CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: T290
Titolo CCNL: CCNL per la Formazione Continua, Obbligatoria, Professionale e Qualificante (FormaCOPQ)
Titolo accordo: CCNL per la Formazione Continua, Obbligatoria, Professionale e Qualificante (FormaCOPQ)
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: ISTRUZIONE, SANITA', ASSISTENZA, CULTURA, ENTI
Sottosettori: formazione professionale
Parti datoriali: PMI INTERNATIONAL
Parti sindacali: SITEC
Decorrenza: 2026-01-01
Scadenza: 2028-12-31
Stipula: 2026-04-20
Stato: Acquisito
Identificativo: 2026-245886
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=245886
--- Testo contratto ---
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per la
Formazione
Continua,
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Professionale
e Qualificante
Testo ufficiale
CCNL 2026-2028
(01.01.2026 – 31.12.2028)
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro SITEC-PMI per la
Formazione Continua, Obbligatoria, Professionale e Qualificante
INDICE GENERALE
VERBALE DI INTESA ………………………………………………………… 3
IPOTESI DI ACCORDO ………………………………………………………. 4
PROTOCOLLO D’INTESA …………………………………………………… 6
INDICE CCNL ………………………………………………………………… 13
PARTE PRIMA CCNL ………………………………………..…………….. 17
PARTE SECONDA CCNL ……………………………………..………….. 37
TABELLE RETRIBUTIVE ………………………………………………….. 99
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INDICE DEL CCNL
PARTE PRIMA
CAPITOLO I: RELAZIONI SINDACALI E BILATERALITÀ
• Art. 1 – Contrattazione integrativa e centralizzazione dei
parametri nazionali
• Art. 2 – Relazioni sindacali e procedure di partecipazione
• Art. 3 – Ente Bilaterale Nazionale: Impegno alla
Costituzione e Finalità
• Art. 4 – Commissione Paritetica Bilaterale per il
monitoraggio del settore
• Art. 5 – Tentativo di conciliazione e clausole di
raffreddamento
CAPITOLO II: TIPOLOGIE CONTRATTUALI E STABILIZZAZIONE
• Art. 6 – Lavoro a tempo determinato: limiti e diritto alla
stabilizzazione
• Art. 7 – Apprendistato di alta formazione e
professionalizzante
• Art. 8 – Smart Working e Didattica Digitale Integrata
• Art. 9 – Lavoro in somministrazione: tutele e parit à di
trattamento
• Art. 10 – Disciplina delle collaborazioni e contrasto alle
false Partite IVA
CAPITOLO III: ASSETTI ORGANIZZATIVI E QUALITÀ
• Art. 11 – Contrattazione d ’Ente e accordi sul premio di
risultato
• Art. 12 – Informazione, concertazione e welfare aziendale
• Art. 13 – Igiene, sicurezza e benessere organizzativo
• Art. 14 – Collegio dei formatori: ruolo pedagogico e
autonomia didattica
• Art. 15 – Aggiornamento professionale obbligatorio e
portfolio competenze
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PARTE SECONDA
TITOLO I: DIRITTI E LIBERTÀ SINDACALI
• Art. 16 – Astensione dal lavoro e regolamentazione
sciopero
• Art. 17 – Diritti e libertà sindacali: confronto con RSU sui
calendari didattici
TITOLO II: AMBITO E DECORRENZA CONTRATTUALE
• Art. 18 – Norme di legge e gerarchia delle fonti
• Art. 19 – Applicazione del CCNL e qualificazione
contrattuale
• Art. 20 – Decorrenza, Durata, Rinnovo e Meccanismi di
Salvaguardia
TITOLO III: COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
• Art. 21 – Assunzioni e trasparenza nelle procedure
• Art. 22 – Periodo di prova
• Art. 23 – Part-time: tutela della conciliazione e limiti alla
variabilità
• Art. 24 – Incompatibilità e disciplina dell'attivit à libero-
professionale
TITOLO IV: TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZA
• Art. 25 – Trattamento Economico Nazionale e Meccanismi
di Adeguamento
• Art. 26 – Tredicesima mensilità
• Art. 27 – Mensa e buoni pasto
• Art. 28 – Retribuzione mensile, giornaliera, oraria e
prospetto paga
• Art. 29 – Trattenute per sciopero
• Art. 30 – Assistenza Sanitaria Integrativa e Previdenza
Complementare
TITOLO V: MANSIONI, QUALIFICHE E CARRIERA
• Art. 31 – Sistema di Classificazione e Declaratorie del
Personale
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• Art. 32 – Passaggi di livello: progressioni di carriera legate
all'esperienza
• Art. 33 – Mobilità professionale e valorizzazione del
merito
• Art. 34 – Salvaguardia occupazionale e clausola sociale in
caso di cambio gestione
• Art. 35 – Mutamento di funzioni per inidoneit à o
particolari condizioni
TITOLO VI: ORARIO, CARICO DIDATTICO E DISCONNESSIONE
• Art. 36 – Orario di lavoro e limite massimo di formazione
diretta
• Art. 37 – Diritto alla Disconnessione e tempi di riposo
digitale
• Art. 38 – Lavoro straordinario e limiti all'eccedenza
didattica
• Art. 39 – Banca delle ore: recupero e flessibilit à
compensativa
• Art. 40 – Lavoro notturno (eccezionalità)
• Art. 41 – Festività
• Art. 42 – Ferie e piano ferie condiviso
• Art. 43 – Permessi retribuiti e tutele per l'assistenza
familiare
• Art. 44 – Permessi non retribuiti
• Art. 45 – Permessi brevi e recuperi
• Art. 46 – Permessi elettorali e cariche pubbliche
TITOLO VII: LUOGO DI LAVORO E MISSIONI
• Art. 47 – Trasferimenti: limiti geografici e indennità
• Art. 48 – Missioni, rimborsi spese e indennità
TITOLO VIII: TUTELA DELLA SALUTE E DELLA PERSONA
• Art. 49 – Malattia: periodo di comporto e integrazione
economica
• Art. 50 – Maternità, paternità e congedi parentali
• Art. 51 – Infortuni sul lavoro e malattie professionali
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• Art. 52 – Congedo matrimoniale o per unione civile
• Art. 53 – Aspettativa e congedi per la formazione continua
• Art. 54 – Diritto allo studio e permessi per esami
TITOLO IX: NORME DISCIPLINARI
• Art. 55 – Procedimento disciplinare, sanzioni e codice di
condotta
TITOLO X: CESSAZIONE DEL RAPPORTO
• Art. 56 – Preavviso: termini e decorrenza
• Art. 57 – Risoluzione del rapporto di lavoro
• Art. 58 – Licenziamento per giusta causa o giustificato
motivo
• Art. 59 – Indennità sostitutiva del preavviso
• Art. 60 – Trattamento di fine rapporto (TFR)
• Art. 61 – Restituzione della strumentazione aziendale,
documenti e certificato di servizio
TITOLO XI: DIRITTI CIVILI E TUTELA DEL BENESSERE
• Art. 62 – Pari opportunità e contrasto alle discriminazioni
• Art. 63 – Prevenzione Burnout e tutela delle condizioni
psicofisiche
TITOLO X: NORME TRANSITORIE E FINALI
• Art. 64 – Norme transitorie e finali
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PARTE PRIMA
CAPITOLO I: RELAZIONI SINDACALI E BILATERALITÀ
Art. 1 – Contrattazione integrativa e centralizzazione dei
parametri nazionali
1. La contrattazione collettiva si articola su due livelli:
• Livello Nazionale: definisce il trattamento economico
tabellare unico, l'inquadramento professionale,
l'orario di lavoro massimo e i diritti fondamentali del
docente-formatore.
• Secondo Livello (regionale, territoriale o aziendale):
definisce esclusivamente le materie demandate dal
presente CCNL, con particolare riferimento
all'organizzazione logistica, al premio di risultato e alle
specifiche necessit à derivanti dai modelli di
accreditamento pubblici e/o privati.
2. La contrattazione di secondo livello non può, in alcun caso,
derogare in senso peggiorativo ai minimi tabellari economici
fissati a livello nazionale n é superare i limiti massimi di
formazione diretta stabiliti per la figura del docente -
formatore.
3. Le Parti stipulanti riconoscono che l’applicazione integrale
del presente CCNL costituisce standard di qualit à
contrattuale del settore della Formazione Continua,
Obbligatoria, Professionale e Qualificante . Le Parti si
impegnano a promuovere presso le Regioni, le Pubbliche
Amministrazioni competenti e gli enti di natura pubblica o
privata il riconoscimento dell’applicazione del presente CCNL
quale standard qualitativo qualificante ai fini
dell’accreditamento e dell’eventuale accesso ai finanziamenti
pubblici o privati , nel rispetto delle rispettive competenze
normative.
4. La contrattazione di secondo livello deve concludersi entro
6 mesi dalla firma del presente CCNL. Qualora non si
raggiunga un accordo entro tale termine, i lavoratori
percepiranno un'indennit à di "mancato rinnovo territoriale"
pari all'1,5% della retribuzione tabellare, erogata
direttamente in busta paga fino alla stipula dell'accordo di
secondo livello.
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5. Le materie oggetto di contrattazione integrativa riguardano:
• a) La gestione dei premi di risultato legati a parametri
di qualità didattica e occupabilità degli allievi.
• b) L'adattamento del calendario formativo alle
specificità dei bandi e delle normative, fermi restando
i tetti orari nazionali.
• c) Le intese per la stabilizzazione del personale
precario eccedenti i limiti minimi previsti dall'Art. 6.
• d) La definizione di protocolli locali per la sicurezza e il
benessere organizzativo.
Art. 2 – Relazioni sindacali e procedure di partecipazione
1. Obiettivi e Principi Le Parti riconoscono che il sistema delle
relazioni sindacali è fondato sulla correttezza, la trasparenza
e la partecipazione attiva. L ’obiettivo comune è il
miglioramento della qualit à del servizio formativo, la
valorizzazione della professionalità dei docenti e la tutela del
benessere lavorativo.
2. Livelli di partecipazione La partecipazione si articola nelle
seguenti modalità:
• Informazione: Trasmissione di dati e informazioni utili
per approfondire le questioni che hanno riflessi sul
rapporto di lavoro e sull’organizzazione.
• Confronto (Esame Congiunto): Momento di dialogo tra
le parti finalizzato all'approfondimento di temi
complessi, senza obbligo di accordo.
• Accordo di Codecisione: Procedura obbligatoria per le
materie che impattano direttamente sulla salute dei
lavoratori e sulla sostenibilità dei ritmi didattici.
3. Materie oggetto di Accordo di Codecisione Al fine di tutelare
la salute, la sicurezza e la sostenibilit à dei carichi di lavoro,
l’Ente attiva una procedura di confronto rafforzato con le RSU
e/o le OO.SS. territoriali sulle seguenti materie, finalizzata al
raggiungimento di soluzioni condivise in merito a:
• a) Calendario Formativo: La distribuzione dei carichi
didattici annui (le 700 ore di formazione diretta) deve
essere concordata prima dell'inizio delle attivit à per
evitare squilibri stagionali e sovraccarichi.
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• b) Protocollo Diritto alla Disconnessione: Definizione
delle fasce orarie e delle modalit à tecniche per
garantire l'effettiva interruzione delle comunicazioni
digitali.
• c) Piani di Stabilizzazione: Procedure e criteri per la
trasformazione dei contratti da tempo determinato a
tempo indeterminato.
• d) Criteri per il Lavoro Agile: Definizione delle attivit à
che possono essere svolte in Smart Working.
4. Diritto di Assemblea e Strumenti Digitali I lavoratori hanno
diritto di riunirsi in assemblea durante l'orario di lavoro nel
limite di 15 ore annue pro capite. Gli Enti devono garantire:
• L'accesso a una "Bacheca Sindacale Digitale"
permanente sul portale o intranet aziendale.
• L'utilizzo delle piattaforme di videoconferenza
aziendali per lo svolgimento di assemblee in modalità
telematica, garantendo la segretezza e la
partecipazione dei docenti impegnati in Smart
Working o presso sedi distaccate.
5. Credito orario per le RSU Per l’espletamento del proprio
mandato, ai componenti della RSU è riconosciuto un monte
ore di permessi retribuiti pari a 2 ore per ogni dipendente in
forza all’unità produttiva, con un minimo garantito di 40 ore
annue. Tali ore sono considerate a tutti gli effetti come ore di
"servizio attivo" e non possono essere decurtate dalle ore di
preparazione didattica.
Art. 3 – Ente Bilaterale Nazionale: Impegno alla Costituzione
e Finalità
1. Costituzione e Governance Le Parti stipulanti si impegnano
a costituire, entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del
presente CCNL, l ’Ente Bilaterale Nazionale Intercategoriale
che abbia tra gli scopi l’essere prima istanza di riferimento in
merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, svolgere nei confronti dei propri
RLS e RLST funzioni di supporto per l ’esercizio della loro
attività, nell’ambito del settore e del territorio di riferimento e
svolgere attivit à di assistenza ai datori di
lavoro nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative
dirette a garantire e migliorare la tutela della sa lute e
sicurezza sul lavoro per il settore della Formazione Continua,
Obbligatoria, Professionale e Qualificante. L’Ente avrà natura
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Formazione Continua, Obbligatoria, Professionale e Qualificante
paritetica e sar à retto da uno Statuto e un Regolamento
concordati tra le Parti, che ne disciplineranno il
funzionamento, le sedi territoriali o regionali e le modalit à di
intervento. Fino alla sua costituzione, le funzioni di indirizzo
sono delegate alla Commissione Paritetica di cui all’Art. 4.
2. Fondo per il Benessere Organizzativo e Prevenzione
Burnout Viene istituito presso il costituendo Ente Bilaterale
Nazionale un "Fondo per il Benessere dei Formatori" ,
alimentato da un contributo dello 0,5% della massa salariale
a carico del datore di lavoro. Il Fondo sarà destinato a:
• a) Finanziare cicli di supervisione pedagogica e
psicologica per le équipe dei docenti.
• b) Gestire uno Sportello Nazionale di Ascolto per casi
di stress lavoro-correlato o mobbing.
• c) Promuovere studi periodici sull'usura professionale
della figura del docente-formatore.
3. Certificazione di Qualit à Contrattuale (CQC) L’Ente
Bilaterale rilascerà annualmente la "Certificazione di Qualit à
Contrattuale" agli Enti datori di lavoro che dimostrino
l'applicazione integrale del presente CCNL, con particolare
riferimento ai minimi tabellari, al limite delle 700 ore di
formazione diretta, alle stabilizzazioni e al diritto alla
disconnessione. Tale certificazion e sar à messa a
disposizione delle autorit à competenti ai fini de gli
accreditamenti. La Certificazione di Qualit à Contrattuale non
ha valore abilitante diretto, ma costituisce elemento
documentale di qualificazione contrattuale e di trasparenza.
4. Formazione Continua e Portfolio Competenze L'Ente
Bilaterale gestirà l'Anagrafe Nazionale delle Competenze dei
Docenti-Formatori, registrando digitalmente le ore di
formazione e aggiornamento professionale svolte dai docenti-
formatori. Tali registrazioni costituiranno credito formativo
valevole per la progressione di carriera e la mobilit à nel
sistema nazionale.
5. Prestazioni di Welfare e Sostegno al Reddito L’Ente
Bilaterale interverrà con prestazioni paritetiche nei casi di:
• Integrazione dell'indennit à di malattia per patologie
gravi o connesse allo stress professionale , previa
stipula di adeguata polizza assicurativa.
• Misure di welfare per la conciliazione vita-lavoro (asilo
nido, assistenza familiare).
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Formazione Continua, Obbligatoria, Professionale e Qualificante
6. Finanziamento e Obbligatoriet à Il finanziamento dell ’Ente
Bilaterale è un obbligo contrattuale. L'Ente datore di lavoro
che ometta il versamento dei contributi alla bilateralit à sarà
tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento sostitutivo
della retribuzione pari all' 1,5% della retribuzione lorda
mensile, fermo restando l'obbligo di risarcimento per le
prestazioni bilaterali non godute dal lavoratore.
NOTA A VERBALE – Disciplina Transitoria della Bilateralità
Le Parti concordano che, nelle more della costituzione
formale e dell'attivazione tecnica dell'Ente Bilaterale
Nazionale (apertura posizione fiscale e IBAN), le aziende che
applicano il presente CCNL sono tenute ad accantonare
contabilmente le quote di contribuzione previste (0,5% per il
Fondo Benessere e le quote di servizio stabilite). Qualora
l'Ente non risulti operativo entro 6 mesi dal deposito del
contratto presso il CNEL, i datori di lavoro saranno tenuti a
corrispondere tali importi direttamente al lavoratore in busta
paga sotto la voce 'Elemento Sostitutivo della Bilateralità', fino
alla comunicazione ufficiale dell'avvenuta operativit à
dell'Ente da parte delle Organizzazioni firmatarie.
Art. 4 – Commissione Paritetica Bilaterale per il monitoraggio
del settore
1. Costituzione e Sede È costituita la Commissione Paritetica
Bilaterale Nazionale (CPBN), con sede presso le
organizzazioni stipulanti del presente CCNL e
successivamente presso l ’Ente Bilaterale di cui all'Art. 3 .
Analoghe Commissioni sono costituite a livello regionale
(CPBR) e territoriale (CPBT) . Esse sono composte in modo
paritetico da rappresentanti delle Organizzazioni Datoriali e
delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL.
2. Funzioni di Interpretazione e Risoluzione La Commissione
è l’organo paritetico competente a fornire interpretazioni
autentiche vincolanti per le Parti stipulanti, salvo diverso
pronunciamento dell’Autorità Giudiziaria, a:
• a) Fornire interpretazioni autentiche sulle clausole del
presente CCNL in caso di controversie tra Enti e RSU.
• b) Dirimere eventuali conflitti nati in sede di
contrattazione di secondo grado relativi alla stesura
dei calendari didattici.
• c) Esaminare i ricorsi dei lavoratori relativi
all'inquadramento professionale e ai passaggi di
livello.
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Formazione Continua, Obbligatoria, Professionale e Qualificante
3. Monitoraggio dei Carichi di Lavoro e dell'Usura
Professionale La Commissione istituisce un "Osservatorio
Permanente sul Lavoro Docente" con il compito di:
• a) Analizzare annualmente i dati relativi alle ore di
formazione diretta effettivamente svolte, segnalando
le anomalie laddove la media pro -capite superi
costantemente le soglie di salvaguardia.
• b) Monitorare l'incidenza delle malattie professionali
legate allo stress psicofisico (burnout) e ai disturbi
della fonazione.
• c) Verificare l'effettiva fruizione delle ore di
preparazione e progettazione (attivit à funzionali),
impedendo che vengano surrettiziamente utilizzate
per attività di segreteria o sostituzioni.
4. Monitoraggio dell'Innovazione Tecnologica La
Commissione valuta l'impatto dell'Intelligenza Artificiale e
delle nuove tecnologie sulla figura del docente -formatore,
definendo linee guida per garantire che l'automazione di
alcuni processi (es. correzione test, reportistica) si traduca in
una riduzione del carico di lavoro e non in un aumento della
saturazione del tempo lavorativo.
5. Procedure e Tempi La Commissione si riunisce con
cadenza trimestrale o su richiesta di una delle Parti. Le
decisioni assunte all'unanimità dalla Commissione Nazionale
hanno valore di norma contrattuale e sono vincolanti per tutti
gli Enti che applicano il presente CCNL. In caso di mancato
accordo a livello regionale, la controversia è rimessa alla
Commissione Nazionale, che deve pronunciarsi entro 30
giorni.
6. Trasparenza e Pubblicit à I pareri e i monitoraggi della
Commissione sono resi pubblici attraverso la Bacheca
Sindacale Digitale e inviati annualmente al Ministero del
Lavoro e alle Regioni come report sullo stato di salute del
settore della Formazione Continua, Obbligatoria,
Professionale e Qualificante.
Art. 5 – Tentativo di conciliazione e clausole di
raffreddamento
1. Sede della Conciliazione Tutte le controversie individuali o
collettive relative all'applicazione, all'interpretazione o alla
violazione delle norme del presente CCNL e dei contratti
integrativi devono essere sottoposte a un tentativo preventivo
di conciliazione presso la Commiss ione Paritetica Bilaterale
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Formazione Continua, Obbligatoria, Professionale e Qualificante
(Art. 4) competente per territorio (regionale) o, in seconda
istanza, nazionale.
2. Procedura per Controversie Individuali Il lavoratore che
ritenga violato un proprio diritto (inquadramento, orario,
recupero crediti) può attivare la procedura tramite la propria
Organizzazione Sindacale. La Commissione deve convocare le
parti entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta e concludere
l'esame della controversia entro i successivi 15 giorni.
3. Procedura per Controversie Collettive e Clausole di
Raffreddamento In caso di conflitti collettivi (es. mancata
firma del calendario didattico, divergenze sull'applicazione
dello Smart Working), le Parti si impegnano a non
intraprendere azioni unilaterali o forme di agitazione
(sciopero, blocco delle attività eccedentarie) per un periodo di
15 giorni dalla data di convocazione del primo incontro di
conciliazione. Tale periodo è definito come "clausola di
raffreddamento".
4. Conciliazione su Carichi di Lavoro e Stress Data la natura
usurante della figura del docente -formatore, qualora la
controversia riguardi il superamento dei limiti di formazione
diretta o la violazione del diritto alla disconnessione, la
Commissione Paritetica pu ò avvalersi del supporto tecnico
del Fondo per il Benessere Organizzativo per valutare
l'impatto psicofisico delle condizioni contestate.
5. Efficacia del Verbale di Conciliazione Il verbale di
conciliazione, sottoscritto dalle parti e dai rappresentanti
della Commissione, ha valore di transazione ai sensi degli
artt. 2113, comma 4, c.c. e 411 c.p.c. Qualora non si
raggiunga un accordo, le parti sono libere di adire l'Autorit à
Giudiziaria, fermo restando che il verbale di mancato accordo
dovrà contenere le motivazioni tecniche espresse dalla
Commissione.
6. Monitoraggio del Contenzioso La Commissione Nazionale
redige un rapporto annuale sulle tipologie di conciliazione
effettuate, al fine di individuare eventuali "clausole critiche"
del CCNL che necessitino di correzioni o integrazioni in sede
di rinnovo.
CAPITOLO II: TIPOLOGIE CONTRATTUALI E STABILIZZAZIONE
Art. 6 – Lavoro a tempo determinato: limiti e diritto alla
stabilizzazione
1. Principio di Prevalenza Il contratto di lavoro a tempo
indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro SITEC-PMI per la
Formazione Continua, Obbligatoria, Professionale e Qualificante
lavoro nel settore della Formazione Continua, Obbligatoria,
Professionale e Qualificante. L’apposizione di un termine alla
durata del contratto di lavoro è ammessa solo a fronte di
ragioni di carattere tecnico, organizzativo o sostitutivo, nei
limiti e alle condizioni previste dal presente articolo.
2. Limiti Quantitativi Il numero complessivo di contratti a
tempo determinato (e di somministrazione a tempo
determinato) non pu ò eccedere il 15% (rispetto al 20% del
CCNL precedente) del numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza presso l’Ente, con un minimo garantito
di 3 contratti per i piccoli enti. Tale limite è calcolato come
media annua.
3. Durata Massima e Successione di Contratti La durata
massima dei rapporti a tempo determinato intercorsi tra lo
stesso Ente e lo stesso docente-formatore, per l'espletamento
di mansioni di pari livello, non pu ò superare i 24 mesi
complessivi, anche non continuativi, comprensivi di proroghe
e rinnovi.
4. Diritto Soggettivo alla Stabilizzazione (Clausola di Garanzia)
Al fine di valorizzare l’esperienza professionale e garantire la
continuità didattica: il docente-formatore che abbia prestato
servizio con contratti a tempo determinato o in
somministrazione per un periodo complessivo superiore a 24
mesi, anche non continuativi, negli ultimi 5 anni, matura un
diritto di precedenza rafforzato alla trasformazi one del
rapporto a tempo indeterminato. L’Ente, in caso di mancata
trasformazione, è tenuto a fornire motivazione scritta e
documentata. La violazione del diritto di precedenza
comporta il riconoscimento di un ’indennità risarcitoria pari a
sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
5. Monitoraggio e Diritto di Precedenza L'Ente è tenuto a
comunicare annualmente alle RSU l'elenco dei contratti a
termine e la durata dei medesimi. Il lavoratore che abbia
prestato attivit à con contratto a termine per un periodo
superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a
tempo indeterminato effettuate dall'Ente entro i successivi 12
mesi con riferimento alle medesime mansioni.
6. Esclusioni e deroghe Sono esclusi dai limiti quantitativi di
cui al comma 2 i contratti a tempo determinato conclusi:
• Nella fase di avvio di nuove attivit à formative
sperimentali (per un periodo massimo di 12 mesi).
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• Per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla
conservazione del posto (maternit à, malattia lunga,
aspettative).
• Con personale di età superiore a 50 anni.
7. Sanzioni per superamento limiti In caso di superamento del
limite quantitativo del 15%, per ciascun lavoratore eccedente
il datore di lavoro è tenuto a versare all'Ente Bilaterale (Art. 3)
contributo contrattuale compensativo pari al 20% della
retribuzione mensile del lavoratore stesso per ogni mese di
sforamento. Tali somme verranno destinate al fondo per la
stabilizzazione dei precari.
Art. 7 – Apprendistato di alta formazione e
professionalizzante
1. Definizione e Finalit à L'apprendistato è un contratto di
lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e
all'occupazione dei giovani. Le Parti individuano in questo
strumento la via privilegiata per l'ingresso nella professione di
docente-formatore, garantendo la trasmissione delle
competenze pedagogiche e tecniche tra generazioni.
2. Tipologie Ai sensi del D.Lgs. 81/2015, si applicano due
tipologie di apprendistato:
• Apprendistato professionalizzante: finalizzato
all'acquisizione delle competenze necessarie per
l'inquadramento nei livelli previsti dal presente CCNL
(Livelli IV, V, VI).
• Apprendistato di alta formazione e ricerca: per il
conseguimento di titoli di studio universitari, di alta
formazione o per attivit à di ricerca correlate alla
pedagogia e alle tecnologie didattiche.
3. Inquadramento e Retribuzione Per favorire l'ingresso dei
giovani formatori, è ammesso l'inquadramento
dell'apprendista fino a due livelli inferiori rispetto alla
categoria di destinazione. Il trattamento economico è così
modulato:
• Primo periodo (met à durata): 85% della retribuzione
tabellare del livello di destinazione.
• Secondo periodo (fino alla fine): 95% della
retribuzione tabellare del livello di destinazione.
• Al termine del periodo di apprendistato: 100% della
retribuzione del livello conseguito.
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4. Formazione e Tutoring (La figura del Mentor) Il cuore
dell'apprendistato è il Piano Formativo Individuale (PFI).
• Ogni apprendista deve essere affiancato da un
Tutor/Mentor aziendale, scelto tra i docenti con
almeno 5 anni di anzianit à e inquadramento non
inferiore al Livello V.
• Il Tutor/Mentor ha il compito di supervisionare l'attività
didattica dell'apprendista, presenziando alle prime
100 ore di aula di quest'ultimo.
• Al Tutor/Mentor viene riconosciuta una riduzione del
carico didattico frontale di 2 ore settimanali o
un'indennità di funzione specifica stabilita in sede di
contrattazione d'Ente.
5. Limiti al carico didattico frontale Al fine di garantire il tempo
necessario allo studio e alla progettazione, il monte ore di
formazione diretta (aula) per l'apprendista è ridotto rispetto al
docente esperto:
• Anno 1: massimo 400 ore di formazione diretta.
• Anno 2: massimo 500 ore di formazione diretta.
• Anno 3: allineamento progressivo ai massimali previsti
dall'Art. 36.
6. Durata La durata minima del contratto di apprendistato è
di 6 mesi. La durata massima è di 36 mesi.
7. Stabilizzazione e Proporzione Il numero di apprendisti non
può superare il rapporto di 1 a 1 rispetto ai docenti qualificati
a tempo indeterminato in forza. Almeno il 70% degli
apprendisti assunti negli ultimi 36 mesi deve aver proseguito
il rapporto di lavoro a tempo indeterminato al termine del
periodo formativo per poter procedere a nuove assunzioni in
apprendistato.
Art. 8 – Smart Working e Didattica Digitale Integrata (DDI)
1. Definizione e Ambito Il lavoro agile (Smart Working) e la
Didattica Digitale Integrata sono modalità di esecuzione della
prestazione lavorativa stabilite mediante accordo tra le parti,
anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e
senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, per le attività
che non richiedono la presenza fisica presso la sede dell’Ente.
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2. Tipologie di attività del Docente-Formatore in modalità agile
Possono essere oggetto di Smart Working e DDI:
• a) L'erogazione di lezioni teoriche in modalità sincrona.
• b) Le attivit à funzionali (preparazione materiali,
correzione verifiche, reportistica).
• c) Le riunioni di équipe, laddove la tecnologia lo
consenta e l’efficacia pedagogica sia garantita.
3. Diritto alla Disconnessione e Tempi di Riposo Al fine di
tutelare la salute psicofisica del lavoratore, è garantito il
Diritto alla Disconnessione.
• Il docente ha il diritto di non rispondere a email,
messaggi su piattaforme di messaggistica (es.
WhatsApp) o chiamate telefoniche al di fuori dell'orario
di servizio concordato.
• Il Datore di Lavoro non pu ò inviare comunicazioni
vincolanti o richiedere prestazioni lavorative nelle ore
notturne (dalle 20:00 alle 08:00) e nei giorni festivi.
• L'eventuale inattività del lavoratore durante le fasce di
disconnessione non pu ò essere sanzionata n é avere
riflessi sulla valutazione della performance.
4. Strumentazione e Dotazione Tecnologica L’Ente datore di
lavoro è responsabile della fornitura, manutenzione e
sostituzione degli strumenti informatici (PC, tablet, software
licenziati) necessari per lo svolgimento della prestazione.
• In caso di utilizzo di strumentazione propria del
lavoratore (previa intesa), l ’Ente è tenuto a
corrispondere un'indennità forfettaria mensile a titolo
di rimborso spese per l'usura dei mezzi e per i costi di
connettività elettrica e internet.
• L'Ente garantisce la sicurezza dei dati e la protezione
della privacy del docente nell'uso delle piattaforme
didattiche.
5. Sicurezza sul Lavoro e Reversibilit à Il lavoratore in Smart
Working è tutelato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali secondo le norme INAIL vigenti. L'accordo di
Smart Working è reversibile: ciascuna delle parti pu ò
recedere con un preavviso di 30 giorni (90 giorni per i
lavoratori disabili), garantendo il rientro del docente nella
sede fisica di lavoro.
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Formazione Continua, Obbligatoria, Professionale e Qualificante
6. Formazione Specifica Ai docenti che utilizzano la DDI deve
essere garantita una formazione specifica sulle metodologie
didattiche digitali e sull ’uso sicuro delle tecnologie, da
svolgersi obbligatoriamente in orario di lavoro.
Art. 9 – Lavoro in somministrazione: tutele e parit à di
trattamento
1. Ammissibilit à e Limiti Il ricorso al contratto di
somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammesso
esclusivamente per il soddisfacimento di esigenze di natura
temporanea o eccezionale, quali:
• a) Sostituzione di docenti assenti con diritto alla
conservazione del posto.
• b) Picchi di attività didattica non programmabili legati
a bandi d'emergenza o progetti speciali limitati nel
tempo.
• c) Temporanea necessità di competenze tecniche non
presenti nell'organico interno.
2. Limiti Quantitativi Il numero di lavoratori somministrati non
può eccedere il 5% dell'organico a tempo indeterminato in
forza presso l'Ente. Tale percentuale si somma al limite del
15% previsto per i contratti a tempo determinato, per un tetto
massimo complessivo di flessibilit à esterna che non pu ò
superare il 20%.
3. Parità di Trattamento Economico e Normativo Per tutta la
durata della missione, i docenti in somministrazione hanno
diritto a un trattamento economico e normativo
complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di
pari livello dell'Ente utilizzatore. Ciò include:
• Retribuzione tabellare, tredicesima e indennit à
accessorie.
• Accesso ai servizi aziendali (mensa, trasporti, welfare).
• Partecipazione alle attività del Collegio dei Formatori.
• Diritto di accesso alla formazione continua e ai sistemi
di prevenzione dello stress lavoro-correlato.
4. Diritti Sindacali I lavoratori somministrati hanno il diritto di
partecipare alle assemblee sindacali indette presso l'Ente
utilizzatore. L'Ente è tenuto a comunicare semestralmente
alle RSU il numero, i motivi, la durata e il livello di
inquadramento dei contratti di somministrazione attivati.
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5. Divieti Il ricorso alla somministrazione è vietato:
• Per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto
di sciopero.
• Presso unit à produttive nelle quali si sia proceduto,
entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi
che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni.
• Negli Enti che non siano in regola con le norme sulla
sicurezza sul lavoro o con i versamenti alla bilateralità.
6. Percorsi di Stabilizzazione Ai fini del diritto di precedenza e
dei percorsi di stabilizzazione previsti dall'Art. 6, i periodi di
missione svolti in somministrazione presso l'Ente sono
computati come anzianità di servizio utile al raggiungimento
della soglia dei 24 mesi per la trasformazione a tempo
indeterminato.
Art. 10 – Disciplina delle collaborazioni e contrasto alle false
Partite IVA
1. Presunzione di Subordinazione Ai fini del presente CCNL,
l’attività di docenza-formazione erogata all’interno di percorsi
formativi ordinari (es. IeFP, Duale, obbligo formativo) si
presume di natura subordinata. Il ricorso a forme di lavoro
autonomo o collaborazioni coordinate e continuative è
ammesso esclusivamente per attivit à che presentino i
caratteri dell'eccezionalità, della temporaneit à e dell'elevata
specializzazione professionale.
2. Limiti alle Collaborazioni Coordinate e Continuative
(co.co.co.) Il ricorso alle Co.co.co. è consentito
esclusivamente per:
• a) Esperti di chiara fama o professionisti con
competenze tecniche non reperibili tra il personale
dipendente.
• b) Seminari, workshop o moduli formativi di durata
inferiore a 50 ore annue per singolo progetto.
• c) Attivit à di consulenza scientifica o ricerca non
inerenti alla docenza frontale ordinaria. In ogni caso, il
numero totale di collaboratori non può eccedere il 5%
del totale dei docenti in forza.
3. Contrasto alle false Partite IVA Le Parti si impegnano a
contrastare l ’utilizzo distorto della Partita IVA laddove la
prestazione presenti indici di subordinazione quali:
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• Rispetto di un orario di lavoro fisso imposto dall'Ente.
• Utilizzo sistematico degli strumenti aziendali (PC, aule,
piattaforme).
• Monocommittenza di fatto (oltre l'80% del fatturato
annuo derivante dal singolo Ente). Qualora ricorrano
tali indici, le RSU possono richiedere l'esame
congiunto per la stabilizzazione del lavoratore ai sensi
dell'Art. 6.
4. Trattamento Economico di Salvaguardia Per evitare la
concorrenza sleale verso il lavoro subordinato (dumping), il
compenso orario lordo per i collaboratori e i lavoratori
autonomi non può essere inferiore al costo orario del livello di
inquadramento corrispondente (maggiorato del 25% a
copertura degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del
professionista).
5. Diritto alla Formazione e alla Sicurezza Anche ai prestatori
d'opera e ai collaboratori deve essere garantita:
• La formazione obbligatoria in materia di salute e
sicurezza sul lavoro a carico dell'Ente.
• L'accesso alle informazioni sindacali e alla bacheca
digitale aziendale.
• La tutela della propriet à intellettuale sui materiali
didattici prodotti, se non diversamente pattuito.
6. Commissione di Certificazione Presso l'Ente Bilaterale (Art.
3) è istituito un registro dei contratti di collaborazione. Gli Enti
sono tenuti a depositare copia delle collaborazioni attive. La
Commissione Paritetica ha il potere di verificare la genuinit à
dei rapporti di lavoro autonomo e di segnalare eventuali
anomalie agli organi ispettivi competenti.
CAPITOLO III: ASSETTI ORGANIZZATIVI E QUALITÀ
Art. 11 – Contrattazione d ’Ente e accordi sul premio di
risultato
1. Finalit à e Titolarit à La contrattazione di Ente (secondo
livello) è finalizzata all'incremento della produttivit à, al
miglioramento della qualit à del servizio formativo e alla
ripartizione dei benefici derivanti dall'efficienza gestionale.
Essa è esercitata tra la Direzione dell'Ente e le RSU assistite
dalle Organizzazioni Sindacali territoriali.
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2. Il Premio di Risultato (PdR) L'Ente e le RSU definiscono, con
cadenza annuale o triennale, criteri oggettivi e misurabili per
l'erogazione di premi di risultato. Tali criteri devono essere
incrementali e riferirsi ad almeno due delle seguenti aree:
• Area Qualit à Didattica: misurata tramite il tasso di
successo formativo degli allievi, il grado di
soddisfazione dell'utenza (rilevato tramite questionari
anonimi certificati) o l'ottenimento di certificazioni di
eccellenza.
• Area Innovazione: legata allo sviluppo di nuovi
materiali didattici, progetti di sperimentazione digitale.
• Area Benessere Organizzativo: premi legati alla
riduzione del turnover, al miglioramento dei protocolli
di sicurezza o alla riduzione dei tassi di assenteismo
derivanti da malattie professionali, tramite azioni di
prevenzione attive.
3. Detassazione e Welfare Aziendale I premi di risultato
stabiliti tramite accordo sindacale godono delle agevolazioni
fiscali e contributive previste dalla legge. L'accordo pu ò
prevedere la facoltà del lavoratore di convertire, in tutto o in
parte, il premio in servizi di Welfare (es. rimborsi spese
scolastiche per i figli, assistenza sanitaria integrativa
aggiuntiva, previdenza complementare).
4. Trasparenza e Monitoraggio L'Ente è tenuto a fornire alle
RSU, con cadenza semestrale, i dati economici e gestionali
necessari per verificare l'andamento degli indicatori stabiliti
nell'accordo. In caso di controversie sull'interpretazione dei
dati, le parti possono richiedere l'intervento tecnico dell’Ente
Bilaterale (Art. 3) o, in subordine, della Commissione
Paritetica Bilaterale (Art. 4).
5. Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) Negli Enti in cui non
sia stata attivata la contrattazione di secondo livello entro il
termine di vigenza del presente CCNL, o dove non sia stato
raggiunto un accordo sul PdR, l'Ente sar à tenuto a
corrispondere ai lavoratori dipendenti un Elemento di
Garanzia Retributiva annuo pari a 300,00 Euro lordi
(riproporzionati per i part -time), erogato con la retribuzione
del mese di novembre. L’importo dell ’EGR potr à essere
adeguato in sede di rinnovo contrattuale in relazi one
all’andamento inflattivo e alla dinamica salariale del settore.
6. Clausola di salvaguardia I premi di risultato non possono
essere assorbiti da futuri aumenti dei minimi tabellari stabiliti
dal CCNL Nazionale. La loro erogazione è condizionata
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all'effettiva presenza in servizio, fatte salve le assenze per
maternità, infortunio sul lavoro e permessi sindacali, che sono
computate come giorni di presenza ai fini del calcolo del
premio.
Art. 12 – Informazione, concertazione e welfare aziendale
1. Diritti di Informazione Preventiva L'Ente ha l'obbligo di
fornire alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali territoriali, con
cadenza semestrale, informazioni preventive riguardanti:
• a) L’andamento economico dell’Ente e le prospettive di
sviluppo dei corsi.
• b) Le variazioni dell ’organico, con specifica dei
contratti atipici e delle scadenze dei tempi determinati
(per monitorare le soglie di cui all'Art. 6).
• c) Gli investimenti previsti in tecnologie didattiche e
infrastrutture (per monitorare l'impatto di cui all'Art. 8).
• d) I dati relativi ai tassi di assenteismo, agli infortuni e
alle patologie professionali segnalate.
2. Procedura di Concertazione Qualora l ’Ente intenda
procedere a modifiche sostanziali dell ’organizzazione del
lavoro (es. accorpamento di sedi, modifica dei software
gestionali/didattici, ristrutturazioni), è tenuto ad avviare una
fase di concertazione con le RSU. La concertazione deve
concludersi entro 20 giorni e mira a trovare soluzioni
condivise per mitigare l ’impatto sui carichi di lavoro e sulla
conciliazione vita-lavoro dei docenti-formatori.
3. Welfare Aziendale e Sostegno alla Famiglia Le Parti
promuovono lo sviluppo di sistemi di welfare aziendale che
integrino le prestazioni pubbliche e la sanit à integrativa
nazionale. Gli accordi di secondo livello possono prevedere:
• a) Voucher per l'infanzia e la cura: contributi per asili
nido, babysitting o assistenza a familiari anziani o non
autosufficienti (caregiver).
• b) Mobilità Sostenibile: incentivi o rimborsi per
l'abbonamento ai mezzi pubblici o per l'acquisto di
biciclette elettriche per il tragitto casa-lavoro.
• c) Fondo Prestiti: possibilità per i dipendenti a tempo
indeterminato di accedere a piccoli prestiti agevolati
per esigenze personali urgenti.
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• d) Supporto alla Genitorialità: integrazione economica
delle indennit à INPS per congedo parentale fino al
100% della retribuzione per i primi due mesi di
astensione facoltativa.
4. Benessere Alimentare e Convenzioni L'Ente si impegna a
garantire ai docenti un servizio mensa o, in alternativa,
l'erogazione di buoni pasto elettronici di valore non inferiore a
8,00 euro per ogni giorno di presenza superiore alle 4 ore. Gli
Enti favoriranno inoltre convenzioni con centri sportivi, librerie
e istituti culturali per promuovere il benessere e
l'aggiornamento culturale dei formatori.
5. Monitoraggio del Clima Aziendale L'Ente e le RSU possono
concordare lo svolgimento di indagini periodiche sul clima
aziendale tramite questionari anonimi, i cui risultati saranno
oggetto di analisi congiunta per individuare aree di
miglioramento dell'organizzazione del lavoro e prevenire
l'insorgenza di conflitti e stress psicofisico.
Art. 13 – Igiene, sicurezza e benessere organizzativo
1. Quadro Normativo e Responsabilit à L'Ente è tenuto
all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e
successive integrazioni. La sicurezza sul lavoro è intesa non
solo come integrit à fisica, ma come stato di completo
benessere fisico, mentale e sociale. L ’Ente garantisce
ambienti di lavoro idonei, climatizzati, acusticamente isolati e
dotati di postazioni ergonomiche, specialmente per i docenti
impegnati in attività di video-scrittura e DDI (Art. 8).
2. Valutazione del Rischio Stress Lavoro-Correlato (SLC) Data
la natura della professione, l'Ente ha l'obbligo di monitorare
annualmente l’impatto del Documento di Valutazione dei
Rischi (DVR) con uno specifico approfondimento allo Stress
Lavoro-Correlato. Tale monitoraggio deve:
• Essere effettuat o con il coinvolgimento attivo del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e
delle RSU, oltre che del Datore di Lavoro, del RSPP, del
Medico del Lavoro competente e di eventuali dirigenti
e/o preposti.
• Utilizzare indicatori oggettivi (carico didattico, numero
allievi per classe, presenza di allievi con bisogni
educativi speciali) e soggettivi (questionari sul clima
aziendale).
• Prevedere misure di mitigazione immediata laddove
emergano indici di rischio medio o alto.
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Formazione Continua, Obbligatoria, Professionale e Qualificante
3. Tutela della Salute del Docente e Malattie Professionali
Considerata l'elevata incidenza di patologie specifiche nel
settore, l'Ente promuove protocolli di sorveglianza sanitaria
mirati per:
• Apparato Fonatorio: Prevenzione delle disfonie e dei
noduli alle corde vocali tramite screening periodici.
• Apparato Visivo e Muscolo -Scheletrico: Per i docenti
impegnati in Didattica Digitale Integrata (DDI) e Smart
Working.
• Salute Mentale: Monitoraggio dei sintomi di Burnout e
affaticamento da compassione (Compassion Fatigue).
4. Interventi di Sostegno e Supervisione L'Ente garantisce ai
docenti-formatori, in orario di lavoro e a proprie spese:
• a) Supervisione Pedagogica: Incontri periodici con
esperti per la gestione di conflitti in aula e dinamiche
di gruppo difficili.
• b) Supporto Psicologico: Accesso a percorsi di
counseling o sportelli di ascolto (gestiti anche tramite
l'Ente Bilaterale, Art. 3) per prevenire il crollo emotivo
legato a contesti di disagio sociale.
5. Formazione alla Sicurezza Attiva La formazione obbligatoria
sulla sicurezza (almeno 6 ore annue oltre i minimi di legge)
deve includere moduli su:
• Gestione dello stress e tecniche di rilassamento.
• Uso corretto della voce e postura.
• Prevenzione delle aggressioni fisiche e verbali nel
contesto formativo.
6. Diritto di Sospensione per Pericolo Grave Il docente ha il
diritto di sospendere l'attivit à didattica qualora l'ambiente di
lavoro (aula, laboratorio, sede esterna di stage) presenti un
pericolo grave e immediato per la propria incolumit à o per
quella degli allievi, dandone immediata comunicazione alla
Direzione e all'RLS, senza subire alcuna decurtazione
retributiva.
Art. 14 – Collegio dei formatori: ruolo pedagogico e autonomia
didattica
1. Definizione e Composizione Il Collegio dei Formatori è
l'organo tecnico -pedagogico composto da tutto il personale
docente (livelli IV, V, VI e VII) in forza presso l'unità produttiva
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Formazione Continua, Obbligatoria, Professionale e Qualificante
o l'Ente, indipendentemente dalla tipologia contrattuale
(tempo indeterminato, determinato, somministrazione). È
presieduto dal Direttore dell'Ente o dal Coordinatore Didattico.
2. Autonomia Didattica e Libert à d’Insegnamento Le Parti
ribadiscono il principio della libert à d’insegnamento. Il
docente-formatore ha autonomia nella scelta dei metodi,
degli strumenti e dei percorsi didattici pi ù idonei al
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dai bandi e dai
profili professionali, nel rispetto del Piano dell'Offerta
Formativa (POF) dell'Ente.
3. Competenze Deliberative Il Collegio dei Formatori ha potere
deliberativo nelle seguenti materie:
• a) Elaborazione e aggiornamento del Piano dell'Offerta
Formativa e del Progetto Pedagogico d'Ente.
• b) Definizione dei criteri per la valutazione degli allievi
e per la gestione dei crediti formativi.
• c) Scelta dei libri di testo, dei sussidi didattici e dei
software educativi.
• d) Definizione dei criteri per l'accompagnamento e il
tutoraggio degli allievi con Bisogni Educativi Speciali
(BES) e disabilità.
4. Competenze Consultive e Propositive Il Collegio viene
consultato obbligatoriamente su:
• a) Acquisto di attrezzature tecnico -laboratoriali e
investimenti tecnologici.
• b) Definizione dei percorsi di stage e sistema duale.
• c) Individuazione delle necessit à di aggiornamento
professionale del personale docente.
5. Modalit à di Funzionamento Il Collegio dei Formatori si
riunisce in orario di servizio (rientrando nelle ore di attivit à
funzionali all'insegnamento di cui all'Art. 36) almeno una volta
per trimestre e ogni qualvolta un terzo dei suoi componenti lo
richieda.
• Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei
presenti.
• L'Ente è tenuto a fornire i locali e il supporto tecnico
(anche telematico) per lo svolgimento delle sedute.
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Formazione Continua, Obbligatoria, Professionale e Qualificante
• I verbali del Collegio costituiscono traccia
documentale della qualit à del processo formativo ai
fini degli accreditamenti e dei riconoscimenti.
6. Coordinamento di Area Per ottimizzare i processi, il Collegio
può articolarsi in "Dipartimenti Disciplinari" o "Consigli di
Corso", finalizzati a garantire l'interdisciplinarità e la coerenza
tra le diverse materie di insegnamento.
Art. 15 – Aggiornamento professionale obbligatorio e portfolio
competenze
1. Diritto Soggettivo alla Formazione Ogni docente-formatore
ha diritto a un pacchetto di 100 ore medie annue (nel triennio)
dedicate all'aggiornamento e alla formazione continua. Tale
formazione è considerata a tutti gli effetti orario di lavoro e
deve essere programmata dall'Ente, sentito il Collegio dei
Formatori, in modo da non interferire con la continuit à
didattica.
2. Tipologie di Aggiornamento Le attivit à di aggiornamento
devono riguardare:
• a) Competenze Tecnico-Professionali: aggiornamento
sulle materie specifiche d'insegnamento e sulle
innovazioni di settore.
• b) Competenze Pedagogico-Didattiche: metodologie di
gestione d'aula, didattica inclusiva (BES/DSA),
tecniche di valutazione.
• c) Competenze Digitali: uso di software didattici,
intelligenza artificiale applicata all'educazione e
gestione della DDI.
• d) Soft Skills e Benessere: gestione dello stress,
prevenzione del burnout e comunicazione efficace.
3. Oneri e Modalità La formazione è a totale carico dell'Ente.
Qualora l'Ente non organizzi corsi interni o tramite l'Ente
Bilaterale, il docente ha il diritto di scegliere autonomamente
percorsi formativi esterni coerenti con il proprio profilo, con un
rimborso spese garantito fino a un ma ssimale stabilito dalla
contrattazione d'Ente (secondo livello)
4. Il Portfolio delle Competenze (Digital Badge) Viene istituito
il "Portfolio Professionale del Formatore", gestito in
collaborazione con l'Ente Bilaterale di cui all’art. 3.
• Ogni attività formativa certificata viene registrata nel
Portfolio.
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Formazione Continua, Obbligatoria, Professionale e Qualificante
• L'acquisizione di specifiche competenze certificate dà
diritto a crediti formativi valevoli per la progressione di
carriera e costituisce titolo preferenziale nei concorsi
interni o nelle procedure di mobilità tra Enti diversi.
5. Formazione e Innovazione Tecnologica In caso di
introduzione di nuove tecnologie o cambiamenti radicali nelle
piattaforme gestionali dell'Ente, i lavoratori interessati devono
ricevere una formazione specifica preventiva non inferiore a
16 ore, da svolgersi prima dell'effettivo utilizzo dei nuovi
strumenti.
6. Certificazione della Qualità La mancata fruizione del diritto
alla formazione per responsabilit à dell'Ente comporta
l'obbligo di corrispondere al lavoratore un'indennit à
risarcitoria pari al 50% del valore delle ore non godute, oltre
a costituire elemento ostativo per l'ottenimento della
Certificazione di Qualità Contrattuale.
PARTE SECONDA
TITOLO I: DIRITTI E LIBERTÀ SINDACALI
Art. 16 – Astensione dal lavoro e regolamentazione sciopero
1. Esercizio del Diritto di Sciopero Il diritto di sciopero è
esercitato dai lavoratori del settore della Formazione
Continua, Obbligatoria, Professionale e Qualificante ai sensi
dell'art. 40 della Costituzione e nel quadro delle leggi vigenti
(Legge 146/90 e succ. mod.). Le Parti riconoscono lo sciopero
come strumento fondamentale di tutela dei diritti e della
dignità professionale.
2. Prestazioni Indispensabili e Servizi Minimi Trattandosi di un
settore che eroga un servizio pubblico essenziale (istruzione
e formazione), lo sciopero deve essere esercitato garantendo
le prestazioni indispensabili. Sono considerati servizi minimi
da garantire esclusivamente:
• a) Lo svolgimento delle sessioni di esame finali per il
conseguimento di titoli di studio, professionali e/o di
alta formazione già calendarizzate e comunicate agli
organi regionali.
• b) Le attivit à di vigilanza e assistenza per allievi con
disabilità grave o minori in regime di convitto, laddove
la loro incolumit à non possa essere diversamente
garantita.
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Formazione Continua, Obbligatoria, Professionale e Qualificante
3. Modalità di Proclamazione e Preavviso La proclamazione
dello sciopero deve essere comunicata all'Ente e alla
Commissione di Garanzia con un preavviso non inferiore a 10
giorni. La comunicazione deve indicare la durata, le modalità
dell'astensione e le motivazioni della stessa.
• Gli Enti sono tenuti a informare le famiglie degli allievi
almeno 5 giorni prima della data prevista.
• Durante il periodo di preavviso, le Parti possono
esperire un tentativo di conciliazione presso la
Commissione Paritetica.
4. Forme di Astensione Strategica Oltre allo sciopero totale
della giornata lavorativa, sono riconosciute le seguenti forme
di astensione, previa regolamentazione tra le Parti:
• Sciopero delle attività funzionali: Astensione dalle sole
attività non d ’aula (riunioni, verbali, progettazione
eccedentaria), mantenendo l'erogazione delle lezioni
per non penalizzare il percorso didattico degli allievi.
• Sciopero dello straordinario: Rifiuto di prestare ore
eccedenti il massimale contrattuale o le ore di
sostituzione colleghi non programmate.
5. Divieto di Crumiraggio e Sostituzioni È fatto divieto agli Enti
di sostituire il personale in sciopero con:
• Personale esterno (es. somministrati o collaboratori a
partita IVA attivati per l'occasione).
• Personale dipendente che non aderisce allo sciopero,
se adibito a mansioni diverse o per coprire ore di
lezione non previste dal proprio orario individuale
originario. La violazione di tale divieto costituisce
condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della Legge
300/70.
6. Sciopero nel contesto Digitale In caso di sciopero, il
docente impegnato in Smart Working o DDI esercita il diritto
astenendosi dal log -in sulle piattaforme didattiche dell'Ente.
L'Ente non pu ò utilizzare strumenti di controllo remoto per
verificare l'attivit à del docente durante la giornata di
astensione.
Art. 17 – Diritti e libert à sindacali: confronto con RSU sui
calendari didattici
1. Libert à Sindacale e di Opinione È garantito a tutti i
lavoratori il diritto di manifestare liberamente il proprio
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pensiero e di svolgere attivit à sindacale all'interno dell'Ente,
senza pregiudizio per il rapporto di lavoro e per la
progressione di carriera.
2. Assemblea e Locali I lavoratori hanno diritto di riunirsi in
assemblea, in idonei locali messi a disposizione dall'Ente (o
in modalità telematica tramite piattaforme aziendali), per un
massimo di 18 ore annue, di cui 12 durante l'orario di lavoro.
3. Confronto sui Calendari Didattici Al fine di garantire il
rispetto dei limiti di formazione diretta e la sostenibilit à dei
ritmi lavorativi:
• a) Diritto di Informativa Preventiva: L'Ente deve
consegnare alle RSU la proposta di calendario
didattico almeno 15 giorni prima dell'inizio delle
attività (o di ogni modulo formativo).
• b) Esame Congiunto: Le RSU possono richiedere
l'esame congiunto per verificare che la distribuzione
delle ore di aula non preveda picchi superiori alle 24
ore settimanali e che siano garantiti i tempi di
recupero e di preparazione.
• c) Diritto di sospensione motivata dell ’efficacia del
calendario: Le RSU hanno il potere di bloccare
l'attuazione di calendari che prevedano turnazioni
eccedenti i massimali contrattuali o che violino il
riposo giornaliero di 11 ore consecutive, fino alla
pronuncia della Commissione Paritetica. La
sospensione ha efficacia temporanea e cessa
automaticamente in caso di pronunciamento della
Commissione Paritetica.
4. Accesso ai Dati e "Bacheca Digitale" Le RSU hanno il diritto
di accedere, nel rispetto della privacy, ai dati relativi ai carichi
orari effettivi registrati sui registri elettronici per verificare lo
scostamento tra programmato ed eseguito. L'Ente mette a
disposizione una "Bacheca Sindacale Digitale" nell'area
riservata del personale, visibile a tutti i dipendenti anche in
Smart Working.
5. Permessi per le RSU Per l'espletamento del mandato, i
componenti della RSU usufruiscono di permessi retribuiti. Tali
ore non possono in alcun caso essere detratte dal monte ore
dedicato alla preparazione didattica o alla progettazione,
essendo considerate "servizio attivo ag giuntivo" finalizzato
alla tutela della qualità dell'Ente.
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6. Indennità di Funzione Sindacale Ai rappresentanti sindacali
aziendali è garantita la protezione contro trasferimenti
punitivi tra sedi diverse dell'Ente. Ogni mutamento del luogo
di lavoro del rappresentante sindacale deve essere
preventivamente autorizzato dalle Organizzazioni Sindacali di
categoria.
TITOLO II: AMBITO E DECORRENZA CONTRATTUALE
Art. 18 – Norme di legge e gerarchia delle fonti
1. Rapporto tra Fonti Il presente CCNL costituisce la fonte
primaria di regolamentazione del rapporto di lavoro per tutto
il personale dipendente degli Enti di Formazione. Le
disposizioni in esso contenute prevalgono su eventuali
regolamenti interni, ordini di servizio o prass i aziendali
preesistenti, salvo che questi ultimi non prevedano condizioni
di miglior favore per il lavoratore.
2. Integrazione Legislativa Per quanto non espressamente
previsto dal presente contratto, si applicano le norme di legge
vigenti, con particolare riferimento alla Legge 300/1970
(Statuto dei Lavoratori), al D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act) e alle
successive modifiche in materia di lavoro. Qualsiasi nuova
disposizione di legge che introduca tutele superiori a quelle
contrattuali si intende automaticamente recepita e applicata.
3. Invalicabilit à dei Minimi Nazionali Le leggi regionali e i
relativi atti amministrativi (Bandi, Linee Guida di
Accreditamento) possono integrare la disciplina del rapporto
di lavoro esclusivamente per aspetti legati all'organizzazione
del servizio. In nessun caso la normativa regionale o la
contrattazione di secondo livello possono derogare ai
parametri stabiliti dal presente CCNL in merito a:
• a) Minimi retributivi tabellari.
• b) Durata massima dell'orario di formazione diretta.
• c) Diritti soggettivi alla stabilizzazione e
all'aggiornamento.
nel rispetto delle competenze legislative e amministrative
attribuite alle Regioni dall’ordinamento vigente.
4. Clausola di Salvaguardia (Trattamenti in Essere) L’entrata
in vigore del presente CCNL non può comportare la perdita di
diritti o trattamenti economici e normativi pi ù favorevoli già
acquisiti dai lavoratori in forza di precedenti contratti collettivi,
accordi integrativi o patti individuali. Tali differenze saranno
mantenute come "superminimo non assorbibile".
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Formazione Continua, Obbligatoria, Professionale e Qualificante
5. Integrazione con i Bandi e Procedure di Accreditamento Le
Parti firmatarie si impegnano a vigilare affinch é gli enti
pubblici e privati inseriscano nei propri dispositivi di
accreditamento l'applicazione del presente CCNL quale
standard di qualit à contrattuale e che qualora un ente
accreditato applichi un contratto non conforme o pirata, la
Commissione Paritetica è tenuta a segnalare l'irregolarit à
all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e agli uffici
competenti.
Art. 19 – Applicazione del CCNL e qualificazione contrattuale
1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
disciplina in modo unitario e organico i rapporti di lavoro del
personale operante nel settore della Formazione Continua,
Obbligatoria, Professionale e Qualificante , costituendo
riferimento contrattuale nazionale per gli enti, organismi e
soggetti che svolgono attivit à formative finanziate o
riconosciute nell’ambito dei sistemi pubblici.
2. Le Parti stipulanti riconoscono che l’applicazione integrale
del presente CCNL rappresenta elemento qualificante sotto il
profilo della correttezza contrattuale, della tutela del lavoro,
della qualit à dell’offerta formativa e della sostenibilit à
organizzativa degli enti operanti nel settore.
3. Le Parti si impegnano a promuovere, nell ’ambito delle
rispettive competenze e prerogative, il riconoscimento
dell’applicazione del presente CCNL quale criterio di
valorizzazione e qualificazione nei sistemi di accreditamento,
affidamento, finanziamento e controllo delle attivit à
formative, nel rispetto delle competenze legislative e
amministrative attribuite alle Regioni e alle Pubbliche
Amministrazioni competenti.
4. L’eventuale mancata applicazione del presente CCNL da
parte di enti operanti nei sistemi formativi pubblici o finanziati
costituisce grave irregolarit à contrattuale, rilevante ai fini
delle attivit à di monitoraggio, segnalazione e valutazione
previste dagli ordinamenti e dai regolamenti vigenti, ferma
restando l ’autonomia decisionale delle Amministrazioni
competenti.
5. Le Parti convengono di attivare sedi permanenti di
confronto con le istituzioni nazionali e regionali al fine di
favorire la diffusione, il riconoscimento e la piena
applicazione del presente CCNL come strumento di garanzia
della qualità del lavoro e dei servizi formativi.
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Formazione Continua, Obbligatoria, Professionale e Qualificante
Art. 20 – Decorrenza, Durata, Rinnovo e Meccanismi di
Salvaguardia
1. Decorrenza e Scadenza Il presente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro (CCNL) disciplina i rapporti di lavoro su
tutto il territorio nazionale per il settore della Formazione
Continua, Obbligatoria, Professionale e Qualificante. Esso ha
durata triennale, decorre dal 1° gennaio 2026 e scadrà il 31
dicembre 2028, sia per la parte normativa che per la parte
economica, fatte salve le diverse decorrenze specifiche
previste per singoli istituti. Le disposizioni del presente
contratto continueranno a produr re i loro effetti anche dopo
la scadenza, fino alla sottoscrizione del successivo rinnovo.
2. Procedure di Rinnovo e Carenza Contrattuale La
piattaforma per il rinnovo del CCNL deve essere presentata
dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie almeno 6 mesi prima
della scadenza naturale. Le Parti si impegnano ad avviare le
trattative entro 30 giorni dal ricevimento della piattaforma.
Durante i 6 mesi precedenti la scadenza e nel mese
successivo (periodo di raffreddamento), le Parti si asterranno
dall'adottare iniziative unilaterali o azioni dirette.
3. Meccanismo di Adeguamento IPCA (Tutela del Potere
d’Acquisto) Al fine di garantire la tenuta del potere d’acquisto
dei salari, le Parti concordano un sistema di verifica annuale
della parte economica:
• Verifica Annuale: Entro il mese di giugno di ciascun
anno di vigenza, le Parti si incontreranno per
confrontare gli aumenti minimi tabellari concordati
con lo scostamento inflattivo reale misurato dall’indice
IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato) al
netto degli energetici importati, cos ì come pubblicato
ufficialmente dall’ISTAT.
• Tabelle Salariali: Qualora lo scostamento lo renda
necessario, le Parti provvederanno all ’adeguamento
dei minimi mediante sottoscrizione di appositi verbali
contenenti le Tabelle Salariali aggiornate , che
diverranno parte integrante del presente CCNL come
Allegato [A].
4. Indennit à di Vacanza Contrattuale (IVC) Qualora il CCNL
non venga rinnovato entro il termine di scadenza, e comunque
dopo un periodo di carenza contrattuale di 6 mesi, verr à
erogata ai lavoratori una "Indennità di Vacanza Contrattuale".
Tale importo sar à pari al 50% del tasso di inflazione
programmata applicato ai minimi tabellari vigenti. L'IVC
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro SITEC-PMI per la
Formazione Continua, Obbligatoria, Professionale e Qualificante
cesserà di essere corrisposta al momento del rinnovo,
venendo riassorbita dai nuovi aumenti salariali concordati.
5. Disdetta Il presente contratto si intende tacitamente
rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta da
una delle Parti firmatarie tramite Posta Elettronica Certificata
(PEC) o raccomandata A/R, da inviarsi almeno 6 mesi prima
della scadenza.
6. Clausola di Salvaguardia e Diritti Inderogabili Le norme
relative alla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08), alla
gestione dei carichi didattici, al benessere organizzativo e al
diritto alla disconnessione, rivestono carattere di essenzialità.
Tali tutele resteranno vincolanti per gli Enti datori di lavoro
anche in caso di disdetta o mora nel rinnovo, e non potranno
essere peggiorate o ridotte in sede di contrattazione di
secondo livello, salvo accordi di miglior favore per il lavoratore.
TITOLO III: COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 21 – Assunzioni e trasparenza nelle procedure
1. Requisiti per l ’assunzione L’assunzione del personale
docente-formatore avviene nel rispetto delle direttive europee
sulle qualifiche professionali. L ’Ente è tenuto a verificare il
possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni e delle
competenze tecniche necessarie per la specifica area di
insegnamento.
2. Trasparenza e Pubblicità (Vacancy) Al fine di garantire pari
opportunità e trasparenza, gli Enti sono tenuti a:
• a) Rendere pubbliche le posizioni lavorative aperte
tramite il proprio sito web istituzionale e la "Bacheca
Digitale" dell'Ente Bilaterale (Art. 3).
• b) Specificare nell'avviso di ricerca: il livello di
inquadramento proposto, la sede di lavoro, la durata
del contratto e i criteri di selezione (titoli, esperienza,
prova pratica di micro-teaching).
• c) Dare priorit à, nelle assunzioni a tempo
indeterminato, al personale già in forza con contratto
a termine o in somministrazione che abbia superato
positivamente i periodi di valutazione (Diritto di
Precedenza).
3. Lettera di Assunzione (Contenuto Obbligatorio)
L’assunzione deve risultare da atto scritto, la cui copia deve
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro SITEC-PMI per la
Formazione Continua, Obbligatoria, Professionale e Qualificante
essere consegnata al lavoratore prima dell'inizio della
prestazione. La lettera deve indicare:
• La tipologia contrattuale e la data di decorrenza.
• L'inquadramento professionale e la qualifica specifica.
• Il trattamento economico iniziale e l'eventuale
superminimo.
• La durata del periodo di prova.
• La sede di lavoro e l'articolazione massima dell'orario
(Formazione Diretta vs Funzionali).
4. Clausola Anti -Nepotismo e Conflitto di Interessi Nelle
procedure di selezione, l'Ente si impegna a evitare situazioni
di conflitto di interessi. I componenti della commissione di
selezione non devono avere legami di parentela o affinità fino
al secondo grado con i candidati, n é interessi economici
diretti legati all'esito della selezione.
5. Accoglienza e Onboarding All'atto dell'assunzione, l'Ente
consegna al lavoratore il "Manuale del Formatore",
contenente il Codice Etico, il regolamento sulla sicurezza, la
guida all'uso delle piattaforme didattiche e una copia sintetica
del presente CCNL. Per i primi 15 giorni, i l neo -assunto ha
diritto a un periodo di affiancamento non computato come
formazione diretta (aula).
6. Comunicazione alle RSU L'Ente comunica semestralmente
alle RSU i nominativi dei nuovi assunti e la tipologia di
contratto applicata, al fine di consentire il monitoraggio dei
limiti quantitativi previsti per la flessibilità (Artt. 6 e 9).
Art. 22 – Periodo di prova
1. Stipulazione e Durata L'assunzione pu ò prevedere un
periodo di prova che deve risultare obbligatoriamente dall'atto
scritto. La durata massima è stabilita in base al livello di
inquadramento professionale:
• Livelli VI e VII (Quadri/Alte Professionalità): 6 mesi.
• Livelli IV e V (Docenti/Formatori/Amministrativi): 3
mesi (90 giorni di calendario).
• Livelli I, II e III (Servizi e Supporto): 1 mese (30 giorni
di calendario).
2. Computo del Periodo Ai fini del calcolo della durata, si
computano i giorni di effettivo servizio. Il periodo di prova è
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sospeso in caso di malattia, infortunio, congedo di
maternità/paternità o sospensione delle attivit à didattiche
(es. ferie estive/natalizie se non lavorate), riprendendo alla
data del rientro in servizio.
3. Valutazione e Mentoring Durante il periodo di prova, il
lavoratore è affiancato dal Mentor/Tutor aziendale . La
valutazione deve vertere su:
• Capacità didattica e gestione delle dinamiche d'aula.
• Corretto utilizzo dei registri (cartacei o elettronici) e
della strumentazione DDI.
• Integrazione nel team di progettazione e
partecipazione ai Collegi.
4. Recesso durante la prova Durante il periodo di prova,
ciascuna delle parti pu ò recedere dal rapporto di lavoro in
qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso n é indennità
sostitutiva dello stesso.
• Il recesso dell'Ente deve essere comunicato per
iscritto.
• Qualora il recesso avvenga oltre la metà del periodo di
prova, il lavoratore ha il diritto di richiedere una
sintetica motivazione scritta relativa al mancato
superamento dei criteri di valutazione concordati.
5. Superamento della prova Trascorso il periodo di prova
senza che sia intervenuta disdetta, l'assunzione si intende
confermata a tutti gli effetti. Il servizio prestato durante la
prova viene computato a ogni effetto contrattuale (anzianit à
di servizio, scatti, ferie, TFR).
6. Divieto di reiterazione È vietata la stipula di un nuovo
periodo di prova qualora il lavoratore venga riassunto dallo
stesso Ente per le medesime mansioni entro 24 mesi dalla
cessazione del precedente rapporto, o qualora abbia gi à
superato la prova come lavoratore somministrato presso lo
stesso Ente per le stesse attività.
Art. 23 – Part-time: tutela della conciliazione e limiti alla
variabilità
1. Definizione e Volontariet à Il rapporto di lavoro a tempo
parziale pu ò essere di tipo orizzontale, verticale o misto.
L'instaurazione del rapporto part -time deve avvenire con il
consenso scritto del lavoratore. È riconosciuto il diritto alla
trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale
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per i lavoratori caregiver o con gravi patologie cronico -
degenerative.
2. Determinazione dell’Orario e Clausole Elastiche Il contratto
scritto deve indicare puntualmente la durata della
prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario
con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
• Le clausole elastiche (che permettono la variazione
della collocazione temporale) o le clausole flessibili
(che permettono l'aumento della durata) devono
essere pattuite per iscritto.
• Il lavoratore ha diritto a un preavviso di almeno 5 giorni
lavorativi per ogni variazione d'orario.
• Per ogni ora lavorata a seguito dell'attivazione di tali
clausole, spetta una maggiorazione del 15% sulla
retribuzione oraria globale di fatto.
3. Lavoro Supplementare Il lavoro supplementare (ore
prestate oltre l'orario ridotto ma entro il tempo pieno) è
ammesso solo previo consenso del lavoratore. Tali ore sono
compensate con una maggiorazione del 10% comprensiva
dell'incidenza sugli istituti differiti (tredicesima, ferie, TFR).
4. Diritto al Consolidamento Al fine di evitare il ricorso
sistematico al lavoro supplementare, il docente che per due
anni consecutivi abbia svolto un numero di ore supplementari
superiore al 20% del proprio orario contrattuale, ha il diritto di
richiedere il consolidamento di tale quota nell'orario di base.
5. Proporzionalit à e Trattamento Economico Il lavoratore a
tempo parziale beneficia dei medesimi diritti del lavoratore a
tempo pieno. Il trattamento economico e normativo è
riproporzionato in ragione della ridotta entit à della
prestazione lavorativa, con particolare attenzione a:
• Scatti di anzianità (maturati integralmente).
• Accesso alla formazione obbligatoria.
• Partecipazione al Collegio dei Formatori.
6. Limiti alla Variabilità del Calendario Per i docenti part-time,
l'Ente non può modificare la collocazione delle ore di aula più
di una volta per trimestre formativo, salvo accordo individuale
o cause di forza maggiore certificate (es. chiusura locale della
sede). La variabilit à estrema dei calendari è considerata
lesiva del diritto alla conciliazione vita-lavoro.
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Art. 24 – Incompatibilità e disciplina dell'attivit à libero-
professionale
1. Principio Generale di Fedelt à e Riservatezza Ai sensi
dell'art. 2105 c.c., il dipendente è tenuto al dovere di fedeltà
e non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in
concorrenza con l'Ente, n é divulgare informazioni riservate
relative all'organizzazione, ai metodi didattici proprietari o ai
dati degli allievi e delle aziende partner.
2. Compatibilit à con la Libera Professione Per i docenti -
formatori (Livelli IV, V, VI), l'esercizio della libera professione o
di altri incarichi di lavoro autonomo è consentito, a condizione
che:
• a) L'attivit à sia svolta al di fuori dell'orario di lavoro
contrattualizzato.
• b) Non sussista un conflitto di interessi diretto con le
attività istituzionali dell'Ente.
• c) L'attività non sia di pregiudizio al corretto e puntuale
assolvimento dei compiti didattici e funzionali.
3. Obbligo di Comunicazione e Autorizzazione Il lavoratore che
intenda svolgere un'attivit à lavorativa extra -aziendale
continuativa è tenuto a darne comunicazione scritta alla
Direzione dell'Ente.
• Per le prestazioni occasionali o saltuarie (es.
partecipazione a convegni, pubblicazioni scientifiche,
brevi consulenze tecniche), è sufficiente una
comunicazione informativa.
• Per incarichi di docenza presso altri Enti di formazione
concorrenti nello stesso territorio o sugli stessi bandi
finanziati, è necessaria l'autorizzazione scritta
dell'Ente, che non pu ò essere negata se non per
comprovate ragioni di concorrenza sleale.
4. Utilizzo dei Materiali Didattici Il docente ha il diritto di
utilizzare il proprio know-how e il metodo pedagogico
personale. Tuttavia, è fatto divieto di utilizzare materiali,
dispense, database di allievi o software prodotti dall'Ente e
per i quali l'Ente detiene i diritti di propriet à intellettuale, per
finalità esterne non autorizzate.
5. Incompatibilità Assoluta Costituisce grave inadempimento
contrattuale, sanzionabile con il licenziamento per giusta
causa:
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• a) Lo svolgimento di attivit à di consulenza privata a
favore di allievi regolarmente iscritti ai corsi dell'Ente
(lezioni private a pagamento, orientamento oneroso).
• b) La percezione di compensi o regalie da parte di
aziende ospitanti gli allievi in stage per influenzare le
valutazioni finali.
• c) La partecipazione, in proprio o tramite interposta
persona, a bandi di gara in diretta concorrenza con
l'Ente di appartenenza utilizzando informazioni
privilegiate.
6. Formazione e Aggiornamento Esterno L'Ente favorisce
l'attività libero-professionale dei docenti tecnici (es.
professionisti del settore meccanico, informatico, sanitario) in
quanto garanzia di aggiornamento costante. Le Parti possono
concordare regimi di part -time specificamente volti a
permettere il mantenimento del l'attività professionale
esterna.
TITOLO IV: TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZA
Art. 25 – Trattamento Economico Nazionale e Meccanismi di
Adeguamento
1. Struttura della Retribuzione
La retribuzione spettante al personale, parametrata su 1 3
mensilità, è composta dalle seguenti voci:
• a) Minimo Tabellare Nazionale (Paga Base): correlato
al livello di inquadramento e rivalutato annualmente.
• b) Indennit à di Funzione Docente/Formatore: voce
fissa legata al possesso di abilitazioni, titoli
accademici o certificazioni di competenza specifica.
• c) Scatti di Anzianità.
• d) Elemento Distintivo della Retribuzione (EDR): di
importo fisso pari a € 10,33 (ex legge).
• e) Superminimi individuali: incrementi ad personam,
che si intendono non assorbibili dai futuri rinnovi
contrattuali, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
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2. Tabelle Parametriche e Valori Economici di Partenza (Anno
di riferimento)
Per garantire l'immediata applicabilit à del CCNL, si
definiscono i seguenti minimi tabellari lordi mensili per un
orario di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali):
Livello Profilo
Esemplificativo Parametro
Minimo
Tabellare
(€)
Indennità
Funzione
(€)
Totale
Lordo (€)
VII
Coordinatore /
Alta
Professionalità
185 2.400,00 250,00 2.650,00
VI
Responsabile di
Progetto /
Esperto Senior
162 2.200,00 180,00 2.380,00
V
Docente /
Formatore
Esperto
145 2.000,00 120,00 2.120,00
IV
Docente /
Formatore /
Amministrativo
130 1.810,00 80,00 1.890,00
III Tutor / Segreteria
Didattica 115 1.710,00 - 1.710,00
II Addetto Servizi /
Accoglienza 100 1.550,00 - 1.550,00
Nota: Il livello II (parametro 100) viene assunto come base per
il calcolo della scala parametrale.
3. Adeguamento Annuale IPCA (Tutela del Potere d'Acquisto)
Al fine di garantire la tenuta del potere d'acquisto, i minimi
tabellari saranno aggiornati obbligatoriamente entro il 30
giugno di ogni anno.
• L'adeguamento sar à calcolato sulla base della
variazione dell'indice IPCA (al netto degli energetici
importati) comunicato dall'ISTAT.
• La Commissione Paritetica Nazionale si riunirà entro il
15 giugno di ogni anno per ratificare i nuovi importi.
• Clausola di Garanzia: Qualora la variazione IPCA
risultasse inferiore all'1%, le Parti concordano un
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aumento forfettario minimo dell'1% sui tabellari per
compensare i costi vivi non rilevati dall'indice.
4. Clausola di Salvaguardia Deflazionistica
Nel caso in cui l'indice IPCA risultasse negativo (deflazione), i
minimi tabellari resteranno invariati. Non è ammessa in alcun
caso la riduzione della retribuzione nominale.
5. Procedura di Erogazione e Arretrati
L'adeguamento economico sarà erogato a partire dalla busta
paga del mese di luglio. Qualora il dato ISTAT definitivo venga
pubblicato con ritardo, l'azienda è tenuta a corrispondere una
voce di "Una Tantum" a titolo di arretrati nella prima busta
paga utile, senza oneri di mora.
6. Riallineamento Straordinario per Inflazione Galoppante
In deroga alla periodicit à annuale, qualora l'inflazione reale
registrata nel corso dell'anno solare superi la soglia del 5%, le
Parti si impegnano a convocare un tavolo straordinario entro
15 giorni lavorativi. Tale tavolo dovrà definire un'indennità di
emergenza (Bonus Carovita) o un anticipo sull'adeguamento
dell'anno successivo per tutelare i nuclei familiari dei
lavoratori.
Art. 26 – Tredicesima mensilità
1. Corresponsione e Misura In occasione delle festivit à
natalizie, ed entro il 20 dicembre di ogni anno, l'Ente
corrisponderà al personale dipendente una tredicesima
mensilità di importo pari alla retribuzione globale di fatto in
vigore nel mese di dicembre.
2. Elementi Computabili La base di calcolo della tredicesima
comprende:
• Minimo tabellare nazionale aggiornato.
• Scatti di anzianità.
• Eventuali superminimi e indennità di funzione.
• Media annua delle indennit à per lavoro
supplementare (per i part -time) e delle maggiorazioni
per clausole elastiche.
3. Maturazione in Pro -rata La tredicesima matura per
dodicesimi in base ai mesi di servizio prestati nell'anno solare
(dal 1° gennaio al 31 dicembre).
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• Le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono
considerate come mese intero ai fini della
maturazione.
• Per i periodi di servizio inferiori all'anno, il lavoratore
ha diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di
servizio prestati.
4. Computo delle Assenze Tutelate Ai fini della maturazione
della tredicesima, sono considerati come servizio utile (e non
comportano decurtazione):
• Periodi di assenza per malattia e infortunio (entro i
limiti del periodo di comporto).
• Congedo di maternità e paternità obbligatorio.
• Permessi sindacali e ferie godute.
• Congedi per donne vittime di violenza.
5. Rapporti a tempo determinato e cessazioni In caso di
cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno (o
per i contratti a termine che scadono prima di dicembre), la
tredicesima deve essere liquidata all'atto della risoluzione del
rapporto, calcolata in base ai dodicesimi maturati fino a quel
momento.
6. Divieto di Assorbimento La tredicesima mensilit à è un
istituto distinto e non pu ò essere assorbita o sostituita da
premi di risultato o altre forme di welfare aziendale, salvo
esplicito accordo di secondo livello che preveda condizioni di
miglior favore per il lavoratore.
Art. 27 – Mensa e buoni pasto
1. Diritto al Pasto Il personale dipendente ha diritto alla
fruizione del servizio mensa o, in alternativa, alla
corresponsione di buoni pasto per ogni giornata in cui la
prestazione lavorativa effettiva superi le 6 ore giornaliere ,
indipendentemente dall'articolazione oraria (orizzontale,
verticale o mista).
2. Valore del Buono Pasto L'Ente è tenuto a fornire buoni
pasto di tipo elettronico (salvo casi di oggettiva impossibilit à
tecnica) del valore nominale minimo di € 8,00.
• Tale valore è oggetto di revisione biennale da parte
della Commissione Paritetica per garantirne
l'adeguatezza ai costi medi del settore ristorazione.
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• Il buono pasto non è soggetto a tassazione n é a
prelievo contributivo nei limiti previsti dalla normativa
fiscale vigente.
3. Servizio Mensa Interno Qualora l ’Ente disponga di un
servizio mensa interno (anche gestito tramite i laboratori di
ristorazione dell’Ente stesso, laddove presenti), il lavoratore
ha diritto ad accedervi gratuitamente.
• I pasti devono garantire standard qualitativi e
nutrizionali adeguati.
• Il tempo dedicato alla consumazione del pasto non
può essere inferiore a 30 minuti e non è computato
come orario di lavoro, salvo diversi accordi di secondo
livello.
4. Locali di Ristoro (Sala Insegnanti) In assenza di mensa
aziendale, l ’Ente ha l ’obbligo di mettere a disposizione dei
lavoratori un locale idoneo per la consumazione del pasto,
che sia:
• Separato dalle aule e dai laboratori.
• Dotato di igienici dedicati, frigorifero, forno a
microonde e punti di erogazione di acqua potabile.
• Mantenuto in condizioni di igiene e decoro.
5. Buoni Pasto e Lavoro Agile Il diritto al buono pasto è esteso
anche ai lavoratori in regime di Smart Working / DDI , a
condizione che la prestazione giornaliera superi le 6 ore. Tale
misura mira a garantire parità di trattamento tra il personale
in presenza e quello a distanza, compensando i costi di
gestione domestica del lavoratore.
6. Indennit à Sostitutiva di Mensa Solo in casi eccezionali,
concordati con le RSU, in cui non sia possibile l'erogazione di
buoni pasto o il servizio mensa, l'Ente corrisponder à
un'indennità sostitutiva di mensa in busta paga, il cui importo
dovrà essere maggiorato del 20% rispetto al valore del buono
pasto per compensare l'incidenza fiscale a carico del
lavoratore.
Art. 28 – Retribuzione mensile, giornaliera, oraria e prospetto
paga
1. Definizione della Retribuzione Mensile La retribuzione
mensile è fissa e costante per ogni mese dell'anno,
indipendentemente dal numero di giornate lavorative del
calendario. Essa è composta dalle voci indicate all'Art. 25.
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2. Calcolo della Retribuzione Giornaliera e Oraria Ai fini della
determinazione delle singole indennit à o trattenute, si
adottano i seguenti divisori convenzionali:
• Retribuzione Giornaliera: Si ottiene dividendo la
retribuzione mensile per il coefficiente 26.
• Retribuzione Oraria: Si ottiene dividendo la
retribuzione mensile per il coefficiente 156
(parametro calcolato su una settimana lavorativa di 36
ore medie).
3. Trasparenza nel Prospetto Paga (Cedolino) L'Ente è tenuto
a consegnare il prospetto paga contestualmente al
pagamento della retribuzione. Il cedolino deve essere
analitico e deve contenere obbligatoriamente:
• a) L’indicazione del livello di inquadramento e della
qualifica.
• b) La distinzione tra Ore di Formazione Diretta (aula) e
Ore di Attività Funzionali.
• c) L'evidenza delle maggiorazioni applicate
(straordinario, supplementare, clausole elastiche,
lavoro domenicale).
• d) Il dettaglio dei ratei maturati (ferie, permessi, ex -
festività, TFR).
• e) Il dettaglio delle trattenute previdenziali, fiscali e
sindacali.
4. Modalit à e Termini di Pagamento La retribuzione deve
essere corrisposta entro e non oltre il giorno 5 del mese
successivo a quello di riferimento. Il pagamento deve avvenire
esclusivamente tramite mezzi tracciabili (bonifico bancario o
assegno circolare). In caso di ritardo superiore a 10 giorni,
sono dovuti al lavoratore gli interessi legali e la rivalutazione
monetaria.
5. Arrotondamenti e Conguagli Eventuali errori materiali o
omissioni nel calcolo della retribuzione devono essere
rettificati con la busta paga del mese immediatamente
successivo alla segnalazione del lavoratore. L'Ente è tenuto a
effettuare il conguaglio fiscale e previdenziale entro il mese di
febbraio dell'anno successivo a quello di competenza.
6. Accessibilit à Digitale L'Ente mette a disposizione del
lavoratore un'area riservata (portale del dipendente) dove è
possibile consultare e scaricare in formato PDF tutti i prospetti
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paga, le Certificazioni Uniche (CU) e il riepilogo delle presenze.
L'accesso a tale portale deve essere garantito anche in caso
di cessazione del rapporto per almeno 24 mesi.
Art. 29 – Trattenute per sciopero
1. Principio della Proporzionalit à Per ogni ora di effettiva
astensione dal lavoro per sciopero, l'Ente può trattenere dalla
busta paga del lavoratore esclusivamente la quota di
retribuzione corrispondente alla durata dell'astensione
medesima, calcolata sulla base della retribuzione globale di
fatto.
2. Calcolo della Trattenuta Oraria Ai fini della determinazione
della trattenuta, si applica il divisore orario convenzionale
stabilito all'Art. 28.
• La trattenuta si riferisce alla paga base, agli scatti di
anzianità e a tutte le indennità fisse e continuative.
• Non possono essere effettuate trattenute su voci
retributive gi à maturate in precedenza o non legate
alla prestazione oraria specifica.
3. Sciopero dell'Intera Giornata In caso di sciopero dell'intera
giornata lavorativa, la trattenuta sar à pari a 1/26 della
retribuzione mensile (indipendentemente dal numero di ore
di lezione previste in quel giorno specifico nel calendario
didattico). Questo per evitare che il lavoratore sia penalizzato
maggiormente nei giorni a più alto carico d'aula.
4. Sciopero Parziale o delle Attivit à Funzionali Qualora
l'astensione riguardi solo una parte della giornata o specifiche
attività (es. sciopero degli scrutini o dei collegi docenti), la
trattenuta deve essere limitata alle ore di effettiva astensione.
• Se l'astensione riguarda solo l'attivit à funzionale (non
d'aula), la trattenuta non pu ò eccedere il valore delle
ore previste per quell'attività.
• L'Ente non può operare trattenute forfettarie superiori
al tempo di sciopero dichiarato.
5. Trasparenza nel Cedolino La trattenuta per sciopero deve
comparire nel prospetto paga del mese di competenza (o al
massimo in quello successivo) con una voce specifica e
distinta ("Trattenuta per sciopero"), indicando chiaramente il
numero di ore o frazioni di giornata detratte.
6. Versamenti Previdenziali e Assistenziali La sospensione
della retribuzione per sciopero comporta la corrispondente
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Formazione Continua, Obbligatoria, Professionale e Qualificante
sospensione dell'obbligo contributivo per le ore non lavorate.
Tuttavia, lo sciopero non interrompe l'anzianità di servizio né
incide sulla maturazione dei ratei di ferie, tredicesima e TFR,
a condizione che l'astensione non superi complessivamente i
10 giorni lavorativi nell'arco dell'anno solare.
Art. 30 – Assistenza Sanitaria Integrativa e Previdenza
Complementare
1. Previdenza Complementare Le Parti, in proprio o dopo la
costituzione dell’Ente Bilaterale, si impegnano ad individuare
i fondi di previdenza complementare di riferimento per il
settore, in relazione alla natura giuridica dell ’Ente datore di
lavoro.
• L’adesione è volontaria per il lavoratore. L ’Ente ha
l’obbligo di informare formalmente il lavoratore di tale
facoltà all'atto dell'assunzione.
• In caso di adesione e versamento del contributo a
carico del lavoratore (nella misura minima prevista dai
singoli fondi), l ’Ente è tenuto a versare una quota
aggiuntiva a proprio carico pari al 1% della retribuzione
utile per il TFR.
2. Assistenza Sanitaria Integrativa Viene stabilita l'iscrizione
obbligatoria di tutti i lavoratori (con contratto a tempo
indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a 6
mesi) a un fondo di assistenza sanitaria integrativa.
• Il fondo di riferimento sar à individuato dalle Parti
Stipulanti, in proprio o dopo la costituzione dell ’Ente
Bilaterale.
• Il contributo è a totale carico dell'Ente e non pu ò
essere inferiore a € 10,00 mensili per dodici mensilità.
• Fino all'individuazione del fondo nazionale di settore,
l'Ente datore di lavoro è tenuto a garantire ai lavoratori
una copertura sanitaria equivalente o a corrispondere
l'importo citato come elemento sostitutivo in busta
paga.
3. Contribuzione per i Lavoratori a Termine Per i lavoratori con
contratti di durata inferiore a 6 mesi, per i quali non scatti
l'obbligo di iscrizione al fondo sanitario, l'Ente è tenuto a
versare una quota forfettaria al costituendo Ente Bilaterale di
cui all'Art. 3. Tale quota sarà finalizzata a garantire coperture
assicurative per infortuni extra -professionali e sussidi di
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro SITEC-PMI per la
Formazione Continua, Obbligatoria, Professionale e Qualificante
maternità/paternità integrativi, secondo il regolamento che
verrà varato dall'Ente medesimo.
4. Obbligo di Versamento e Responsabilit à L’Ente datore di
lavoro è responsabile della corretta e tempestiva iscrizione
dei lavoratori e del versamento dei contributi.
• Il mancato versamento comporta l’obbligo per l’Ente di
rimborsare direttamente al lavoratore le prestazioni
sanitarie che sarebbero state coperte, oltre al
risarcimento per la perdita della posizione
previdenziale.
• La regolarit à dei versamenti alla previdenza e
all'assistenza integrativa è requisito essenziale per la
regolarità contributiva e per l'ottenimento della
Certificazione di Qualit à Contrattuale (CQC) rilasciata
dall'Ente Bilaterale.
5. Trasparenza e Monitoraggio L’Ente deve indicare nel
prospetto paga l’avvenuto versamento delle quote ai fondi. Le
Rappresentanze Sindacali (RSU/RSA) o le Organizzazioni
Sindacali firmatarie hanno il diritto di richiedere
semestralmente la documentazione attestante la regolarit à
dei versamenti effettuati.
TITOLO V: MANSIONI, QUALIFICHE E CARRIERA
Art. 31 – Sistema di Classificazione e Declaratorie del
Personale
1. Criteri Generali di Classificazione Il personale dipendente è
inquadrato in una scala di 7 livelli professionali (dal VII al II),
determinata sulla base dei seguenti criteri:
• Autonomia: grado di indipendenza nell'esecuzione
delle mansioni.
• Responsabilità: verso gli allievi, il team di lavoro, i
risultati didattici e la rendicontazione verso gli enti
pubblici.
• Competenza Tecnica: titoli di studio, certificazioni e
percorsi di aggiornamento continuo.
2. Area Docenza e Formazione È il cuore pulsante dell’Ente. Il
Docente/Formatore è responsabile della progettazione e
dell'erogazione dei contenuti, nonch é della certificazione
delle competenze degli allievi.
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro SITEC-PMI per la
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• Livello VI – Docente Esperto / Master Trainer:
Formatore con esperienza pluriennale (almeno 5 anni)
o specializzazione in settori ad alta complessit à
tecnologica. Coordina i colleghi dell'area disciplinare e
gestisce la progettazione di macro-moduli.
• Livello V – Docente / Formatore Esperto:
Professionista che opera in autonomia didattica,
gestisce l'aula, i laboratori e le prove di verifica.
Partecipa attivamente ai Collegi e agli scrutini.
• Livello IV – Docente Junior: Professionista inserito in
percorsi di affiancamento o impegnato in moduli
formativi di base/trasversali.
3. Area Tutoraggio e Orientamento (Accompagnamento)
Figure chiave per il successo formativo e il contrasto alla
dispersione scolastica.
• Livello V – Tutor Senior / Responsabile Orientamento:
Gestisce i rapporti con le aziende per i percorsi in
Duale/Apprendistato, coordina i Tutor di livello
inferiore e supervisiona la stesura dei PEI (Piani
Educativi Individualizzati).
• Livello IV – Tutor Formativo: Responsabile della
gestione del gruppo classe, del monitoraggio
presenze, del supporto motivazionale agli allievi e del
raccordo con le famiglie.
• Livello III – Assistente Tutor / Supporto Didattico:
Collabora alla gestione documentale dello stage e
supporta le attività del Tutor titolare.
4. Area Coordinamento e Direzione (Gestione) Personale
incaricato della tenuta organizzativa e del rispetto dei
parametri di accreditamento e riconoscimento in ambito
pubblico e/o privato.
• Livello VII – Coordinatore di Area / Quadro:
Responsabile di una sede formativa o di un'intera
filiera. Gestisce budget, personale e relazioni
istituzionali con gli Enti accreditanti.
• Livello VI – Coordinatore di Corso / Progettista:
Responsabile del corretto andamento di specifici
corsi. Gestisce i calendari, la rendicontazione
pedagogica e la qualità dei processi.
5. Area Amministrativa e Servizi Ausiliari (Supporto)
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• Livello IV – Segreteria Amministrativa e
Rendicontazione: Gestisce la contabilit à dei corsi, i
flussi documentali e i software gestionali per la
rendicontazione dei fondi pubblici.
• Livello III – Segreteria Didattica / Front Office:
Gestione accoglienza, iscrizioni, centralino e
archiviazione documentale.
• Livello II – Addetto ai Servizi Generali: Personale
addetto alla logistica, alla piccola manutenzione dei
laboratori e alla vigilanza degli spazi comuni.
6. Polivalenza e Mansione Prevalente Il lavoratore che svolge
mansioni appartenenti a livelli diversi ha diritto
all'inquadramento al livello superiore se tale attivit à è
prevalente sotto il profilo temporale (oltre il 50% dell'orario
mensile) o sotto il profilo del valore professionale, purch é
esercitata in modo sistematico e non meramente
occasionale.
7. Diritto alla Progressione di Carriera Le Parti stabiliscono
che l’acquisizione di specifiche certificazioni (es. certificazioni
digitali avanzate, specializzazioni sul sostegno/disabilit à o
sulla progettazione europea) costituisce titolo preferenziale
per il passaggio al livello superiore in caso di vacanza in
organico o per l'assegnazione di indennità di funzione.
Art. 32 – Passaggi di livello: progressioni di carriera legate
all'esperienza
1. Meccanismi di Progressione La progressione di carriera nel
presente CCNL avviene secondo due modalit à
complementari:
• Progressione per Anzianit à (Automatica): Legata alla
permanenza nel settore e nell'Ente.
• Progressione per Merito e Competenze (Qualitativa):
Legata al Portfolio delle Competenze.
2. Scatti di Anzianit à (Biennali) Per l'esperienza maturata, ai
lavoratori spettano scatti di anzianit à biennali per un
massimo di 10 scatti. L'importo dello scatto è calcolato in cifra
fissa per ciascun livello (valori aggiornati annualmente
secondo l'Art. 25).
• Gli scatti decorrono dal primo giorno del mese
successivo a quello di maturazione del biennio.
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• In caso di passaggio a livello superiore, l'anzianit à
maturata viene salvaguardata tramite il ricalcolo del
valore dello scatto sul nuovo livello.
3. Passaggio Automatico di Livello per Esperienza Al fine di
valorizzare il consolidamento delle competenze pedagogiche
e tecniche:
• Dal IV al V livello: Il personale inquadrato al IV livello
(Junior) transita automaticamente al V livello dopo 7
anni di servizio effettivo nel settore, di cui almeno 3
presso lo stesso Ente, previa verifica della regolarit à
del percorso formativo obbligatorio e relativi
aggiornamenti professionali.
• Passaggio a Senior (Livello VI): L'accesso al VI livello
avviene per selezione interna o per incarico formale di
coordinamento/alta specializzazione, ma con priorit à
assoluta per chi ha maturato almeno 12 anni di
servizio.
4. Valorizzazione del Portfolio (Crediti Professionali) Il
lavoratore può accelerare il passaggio di livello raccogliendo
"Crediti Formativi" nel proprio Portfolio.
• Ogni 200 ore di formazione certificata in ambiti
innovativi (AI, metodologie BES, gestione laboratori
complessi), il lavoratore matura il diritto a
un'anticipazione di 12 mesi sulla maturazione del
passaggio di livello automatico o dello scatto di
anzianità.
5. Mansioni Superiori e Consolidamento Il lavoratore adibito
a mansioni superiori (es. un docente che svolge stabilmente
funzioni di coordinatore) ha diritto al trattamento economico
del livello superiore per il periodo della sostituzione.
• Se l'assegnazione alle mansioni superiori si protrae
oltre 6 mesi consecutivi , il passaggio al livello
superiore diventa definitivo (salvo sostituzione di
lavoratore assente con diritto alla conservazione del
posto).
6. Commissione Paritetica per le Carriere Viene istituita
presso l'Ente una commissione paritetica (Direzione e RSU)
che si riunisce annualmente per valutare le istanze di
progressione e verificare la corretta applicazione dei passaggi
automatici.
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Art. 33 – Mobilità professionale e valorizzazione del merito
1. Definizione di Mobilit à Professionale Per mobilit à
professionale si intende il mutamento delle mansioni
assegnate o lo spostamento tra diverse unit à operative
dell'Ente. L'Ente favorisce la mobilit à come strumento di
prevenzione del burnout e come metodo di valorizzazione
delle attitudini del lavoratore.
2. Mobilit à Orizzontale e Job Rotation Il lavoratore pu ò
richiedere di essere adibito a mansioni diverse all'interno
dello stesso livello di inquadramento (es. passaggio dall'area
didattica all'area servizi al lavoro/orientamento).
• L'Ente valuta la richiesta in base alle esigenze
organizzative e al Portfolio delle Competenze del
dipendente.
• In caso di accoglimento, il lavoratore mantiene
l'anzianità di servizio e il trattamento economico
precedente.
3. Valorizzazione del Merito (Criteri Oggettivi) Il merito non è
inteso come discrezionalit à del datore di lavoro, ma come
valore aggiunto dimostrabile. I criteri per l'assegnazione di
incarichi di responsabilità o progressioni di merito sono:
• a) Risultati ottenuti nel monitoraggio della qualit à
didattica (valutazione degli allievi e placement
occupazionale).
• b) Contributo all'innovazione metodologica (creazione
di nuovi format didattici, materiali multimediali,
progetti europei).
• c) Assunzione di ruoli di coordinamento di gruppi di
lavoro o commissioni d'esame.
4. Mobilit à Territoriale (Trasferimenti) Il trasferimento del
lavoratore ad una sede situata a pi ù di 50 km dalla sede
originaria (o raggiungibile in oltre 60 minuti con i mezzi
pubblici) può avvenire solo:
• a) Con il consenso scritto del lavoratore.
• b) Per comprovate ragioni tecniche, organizzative e
produttive.
• c) Garantendo un'indennit à di trasferta o il rimborso
chilometrico per i primi 12 mesi. È garantito il diritto al
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rientro nella sede originaria in caso di apertura di
posizioni vacanti coerenti con il profilo.
5. Formazione per la Riqualificazione In caso di mutamento
delle mansioni per esigenze dell'Ente (es. chiusura di un
settore formativo e apertura di uno nuovo), l'Ente ha l'obbligo
di garantire al lavoratore un percorso di riqualificazione
professionale di almeno 80 ore, da svolgersi interamente in
orario di lavoro.
6. Premio di Risultato e Merito Nell'ambito della
contrattazione di secondo livello, possono essere definiti
premi di produttivit à legati a obiettivi di merito collettivi o
individuali. Tali premi devono essere erogati con criteri di
assoluta trasparenza e non possono sostituire gli aumenti
tabellari nazionali.
Art. 34 – Salvaguardia occupazionale e clausola sociale in
caso di cambio gestione
1. Definizione di Cambio Gestione Si ha cambio di gestione
qualora un Ente (subentrante) acquisisca, a seguito di gara
d'appalto, bando regionale, fusione o cessione di ramo
d'azienda, la gestione di attivit à formative precedentemente
svolte da un altro Ente (uscente).
2. Obbligo di Assunzione (Clausola Sociale) L'Ente
subentrante ha l'obbligo di assumere prioritariamente il
personale (docente, tutor e amministrativo) gi à impiegato
dall'Ente uscente sulle attivit à oggetto del passaggio, a
condizione che:
• a) Il personale sia in forza presso l'Ente uscente da
almeno 6 mesi.
• b) Le attivit à formative siano sostanzialmente le
stesse o coerenti con il profilo professionale del
lavoratore.
3. Mantenimento dei Diritti Acquisiti Al fine di garantire la
continuità del rapporto di lavoro, l'assunzione presso l'Ente
subentrante deve avvenire:
• Senza la previsione di un nuovo periodo di prova.
• Con il mantenimento dell' anzianità di servizio
convenzionale ai fini degli scatti.
• Con l'applicazione dell'inquadramento e del
trattamento economico non inferiore a quello
precedentemente goduto (superminimi inclusi).
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4. Procedura di Raffreddamento e Consultazione Non appena
ricevuta comunicazione dell'esito del bando o della gara,
l'Ente uscente e l'Ente subentrante devono:
• Darne comunicazione scritta alle OO.SS. territoriali e
alle RSU entro 15 giorni.
• Avviare un tavolo di confronto per definire le modalit à
del passaggio (numeri, profili, tempi).
• Redigere un verbale di accordo che certifichi il
passaggio di tutto il personale avente diritto.
5. Deroghe Eccezionali Eventuali riduzioni di orario o
modifiche alle condizioni contrattuali nel passaggio possono
essere pattuite solo in sede protetta (Commissione Paritetica)
e solo in presenza di una comprovata e documentata
riduzione del finanziamento pubblico o del numer o di classi
autorizzate dall'Ente finanziatore.
6. Responsabilità Solidale L'Ente uscente resta responsabile
per tutte le spettanze retributive, contributive e di TFR
maturate fino alla data del passaggio. Qualora l'Ente uscente
risulti insolvente, l'Ente subentrante (previa intesa con l'ente
finanziatore pubblico o privato ) agirà per garantire la tutela
del credito del lavoratore.
Art. 35 – Mutamento di funzioni per inidoneit à o particolari
condizioni
1. Definizione di Inidoneit à Sopravvenuta Qualora il medico
competente accerti l'inidoneità parziale o totale, temporanea
o permanente, del lavoratore allo svolgimento delle mansioni
di docente -formatore in presenza o in laboratorio, l ’Ente è
tenuto ad esperire ogni tentativo di ricollocazione in mansioni
compatibili con lo stato di salute.
2. Procedura di Récupération Professionnelle L'Ente, in
accordo con il lavoratore e sentite le RSU, individua profili
alternativi all'interno dell'organizzazione. Le attività prioritarie
per il reimpiego sono:
• a) Progettazione didattica e ricerca metodologica.
• b) Gestione dell'archivio didattico e dei registri.
• c) Orientamento in ingresso e supporto al placement.
• d) Monitoraggio della qualit à e revisione dei materiali
e-learning.
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Formazione Continua, Obbligatoria, Professionale e Qualificante
3. Mantenimento del Trattamento Economico In caso di
passaggio a mansioni appartenenti a un livello inferiore per
cause di salute o per le condizioni di cui al comma 5, al
lavoratore è garantito il mantenimento del trattamento
economico complessivo precedentemente goduto
(superminimi e scatti inclusi) tramite un assegno ad
personam riassorbibile solo da futuri passaggi di livello.
4. Particolari Condizioni di Tutela Hanno diritto alla richiesta
di mutamento temporaneo di funzione o alla riduzione del
carico di aula (con compensazione in ore funzionali):
• Lavoratori affetti da patologie oncologiche o gravi
malattie cronico-degenerative.
• Lavoratori che abbiano superato i 60 anni di et à (per
prevenire il logoramento da burnout didattico).
• Lavoratrici madri nel periodo successivo al congedo
obbligatorio e fino al terzo anno di vita del bambino (se
l'attività di aula risulta incompatibile con le esigenze di
allattamento/cura).
5. Formazione per la Riconversione L'Ente è tenuto a
finanziare e garantire, in orario di lavoro, i percorsi formativi
necessari per permettere al lavoratore inidoneo di acquisire
le competenze richieste per la nuova mansione
amministrativa o gestionale assegnata.
6. Priorità nei Trasferimenti Il lavoratore con ridotte capacit à
lavorative ha diritto di precedenza nella scelta della sede di
lavoro pi ù vicina alla propria residenza, al fine di ridurre i
tempi di spostamento e l'affaticamento correlato.
TITOLO VI: ORARIO, CARICO DIDATTICO E DISCONNESSIONE
Art. 36 – Orario di lavoro e limite massimo di formazione
diretta
1. Orario Settimanale Ordinario L'orario di lavoro ordinario per
il personale a tempo pieno è fissato in 36 ore settimanali. Tale
orario è distribuito mediamente su 5 giorni, fatte salve diverse
esigenze organizzative legate a corsi del fine settimana
(formazione continua), che prevedono comunque il recupero
del riposo settimanale.
2. Composizione del Carico di Lavoro (Mix Didattico) Le 36 ore
settimanali non possono essere costituite esclusivamente da
attività d'aula. Al fine di garantire la qualit à pedagogica,
l'orario è così ripartito:
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Formazione Continua, Obbligatoria, Professionale e Qualificante
• Formazione Diretta (Aula/Laboratorio): Massimo 22
ore settimanali (medie annue).
• Attività Funzionali alla Didattica: La quota restante (14
ore) è dedicata alla preparazione delle lezioni,
correzione delle prove, coordinamento con i colleghi,
ricevimento famiglie, aggiornamento professionale e
gestione dei registri.
3. Limite Massimo di Formazione Diretta (Tetto Invalicabile) È
fatto divieto assoluto di superare le 26 ore di formazione
diretta settimanale , anche in caso di picchi di attivit à. Il
superamento delle 22 ore medie deve essere considerato
lavoro straordinario e compensato con le maggiorazioni
previste, fermo restando il diritto al recupero delle ore
funzionali sacrificate.
4. Orario Plurisettimanale e Flessibilità L'Ente può adottare un
orario plurisettimanale per far fronte alla stagionalit à dei
bandi (es. picchi a marzo, cali a luglio) e di esigenze derivanti
da specifiche commesse.
• Lo scostamento non pu ò superare le ±6 ore rispetto
alle 36 medie.
• Il calendario delle ore deve essere comunicato al
lavoratore con almeno 15 giorni di preavviso.
• Ogni variazione comunicata con preavviso inferiore ai
5 giorni dà diritto all'indennità di flessibilità.
5. Prestazione Minima Giornaliera Per ottimizzare la
conciliazione vita -lavoro, la prestazione giornaliera non pu ò
essere inferiore a 3 ore, onde evitare "trasferte" per singole
ore di lezione che risulterebbero economicamente
svantaggiose per il dipendente.
6. Registrazione dell'Orario L'Ente è obbligato a dotarsi di
sistemi di rilevazione automatica (badge o firma digitale su
registro elettronico) che certifichino sia l'inizio e la fine della
giornata lavorativa, sia la distinzione tra ore di aula e ore
funzionali. Il lavoratore ha il diritto di accedere ai propri dati di
presenza in tempo reale.
Art. 37 – Diritto alla Disconnessione e tempi di riposo digitale
1. Definizione del Diritto alla Disconnessione Il lavoratore ha
il diritto di disconnettersi dalle strumentazioni tecnologiche e
dalle piattaforme digitali di lavoro (e -mail, sistemi gestionali,
chat aziendali) al di fuori dell'orario di lavoro stabilito dal
proprio contratto e durante i periodi di riposo, ferie e malattia.
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2. Fasce di Non Reperibilit à Al fine di garantire il riposo
effettivo, viene stabilita una "Fascia di Silenzio Digitale" che
intercorre tra le ore 20:00 e le ore 08:00 del giorno
successivo, nonch é durante l'intero arco delle giornate di
riposo settimanale e festività.
• In queste fasce orarie, l'Ente e i coordinatori non
possono inviare comunicazioni che richiedano lettura
o azione immediata.
• Il mancato accesso ai sistemi digitali o la mancata
risposta alle comunicazioni durante tali fasce non può
in alcun caso costituire oggetto di contestazione
disciplinare né influire negativamente sulle valutazioni
di merito.
3. Gestione dei Gruppi di Lavoro Digitali L'uso di applicazioni
di messaggistica istantanea per scopi lavorativi deve essere
limitato a comunicazioni di servizio urgenti e indifferibili (es.
variazioni dell'ultimo minuto nel calendario didattico).
• È vietato l'invio di materiali didattici, compiti o direttive
progettuali tramite canali non ufficiali o al di fuori
dell'orario di servizio.
• L'Ente è tenuto a redigere un "Protocollo Digitale"
interno che specifichi i canali ufficiali di
comunicazione e le modalità d'uso.
4. Funzionalità di "Invio Programmato" L'Ente si impegna a
promuovere l'uso di funzioni di "invio programmato" per le e -
mail inviate dai coordinatori, affinché la ricezione da parte del
personale avvenga esclusivamente durante le ore di inizio
turno del destinatario.
5. Formazione sul Benessere Digitale Nell'ambito della
formazione obbligatoria sulla sicurezza, l'Ente inserisce
moduli specifici sulla gestione dello stress digitale e sull'uso
consapevole degli strumenti tecnologici, rivolti sia ai docenti
che al personale amministrativo e di coordinamento.
6. Deroghe per Emergenze Eventuali deroghe al diritto alla
disconnessione sono ammesse esclusivamente per figure
con responsabilità di sicurezza (es. RSPP) o per emergenze
oggettive relative alla custodia dei locali o alla sicurezza degli
allievi, e devono comunque essere limitate al tempo
strettamente necessario alla gestione dell'evento.
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Art. 38 – Lavoro straordinario e limiti all'eccedenza didattica
1. Definizione e Volontarietà
Si considera lavoro straordinario quello prestato oltre l'orario
settimanale ordinario di 36 ore. Lo straordinario deve avere
carattere eccezionale, deve essere autorizzato per iscritto
dalla Direzione e non pu ò essere richiesto in modo
sistematico. Il lavoratore pu ò rifiutarsi di prestare lavoro
straordinario per giustificati motivi personali o familiari.
2. Limiti Massimi
Il ricorso al lavoro straordinario non pu ò superare le 2 ore
giornaliere e le 10 ore settimanali. In ogni caso, il tetto annuo
complessivo è fissato in 150 ore. Il superamento di tali limiti
è considerato violazione delle norme sulla salute e sicurezza
sul lavoro.
3. Eccedenza Didattica (Straordinario d'Aula)
Qualora al docente venga richiesto di superare le 22 ore
medie di formazione diretta (fino al limite massimo di 26 ore
previsto all'Art. 36), tali ore sono configurate come
"Eccedenza Didattica".
• Data l'intensità del carico cognitivo, l'ora di eccedenza
didattica viene retribuita con una maggiorazione
superiore allo straordinario comune.
4. Maggiorazioni Retributive
Le ore di lavoro straordinario e di eccedenza didattica sono
compensate con la retribuzione oraria globale di fatto
maggiorata delle seguenti percentuali:
Tipologia di Straordinario Maggiorazione
Lavoro straordinario diurno (funzionale) 25%
Eccedenza Didattica (Aula oltre le 22h
medie annue) 40%
Lavoro straordinario festivo o domenicale 50%
Lavoro straordinario notturno (dalle 22:00
alle 06:00) 60%
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5. Banca delle Ore
In alternativa al pagamento, il lavoratore pu ò richiedere che
le ore di straordinario effettuate confluiscano in una "Banca
delle Ore".
• Le ore accantonate potranno essere fruite come riposi
compensativi (permessi retribuiti) entro i 12 mesi
successivi, compatibilmente con le esigenze del
calendario didattico.
• Al momento della fruizione del riposo, al lavoratore
spetta comunque la sola quota di maggiorazione
prevista al comma 4 in busta paga.
6. Divieto di Forfettizzazione Illegittima
È vietato l'inserimento di clausole di " forfettizzazione dello
straordinario" nei contratti individuali per i livelli IV e V. Tali
clausole sono ammesse solo per i quadri (Livello VII) e devono
comunque essere proporzionate al reale impegno richiesto.
Art. 39 – Banca delle ore: recupero e flessibilit à
compensativa
1. Costituzione della Banca delle Ore È istituita la "Banca delle
Ore" individuale per tutto il personale dipendente. In essa
confluiscono le ore di lavoro straordinario, le ore di eccedenza
didattica e le ore prestate per flessibilità organizzativa, previa
opzione scritta del lavoratore da esercitarsi entro il mese di
gennaio di ogni anno (o all'atto dell'assunzione).
2. Alimentazione e Maggiorazioni Qualora il lavoratore scelga
di accantonare le ore anzich é riceverne il pagamento
immediato:
• Le ore vengono caricate nel portafoglio virtuale del
lavoratore in misura pari a quelle effettivamente
prestate.
• La maggiorazione prevista per lo straordinario (es.
+25% o +40% per l'aula) viene comunque liquidata in
busta paga nel mese di esecuzione della prestazione.
La Banca delle Ore gestisce quindi solo il "recupero del
tempo".
3. Modalità di Fruizione (Recupero) Il lavoratore ha diritto di
fruire dei riposi compensativi accantonati secondo le seguenti
modalità:
• Per permessi orari: Con un preavviso di almeno 48 ore.
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• Per riposi giornalieri (intere giornate): Da concordare
con la Direzione in base al calendario didattico, con un
preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
• L'Ente è tenuto a garantire la fruizione di almeno il
50% delle ore accantonate nei periodi di sospensione
delle lezioni (vacanze natalizie, pasquali o estive)
qualora richiesto dal lavoratore.
4. Limiti di Accantonamento e Scadenza Il limite massimo di
ore accumulabili nella Banca delle Ore è fissato in 100 ore
annue.
• Le ore non fruite entro il 31 dicembre di ogni anno
solare possono essere portate a nuovo per un
massimo di 24 mesi.
• Al termine dei 24 mesi, le ore ancora presenti in banca
saranno obbligatoriamente liquidate in busta paga con
la retribuzione oraria corrente.
5. Trasparenza e Monitoraggio Il saldo della Banca delle Ore
deve essere chiaramente indicato nel prospetto paga mensile
o in un allegato specifico del portale del dipendente. Le RSU
hanno il diritto di ricevere semestralmente un prospetto
anonimizzato sull'andamento medio degli accan tonamenti e
delle fruizioni per monitorare eventuali sovraccarichi
strutturali.
6. Cessazione del Rapporto In caso di dimissioni,
licenziamento o scadenza del contratto a termine, tutte le ore
residue presenti nella Banca delle Ore devono essere
liquidate al lavoratore con l'ultima busta paga (competenze di
fine rapporto).
Art. 40 – Lavoro notturno (eccezionalità)
1. Definizione di Lavoro Notturno Ai fini del presente contratto,
si considera lavoro notturno quello prestato in un periodo di
almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra le
ore 22:00 e le ore 06:00.
2. Carattere di Eccezionalit à Il lavoro notturno è ammesso
solo per attivit à di formazione continua rivolta a lavoratori
turnisti o per eventi formativi ed espositivi (es. Open Day
serali, saggi di fine anno nel settore ristorazione) che non
possano essere svolti in orario diurno. L'Ente non può istituire
corsi con orario notturno ordinario senza un accordo
preventivo con le RSU/OO.SS.
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3. Maggiorazioni Retributive Le ore prestate in orario notturno
sono retribuite con la retribuzione oraria globale di fatto
maggiorata delle seguenti percentuali:
• Lavoro notturno ordinario: maggiorazione del 30%.
• Lavoro notturno straordinario: maggiorazione del 60%
(non cumulabile con la precedente).
• Lavoro notturno festivo: maggiorazione del 75%.
4. Limitazioni e Divieti È vietato adibire al lavoro notturno:
• Le donne, dalle ore 24:00 alle ore 06:00, nel periodo
che intercorre tra l'accertamento dello stato di
gravidanza e il compimento di un anno di et à del
bambino.
• I lavoratori che abbiano a proprio carico un soggetto
disabile ai sensi della Legge 104/92.
• I lavoratori ai quali sia stata accertata dal Medico
Competente l'inidoneità al lavoro notturno.
5. Tutela della Salute e Riposo Rigenerativo Il lavoratore
adibito al lavoro notturno ha diritto a un periodo di riposo
consecutivo di almeno 11 ore tra la fine della prestazione
notturna e l'inizio del turno diurno successivo. Non è
consentito adibire lo stesso docente a una lezione in prima
ora del mattino (ore 08:00) se ha prestato servizio oltre le ore
22:00 della sera precedente , salvo diverso accordo tra le
parti.
6. Sorveglianza Sanitaria I lavoratori che prestano lavoro
notturno per almeno 80 giorni l'anno sono sottoposti a visite
mediche periodiche (almeno biennali) a carico dell'Ente per
accertare l'assenza di patologie correlate all'alterazione dei
ritmi circadiani.
Art. 41 – Festività
1. Festivit à Nazionali e Infrasettimanali Sono considerati
giorni festivi, con diritto alla normale retribuzione mensile, i
seguenti giorni:
• Festività Nazionali: 25 aprile (Liberazione), 1° maggio
(Lavoro), 2 giugno (Repubblica).
• Festività Religiose: 1° gennaio (Capodanno), 6
gennaio (Epifania), Lunedì dell’Angelo (Pasquetta), 15
agosto (Assunzione), 1 ° novembre (Ognissanti), 4°
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ottobre (San Francesco) 8 dicembre (Immacolata), 25
dicembre (Natale), 26 dicembre (S. Stefano).
• Santo Patrono: La ricorrenza del Santo Patrono del
Comune in cui ha sede l'unit à operativa presso cui il
lavoratore presta servizio.
2. Trattamento Economico In occasione delle festivit à sopra
elencate, la retribuzione mensile non subisce alcuna
decurtazione.
3. Lavoro Festivo Il ricorso al lavoro durante le festivit à ha
carattere eccezionale. Qualora sia richiesta la prestazione
lavorativa:
• Il lavoratore ha diritto, oltre alla normale retribuzione,
al pagamento delle ore effettivamente prestate con
una maggiorazione del 50%.
• Non è ammesso lo scambio della festivit à nazionale
(25 aprile, 1 ° maggio, 2 giugno) con altri giorni
lavorativi, salvo diversi accordi sindacali di secondo
livello per settori specifici (es. agricoltura/turismo).
4. Ex Festivit à (Permessi Retribuiti) In sostituzione delle
festività soppresse dalla legge (es. S. Giuseppe, Ascensione,
Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo fuori Roma), al lavoratore
sono riconosciuti 4 giorni di permessi retribuiti annui (pari a
32 ore per un full-time).
• Tali permessi maturano in pro -rata (1/ 3 al mese) e
devono essere fruiti entro l'anno solare,
preferibilmente durante i periodi di sospensione
didattica.
• I permessi non fruiti entro il 31 dicembre saranno
liquidati con la retribuzione in vigore in quel momento.
5. Coincidenza con Ferie o Malattia Se una festivit à cade
durante il periodo di ferie, tale giorno non viene computato
come giorno di ferie. In caso di malattia, la festivit à non dà
luogo a indennità di malattia ma viene retribuita regolarmente
dall'Ente come tale.
Art. 42 – Ferie e piano ferie condiviso
1. Misura del Diritto Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di
servizio, a un periodo di ferie retribuite pari a 30 giorni
lavorativi (calcolati su una settimana di 6 giorni) o 26 giorni
lavorativi (su una settimana di 5 giorni).
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• Le ferie sono irrinunciabili e non possono essere
sostituite dalla relativa indennit à, salvo il caso di
risoluzione del rapporto di lavoro.
2. Maturazione e Pro-rata Le ferie maturano in ragione di 2,16
giorni per ogni mese di servizio prestato. Le frazioni di mese
superiori a 15 giorni valgono come mese intero. I periodi di
assenza per malattia, infortunio, congedo di maternit à e
permessi sindacali sono computati come servizio utile per la
maturazione delle ferie.
3. Il Piano Ferie Condiviso Entro il 30 aprile di ogni anno ,
l'Ente, sentite le RSU e le esigenze dei singoli lavoratori,
definisce il Piano Ferie annuale.
• Almeno due settimane consecutive di ferie devono
essere garantite nel periodo estivo (tra il 1 ° giugno e
il 30 settembre), in coincidenza con la sospensione
delle attività didattiche ordinarie.
• Il lavoratore ha diritto di conoscere la propria
collocazione nel piano ferie con almeno 30 giorni di
preavviso rispetto alla data di inizio prevista.
4. Interruzione delle Ferie Il decorso delle ferie è interrotto dal
sopraggiungere della malattia (insorta prima o durante le
ferie) che risulti regolarmente certificata e che comporti il
ricovero ospedaliero o una prognosi superiore a 3 giorni. In tal
caso, il lavoratore ha l'obbligo di darne immediata
comunicazione all'Ente.
5. Ferie Collettive Qualora l'Ente programmi una chiusura
totale della sede (ferie collettive), questa deve essere
comunicata ai dipendenti entro il 31 marzo. La chiusura
collettiva non può comunque eccedere le 3 settimane annue,
lasciando al lavoratore la disponibilità della quota residua per
esigenze personali.
6. Monetizzazione e Residui È fatto divieto di accumulare
residue ferie oltre i 18 mesi successivi all'anno di
maturazione. Qualora per eccezionali esigenze di servizio non
sia stato possibile fruirne, l'Ente ha l'obbligo di programmare
il recupero coatto entro i successivi 3 mesi o, in ultima istanza
e solo se permesso dalla legge, procedere al versamento dei
contributi sulla quota non goduta per evitare sanzioni.
Art. 43 – Permessi retribuiti e tutele per l'assistenza familiare
1. Permessi per Lutto o Grave Infermit à In conformit à alla
Legge 53/2000, il lavoratore ha diritto a 3 giorni lavorativi
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all'anno di permesso retribuito in caso di decesso o
documentata grave infermità del coniuge (anche legalmente
separato), del convivente (purch é la convivenza risulti da
certificazione anagrafica) , di un parente entro il secondo
grado o di un affine entro il primo grado.
• I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7
giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza
della grave infermità.
2. Permessi per Eventi Particolari e Visite Mediche Oltre ai
permessi previsti dai Rol, sono riconosciute 12 ore annue di
permessi retribuiti specifici per:
• Effettuazione di visite mediche specialistiche, esami
diagnostici o terapie che non possono essere svolti
fuori dall'orario di lavoro.
• Accompagnamento di figli minori o genitori anziani
(over 75) a visite o esami clinici.
• Tali permessi sono frazionabili a gruppi di minimo 30
minuti.
3. Congedo per Matrimonio o Unione Civile In occasione del
matrimonio o dell'unione civile, al lavoratore non in prova
spetta un congedo retribuito di 15 giorni consecutivi . Tale
congedo non può essere computato nel periodo di ferie né nel
periodo di preavviso di licenziamento.
4. Tutela dei Caregiver e Legge 104/92 Il lavoratore che
assiste un familiare con disabilità grave accertata ha diritto a:
• 3 giorni di permesso mensile retribuito (fruibili anche
ad ore).
• Priorità nella scelta della sede di lavoro (se l'Ente ha
più unità operative).
• Diritto alla trasformazione temporanea del rapporto da
tempo pieno a tempo parziale.
5. Congedi per donne vittime di violenza La lavoratrice inserita
in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere,
debitamente certificati, ha diritto ad un congedo retribuito per
un periodo massimo di 90 giorni lavorativi nell'arco di tre anni.
• Per tale periodo, la lavoratrice ha diritto a percepire
un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione.
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• È garantito il diritto alla trasformazione del rapporto di
lavoro in part -time e al successivo ripristino del full -
time.
6. Permessi per Inserimento Scolastico Viene introdotta una
quota di 8 ore annue (non cumulabili) per l'inserimento dei
figli all'asilo nido o alla scuola dell'infanzia, fruibili nel primo
mese di frequenza.
Art. 44 – Permessi non retribuiti
1. Facoltà di Richiesta Al lavoratore che ne faccia motivata
richiesta, l'Ente può concedere brevi periodi di permesso non
retribuito per esigenze personali o familiari (es. pratiche
burocratiche prolungate, traslochi, motivi di studio non
coperti dall'Art. 46). La concessione è subordinata alle
esigenze di servizio e alla possibilit à di sostituzione
nell'attività didattica.
2. Aspettativa per Gravi Motivi Familiari In conformit à alla
Legge 53/2000, il lavoratore ha diritto a un periodo di
aspettativa non retribuita per gravi e documentati motivi
familiari relativi ai soggetti indicati all'Art. 43.
• Durata: Il periodo pu ò avere una durata massima,
continuativa o frazionata, di due anni nell'arco
dell'intera vita lavorativa.
• Conservazione del posto: Durante tale periodo il
dipendente conserva il diritto al posto di lavoro, non
può essere licenziato e non può svolgere alcun tipo di
attività lavorativa.
3. Aspettativa per Formazione e Dottorato I lavoratori con
almeno 5 anni di anzianit à presso lo stesso Ente possono
richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi
formativi (Art. 5 Legge 53/2000) per un periodo non
superiore a 11 mesi.
• In caso di ammissione a corsi di Dottorato di Ricerca
senza borsa di studio, il dipendente pu ò richiedere
l'aspettativa non retribuita per l'intera durata del
corso, con garanzia di rientro nella propria qualifica e
livello.
4. Effetti sul Rapporto di Lavoro Durante i periodi di permesso
non retribuito o aspettativa:
• Non decorre l'anzianità di servizio.
• Non maturano i ratei di ferie, tredicesima e TFR.
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• Non è dovuta la contribuzione previdenziale, salvo il
diritto del lavoratore al riscatto o alla contribuzione
volontaria secondo le norme INPS.
5. Procedura e Preavviso Salvo casi di oggettiva e provata
urgenza, la richiesta di permesso non retribuito deve essere
inoltrata per iscritto:
• Con almeno 2 giorni di preavviso per permessi di
durata inferiore a 3 giorni.
• Con almeno 15 giorni di preavviso per periodi
superiori. L'Ente è tenuto a rispondere entro 48 ore
dalla richiesta. L'eventuale diniego deve essere
motivato per iscritto con riferimento a specifiche
esigenze didattiche o organizzative indilazionabili.
6. Rientro Anticipato Il lavoratore in aspettativa ha il diritto di
rientrare in servizio prima della scadenza del periodo
concordato, dandone comunicazione scritta all'Ente con un
preavviso di almeno 7 giorni lavorativi.
Art. 45 – Permessi brevi e recuperi
1. Definizione e Limiti Orari Il lavoratore pu ò richiedere, per
giustificati motivi personali, permessi brevi di durata non
superiore alla met à dell'orario giornaliero (e comunque non
eccedenti le 2 ore consecutive), purch é sia garantita la
copertura delle ore di lezione tramite sostituzione o
posticipazione concordata.
• Il totale dei permessi brevi non può superare le 36 ore
per anno scolastico (corrispondenti a una settimana
lavorativa media).
2. Modalità di Richiesta La richiesta deve essere formulata al
Coordinatore di sede con un preavviso di almeno 24 ore, salvo
casi di documentata urgenza. L'Ente, valutata la compatibilità
con il calendario delle lezioni, autorizza il permesso.
3. Obbligo di Recupero Il permesso breve non d à luogo a
decurtazione della retribuzione, a condizione che il lavoratore
recuperi le ore non lavorate entro i 60 giorni successivi alla
fruizione del permesso.
• Il recupero deve avvenire prioritariamente in attività di
docenza (supplenze, sportelli didattici, recuperi
pomeridiani) o, in subordine, in attività funzionali.
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• L'orario del recupero è stabilito dall'Ente, tenendo
conto delle proposte del lavoratore e delle esigenze
didattiche.
4. Mancato Recupero Qualora, per cause imputabili al
lavoratore, il recupero non avvenga entro i termini stabiliti (60
giorni) o entro la fine dell'anno formativo, l'Ente procederà alla
trattenuta della corrispondente quota di retribuzione con la
prima busta paga utile.
• Se il recupero non è stato possibile per cause
imputabili all'organizzazione dell'Ente (mancata
assegnazione di ore di supplenza o attivit à), il
lavoratore non subisce alcuna trattenuta e le ore si
considerano abbuonate.
5. Esclusione dalle Maggiorazioni Le ore prestate come
recupero dei permessi brevi non sono considerate lavoro
straordinario e non danno diritto ad alcuna maggiorazione, in
quanto compensano una precedente assenza retribuita.
6. Monitoraggio e Trasparenza Le ore di permesso fruite e
quelle recuperate devono essere annotate in un apposito
registro (cartaceo o digitale) a disposizione del lavoratore per
la verifica del saldo.
Art. 46 – Permessi elettorali e cariche pubbliche
1. Operazioni Elettorali (Scrutatori, Segretari, Presidenti di
Seggio) Il lavoratore chiamato a svolgere funzioni presso i
seggi elettorali (per elezioni politiche, amministrative,
europee o referendarie) ha diritto di assentarsi dal lavoro per
tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni.
• Trattamento Economico: I giorni trascorsi al seggio
sono considerati, a tutti gli effetti, giornate lavorative
retribuite.
• Riposi Compensativi: Qualora le operazioni elettorali si
svolgano nei giorni di riposo settimanale
(sabato/domenica), il lavoratore ha diritto a usufruire
di altrettante giornate di riposo compensativo
immediatamente successive alla chiusura delle
operazioni, o comunque concordate entro 30 giorni.
2. Partecipazione a Cariche Pubbliche Elettive Il lavoratore
eletto al Parlamento Nazionale, Europeo, ai Consigli Regionali
o che ricopra cariche negli Enti Locali (Sindaco, Assessore,
Consigliere Comunale/Provinciale) può richiedere:
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• Aspettativa non retribuita: Per tutta la durata del
mandato. Il periodo è considerato utile ai fini
dell'anzianità di servizio e della conservazione del
posto.
• Permessi Mensili: Se sceglie di rimanere in servizio, il
lavoratore ha diritto a permessi retribuiti per la
partecipazione alle sedute degli organi di cui fa parte,
nei limiti previsti dal D.Lgs. 267/2000 (TUEL).
3. Testimonianze e Obblighi di Legge Il lavoratore chiamato a
rendere testimonianza in sede giudiziaria o a presenziare a
procedimenti obbligatori (es. convocazione come Giudice
Popolare) ha diritto a permessi retribuiti per il tempo
strettamente necessario, previa esibizione della citazione o
convocazione dell'autorità competente.
4. Modalit à di Comunicazione Salvo casi di convocazione
d'urgenza dell'autorit à giudiziaria, il lavoratore deve
comunicare all'Ente la propria partecipazione alle operazioni
elettorali o l'assunzione di cariche pubbliche non appena ne
riceve notifica ufficiale, e comunque con almeno 5 giorni di
preavviso, per permettere la riorganizzazione del calendario
didattico.
5. Divieto di Discriminazione L'esercizio di cariche pubbliche
o lo svolgimento di funzioni elettorali non pu ò in alcun modo
costituire motivo di pregiudizio per la progressione di carriera
o per l'assegnazione di incarichi all'interno dell'Ente.
TITOLO VII: LUOGO DI LAVORO E MISSIONI
Art. 47 – Trasferimenti: limiti geografici e indennità
1. Definizione di Sede di Lavoro La sede di lavoro è quella
indicata nel contratto individuale di assunzione. Ogni
variazione definitiva della sede deve essere comunicata per
iscritto con un preavviso di almeno 30 giorni.
2. Limiti al Trasferimento Unilaterale Il trasferimento del
lavoratore ad una sede situata oltre i 50 km dalla sede
originaria o raggiungibile in pi ù di 60 minuti con i mezzi
pubblici ordinari pu ò essere disposto dall'Ente solo in
presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e
produttive.
• Per i lavoratori con figli di età inferiore ai 3 anni o che
beneficiano della Legge 104/92, il trasferimento oltre
i 30 km può avvenire esclusivamente previo consenso
scritto del dipendente.
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3. Indennit à di Trasferimento In caso di trasferimento
disposto dall'Ente che comporti il mutamento della residenza
del lavoratore, l'Ente è tenuto a corrispondere:
• Il rimborso delle spese documentate di trasloco
(personali e dei familiari conviventi).
• Un'indennità una tantum pari a una mensilit à di
retribuzione globale di fatto per i lavoratori senza
carichi di famiglia, elevata a due mensilit à per i
lavoratori con carichi di famiglia.
4. Trasferimento Temporaneo (Distacco) Qualora il lavoratore
sia inviato a prestare servizio presso un’altra sede o ente per
un periodo limitato (es. supporto a una nuova sede in fase di
avvio):
• Il lavoratore mantiene il trattamento economico della
sede di origine.
• L'Ente deve rimborsare integralmente le maggiori
spese di viaggio sostenute rispetto al normale tragitto
casa-lavoro.
5. Indennità Chilometrica e Uso del Mezzo Proprio Qualora per
il raggiungimento della nuova sede o per spostamenti tra sedi
diverse nello stesso giorno sia richiesto l'uso del mezzo
proprio (previa autorizzazione scritta):
• Il lavoratore ha diritto a un'indennit à chilometrica
calcolata in base alle Tabelle ACI vigenti per il modello
di autovettura utilizzato.
6. Diritto al Rientro In caso di apertura di posizioni vacanti
nella sede di origine per mansioni equivalenti, il lavoratore
trasferito ha diritto di precedenza assoluto nella richiesta di
rientro, da esercitarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione della
posizione vacante.
Art. 48 – Missioni, rimborsi spese e indennità
1. Definizione di Missione Il lavoratore è in missione quando,
per esigenze di servizio e su disposizione dell'Ente, presta la
propria attività fuori dalla sede di lavoro indicata nel contratto
e fuori dal territorio comunale della stessa.
2. Rimborso Spese (Pi è di lista) Al lavoratore in missione
spetta il rimborso integrale delle spese documentate, entro i
limiti della ragionevolezza e secondo il regolamento interno:
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• Trasporto: Biglietti ferroviari (prima o seconda classe
in base alla durata), aerei, mezzi pubblici o indennit à
chilometrica ACI se autorizzato l'uso del mezzo proprio.
• Vitto: Rimborso dei pasti (pranzo e/o cena) fino a un
massimale giornaliero stabilito dalla contrattazione di
secondo livello.
• Alloggio: In caso di pernottamento, rimborso di hotel.
3. Indennità di Trasferta (Diaria) Oltre al rimborso delle spese
vive, al lavoratore spetta un'indennit à di trasferta per ogni
giornata trascorsa fuori sede, a titolo di compensazione per il
disagio:
• Trasferta intera (oltre 12 ore): € 30,00 al giorno.
• Trasferta ridotta (da 6 a 12 ore): € 15,00 al giorno. Tali
importi sono esenti da contribuzione e tassazione nei
limiti previsti dalla normativa fiscale vigente.
4. Tempo di Viaggio Il tempo impiegato per il viaggio verso la
località di missione è considerato a tutti gli effetti orario di
lavoro.
• Se il viaggio avviene al di fuori dell'orario ordinario, le
ore eccedenti saranno compensate con la
maggiorazione per lavoro straordinario o recuperate
tramite Banca delle Ore.
• È garantito il rispetto delle 11 ore di riposo consecutivo
tra il rientro dalla missione e l'inizio del turno
successivo.
5. Anticipo Spese Il lavoratore ha il diritto di richiedere un
anticipo sulle spese presunte di missione pari ad almeno il
75% del costo stimato (viaggio e alloggio). L'Ente è tenuto a
erogare l'anticipo almeno 3 giorni prima della partenza.
6. Missioni all'Estero Per le missioni fuori dal territorio
nazionale (es. Progetti Erasmus+, scambi culturali), le
indennità di trasferta e i massimali di spesa sono raddoppiati.
L'Ente ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa
sanitaria specifica per il lavoratore per tutta la durata della
permanenza all'estero.
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TITOLO VIII: TUTELA DELLA SALUTE E DELLA PERSONA
Art. 49 – Malattia: periodo di comporto e integrazione
economica
1. Obbligo di Comunicazione e Certificazione In caso di
malattia, il lavoratore deve avvisare l’Ente prima dell'inizio del
proprio turno di lavoro (salvo casi di forza maggiore) per
permettere la riorganizzazione delle lezioni.
• La giustificazione avviene tramite l'invio telematico del
certificato medico da parte del medico curante
all’INPS. Il lavoratore è tenuto a comunicare all'Ente il
numero di protocollo del certificato (PUC).
2. Periodo di Comporto (Diritto alla conservazione del posto)
Il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo di:
• 12 mesi (365 giorni) nell'arco di un triennio per
anzianità fino a 5 anni.
• 18 mesi (548 giorni) nell'arco di un triennio per
anzianità superiore a 5 anni. Per le patologie
oncologiche o cronico-degenerative gravi, il comporto
è raddoppiato. Superati tali limiti, l'Ente può procedere
alla risoluzione del rapporto, previo preavviso.
3. Trattamento Economico e Integrazione a carico dell'Ente
L'Ente integra l'indennità corrisposta dall'INPS per garantire al
lavoratore la normale retribuzione globale di fatto, secondo il
seguente schema:
• Dal 1° al 3° giorno (Carenza): 100% a carico dell'Ente
(per un massimo di 3 eventi all'anno; dal 4° evento la
carenza è pagata al 50%).
• Dal 4° al 20° giorno: Integrazione fino al 100% della
retribuzione.
• Dal 21 ° al 180 ° giorno: Integrazione fino al 100%
della retribuzione.
• Oltre il 180° giorno (fino al limite del comporto): L'Ente
corrisponde un'indennit à pari al 50% della
retribuzione, salvo diversa previsione della bilateralità.
4. Esclusione dal Computo del Comporto Non si computano
ai fini del limite di cui al comma 2:
• I periodi di ricovero ospedaliero o di day-hospital.
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• I periodi di assenza dovuti a terapie salvavita
(chemioterapia, emodialisi, ecc.).
• Gli infortuni sul lavoro.
5. Fasce di Reperibilità e Visite Fiscali Il lavoratore è tenuto a
rispettare le fasce di reperibilit à stabilite dalla normativa
vigente (attualmente 10:00-12:00 e 17:00-19:00).
• L'Ente ha il diritto di richiedere la visita fiscale, ma si
impegna a non richiederla in modo vessatorio o
reiterato per lo stesso evento morboso, nel rispetto
della dignità del dipendente.
6. Aspettativa non retribuita post -comporto Prima della
scadenza del periodo di comporto, il lavoratore che ne abbia
necessità può richiedere un periodo di aspettativa non
retribuita per un massimo di ulteriori 6 mesi, durante i quali il
posto di lavoro resta conservato ma non maturano
retribuzione, ferie o anzianità.
Art. 50 – Maternità, paternità e congedi parentali
1. Congedo di Maternit à (Obbligatorio) Durante i 5 mesi di
congedo di maternità (solitamente ripartiti in 2 mesi prima del
parto e 3 dopo, o 1+4), alla lavoratrice spetta:
• L'indennità INPS pari all'80% della retribuzione.
• Integrazione a carico dell'Ente fino al raggiungimento
del 100% della retribuzione globale di fatto.
• Il periodo è computato a tutti i fini dell'anzianit à di
servizio, della maturazione delle ferie, della
tredicesima e del TFR.
2. Congedo di Paternit à Obbligatorio Il padre lavoratore ha
diritto a un congedo obbligatorio di 10 giorni lavorativi (non
frazionabili a ore e utilizzabili anche in via non continuativa),
retribuiti al 100% dall'Ente.
• Tale congedo è fruibile dai due mesi precedenti la data
presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi.
3. Congedo Parentale (Facoltativo) Ciascun genitore ha diritto
al congedo parentale per ogni figlio nei primi suoi 12 anni di
vita.
• Per i primi tre mesi di congedo (non trasferibili),
l'indennità è elevata dall'Ente al 40% della retribuzione
(rispetto al 30% previsto per legge), al fine di
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incentivare l'utilizzo del congedo anche da parte dei
padri.
• Per i mesi successivi si applica la normativa vigente in
termini di indennità e durata.
4. Permessi per Allattamento e Riposi Giornalieri Fino al
compimento del primo anno di vita del bambino, la lavoratrice
(o il lavoratore in alternativa) ha diritto a riposi giornalieri
retribuiti:
• 2 ore al giorno (se l'orario è superiore a 6 ore).
• 1 ora al giorno (se l'orario è inferiore a 6 ore). L'Ente è
tenuto ad adattare l'orario delle lezioni per permettere
la fruizione di tali riposi all'inizio o alla fine della
giornata lavorativa, se richiesto dal dipendente.
5. Congedi per Malattia del Figlio Entrambi i genitori,
alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per
periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di et à
inferiore a 3 anni.
• Dai 3 agli 8 anni del figlio, ciascun genitore ha diritto a
5 giorni lavorativi all'anno per malattia del bambino.
• Tali congedi non sono retribuiti, ma sono coperti da
contribuzione figurativa e garantiscono la
conservazione del posto.
6. Tutela contro il Licenziamento e Diritto al Rientro Dall'inizio
della gravidanza e fino al compimento di un anno di et à del
bambino, vige il divieto assoluto di licenziamento (salvo giusta
causa).
• Al rientro, la lavoratrice/ore ha diritto di essere
adibita/o alle precedenti mansioni o a mansioni
equivalenti nella stessa unità produttiva.
• È favorito l'accesso al Part-Time post-maternità fino al
terzo anno di vita del bambino.
Art. 51 – Infortuni sul lavoro e malattie professionali
1. Obblighi di Segnalazione Il lavoratore è tenuto a dare
immediata notizia di qualsiasi infortunio accaduto, anche se
di lieve entità, al proprio responsabile diretto o alla Direzione
dell'Ente.
• In caso di mancata segnalazione immediata, che
pregiudichi la possibilit à per l'Ente di inoltrare la
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denuncia INAIL entro i termini di legge (48 ore), il
lavoratore perde il diritto alle integrazioni aziendali,
salvo casi di forza maggiore.
2. Trattamento Economico e Integrazione In caso di infortunio
sul lavoro o malattia professionale riconosciuti dall'INAIL,
l'Ente è tenuto a corrispondere un'integrazione a quanto
erogato dall'Istituto fino a garantire il 100% della retribuzione
globale di fatto fin dal primo giorno di assenza.
• L'integrazione è dovuta per tutta la durata dell'inabilità
temporanea assoluta certificata dall'INAIL.
3. Conservazione del Posto (Comporto per Infortunio) Il
lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto
fino alla guarigione clinica certificata dall'INAIL.
• I periodi di assenza dovuti a infortunio sul lavoro o
malattia professionale non sono computati ai fini del
periodo di comporto per malattia comune.
4. Malattie Professionali L'Ente riconosce come potenziali
malattie professionali correlate alla funzione docente:
• Patologie della voce (disfonie croniche).
• Patologie da stress psicofisico (burnout riconosciuto).
• Patologie osteoarticolari legate alla postura
prolungata in aula o laboratorio. In tali casi, l'Ente
supporta il lavoratore nell'iter di riconoscimento
presso l'INAIL.
5. Anticipazione delle Indennità L'Ente è tenuto ad anticipare
in busta paga le indennità a carico dell'INAIL, provvedendo poi
al conguaglio con l'Istituto, per evitare che il lavoratore debba
attendere i tempi tecnici di liquidazione dell'ente pubblico.
6. Sorveglianza Sanitaria e Rientro Dopo un infortunio con
prognosi superiore a 60 giorni, il lavoratore è sottoposto a
visita medica presso il Medico Competente per verificare
l'idoneità alla mansione prima di riprendere l'attività didattica
o di laboratorio. Qualora l'idoneità sia parziale, si applicano le
procedure di mutamento mansione.
Art. 52 – Congedo matrimoniale o per unione civile
1. Durata e Spettanza Al lavoratore non in prova che contrae
matrimonio o unione civile (ai sensi della Legge 76/2016)
spetta un periodo di congedo retribuito della durata di 15
giorni consecutivi (di calendario).
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• Il diritto spetta ad entrambi i coniugi/uniti qualora
dipendenti dello stesso Ente.
• Il congedo non pu ò essere computato nel periodo di
ferie né in quello di preavviso di licenziamento.
2. Decorrenza e Flessibilit à Il congedo deve essere fruito in
un'unica soluzione.
• Di norma, il periodo inizia dal giorno della
celebrazione.
• Su richiesta del lavoratore e compatibilmente con le
esigenze didattiche (es. per evitare interruzioni
durante sessioni d'esame o scrutini), il congedo pu ò
essere differito entro i 30 giorni successivi alla data
dell'evento.
3. Trattamento Economico Durante il periodo di congedo, il
lavoratore ha diritto alla normale retribuzione globale di fatto.
• Per gli impiegati, la retribuzione è interamente a carico
dell'Ente.
• Per gli operai/tecnici (laddove previsto l'assegno
INPS), l'Ente è tenuto a corrispondere un'integrazione
fino a garantire il 100% della retribuzione netta che il
lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.
4. Modalit à di Richiesta Il lavoratore deve presentare la
richiesta di congedo alla Direzione con un preavviso di
almeno 15 giorni, salvo casi di forza maggiore, indicando la
data di inizio e di fine dell'astensione per permettere la
nomina di un eventuale supplente.
5. Documentazione Al rientro in servizio, ed entro i successivi
60 giorni, il lavoratore ha l'obbligo di presentare all'ufficio del
personale il certificato di matrimonio o di unione civile (o
documentazione equipollente rilasciata dall'autorit à
comunale).
6. Casi Particolari Il congedo spetta anche in caso di
celebrazione del solo rito civile. Non spetta, invece, in caso di
solo rito religioso senza effetti civili o per successivi
matrimoni/unioni qualora il lavoratore ne abbia gi à usufruito
con lo stesso datore di lavoro, salvo il caso di vedovanza o
annullamento del precedente vincolo.
Art. 53 – Aspettativa e congedi per la formazione continua
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1. Congedi per la Formazione (Legge 53/2000) I lavoratori
con almeno 5 anni di anzianità presso lo stesso Ente possono
richiedere un congedo per la formazione per un periodo non
superiore a 11 mesi , continuativi o frazionati, nell'arco
dell'intera vita lavorativa.
• Il congedo è finalizzato al completamento della scuola
dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di
secondo grado, del diploma universitario o di laurea,
ovvero alla partecipazione ad attività formative diverse
da quelle poste in essere o finanziate dal datore di
lavoro.
2. Trattamento del Rapporto di Lavoro Durante il periodo di
congedo per la formazione:
• Il lavoratore conserva il posto di lavoro.
• Il rapporto si considera sospeso: non è dovuta la
retribuzione, non decorre l'anzianit à di servizio e non
maturano ferie, tredicesima e TFR.
• Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo o alla
contribuzione volontaria per fini pensionistici.
3. Aspettativa per Master e Specializzazioni Alta Formazione
Al fine di promuovere l'eccellenza didattica, l'Ente pu ò
concedere un'aspettativa non retribuita (oltre i limiti del
comma 1) per la frequenza di Master universitari, Dottorati di
Ricerca o Corsi di Specializzazione di durata annuale o
biennale, coerenti con l'area disciplinare di insegnamento.
• L'Ente si impegna a rispondere alla richiesta entro 30
giorni. L'eventuale diniego deve essere motivato da
gravi esigenze organizzative documentate.
4. Diritto al Rientro e Knowledge Sharing Al termine del
congedo o dell'aspettativa, il lavoratore ha diritto di riprendere
servizio nella sede originaria.
• Come forma di "restituzione" all'Ente, il lavoratore si
impegna a tenere un seminario o una sessione di
aggiornamento rivolta ai colleghi per condividere le
competenze acquisite durante il periodo di studio.
5. Percentuale di Contemporaneità Per garantire la continuità
didattica, l'Ente è tenuto ad accogliere le richieste di congedo
nel limite del 3% della forza lavoro totale annua. Le richieste
eccedenti saranno gestite secondo criteri di priorit à
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(anzianità, ordine cronologico di presentazione, rilevanza del
titolo di studio).
6. Borse di Studio Aziendali L'Ente, in sede di contrattazione
di secondo livello, pu ò istituire premi o borse di studio
(rimborso tasse universitarie) per i dipendenti che
conseguano titoli di studio con votazioni eccellenti in materie
di interesse strategico per l'Ente stesso.
Art. 54 – Diritto allo studio e permessi per esami
1. Permessi per le 150 Ore I lavoratori con contratto di lavoro
superiore a nr. 1 anni studenti, iscritti a corsi di studio presso
scuole primarie, secondarie e istituti universitari (o
equiparati), hanno diritto a permessi retribuiti nella misura
massima di 150 ore individuali nel triennio.
• Tali ore possono essere utilizzate per la frequenza
obbligatoria delle lezioni o per la preparazione degli
esami finali, purch é l'orario del corso coincida con
l'orario di lavoro.
• Per il personale con contratto a tempo parziale, il
monte ore è riproporzionato in base all'orario
contrattuale.
2. Permessi per Sostenere gli Esami Indipendentemente dalle
150 ore, il lavoratore ha diritto a permessi retribuiti giornalieri
per i giorni in cui si svolgono le prove d'esame (inclusi gli
esami universitari, i concorsi pubblici e le abilitazioni
professionali) per un massimo di 8 giorni all ’anno (anno
solare).
• Il permesso è esteso anche al giorno precedente la
prova nel caso di esami finali di laurea o diplomi di
specializzazione.
• Per fruire del permesso, il lavoratore deve presentare
la certificazione ufficiale di partecipazione rilasciata
dall'istituto scolastico o universitario.
3. Agevolazioni nell'Orario di Lavoro L'Ente è tenuto ad
agevolare il lavoratore studente nella turnazione e
nell'assegnazione dei carichi didattici, al fine di favorire la
frequenza ai corsi e la preparazione degli esami.
• I lavoratori studenti non possono essere obbligati a
prestare lavoro straordinario o a lavorare durante i
riposi settimanali se ciò pregiudica la frequenza delle
lezioni.
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4. Limiti di Contemporaneit à Hanno diritto a fruire dei
permessi di cui al comma 1 i lavoratori nel limite del 10% della
forza lavoro occupata presso l'unit à operativa. Le frazioni si
arrotondano all'unità superiore.
5. Criteri di Priorit à Qualora il numero di richieste superi il
limite del 10%, la precedenza viene accordata secondo i
seguenti criteri:
1. Frequenza di corsi della scuola dell'obbligo.
2. Conseguimento di titoli di studio di livello superiore
(Laurea, Master) coerenti con l'attività dell'Ente.
3. Maggiore anzianità di servizio.
TITOLO IX: NORME DISCIPLINARI
Art. 55 – Procedimento disciplinare, sanzioni e codice di
condotta
1. Principi Generali Il lavoratore deve osservare i doveri di
diligenza, lealt à e correttezza. Le sanzioni devono essere
proporzionate alla gravit à della mancanza, tenendo conto
della recidiva e delle circostanze in cui l'evento si è verificato.
2. Le Sanzioni Disciplinari Le mancanze del lavoratore
possono essere punite, a seconda della gravità, con:
• Rimprovero scritto (Ammonizione): Per recidiva nelle
mancanze lievi o trascuratezza nei compiti.
• Multa: Fino a un massimo di 4 ore della retribuzione
base.
• Sospensione dal servizio e dalla retribuzione: Da 1 a
un massimo di 10 giorni.
• Licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con
preavviso): Per mancanze gravi.
• Licenziamento per giusta causa (senza preavviso): Per
colpe cos ì gravi da non consentire la prosecuzione,
neppure provvisoria, del rapporto (es. atti di violenza,
furto, gravi violazioni del codice etico verso minori).
3. Procedura di Contestazione (Legge 300/1970) Nessun
provvedimento disciplinare (ad esclusione del rimprovero
verbale) può essere adottato senza la seguente procedura:
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• Contestazione scritta: L'Ente deve comunicare per
iscritto l'addebito in modo specifico e tempestivo
(entro 15 giorni dalla conoscenza del fatto).
• Diritto di difesa: Il lavoratore ha 5 giorni lavorativi di
tempo per presentare le proprie giustificazioni, scritte
o verbali. In questa fase, il lavoratore pu ò farsi
assistere da un rappresentante sindacale o da un
legale.
• Erogazione della sanzione: L'Ente, valutate le difese,
deve comunicare l'eventuale sanzione entro 15 giorni
dalla presentazione delle giustificazioni. Se la
sanzione non viene comunicata entro questo termine,
le giustificazioni si intendono accolte.
4. Codice di Condotta nella Formazione Costituiscono gravi
infrazioni specifiche del settore:
• Comportamenti lesivi della dignit à degli allievi o
discriminatori.
• Divulgazione di dati sensibili dei discenti o dell'Ente.
• Svolgimento di attivit à di insegnamento privato
(lezioni) in concorrenza diretta con l'offerta formativa
dell'Ente, salvo autorizzazione.
• Falsificazione dei registri didattici (presenze allievi, ore
svolte).
5. La Recidiva Non si tiene conto delle sanzioni disciplinari
decorsi due anni dalla loro applicazione. La recidiva pu ò
comportare l'applicazione di una sanzione di grado superiore
a quella prevista per la singola mancanza.
6. Collegio di Conciliazione Contro la sanzione (escluso il
licenziamento), il lavoratore può promuovere, entro 20 giorni,
la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato
presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro. La sanzione resta
sospesa fino alla pronuncia del collegio.
TITOLO X: CESSAZIONE DEL RAPPORTO
Art. 56 – Preavviso: termini e decorrenza
1. Obbligo di Preavviso
Il contratto a tempo indeterminato non pu ò essere risolto da
nessuna delle due parti senza un preavviso scritto, salvo i casi
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di licenziamento per giusta causa o di dimissioni durante il
periodo di prova.
2. Termini di Preavviso (Dimissioni e Licenziamento)
I termini di preavviso sono stabiliti in base all'inquadramento
e all'anzianità di servizio presso l'Ente, secondo la seguente
tabella:
Anzianità di servizio Livelli VII - VI Livelli V - IV Livelli III - II
Fino a 5 anni 60 giorni 45 giorni 30 giorni
Da 5 a 10 anni 90 giorni 60 giorni 45 giorni
Oltre 10 anni 120 giorni 90 giorni 60 giorni
In caso di dimissioni volontarie del lavoratore, i termini sopra
indicati sono ridotti del 50%.
3. Decorrenza dei Termini
I termini di preavviso decorrono dal 1° o dal 16 ° giorno di
ciascun mese. La comunicazione deve avvenire tramite
raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC),
oppure, in caso di dimissioni, esclusivamente tramite la
procedura telematica prevista dal Ministero del Lavoro.
4. Indennità Sostitutiva del Preavviso
La parte che recede dal rapporto senza l'osservanza dei
termini di cui al comma 2 deve corrispondere all'altra parte
un'indennità pari all'importo della retribuzione globale di fatto
corrispondente al periodo di preavviso non dato.
• Qualora il lavoratore dia le dimissioni senza preavviso,
l'Ente ha il diritto di trattenere tale importo dalle
competenze di fine rapporto (TFR e ratei).
5. Esonero dal Preavviso
Su richiesta della parte che riceve la disdetta, il lavoratore può
essere esonerato dal prestare servizio durante il preavviso. In
tal caso, il rapporto si risolve immediatamente ma l'Ente è
comunque tenuto a versare l'indennit à sostitutiva, salvo
accordo scritto per la risoluzione consensuale senza
indennizzi.
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6. Permessi per Ricerca Nuova Occupazione
Durante il periodo di preavviso lavorato a seguito di
licenziamento, il dipendente ha diritto a 8 ore settimanali di
permesso retribuito (frazionabili) per la ricerca di una nuova
occupazione e per sostenere colloqui di lavoro.
Art. 57 – Risoluzione del rapporto di lavoro
1. Cause di risoluzione Il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato può risolversi per:
• Dimissioni volontarie del lavoratore.
• Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo
(soggettivo o oggettivo).
• Risoluzione consensuale tra le parti.
• Raggiungimento dei limiti di et à per il pensionamento
di vecchiaia.
• Decesso del lavoratore.
2. Licenziamento per Giusta Causa (Senza Preavviso) Si
verifica quando il lavoratore compie azioni talmente gravi da
rendere impossibile la prosecuzione del rapporto. Esempi
includono: furto di beni aziendali, violenza fisica in sede, gravi
atti lesivi dell'incolumit à degli allievi, o abbandono
ingiustificato del posto di lavoro che pregiudichi la sicurezza
dei minori.
3. Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo (Con
Preavviso) Dovuto a notevoli inadempienze degli obblighi
contrattuali da parte del lavoratore, meno gravi della giusta
causa, come la recidiva in mancanze disciplinari gi à
sanzionate o il mancato rispetto reiterato delle direttive
didattiche.
4. Licenziamento per Giustificato Motivo Oggettivo Dovuto a
ragioni inerenti all ’attività produttiva e l'organizzazione del
lavoro, quali:
• Soppressione del corso o dell'area formativa per
mancanza di iscritti o tagli ai finanziamenti pubblici.
• Chiusura definitiva della sede operativa.
• Inidoneità fisica o psichica permanente del lavoratore,
accertata dalle autorit à competenti, qualora non sia
possibile il ricollocamento.
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5. Obblighi di Forma Il licenziamento deve essere comunicato
per iscritto, a mezzo PEC o raccomandata A/R, con
l'indicazione specifica dei motivi che lo hanno determinato. La
mancanza di motivazione scritta rende il licenziamento
inefficace.
6. Risoluzione Consensuale Ente e lavoratore possono
concordare in qualsiasi momento la chiusura del rapporto. In
tal caso, le parti definiscono i termini di uscita e le eventuali
spettanze economiche aggiuntive ( incentivo all'esodo ). Per
essere valida, la risoluzione deve essere convalidata
telematicamente presso il portale del Ministero del Lavoro o
in sede sindacale.
7. Restituzione Documenti e Beni All'atto della risoluzione, il
lavoratore è tenuto a restituire tutti i beni dell'Ente (PC, chiavi,
tesserini, registri originali). L'Ente è tenuto a consegnare il
certificato di servizio e l'ultimo prospetto paga comprensivo di
tutte le competenze maturate.
Art. 58 – Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo
1. Licenziamento per Giusta Causa (Art. 2119 C.C.) Si
configura in presenza di una mancanza cos ì grave da non
consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto
di lavoro. In questo caso il rapporto cessa immediatamente
senza preavviso . Costituiscono giusta causa, a titolo
esemplificativo:
• Atti di violenza fisica o molestie gravi nei confronti di
allievi, colleghi o terzi.
• Gravi infrazioni alle norme sulla sicurezza che abbiano
messo a rischio l'incolumità delle persone.
• Furto o danneggiamento volontario di attrezzature
didattiche di rilevante valore.
• Falsificazione documentale finalizzata a percepire
indebitamente fondi pubblici (es. firme allievi).
• Svolgimento di attivit à concorrenziale grave e non
autorizzata.
2. Licenziamento per Giustificato Motivo Soggettivo Deriva da
un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali che,
pur essendo grave, non preclude la prestazione del preavviso.
Si applica nei casi di:
• Recidiva nelle mancanze che hanno già dato luogo alla
sospensione.
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• Prolungata e ingiustificata assenza dal servizio per
oltre 3 giorni consecutivi.
• Grave e reiterata negligenza nell'adempimento dei
doveri didattici o amministrativi (es. mancata
consegna verbali o registri).
3. Licenziamento per Giustificato Motivo Oggettivo Riguarda
ragioni inerenti all'attivit à produttiva e all'organizzazione del
lavoro. L'Ente può procedere al recesso in caso di:
• Soppressione della mansione o del corso a causa
della contrazione del numero di allievi o del mancato
finanziamento del progetto.
• Innovazione tecnologica o organizzativa che renda
superflua la figura professionale.
• Inidoneità fisica o psichica permanente accertata dal
Medico Competente, laddove non sia possibile il
repechage (ricollocamento in altre mansioni
equivalenti o inferiori).
4. Onere della Prova e Repechage In caso di licenziamento
per giustificato motivo oggettivo, spetta all'Ente l'onere di
provare:
• L'effettività della ragione addotta.
• L'impossibilità di impiegare utilmente il lavoratore in
altre mansioni compatibili con il suo bagaglio
professionale all'interno dell'Ente (obbligo di
repechage).
5. Impugnazione del Licenziamento Il lavoratore che ritenga il
licenziamento illegittimo pu ò impugnarlo, a pena di
decadenza:
• Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione
scritta, tramite atto stragiudiziale (anche tramite
sindacato).
• Entro i successivi 180 giorni con il deposito del ricorso
presso la cancelleria del Tribunale del Lavoro.
6. Indennità e Regime di Tutele Per i lavoratori assunti dopo il
7 marzo 2015, in caso di accertata illegittimit à del
licenziamento, si applicano le tutele crescenti previste dal
D.Lgs. 23/2015, fatte salve le ipotesi di nullità (licenziamento
discriminatorio, in maternità, ecc.) per le quali resta ferma la
reintegrazione nel posto di lavoro.
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Art. 59 – Indennità sostitutiva del preavviso
1. Definizione e Spettanza In tutti i casi in cui il recesso
avvenga senza il rispetto dei termini di preavviso stabiliti dal
presente CCNL, la parte inadempiente è tenuta a
corrispondere all'altra un'indennit à equivalente all'importo
della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di
preavviso non lavorato.
2. Calcolo dell'Indennit à L'indennità deve essere calcolata
sulla base della retribuzione globale di fatto in vigore al
momento della risoluzione del rapporto. Essa deve
comprendere:
• La retribuzione base tabellare.
• Gli scatti di anzianità.
• Ogni altro elemento continuativo della retribuzione (es.
superminimi, indennità di funzione).
• I ratei di tredicesima mensilità.
3. Casi di Erogazione da parte dell'Ente L'Ente è tenuto a
corrispondere l'indennità al lavoratore nei seguenti casi:
• Licenziamento per giustificato motivo (soggettivo o
oggettivo) con esonero immediato dal servizio.
• Recesso durante il periodo di comporto per malattia,
qualora l'Ente decida di non attendere il rientro.
• Decesso del lavoratore (in questo caso l'indennit à
spetta ai superstiti ai sensi dell'Art. 2118 C.C.).
• Dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore
(es. mancato pagamento dello stipendio per oltre due
mesi, molestie, gravi variazioni delle condizioni di
lavoro).
4. Casi di Trattenuta da parte dell'Ente Qualora il lavoratore
rassegni le dimissioni volontarie senza rispettare il periodo di
preavviso e senza che sussista una giusta causa, l'Ente ha il
diritto di trattenere l'importo corrispondente al preavviso non
dato dalle competenze di fine rapporto (TF R, ferie residue,
ratei).
5. Effetti Previdenziali e Fiscali L'indennità sostitutiva del
preavviso è soggetta a contribuzione previdenziale ed è
computata ai fini del Trattamento di Fine Rapporto (TFR),
poiché è considerata retribuzione a tutti gli effetti, sebbene
riferita a un periodo non lavorato.
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6. Irrilevanza del Periodo ai fini della Conservazione del Posto
Il pagamento dell'indennit à sostitutiva estingue
immediatamente il rapporto di lavoro. Pertanto, il periodo
coperto dall'indennità non è utile ai fini della maturazione di
ulteriori ferie, anzianit à o permessi, n é sposta la data di
cessazione giuridica del rapporto.
Art. 60 – Trattamento di fine rapporto (TFR)
1. Maturazione e Calcolo In ogni caso di risoluzione del
rapporto di lavoro, il prestatore ha diritto a un trattamento di
fine rapporto calcolato ai sensi dell' Art. 2120 del Codice
Civile.
• Il calcolo si effettua sommando, per ciascun anno di
servizio, una quota pari alla somma delle retribuzioni
annue (comprese di 13 ª e indennità fisse) divisa per
13,5.
• Le quote accantonate vengono rivalutate al 31
dicembre di ogni anno con l'applicazione di un tasso
costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75%
dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo (ISTAT).
2. Destinazione del TFR Il lavoratore, entro 6 mesi
dall'assunzione, deve esercitare l'opzione circa la
destinazione delle quote maturande:
• Mantenimento presso l'Ente (o presso il Fondo di
Tesoreria INPS per enti con più di 50 dipendenti).
• Conferimento alla Previdenza Complementare (Fondo
di categoria o fondo aperto).
3. Anticipazione del TFR Il lavoratore con almeno 8 anni di
servizio presso lo stesso Ente pu ò chiedere un'anticipazione
non superiore al 70% del trattamento accumulato alla data
della richiesta. La richiesta deve essere giustificata da:
• Acquisto della prima casa di abitazione (per sé o per i
figli).
• Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari
riconosciuti dalle strutture pubbliche.
• Spese durante i congedi per astensione facoltativa
(maternità/paternità) o per formazione.
4. Limiti alle richieste di anticipazione L'Ente è tenuto a
soddisfare le richieste entro i limiti del 10% degli aventi titolo
e comunque nel limite del 4% del numero totale dei
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dipendenti. In caso di richieste eccedenti, verr à data priorità
alle spese sanitarie.
5. Liquidazione del TFR Il pagamento del TFR deve avvenire
entro 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
• In caso di ritardo superiore a 90 giorni, l'Ente è tenuto
a corrispondere gli interessi di mora pari al tasso
legale.
6. Indennit à in caso di decesso In caso di decesso del
lavoratore, il TFR maturato e l'indennit à sostitutiva del
preavviso devono essere corrisposti al coniuge, ai figli e, se
vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado
e agli affini entro il secondo grado (Art. 2122 C.C.).
Art. 61 – Restituzione della strumentazione aziendale,
documenti e certificato di servizio
1. Riconsegna dei beni aziendali All'atto della risoluzione del
rapporto, il lavoratore è tenuto a riconsegnare all'Ente tutto
quanto ricevuto per lo svolgimento della propria attivit à. Ciò
include, a titolo esemplificativo:
• Dispositivi tecnologici (PC, tablet, smartphone
aziendali).
• Chiavi, badge di accesso e tessere di riconoscimento.
• Documentazione didattica originale, registri di classe,
verbali di esame e ogni altro documento sensibile
cartaceo o digitale.
2. Restituzione dei documenti del lavoratore L'Ente,
contestualmente alla cessazione del rapporto o comunque
entro 8 giorni dalla stessa, deve mettere a disposizione del
lavoratore tutti i documenti di sua pertinenza depositati
presso l'Ente (es. certificati di laurea originali, attestati di
specializzazione, libretto di lavoro).
3. Rilascio del Certificato di Servizio Ai sensi dell'Art. 2124 del
Codice Civile, l'Ente ha l'obbligo di rilasciare al lavoratore un
certificato di servizio che indichi:
• Il periodo di tempo durante il quale il lavoratore è stato
occupato.
• Le mansioni svolte e il livello di inquadramento
raggiunto.
• La qualifica professionale (es. Docente, Tutor,
Coordinatore).
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4. Dichiarazione delle Competenze In aggiunta al certificato
di servizio, l'Ente si impegna a rilasciare, su richiesta del
lavoratore, una breve descrizione delle competenze acquisite
e delle attività formative svolte (es. partecipazione a progetti
europei, ore di formazione interna), utile per la portabilit à
delle competenze nel sistema della Formazione Continua,
Obbligatoria, Professionale e Qualificante.
5. Ultima Busta Paga e CUD L'Ente è tenuto a consegnare
l'ultimo prospetto paga (comprensivo di ratei di ferie, ROL,
tredicesima e indennit à varie) e, nei termini di legge, la
Certificazione Unica (CU) necessaria per gli adempimenti
fiscali.
6. Manleva Al momento della restituzione dei beni e della
ricezione dei documenti, le parti sottoscrivono un verbale di
riconsegna che funge da manleva reciproca per quanto
concerne la custodia dei materiali aziendali.
TITOLO XI: DIRITTI CIVILI E TUTELA DEL BENESSERE
Art. 62 – Pari opportunità e contrasto alle discriminazioni
1. Principio di Non Discriminazione L'Ente garantisce parità di
trattamento e di opportunit à tra tutti i lavoratori, senza
distinzione di sesso, orientamento sessuale, identit à di
genere, origine etnica, religione, opinioni politiche, condizioni
di salute o disabilità.
• Tale principio si applica all'accesso all'impiego, alla
Formazione Continua, Obbligatoria, Professionale e
Qualificante, alle promozioni e alle condizioni
retributive.
2. Comitato Pari Opportunit à (CPO) Negli Enti con oltre 50
dipendenti è istituito il Comitato Pari Opportunit à, composto
pariteticamente da rappresentanti dell'Ente e delle
Organizzazioni Sindacali. Il CPO ha il compito di:
• Monitorare l'andamento dell'occupazione femminile e
dei livelli di carriera.
• Proporre piani di azioni positive per rimuovere ostacoli
che impediscono la parità.
• Analizzare la flessibilit à oraria per favorire la
conciliazione vita-lavoro.
3. Contrasto al Gender Pay Gap L'Ente si impegna a garantire
che, a parit à di mansioni, inquadramento e anzianit à, non
sussistano differenze salariali tra uomini e donne. Ogni due
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro SITEC-PMI per la
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anni l'Ente redige un rapporto sulla situazione del personale
che evidenzi le medie retributive per genere.
4. Tutela delle Persone con Disabilit à L'Ente si impegna ad
andare oltre gli obblighi della Legge 68/99, promuovendo
l'integrazione dei lavoratori disabili attraverso:
• L'abbattimento delle barriere architettoniche e digitali.
• L'adattamento della postazione di lavoro (ausili
tecnologici, software dedicati).
• Una gestione dell'orario di lavoro che tenga conto delle
necessità terapeutiche.
5. Identità di Genere e Carriera Alias Per tutelare la dignità dei
lavoratori in percorso di affermazione di genere, l'Ente attiva,
su richiesta, la "Carriera Alias".
• Questa procedura prevede l'utilizzo del nome di
elezione nel badge, nell'indirizzo e -mail e nel registro
elettronico, fermo restando che i documenti ufficiali a
fini previdenziali e fiscali manterranno il nome
anagrafico fino alla sentenza definitiva.
6. Azioni contro l'odio e l'intolleranza L'Ente promuove
periodicamente momenti di sensibilizzazione e formazione
per tutto il personale sui temi della diversità e dell'inclusione,
considerandoli parte integrante dell'aggiornamento
professionale.
Art. 63 – Prevenzione Burnout e tutela delle condizioni
psicofisiche
1. Definizione e Monitoraggio L'Ente riconosce il burnout
come rischio professionale specifico del settore. In
collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione (RSPP) e il Medico Competente, l'Ente effettua
con cadenza biennale la valutazione del rischio stress lavoro-
correlato, utilizzando strumenti validati (es. questionari, focus
group) che coinvolgano direttamente il personale.
2. Lo "Sportello Benessere" Gli Enti con più di 30 dipendenti
istituiscono lo Sportello Benessere, un servizio di consulenza
e supporto psicologico rivolto al personale.
• Accesso: Il servizio è gratuito, anonimo e protetto dal
segreto professionale.
• Finalità: Offrire un primo ascolto per situazioni di
disagio legate al carico di lavoro, alla gestione di classi
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difficili, a conflitti interpersonali o a eventi traumatici
occorsi in ambito lavorativo.
• Gestione: Il servizio pu ò essere gestito tramite
convenzioni con professionisti esterni o attraverso la
bilateralità di settore.
3. Misure di Prevenzione e Decompressione Al fine di
prevenire l'esaurimento emotivo, l'Ente mette in atto le
seguenti misure:
• Flessibilità nei carichi didattici: Rotazione periodica
dei docenti su classi o moduli con diversi livelli di
criticità.
• Spazi di decompressione: Individuazione di aree relax
idonee dove il personale pu ò staccare durante le
pause, separate dai flussi degli allievi.
• Supervisione di gruppo: Organizzazione di incontri
periodici condotti da un facilitatore per l'elaborazione
dei casi didattici complessi (es. allievi con gravi
fragilità sociali o comportamentali).
4. Diritto alla Disconnessione (Benessere Digitale) Al di fuori
dell'orario di lavoro (serali, festivi, ferie), il lavoratore ha il
diritto alla disconnessione totale dalle piattaforme digitali
aziendali (e-mail, WhatsApp, registri elettronici).
• L'Ente non pu ò sanzionare, n é valutare
negativamente, il lavoratore che non risponda a
comunicazioni lavorative ricevute al di fuori del proprio
orario di servizio, salvo comprovate emergenze di
sicurezza.
5. Formazione sulla Resilienza L'Ente inserisce nel piano
formativo obbligatorio moduli dedicati alla gestione dello
stress, alla comunicazione non violenta e allo sviluppo di soft
skills per la gestione dei conflitti in aula.
6. Accantonamento Ore "Self-Care" Per i lavoratori impegnati
in aree ad alta criticità sociale, è possibile convertire fino a 10
ore annue di formazione obbligatoria in sessioni individuali o
di gruppo di supporto psicologico o tecniche di rilassamento
autorizzate dall'Ente.
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TITOLO X: NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 64 – Norme transitorie e finali
1. Norme transitorie e finali Per quanto non espressamente
previsto nel presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
si rimanda alla normativa nazionale vigente.
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TABELLE RETRIBUTIVE E TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Struttura della Retribuzione Mensile
La retribuzione globale mensile spettante al lavoratore è composta
dalle seguenti voci:
• Minimo Tabellare: Parametrato sulla base del livello di
inquadramento.
• EDR (Elemento Distinto della Retribuzione): Pari a € 10,33
per tutti i livelli (ex Prot. 23/7/93).
• Eventuali indennit à: Come previsto dagli articoli specifici
del presente CCNL o dalla contrattazione di secondo livello.
2. Tabelle dei Minimi Tabellari (Valori Lordi per 13 mensilità)
FASE 1: In vigore dal 1° Gennaio 2026
Livello Minimo Tabellare (€) E.D.R. (€) TOTALE MENSILE (€)
VII 2.639,67 10,33 2.650,00
VI 2.369,67 10,33 2.380,00
V 2.109,67 10,33 2.120,00
IV 1.879,67 10,33 1.890,00
III 1.699,67 10,33 1.710,00
II 1.539,67 10,33 1.550,00
FASE 2: In vigore dal 1° Gennaio 2027 (Aumento medio 2% IPCA)
Livello Minimo Tabellare (€) E.D.R. (€) TOTALE MENSILE (€)
VII 2.692,67 10,33 2.703,00
VI 2.417,27 10,33 2.427,60
V 2.152,07 10,33 2.162,40
IV 1.917,47 10,33 1.927,80
III 1.733,87 10,33 1.744,20
II 1.570,67 10,33 1.581,00
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FASE 3: In vigore dal 1° Gennaio 2028 (Aumento a regime)
Livello Minimo Tabellare (€) E.D.R. (€) TOTALE MENSILE (€)
VII 2.746,67 10,33 2.757,00
VI 2.465,77 10,33 2.476,10
V 2.195,27 10,33 2.205,60
IV 1.955,97 10,33 1.966,30
III 1.768,77 10,33 1.779,10
II 1.602,27 10,33 1.612,60
3. Trattamento di Welfare e Previdenza
In aggiunta ai minimi sopra indicati, l'Ente è tenuto ai seguenti
versamenti obbligatori:
1. Assistenza Sanitaria Integrativa: Versamento mensile di €
10,00 (o quota definita dal fondo individuato) a totale
carico del datore di lavoro.
2. Previdenza Complementare: Contributo a carico ditta pari
all'1% della retribuzione tabellare per i lavoratori aderenti
al fondo individuato.
3. Bilateralità: Versamento mensile di € 7,00 (di cui € 2,00 a
carico del lavoratore) per il sostegno alle prestazioni di
welfare e formazione continua.