CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12500/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
catura [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Trento n. 74/2024 depositatail 22/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso ex artt. 170 d.P.R. n. 115/02 e 15 d. lgs. n. 150/2011depositato in data 24.11.2021, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato neiconfronti del Ministero della Giustizia il decreto di pagamento emesso dalNumero registro generale 18033/2024Numero sezionale 1105/2026Numero di raccolta generale 12500/2026Data pubblicazione 04/05/2026giudice dell’esecuzione del Tribunale di Trento in relazione ad attivitàdifensive prestate dal ricorrente in sede penale in favore di Pietro PalauGiovannetti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.Il Tribunale di Trento, con ordinanza n. 965/2023 in data 01.06.2023, harigettato il ricorso, confermando il provvedimento impugnato econdannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella resistenzadel Ministero della Giustizia, la Corte d’appello di Trento, con sentenza n.74/2024 pubblicata il giorno 22.05.2024, ha dichiarato inammissibilel’appello, confermando l’ordinanza impugnata, e ha condannatol’appellante a rifondere al Ministero della Giustizia le spese di lite.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èrilevato che, a norma dell’art. 15 d. lgs. n. 150/2011, sia nel testo vigentesia in quello anteriore alla modifica di cui al d. lgs. n. 149/2022, ilprovvedimento conclusivo del grado precedente non era appellabile.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultimasentenza sulla scorta di tre motivi.Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.380-bis c.p.c., il ricorrente ha presentato istanza di decisione e, fissata latrattazione in camera di consiglio, ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve rilevarsi che, nel procedimento per la decisioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che haformulato la proposta di definizione può far parte - ed eventualmenteessere nominato relatore - del collegio investito della definizione delgiudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione diincompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., attesoNumero registro generale 18033/2024Numero sezionale 1105/2026Numero di raccolta generale 12500/2026Data pubblicazione 04/05/2026che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile diassumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera diconsiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fasedistinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione concarattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllosulla proposta stessa (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 9611/2024).Pertanto, non versa in situazione di incompatibilità il consigliere delegatoche ha formulato la proposta di definizione nel caso di specie.2. Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che, nel giudizio civile dilegittimità, la memoria di cui all'art. 380-bis c.p.c. non può contenerenuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte (cfr.: Cass. n.17893/2020; Cass., Sez. Un., n. 11097/2006).Pertanto, premesso che la pronuncia di inammissibilità è avvenuta sueccezione di parte (cfr.: sentenza impugnata, a pag. 4), sono irrituali lenuove doglianze relative alla condotta processuale della Corte di merito.3. Passando, dunque, all’esame del ricorso, il primo motivo è rubricatocome segue: nullità della sentenza e del procedimento di appello perinvalida costituzione del Relatore, dopo l’udienza di p.c. e il deposito delleconclusionali (divieto rotazione ad nutum) – violazione artt. 158, 161, 174c.p.c., in relazione agli artt. 24, 25 c. 2, 97, 111 c. 1 e 2 Cost. e 6 § 1CEDU.Il ricorrente sostiene l’avvenuta violazione delle norme di cui in rubrica,essendo stata pronunciata la sentenza impugnata da un collegio del qualenon faceva parte il magistrato dinanzi a cui erano state precisate leconclusioni, con violazione anche dei criteri tabellari di assegnazione degliaffari.Il motivo è infondato, visto che le deduzioni del ricorrente risultanocontraddette dalla stessa documentazione da lui prodotta.Al riguardo, deve premettersi che la Corte di cassazione, qualora vengadedotto un "error in procedendo", è giudice anche del "fatto processuale"Numero registro generale 18033/2024Numero sezionale 1105/2026Numero di raccolta generale 12500/2026Data pubblicazione 04/05/2026e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti (cfr.: Cass. n.20924/2019; Cass. n. 2771/2017).La sentenza impugnata, a pag. 5, dà atto che la causa è stata trattenutain decisione in data 09.05.2024, dopo che erano stati assegnati alle parti itermini per il deposito delle note contenenti la precisazione delleconclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.In effetti, con provvedimento del Presidente [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA](cfr.: doc. 6 del fascicolo 369 c 2 n 4 del ricorrente), erano stati assegnatialle parti i termini di cui all’art. 189 c.p.c., con fissazione di un’udienzasuccessiva alla loro scadenza.Con decreto del 10.01.2024 (cfr.: doc. 7 del fascicolo 369 c 2 n 4 delricorrente) la data dell’udienza indicata nel precedente provvedimento del21.12.2023 è stata poi corretta, in quanto erronea.Il decreto di variazione dell’assegnazione del fascicolo, depositato in data29.03.2024 (cfr.: doc. 11 del fascicolo 369 c 2 n 4 del ricorrente), èanteriore alla data di udienza indicata nel decreto del 10.01.2024(09.04.2024).Dallo storico del fascicolo d’appello (cfr.: doc. 5 del fascicolo 369 c 2 n 4del ricorrente), inoltre, risultano, tra gli altri, i seguenti eventi successivi aldeposito delle memorie di replica delle parti: 1. «sost. giudice daCINGANO UGO] a [[OSCURATO:PERSONA]]»; 2. «udienza rinviata ex art. 309 al07/05/2024 10:30 in presenza»; 3. «depositato atto istanza udienzamediante trattazione scritta da parte di avv.»; 4. «istanza accolta»; 5.«fissato termine per note in sostituzione udienza il 07/05/2024 23:59,adempimenti»; 6. «riserva per scadenza termine note scritte»; 7. «notaspese depositata da avv. [OSCURATO:PERSONA]»; 8. «deposito note scritte insostituzione udienza da parte di avv. [OSCURATO:PERSONA]».Nelle note per la trattazione scritta del 07.05.2024, parimenti prodottesub doc. 6 della cartella “[OSCURATO:PERSONA]”, vi è espressa menzione dellaNumero registro generale 18033/2024Numero sezionale 1105/2026Numero di raccolta generale 12500/2026Data pubblicazione 04/05/2026Presidente [OSCURATO:PERSONA] nell’intestazione e sono contenute le conclusionirassegnate.Quanto precede implica univocamente che, alla data della sostituzionedell’[OSCURATO:PERSONA], la causa non fosse già stata trattenuta in decisione e chel’udienza in cui tale incombente è avvenuto si sia tenuta dinanzi alla nuovaassegnataria del fascicolo, che ha poi presieduto il Collegio indicato insentenza.Ciò posto, deve poi rilevarsi che l'inosservanza del principio dellaimmutabilità del giudice istruttore, sancito dall'art. 174 c.p.c., e latrattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuatosecondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna almedesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formaleprovvedimento di sostituzione da parte del presidente del tribunale,costituiscono una mera irregolarità di carattere interno che, in difetto diuna espressa sanzione di nullità, non incide sulla validità degli atti, né ècausa di nullità del giudizio o della sentenza (cfr.: Cass. n. 12982/2022;Cass. n. 1912/2017; Cass. n. 12912/2012; Cass. n. 7622/2010).Nella specie, peraltro, con il decreto del 29.03.2024 si è dato attoespressamente che il subentro della presidente di sezione dott.ssa LilianaGuzzo nelle cause già assegnate al dott. [OSCURATO:PERSONA], con decorrenza dal[OSCURATO:DATA_NASCITA], derivava da «variazione tabellare di cui al decreto delPresidente della Corte n. 17/2024, esecutiva» e che alla sostituzione inquestione facevano eccezione le «cause per cui è già stata tenutal’udienza di precisazione delle conclusioni o già trattenute in decisione».Il ricorrente, poi, denuncia violazione del decreto presidenziale, senzatuttavia indicarne il contenuto, né specificare il profilo concreto sotto ilquale il provvedimento di assegnazione del ruolo del precedente Istruttorene costituisca inosservanza.Ne deriva che, diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, nonsussiste alcuna violazione delle disposizioni di cui agli artt. 158, 161, 174,Numero registro generale 18033/2024Numero sezionale 1105/2026Numero di raccolta generale 12500/2026Data pubblicazione 04/05/2026276 e 352 c.p.c., né dell’art. 7-ter r.d. n. 12/1941, né dell’art. 25, primocomma, Cost., di cui le norme legislative innanzi indicate costituisconoPer quanto riguarda, poi, gli artt. 24, 25 c. 2, 97, 111 c. 1 e 2 Cost. e 6 §1 CEDU, indicati nella rubrica, oltre a doversi precisare che la violazionedelle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente comemotivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., inquanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali,realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge,deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimitàcostituzionale della norma applicata (cfr.: Cass., Sez. Un., n.25573/2020), si rileva che il relativo richiamo è avvenuto in maniera deltutto astratta, senza alcuna indicazione dei profili concreti della pretesaviolazione di dette norme.4. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione artt. 112 e 342 c.p.c. e delle norme in materia diimpugnazione in generale, ovvero della norma transitoria sulla decorrenzadella riforma, come da ultimo novellata, per il giudizio di appello, dall’art.1, co. 380, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 197, che “si applicano alle impugnazioniproposte successivamente al 28/02/2023” (art. 35 c. 4 D.lgs. n. 149/22),nonché degli (abrogati) articoli 702-bis/quater c.p.c., in relazione all’art.170 Dpr 115/2002 e art. 15, D.lgs. n. 150/2011, come novellati dall’art.281-terdecies c.p.c. che al comma 2 prevede l’appellabilità nei modiordinari, nonché agli artt. 24, 97, 111 c. 1, 2 Cost. e 6 § 1 CEDU.Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto non appellabilel’ordinanza emessa dal Tribunale, non tenendo conto del regime generaledi appellabilità nei modi ordinari, previsto nel rito semplificato dall’art.281-terdecies c.p.c., entrato in vigore anteriormente alla decisione delprimo giudice. La parte, inoltre, invoca il principio dell’apparenza,sostenendo che, essendo stata la causa introdotta e decisa con il ritoNumero registro generale 18033/2024Numero sezionale 1105/2026Numero di raccolta generale 12500/2026Data pubblicazione 04/05/2026sommario ordinario codicistico, l’ordinanza conclusiva del primo gradodoveva ritenersi impugnabile tramite l’appello.Il motivo è infondato.Deve premettersi che il richiamo nella rubrica degli artt. 24, 97, 111 c. 1,2 Cost. e 6 § 1 CEDU è formulato del tutto astrattamente come nel primomotivo.Quanto all’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, cui è pacificamenteassoggettata la causa in esame, esso prevedeva, al comma 2, già primadell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2011, che «il processo è quellospeciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procedein composizione monocratica».In sede di interpretazione giurisprudenziale di legittimità era stato,dunque, affermato che lo speciale procedimento previsto dall'art. 170 deld.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per le opposizioni alla liquidazione delcompenso degli ausiliari del giudice, è regolato dagli articoli 28 e seguentidella legge 13 giugno 1942, n. 794 (cfr.: Cass. n. 21786/2010; Cass. n.11140/2013).L’art. 29, sesto comma, l. n. 794/1942 prevedeva, a sua volta, ove laconciliazione non fosse riuscita, la definizione del procedimento «conordinanza non impugnabile».A seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2011, il procedimento èstato disciplinato dall’art. 15 d. lgs. n. 150/2011, che prevedeva latrattazione con il rito sommario e, al comma 6, l’inappellabilitàdell’ordinanza che definisce il giudizio.A seguito della modifica di cui al d. lgs. n. 149/2022, al rito sommario si èsostituito il rito semplificato, ferma restando l’inappellabilità delprovvedimento conclusivo del primo grado (in precedenza ordinanza eNumero registro generale 18033/2024Numero sezionale 1105/2026Numero di raccolta generale 12500/2026Data pubblicazione 04/05/2026Pertanto, l’inappellabilità del provvedimento conclusivo del primo grado èelemento tipico del procedimento in questione, e ciò è rimasto invariatonel tempo.La norma che la prevede ha carattere speciale rispetto alle norme generaliin tema di processo sommario, prima, e di processo semplificato, poi,sicché prevale sulle disposizioni generali del codice di rito con essaincompatibili (in precedenza, art. 702-quater c.p.c. e, attualmente, art.281-terdecies, ultimo comma, c.p.c.).Va pertanto esclusa la fondatezza della tesi del ricorrente, secondo cui ladisciplina processuale dell’opposizione «non si può più di certo “desumere”(sic et simpliciter) dall’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, bensì dalle nuovenorme introdotte a seguito dell’abrogazione degli art. 702-bis/quaterc.p.c., in relazione agli artt. 170 Dpr 115/2002 e 15, D.lgs. n. 150/2011,come novellati dall’art. 281-terdecies c.p.c. che, al comma 2, prevede,espressamente, l’appellabilità nei modi ordinari» (cfr.: ricorso, a pag. 11).D’altronde, se la previsione di cui all’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 150/2011«presuppone che, nello schema base di tale modulo processuale, ildecreto di liquidazione del compenso all'ausiliario - emesso dal giudice chelo ha nominato ed opponibile (ex art. 15, comma 2, del predetto decretolegislativo) innanzi al capo dell'ufficio cui appartiene quel magistrato -debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all'ordinanza del giudicemonocratico, appellabile ex art. 702-quater cod. proc. civ.» (cfr.: CorteCost. n. 106/2016, citata nel ricorso), ciò esclude, a maggior ragione, ilregime di appellabilità del provvedimento conclusivo dell’opposizioneavverso tale decreto di liquidazione.Nella specie, infine, non può essere invocato il principio dell’apparenza.Invero, il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione avverso il decretodi pagamento è stato proposto «ex art. 170 d.P.R. n. 115/02 e 15 d.lgs.1/9/2011 n. 150» e anche l’ordinanza del Tribunale di Trento recanell’oggetto della causa l’espressa menzione degli «artt. 170 TU spese diNumero registro generale 18033/2024Numero sezionale 1105/2026Numero di raccolta generale 12500/2026Data pubblicazione 04/05/2026giustizia e 15 D. Lvo 150/2011» (cfr.: doc. A e B del fascicolo di primogrado del ricorrente), il che esclude la possibilità di ritenere configurabilein capo al ricorrente un errore incolpevole o un affidamento sul regime diimpugnazione del provvedimento del Tribunale.L’inappellabilità dell’ordinanza del Tribunale ha precluso l’esame del meritodell’impugnazione, ivi compresa la questione relativa alla richiesta di rinviopregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363-bis c.p.c., né sussistono ipresupposti per una rimessione della questione alle Sezioni Unite, comerichiesto dal ricorrente.5. Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione alla sproporzionata condanna allespese nel doppio grado di giudizio, rispetto all’effettivo valore della causa,anche con riferimento agli artt. 24 e 111 c. 1, 2, 7 cost. e 6 § 1 CEDU.In particolare, a dire di parte ricorrente, la Corte di merito avrebbe dovutodisporre la compensazione delle spese processuali, avuto riguardo allegravi ed eccezionali ragioni costituite dalla natura della controversia edall’irrisoria liquidazione degli onorari in suo favore da parte del giudicedell’esecuzione, nonché al rigetto della maggior parte delle eccezionimosse dalla difesa resistente; parimenti, secondo la parte, il giudice delmerito avrebbe erroneamente liquidato le spese in misura eccessiva.Il motivo è infondato.Al riguardo, deve osservarsi che il sindacato di legittimità sulla statuizionerelativa alle spese processuali è ammissibile nella sola ipotesi in cui ilgiudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendole acarico della parte risultata totalmente vittoriosa (cfr.: Cass. n.27392/2025), mentre rientra nel potere discrezionale del giudice di meritola valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese dilite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi diconcorso di altri giusti motivi (cfr.: Cass. n. 15317/2013; Cass. n.8421/2017; Cass. n. 24502/2017).Numero registro generale 18033/2024Numero sezionale 1105/2026Numero di raccolta generale 12500/2026Data pubblicazione 04/05/2026Ciò impedisce di sindacare in questa sede la decisione del giudice delmerito di non disporre la compensazione delle spese processuali.Quanto alla misura della condanna alle spese, il ricorrente, oltre arichiamare la motivazione adottata al riguardo nel provvedimentoimpugnato, ne lamenta genericamente l’eccessività, sostenendo che laCorte di merito non avrebbe potuto applicare il secondo scaglione delletariffe professionali e facendo presente che non vi era stata alcuna attivitàistruttoria.Sul punto, deve premettersi che, in tema di liquidazione delle speseprocessuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, il giudice deve soloquantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe (cfr.:Cass. n. 89/2021; Cass. n. 2386/2017), sicché l'esercizio del suo poterediscrezionale, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti,non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre aparametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosaallorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gliimporti da riconoscere, essendo in tal caso necessario che sianocontrollabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso(cfr.: Cass. n. 14198/2022).Ciò premesso, va poi rilevato che la parte, la quale intenda impugnare percassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e deglionorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l'oneredi specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine aiquali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza chedeve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimentoa prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffamassima (cfr.: Cass. n. 30716/2017; Cass. n. 18584/2021).Deve inoltre osservarsi che il d.m. n. 55 del 2014 non prevede uncompenso specifico per la fase istruttoria, contemplandone uno unitarioper la "fase istruttoria e/o di trattazione", il quale, con riguardo alNumero registro generale 18033/2024Numero sezionale 1105/2026Numero di raccolta generale 12500/2026Data pubblicazione 04/05/2026processo d'appello, è, quindi, dovuto anche in assenza di istruzioneprobatoria, in ragione dell'ineludibilità della trattazione - cui allude lastessa rubrica dell'art. 350 c.p.c. -, coincidente con le attività previste indetta norma (cfr.: Cass. n. 24349/2025; in senso analogo, si vedano:Cass. n. 28627/2023; Cass. n. 8561/2023).Quanto, infine, allo scaglione applicabile, nel ricorso è indicato qualevalore della controversia l’importo di euro 4.446,00, ricompreso nelsecondo scaglione delle tabelle ministeriali vigenti.Ancora una volta, va rilevato il richiamo del tutto astratto degli artt. 24 e111 c. 1, 2, 7 cost. e 6 § 1 CEDU.6. In definitiva, il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna di parte ricorrente alpagamento, in favore di parte controricorrente, di una sommaequitativamente determinata come da dispositivo, nonché al pagamento,in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro noninferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (cfr.: Cass.,Sez. Un., n. 27433/2023; Cass., Sez. Un., n. 28540/2023; Cass. n.11346/2024).Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidaNumero registro generale 18033/2024Numero sezionale 1105/2026Numero di raccolta generale 12500/2026Data pubblicazione 04/05/2026in complessivi euro 2.000,00 per compensi, oltre spese prenotate adebito.Condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00 infavore di parte controricorrente, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., edell’ulteriore somma di euro 3.000,00, in favore della cassa delleammende, ex art. 96, quarto comma, c.p.c.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 29 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci