CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 ottobre 2025
Cassazione n. 33593/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22915/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dal l' Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SPArappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n.75/2019 depositata i l 29/04/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. presentava, in data 3 gennaio 2013, documento Docfa relativo al compendio immobiliare censito nel Comune di [OSCURATO:SOCIETA], attribuendo agli immobili ivi compresi la categoria E/1. L'ufficio notificava avviso di accertamento attribuendo la categoria di D/8 ai terminal intermodali destinati al traffico di merci e alle operazioni connesse al trasporto, ai magazzini per lo stoccaggio delle merci in attesa del trasbordo su camion alle porzioni intermodali per la movimentazione di container su rotaia. 2. La società impugnava l'avviso catastale dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Udine che, con sentenza numero 214 del 2016, accoglieva il ricorso affermando che l'interporto rientrava tra gli organismi di diritto pubblico di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 50 del 2016. L'ufficio interponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] la quale respingeva l'impugnazione proposta dall'ufficio statuendo che gli immobili che costituiscono l'intero complesso dell'interporto risultano assolutamente necessari affinché il compendio possa svolgere specifiche attività interportuali e, quindi, come tali sono privi di una propria autonomia funzionale e reddituale rispetto all'interporto nel suo complesso. In particolare, il giudice d'appello affermava che l'interporto doveva essere considerato come organismo di diritto pubblico volto a perseguire un interesse pubblico come pacificamente affermato dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato . Precisava inoltre che sono strettamente funzionali allo svolgimento delle attività interportuali i locali utilizzati dai viaggiatori e dal personale adibito al servizio di trasporto e tutte le strutture identificate con la denominazione di stazione funzionali alla gestione dell'infrastruttura quali le torri di controllo i magazzini le aree per il deposito temporaneo delle merci le officine destinate alla manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto gli impianti di stoccaggio e distribuzione di carburante . Il collegio d'appello escludeva invece dalla categoria e le abitazioni e le foresterie, i locali adibiti a bar ristoranti, le rivendite di giornali e tabacchi, i locali adibiti a vendita di qualsiasi altra merce, gli alberghi ed ostelli non potendo essere detti cespiti considerati privi di autonomia funzionale e reddituale. 3. L'agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la menzionata sentenza d'appello. Replica con controricorso l'interporto [OSCURATO:SOCIETA]., depositando memorie difensive in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’amministrazione finanziaria denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 40 d.P.R. n. 1142 del 1949, nonché degli artt. 5 r.d.l. n. 652/39 del d.lgs. n. 504/92 e 2 del d.m. n. 28 del 1998 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.. Si deduce che la disciplina catastale si disinteressa della qualifica soggettiva pubblica o privata del proprietario dell'immobile esigendo esclusivamente che la qualificazione catastale venga effettuata sulla scorta della natura e della destinazione dell'immobile, tenendo conto dell'autonomia funzionale dei singoli elementi che comprendono che compongono il compendio; ciò inferendo dall'art. 8, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 1 dicembre 1949 numero 1142 che recita: la classificazione non si esegue nei riguardi delle categorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici e in genere da fabbricati previsti nell'art. 28 della legge 8 giugno 1936, numero 1231, costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni . Si osserva che il comma 40 del d.l. dell'art. 2 del decreto legge 262 del 2006 dispone che nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali da E/1 a E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale industriale ad ufficio privato ovvero ad usi diversi qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, richiamando a tal fine la decisione della Corte di Cassazione numero 9018 del 2014 che esclude la possibilità di classificare in categoria E) immobili con destinazioni ad uso commerciale o industriale, confermando che ciò che rileva a tal fine è l'autonomia funzionale e reddituale degli immobili stessi. 2. Deve essere disattesa in via preliminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per Cassazione finalizzato secondo la prospettazione dell'interporto, ha un riesame della valutazione dei fatti da parte del Collegio d'appello in quanto la censura verte sulla violazione della normativa catastale e sulla sua interpretazione, senza la mediazione della valutazione della fattispecie. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di classamento, ai sensi dell'art. 2, comma 40, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali “E/1”, “E/2”, “E/3”, “E/4”, “E/5”, “E/6” ed “E/9” non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e 40 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, immobili per sé stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell'ente titolare (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2015, n. 20026; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2018, nn. 7390, 7391 e 7392; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, nn. 34657, 34658, 34659, 34660, 34661, 34662, 34663, 34664 e 34697; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 13070; Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio 2020, n. 13354; Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2020, n. 14554; Cass., Sez. 5^, 9 ottobre 2020, n. 21806; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, nn. 24074 e 24075; Cass., Sez. 5^, 2 novembre 2020, n. 24230; Cass., Sez. 6^-5, 20 agosto 2021, n. 23272; Cass., Sez. 6^5, 15 marzo 2022, n. 8326). 3.2.Gli immobili rientranti nel gruppo E) sono indicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica (tanto che anche la categoria residuale E/9 fa riferimento solo alla «particolarità» della destinazione dell’unità immobiliare, e non menziona affatto il requisito dell’interesse generale sotteso all’attività svolta; v. Cass., 15 settembre 2008, n. 23608 cui adde, ex plurimis, Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 21 febbraio 2019, n. 5070; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741; Cass., 9 marzo 2017, n. 6067; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1442); e che, ai sensi del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, c. 40, conv. in l. 24 novembre 2006, n. 286 (secondo il cui disposto «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.»), sussiste «una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale» (Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741; Cass. 20 febbraio 2023, n. 5262).Si è, quindi, rimarcato che le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E sono connotate da una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderle sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva; e che rimane irrilevante la destinazione dell’unità immobiliare ad un fine di pubblico interesse che non esclude lo svolgimento di un’attività secondo parametri essenzialmente imprenditoriali intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l'applicazione di tariffe (v.: in tema di servizio idrico integrato, Cass., 8 febbraio 2022, n. 3921; Cass., 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., 4 aprile 2019, n. 9427; v., con riferimento ad aree portuali, Cass., 11 maggio 2022, n. 14931; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34657; Cass., 17 aprile 2019, n. 10674). 3.3. Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della c.d. "destinazione ordinaria", sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2015, n. 8773; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2015, n. 12025; Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2019, n. 34002; Cass., Sez. 6^-5, 3 luglio 2020, n. 13666; Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22166; Cass., Sez. 6^-5, 16 novembre 2020, n. 25992; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249; Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2021, n. 18842; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32868). 3.4.Pertanto, ai fini della classificazione di un immobile, occorre guardare alle caratteristiche strutturali dell'immobile stesso e non alla condizione del proprietario ed al concreto uso che questi ne faccia (Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22166), non rilevando, quindi, né il carattere pubblico o privato della proprietà dell'immobile, né eventuali funzioni latamente sociali svolte dal proprietario, mentre il fine di lucro merita di essere preso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile, irreversibili se non attraverso modifiche significative, e non si arresti quindi al tipo di attività che in un determinato momento storico vi viene svolta, che può costituire un criterio complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini del classamento (Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, n. 34002 - analogamente: Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2020, n. 13666; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249; Casn. 13666; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32868). 4. Ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, la categoria D raggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale, non suscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicali trasformazioni, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui alle lettere anteriori; per l’individuazione della corretta categoria cui ascrivere le unità immobiliari speciali o particolari, la circolare emanata dall’Agenzia del Territorio il 16 maggio 2006, n. 4/T (che è stata successivamente confermata dalla circolare emanata dall’Agenzia del Territorio il 13 aprile 2007, n. 4/T), ha precisato (par. 3) che occorre procedere a «un corretto esame preliminare delle caratteristiche degli immobili in questione, finalizzato, da un lato, a verificare l’assenza dei requisiti per l'attribuzione di una delle categorie dei gruppi ordinari e, dall'altro, ad attribuire la categoria speciale o particolare pì rispondente alle caratteristiche oggettive dell’immobile (…) . 4.1. Dal riportato quadro normativo, invero, risulta evidente che, ai fini dell’attribuzione della categoria catastale, il legislatore ha posto quale elemento decisivo la natura oggettiva del bene essendo rispetto ad esso del tutto indifferente la qualifica soggettiva del titolare dello stesso che, diversamente, laddove assumesse qualsivoglia rilievo, eluderebbe la ratio posta a fondamento della disciplina del catasto, fondata sulla potenzialità di produrre reddito dei singoli immobili, che va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di essi venga fatto, ma alla loro destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica (Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, n. 24078; Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2021, n. 18842). 4.2.Può soggiungersi che lo stesso fine di pubblico interesse - che, come detto, non esclude l’autonomia funzionale e reddituale di unità immobiliari ad uso commerciale, secondo lo specifico ordinamento catastale, - nemmeno rileva nell’ordinamento eurounitario, in tema di aiuti di Stato e di concorrenza, laddove dal classamento catastale dipenda la stessa applicazione di tributi e, inversamente, la determinazione dell’àmbito di applicazione di agevolazioni ed esenzioni, posto che l’identificazione di un’impresa si correla, a prescindere dal suo status giuridico, allo svolgimento di un'attività economica (v., tra le tante, CGUE, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P, [OSCURATO:PERSONA], punti 103 ss.; CGUE, 27 giugno 2017, causa C- 74/16, Congregación de [OSCURATO:PERSONA], punto 50; CGUE, 1 luglio 2008, procedimento C-49/07, MOTOE, punti 27 e 28; CGUE, 11 settembre 2007, Schwarz e Gootjes-Schwarz, procedimento C-76/05, punto 39; CGUE, 10 gennaio 2006, procedimento C-222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze, punti 107, 108, 122, 123; CGUE, 12 settembre 2000, procedimenti riuniti da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri, punti 74 e 75). 5. La circostanza che il servizio di trasporto degli utenti o delle merci dell’Interporto sia oggetto di concessione di pubblico servizio non rileva, pertanto, ai fini della classificazione catastale, tanto che anche la categoria residuale E/9 non menziona il requisito della pubblicità, ma fa riferimento alla sola particolarità della destinazione. 5.1.Né le soluzioni perseguite dal legislatore, con riferimento alla disciplina catastale delle unità immobiliari (banchine, aree scoperte, infrastrutture stradali e ferroviarie, depositi) funzionali allo svolgimento di operazioni e servizi portuali (purchè oggetto di autorizzazioni rilasciate dalla competente Autorità di sistema portuale, quanto ai depositi; l. n. 205 del 2017, art. 1, cc. 578 e ss.), avvalora le conclusioni della gravata sentenza; la disciplina in discorso dà, diversamente, conto della specificità della soluzione perseguita dal legislatore (con riferimenti ai porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale), a conferma del rilievo secondo il quale le unità immobiliari del gruppo E sono indicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica. 5.2.L’attività svolta dalla contribuente, che ha veste giuridica di società per azioni (art. 2325 cod. civ.) quantunque con una rilevante o totale partecipazione di enti pubblici - qualificato come ente pubblico economico da Corte cost. 133/23 in seguito all’introduzione dell’art. 1, comma 993, d.l. n. 296/2006 - ha carattere intrinsecamente commerciale (art. 2915 cod. civ.)(Cass.n. 10242/2023; Cass., Sez. 5^, 13 novembre 2019, n. 29381; Cass., Sez. 6^-5, 2 luglio 2020, n. 13449; Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2021, n. 6146). 6.Nel caso di specie, conclusivamente, i cespiti (terminal intermodali destinati al traffico di merci e alle operazioni connesse al trasporto, magazzini per lo stoccaggio delle merci in attesa del trasbordo su camion e porzioni intermodali per la movimentazione di container su rotaia) possono risultare indispensabili al concessionario del bene demaniale per svolgere la propria attività imprenditoriale; infatti, ciò che conta è che ogni area sia suscettibile di costituire un'autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito. 7.In accoglimento del ricorso, la sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla Corte di giustizia di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sen