CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 33644/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18758/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n.43/2024 depositata i l 08/02/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1, Con denuncia Docfa - protocollo UD0167539 del 17/11/2015 e causale “Fusione” - l’Interporto “proponeva” la categoria catastale E/1 per il compendio immobiliare censito in Comune di Cervignano del Friuli, con rendita catastale pari ad € 174.552,00. L’Ufficio, con avviso di accertamento protocollo UD0137636/2016 rettificava il classamento proposto attribuendo la categoria D/8 e una rendita catastale pari a € 235.000,00. Il medesimo compendio immobiliare era interessato da una successiva denuncia di variazione Docfa con causale “Divisione – Ampliamento –[OSCURATO:PERSONA]” con cui la parte proponeva la categoria catastale E/1 con rendita catastale pari ad € 166.180,95. L’Ufficio, con avviso di accertamento protocollo UD0005561/2019 rettificava il classamento proposto attribuendo la categoria D/8 e una rendita catastale pari a € 227.893,32. La società contribuente impugnava entrambe le rettifiche di classamento dinanzi alla CTP di Udine, sostenendo che l’intero compendio avrebbe dovuto essere correttamente inquadrato nella categoria E/1. Con la pronuncia n. 162/01/2019, depositata in data 08/10/2019, i giudici di prossimità di Udine accoglievano il ricorso di parte contribuente, sul rilievo che l’Interporto rientra tra gli organismi di diritto pubblico di cui all’art. 3 del D.lgs. 50/2016. Con pronuncia n. 80/01/2020, depositata in data 27/05/2020, la Commissione Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] di Udine accoglieva parimenti il ricorso dell’interporto, sostanzialmente richiamando le motivazioni sopra indicate. Interposto appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del FriuliVenezia Giulia, con la sentenza n. 43/03/2024, depositata in data 08/02/2024, dopo aver riunito i procedimenti per connessione oggettiva e soggettiva, ha respinto gli appelli dell’Ufficio condannando il medesimo alla rifusione delle spese di lite. La Corte così ha motivato …. Dalla lettura degli atti difensivi offerti dall’appellante, non emergono rilievi tali da escludere la natura di interporto del complesso immobiliare oggetto del presente giudizio. Infatti, la tesi offerta dall’Ufficio è assolutamente insufficiente a confutare il nucleo centrale dell’attività svolta dalla società appellata, e cioè quella di interporto, attraverso l’utilizzo delle strutture immobiliari oggetto del presente giudizio. Vari elementi si pongono a sostegno di questa riflessione, quali il collegamento con la ferrovia, la presenza di magazzini e depositi con annessi piazzali per la movimentazione delle merci. Appare altresì logico e pienamente plausibile constatare che l’attività indicata necessita di strutture collaterali e di supporto, quali uffici e locali commerciali. Consegue a tutto ciò, l’assegnazione della categoria catastale E/1, nella quale, tra l’altro, rientrano le stazioni di servizio asservite al sistema dei trasporti. In questo stesso senso appare anche importante rilevare la partecipazione di maggioranza del Comune di Cervignano nella compagine societaria dell’appellata, e ciò, a suggello di quell’interesse pubblico che va riconosciuto all’attività di interporto. Seguendo questa impostazione, l’odierno collegio condivide l’indirizzo interpretativo dato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n°9940 del 12.5.2005 secondo cui: “..gli interporti – costituendo una delle infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti- soddisfano bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale; ne consegue che enti chiamati a gestire questo servizio pubblico, ricorrendo gli altri requisiti previsti dalla legge 11.2.1994 n°109 (possesso della personalità giuridica e dominanza pubblica, riscontrabile in presenza di diversi indici), rientrano tra gli organismi di diritto pubblico di cui alla citata disposizione legislativa. (principio espresso con riferimento all’interporto di Padova)”. Questo ragionamento non viene meno anche in relazione alle ulteriori eccezioni sollevate dall’Ufficio appellante, circa la locazione di alcune strutture nonché il richiamo alla pronuncia della Cassazione n° 9018/2014. Ad avviso di questo collegio, il carattere fondamentale del complesso immobiliare di cui si discute non viene meno anche in presenza di strutture non strettamente connesse all’attività principale, o per meglio dire, distratte verso altri utilizzi. Difetta tuttavia, nel caso in discussione, proprio l’individuazione specifica e le ragioni di tale estraneità al complesso principale, non essendo sufficiente enunciare l’esistenza di alcuni contratti di locazione. Il riferimento giurisprudenziale citato dall’appellante, infine, deve ritenersi non sovrapponibile al caso in discussione anche alla luce del pronunciamento di legittimità sopra richiamato. Per le ragioni sopra esposte, questo collegio rigetta gli appelli confermando le impugnate sentenze. Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo . L’Ufficio propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la menzionata sentenza. Replica con controricorso e memorie difensive l’Interporto di Cervignano del Friuli. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 40 del d.P.R. n. 1142/49, dell’art. 5 del r.d.l.n. 652/39 e del comma 1° dell’art. 2 del d.m. 28 del 2 gennaio 1998, per avere la sentenza impugnata affermato che il compendio per cui è causa costituisce un interporto ovvero “un complesso organico di strutture e servizi integrati finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare e/o ricevere treni completi ed in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione”, e che, in quanto tale rappresenta “un organismo di diritto pubblico, volto al perseguimento di un interesse pubblico”, ritenendo corretta l’attribuzione della categoria E/1 proposta dalla società. Si afferma che la normativa catastale si disinteressa della qualifica soggettiva, pubblica o privata, del proprietario dell’immobile, richiedendo invece che la qualificazione catastale venga effettuata sulla scorta della natura e della destinazione dell’immobile, tenendo conto dell’autonomia funzionale dei singoli elementi che compongono il compendio. Si osserva che ai fini del classamento è irrilevante che la gestione del servizio (di depurazione) sia svolta direttamente dall’Ente territoriale piuttosto che da un’azienda municipalizzata o una società partecipata dal Comune; ciò che rileva ai fini del classamento catastale sono le caratteristiche dell’immobile e la sua destinazione funzionale; il classamento, quindi, è un’attività estimale che esula dalle caratteristiche soggettive del proprietario, dovendosi valutare solo la natura intrinseca ed estrinseca del bene, tenendo conto delle caratteristiche funzionali definite per le unità appartenenti ai gruppi D ed E. Si assume che la categoria catastale E riguarda gli immobili a destinazione particolare e si distingue nel senso della mera residualità, avendo riguardo alle altre unità immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi. 2. Il ricorso è fondato. 2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di classamento, ai sensi dell'art. 2, comma 40, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali “E/1”, “E/2”, “E/3”, “E/4”, “E/5”, “E/6” ed “E/9” non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e 40 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, immobili per sé stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell'ente titolare (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2015, n. 20026; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2018, nn. 7390, 7391 e 7392; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, nn. 34657, 34658, 34659, 34660, 34661, 34662, 34663, 34664 e 34697; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 13070; Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio 2020, n. 13354; Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2020, n. 14554; Cass., Sez. 5^, 9 ottobre 2020, n. 21806; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, nn. 24074 e 24075; Cass., Sez. 5^, 2 novembre 2020, n. 24230; Cass., Sez. 6^-5, 20 agosto 2021, n. 23272; Cass., Sez. 6^5, 15 marzo 2022, n. 8326). 2.2.Gli immobili rientranti nel gruppo E) sono indicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica (tanto che anche la categoria residuale E/9 fa riferimento solo alla «particolarità» della destinazione dell’unità immobiliare, e non menziona affatto il requisito dell’interesse generale sotteso all’attività svolta; v. Cass., 15 settembre 2008, n. 23608 cui adde, ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 21 febbraio 2019, n. 5070; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741; Cass., 9 marzo 2017, n. 6067; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1442); e, ai sensi del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, c. 40, conv. in l. 24 novembre 2006, n. 286 (secondo il cui disposto «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.»), sussiste «una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale» (Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741; Cass. 20 febbraio 2023, n. 5262). Si è, quindi, rimarcato che le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E sono connotate da una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderle sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva; e che rimane irrilevante la destinazione dell’unità immobiliare ad un fine di pubblico interesse che non esclude lo svolgimento di un’attività secondo parametri essenzialmente imprenditoriali intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l'applicazione di tariffe (v.: in tema di servizio idrico integrato, Cass., 8 febbraio 2022, n. 3921; Cass., 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., 4 aprile 2019, n. 9427; v., con riferimento ad aree portuali, Cass., 11 maggio 2022, n. 14931; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34657; Cass., 17 aprile 2019, n. 10674). 2.3. Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della c.d. "destinazione ordinaria", sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2015, n. 8773; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2015, n. 12025; Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2019, n. 34002; Cass., Sez. 6^-5, 3 luglio 2020, n. 13666; Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22166; Cass., Sez. 6^-5, 16 novembre 2020, n. 25992; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249; Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2021, n. 18842; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32868). 2.4.Pertanto, ai fini della classificazione di un immobile, occorre guardare alle caratteristiche strutturali dell'immobile stesso e non alla condizione del proprietario ed al concreto uso che questi ne faccia (Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22166), non rilevando, quindi, né il carattere pubblico o privato della proprietà dell'immobile, né eventuali funzioni latamente sociali svolte dal proprietario, mentre il fine di lucro merita di essere preso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile, irreversibili se non attraverso modifiche significative, e non si arresti quindi al tipo di attività che in un determinato momento storico vi viene svolta, che può costituire un criterio complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini del classamento (Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, n. 34002 - analogamente: Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2020, n. 13666; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249; Casn. 13666; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32868). 2.5.Ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, la categoria D raggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale, non suscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicali trasformazioni, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui alle lettere anteriori; per l’individuazione della corretta categoria cui ascrivere le unità immobiliari speciali o particolari, la circolare emanata dall’Agenzia del Territorio il 16 maggio 2006, n. 4/T (che è stata successivamente confermata dalla circolare emanata dall’Agenzia del Territorio il 13 aprile 2007, n. 4/T), ha precisato (par. 3) che occorre procedere a «un corretto esame preliminare delle caratteristiche degli immobili in questione, finalizzato, da un lato, a verificare l’assenza dei requisiti per l'attribuzione di una delle categorie dei gruppi ordinari e, dall'altro, ad attribuire la categoria speciale o particolare pì rispondente alle caratteristiche oggettive dell’immobile (…) . 2.6.Dal riportato quadro normativo, invero, risulta evidente che, ai fini dell’attribuzione della categoria catastale, il legislatore ha posto quale elemento decisivo la natura oggettiva del bene, essendo rispetto ad esso del tutto indifferente la qualifica soggettiva del titolare dello stesso che, diversamente, laddove assumesse qualsivoglia rilievo, eluderebbe la ratio posta a fondamento della disciplina del catasto, fondata sulla potenzialità di produrre reddito dei singoli immobili, che va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di essi venga fatto, ma alla loro destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica (Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, n. 24078; Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2021, n. 18842). 2.7.Può soggiungersi che lo stesso fine di pubblico interesse - che, come detto, non esclude l’autonomia funzionale e reddituale di unità immobiliari ad uso commerciale, secondo lo specifico ordinamento catastale, - nemmeno rileva nell’ordinamento eurounitario, in tema di aiuti di Stato e di concorrenza, laddove dal classamento catastale dipenda la stessa applicazione di tributi e, inversamente, la determinazione dell’àmbito di applicazione di agevolazioni ed esenzioni, posto che l’identificazione di un’impresa si correla, a prescindere dal suo status giuridico, allo svolgimento di un'attività economica (v., tra le tante, CGUE, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P, [OSCURATO:PERSONA], punti 103 ss.; CGUE, 27 giugno 2017, causa C- 74/16, Congregación de [OSCURATO:PERSONA], punto 50; CGUE, 1 luglio 2008, procedimento C-49/07, MOTOE, punti 27 e 28; CGUE, 11 settembre 2007, Schwarz e Gootjes-Schwarz, procedimento C-76/05, punto 39; CGUE, 10 gennaio 2006, procedimento C-222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze, punti 107, 108, 122, 123; CGUE, 12 settembre 2000, procedimenti riuniti da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri, punti 74 e 75). 2.8.Ne consegue che la circostanza che il servizio di trasporto degli utenti o delle merci dell’Interporto sia oggetto di concessione di pubblico servizio non rileva ai fini della classificazione catastale, atteso che la destinazione costituisce il fondamento stesso dell'attribuzione della categoria catastale e risulta illegittimo l'inquadramento nella categoria E/1 di impianti e immobili dell’Interporto, nel contesto dello svolgimento di un'attività tipicamente caratterizzata da fine di lucro. 2.9.Nel caso di specie, per stessa ammissione della contribuente si tratta stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei, destinati al traffico di merci ed allo svolgimento di tutte le operazioni connesse al trasporto quali, ad esempio, le operazioni di carico, scarico, trasbordo movimentazione e deposito ricollegate all’attività principale di trasporto ferroviario e stradale, ove si svolge attività industriale secondo parametri economico- imprenditoriali (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12741 del 23/05/2018; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2004 del 2019, secondo cui è proprio la destinazione del cespite ad una attività che sia svolta rispettando parametri economico-imprenditoriali ad essere decisiva in ordine alla classificazione in questione; Cass. n. 6555del 09/03/2020; Cass. n. 27544/2024). 2.10. Sia pure in tema di ICI, si è affermato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10674 del 17/04/2019) che, ai fini del classamento di un immobile nella categoria E, come previsto dall'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 n. 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologico- funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso commerciale o industriale, con la conseguenza che le aree portuali non sono classificabili in detta categoria se in concreto destinate a tali finalità. Senza tralasciare che l'imposizione ICI sulle aree portuali è fondata sul criterio della funzione (attività libero-imprenditoriale) e non sul criterio di ubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale delle stesse impone l'accertamento non già della loro localizzazione, bensì dell'esercizio dell'attività secondo parametri imprenditoriali, restando invece irrilevante l'interesse pubblico al suo svolgimento (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23067 del 17/09/2019; cfr. altresì Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12741 del 23/05/2018). Ne consegue che sono assoggettate ad ICI, in quanto non classificabili nella categoria E, le aree scoperte di un terminal portuale utilizzate per svolgere l'attività pubblica portuale e le relative necessarie operazioni, in quanto indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della sua attività, atteso che il presupposto dell’imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un'autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10287 del 12/04/2019; Cass. n.6555/2020). 3.L’attività svolta dalla contribuente, che ha veste giuridica di società per azioni (art. 2325 cod. civ.), quantunque con una rilevante o totale partecipazione di enti pubblici - qualificato come ente pubblico economico da Corte cost. 133/23 in seguito all’introduzione dell’art. 1, comma 993, d.l. n. 296/2006 - ha carattere intrinsecamente commerciale (art. 2915 cod. civ.)( Cass.n. 10242/2023; Cass., Sez. 5^, 13 novembre 2019, n. 29381; Cass., Sez. 6^-5, 2 luglio 2020, n. 13449; Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2021, n. 6146). 3. 1.Nel caso di specie, conclusivamente, i cespiti (terminal intermodali destinati al traffico di merci e alle operazioni connesse al trasporto, magazzini per lo stoccaggio delle merci in attesa del trasbordo su camion e porzioni intermodali per la movimentazione di container su rotaia) possono risultare indispensabili al concessionario del bene demaniale per svolgere la propria attività imprenditoriale; infatti, ciò che conta è che ogni area sia suscettibile di costituire un'autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito. 4. In accoglimento del ricorso, la sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti. P.Q.M