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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 28861/2025

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.

R.G. 21492-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso lasentenza n. 1963/2023 d e lla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], depositata il 4/04/23 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponericorso, affidato a due motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva respinto l’appello avverso l a sentenza n. 1137/2021emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Romain rigetto del ricorso proposto avverso cartellaesattoriale relativa ad imposta di registro.

Agenzia delle entrate resiste con controricorso, Agenzia delle entrate riscossione èrimasta intimat a . [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primomotivo il ricorrent e denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazionedegli artt.139 e 140 c.p.c. e dell’art. 60 D.P.R. n. 600/1972 per avere i Giudici d’appello ritenuto valida la notifica degli avvisi di liquidazione pur essendo stata eseguita presso lo studio professionale del destinatario, in Roma,anziché nel Comune di residenza anagrafica (Tivoli), e senza l’invio della raccomandata informativa per gli avvisi notificati a soggetti diversi dal destinatario.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazionedegli artt. 112, 138 e 139 c.p.c. per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado omesso di rilevare la «nullità delle notifiche eseguite direttamente presso la sede professionale senza tentativo preliminare presso la residenza del destinatario».

1.3. Le doglianze, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono fondatenei limiti di seguito indicati. 1.4.La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale individuato, a termini dell’art. 58, 2° comma, d.P.R. n. 600/1973— norma applicabile in generale a tutti gli atti tributari ( cfr. Cass. n. 2380/2024),e dunque anche agli avvisi di liquidazione di imposta di registro — in virtù del Comune di residenza anagrafica («Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte»).

1.5. La validità della notificazione postula dunque che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto (cfr., sul principio dettato in tema di atto processuale, ma esportabile anche nella fattispecie in rassegna, Cass. n. 8252/2024, che richiama Cass. nn. 7041/2020, 11077 / 2002), giacché la certezza che la persona legata da rapporti qualificati con il destinatario (come nel caso di specie, di persona addetta alla ricezione presso lo studio professionale del destinatario)provveda a trasmettergli l'atto ricevuto può ritenersi pienamente raggiunta soltanto se la consegna avvenga in un luogo comune al consegnatario e al destinatario e nel quale, quindi, si presuma che costoro abbiano degli incontri quotidiani, con conseguente nullità della notificazione per mancanza di detta certezza, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario espressamente risulti che l'atto sia stato consegnato a una delle dette persone, ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma (cfr. Cass.n. 24681/2018).

1.6. A conferma di ciò va peraltro evidenziato che l'art. 60, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 600 del 1973 precisa espressamente che la notificazione degli atti ivi richiamati deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario «salvo il caso di consegna dell'atto e dell'avviso in mani proprie».

1.7. Applicando i principi di diritto dianzi illustrati al caso in esame, consegue l’erroneità della pronuncia impugnata laddove i Giudici d’appello hanno ritenuto la validità della notifica dell’avviso di liquidazione dell’atto di registro eseguita mediante consegna a «persona ... identificata come addetta alla ricezione presso la sede di lavoro del destinatario (suo studio professionale)» presso un indirizzo sito in Roma e non in Tivoli, luogo di residenza anagrafica, e dunque domicilio fiscale, del contribuente, in mancanza di prova (a carico del notificante) circa una diversa elezione di domicilio presso il suo studio professionale, come eccepito dal contribuente nell’atto di appello trascritto in parte quaed allegato al ricorso. 2.Le valutazioni che precedono conducono, quindi, all’accoglimento del ricorso ed alla cassazione della sentenza impugnata.

3. La causa, inoltre,può essere decisa anche nel merito, con accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente,non occorrendo accertamenti fattuali, in quanto, stabilita la nullità per le ragioni illustrate della notifica dell’avviso di liquidazione prodromico alla cartella impugnata, consegue la nullità in via derivata di quest’ultima in applicazione del principio secondo cui, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione dellanotifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta lanullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. Cass. n. 114/2018).

3. L e spese del presente grado e dei gradi di merito seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; condanna l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate riscossione, in solido, al pagamento delle spese del primo grado e di appello, liquidate, rispettivamente, in Euro 552,00 ed Euro 568,00 per compensi, oltre spese esenti, rimborso forfettario delle spese generali ed altri accessori di legge; condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in Euro 536,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 21492-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso lasentenza n. 1963/2023 d e lla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], depositata il 4/04/23 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponericorso, affidato a due motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva respinto l’appello avverso l a sentenza n. 1137/2021emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Romain rigetto del ricorso proposto avverso cartellaesattoriale relativa ad imposta di registro. Agenzia delle entrate resiste con controricorso, Agenzia delle entrate riscossione èrimasta intimat a . [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primomotivo il ricorrent e denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazionedegli artt.139 e 140 c.p.c. e dell’art. 60 D.P.R. n. 600/1972 per avere i Giudici d’appello ritenuto valida la notifica degli avvisi di liquidazione pur essendo stata eseguita presso lo studio professionale del destinatario, in Roma,anziché nel Comune di residenza anagrafica (Tivoli), e senza l’invio della raccomandata informativa per gli avvisi notificati a soggetti diversi dal destinatario. 1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazionedegli artt. 112, 138 e 139 c.p.c. per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado omesso di rilevare la «nullità delle notifiche eseguite direttamente presso la sede professionale senza tentativo preliminare presso la residenza del destinatario». 1.3. Le doglianze, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono fondatenei limiti di seguito indicati. 1.4.La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale individuato, a termini dell’art. 58, 2° comma, d.P.R. n. 600/1973— norma applicabile in generale a tutti gli atti tributari ( cfr. Cass. n. 2380/2024),e dunque anche agli avvisi di liquidazione di imposta di registro — in virtù del Comune di residenza anagrafica («Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte»). 1.5. La validità della notificazione postula dunque che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto (cfr., sul principio dettato in tema di atto processuale, ma esportabile anche nella fattispecie in rassegna, Cass. n. 8252/2024, che richiama Cass. nn. 7041/2020, 11077 / 2002), giacché la certezza che la persona legata da rapporti qualificati con il destinatario (come nel caso di specie, di persona addetta alla ricezione presso lo studio professionale del destinatario)provveda a trasmettergli l'atto ricevuto può ritenersi pienamente raggiunta soltanto se la consegna avvenga in un luogo comune al consegnatario e al destinatario e nel quale, quindi, si presuma che costoro abbiano degli incontri quotidiani, con conseguente nullità della notificazione per mancanza di detta certezza, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario espressamente risulti che l'atto sia stato consegnato a una delle dette persone, ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma (cfr. Cass.n. 24681/2018). 1.6. A conferma di ciò va peraltro evidenziato che l'art. 60, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 600 del 1973 precisa espressamente che la notificazione degli atti ivi richiamati deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario «salvo il caso di consegna dell'atto e dell'avviso in mani proprie». 1.7. Applicando i principi di diritto dianzi illustrati al caso in esame, consegue l’erroneità della pronuncia impugnata laddove i Giudici d’appello hanno ritenuto la validità della notifica dell’avviso di liquidazione dell’atto di registro eseguita mediante consegna a «persona ... identificata come addetta alla ricezione presso la sede di lavoro del destinatario (suo studio professionale)» presso un indirizzo sito in Roma e non in Tivoli, luogo di residenza anagrafica, e dunque domicilio fiscale, del contribuente, in mancanza di prova (a carico del notificante) circa una diversa elezione di domicilio presso il suo studio professionale, come eccepito dal contribuente nell’atto di appello trascritto in parte quaed allegato al ricorso. 2.Le valutazioni che precedono conducono, quindi, all’accoglimento del ricorso ed alla cassazione della sentenza impugnata. 3. La causa, inoltre,può essere decisa anche nel merito, con accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente,non occorrendo accertamenti fattuali, in quanto, stabilita la nullità per le ragioni illustrate della notifica dell’avviso di liquidazione prodromico alla cartella impugnata, consegue la nullità in via derivata di quest’ultima in applicazione del principio secondo cui, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione dellanotifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta lanullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. Cass. n. 114/2018). 3. L e spese del presente grado e dei gradi di merito seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo. P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; condanna l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate riscossione, in solido, al pagamento delle spese del primo grado e di appello, liquidate, rispettivamente, in Euro 552,00 ed Euro 568,00 per compensi, oltre spese esenti, rimborso forfettario delle spese generali ed altri accessori di legge; condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in Euro 536,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali ed altri accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio,
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