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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16110/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 527/2018 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, n. 286/2017, depositata il 17 maggio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata il 17 maggio 2017, che, in accoglimento dell'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'avviso di accertamento con cui erano stati determinata l'i.v.a dovuta e non versata per l'anno 2009; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con tale atto l'Ufficio aveva contestato -'''Zbrà.-SffríZ-g2U- l -i l'insussistenza dei requisiti per usufruire del regime agevolativo in materia di i.v.a. previsto per le associazioni sportive dilettantistiche dalla

I. 16 dicembre 1991, n. 398, in relazione ad una serie di violazioni rilevate - consistenti nella realizzazione di un meccanismo di sovrafatturazione e conseguente restituzione ai cessionari di parte delle somme versate con denaro tratto da una provvista economica alimentata da costi fittizi - e aveva proceduto al recupero dell'imposta per un importo pari alla differenza tra l'imposta liquidata in base all'aliquota ordinaria e quella versata in applicazione della disciplina agevolativa di cui alla predetta I.n. 398 del 1991; - il giudice di appello, dopo aver respinto alcuni motivi aventi ad oggetto la nullità dell'atto impositivo, ha accolto il gravame del contribuente evidenziando che dalla documentazione prodotta in giudizio emergeva l'effettività delle operazioni rilevate; - il ricorso è affidato a due motivi; - la [OSCURATO:PERSONA] non spiega alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo di ricorso l'Agenzia denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che la contribuente avesse prodotto documentazione idonea a dimostrare l'effettività delle operazioni rilevate; - il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una censura alla valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal giudice di appello che non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass.28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959); - con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 19, 21, settimo comma, e 54, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per aver la Commissione regionale escluso che, in presenza di una contestazione non generica e apodittica dell'Ufficio in ordine all'esistenza dei costi contabilizzati dalla contribuente, gravasse su quest'ultimo l'onere della «piena prova» dell'effettività delle operazioni rilevate; - il motivo è infondato; - è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui qualora l'Ufficio ritenga che le fatture rilevate concernano operazioni oggettivamente inesistenti, cioè siano una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, ha l'onere di fornire elementi probatori del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata e a quel punto passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (cfr. Cass.18 ottobre 2021, n. 28628; Cass., ord., 5 luglio 2018, n. 17619; Cass., ord., 19 ottobre 2018, n. 26453); - con particolare riferimento all'onere probatorio gravante sull'Amministrazione finanziaria è stato evidenziato che la dimostrazione dell'inesistenza delle operazioni può essere offerta anche in via presuntiva, in presenza di indizi aventi carattere di gravità, precisione e concordanza; - orbene, la Commissione regionale, nel richiamare espressamente tali principi, ha affermato che l'Ufficio non ha fornito né prove concrete, né indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alle asserite sovrafatturazione e restituzione delle somme fatturate ai cessionari, evidenziando che dall'esame della documentazione prodotta in giudizio emergeva la regolarità formale delle operazioni rilevate e l'assenza di elementi idonei a far presuntivamente ritenere che la relativa documentazione contabile e i flussi di denaro che ad essa facevano riferimento non fosse espressiva di operazioni non effettivamente poste in essere e potesse indurre a ritenere che le stesse fossero fittizie; - ha aggiunto, a sostegno della sua conclusione, che analoga considerazione era stata espressa nel decreto di archiviazione disposto dalla Procura della Repubblica territorialmente competente in relazione ad un procedimento instaurato nei confronti del presidente pro tempore dell'associazione; - così argomentata la decisione di appello si sottrae alla censura formulata, risultando coerente con i richiamati principi di diritto; - pertanto, per le suesposte considerazioni il ricorso non può essere accolto; - nulla deve disporsi in tema di governo delle spese processuali attesa l'assenza di attività difensiva della parte vittoriosa P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 10 marzo 202k : [OSCURATO:PERSONA] 792._ DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 527/2018 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, n. 286/2017, depositata il 17 maggio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata il 17 maggio 2017, che, in accoglimento dell'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'avviso di accertamento con cui erano stati determinata l'i.v.a dovuta e non versata per l'anno 2009; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con tale atto l'Ufficio aveva contestato -'''Zbrà.-SffríZ-g2U- l -i l'insussistenza dei requisiti per usufruire del regime agevolativo in materia di i.v.a. previsto per le associazioni sportive dilettantistiche dalla I. 16 dicembre 1991, n. 398, in relazione ad una serie di violazioni rilevate - consistenti nella realizzazione di un meccanismo di sovrafatturazione e conseguente restituzione ai cessionari di parte delle somme versate con denaro tratto da una provvista economica alimentata da costi fittizi - e aveva proceduto al recupero dell'imposta per un importo pari alla differenza tra l'imposta liquidata in base all'aliquota ordinaria e quella versata in applicazione della disciplina agevolativa di cui alla predetta I.n. 398 del 1991; - il giudice di appello, dopo aver respinto alcuni motivi aventi ad oggetto la nullità dell'atto impositivo, ha accolto il gravame del contribuente evidenziando che dalla documentazione prodotta in giudizio emergeva l'effettività delle operazioni rilevate; - il ricorso è affidato a due motivi; - la [OSCURATO:PERSONA] non spiega alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo di ricorso l'Agenzia denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che la contribuente avesse prodotto documentazione idonea a dimostrare l'effettività delle operazioni rilevate; - il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una censura alla valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal giudice di appello che non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass.28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959); - con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 19, 21, settimo comma, e 54, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per aver la Commissione regionale escluso che, in presenza di una contestazione non generica e apodittica dell'Ufficio in ordine all'esistenza dei costi contabilizzati dalla contribuente, gravasse su quest'ultimo l'onere della «piena prova» dell'effettività delle operazioni rilevate; - il motivo è infondato; - è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui qualora l'Ufficio ritenga che le fatture rilevate concernano operazioni oggettivamente inesistenti, cioè siano una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, ha l'onere di fornire elementi probatori del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata e a quel punto passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (cfr. Cass.18 ottobre 2021, n. 28628; Cass., ord., 5 luglio 2018, n. 17619; Cass., ord., 19 ottobre 2018, n. 26453); - con particolare riferimento all'onere probatorio gravante sull'Amministrazione finanziaria è stato evidenziato che la dimostrazione dell'inesistenza delle operazioni può essere offerta anche in via presuntiva, in presenza di indizi aventi carattere di gravità, precisione e concordanza; - orbene, la Commissione regionale, nel richiamare espressamente tali principi, ha affermato che l'Ufficio non ha fornito né prove concrete, né indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alle asserite sovrafatturazione e restituzione delle somme fatturate ai cessionari, evidenziando che dall'esame della documentazione prodotta in giudizio emergeva la regolarità formale delle operazioni rilevate e l'assenza di elementi idonei a far presuntivamente ritenere che la relativa documentazione contabile e i flussi di denaro che ad essa facevano riferimento non fosse espressiva di operazioni non effettivamente poste in essere e potesse indurre a ritenere che le stesse fossero fittizie; - ha aggiunto, a sostegno della sua conclusione, che analoga considerazione era stata espressa nel decreto di archiviazione disposto dalla Procura della Repubblica territorialmente competente in relazione ad un procedimento instaurato nei confronti del presidente pro tempore dell'associazione; - così argomentata la decisione di appello si sottrae alla censura formulata, risultando coerente con i richiamati principi di diritto; - pertanto, per le suesposte considerazioni il ricorso non può essere accolto; - nulla deve disporsi in tema di governo delle spese processuali attesa l'assenza di attività difensiva della parte vittoriosa P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 10 marzo 202k : [OSCURATO:PERSONA] 792._ DEPO
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