quelle di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.), qualora siano tratte esclusivamente dalla particolare modalità di commissione del reato, caratterizzata dal coinvolgimento in pari grado di tutti i coindagati, può accomunare, in una visione cumulativa, le singole posizioni degli stessi, non essendo necessario ripetere per ciascuno, in modo formalistico, le ragioni fondanti il pericolo di reiterazione della condotta criminosa (Sez. 2, n. 14316 del 18/02/2022, Ahmeti, Rv. 282978-02). Nei confronti del Versace, cui veniva sottolineato il ruolo particolarmente dinamico della propria partecipazione associativa, si sono ravvisate le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen., desunte: -dalla penetrante forza di intimidazione della locale romana, testimoniata dall'assenza di denunce nei confronti dei membri del sodalizio, pur in presenza di una ramificazione criminale assai estesa (si sono richiamate le vicende estorsive, l'attività di recupero crediti, le condotte di controllo e di espansione commerciale, ecc.); -dalla gravità ed il numero delle condotte criminose che avevano dimostrato come il Versace fosse persona con un'elevata dote di ‘ndrangheta che si trovava in rapporti di estrema fiducia con il Carzo a cui riferiva notizie particolarmente riservate e dal quale veniva a sua volta partecipato di informazioni rilevanti assunte dal sodalizio; -dall'assenza di rescissione dei consolidati legami criminali. Da qui la valutazione dell'ineludi