CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10242/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
con studio in Cesena, e dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale del Friuli – [OSCURATO:PERSONA] il 10 luglio 2018, n. 146/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del4 aprile 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. la “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Friuli– [OSCURATO:PERSONA] il 10 luglio 2018, n. 146/03/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di due avvisidi classamento con attribuzione di rendita catastale in relazione a d i mmobili compresi nel quartiere fieristico di Pordenone e censiti in catasto con le particelle 62 sub. 11 e 62 sub. 12 del folio 27, all’esito di procedura “ DOCFA ” ( con la muta ta classificazione dalla categoria E/9 alla categoria D/8), harigettato –dopo la relativa riunione per connessione –gli appelli proposti da lla medesima nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso le sentenz e depositate dalla Commissione t ributaria p rovinciale di Pordenone il 5 giugno 2015, nn. 140/01/2015 e 141/01/2015, con compensazione delle spesegiudiziali; 2. il giudice di appello haconfermato le decision i di prime cure , sul presupposto che la rettifica della classificazio ne catastale dalla categoria E/9 alla categoria D/8 fosse giustificata da lla destinazione dei predetti immobili all’esercizio di un’impresa commerciale; 3. l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; 4. la ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]: 5. il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale sidenuncia violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 6, 7, 8, 30, 61, 62 e 63 del d.P.R. 1 dicembre 1949,n. 1142, 4 e 8 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, 2, comma 40 ss., del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice 3 di appello che l’attrib uzione della categoria E al quartiere fieristico di Pordenone dovesse escludersi in ragione della destinazione allo svolgimento di attività commerciali, rispetto alle quali non vi era alcuna incompatibilità; 6. al contempo, la ricorrente segnala «(...) l’o ccasione per soffermarsi anche sull’ineludibile questione di legittimità costituzionale alla quale si espone l’approdo ermeneutico raggiunto dalla (...) sentenza n. 8773 del 2015 in riferimento a valori ordinamentali (che trovano ospitalità variamente modellata nelle norme costituzionali scritte) quali l’organicità e la coerenza del nostro sistema legislativo, la riserva di legge, la certezza del diritto, la tutela del legittimo affidamento, la ragionevolezza, la proporzionalità, l’uguaglianza e l’oggettiva correttezza ed imparzialità dell’azione amministrativa» e, ritenendo di sofferma rsi «sui principi di ragionevolezza, proporzionalità ed uguaglianza» con l’assunzione a tertium comparationisdella disciplina dettata per le stazioni ferroviarie, gli scali aeroportuali, i porti marittimi, le opere cimiteriali in project financinge gli altri immobili classificati in categoria E per la destinazione “a uso pubblico o di interesse collettivo”, deduce che il tertium comparationisin questione «(...) da solo mina alla radice la ragionevolezza dell’interpretazione che esclude l’attribuzione della categoria catastale E agli immobili “fieristici” ed espone altresì quest’ultima ad un’ineludibile “questione di legittimità costituzionale” (anche) in riferimento ai principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità ed uguaglianza»; 7.il motivo è infondato. 7.1si rammenta che l’art. 61 del d.P .R. 1 dicembre 1949, n. 1142 (portante il «Regolamento del nuovo catasto edilizio urbano»), recita: «Il classamento consiste nel riscontrare, con sopraluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe. Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento»; 7.2.a norma del successivo art. 62 del d .P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142: «La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare»; 7.3. q uesta Corte ha già affermato che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della c.d. "destinazione ordinaria", sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2015, n. 8773; Cass., Sez. 5^, 10 giugno2015, n. 12025; Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2019, n. 34002; Cass., Sez. 6^-5, 3 luglio 2020, n. 13666; Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22166; Cass., Sez. 6^-5, 16 novembre 2020, n. 25992; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249; Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2021, n. 18842; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32868); ed ancora che, in tema di rendita catastale, nell'ipotesi in cui l'immobile per le proprie caratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assume rilevanza la corrispondenza rispetto all'attività in concreto svolta all'interno dello stesso che può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata (Cass., Sez. 6^-5, 11 settembre 2018, n. 22103; Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2020, n. 13666; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249); 7.4. pertanto, a i fini della classificazione di un immobile , occorre guardare alle caratteristiche strutturali dell'immobile stesso e non alla condizione del proprietario ed al concreto uso che questi ne faccia (Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22166). 7.5.non rileva, quindi , né il carattere pubblico o privato della proprietà dell'immobile, né eventuali funzioni latamente sociali svolte dal proprietario, mentre il fine di lucro merita di essere preso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile, irreversibili se non attraverso modifiche significative, e non si arresti quindi al tipo di attività che in un determinato momento storico vi viene svolta, che può costituire un criterio complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini del classamento(Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, n. 34002 -analogamente: Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2020, n. 13666; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32868); 7.6.nel quadro generale delle categorie delle unità immobiliari, queste sono distinte in base al criterio della destinazione ordinaria (gruppi A -C), della destinazione speciale (gruppo D) e della destinazione particolare (gruppo E)(circolare emanata dal Ministero delle finanze –Direzione del catasto e dei servizi tecnici erariali il 14 marzo 1992, n. 5); 7.7.ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, la categoria D raggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale, non suscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicali trasformazioni, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui alle lettere anteriori; 7.8.per l’individuazione della corretta categoria cui ascrivere le unità immobiliari speciali o particolari, lacircolare emanat a dall’Agenzia del Territorio il 16 maggio 2006, n. 4/T (che è stata successivamente confermata dalla circolare emanata dall’Agenzia del Territorio il 13 aprile 2007 , n. 4/T ) , ha precisato (par. 3) che occorre procedere a «un corretto esame preliminare delle caratteristiche degli immobili in questione, finalizzato, da un lato, a verificare l’assenza dei requisiti per l'attribuzione di una delle categorie dei gruppi ordinari e, dall'altro, ad attribuire la categoria speciale o particolare pì rispondente alle caratteristiche oggettive dell’immobile (…)»; 7.9. d al riportato quadro normativo , invero, risulta evidente che, ai fini dell’attribuzione della categoria catastale, il legislatore ha posto quale elemento decisivo la natura oggettiva del bene essendo rispetto ad esso del tutto indifferente la qualifica soggettiva del titolare dello stesso che, diversamente, laddove assumesse qualsivoglia rilievo, eluderebbe la ratio posta a fondamento della disciplina del catasto, fondata sulla potenzialità di produrre reddito dei singoli immobili, che va ricondotta, prio ritariamente, non al concreto uso che di essi venga fatto, ma alla loro destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica (Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, n. 24078; Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2021, n. 18842); 7.10.secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, i n tema di classamento, ai sensi dell'art. 2, comma 40, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali “E/1”, “E/2”, “E/3”, “E/4”, “E/5”, “E/6” ed “E/9” non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e 40 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, immobili per sé stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell'ente titolare (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2015, n. 20026; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2018, nn. 7390, 7391 e 7392; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, nn. 34657, 34658, 34659, 34660, 34661, 34662, 34663, 34664 e 34697; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 13070; Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio 2020, n. 13354; Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2020, n. 14554; Cass., Sez. 5^, 9 ottobre 2020, n. 21806; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, nn. 24074 e 24075; Cass., Sez. 5^, 2 novembre 2020, n. 24230; Cass., Sez. 6^-5, 20 agosto 2021, n. 23272; Cass., Sez. 6^- 5, 15 marzo 2022, n. 8326); 7.11.è incontroverso che il compendio immobiliare de quo è destinato ad attività fieristica, ossia alla organizzazione ed alla messa a disposizione degli espositori di spazi per la promozione e la commercializzazione di beni o servizi; 7.12.l’attività svolta dalla contribuente, che ha veste giuridica di società per azioni (art.2325 cod. c iv .) , quantunque con una rilevante partecipazione di enti pubblici, ha carattere intrinsecamente commerciale (art.2915 cod. c iv .) ; 7.13.peraltro, questa Corte ha già avuto modo di afferma re che, in tema di classamento catastale, l'immobile"fieristico", il quale ha carattere commerciale, essendo destinato allo svolgimento di manifestazioni di promozione economica, culturale o sportiva, ovvero di spettacoli in genere, non rientra nella categoria catastale E, siccome prevista solo per gliimmobili sostanzialmente considerati extra commercium e, quindi, improduttivi di reddito e non tassabili, ma va inquadrato nella categoria D/8, nella quale rientrano gliimmobili (qu ali centri commerciali, mercati, fiere, spazi espositivi) costruiti per speciali esigenze di un'attività commerciale non suscettibili di altra destinazione senza radicali trasformazioni(in termini: Cass., Sez. 5^, 13 novembre 2019, n. 29381; Cass., Sez. 6^-5, 2 luglio 2020, n. 13449; Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2021, n. 6146); 7.14. p arimenti, non incide sulla classificazione catastale la circostanza che gli immobili (stand fieristici) siano amovibili, ove costituiscano componente strutturale ed essenziale del bene (Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2004, n. 21730), tali da realizzare un unico bene complesso, prescindendo dalla transitorietà di detta connessione nonché dai mezzi di unione a tal fine utilizzati (Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2011, n. 23317;Cass., Sez. 6^-5, 20 febbraio 2015, n. 3500);7.15. in tal senso, peraltro, anche la circolare emanata dall’Agenzia del Territorio il 16 maggio 2006, n. 4/T, in relazionea “ Fiere, spazi espositivi, mostre, mercati, compendi commerciali et similia”,ha precisato (par. 3.1.3, lett. b) che: «Come è noto, nella categoria E/4 sono censiti gli immobili costituiti da speciali “recinti chiusi”, finalizzati ad ospitare mercati o ad essere utilizzati per posteggio bestiame. Detta locuzione è tratta dalla (…) Istruzione IV, che nulla poteva prevedere, allora, in merito agli immobili adibiti a fiera campionaria. Al riguardo, è da evidenziare come l’attività fieristica interessi di norma più complessi immobiliari, che raggiungono anche una dimensione comprensoriale. Di fatto i complessi in questione sono in grado di ospitare anche in via permanente sezioni espositive e spazi ricettivi (musei, sale convegni ed attività connesse al ristoroed all’ospitalità, ecc.), suscettibili di utilizzo autonomo. Inoltre, si evidenzia come le costruzioni ospitanti le attività fieristiche siano dotate ordinariamente di molteplici impianti tecnologici, come quelli antincendio, anti-intrusione e reti di distribuzione di energia e dati. In tale contesto, occorre attribuire al nucleo fieristico la categoria D/8 – Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni – ed a ciascuna porzione individuabile come cespite indipendente la categoria più appropriata. Costituisce eccezione a tale indirizzo il caso in cui l’unità immobiliare destinata a fiera sia costituita soprattutto da aree scoperte, di volta in volta appositamente attrezzate con strutture e stand amovibili per le esigenze espositive, attrezzate unicamente con semplici costruzioni destinate a soddisfare le esigenze primarie (biglietteria, servizi igienici, accoglienza, etc.). Solo in tale fattispecie, che rappresenta una naturale evoluzione del concetto di “recinto”, l’unità immobiliare è censita nel gruppo E ed in particolare nella categoria E/4»; 7.16. nel contesto della incipiente distinzione tra immobili “contenitori” di pubblica utilità ed immobili “contenuti” al loro interno di natura commerciale (su cui: Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344), sulla base del provvedimento emanato dal Direttore dell’Agenzia del Territorio il 2 gennaio 2007 (in ottemperanza all’art. 2, comma 42, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286), tale impostazione è stata confermata anche dall’allegato (“Linee guida per il classamento delle unità immobiliari censibili nelle categorie del “gruppo E” e per l’individuazione degli immobili o delle loro porzioni a diversa destinazione funzionale”) alla circolare emanata dall’Agenzia del Territorio il 13 aprile 2007, n. 4/T(“Articolo 2, commi 40 e seguenti, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 – Accertamento in catasto delle unità immobiliari urbane censite nelle categorie particolari E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 – Censimento delle porzioni di tali unità immobiliari destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi,già iscritte negli atti del catasto”), il quale ha ribadito, in relazione alla categoria E/4 (Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche) che: «Rientrano in questa categoria le unità immobiliari destinate a fiera, spazi espositivi, mostre, mercati e simili costituite soprattutto da aree scoperte, saltuariamente attrezzate con strutture e stand amovibili per le esigenze espositive, e con modeste costruzioni destinate a soddisfare alcune esigenze primarie (biglietteria, servizi igienici, accoglienza, etc.). Quando tali compendi sono composti da più fabbricati ed aree con diverse utilizzazioni sia riguardo all’uso specifico che alla periodicità dello stesso uso nell’arco dell’anno è necessario provvedere alla suddivisione del complesso in relazione alle diverse porzioni a destinazione omogenea, secondo i seguenti principi . Gli immobili della fattispecie, compresi gli impianti fissi e le aree connesse, ancorché di natura demaniale si accertano: a) per la parte strettamente funzionale alle attività fieristiche, come unica unità immobiliare censibile nella categoria D8 e comprendente di norma: - biglietterie, sale di attesa, locali adibiti ad uffici a diretto servizio di gestione del complesso; - servizi igienici; - parcheggi auto siti all’interno del perimetro del complesso fieristico, ad uso del personale dipendente o degli espositori; - magazzini merci, piazzali deposito merci, piani caricatori; - impia nti di trasformazione e produzione dell’energia elettrica per assicurare la continuità dei servizi; - impianti di stoccaggio e distribuzione carburanti ad uso interno del complesso fieristico; - padiglioni ed aree destinate all’esposizione, con relative pertinenze; - locali destinati al personale adibito alla vigilanza e alla sicurezza; - pronto soccorso; -ogni altro spazio o locale strettamente strumentale all’esercizio delle funzioni coerenti con la destinazione d’uso. b) come distinte unità immobiliari, censibili nelle specifiche categorie ordinarie o speciali, gli immobili o loro porzioni, laddove autonomi per funzionalità o redditività e destinati a : - abitazione o foresterie ; -bar-caffe; - ristoranti; - rivendite di giornali, tabacchi; - negozi di vendita od esposizione di qualsiasi merce; -centri commerciali; - alberghi, ostelli; - uffici pubblici o privati; - caserme per gli Organi di vigilanza e sicurezza; - musei, pinacoteche; - sale convegni; - scuole; - magazzini, aree di deposito per stoccaggio containero merci in genere; - autosilos e aree a parcheggio; - altre destinazioni autonome rispetto al servizio espositivo. Qualora per gli immobili in argomento non sia possibile definire le diverse porzioni aventi autonomia reddituale e funzionale, l’accatastamento dovrà avvenire nella categoria catastale corrispondente all’uso prevalente dell’unità immobiliare (categoria D8)»; 7.17.nel caso in esame, quindi, la sentenza impugnata si è pedissequamente uniformata a tali principi, avendo accertato che: «Come correttamente osservato dai primi giudici, è pacifico in fatto che i beni immobili de quibus non hanno un utilizzo di tipo “istituzionale”, bensì “commerciale” in senso proprio e stretto, essendo locati con varie formule, ma tutte di diritto privato, agli espositori degli eventi fieristici, da un soggetto proprietario che, pur interamente partecipato da Enti pubblici, è costituito in forma di società per azioni, quindi di società commerciale, il quale comunque impone il pagamento di un ticket ai visitatori . Ne consegue in diritto la correttezza della classificazione catastale attribuita a seguito di procedura DOCFA dall’agenzia fiscale (D8) (…)»; 7.18 peraltro, tali considerazioni inducono a ritenere la manifesta inammissibilità della dedotta questione di legittimità costituzionale, dal momento che: -non è stata indicata la norma sospettata di v u lnerare l’art. 3 Cost. (in relazione ai principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità ed uguaglianza) nel confronto con la norma assunta a termine di paragone(cioè, con l’art. 2, commi 40 ss., del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286); -né si può ipotizzare un’il legittimità costituzionale , sia pure in relazione a diversi parametri , dell a stessa norma (impropriamente) assunta a termine di paragone per l’eterogeneità delle fattispecie disciplinate rispetto alla fattispecie pretermessa, essendo in concepibile la classificazione in categoria E dei complessi fieristici per la intrinseca destinazione ad attività commerciale; 8. a lla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, valutandosila infondatezza del motivo dedotto , il ricorso deve essere rigettato; 9. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; 10. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura complessiva di € 510,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, se d