Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 novembre 2025

Cassazione n. 34881/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

/2025 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.9526/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].RO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 22/2023 depositata il 29/03/2023.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 22/2023, depositata il 29.3.2023, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della GI.RO, di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., per difetto di legittimazione ad impugnare.

La Corte d’Appello ha evidenziato che la legittimazione del socio a proporre reclamo, ai sensi dell’art. 51 CCII, deve essere esclusa nel caso in cui sia stata la stessa società ad aver richiesto l’apertura nei suoi confronti della procedura concorsuale, e ciò in quanto il socio non può esprimere una volontà diversa da quella della società (manifestata, nel caso di specie, dall’amministratore giudiziario, stante la sua piena rappresentatività della società amministrata), non essendo ammesso che un ente collettivo, dotato di autonoma soggettività giuridica, possa esprimere più volontà tra loro diverse, dovendo quindi il socio soggiacere alle decisioni espresse dal legittimo legale rappresentante della società.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della GI.RO di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a quattro motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. in persona dell’amministratore giudiziario e la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito in giudizio.

Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 51, 120 bis del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, 2409, 2475 bis, c.c., art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La ricorrente espone che nel giudizio deciso con la sentenza impugnata non si è limitata ad opporre la propria volontà a quella della Società (argomento sul quale la Corte di Appello di Napoli fonda la decisione), ma ha sostenuto (e sostiene) che la volontà della società di essere sottoposta a liquidazione giudiziale non è stata manifestata o, il che è lo stesso, non è stata manifestata ritualmente e validamente.

La ricorrente afferma altresì che il potere di chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale non può essere riconosciuto in capo all’amministratore giudiziario, a mente dell’art. 2409 c.c., in quanto nominato solo per limitati compiti, tra i quali non rientra - né in generale, né nella vicenda di cui è causa - quello di chiedere autonomamente la liquidazione giudiziale.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2409, 2380 bis, 2475 bis, c.c.; art. 14 Disposizioni sulla legge in generale, 3 Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La ricorrente evidenzia che lo status dell’amministratore giudiziario ex art. 2409, c.c. è diverso da quello dell’amministratore nominato dai soci, se non altro perché il secondo ha tutti i poteri necessari a dare attuazione all’oggetto sociale, mentre il primo ha solo i poteri che gli attribuisce la legge (e cioè quelli indicati dall’art. 2409, commi 5 e 6, c.c.) o, al più, quelli conferitigli nel provvedimento di nomina; ed allora non ha e non può avere la rappresentanza “generale” della società.

In conclusione, l’amministratore giudiziario ha solo i poteri che il decreto di nomina gli attribuisce e, ogni caso, per legge, per sottoporre la società ad una procedura concorsuale deve convocare l’assemblea e attenersi alla relativa delibera.

Nel caso di specie, il provvedimento di nomina del Tribunale non ha attribuito il potere di richiedere la sottoposizione ad una procedura concorsuale e prima di presentare il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale non ha convocato l’assemblea.

Infine, la ricorrente deduce che l’amministratore giudiziario era comunque scaduto dal suo ufficio per essere trascorso il termine 120 giorni assegnato dal Tribunale.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 111 Costituzione; 105, c.p.c., 51 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La ricorrente deduce di essere intervenuta nel giudizio di primo grado sfociato nella apertura liquidazione giudiziale e la sua qualità di parte del giudizio non era stata contestata.

Ne consegue che era abilitata a lamentarsi, in sede di appello, di una sentenza pronunziata anche nei suoi confronti, dovendo esserle riconosciute tutte le facoltà che competono alle (altre) parti di quel giudizio.

4. Con il quarto motivo è stata dedotta la nullità della sentenza e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, c.p.c.

Espone la ricorrente che, a prescindere dalla violazione e falsa applicazione delle norme di legge, manca radicalmente nella motivazione della sentenza impugnata, l’esame delle censure svolte nel reclamo di difetto della legittimazione attiva dell’amministratore giudiziario a presentare l’istanza per l’apertura della dichiarazione giudiziale, né la sentenza ha affrontato la questione oggetto di discussione relativa all’esistenza in capo all’interventore della legittimazione ad impugnare.

5. I primi due motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono in parte inammissibili e in parte infondati, anche se la motivazione deve essere corretta a norma dell’art. 384 ult. comma c.p.c.

Va osservato che, a differenza di quanto affermato dal giudice di merito, non è vero che il socio non sia un soggetto legittimato a reclamare la sentenza che ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale, potendo tale sentenza, a norma dell’art. 51 comma 1° CCII, essere impugnata da qualunque interessato.

La Corte d’Appello ha, invece, ritenuto la non legittimazione del socio ad impugnare la sentenza sulla base del diverso principio, ora non più attuale, della necessità di sottoporre all’esame dell’assemblea la decisione di fare l’istanza, con conseguente impegnatività per tutti i soci della delibera con cui una società ha deciso di domandare il proprio fallimento.

E in effetti, era orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui “Il socio di una s.r.l. fallita, il cui amministratore abbia domandato il proprio fallimento, non è legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa, in quanto la delibera assembleare che ha autorizzato l'organo amministrativo alla presentazione dell'istanza ha efficacia vincolante, ex art. 2377, comma 1, c.c., per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo che non sia stata impugnata e poi sospesa od annullata” (cfr. Cass. n. 23579/2023).

La ricorrente non contesta tale principio, ma sostiene che esso non vale nel caso concreto, perché l’amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c. non aveva i poteri per (e quindi non era legittimato a) chiedere l’apertura della liquidazione come organo della società.

La Corte d’Appello ha, invece, implicitamente ritenuto il contrario, e cioè che i poteri l’amministratore in concreto li avesse; e il diverso assunto sul quale si basa il ricorso difetta totalmente di autosufficienza, non essendo stato riportato il contenuto del provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario, né è specificato se e come l’amministratore fosse stato autorizzato dall’assemblea.

Tanto sarebbe sufficiente a disattendere il ricorso.

Deve peraltro ritenersi che l’amministratore giudiziario sia comunque legittimato a chiedere l’apertura di una procedura concorsuale, e ciò in virtù di una esegesi delle norme codicistiche coordinata con le innovazioni dettate dal CCII.

In particolare, per quanto concerne i poteri degli amministratori delle società, dal combinato disposto degli artt. 40 e 120-bis del CCII emerge che lo stabilire se e come superare o comunque affrontare una condizione di crisi o di insolvenza è considerata dal legislatore una “scelta gestoria” che si lega all’art. 2086 c.c. Ed è per questo motivo che tale scelta è stata rimessa in via esclusiva ai poteri e alle responsabilità degli amministratori.

In particolare l’art. 40/2 recita che:“Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura.

Per le società, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis”.

L’art. 120-bis/1 recita che: “1.

L'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori o dai liquidatori, i quali determinano anche il contenuto della proposta e le condizioni del piano.

Le decisioni risultano da verbale redatto da notaio e sono depositate e iscritte nel registro delle imprese.

La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società.” Le norme del CCII traggono fondamento dalla regola, implicita, ma evidente, che la scelta di corretta gestione da parte dell’amministratore è comprensiva di ogni valutazione anche a proposito della non altrimenti rimediabile condizione d’insolvenza e non può subire alcun condizionamento da parte dei soci.

E difatti, per l’ipotesi degli altri strumenti (e solo per questi), gli amministratori devono poi semplicemente “informare” i soci e riferire sull’andamento della procedura di accesso diversa dalla liquidazione giudiziale (art. 120-bis/3).

In conclusione, per le società, la decisione di accedere alla procedura di liquidazione giudiziale spetta solo agli amministratori.

Il ragionamento va esteso anche all’amministratore giudiziario.

Se è pur vero che l’art. 2409 comma 6° c.c. non è coordinato con le nuove norme del codice della crisi di impresa in ordine all’accesso alle procedure concorsuali (la norma contempla solo l’eventualità delle decisioni al momento della cessazione dell’incarico e prevede che l’amministratore “convoca e presiede l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale”), tuttavia, proprio perché tale norma deve essere letta in modo compatibile con il nuovo sistema del codice della crisi d’impresa, deve escludersi che l’assemblea abbia titolo per impedire all’amministratore (anche giudiziario) di svolgere il compito su di esso gravante per legge (art. 2086), di attivarsi, cioè, per l’attuazione di uno degli strumenti di regolazione della crisi di cui egli ravvisi i presupposti.

La formulazione letterale dell’art. 2409 c.c. non è ostativa all’attribuzione all’amministratore giudiziario dei poteri attribuiti dal codice della crisi di impresa ed insolvenza agli amministratori di società.

Nell’ottica delle norme riformate, il verbo “proporre” all’assemblea, contenuto nell’art. 2409 comma 6° c.c., va interpretato come sinonimo della funzione informativa l’amministratore giudiziario può limitarsi ad informare l’assemblea che proporrà l’attivazione del procedimento di liquidazione giudiziale.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.

Invero il socio di società è, come ogni altro interessato, a norma dell’art. 51 comma 1° CCII, legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza che ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale, ma per motivi sul merito dei presupposti della liquidazione stessa (ivi compresa l’insolvenza); mentre nella specie (in prospettiva di autosufficienza) ciò non risulta esser stato fatto.

6. Il terzo ed il quarto motivo sono assorbiti.

In ragione della novità della questione sussistono validi motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M Rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.9526/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].RO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 22/2023 depositata il 29/03/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 22/2023, depositata il 29.3.2023, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della GI.RO, di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., per difetto di legittimazione ad impugnare. La Corte d’Appello ha evidenziato che la legittimazione del socio a proporre reclamo, ai sensi dell’art. 51 CCII, deve essere esclusa nel caso in cui sia stata la stessa società ad aver richiesto l’apertura nei suoi confronti della procedura concorsuale, e ciò in quanto il socio non può esprimere una volontà diversa da quella della società (manifestata, nel caso di specie, dall’amministratore giudiziario, stante la sua piena rappresentatività della società amministrata), non essendo ammesso che un ente collettivo, dotato di autonoma soggettività giuridica, possa esprimere più volontà tra loro diverse, dovendo quindi il socio soggiacere alle decisioni espresse dal legittimo legale rappresentante della società. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della GI.RO di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a quattro motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. in persona dell’amministratore giudiziario e la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito in giudizio. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 51, 120 bis del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, 2409, 2475 bis, c.c., art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente espone che nel giudizio deciso con la sentenza impugnata non si è limitata ad opporre la propria volontà a quella della Società (argomento sul quale la Corte di Appello di Napoli fonda la decisione), ma ha sostenuto (e sostiene) che la volontà della società di essere sottoposta a liquidazione giudiziale non è stata manifestata o, il che è lo stesso, non è stata manifestata ritualmente e validamente. La ricorrente afferma altresì che il potere di chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale non può essere riconosciuto in capo all’amministratore giudiziario, a mente dell’art. 2409 c.c., in quanto nominato solo per limitati compiti, tra i quali non rientra - né in generale, né nella vicenda di cui è causa - quello di chiedere autonomamente la liquidazione giudiziale. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2409, 2380 bis, 2475 bis, c.c.; art. 14 Disposizioni sulla legge in generale, 3 Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente evidenzia che lo status dell’amministratore giudiziario ex art. 2409, c.c. è diverso da quello dell’amministratore nominato dai soci, se non altro perché il secondo ha tutti i poteri necessari a dare attuazione all’oggetto sociale, mentre il primo ha solo i poteri che gli attribuisce la legge (e cioè quelli indicati dall’art. 2409, commi 5 e 6, c.c.) o, al più, quelli conferitigli nel provvedimento di nomina; ed allora non ha e non può avere la rappresentanza “generale” della società. In conclusione, l’amministratore giudiziario ha solo i poteri che il decreto di nomina gli attribuisce e, ogni caso, per legge, per sottoporre la società ad una procedura concorsuale deve convocare l’assemblea e attenersi alla relativa delibera. Nel caso di specie, il provvedimento di nomina del Tribunale non ha attribuito il potere di richiedere la sottoposizione ad una procedura concorsuale e prima di presentare il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale non ha convocato l’assemblea. Infine, la ricorrente deduce che l’amministratore giudiziario era comunque scaduto dal suo ufficio per essere trascorso il termine 120 giorni assegnato dal Tribunale. 3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 111 Costituzione; 105, c.p.c., 51 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente deduce di essere intervenuta nel giudizio di primo grado sfociato nella apertura liquidazione giudiziale e la sua qualità di parte del giudizio non era stata contestata. Ne consegue che era abilitata a lamentarsi, in sede di appello, di una sentenza pronunziata anche nei suoi confronti, dovendo esserle riconosciute tutte le facoltà che competono alle (altre) parti di quel giudizio. 4. Con il quarto motivo è stata dedotta la nullità della sentenza e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, c.p.c. Espone la ricorrente che, a prescindere dalla violazione e falsa applicazione delle norme di legge, manca radicalmente nella motivazione della sentenza impugnata, l’esame delle censure svolte nel reclamo di difetto della legittimazione attiva dell’amministratore giudiziario a presentare l’istanza per l’apertura della dichiarazione giudiziale, né la sentenza ha affrontato la questione oggetto di discussione relativa all’esistenza in capo all’interventore della legittimazione ad impugnare. 5. I primi due motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono in parte inammissibili e in parte infondati, anche se la motivazione deve essere corretta a norma dell’art. 384 ult. comma c.p.c. Va osservato che, a differenza di quanto affermato dal giudice di merito, non è vero che il socio non sia un soggetto legittimato a reclamare la sentenza che ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale, potendo tale sentenza, a norma dell’art. 51 comma 1° CCII, essere impugnata da qualunque interessato. La Corte d’Appello ha, invece, ritenuto la non legittimazione del socio ad impugnare la sentenza sulla base del diverso principio, ora non più attuale, della necessità di sottoporre all’esame dell’assemblea la decisione di fare l’istanza, con conseguente impegnatività per tutti i soci della delibera con cui una società ha deciso di domandare il proprio fallimento. E in effetti, era orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui “Il socio di una s.r.l. fallita, il cui amministratore abbia domandato il proprio fallimento, non è legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa, in quanto la delibera assembleare che ha autorizzato l'organo amministrativo alla presentazione dell'istanza ha efficacia vincolante, ex art. 2377, comma 1, c.c., per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo che non sia stata impugnata e poi sospesa od annullata” (cfr. Cass. n. 23579/2023). La ricorrente non contesta tale principio, ma sostiene che esso non vale nel caso concreto, perché l’amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c. non aveva i poteri per (e quindi non era legittimato a) chiedere l’apertura della liquidazione come organo della società. La Corte d’Appello ha, invece, implicitamente ritenuto il contrario, e cioè che i poteri l’amministratore in concreto li avesse; e il diverso assunto sul quale si basa il ricorso difetta totalmente di autosufficienza, non essendo stato riportato il contenuto del provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario, né è specificato se e come l’amministratore fosse stato autorizzato dall’assemblea. Tanto sarebbe sufficiente a disattendere il ricorso. Deve peraltro ritenersi che l’amministratore giudiziario sia comunque legittimato a chiedere l’apertura di una procedura concorsuale, e ciò in virtù di una esegesi delle norme codicistiche coordinata con le innovazioni dettate dal CCII. In particolare, per quanto concerne i poteri degli amministratori delle società, dal combinato disposto degli artt. 40 e 120-bis del CCII emerge che lo stabilire se e come superare o comunque affrontare una condizione di crisi o di insolvenza è considerata dal legislatore una “scelta gestoria” che si lega all’art. 2086 c.c. Ed è per questo motivo che tale scelta è stata rimessa in via esclusiva ai poteri e alle responsabilità degli amministratori. In particolare l’art. 40/2 recita che:“Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura. Per le società, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis”. L’art. 120-bis/1 recita che: “1. L'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori o dai liquidatori, i quali determinano anche il contenuto della proposta e le condizioni del piano. Le decisioni risultano da verbale redatto da notaio e sono depositate e iscritte nel registro delle imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società.” Le norme del CCII traggono fondamento dalla regola, implicita, ma evidente, che la scelta di corretta gestione da parte dell’amministratore è comprensiva di ogni valutazione anche a proposito della non altrimenti rimediabile condizione d’insolvenza e non può subire alcun condizionamento da parte dei soci. E difatti, per l’ipotesi degli altri strumenti (e solo per questi), gli amministratori devono poi semplicemente “informare” i soci e riferire sull’andamento della procedura di accesso diversa dalla liquidazione giudiziale (art. 120-bis/3). In conclusione, per le società, la decisione di accedere alla procedura di liquidazione giudiziale spetta solo agli amministratori. Il ragionamento va esteso anche all’amministratore giudiziario. Se è pur vero che l’art. 2409 comma 6° c.c. non è coordinato con le nuove norme del codice della crisi di impresa in ordine all’accesso alle procedure concorsuali (la norma contempla solo l’eventualità delle decisioni al momento della cessazione dell’incarico e prevede che l’amministratore “convoca e presiede l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale”), tuttavia, proprio perché tale norma deve essere letta in modo compatibile con il nuovo sistema del codice della crisi d’impresa, deve escludersi che l’assemblea abbia titolo per impedire all’amministratore (anche giudiziario) di svolgere il compito su di esso gravante per legge (art. 2086), di attivarsi, cioè, per l’attuazione di uno degli strumenti di regolazione della crisi di cui egli ravvisi i presupposti. La formulazione letterale dell’art. 2409 c.c. non è ostativa all’attribuzione all’amministratore giudiziario dei poteri attribuiti dal codice della crisi di impresa ed insolvenza agli amministratori di società. Nell’ottica delle norme riformate, il verbo “proporre” all’assemblea, contenuto nell’art. 2409 comma 6° c.c., va interpretato come sinonimo della funzione informativa l’amministratore giudiziario può limitarsi ad informare l’assemblea che proporrà l’attivazione del procedimento di liquidazione giudiziale. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato. Invero il socio di società è, come ogni altro interessato, a norma dell’art. 51 comma 1° CCII, legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza che ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale, ma per motivi sul merito dei presupposti della liquidazione stessa (ivi compresa l’insolvenza); mentre nella specie (in prospettiva di autosufficienza) ciò non risulta esser stato fatto. 6. Il terzo ed il quarto motivo sono assorbiti. In ragione della novità della questione sussistono validi motivi per compensare le spese di lite. P.Q.M Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stes