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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 14686/2026

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eso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controAgenzia delle [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazion. 2350/2023 depositata il 20/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22500/2023Numero sezionale 8917/2025Numero di raccolta generale 14686/2026Data pubblicazione 18/05/20261.

Con sentenza n. 5178/20 depositata il 13/07/2020, la CTP di Roma,rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento dellacartella di pagamento n. 09720180126957862000, relativa all’ICI dovutaper gli anni 2020 e 2021, ritenendo la validità della notifica del documentoin formato pdf, nonché la validità della notifica degli atti prodromici (avvisidi accertamento) effettuata all’indirizzo del contribuente in Cottanello,antecedentemente al decorso dei 30 giorni previsti dall’art. 60, comma 3,del d.P.R. 600/1973 per l’efficacia della variazione della residenza daCottanello a Roma.2.

Con sentenza n. 2350/2023 depositata in data 20/04/2023, la CGTdi secondo grado del Lazio accoglieva l’appello presentato dalcontribuente, ritenendo nulla la notifica degli avvisi di accertamentoeffettuata al precedente indirizzo di residenza del Ponis, in Cottanello,sull’assunto dell’applicabilità del disposto dell’art. 60, comma 3, d.P.R.600/1973 alle sole imposte dirette e, pertanto, non anche ai tributi locali.Avverso la sentenza della CGT di secondo grado proponeva ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso, depositando inoltrememoria illustrativa.L’Agenzia delle Entrate – Riscossione rimaneva intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 58 e 60,comma 3, del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per avere il giudice di secondo grado ritenuto “che la normaspeciale di cui al citato art. 60, comma 3, valga solo per le imposte direttee non invece per le imposte locali, con la conseguenza che la notificazionedegli avvisi di accertamento Ici effettuata dall’Amministrazione a mezzoposta al precedente indirizzo anagrafico del contribuente effettuata in data16/12/2015 non fosse più valida avendo il contribuente modificato ilNumero registro generale 22500/2023Numero sezionale 8917/2025Numero di raccolta generale 14686/2026Data pubblicazione 18/05/2026proprio indirizzo di residenza con domanda del 30/11/2015”.

La ricorrenteevidenzia come questa Corte abbia più volte affermato il principio secondocui la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio deldomicilio fiscale e sul relativo onere del contribuente di informare l’ufficiotributario delle eventuali variazioni, applicandosi, pertanto, l’art. 58,comma 5, del citato d.P.R. 600/1973 con conseguente effetto dellevariazioni di domicilio fiscale a partire dal sessantesimo giorno successivoal loro verificarsi, con conseguente validità della notificazione comeeffettuata.Il motivo è fondato.Va premesso che, come chiarito da questa Corte (Cass. n.23334/2017), “il domicilio fiscale è un luogo predeterminato dalla leggesecondo criteri obiettivi (art. 58 d.p.r. 600/73); l'"indirizzo", invece, è illuogo fisico presso il quale il contribuente può essere reperito, ma semprenell'ambito del domicilio fiscale stabilito dalla legge (art. 60 d.p.r.600/73).

Gli effetti della variazione del domicilio fiscale sono stabilitidall'art. 58 d.p.r. 600/73, il quale prevede un'ultrattività del precedentedomicilio fiscale di 60 giorni; gli effetti della variazione dell'indirizzonell'ambito del medesimo Comune di domicilio fiscale sono invecedisciplinati dal successivo art. 60 d.p.r. 600/73…”.Si ha variazione del domicilio fiscale, ai sensi del comma secondo delsuddetto art. 58, quando il contribuente trasferisce la propria residenzaanagrafica in altro comune, come nel caso di specie, in relazione al qualenon è, perciò, pertinente il richiamo all'art. 60, comma 3, del d.P.R. n.600/1973, che disciplina le variazioni dell’”indirizzo" e non quelle del"domicilio fiscale" (v. in tal senso Cass. cit. n. 23334/2017).Ciò posto, la Corte Costituzionale (sentenza 511/1989), nel dichiarareinfondata la questione di legittimità costituzionale “del combinato dispostodegli artt. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzionedell'I.N.VI.M.), 49, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634Numero registro generale 22500/2023Numero sezionale 8917/2025Numero di raccolta generale 14686/2026Data pubblicazione 18/05/2026(Disciplina dell'imposta di registro), e 60, comma primo, lett. e) f), deld.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia diaccertamento delle imposte sui redditi)”, ha affermato che “pergiurisprudenza costante, condivisa da questa Corte (cfr. sent. n. 189 del1974), la normativa dettata dall'art. 58 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, concernente la necessità del domicilio fiscale…ha carattere generaleed è pertanto applicabile anche alle imposte indirette ed in particolareall'I.N.VI.M.”.Questa Corte ha a sua volta costantemente ribadito l’applicabilità dellanormativa concernente il domicilio fiscale anche alle imposte locali,ritenendola pacificamente applicabile prima all’Invim (Cass., n.5696/1983; Cass., n. 6236/1998; Cass., n. 342/2006) e poiespressamente anche all’ICI (vedi Cass. n. 2380/2024; Cass., n.23166/2025), orientamento a cui si intende dare seguito in ragione delcarattere generale riconosciuto dalla Corte Costituzionale alla suddettanormativa.Pertanto, il parametro cui fare riferimento nella fattispecie in esame, alfine di accertare la tempestività della notifica degli avvisi di accertamentoè costituito dall’art. 58, ult. co., del d.P.R. n. 600/1973 (e non dall’art. 60del medesimo decreto), secondo cui “Le cause di variazione del domiciliofiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui sisono verificate.”.2.

Con il secondo motivo si deduce, la “nullità della sentenza perassoluta mancanza della motivazione- motivazione apparente in relazioneall’art. 360, comma 1 n.4, cpc”, per non avere il giudice d’appello spiegatole ragioni del proprio convincimento né citato alcuna pronunciagiurisprudenziale o indirizzo dottrinale a supporto.Il motivo è infondato.Va preliminarmente evidenziato che le Sezioni Unite di questa Cortehanno statuito che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,Numero registro generale 22500/2023Numero sezionale 8917/2025Numero di raccolta generale 14686/2026Data pubblicazione 18/05/2026disposta dall'art. 54, d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Taleanomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

U., n. 8053/2014;Cass.

Sez.

U., 19881/2014; nonché, tra le altre, Cass., n. 22598/2018;Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie, le ragioni della decisione e l’iter logico-giuridicosotteso risultano chiaramente esplicitati e rispettosi del “minimocostituzionale”, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto “nulla lanotifica degli atti prodromici alla cartella perfezionatasi per compiutagiacenza presso un indirizzo non più costituente residenza deldestinatario, a seguito della variazione anagrafica”, sul presupposto(seppur erroneo) che la previsione di cui all’art. 60, comma 3, del d.P.R.n. 600/73 “attiene alle sole imposte dirette, sicché non puòanalogicamente estendersi ai tributi locali”, non essendo il mero errore didiritto o la mancata citazione di giurisprudenza o dottrina a supporto delladecisione suscettibili di integrare la nullità della sentenza.Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata conrinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversaNumero registro generale 22500/2023Numero sezionale 8917/2025Numero di raccolta generale 14686/2026Data pubblicazione 18/05/2026composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi aiprincipi di diritto sopra esposti.

P.Q.MLa Corte, accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo motivo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data16.12.2025.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controAgenzia delle [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazion. 2350/2023 depositata il 20/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22500/2023Numero sezionale 8917/2025Numero di raccolta generale 14686/2026Data pubblicazione 18/05/20261. Con sentenza n. 5178/20 depositata il 13/07/2020, la CTP di Roma,rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento dellacartella di pagamento n. 09720180126957862000, relativa all’ICI dovutaper gli anni 2020 e 2021, ritenendo la validità della notifica del documentoin formato pdf, nonché la validità della notifica degli atti prodromici (avvisidi accertamento) effettuata all’indirizzo del contribuente in Cottanello,antecedentemente al decorso dei 30 giorni previsti dall’art. 60, comma 3,del d.P.R. 600/1973 per l’efficacia della variazione della residenza daCottanello a Roma.2. Con sentenza n. 2350/2023 depositata in data 20/04/2023, la CGTdi secondo grado del Lazio accoglieva l’appello presentato dalcontribuente, ritenendo nulla la notifica degli avvisi di accertamentoeffettuata al precedente indirizzo di residenza del Ponis, in Cottanello,sull’assunto dell’applicabilità del disposto dell’art. 60, comma 3, d.P.R.600/1973 alle sole imposte dirette e, pertanto, non anche ai tributi locali.Avverso la sentenza della CGT di secondo grado proponeva ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso, depositando inoltrememoria illustrativa.L’Agenzia delle Entrate – Riscossione rimaneva intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 58 e 60,comma 3, del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per avere il giudice di secondo grado ritenuto “che la normaspeciale di cui al citato art. 60, comma 3, valga solo per le imposte direttee non invece per le imposte locali, con la conseguenza che la notificazionedegli avvisi di accertamento Ici effettuata dall’Amministrazione a mezzoposta al precedente indirizzo anagrafico del contribuente effettuata in data16/12/2015 non fosse più valida avendo il contribuente modificato ilNumero registro generale 22500/2023Numero sezionale 8917/2025Numero di raccolta generale 14686/2026Data pubblicazione 18/05/2026proprio indirizzo di residenza con domanda del 30/11/2015”. La ricorrenteevidenzia come questa Corte abbia più volte affermato il principio secondocui la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio deldomicilio fiscale e sul relativo onere del contribuente di informare l’ufficiotributario delle eventuali variazioni, applicandosi, pertanto, l’art. 58,comma 5, del citato d.P.R. 600/1973 con conseguente effetto dellevariazioni di domicilio fiscale a partire dal sessantesimo giorno successivoal loro verificarsi, con conseguente validità della notificazione comeeffettuata.Il motivo è fondato.Va premesso che, come chiarito da questa Corte (Cass. n.23334/2017), “il domicilio fiscale è un luogo predeterminato dalla leggesecondo criteri obiettivi (art. 58 d.p.r. 600/73); l'"indirizzo", invece, è illuogo fisico presso il quale il contribuente può essere reperito, ma semprenell'ambito del domicilio fiscale stabilito dalla legge (art. 60 d.p.r.600/73). Gli effetti della variazione del domicilio fiscale sono stabilitidall'art. 58 d.p.r. 600/73, il quale prevede un'ultrattività del precedentedomicilio fiscale di 60 giorni; gli effetti della variazione dell'indirizzonell'ambito del medesimo Comune di domicilio fiscale sono invecedisciplinati dal successivo art. 60 d.p.r. 600/73…”.Si ha variazione del domicilio fiscale, ai sensi del comma secondo delsuddetto art. 58, quando il contribuente trasferisce la propria residenzaanagrafica in altro comune, come nel caso di specie, in relazione al qualenon è, perciò, pertinente il richiamo all'art. 60, comma 3, del d.P.R. n.600/1973, che disciplina le variazioni dell’”indirizzo" e non quelle del"domicilio fiscale" (v. in tal senso Cass. cit. n. 23334/2017).Ciò posto, la Corte Costituzionale (sentenza 511/1989), nel dichiarareinfondata la questione di legittimità costituzionale “del combinato dispostodegli artt. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzionedell'I.N.VI.M.), 49, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634Numero registro generale 22500/2023Numero sezionale 8917/2025Numero di raccolta generale 14686/2026Data pubblicazione 18/05/2026(Disciplina dell'imposta di registro), e 60, comma primo, lett. e) f), deld.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia diaccertamento delle imposte sui redditi)”, ha affermato che “pergiurisprudenza costante, condivisa da questa Corte (cfr. sent. n. 189 del1974), la normativa dettata dall'art. 58 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, concernente la necessità del domicilio fiscale…ha carattere generaleed è pertanto applicabile anche alle imposte indirette ed in particolareall'I.N.VI.M.”.Questa Corte ha a sua volta costantemente ribadito l’applicabilità dellanormativa concernente il domicilio fiscale anche alle imposte locali,ritenendola pacificamente applicabile prima all’Invim (Cass., n.5696/1983; Cass., n. 6236/1998; Cass., n. 342/2006) e poiespressamente anche all’ICI (vedi Cass. n. 2380/2024; Cass., n.23166/2025), orientamento a cui si intende dare seguito in ragione delcarattere generale riconosciuto dalla Corte Costituzionale alla suddettanormativa.Pertanto, il parametro cui fare riferimento nella fattispecie in esame, alfine di accertare la tempestività della notifica degli avvisi di accertamentoè costituito dall’art. 58, ult. co., del d.P.R. n. 600/1973 (e non dall’art. 60del medesimo decreto), secondo cui “Le cause di variazione del domiciliofiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui sisono verificate.”.2. Con il secondo motivo si deduce, la “nullità della sentenza perassoluta mancanza della motivazione- motivazione apparente in relazioneall’art. 360, comma 1 n.4, cpc”, per non avere il giudice d’appello spiegatole ragioni del proprio convincimento né citato alcuna pronunciagiurisprudenziale o indirizzo dottrinale a supporto.Il motivo è infondato.Va preliminarmente evidenziato che le Sezioni Unite di questa Cortehanno statuito che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,Numero registro generale 22500/2023Numero sezionale 8917/2025Numero di raccolta generale 14686/2026Data pubblicazione 18/05/2026disposta dall'art. 54, d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U., n. 8053/2014;Cass. Sez. U., 19881/2014; nonché, tra le altre, Cass., n. 22598/2018;Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie, le ragioni della decisione e l’iter logico-giuridicosotteso risultano chiaramente esplicitati e rispettosi del “minimocostituzionale”, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto “nulla lanotifica degli atti prodromici alla cartella perfezionatasi per compiutagiacenza presso un indirizzo non più costituente residenza deldestinatario, a seguito della variazione anagrafica”, sul presupposto(seppur erroneo) che la previsione di cui all’art. 60, comma 3, del d.P.R.n. 600/73 “attiene alle sole imposte dirette, sicché non puòanalogicamente estendersi ai tributi locali”, non essendo il mero errore didiritto o la mancata citazione di giurisprudenza o dottrina a supporto delladecisione suscettibili di integrare la nullità della sentenza.Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata conrinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversaNumero registro generale 22500/2023Numero sezionale 8917/2025Numero di raccolta generale 14686/2026Data pubblicazione 18/05/2026composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi aiprincipi di diritto sopra esposti. P.Q.MLa Corte, accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo motivo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data16.12.2025.Il PresidenteLiberato Paolitto
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