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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 marzo 2025

Cassazione n. 10442/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12758/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]. 53, 55, 57, 57A, 57B E 57C FIRENZE, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE FIRENZE n. 2537/2022 depositata i l 29/04/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Firenze ha disposto la sospensione, ex art.295 c.p.c., del procedimento civile n.2537/2022, introdotto su iniziativa di … nei confronti di … e avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni “ derivanti dal mancato svolgimento e dall’esistenza di vizi delle opere oggetto dei contratti di appalto conclusi tra le parti il 4.1.2017 e il 15.1.2020 e di opere extracapitolato, danni consistenti principalmente nelle spese sostenute e da sostenersi per il completamento dei lavori e la rimozione dei difetti” (così è descritto l’oggetto del giudizio nell’ordinanza richiamata, a pag.1).

Il Tribunale, dato atto della pendenza di altri giudizi tra le stesse parti, ha ritenuto esistente “parziale identità soggettiva e oggettiva”, tra il procedimento n.2537/2022, il procedimento n.1340/2023 pendente in fase si appello avanti alla Corte d’Appello di Firenze, nel quale si discute “dell’accertamento dell’esecuzione e della quantificazione di una parte delle opere chiesto anche nella presente sede”, e il procedimento n.7551/2019, conclusosi con sentenza del Tribunale di Firenze n.252/2024, non ancora passata in giudicato, “di accertamento dell’esecuzione di altra parte delle opere e dell’inadempimento dell’appaltatrice per omesso completamento dei lavori e presenza di difetti con riferimento a quelli svolti, oggetto altresì della presente causa”; al fine di disporre la sospensione del giudizio il Tribunale di Firenze ha richiamato l’istituto della litispendenza, rilevando l’impossibilità di riunione per la pendenza dei giudizi in fasi processuali diverse e, di conseguenza, l’esistenza dei presupposti di operatività dell’art.295 c.p.c.

Hanno proposto ricorso ex art.42 e 47 c.p.c., affidato a due motivi, [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e il Condominio di via del [OSCURATO:SOCIETA] n.53, 55, 57, 57A, 57B e 57C.

Hanno depositato controricorso sia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha instato per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso, sia [OSCURATO:SOCIETA]., che ha svolto difese analoghe.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Solo i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Tra il Condominio di via del [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. da una parte, e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dall’altra era stato concluso in data 4.1.2017 un contratto di appalto per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione dell’intero edificio condominiale; nel corso dei lavori erano intervenuti contrasti tra le parti che avevano originato contenziosi introdotti dall’appaltatrice per il pagamento di importi fatturati, sia relativi ai lavori in corso sia per opere indicate come extracapitolato; in particolare, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva chiesto e ottenuto nei confronti del Condominio committente un decreto ingiuntivo, n.1134/2019, dal Tribunale di Firenze, che aveva dato origine a due giudizi di opposizione, l’uno radicato con RG n.7051/2019 dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., l’altro radicato con il RG n.7551/2019 dal Condominio; la sentenza che ha deciso il giudizio RG n.7051/2019 è stata appellata dalla società appaltatrice, mentre l’altra, non impugnata, non è ancora passata in giudicato; i due giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo RG n.1134/2019 sono quelli in relazione ai quali il Tribunale di Firenze ha ritenuto giustificata la sospensione necessaria del procedimento RG n.2537/2022.

Il 15.1.2020 il Condominio di via del [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. da una parte, e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dall’altra, avevano concluso altro contratto di appalto con il quale, ferme le controversie già pendenti e le reciproche contestazioni e pretese, anche future, relative al precedente contratto, le parti concordavano la prosecuzione dei lavori per la loro ultimazione tempestiva; la consegna dei lavori era avvenuta il 3.3.2020 ed era seguito, entro i sei mesi, il collaudo con esito negativo; i committenti avevano quindi contestato alla controparte gli inadempimenti lamentati con raccomandata del 9.3.2021 e, essendo l’appaltatrice rimasta inerte, avevano introdotto il giudizio rubricato con RG n.2537/2022 -al quale partecipa anche [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva rilasciato polizza fideiussoria per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.-.

I ricorrenti fondano l’impugnazione su due profili, entrambi affermati rilevanti in relazione all’art.360 co 1 n.3 c.p.c.: -violazione degli art.39 e 295 c.p.c., “avendo l’impugnata ordinanza sospeso il giudizio in ragione di una ritenuta, ma inesistente, litispendenza e conseguente pregiudizialità rispetto ad altri procedimenti pendenti in altro grado”; -violazione dell’art.295 c.p.c. perché non sussisterebbe alcun nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, e neppure logico, con i procedimenti pendenti in altro grado cui viene fatto riferimento.

Ai fini della valutazione del primo motivo di ricorso occorre identificare l’oggetto dei giudizi ritenuti pregiudicanti e quello del procedimento n. 2537/2022, che è stato sospeso.

Il procedimento RG n.7051/2019, esitato nella sentenza del Tribunale di Firenze n.1482/2023, è un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.1134/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della creditrice ingiungente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (al giudizio partecipava anche il Condominio di via del [OSCURATO:SOCIETA], destinatario dell’ingiunzione, che aveva evidenziato di aver proposto autonomo giudizio di opposizione): la pretesa creditoria della società appaltatrice era fondata sull’esecuzione di opere extracapitolato, oggetto della fattura n.32 del 12.2.2019, mentre le opponenti contestavano la debenza delle somme richieste ed avevano svolto domanda riconvenzionale per il pagamento pro quota della penale contrattuale da ritardata esecuzione dei lavori.

La sentenza che ha definito il giudizio in primo grado ha respinto la pretesa creditoria dell’appaltatrice e la domanda riconvenzionale: pende nei confronti della pronuncia di primo grado il giudizio di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

Il procedimento n.7551/2019, esitato nella sentenza del Tribunale di Firenze n.252/2014, è un giudizio di opposizione avverso lo stesso decreto ingiuntivo n.1134/2019, proposta dall’ingiunto Condominio di via del [OSCURATO:SOCIETA]: oggetto del giudizio è pertanto anche per esso la pretesa creditoria portata dalla fattura n.32/2019 per lavori extracapitolato, contestata dal Condominio, parzialmente accolta con la sentenza che ha definito il primo grado del giudizio, che non risulta sia stata impugnata.

Con l’atto di citazione che ha introdotto il giudizio della cui sospensione si discute le parti committenti, terminati i lavori appaltati con consegna del 3.3.2020 e dato atto dell’esito negativo del collaudo, lamentano l’esistenza di “vizi, difetti e manchevolezze” che si sarebbero “via via” manifestati dopo la consegna in relazione ai lavori eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rispetto ai quali chiedono sia accertato l’importo complessivo corrispondente agli interventi di riparazione e sistemazione con condanna della società appaltatrice al relativo pagamento.

Non c’è alcun riferimento, nell’ultimo giudizio radicato, all’identificazione e quantificazione di opere extracapitolato, così come nei due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, considerati parzialmente sovrapponibili al primo per soggetti e oggetto dal Tribunale di Firenze, non si fa cenno a vizi e difetti delle opere alle quali si riferiva la pretesa creditoria azionata ingiuntivamente.

Alla luce di quanto esposto si ritiene che non sussista una situazione inquadrabile nell’ambito della litispendenza o continenza tra i due giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo n.1134/2019 e il giudizio RG n.2537/2022, essendo i primi due relativi all’esistenza ed entità delle opere extracapitolato per le quali l’appaltatrice aveva emesso la fattura n.32/2019, e riferendosi invece l’ultimo ai vizi e difetto dell’intervento appaltato, emersi all’esito dell’ultimazione dello stesso, dopo la consegna del 3.3.2020.

Certo, la trattazione unitaria dei procedimenti avrebbe potuto essere opportunamente giustificata per motivi di connessione, ove i giudizi fossero stati pendenti nello stesso grado, ma il fatto che essi si riferiscono a questioni diverse sorte in parte dallo stesso rapporto contrattuale (il primo contratto di appalto concluso nel 2017) non integra i presupposti di operatività dell’art.39 c.p.c. e non può giustificare come conseguente - appunto per la pendenza dei giudizi in gradi diversi- la sospensione necessaria dell’ultimo in attesa dell’esito definitivo dei due precedenti.

Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.

In assenza, per quanto osservato al punto precedente, di una situazione processuale giuridicamente necessitante la sospensione ex art.295 c.p.c., non è possibile l’applicazione di detta norma per motivi di sola opportunità: infatti, “A norma dell'art. 295 c.p.c. va disposta lasospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dall'esito di un'altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata. …” -così, di recente, Cass. n.5671/2023-, perché “La sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in sensotecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. sul cd. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata. …” -così Cass. n.12999/2019-.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto: l’ordinanza di sospensione deve essere annullata con rimessione delle parti avanti al Tribunale di Firenze per la riassunzione del giudizio nei termini di legge.

Le spese del presente giudizio di legittimità dovranno essere valutate con il merito.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, annulla il provvedimento di sospensione pronunciato in data 29.4.2024 nel procedimento RG n.2537/2022 pendente avanti al Tribunale di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12758/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]. 53, 55, 57, 57A, 57B E 57C FIRENZE, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE FIRENZE n. 2537/2022 depositata i l 29/04/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Firenze ha disposto la sospensione, ex art.295 c.p.c., del procedimento civile n.2537/2022, introdotto su iniziativa di … nei confronti di … e avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni “ derivanti dal mancato svolgimento e dall’esistenza di vizi delle opere oggetto dei contratti di appalto conclusi tra le parti il 4.1.2017 e il 15.1.2020 e di opere extracapitolato, danni consistenti principalmente nelle spese sostenute e da sostenersi per il completamento dei lavori e la rimozione dei difetti” (così è descritto l’oggetto del giudizio nell’ordinanza richiamata, a pag.1). Il Tribunale, dato atto della pendenza di altri giudizi tra le stesse parti, ha ritenuto esistente “parziale identità soggettiva e oggettiva”, tra il procedimento n.2537/2022, il procedimento n.1340/2023 pendente in fase si appello avanti alla Corte d’Appello di Firenze, nel quale si discute “dell’accertamento dell’esecuzione e della quantificazione di una parte delle opere chiesto anche nella presente sede”, e il procedimento n.7551/2019, conclusosi con sentenza del Tribunale di Firenze n.252/2024, non ancora passata in giudicato, “di accertamento dell’esecuzione di altra parte delle opere e dell’inadempimento dell’appaltatrice per omesso completamento dei lavori e presenza di difetti con riferimento a quelli svolti, oggetto altresì della presente causa”; al fine di disporre la sospensione del giudizio il Tribunale di Firenze ha richiamato l’istituto della litispendenza, rilevando l’impossibilità di riunione per la pendenza dei giudizi in fasi processuali diverse e, di conseguenza, l’esistenza dei presupposti di operatività dell’art.295 c.p.c. Hanno proposto ricorso ex art.42 e 47 c.p.c., affidato a due motivi, [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e il Condominio di via del [OSCURATO:SOCIETA] n.53, 55, 57, 57A, 57B e 57C. Hanno depositato controricorso sia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha instato per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso, sia [OSCURATO:SOCIETA]., che ha svolto difese analoghe. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Solo i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Tra il Condominio di via del [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. da una parte, e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dall’altra era stato concluso in data 4.1.2017 un contratto di appalto per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione dell’intero edificio condominiale; nel corso dei lavori erano intervenuti contrasti tra le parti che avevano originato contenziosi introdotti dall’appaltatrice per il pagamento di importi fatturati, sia relativi ai lavori in corso sia per opere indicate come extracapitolato; in particolare, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva chiesto e ottenuto nei confronti del Condominio committente un decreto ingiuntivo, n.1134/2019, dal Tribunale di Firenze, che aveva dato origine a due giudizi di opposizione, l’uno radicato con RG n.7051/2019 dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., l’altro radicato con il RG n.7551/2019 dal Condominio; la sentenza che ha deciso il giudizio RG n.7051/2019 è stata appellata dalla società appaltatrice, mentre l’altra, non impugnata, non è ancora passata in giudicato; i due giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo RG n.1134/2019 sono quelli in relazione ai quali il Tribunale di Firenze ha ritenuto giustificata la sospensione necessaria del procedimento RG n.2537/2022. Il 15.1.2020 il Condominio di via del [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. da una parte, e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dall’altra, avevano concluso altro contratto di appalto con il quale, ferme le controversie già pendenti e le reciproche contestazioni e pretese, anche future, relative al precedente contratto, le parti concordavano la prosecuzione dei lavori per la loro ultimazione tempestiva; la consegna dei lavori era avvenuta il 3.3.2020 ed era seguito, entro i sei mesi, il collaudo con esito negativo; i committenti avevano quindi contestato alla controparte gli inadempimenti lamentati con raccomandata del 9.3.2021 e, essendo l’appaltatrice rimasta inerte, avevano introdotto il giudizio rubricato con RG n.2537/2022 -al quale partecipa anche [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva rilasciato polizza fideiussoria per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.-. I ricorrenti fondano l’impugnazione su due profili, entrambi affermati rilevanti in relazione all’art.360 co 1 n.3 c.p.c.: -violazione degli art.39 e 295 c.p.c., “avendo l’impugnata ordinanza sospeso il giudizio in ragione di una ritenuta, ma inesistente, litispendenza e conseguente pregiudizialità rispetto ad altri procedimenti pendenti in altro grado”; -violazione dell’art.295 c.p.c. perché non sussisterebbe alcun nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, e neppure logico, con i procedimenti pendenti in altro grado cui viene fatto riferimento. Ai fini della valutazione del primo motivo di ricorso occorre identificare l’oggetto dei giudizi ritenuti pregiudicanti e quello del procedimento n. 2537/2022, che è stato sospeso. Il procedimento RG n.7051/2019, esitato nella sentenza del Tribunale di Firenze n.1482/2023, è un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.1134/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della creditrice ingiungente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (al giudizio partecipava anche il Condominio di via del [OSCURATO:SOCIETA], destinatario dell’ingiunzione, che aveva evidenziato di aver proposto autonomo giudizio di opposizione): la pretesa creditoria della società appaltatrice era fondata sull’esecuzione di opere extracapitolato, oggetto della fattura n.32 del 12.2.2019, mentre le opponenti contestavano la debenza delle somme richieste ed avevano svolto domanda riconvenzionale per il pagamento pro quota della penale contrattuale da ritardata esecuzione dei lavori. La sentenza che ha definito il giudizio in primo grado ha respinto la pretesa creditoria dell’appaltatrice e la domanda riconvenzionale: pende nei confronti della pronuncia di primo grado il giudizio di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Il procedimento n.7551/2019, esitato nella sentenza del Tribunale di Firenze n.252/2014, è un giudizio di opposizione avverso lo stesso decreto ingiuntivo n.1134/2019, proposta dall’ingiunto Condominio di via del [OSCURATO:SOCIETA]: oggetto del giudizio è pertanto anche per esso la pretesa creditoria portata dalla fattura n.32/2019 per lavori extracapitolato, contestata dal Condominio, parzialmente accolta con la sentenza che ha definito il primo grado del giudizio, che non risulta sia stata impugnata. Con l’atto di citazione che ha introdotto il giudizio della cui sospensione si discute le parti committenti, terminati i lavori appaltati con consegna del 3.3.2020 e dato atto dell’esito negativo del collaudo, lamentano l’esistenza di “vizi, difetti e manchevolezze” che si sarebbero “via via” manifestati dopo la consegna in relazione ai lavori eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rispetto ai quali chiedono sia accertato l’importo complessivo corrispondente agli interventi di riparazione e sistemazione con condanna della società appaltatrice al relativo pagamento. Non c’è alcun riferimento, nell’ultimo giudizio radicato, all’identificazione e quantificazione di opere extracapitolato, così come nei due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, considerati parzialmente sovrapponibili al primo per soggetti e oggetto dal Tribunale di Firenze, non si fa cenno a vizi e difetti delle opere alle quali si riferiva la pretesa creditoria azionata ingiuntivamente. Alla luce di quanto esposto si ritiene che non sussista una situazione inquadrabile nell’ambito della litispendenza o continenza tra i due giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo n.1134/2019 e il giudizio RG n.2537/2022, essendo i primi due relativi all’esistenza ed entità delle opere extracapitolato per le quali l’appaltatrice aveva emesso la fattura n.32/2019, e riferendosi invece l’ultimo ai vizi e difetto dell’intervento appaltato, emersi all’esito dell’ultimazione dello stesso, dopo la consegna del 3.3.2020. Certo, la trattazione unitaria dei procedimenti avrebbe potuto essere opportunamente giustificata per motivi di connessione, ove i giudizi fossero stati pendenti nello stesso grado, ma il fatto che essi si riferiscono a questioni diverse sorte in parte dallo stesso rapporto contrattuale (il primo contratto di appalto concluso nel 2017) non integra i presupposti di operatività dell’art.39 c.p.c. e non può giustificare come conseguente - appunto per la pendenza dei giudizi in gradi diversi- la sospensione necessaria dell’ultimo in attesa dell’esito definitivo dei due precedenti. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. In assenza, per quanto osservato al punto precedente, di una situazione processuale giuridicamente necessitante la sospensione ex art.295 c.p.c., non è possibile l’applicazione di detta norma per motivi di sola opportunità: infatti, “A norma dell'art. 295 c.p.c. va disposta lasospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dall'esito di un'altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata. …” -così, di recente, Cass. n.5671/2023-, perché “La sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in sensotecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. sul cd. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata. …” -così Cass. n.12999/2019-. In conclusione, il ricorso deve essere accolto: l’ordinanza di sospensione deve essere annullata con rimessione delle parti avanti al Tribunale di Firenze per la riassunzione del giudizio nei termini di legge. Le spese del presente giudizio di legittimità dovranno essere valutate con il merito. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, annulla il provvedimento di sospensione pronunciato in data 29.4.2024 nel procedimento RG n.2537/2022 pendente avanti al Tribunale di
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