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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 novembre 2025

Cassazione n. 31091/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14783/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con indicazione di elezione di domicilio digitale; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 518/2021,pubblicata il 12/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio , davanti al Tribunale di Parma,[OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], Alessandro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Deduceva che [OSCURATO:PERSONA], nel corso del matrimonio con essa attrice e in regime patrimoniale di comunione dei beni, aveva acquistato azioni di una società ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) per il 39% del suo capitale sociale e avevavenduto parte di tali azioni, pari al 20% del capitale sociale, incassando euro 1.500.000,00, somma rispetto alla quale la stessa attrice aveva proposto un separato processo.

Quanto alle residue azioni, il convenuto aveva formulato proposta irrevocabile di vendita alla società [OSCURATO:SOCIETA] al prezzo di euro 600.000,00,da pagarsi al momento della compravendita; le stesse azioni erano, poi , state concesse dal convenuto in pegno a [OSCURATO:PERSONA],a garanzia di un mutuo concesso da quest’ultimo.

L’attrice chiedevadi accertare la simulazione del contratto di mutuo e con esso del pegno delle azioni, ossia, in subordine, di revocare il pegno ai sensi dell’art. 2901 c.c., ovvero ancora di dichiarare comunque tenuto il convenuto a ricostituire i beni in comunione e ad assegnarle la metà degli stessi oppure, ove non possibile, di condannare Azzolini a corrisponderle la somma pari al valore della metà delle azioni.

Il convenuto si costituiva in giudizio e, tra l’altro, eccepiva che , oltre alla causa relativa alla vendita del 20% delle azioni della società [OSCURATO:PERSONA], pendeva tra le parti un’altra causa, divisoria, nell’ambito della quale aveva fatto valere in via riconvenzionale propri ingenti crediti nei confronti dell’attrice Lavesini, relativi al mutuo gravante sulla casa coniugale, alla ristrutturazione e agli arredi di quest’ultima, nonché a “vari prestiti fatti dall’attrice medesima”, crediti opposti in compensazione pro concurrenti quantitate.

Con la sentenza n. 4797/2007 l’aditoTribunale di Parma dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell’attrice relativamente alle domande di simulazione e di revocatoria, poiché nelle more del processo la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva esercitato il diritto di opzione sulle azioni oggetto di pegno.

Dato che – osservava il citato Tribunale – le azioni non erano più nella disponibilità dell’Azzolini, il mutuo si era estinto in quanto portato in compensazione del prezzo delle azioni e il pegno si era estinto per confusione, era divenuto accoglibile il capo di domanda, fatto valere nei confronti del solo Azzolini, di versamento all’attrice della metà del ricavato della vendita delle azioni.

Il Tribunale condannava, quindi, l’Azzolini al versamento della metà del ricavato della vendita delle azioni, per la somma di euro 297.290,62.

2. La sentenza veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] , cui resisteva l’appellata [OSCURATO:PERSONA].

Con la sentenza n. 518/2021 la Corte d’appello di Bologna rigettava il gravame.

3. Avverso la suddetta pronuncia della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria prima dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in cinque motivi. 1) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.345 c.p.c. anche in relazione all’art. 1 d.lgs. 5/2003 e all’art. 161 c.p.c., con rifermentoall’art. 360 n. 4, c.p.c.

Si sostiene che la Corte d’appello ha erroneamente respinto l’eccezione di esso ricorrente di nullità della sentenza di primo grado perché emessa all’esito di un processo non trattato con il rito societario, in quanto inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., non essendo mai stata proposta nel giudizio di primo grado; la violazione delle norme inerenti il rito societario è rilevabile anche d’ufficio dal giudice e non è vero che il ricorrente non avesse dedotto alcun pregiudizio del proprio diritto di difesa. 1.1) Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha rigettato l’eccezione ritenendola non solo inammissibile, per non essere mai stata proposta nel giudizio di primo grado e per non essere stato dedotto dal ricorrente un pregiudizio concreto, ma pure sottolineando che il rito societario non è “pertinente al caso in esame in quanto non concerne controversie di carattere societario”.

Tale ultimo rilievo della Corte d’appello è fondato ed assorbente rispetto agli altri profili.

Il rito cosiddetto societario, introdotto dal d. lgs. 5/2003 ed abrogato dalla legge 69/2009, si applica infatti (cfr. l’art. 1 del d.lgs. 5/2003) ai rapporti societari, al trasferimento delle partecipazioni sociali, ai patti parasociali, ai rapporti in materia di intermediazione mobiliare e ai servizi e contratti di investimento, nonché al credito per le opere pubbliche, materie tutte alle quali non è riconducibile il diritto fatto valere da Lavesini nel presente processo, avendo l’attrice rivendicato il proprio diritto rispetto ai beni oggetto della comunione matrimoniale, così come riconosciuto dagli artt. 184 e ss. c.c. 2) Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c anche in relazione agli artt. 163, n. 3, c.p.c. e 183, sesto comma, c.p.c., con riguardoall’art. 360, n. 4, c.p.c.

Si deduce che la Corte d’appello ha erroneamente respinto la censura relativa alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ritenendo che il petitum dell’attrice avrebbe, sia pure nella subordinata della domanda subordinata, ricompreso la vicenda traslativa delle 3.800 azioni. 2.1) Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha sottolineato come in primo grado sia stata accolta la domanda fin dall’inizio proposta dall’attrice, che in via subordinata aveva chiesto di “dichiarare comunque tenuto [OSCURATO:PERSONA] a ricostituire i suddetti beni in comunione per consentire l’assegnazione della metà degli stessi a [OSCURATO:PERSONA], ovvero, ove ciò non sia possibile, dichiarare tenuto e condannare [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] una somma pari al valore di 1.900 azioni […] determinato alla data dello scioglimento della comunione di beni, ovvero pari alla metà del prezzo conseguito dalla vendita delle stesse azioni che fosse stata nel frattempo effettuata”.

Il Tribunale, pertanto, nel condannare Azzolini a versare la metà del ricavato della vendita delle azioni, non ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, essendo tale domanda stata appunto formulata dall’attrice. 3) Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.36 e 167 c.p.c., anche in relazione all’art. 101 c.p.c., nonché agli artt. 24 e 111, VI comma, Cost., in ordine all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.

Si evidenzia che la Corte d’appello ha negato la sospensione di cui all’art. 295 c.p.c. del giudizio di appello, sospensione che doveva essere disposta in attesa della pronuncia della Corte di cassazione sul diverso processo ove il ricorrente aveva fatto valere in via riconvenzionale le stesse pretese creditorie oggetto di compensazione nel presente processo. 3.1) Il motivo non può essere accolto.

Il giudice d’appello ha correttamente rilevato come le due cause si differenziassero dal punto di vista soggettivo, dato che la causa in esame coinvolgeva, oltre che i due coniugi, gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]., che era stata chiamata in causa, mentre l’altra causa aveva quali parti unicamente i due coniugi (v. al riguardo Cass. n. 20072/2017).

In ogni caso, va rilevato come non sussista tra le cause un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tale da determinare ai sensi dell’art. 295 c.p.c. la sospensione necessaria del processo (si ricorda che va disposta lasospensione necessaria del processo solo ove la decisione dipenda dall'esito di un'altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata, v. in tal senso, da ultimo, Cass.n. 5671/2023).

Se il presente processo ha ad oggetto la rivendicazione da parte di Lavesini della propria quota di beni in comunione in relazione alla vendita delle azioni, l’altra causa aveva invece ad oggetto la pretesa di Azzolini rispetto a crediti differenti, relativi al mutuo gravante sulla casa coniugale, alla ristrutturazione e agli arredi di quest’ultima, nonché a “vari prestiti fatti dall’attrice medesima” (cfr. pag. 3 del ricorso), aventi quale titolo fatti evidentemente diversi. 4) Il quarto motivo prospetta nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione e falsa applicazione degli artt. 101 c.p.c., 24 e 111, sesto comma, Cost., nonché sotto il profilo dei principi del giusto processo, tra cui il diritto di difendersi provando.

Si rappresenta che la Corte d’appello ha motivato in modo solo apparente in relazione alle prove testimoniali richieste dal ricorrente. 4.1) Il motivoè privo di fondamento.

La Corte d’appello ha, infatti , argomentato la mancata ammissione delle prove orali, in quanto nel corso del giudizio di primo grado la terza chiamata [OSCURATO:SOCIETA] aveva depositato copia del titolo nominativo relativo alle azioni trasferite, da cui emergeva il prezzo pagato per ciascuna cessione di azioni, cosicché la domanda subordinata di Lavesini risulta dimostrata in base a tale prova documentale.

Quanto alle altre prove di cui il ricorrente aveva chiesto l’ammissione, la Corte d’appello ha ritenuto che afferiscano a fatti e circostanze oggetto dell’altro processo e che i restanti documenti siano inammissibili ai sensi dell’art. 345 c.p.c. in quanto nuovi.

Si tratta di motivazione non apparente, cosicché non sussiste il vizio denunciato.

Si ricorda che, in conformità all'esegesi svolta dalle sezioni unite di questa Corte con le decisioni n. 8053 del 2014 e n. 8038 del 2018, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale", con la conseguenza che risulta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. 5) Il quinto ed ultimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 163, 183, sesto comma, e 167 c.p.c., anche in relazione agli artt. 2697, 191-194 c.c., ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.

Si sostiene che la Corte d’appello ha erroneamente fatto carico al ricorrente di non avere allegato e fornito prova circa le attività e passività inerenti alla comunione coniugale; incombeva semmai a parte attrice chiedere pregiudizialmente gli adempimenti contabili di cui agli artt. 191 e 194 c.c. 5.1) Anche questo motivo è infondato.

Il ricorrente contesta la conferma del rigetto dell’eccezione di compensazione della somma richiesta da Lavesini con i crediti da lui dedotti.

In tal modo il ricorrente non considera come la compensazione giudiziale non possa fondarsi su un credito la cui esistenza dipende attualmente dall'esito di un separato giudizio, giacché essa presuppone ai sensi dell'art. 1243 c.c. che il credito eccepito in compensazione sia liquido o liquidabile e, comunque , esigibile e, dunque , in tal caso non ne sussiste la irrevocabile certezza (v. da ultimo Cass. n. 11732/2024).

Nella fattispecie in esame l’accertamento dei crediti opposti in compensazione – come sostenuto dallo stesso ricorrente – si trovava sub iudice, essendo stati fatti valere in via riconvenzionale nell’altro processo, cosicché correttamente il giudice d’appello ha confermato il rigetto dell’eccezione di compensazione.

II. Il ricorso deve essere, in definitiva,respinto.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente , che si liquida no in complessivi euro 7.200, 00, di cui euro 200 ,00, per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14783/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con indicazione di elezione di domicilio digitale; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 518/2021,pubblicata il 12/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio , davanti al Tribunale di Parma,[OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], Alessandro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Deduceva che [OSCURATO:PERSONA], nel corso del matrimonio con essa attrice e in regime patrimoniale di comunione dei beni, aveva acquistato azioni di una società ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) per il 39% del suo capitale sociale e avevavenduto parte di tali azioni, pari al 20% del capitale sociale, incassando euro 1.500.000,00, somma rispetto alla quale la stessa attrice aveva proposto un separato processo. Quanto alle residue azioni, il convenuto aveva formulato proposta irrevocabile di vendita alla società [OSCURATO:SOCIETA] al prezzo di euro 600.000,00,da pagarsi al momento della compravendita; le stesse azioni erano, poi , state concesse dal convenuto in pegno a [OSCURATO:PERSONA],a garanzia di un mutuo concesso da quest’ultimo. L’attrice chiedevadi accertare la simulazione del contratto di mutuo e con esso del pegno delle azioni, ossia, in subordine, di revocare il pegno ai sensi dell’art. 2901 c.c., ovvero ancora di dichiarare comunque tenuto il convenuto a ricostituire i beni in comunione e ad assegnarle la metà degli stessi oppure, ove non possibile, di condannare Azzolini a corrisponderle la somma pari al valore della metà delle azioni. Il convenuto si costituiva in giudizio e, tra l’altro, eccepiva che , oltre alla causa relativa alla vendita del 20% delle azioni della società [OSCURATO:PERSONA], pendeva tra le parti un’altra causa, divisoria, nell’ambito della quale aveva fatto valere in via riconvenzionale propri ingenti crediti nei confronti dell’attrice Lavesini, relativi al mutuo gravante sulla casa coniugale, alla ristrutturazione e agli arredi di quest’ultima, nonché a “vari prestiti fatti dall’attrice medesima”, crediti opposti in compensazione pro concurrenti quantitate. Con la sentenza n. 4797/2007 l’aditoTribunale di Parma dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell’attrice relativamente alle domande di simulazione e di revocatoria, poiché nelle more del processo la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva esercitato il diritto di opzione sulle azioni oggetto di pegno. Dato che – osservava il citato Tribunale – le azioni non erano più nella disponibilità dell’Azzolini, il mutuo si era estinto in quanto portato in compensazione del prezzo delle azioni e il pegno si era estinto per confusione, era divenuto accoglibile il capo di domanda, fatto valere nei confronti del solo Azzolini, di versamento all’attrice della metà del ricavato della vendita delle azioni. Il Tribunale condannava, quindi, l’Azzolini al versamento della metà del ricavato della vendita delle azioni, per la somma di euro 297.290,62. 2. La sentenza veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] , cui resisteva l’appellata [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza n. 518/2021 la Corte d’appello di Bologna rigettava il gravame. 3. Avverso la suddetta pronuncia della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria prima dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in cinque motivi. 1) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.345 c.p.c. anche in relazione all’art. 1 d.lgs. 5/2003 e all’art. 161 c.p.c., con rifermentoall’art. 360 n. 4, c.p.c. Si sostiene che la Corte d’appello ha erroneamente respinto l’eccezione di esso ricorrente di nullità della sentenza di primo grado perché emessa all’esito di un processo non trattato con il rito societario, in quanto inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., non essendo mai stata proposta nel giudizio di primo grado; la violazione delle norme inerenti il rito societario è rilevabile anche d’ufficio dal giudice e non è vero che il ricorrente non avesse dedotto alcun pregiudizio del proprio diritto di difesa. 1.1) Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha rigettato l’eccezione ritenendola non solo inammissibile, per non essere mai stata proposta nel giudizio di primo grado e per non essere stato dedotto dal ricorrente un pregiudizio concreto, ma pure sottolineando che il rito societario non è “pertinente al caso in esame in quanto non concerne controversie di carattere societario”. Tale ultimo rilievo della Corte d’appello è fondato ed assorbente rispetto agli altri profili. Il rito cosiddetto societario, introdotto dal d. lgs. 5/2003 ed abrogato dalla legge 69/2009, si applica infatti (cfr. l’art. 1 del d.lgs. 5/2003) ai rapporti societari, al trasferimento delle partecipazioni sociali, ai patti parasociali, ai rapporti in materia di intermediazione mobiliare e ai servizi e contratti di investimento, nonché al credito per le opere pubbliche, materie tutte alle quali non è riconducibile il diritto fatto valere da Lavesini nel presente processo, avendo l’attrice rivendicato il proprio diritto rispetto ai beni oggetto della comunione matrimoniale, così come riconosciuto dagli artt. 184 e ss. c.c. 2) Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c anche in relazione agli artt. 163, n. 3, c.p.c. e 183, sesto comma, c.p.c., con riguardoall’art. 360, n. 4, c.p.c. Si deduce che la Corte d’appello ha erroneamente respinto la censura relativa alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ritenendo che il petitum dell’attrice avrebbe, sia pure nella subordinata della domanda subordinata, ricompreso la vicenda traslativa delle 3.800 azioni. 2.1) Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha sottolineato come in primo grado sia stata accolta la domanda fin dall’inizio proposta dall’attrice, che in via subordinata aveva chiesto di “dichiarare comunque tenuto [OSCURATO:PERSONA] a ricostituire i suddetti beni in comunione per consentire l’assegnazione della metà degli stessi a [OSCURATO:PERSONA], ovvero, ove ciò non sia possibile, dichiarare tenuto e condannare [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] una somma pari al valore di 1.900 azioni […] determinato alla data dello scioglimento della comunione di beni, ovvero pari alla metà del prezzo conseguito dalla vendita delle stesse azioni che fosse stata nel frattempo effettuata”. Il Tribunale, pertanto, nel condannare Azzolini a versare la metà del ricavato della vendita delle azioni, non ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, essendo tale domanda stata appunto formulata dall’attrice. 3) Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.36 e 167 c.p.c., anche in relazione all’art. 101 c.p.c., nonché agli artt. 24 e 111, VI comma, Cost., in ordine all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c. Si evidenzia che la Corte d’appello ha negato la sospensione di cui all’art. 295 c.p.c. del giudizio di appello, sospensione che doveva essere disposta in attesa della pronuncia della Corte di cassazione sul diverso processo ove il ricorrente aveva fatto valere in via riconvenzionale le stesse pretese creditorie oggetto di compensazione nel presente processo. 3.1) Il motivo non può essere accolto. Il giudice d’appello ha correttamente rilevato come le due cause si differenziassero dal punto di vista soggettivo, dato che la causa in esame coinvolgeva, oltre che i due coniugi, gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]., che era stata chiamata in causa, mentre l’altra causa aveva quali parti unicamente i due coniugi (v. al riguardo Cass. n. 20072/2017). In ogni caso, va rilevato come non sussista tra le cause un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tale da determinare ai sensi dell’art. 295 c.p.c. la sospensione necessaria del processo (si ricorda che va disposta lasospensione necessaria del processo solo ove la decisione dipenda dall'esito di un'altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata, v. in tal senso, da ultimo, Cass.n. 5671/2023). Se il presente processo ha ad oggetto la rivendicazione da parte di Lavesini della propria quota di beni in comunione in relazione alla vendita delle azioni, l’altra causa aveva invece ad oggetto la pretesa di Azzolini rispetto a crediti differenti, relativi al mutuo gravante sulla casa coniugale, alla ristrutturazione e agli arredi di quest’ultima, nonché a “vari prestiti fatti dall’attrice medesima” (cfr. pag. 3 del ricorso), aventi quale titolo fatti evidentemente diversi. 4) Il quarto motivo prospetta nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione e falsa applicazione degli artt. 101 c.p.c., 24 e 111, sesto comma, Cost., nonché sotto il profilo dei principi del giusto processo, tra cui il diritto di difendersi provando. Si rappresenta che la Corte d’appello ha motivato in modo solo apparente in relazione alle prove testimoniali richieste dal ricorrente. 4.1) Il motivoè privo di fondamento. La Corte d’appello ha, infatti , argomentato la mancata ammissione delle prove orali, in quanto nel corso del giudizio di primo grado la terza chiamata [OSCURATO:SOCIETA] aveva depositato copia del titolo nominativo relativo alle azioni trasferite, da cui emergeva il prezzo pagato per ciascuna cessione di azioni, cosicché la domanda subordinata di Lavesini risulta dimostrata in base a tale prova documentale. Quanto alle altre prove di cui il ricorrente aveva chiesto l’ammissione, la Corte d’appello ha ritenuto che afferiscano a fatti e circostanze oggetto dell’altro processo e che i restanti documenti siano inammissibili ai sensi dell’art. 345 c.p.c. in quanto nuovi. Si tratta di motivazione non apparente, cosicché non sussiste il vizio denunciato. Si ricorda che, in conformità all'esegesi svolta dalle sezioni unite di questa Corte con le decisioni n. 8053 del 2014 e n. 8038 del 2018, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale", con la conseguenza che risulta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. 5) Il quinto ed ultimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 163, 183, sesto comma, e 167 c.p.c., anche in relazione agli artt. 2697, 191-194 c.c., ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c. Si sostiene che la Corte d’appello ha erroneamente fatto carico al ricorrente di non avere allegato e fornito prova circa le attività e passività inerenti alla comunione coniugale; incombeva semmai a parte attrice chiedere pregiudizialmente gli adempimenti contabili di cui agli artt. 191 e 194 c.c. 5.1) Anche questo motivo è infondato. Il ricorrente contesta la conferma del rigetto dell’eccezione di compensazione della somma richiesta da Lavesini con i crediti da lui dedotti. In tal modo il ricorrente non considera come la compensazione giudiziale non possa fondarsi su un credito la cui esistenza dipende attualmente dall'esito di un separato giudizio, giacché essa presuppone ai sensi dell'art. 1243 c.c. che il credito eccepito in compensazione sia liquido o liquidabile e, comunque , esigibile e, dunque , in tal caso non ne sussiste la irrevocabile certezza (v. da ultimo Cass. n. 11732/2024). Nella fattispecie in esame l’accertamento dei crediti opposti in compensazione – come sostenuto dallo stesso ricorrente – si trovava sub iudice, essendo stati fatti valere in via riconvenzionale nell’altro processo, cosicché correttamente il giudice d’appello ha confermato il rigetto dell’eccezione di compensazione. II. Il ricorso deve essere, in definitiva,respinto. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente , che si liquida no in complessivi euro 7.200, 00, di cui euro 200 ,00, per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulter
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