CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 05671/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 13748-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, al viale LIBIA n. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 21/04/2022; Ric. 2022 n. 13748 sez. M3 -ad. 13-12-2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022, dal Consigliere RelatoreDott. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che chiede di accogliere il ricorso e cassare l'ordinanza impugnata; osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nell’esercizio dell’attività di factoring è divenuta cessionaria di un credito, nei confronti del Ministero delle infrastrutture, a lei ceduto, pro soluto, dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva compiuto una serie di forniture al Ministero. Scaduti i crediti, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha promosso un primo giudizio davanti al Tribunale di Palermo, nel quale ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero, il qualeha proposto opposizione e la causa è stata trattenuta in decisione in primo grado. Ritenendo, tuttavia, che la garanzia del credito potesse tornare a carico del cedente, sulla base della clausola dell’art. 15 del contratto, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha promosso un nuovo giudizio, davanti al Tribunale di Venezia, nei confronti della cedente [OSCURATO:SOCIETA]., invocando l’avvenuta decadenza dalla garanzia e chiedendo il recupero del credito corrispondente al saldo di conto corrente rimasto impagato. Dietro richiesta dalle [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale di Venezia ha sospeso il giudizio, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., ritenendo la pregiudizialità del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Palermo e ipotizzando un possibile contrasto di giudicati. Contro l’ordinanza di sospensione propone regolamento di competenza la [OSCURATO:SOCIETA]., rilevando che il rischio di locupletazione da parte sua sarebbe inesistente e che i due crediti non sarebbero gli stessi, perché il suo credito verso il Ministero delle infrastrutture è costituito dal Ric. 2022 n. 13748 sez. M3 -ad. 13-12-2022 corrispettivo delle forniture eseguite dalla [OSCURATO:SOCIETA]., mentre quello nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. è costituito dalla sommatoria delle anticipazioni e competenze maturate in esecuzione del contratto di factoring. La G.M.C. con memoria difensiv a ha chiesto rigettarsi il proposto regolamento e co nfermarsi la disposta sospensione del processo, deducendo il rischio che la [OSCURATO:SOCIETA]. consegua una duplicazione di titoli per lo stesso credito. [OSCURATO:PERSONA] reputa che il ricorso avverso l’ordinanza di sospensione sia infondato, non risultando, nella specie, conferente la giurisprudenza richiamata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (Cass. n. 9495 del 28/06/2002 Rv. 555459-01) in quanto, come risulta dalla relativa massima, nella specie si trattava di una cessione pro solvendo, mentre nelle controversie in esame il contratto di cessione è pro soluto. Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, inoltre, pur non essendovi perfetta identità di parti tra i due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo – il che costituisce presupposto indefettibile per l’applic azione dell’art. 295 cod. proc. civ. – , poiché in quello sospeso sono in causa la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. e dinanzi al Tribunale di Palermo in causa vi è anche, oltre che le dette due parti, anche il Ministero delle Infrastrutture, si verifica un’ipotesi di deroga alla necessità di perfetta coincidenza delle parti tra il giudizio pregiudicante e quello pregiudicato, poiché la causa assunta in decisione a Palermo, in primo grado, appare suscettibile di spiegare efficacia, almeno potenzialmente, nella controversia pendente dinanzi al Tribunale di Venezia (sul punto si veda: Cass. n. 3936 del 18/02/2008 Rv. 602031 -01). Sussiste nel caso di specie, quindi, una situazione analoga a quella di cui all’ordinanza 9 dicembre 2011, n. 26469, di questa Corte, nella quale la sospensione necessaria del processo può essere dispostaperché la decisione del medesimo dipende dall ’ esito di un’ altra causa, nel senso che questo Ric. 2022 n. 13748 sez. M3 -ad. 13-12-2022 abbia portata pregiudizialein senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all’interno della causa pregiudicata. La partecipazione del Ministero delle Infrastrutture al giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo è circostanza pacifica, in quanto dedotta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei propri scritti difensivi e non contraddetta dalla ricorrente per regolamento. La verosimile locupletazione, derivante dalla possibilità che la [OSCURATO:SOCIETA]. ponga in esecuzione entrambi i decreti ingiuntivi da essa richiesti e ottenuti, ossia quello opposto dinanzi al Tribunale di Palermo e quello opposto dinanzi al Tribunale di Venezia, comporta, inoltre, che sia necessario, al fine di evitare il dispendio di inutile attività processuale derivante dalla possibilità di recuperare quando indebitam ente (eventualmente) incassato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la sospensione del processo che si trova in fase meno avanzata, ossia quello sospeso a mezzo dell’ordinanza qui impugnata e pendente dinanzi al Tribunale di Venezia. Il ricorso per regolamento di competenza è, pertanto, infondato e deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza della [OSCURATO:SOCIETA]. e sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente regolamento, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre C.P.A. e IVA come per legge. Ric. 2022 n. 13748 sez. M3 -ad. 13-12-2022 Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio dell