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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 14987/2026

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dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Agnello– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 31095/2019Numero sezionale 3959/2026Numero di raccolta generale 14987/2026Data pubblicazione 19/05/2026AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato– controricorrente –avverso la sentenza n. 1623/2019 della Commissione tributariaregionale del Lazio, depositata il 18/3/2019.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA], soggetto esercente l’attività diraccolta scommesse con sede all’estero, impugnò dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Roma un avviso di accertamentocon il quale le era stato contestato il mancato versamento dell’impostaunica sulle scommesse di cui al d.lgs. n. 504/1998, per l’anno 2010,quale soggetto obbligato in solido con il titolare di un CDT (CentroTrasmissione Dati), operante per conto del bookmaker privo diconcessione, e le erano state irrogate le relative sanzioni.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, investitadell’appello della contribuente, accolse il gravame solo limitatamenteal profilo delle spese del processo di primo grado, determinandole inmisura più contenuta rispetto alla quantificazione operata dal primoGiudice.

Per il resto confermò integralmente la pretesa impositiva esanzionatoria dell’Agenzia fiscale, aderendo al prevalente e consolidatoorientamento giurisprudenziale di merito secondo cui il CTD svolge unafunzione di ricevitoria da ritenere assimilabile alla gestione per contoterzi contemplata dall’art. 1, comma 66, legge n. 220 del 2010,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 31095/2019Numero sezionale 3959/2026Numero di raccolta generale 14987/2026Data pubblicazione 19/05/2026indipendentemente dalla mancanza di un potere d’ingerenza nelladeterminazione delle condizioni delle scommesse, e questa disciplinanon si pone in contrasto col diritto unionale; ritenne, inoltre,sussistente la responsabilità del bookmaker [OSCURATO:PERSONA] coobbligato solidale del CTD, escludendo qualsiasi frizione con iprincipi costituzionali e unionali.4. – Avverso tale ultima pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidandolo a sei motivi, oltre a dueaggiuntivi, definiti “di diritto” e dedotti “in via preliminare”.5. – L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – In via preliminare, la Corte ritiene che l’istanza della societàricorrente di trattazione della causa in pubblica udienza vada disattesa;in adesione all’indirizzo già espresso dalle Sezioni unite di questa Corte,il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di unavalutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti dellatrattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato deiprincipi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., sez. un., n.14437/2018), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanzanomofilattica (Cass., sez. un., n. 8093/2020).In particolare, la sede dell’adunanza camerale non è incompatibile,di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto senon oggettivamente inedite e già assistite da un consolidatoorientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo.Nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non è neppurenuovo nella giurisprudenza di questa Corte (v. le pronunce di legittimitàdi seguito citate) e, comunque, è compiutamente affrontato in tutti isuoi risvolti, da un lato, dalla Corte costituzionale (con la sentenza 14febbraio 2018, n. 27), dall’altro, dalla Corte unionale (con la sentenzaNumero registro generale 31095/2019Numero sezionale 3959/2026Numero di raccolta generale 14987/2026Data pubblicazione 19/05/202626 febbraio 2020, in causa C-788/18, relativa alla Stanleybet MaltaLimited); e i principi da quelle Corti stabiliti risultano ampiamente ediffusamente recepiti pure dalla giurisprudenza di merito e dilegittimità (v. nello stesso senso, ex multis, Cass. n. 31905/2021).Sempre in via preliminare, va pure disattesa la richiesta disospensione del giudizio formulata alle pagg. da 20 a 22 del ricorso percassazione, in quanto la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza 26febbraio 2020, causa C-788/18, la questione avente ad oggetto ladomanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensidell’art. 267 T.F.U.E., dalla Commissione tributaria provinciale diParma, con ordinanza del 15 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il14 dicembre 2018, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] di CantarelliPietro C., [OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia delle dogane e deimonopoli.2. – Tanto premesso, con il primo dei motivi qualificati come “didiritto” e formulati “in via preliminare” si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 3 legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7 legge n. 212del 2000 poiché la sentenza impugnata, anche in conseguenzadell’errata valutazione dei principi sanciti dalla Corte costituzionale conla sentenza n. 27/2018, ha erroneamente avallato le argomentazionidell’Agenzia che ha attribuito al bookmaker, per l’anno d’imposta 2010,una responsabilità principale per l’imposta di cui trattasi, in contrastocon quanto prospettato nell’avviso di accertamento circa unaresponsabilità solidale unitamente al CTD.3. – Fermo restando quanto oltre si dirà in merito allaresponsabilità del bookmaker per il pagamento dell’imposta de quaanche per gli anni precedenti al 2011, il motivo è inammissibile siaperché non indica dove e quando la questione inerente alla modificadelle contestazioni sarebbe stata sollevata nel giudizio di merito, siaperché non riproduce, neanche per stralcio, il contenuto dei rilieviNumero registro generale 31095/2019Numero sezionale 3959/2026Numero di raccolta generale 14987/2026Data pubblicazione 19/05/2026formulati nell’avviso di accertamento, sia, infine, perché non individuaspecificamente quali siano le statuizioni della sentenza impugnata conle quali sarebbe stata realizzata la dedotta violazione di legge.4. – Con il secondo dei motivi qualificati come “di diritto” e formulati“in via preliminare” si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 7, legge n. 212 del 2000per non avere la CTR dichiarato l’illegittimità dell’avviso impugnato permancata traduzione dell’atto in lingua inglese.5. – Il motivo è infondato, dovendosi qui dare continuità a quantogià statuito da Cass. n. 9144/2021 (conf.

Cass. n. 35580/2022 e, piùrecentemente, Cass. n. 5675/2024) che, sul preliminare rilievo chenessuna specifica previsione normativa dispone che l’atto impositivodebba essere redatto nella lingua del soggetto destinatario, ha esclusoche la mancata traduzione nella lingua del destinatario possacomportare una lesione del diritto di difesa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA],in quanto la stessa, anche se soggetto non residente privo di stabileorganizzazione in Italia, ha dimostrato, avendo in concreto fatto valerenei gradi del merito le proprie articolate difese con cui ha contestato lapretesa tributaria azionata con l’atto impugnato, di avere avuto pienaconoscenza del contenuto dell’atto impositivo ad essa notificato.6. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett.b), legge n. 220 del 2010 poiché la CTR ha erroneamente ritenutointegrato in capo alla CTD il presupposto soggettivo dell’imposta.7. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art.1, comma 2, lett. b) legge n. 288 del 1998, per avere la CTRerroneamente ritenuto integrato il presupposto territorialedell’imposta.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 31095/2019Numero sezionale 3959/2026Numero di raccolta generale 14987/2026Data pubblicazione 19/05/20268. – Con il terzo mezzo si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56T.F.U.E. e dei principi unionali di parità di trattamento e nondiscriminazione nonché del principio di legittimo affidamento, per nonavere la CTR disapplicato l’art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 nonostante lasua contrarietà al diritto dell’Unione europea.Nell’articolazione del motivo la ricorrente invita a formulare rinviopregiudiziale ex art. 267, terzo comma, T.F.U.E., alla Corte di giustiziadell’Unione europea.9. – Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art.401 della Direttiva 2006/112/CE, per non avere la CTR disapplicato ladisciplina normativa di cui al d.lgs. n. 504 del 1998 in ragione della suacontrarietà al divieto di mantenere o introdurre imposte sul volumed’affari diverse dall’imposta sul valore aggiunto armonizzata.10. – I motivi testé sintetizzati, che per la loro stretta connessione siprestano ad un esame congiunto, sono palesemente infondati, ponendoquestioni che sono già state oggetto di approfondito esame da parte diquesta Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021,seguita da numerose altre (tra le tante Cass. nn. 8907-8911/2021,9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021,9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021,9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021;26384/2022; 813/2023; 6761/2023, 23310/2024; 24349/2024,24033/2024; 30021/2025).In particolare, la Corte, all’esito di una compiuta ed analiticaricostruzione del sistema dell’imposta unica sulle scommesse, fondataanche sui recenti interventi della Corte costituzionale (sentenza n. 27del 2018) e della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 26febbraio 2020, in causa C-788/18), ha, tra l’altro, precisato che: i)[OSCURATO:PERSONA] registro generale 31095/2019Numero sezionale 3959/2026Numero di raccolta generale 14987/2026Data pubblicazione 19/05/2026sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi d’imposta sia neiconfronti del titolare della ricevitoria che del bookmaker estero privo diconcessione per il quale il primo operi, tra loro in rapporto di solidarietàparitetica; ii) sussistono i presupposti territoriali: l’imposta, che nonha natura di sanzione, si applica a tutti gli operatori che gestisconoscommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo incui sono stabiliti, restando esclusa ogni restrizione discriminatoria,violazione della libertà di prestazione di servizi o lesione diaffidamento; iii) l’imposta richiesta non è equiparabile, né riconducibilead un trattamento sanzionatorio; iv) l’art. 1, comma 66, lettera b),legge n. 220 del 2010, va applicato anche ai rapporti negozialiperfezionatisi prima della sua entrata in vigore; v) la decisione dellaCorte costituzionale n. 27/2018 ha affermato che per le annualitàantecedenti al 2011 dell’imposta di cui trattasi non rispondono lericevitorie, ma rispondono i bookmaker, con o senza concessione; vi)quanto alle sanzioni, non sussistono i presupposti per ritenerel’obiettiva incertezza normativa per le annualità a partire dal 2011ovvero nel periodo successivo alla legge d’interpretazione autentica n.220/10, la quale ha appunto sciolto ogni incertezza per il periodoantecedente, in relazione al quale, invece, sussisteva detta incertezza,con conseguente applicazione dell’esimente di cui all’art. 6, comma 2,d.lgs. n. 472 del 1997 (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 13818/2025);vii) l’imposta non ha natura armonizzata e non sussiste contrasto conl’art. 401 direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006(direttiva IVA), né profili di doppia imposizione.Alla luce dei superiori principi, sono infondati i motivi (dal primo alquarto) concernenti i profili soggettivo, oggettivo e territorialed’imposta e la compatibilità costituzionale e unionale della disciplina.Inoltre, le varie questioni di pregiudizialità e di legittimitàcostituzionale sono state ampiamente esaminate da questa Corte, cheNumero registro generale 31095/2019Numero sezionale 3959/2026Numero di raccolta generale 14987/2026Data pubblicazione 19/05/2026le ha disattese in ragione dei già indicati orientamenti sia della Cortecostituzionale che della Corte di giustizia, sicché la richiesta di rinvioex art. 267 T.F.U.E., collegata ai motivi sopra esposti, va rigettata inragione delle esplicite pronunce negative, che delimitano chiaramentele questioni.11. – Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 15 d.lgs.n. 546 del 1992 nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il Giudiced’appello disposto la liquidazione delle spese in favore dell’Agenziadelle dogane e dei monopoli, rappresentata in giudizio da un propriofunzionario delegato, in mancanza di documentazione di spese vive edi deposito di apposita nota, nonché per non avere disposto lacompensazione delle spese, avuto riguardo alla complessità epeculiarità della materia trattata.12. – Il motivo è inammissibile.12.1. – Ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies d.lgs. n. 546 del 1992«Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore,dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cuiall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, seassistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per laliquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione delventi per cento dell'importo complessivo ivi previsto».La norma prevede la liquidazione delle spese a favore dell’Ufficiotributario, se assistito da funzionari dell’amministrazione, e, a favoredell’ente locale, se assistito da propri dipendenti, a cui si applica latariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del ventiper cento degli onorari di avvocato. [OSCURATO:PERSONA], lo specifico riferimento allespese processuali e alla riduzione percentuale dei soli onorari diavvocato conferma il diritto dell’Agenzia alla rifusione sia dei costiaffrontati, sia dei compensi spettanti per l’assistenza tecnica fornita inNumero registro generale 31095/2019Numero sezionale 3959/2026Numero di raccolta generale 14987/2026Data pubblicazione 19/05/2026giudizio dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attivitàdifensiva nel processo, ai sensi dell’art. 15 cit. (cfr. Cass. n.23055/2019).

Nel caso in esame la ricorrente, in violazione delprincipio di specificità, non ha precisato, a fronte di una incontestataassistenza tecnica svolta in favore dell’Agenzia delle dogane e deimonopoli dai propri funzionari, quali fossero, avuto riguardo all’importototale delle spese liquidato per il grado di appello, le voci relative alle“spese vive” asseritamente non documentate, limitandosi ad affermareche l’amministrazione non avrebbe documentato né depositato notaspese in primo grado (cfr. pag. 83 del ricorso).

Al proposito, questaCorte ha stabilito più volte (cfr. Cass. n. 24635/2014) che è onere delricorrente in cassazione, a pena d’inammissibilità del ricorso,specificare analiticamente le voci tariffarie e gli importi in ordine aiquali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, nonché le singolespese contestate o dedotte come omesse, in modo da consentire ilcontrollo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini.12.2. – Inammissibile è anche il profilo di censura relativo allaassunta mancata compensazione delle spese del grado di appello,avendo il giudice di appello, nel liquidare le spese in favoredell’Agenzia, stante la fondatezza delle pretese di quest’ultima, fattocorretta applicazione del generale principio della soccombenza, edessendo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Cortequello per cui «In materia di procedimento civile, il sindacato dilegittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente adevitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse nonpossono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa,essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parzialecompensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice delmerito non è tenuto a motivare» (Cass. n. 26912/2020; Cass. n.23310/2024).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 31095/2019Numero sezionale 3959/2026Numero di raccolta generale 14987/2026Data pubblicazione 19/05/202613. – Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8d.lgs. 546 del 1992, 5, commi 1, e 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997nonché 10 legge n. 212 del 2000 per non avere la Corte regionaleapplicato l’esimente dell’obiettiva condizione d’incertezza con riferimentoalle sanzioni.14. – Il motivo è fondato, venendo qui in rilievo un recuperoconcernente l’anno d’imposta 2010, quindi un periodo antecedente alladisposizione interpretativa del 2010; in relazione a questo periodo, lastessa Corte costituzionale ha ravvisato l’incertezza, aggiungendo cheessa è stata espressamente riconosciuta dall’(allora) Agenziaautonoma dei monopoli di Stato.Tale conclusione è stata da ultimo ribadita dalla già citata Cass. n.13818/2025, secondo cui in tema di imposta unica sui concorsi pronosticie sulle scommesse, ai fini della nozione di soggetto passivo del tributo exart. 3 d.lgs. n 504 del 1998, l’obiettiva incertezza in ordine all’inclusioneo esclusione del bookmaker estero sussiste fino all’entrata in vigore dellanorma interpretativa di cui all’art. 1, comma 66, legge n. 220 del 2010,cosicché solo fino a tale momento può essere invocata l’esimente ex art.6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, ai fini delle sanzioni.15. – In conclusione, va accolto il quinto motivo di ricorso, dichiaratiinammissibili il primo di quelli dedotti “in via preliminare” e il sesto, erigettati tutti gli altri.

Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti difatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimentodell’originario ricorso della ricorrente nella sola parte concernente la nondebenza delle sanzioni, in applicazione dell’esimente di cui all’art. 6,comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997.16. – La soccombenza reciproca giustifica la compensazione dellespese processuali dell’intero giudizio.

P.Q.MNumero registro generale 31095/2019Numero sezionale 3959/2026Numero di raccolta generale 14987/2026Data pubblicazione 19/05/2026La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nelmerito, accoglie l’originario ricorso della ricorrente limitatamente allesanzioni; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio, ivicomprese quelle relative ai gradi di merito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Agnello– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 31095/2019Numero sezionale 3959/2026Numero di raccolta generale 14987/2026Data pubblicazione 19/05/2026AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato– controricorrente –avverso la sentenza n. 1623/2019 della Commissione tributariaregionale del Lazio, depositata il 18/3/2019.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA], soggetto esercente l’attività diraccolta scommesse con sede all’estero, impugnò dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Roma un avviso di accertamentocon il quale le era stato contestato il mancato versamento dell’impostaunica sulle scommesse di cui al d.lgs. n. 504/1998, per l’anno 2010,quale soggetto obbligato in solido con il titolare di un CDT (CentroTrasmissione Dati), operante per conto del bookmaker privo diconcessione, e le erano state irrogate le relative sanzioni.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, investitadell’appello della contribuente, accolse il gravame solo limitatamenteal profilo delle spese del processo di primo grado, determinandole inmisura più contenuta rispetto alla quantificazione operata dal primoGiudice. Per il resto confermò integralmente la pretesa impositiva esanzionatoria dell’Agenzia fiscale, aderendo al prevalente e consolidatoorientamento giurisprudenziale di merito secondo cui il CTD svolge unafunzione di ricevitoria da ritenere assimilabile alla gestione per contoterzi contemplata dall’art. 1, comma 66, legge n. 220 del 2010,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 31095/2019Numero sezionale 3959/2026Numero di raccolta generale 14987/2026Data pubblicazione 19/05/2026indipendentemente dalla mancanza di un potere d’ingerenza nelladeterminazione delle condizioni delle scommesse, e questa disciplinanon si pone in contrasto col diritto unionale; ritenne, inoltre,sussistente la responsabilità del bookmaker [OSCURATO:PERSONA] coobbligato solidale del CTD, escludendo qualsiasi frizione con iprincipi costituzionali e unionali.4. – Avverso tale ultima pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidandolo a sei motivi, oltre a dueaggiuntivi, definiti “di diritto” e dedotti “in via preliminare”.5. – L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – In via preliminare, la Corte ritiene che l’istanza della societàricorrente di trattazione della causa in pubblica udienza vada disattesa;in adesione all’indirizzo già espresso dalle Sezioni unite di questa Corte,il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di unavalutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti dellatrattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato deiprincipi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., sez. un., n.14437/2018), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanzanomofilattica (Cass., sez. un., n. 8093/2020).In particolare, la sede dell’adunanza camerale non è incompatibile,di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto senon oggettivamente inedite e già assistite da un consolidatoorientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo.Nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non è neppurenuovo nella giurisprudenza di questa Corte (v. le pronunce di legittimitàdi seguito citate) e, comunque, è compiutamente affrontato in tutti isuoi risvolti, da un lato, dalla Corte costituzionale (con la sentenza 14febbraio 2018, n. 27), dall’altro, dalla Corte unionale (con la sentenzaNumero registro generale 31095/2019Numero sezionale 3959/2026Numero di raccolta generale 14987/2026Data pubblicazione 19/05/202626 febbraio 2020, in causa C-788/18, relativa alla Stanleybet MaltaLimited); e i principi da quelle Corti stabiliti risultano ampiamente ediffusamente recepiti pure dalla giurisprudenza di merito e dilegittimità (v. nello stesso senso, ex multis, Cass. n. 31905/2021).Sempre in via preliminare, va pure disattesa la richiesta disospensione del giudizio formulata alle pagg. da 20 a 22 del ricorso percassazione, in quanto la Corte di Giustizia ha deciso, con sentenza 26febbraio 2020, causa C-788/18, la questione avente ad oggetto ladomanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensidell’art. 267 T.F.U.E., dalla Commissione tributaria provinciale diParma, con ordinanza del 15 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il14 dicembre 2018, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] di CantarelliPietro C., [OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia delle dogane e deimonopoli.2. – Tanto premesso, con il primo dei motivi qualificati come “didiritto” e formulati “in via preliminare” si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 3 legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7 legge n. 212del 2000 poiché la sentenza impugnata, anche in conseguenzadell’errata valutazione dei principi sanciti dalla Corte costituzionale conla sentenza n. 27/2018, ha erroneamente avallato le argomentazionidell’Agenzia che ha attribuito al bookmaker, per l’anno d’imposta 2010,una responsabilità principale per l’imposta di cui trattasi, in contrastocon quanto prospettato nell’avviso di accertamento circa unaresponsabilità solidale unitamente al CTD.3. – Fermo restando quanto oltre si dirà in merito allaresponsabilità del bookmaker per il pagamento dell’imposta de quaanche per gli anni precedenti al 2011, il motivo è inammissibile siaperché non indica dove e quando la questione inerente alla modificadelle contestazioni sarebbe stata sollevata nel giudizio di merito, siaperché non riproduce, neanche per stralcio, il contenuto dei rilieviNumero registro generale 31095/2019Numero sezionale 3959/2026Numero di raccolta generale 14987/2026Data pubblicazione 19/05/2026formulati nell’avviso di accertamento, sia, infine, perché non individuaspecificamente quali siano le statuizioni della sentenza impugnata conle quali sarebbe stata realizzata la dedotta violazione di legge.4. – Con il secondo dei motivi qualificati come “di diritto” e formulati“in via preliminare” si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 7, legge n. 212 del 2000per non avere la CTR dichiarato l’illegittimità dell’avviso impugnato permancata traduzione dell’atto in lingua inglese.5. – Il motivo è infondato, dovendosi qui dare continuità a quantogià statuito da Cass. n. 9144/2021 (conf. Cass. n. 35580/2022 e, piùrecentemente, Cass. n. 5675/2024) che, sul preliminare rilievo chenessuna specifica previsione normativa dispone che l’atto impositivodebba essere redatto nella lingua del soggetto destinatario, ha esclusoche la mancata traduzione nella lingua del destinatario possacomportare una lesione del diritto di difesa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA],in quanto la stessa, anche se soggetto non residente privo di stabileorganizzazione in Italia, ha dimostrato, avendo in concreto fatto valerenei gradi del merito le proprie articolate difese con cui ha contestato lapretesa tributaria azionata con l’atto impugnato, di avere avuto pienaconoscenza del contenuto dell’atto impositivo ad essa notificato.6. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1, comma 66, lett.b), legge n. 220 del 2010 poiché la CTR ha erroneamente ritenutointegrato in capo alla CTD il presupposto soggettivo dell’imposta.7. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art.1, comma 2, lett. b) legge n. 288 del 1998, per avere la CTRerroneamente ritenuto integrato il presupposto territorialedell’imposta.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 31095/2019Numero sezionale 3959/2026Numero di raccolta generale 14987/2026Data pubblicazione 19/05/20268. – Con il terzo mezzo si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56T.F.U.E. e dei principi unionali di parità di trattamento e nondiscriminazione nonché del principio di legittimo affidamento, per nonavere la CTR disapplicato l’art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 nonostante lasua contrarietà al diritto dell’Unione europea.Nell’articolazione del motivo la ricorrente invita a formulare rinviopregiudiziale ex art. 267, terzo comma, T.F.U.E., alla Corte di giustiziadell’Unione europea.9. – Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art.401 della Direttiva 2006/112/CE, per non avere la CTR disapplicato ladisciplina normativa di cui al d.lgs. n. 504 del 1998 in ragione della suacontrarietà al divieto di mantenere o introdurre imposte sul volumed’affari diverse dall’imposta sul valore aggiunto armonizzata.10. – I motivi testé sintetizzati, che per la loro stretta connessione siprestano ad un esame congiunto, sono palesemente infondati, ponendoquestioni che sono già state oggetto di approfondito esame da parte diquesta Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021,seguita da numerose altre (tra le tante Cass. nn. 8907-8911/2021,9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021,9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021,9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021;26384/2022; 813/2023; 6761/2023, 23310/2024; 24349/2024,24033/2024; 30021/2025).In particolare, la Corte, all’esito di una compiuta ed analiticaricostruzione del sistema dell’imposta unica sulle scommesse, fondataanche sui recenti interventi della Corte costituzionale (sentenza n. 27del 2018) e della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 26febbraio 2020, in causa C-788/18), ha, tra l’altro, precisato che: i)[OSCURATO:PERSONA] registro generale 31095/2019Numero sezionale 3959/2026Numero di raccolta generale 14987/2026Data pubblicazione 19/05/2026sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi d’imposta sia neiconfronti del titolare della ricevitoria che del bookmaker estero privo diconcessione per il quale il primo operi, tra loro in rapporto di solidarietàparitetica; ii) sussistono i presupposti territoriali: l’imposta, che nonha natura di sanzione, si applica a tutti gli operatori che gestisconoscommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo incui sono stabiliti, restando esclusa ogni restrizione discriminatoria,violazione della libertà di prestazione di servizi o lesione diaffidamento; iii) l’imposta richiesta non è equiparabile, né riconducibilead un trattamento sanzionatorio; iv) l’art. 1, comma 66, lettera b),legge n. 220 del 2010, va applicato anche ai rapporti negozialiperfezionatisi prima della sua entrata in vigore; v) la decisione dellaCorte costituzionale n. 27/2018 ha affermato che per le annualitàantecedenti al 2011 dell’imposta di cui trattasi non rispondono lericevitorie, ma rispondono i bookmaker, con o senza concessione; vi)quanto alle sanzioni, non sussistono i presupposti per ritenerel’obiettiva incertezza normativa per le annualità a partire dal 2011ovvero nel periodo successivo alla legge d’interpretazione autentica n.220/10, la quale ha appunto sciolto ogni incertezza per il periodoantecedente, in relazione al quale, invece, sussisteva detta incertezza,con conseguente applicazione dell’esimente di cui all’art. 6, comma 2,d.lgs. n. 472 del 1997 (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 13818/2025);vii) l’imposta non ha natura armonizzata e non sussiste contrasto conl’art. 401 direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006(direttiva IVA), né profili di doppia imposizione.Alla luce dei superiori principi, sono infondati i motivi (dal primo alquarto) concernenti i profili soggettivo, oggettivo e territorialed’imposta e la compatibilità costituzionale e unionale della disciplina.Inoltre, le varie questioni di pregiudizialità e di legittimitàcostituzionale sono state ampiamente esaminate da questa Corte, cheNumero registro generale 31095/2019Numero sezionale 3959/2026Numero di raccolta generale 14987/2026Data pubblicazione 19/05/2026le ha disattese in ragione dei già indicati orientamenti sia della Cortecostituzionale che della Corte di giustizia, sicché la richiesta di rinvioex art. 267 T.F.U.E., collegata ai motivi sopra esposti, va rigettata inragione delle esplicite pronunce negative, che delimitano chiaramentele questioni.11. – Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 15 d.lgs.n. 546 del 1992 nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il Giudiced’appello disposto la liquidazione delle spese in favore dell’Agenziadelle dogane e dei monopoli, rappresentata in giudizio da un propriofunzionario delegato, in mancanza di documentazione di spese vive edi deposito di apposita nota, nonché per non avere disposto lacompensazione delle spese, avuto riguardo alla complessità epeculiarità della materia trattata.12. – Il motivo è inammissibile.12.1. – Ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies d.lgs. n. 546 del 1992«Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore,dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cuiall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, seassistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per laliquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione delventi per cento dell'importo complessivo ivi previsto».La norma prevede la liquidazione delle spese a favore dell’Ufficiotributario, se assistito da funzionari dell’amministrazione, e, a favoredell’ente locale, se assistito da propri dipendenti, a cui si applica latariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del ventiper cento degli onorari di avvocato. [OSCURATO:PERSONA], lo specifico riferimento allespese processuali e alla riduzione percentuale dei soli onorari diavvocato conferma il diritto dell’Agenzia alla rifusione sia dei costiaffrontati, sia dei compensi spettanti per l’assistenza tecnica fornita inNumero registro generale 31095/2019Numero sezionale 3959/2026Numero di raccolta generale 14987/2026Data pubblicazione 19/05/2026giudizio dai propri dipendenti, che sono legittimati a svolgere attivitàdifensiva nel processo, ai sensi dell’art. 15 cit. (cfr. Cass. n.23055/2019). Nel caso in esame la ricorrente, in violazione delprincipio di specificità, non ha precisato, a fronte di una incontestataassistenza tecnica svolta in favore dell’Agenzia delle dogane e deimonopoli dai propri funzionari, quali fossero, avuto riguardo all’importototale delle spese liquidato per il grado di appello, le voci relative alle“spese vive” asseritamente non documentate, limitandosi ad affermareche l’amministrazione non avrebbe documentato né depositato notaspese in primo grado (cfr. pag. 83 del ricorso). Al proposito, questaCorte ha stabilito più volte (cfr. Cass. n. 24635/2014) che è onere delricorrente in cassazione, a pena d’inammissibilità del ricorso,specificare analiticamente le voci tariffarie e gli importi in ordine aiquali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, nonché le singolespese contestate o dedotte come omesse, in modo da consentire ilcontrollo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini.12.2. – Inammissibile è anche il profilo di censura relativo allaassunta mancata compensazione delle spese del grado di appello,avendo il giudice di appello, nel liquidare le spese in favoredell’Agenzia, stante la fondatezza delle pretese di quest’ultima, fattocorretta applicazione del generale principio della soccombenza, edessendo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Cortequello per cui «In materia di procedimento civile, il sindacato dilegittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente adevitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse nonpossono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa,essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parzialecompensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice delmerito non è tenuto a motivare» (Cass. n. 26912/2020; Cass. n.23310/2024).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 31095/2019Numero sezionale 3959/2026Numero di raccolta generale 14987/2026Data pubblicazione 19/05/202613. – Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8d.lgs. 546 del 1992, 5, commi 1, e 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997nonché 10 legge n. 212 del 2000 per non avere la Corte regionaleapplicato l’esimente dell’obiettiva condizione d’incertezza con riferimentoalle sanzioni.14. – Il motivo è fondato, venendo qui in rilievo un recuperoconcernente l’anno d’imposta 2010, quindi un periodo antecedente alladisposizione interpretativa del 2010; in relazione a questo periodo, lastessa Corte costituzionale ha ravvisato l’incertezza, aggiungendo cheessa è stata espressamente riconosciuta dall’(allora) Agenziaautonoma dei monopoli di Stato.Tale conclusione è stata da ultimo ribadita dalla già citata Cass. n.13818/2025, secondo cui in tema di imposta unica sui concorsi pronosticie sulle scommesse, ai fini della nozione di soggetto passivo del tributo exart. 3 d.lgs. n 504 del 1998, l’obiettiva incertezza in ordine all’inclusioneo esclusione del bookmaker estero sussiste fino all’entrata in vigore dellanorma interpretativa di cui all’art. 1, comma 66, legge n. 220 del 2010,cosicché solo fino a tale momento può essere invocata l’esimente ex art.6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, ai fini delle sanzioni.15. – In conclusione, va accolto il quinto motivo di ricorso, dichiaratiinammissibili il primo di quelli dedotti “in via preliminare” e il sesto, erigettati tutti gli altri. Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti difatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimentodell’originario ricorso della ricorrente nella sola parte concernente la nondebenza delle sanzioni, in applicazione dell’esimente di cui all’art. 6,comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997.16. – La soccombenza reciproca giustifica la compensazione dellespese processuali dell’intero giudizio. P.Q.MNumero registro generale 31095/2019Numero sezionale 3959/2026Numero di raccolta generale 14987/2026Data pubblicazione 19/05/2026La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nelmerito, accoglie l’originario ricorso della ricorrente limitatamente allesanzioni; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio, ivicomprese quelle relative ai gradi di merito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026La PresidenteGiulia Iofrida