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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02380/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15330/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 2 - A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimati- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 26799/2020depositata il 25/11/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26799/2020, rigettava il ricorso proposto dalla "[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]" contro la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] diL'Aquila il 3 dicembre 2015 n. 1351/04/2015, non notificata, che, in controversia su impugnazione di una cartella di pagamento con riguardo ad I.C.I. per l'anno 2008, aveva rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Sulmona (AQ) avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] de L'Aquila il 27 maggio 2013 n. 109/02/2013, con compensazione dellespese giudiziali;

2. secondo quanto si evince dalla detta sentenza, la Corte riteneva che il primo motivo del ricorso – in forza del quale era stata denunciata laviolazione dell'art. 11, comma, del d.lvo . 30 dicembre 1992 n. 504 e dell'art. 1335 cod. civ., per avere i giudici di merito omesso di rilevare che gli avvisi di ricevimento delle raccomandate inviate dal Comune di Sulmona (AQ) non riportavano l'indicazione del numero degli avvisi di accertamento per l'I.C.I. relativa agli anni 2002, 2003 e 2004 né del numero dellecorrispondenti raccomandate –era privo di fondamento.

Osservava che anche il secondo motivo - in forza del quale era statalamentata la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 101, secondo comma, cod. proc., civ. per violazione del principio del contraddittorio, per aver erroneamente ritenuto che il thema decidendumatteneva alla notifica alla persona fisica che rappresentava la società contribuente presso la propria abitazione e non all'omessa notifica alla società contribuente presso la propria sede – non coglieva nel segno e, nel premettere che l’ oggetto del giudizio di appello era rappresentato dalla ritualità della notifica della cartella di pagamento alla società contribuente ai sensi dell’ art. 145 cod. proc. civ., rilevava, infine, che gli ulteriori motivi di impugnazione erano infondati posto che si verteva in ipotesi di nullità, da ritenere sanata exart. 156 cod. proc. civ.;

3. contro detta sentenza ha proposto ricorso per revocazione, affidato ad un unico motivo, la "[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]";

4. l’ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è rimasta intimata;

5. ilComune di Sulmona ha depositato controricorso;

6. la "[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]" ha depositato una memoria con la quale ha, in via preliminare,eccepito la tardività del controricorso, insistendo sulle censure formulate; [OSCURATO:PERSONA]

1. la società contribuente lamenta v iolazione degli art t .19 d.lgs. 546/92e 156 cod. proc. civ. in relazione agli artt.391-bis, 395, primo comma,n.4 cod. proc.;

1.1. assume che l’ordinanza della Corte di Cassazione n.26799/2020 era il frutto di un errore revocatorio consistito nell’affermazione e presupposizione pura e semplice di un fatto, che l’atto della cui notifica si discuteva fosse la cartella esattoriale impugnata, incontrastabilmente escluso dagli atti di causa e dalle sentenze di merito, che non avevacostituito punto controverso su cui l’ordinanza si è pronunciata, errore indiscutibilmente decisivo perchè proprio l’erronea rappresentazione sulla cartella quale atto in discussione, avevadeterminato il rigetto del ricorso;

2. va, in primo luogo, rilevata la tardività d el controricorso del Comune di Sulmona in quanto, secondo quanto è dato desumere dagli atti di causa, il ricorso perrevocazione è stat o notificat o il 25 maggio 2021 presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliatario del Comune di Sulmona, sicchè l’ ente impositore avrebbe dovuto notificare il controricorso entro il 5 luglio 2021, mentre quest’ultimo è stato notificato presso gli avvocati domiciliatari della società ricorrente il 12/07/2021, oltre il termine previst o dal l’art. 370 cod. proc. civ. nella formulazione ratione temporisvigente;

3. deve, quindi, osservarsi che l’ eccepito errore revocatorio è configurabile nella fattispecie in esame in quanto l’ ordinanza impugnata si è soffermata sulla notifica della cartella non esaminando (se non in parte) tutti i profili relativi alla contestata nullità della notifica dei prodromici avvisi, tema centrale del proposto ricorso per cassazione;

3.1. la Corte, nella ordinanza impugnata, ha rilevato, al punto 2.1., che: “Oggetto del giudizio di appello è rappresentato… dalla ritualità della notifica della cartella di pagamento alla società contribuente ai sensi dell’ art. 145 cod. proc. civ.” e, conseguentemente, ha esaminato le censure dedotte limitatamente alla cartella di pagamento, non tenendo conto della circostanza che i motivi dedotti riguardavano, anche e soprattutto, la invalida notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento, come è dato evincere dal tenore delle sentenze di primo e di secondo grado (il cui contenuto è stato richiamato ai fini della c.d. autosufficienza) nonché dal contenuto del ricorso per cassazione, così incorrendo in una omessa pronunzia;

3.1. orbene l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso (vedi Sez.

U- , Ordinanza n. 31032 del 27/11/2019, Rv. 656234 -01);

3.2. in ragione della ritenuta configurabilità di un errore revocatorio, pronunziando in sede rescindente va, dunque, revocata l’ordinanza di questa Corten. 26799/2020;

4. passando alla fase rescissoria deve premettersi che il decisum della Corte di Cassazione di cui al provvedimento da ultimo indicato - quanto alla ritenuta nullità delle notifica effettuata presso “l’ indirizzo già corrispondente alla sede legale della società” -non può avere alcuna rilevanza in questa sede – contrar iamente a quanto prospettato dal parte impugnante -sia perché riguarda, in ogni caso, solamente la cartella di pagamento e non anche gli avvisi di accertamento (oggetto del ricorso) ma anchee soprattutto perché trattasi di statuizione contenuta in provvedimento travolto dalla presente pronunzia che, pertanto, non può dispiegare alcun effetto in questa fase;

4.1. ciò posto va osservato che, secondo quanto è dato desumere dalla memoria in data 25 ottobre 2023, la parte contribuente ha inteso rinunziare al primo motivo dell’ originario ricorso, afferente questioni formali ex art.11 d.lvo.504/92 relative alle annualità 2002, 2003 e 2004 eche il secondo motivo del ricorso per cassazione è da ritenere infondato, dovendosi precisare che , sulla scorta di quanto allegato dalla medesima parte ricorrente, deve escludersi che nella fase di meritosi è verificata alcuna lesione del contraddittorio;

5. gli ulteriori motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi,appaiono privi di fondamento;

5.1. la "[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]" , nel formulare il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso,ha ribadito che, a prescindere da ogni questione inerente la notificazione della cartella esattoriale n. 054201100035013/19, nella specie andava dichiarata la nullità dell’ atto esattoriale in ragionedella mancata e/o nullità della notifica dei prodromici avvisi ICI 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, notifica avvenuta presso soggetto (legale rappresentante) e luogo (abitazione del medesimo) diversi dalla società e dalla sede legale;

5.2. in punto di fatto, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, risulta che gli avvisi di accertamento de quibus sono stati notificati alla "[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]"presso via dell’ Agricoltura n. 12 ove risiedeva [OSCURATO:PERSONA] socio accomandatario e legale rappresentante della società e sono stati consegnati nelle mani di un familiare convivente;

6. orbene va osservato, in primo luogo, che, ai sensi dell'art. 60, d.P.R. n. 600/1973 (norma applicabile in generale a tutti gli atti tributari), la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, presso il suo domicilio fiscale;

6.1. con specifico riferimento alle modalità di notifica nei confronti di una persona giuridica ovvero di una società non avente personalità giuridical'art. 145, cod. proc. civ., prevede che gli atti devono essere notificati alla società presso la sede della stessa, ovvero anche alla persona fisica che rappresenta l'ente, qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale, potendosi provvedere ai sensi dell'art. 140, cod. proc. civ., se la notificazione non può eseguirsi presso la sede dell'ente ovvero ai sensi dell'art. 138, 139 e 141, cod. proc. civ.;

6.4. a nulla rileva la contestazione relativa alla asserita mancata (espressa) indicazione della qualifica del ricevente, accomandatario della società, posto che nella specie, tenuto conto della natura dell’ ente (s.a.s.), la stessa era chiaramente desumibile dall’ atto indirizzato alla "[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]";

6.2. le notifiche in questione devono ritenersi, comunque, perfezionate sulla scorta del seguente principio di diritto: «l'obbligo di notificazione dell'avviso di accertamento ICI presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973 non esclude la possibilità, prevista dall'art. 145 cod. proc. civ., così come modificato dalla l. n. 263 del 2005, di eseguire la notificazione alla società, in via alternativa a quella nella sede, direttamente alla persona fisica chela rappresenta , ove da l tenore della notifica risulti chiaramente individuatoo sia in ogni caso chiaramente individuabile il legale rappresentantedella società ed, altresì, risulti univocamente individuabilel‘ ente quale effettivo destinatario dell’ atto tributario»;

6.4. del restonella società in accomandita semplice anche in ragione della responsabilità solidale derivante dall' art. 2313 cod. civ. la notificadell'atto all’ accomandatario n on può ritenersi inficiat a dalla mera circostanza che sia mancata la formale ed espressa spendita della qualità del destinatario;

7. alla luce di tali principi tutte le censure formulate dalla società contribuente in ordine alla nullità della notifica degli atti presupposti sono da ritenere prive di fondamento, dovendosi ritenere che tutti gli atti di accertamento sono stati notificati nel rispetto delle formalità di cui all’ art. 145 cod. proc. civ.; 7.1.pronunziando in fase rescissoria deve essere, pertanto, rigettato l‘ originario ricorso per cassazione proposto dalla "[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]";

8. nulla va disposto in ordine alle spese processuali stante la mancata rituale costituzione delle parti intimate; P.Q.M. la Corte,pronunziando in sede rescindente, revoca l’ ordinanza della Corte di Cassazione n. 26799/2020 ; pronunziando in sede rescissoria,rigetta l’ originario ricorso per cassazione proposto dalla "[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]"; visto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15330/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 2 - A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimati- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 26799/2020depositata il 25/11/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26799/2020, rigettava il ricorso proposto dalla "[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]" contro la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] diL'Aquila il 3 dicembre 2015 n. 1351/04/2015, non notificata, che, in controversia su impugnazione di una cartella di pagamento con riguardo ad I.C.I. per l'anno 2008, aveva rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Sulmona (AQ) avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] de L'Aquila il 27 maggio 2013 n. 109/02/2013, con compensazione dellespese giudiziali; 2. secondo quanto si evince dalla detta sentenza, la Corte riteneva che il primo motivo del ricorso – in forza del quale era stata denunciata laviolazione dell'art. 11, comma, del d.lvo . 30 dicembre 1992 n. 504 e dell'art. 1335 cod. civ., per avere i giudici di merito omesso di rilevare che gli avvisi di ricevimento delle raccomandate inviate dal Comune di Sulmona (AQ) non riportavano l'indicazione del numero degli avvisi di accertamento per l'I.C.I. relativa agli anni 2002, 2003 e 2004 né del numero dellecorrispondenti raccomandate –era privo di fondamento. Osservava che anche il secondo motivo - in forza del quale era statalamentata la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 101, secondo comma, cod. proc., civ. per violazione del principio del contraddittorio, per aver erroneamente ritenuto che il thema decidendumatteneva alla notifica alla persona fisica che rappresentava la società contribuente presso la propria abitazione e non all'omessa notifica alla società contribuente presso la propria sede – non coglieva nel segno e, nel premettere che l’ oggetto del giudizio di appello era rappresentato dalla ritualità della notifica della cartella di pagamento alla società contribuente ai sensi dell’ art. 145 cod. proc. civ., rilevava, infine, che gli ulteriori motivi di impugnazione erano infondati posto che si verteva in ipotesi di nullità, da ritenere sanata exart. 156 cod. proc. civ.; 3. contro detta sentenza ha proposto ricorso per revocazione, affidato ad un unico motivo, la "[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]"; 4. l’ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è rimasta intimata; 5. ilComune di Sulmona ha depositato controricorso; 6. la "[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]" ha depositato una memoria con la quale ha, in via preliminare,eccepito la tardività del controricorso, insistendo sulle censure formulate; [OSCURATO:PERSONA] 1. la società contribuente lamenta v iolazione degli art t .19 d.lgs. 546/92e 156 cod. proc. civ. in relazione agli artt.391-bis, 395, primo comma,n.4 cod. proc.; 1.1. assume che l’ordinanza della Corte di Cassazione n.26799/2020 era il frutto di un errore revocatorio consistito nell’affermazione e presupposizione pura e semplice di un fatto, che l’atto della cui notifica si discuteva fosse la cartella esattoriale impugnata, incontrastabilmente escluso dagli atti di causa e dalle sentenze di merito, che non avevacostituito punto controverso su cui l’ordinanza si è pronunciata, errore indiscutibilmente decisivo perchè proprio l’erronea rappresentazione sulla cartella quale atto in discussione, avevadeterminato il rigetto del ricorso; 2. va, in primo luogo, rilevata la tardività d el controricorso del Comune di Sulmona in quanto, secondo quanto è dato desumere dagli atti di causa, il ricorso perrevocazione è stat o notificat o il 25 maggio 2021 presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliatario del Comune di Sulmona, sicchè l’ ente impositore avrebbe dovuto notificare il controricorso entro il 5 luglio 2021, mentre quest’ultimo è stato notificato presso gli avvocati domiciliatari della società ricorrente il 12/07/2021, oltre il termine previst o dal l’art. 370 cod. proc. civ. nella formulazione ratione temporisvigente; 3. deve, quindi, osservarsi che l’ eccepito errore revocatorio è configurabile nella fattispecie in esame in quanto l’ ordinanza impugnata si è soffermata sulla notifica della cartella non esaminando (se non in parte) tutti i profili relativi alla contestata nullità della notifica dei prodromici avvisi, tema centrale del proposto ricorso per cassazione; 3.1. la Corte, nella ordinanza impugnata, ha rilevato, al punto 2.1., che: “Oggetto del giudizio di appello è rappresentato… dalla ritualità della notifica della cartella di pagamento alla società contribuente ai sensi dell’ art. 145 cod. proc. civ.” e, conseguentemente, ha esaminato le censure dedotte limitatamente alla cartella di pagamento, non tenendo conto della circostanza che i motivi dedotti riguardavano, anche e soprattutto, la invalida notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento, come è dato evincere dal tenore delle sentenze di primo e di secondo grado (il cui contenuto è stato richiamato ai fini della c.d. autosufficienza) nonché dal contenuto del ricorso per cassazione, così incorrendo in una omessa pronunzia; 3.1. orbene l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso (vedi Sez. U- , Ordinanza n. 31032 del 27/11/2019, Rv. 656234 -01); 3.2. in ragione della ritenuta configurabilità di un errore revocatorio, pronunziando in sede rescindente va, dunque, revocata l’ordinanza di questa Corten. 26799/2020; 4. passando alla fase rescissoria deve premettersi che il decisum della Corte di Cassazione di cui al provvedimento da ultimo indicato - quanto alla ritenuta nullità delle notifica effettuata presso “l’ indirizzo già corrispondente alla sede legale della società” -non può avere alcuna rilevanza in questa sede – contrar iamente a quanto prospettato dal parte impugnante -sia perché riguarda, in ogni caso, solamente la cartella di pagamento e non anche gli avvisi di accertamento (oggetto del ricorso) ma anchee soprattutto perché trattasi di statuizione contenuta in provvedimento travolto dalla presente pronunzia che, pertanto, non può dispiegare alcun effetto in questa fase; 4.1. ciò posto va osservato che, secondo quanto è dato desumere dalla memoria in data 25 ottobre 2023, la parte contribuente ha inteso rinunziare al primo motivo dell’ originario ricorso, afferente questioni formali ex art.11 d.lvo.504/92 relative alle annualità 2002, 2003 e 2004 eche il secondo motivo del ricorso per cassazione è da ritenere infondato, dovendosi precisare che , sulla scorta di quanto allegato dalla medesima parte ricorrente, deve escludersi che nella fase di meritosi è verificata alcuna lesione del contraddittorio; 5. gli ulteriori motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi,appaiono privi di fondamento; 5.1. la "[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]" , nel formulare il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso,ha ribadito che, a prescindere da ogni questione inerente la notificazione della cartella esattoriale n. 054201100035013/19, nella specie andava dichiarata la nullità dell’ atto esattoriale in ragionedella mancata e/o nullità della notifica dei prodromici avvisi ICI 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, notifica avvenuta presso soggetto (legale rappresentante) e luogo (abitazione del medesimo) diversi dalla società e dalla sede legale; 5.2. in punto di fatto, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, risulta che gli avvisi di accertamento de quibus sono stati notificati alla "[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]"presso via dell’ Agricoltura n. 12 ove risiedeva [OSCURATO:PERSONA] socio accomandatario e legale rappresentante della società e sono stati consegnati nelle mani di un familiare convivente; 6. orbene va osservato, in primo luogo, che, ai sensi dell'art. 60, d.P.R. n. 600/1973 (norma applicabile in generale a tutti gli atti tributari), la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, presso il suo domicilio fiscale; 6.1. con specifico riferimento alle modalità di notifica nei confronti di una persona giuridica ovvero di una società non avente personalità giuridical'art. 145, cod. proc. civ., prevede che gli atti devono essere notificati alla società presso la sede della stessa, ovvero anche alla persona fisica che rappresenta l'ente, qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale, potendosi provvedere ai sensi dell'art. 140, cod. proc. civ., se la notificazione non può eseguirsi presso la sede dell'ente ovvero ai sensi dell'art. 138, 139 e 141, cod. proc. civ.; 6.4. a nulla rileva la contestazione relativa alla asserita mancata (espressa) indicazione della qualifica del ricevente, accomandatario della società, posto che nella specie, tenuto conto della natura dell’ ente (s.a.s.), la stessa era chiaramente desumibile dall’ atto indirizzato alla "[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]"; 6.2. le notifiche in questione devono ritenersi, comunque, perfezionate sulla scorta del seguente principio di diritto: «l'obbligo di notificazione dell'avviso di accertamento ICI presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973 non esclude la possibilità, prevista dall'art. 145 cod. proc. civ., così come modificato dalla l. n. 263 del 2005, di eseguire la notificazione alla società, in via alternativa a quella nella sede, direttamente alla persona fisica chela rappresenta , ove da l tenore della notifica risulti chiaramente individuatoo sia in ogni caso chiaramente individuabile il legale rappresentantedella società ed, altresì, risulti univocamente individuabilel‘ ente quale effettivo destinatario dell’ atto tributario»; 6.4. del restonella società in accomandita semplice anche in ragione della responsabilità solidale derivante dall' art. 2313 cod. civ. la notificadell'atto all’ accomandatario n on può ritenersi inficiat a dalla mera circostanza che sia mancata la formale ed espressa spendita della qualità del destinatario; 7. alla luce di tali principi tutte le censure formulate dalla società contribuente in ordine alla nullità della notifica degli atti presupposti sono da ritenere prive di fondamento, dovendosi ritenere che tutti gli atti di accertamento sono stati notificati nel rispetto delle formalità di cui all’ art. 145 cod. proc. civ.; 7.1.pronunziando in fase rescissoria deve essere, pertanto, rigettato l‘ originario ricorso per cassazione proposto dalla "[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]"; 8. nulla va disposto in ordine alle spese processuali stante la mancata rituale costituzione delle parti intimate; P.Q.M. la Corte,pronunziando in sede rescindente, revoca l’ ordinanza della Corte di Cassazione n. 26799/2020 ; pronunziando in sede rescissoria,rigetta l’ originario ricorso per cassazione proposto dalla "[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]"; visto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell