CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 12982/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17923/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere dei Mellini 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende - controricorrente - z 2)0,2.Z ,22)tt [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 155/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 16/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. , 2 [OSCURATO:PERSONA] 1. I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, [OSCURATO:PERSONA], Rosaria e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse dichiarata la natura simulata dell'atto col quale le convenute Bertolami avevano donato al Giamboi un terreno di loro proprietà, confinante con quello di proprietà degli attori. Esposero, a sostegno della domanda, di essere coltivatori diretti del proprio fondo da oltre quarant'anni e titolari di tutte le condizioni di legge per l'esercizio della prelazione agraria del confinante; per cui, affermando che l'atto di donazione dissimulava, in realtà, un atto di vendita finalizzato ad aggirare il loro diritto di prelazione, chiesero di esercitare il diritto di riscatto in relazione al fondo donato, dichiarandosi pronti a subentrare nell'acquisto previo versamento della somma di lire 40 milioni, asseritamente costituente il prezzo della vendita dissimulata. Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda. Dichiarata l'incompetenza per materia da parte del Tribunale adito, la causa fu riassunta davanti alla Sezione specializzata del medesimo Tribunale il quale, sentiti testimoni e fatta svolgere una c.t.u., rigettò la domanda, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite. 2. La pronuncia è stata impugnata dagli attori soccombenti e la Corte d'appello di Messina, Sezione specializzata agraria, con sentenza del 16 aprile 2019, ha rigettato il gravame, ha confermato la decisione del Tribunale e ha condannato gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado. Dopo aver richiamato i principi in materia di prova della simulazione e di prova per presunzioni, la Corte territoriale ha affermato che il complesso delle deduzioni degli appellanti a conforto della tesi dell'esistenza di un malizioso tentativo di aggirare le norme sulla prelazione agraria non aveva al trovato un adeguato e sicuro riscontro probatorio. La Corte ha rilevato che non potevano assumere valenza probatoria decisiva né il fatto che tra donanti e donatario non vi fosse alcun rapporto o vincolo di parentela, né che l'atto di donazione e quello di accettazione non fossero contestuali, né che nell'atto non vi fosse un riferimento alla gratitudine del donatario, né che il Giamboi fosse stato condannato per omicidio, posto che quel precedente non era ostativo alla possibilità di essere destinatario di una donazione. Ciò premesso, la Corte messinese ha aggiunto che il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato le ragioni della gratitudine delle donanti e che la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] - unico ad aver affermato che la vendita c'era stata, per il prezzo di lire 40 milioni - non era attendibile, data la stranezza del contesto nel quale il Rao aveva riferito essere venuto a sapere che l'atto di donazione era, in realtà, simulato. Il rigetto del primo motivo rendeva superfluo l'esame degli altri. 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Messina propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con unico atto affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con due separati controricorsi. I ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 174 cod. proc. civ., dell'art. 79 disp. att. cod. proc. civ. e vizio di motivazione, per avere il Presidente del collegio giudicante di appello sostituito sé stesso alla Relatrice, in assenza di ogni motivazione e senza che ricorresse alcuna ragione per tale sostituzione. Rilevano i ricorrenti che all'udienza collegiale del 28 febbraio 2019 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva sostituito sé stesso alla Relatrice dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale tuttavia continuava a comporre il collegio giudicante.Tale sostituzione, non giustificata da alcuna ragione e motivazione, è ritenuta dai ricorrenti ragione di nullità della sentenza impugnata. 1.1. Il motivo non è fondato. Rileva il Collegio, innanzitutto, che dall'esame della censura non è dato comprendere per quale ragione il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] abbia disposto la sostituzione della Relatrice dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nominando sé stesso come relatore; il che non esclude che tale provvedimento possa essere stato determinato da una delle tante ragioni di organizzazione dell'Ufficio giudiziario, ivi compreso l'eventuale eccessivo carico gravante sulla Relatrice, tanto più che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] è rimasta nella composizione del Collegio giudicante. Indipendentemente da questo, è appena il caso di ricordare, comunque, come del resto lo stesso ricorso riconosce, che la costante giurisprudenza di questa Corte è nel senso che l'inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall'art. 174 cod. proc. civ., in difetto di una espressa sanzione di nullità, costituisce una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità degli atti e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza (così le sentenze 30 marzo 2010, n. 7622, e 25 gennaio 2017, n. 1912 in=). A tale giurisprudenza l'odierna pronuncia intende dare ulteriore continuità. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1417 e 2727 cod. civ., per non avere la Corte d'appello acquisito le risultanze della prova per testi che dimostrava la natura onerosa del trasferimento, e per non aver correttamente valutato gli elementi di prova addotti dagli appellanti. I ricorrenti rilevano che, a norma degli artt. 1414 e 1417 cit., l'accordo simulatorio può essere dimostrato anche con prova testimoniale. La Corte di merito non avrebbe dato il giusto peso alla deposizione del teste Rao il quale aveva confermato che l'atto di donazione era simulato e che il terreno fu venduto al Giamboi per il prezzo di 40 milioni di lire. La sentenza, poi, leggendo la prova indiziaria in modo parziale e senza una visione globale, non avrebbe valorizzato una serie di circostanze decisive, quali l'assenza del rapporto di parentela, la condanna per omicidio volontario a carico del Giamboi e la non contestualità tra la donazione e l'accettazione. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 e 1417 cod. civ., per non àvere la Corte d'appello rilevato l'intento fraudolento perseguito dalle parti conseguente alla scelta dello strumento della donazione per aggirare il diritto di prelazione dei confinanti. Osservano i ricorrenti di aver chiesto già dal primo grado di dichiarare che la simulazione dell'atto di donazione nascondeva, in effetti, un intento di frode alle ragioni degli attori, dovendosi perciò definire il contratto come concluso in violazione dell'art. 1344 cod. civ., punto sul quale la Corte d'appello nulla ha detto, omettendo di verificare che attraverso gli elementi indiziari suindicati era stato dimostrato l'intento di frode da parte dei venditori. 4. Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, in quanto tra loro connessi, e sono entrambi privi di fondamento. Questa Corte ha già avuto modo di stabilire, in una controversia avente ad oggetto il diritto di riscatto agrario, come l'utilizzo di una serie di contratti validi e leciti possa in concreto nascondere l'obiettivo delle parti contraenti di realizzare un risultato finale contrario alla legge, aggirando il diritto del titolare della prelazione agraria (sentenza 17 marzo 2015, n. 5201). Ciò nondimeno, tale giurisprudenza non si adatta al caso in questione, nel quale la Corte d'appello ha esaminato partitamente le doglianze degli odierni ricorrenti ed ha escluso che sussistesse un intento di frode alla legge. Le censure contenute nei motivi in esame, in definitiva, si risolvono da un lato nel ribadire tutte le ragioni per le quali la donazione in questione doveva ritenersi "sospetta"; dall'altro, mettono in discussione il contenuto della deposizione del teste Rao che, nella ricostruzione dei ricorrenti, non sarebbe stata correttamente valutata. Simili contestazioni, tuttavia, finiscono con l'essere volte ad ottenere in questa sede un diverso e non consentito esame del merito, dal momento che la Corte d'appello ha valutato tutti gli elementi in questione e li ha ritenuti non decisivi, ha spiegato le ragioni per le quali la donazione non era da considerare discutibile ed ha anche motivato in maniera convincente sulle ragioni per le quali non ha dato seguito alla deposizione del citato teste, ritenendola opinabile e non credibile. 5. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente ricorso, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Tale liquidazione, peraltro, va disposta solo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], posto che il difensore del Giamboi (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) non risulta iscritta all'albo dei difensori ammessi al patrocinio davanti a questa Corte. Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in, solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, a favore derisol9 =a=a=Da:ht=131_5N'. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a tit