CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 26832/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 28364-2017proposto da [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – R.G.N.28364/2017 Cron. Rep. C.C. 27/06/2023 giurisdizione Minimale contributivo e limiti negoziali all’impiego del part-time -2 - e [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la sede legale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 144 –controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 552 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] A , depositata il 2 3 maggi o 201 7 (R.G.N. 530/2014). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 27 giugno2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 552 del 2017, depositata il 23 maggio 2017, la Corte d’appello di Bologna ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Piacenza, ha respinto l’opposizione instaurata da MB Costruzioni, società cooperativa a responsabilità limitata, contro il verbale di accertamento redatto dagl’ispettori dell’INPS il 28 luglio 2010, sulla base del quale l’INAIL aveva poi comunicatola variazione del rapporto assicurativo. Il verbale impugnato addebitava alla società di aver stipulato contratti di lavoro a tempo parziale in violazione dei limiti sanciti dall’art. 78 del contratto collettivo nazionale dei dipendenti delle imprese edili e di non aver adempiuto ai conseguenti obblighi contributivi. 1.1.–A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta che il superamento delle clausole di contingentamento, che vietano l’assunzione di lavoratori a tempo parziale in misura superiore al 3% dei lavoratori a tempo indeterminato,è stato tempestivamente dedotto -3 - dall’INPS a sostegno della pretesa contributiva e non è stato contestato dalla società. Dev’essere riformata, pertanto, la pronuncia di primo grado, che ha imputato all’INPS di non aver dimostrato il «superamento delle clausole di contingentamento» (pagina 3 della sentenza d’appello, che ripercorre gli antefatti processuali). 1.2.–Al caso di specie s i applica l’art. 29 del decreto - legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341, che, nel settore dell’edilizia, impone di versare la contribuzione su una retribuzione commisurata a un numero di ore settimanali non inferiore all’orario normale di lavoro, stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai contratti integrativi territoriali di attuazione. La deroga al criterio del “minimale contributivo” è circoscritta alle ipotesi di assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati, degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili e degli eventi individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali. Le clausole di contingentamento, invocate dall’INPS, non si pongono in contrasto con la disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale, dettata dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, in quanto si prefiggono di tutelare i lavoratori e di arginare «l’utilizzo distorto di tale tipologia contrattuale, in un settore, quale è quello dell’attività edile, particolarmente esposto» (pagina 10 della sentenza). 2.–MB Costruzioni, società cooperativa a responsabilità limitata, impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Bologna, con ricorso notificato il 23 novembre 2017. -4 - 3.–L’INPS e l’INAIL resist ono con distinti controricors i , notificat i, rispettivamente,il 2 gennaio 2018 e il 27 dicembre 2017. 4.–Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), MB Costruzioni, società cooperativa a responsabilità limitata, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del d.l. n. 244 del 1995 e dell’art. 78 del contratto collettivo nazionale dell’edilizia del 18 giugno 2008. Avrebbe errato la Corte territoriale nell’attribuire rilievo alle “clausole di contingentamento” racchiuse in un contratto collettivo, che esplica «efficacia obbligatoria tra le parti stipulanti» (pagina 6 del ricorso per cassazione) e dunque non può essere invocato a proprio vantaggio dall’INPS, in quantoper l’Istituto si configura come res inter alios acta. Erroneo è anche il presupposto, condiviso dalla sentenza impugnata, che il contratto di lavoro a tempo parziale integri in ogni caso «una frode alla legge» (pagina 7 del ricorso per cassazione)e che la contrattazione collettiva, demandata «alla discrezione delle organizzazioni sindacali» (pagina 8 del ricorso), possa incidere sulla disciplina delle sanzioni, improntata a un principio di stretta legalità. 2.–Il ricorso è infondato. 2.1.–Non è controverso, in punto di fatto, che la società ricorrente abbia assunto lavoratori con contratto a tempo parziale in misura eccedente la percentuale del 3%, prevista dalla contrattazione -5 - collettiva con riferimento ai lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato. L’oggetto del contendere verte sulle conseguenze del superamento delle “clausole di contingentamento” e, nella sua essenza,investe una questione di corretta interpretazione della legge, che il ricorso devolve ritualmente a questa Corte, evocando anche le connesse previsioni negoziali, in quanto inidonee, a dire della ricorrente, a condizionare l’ambito applicativo della normativa di riferimento. 2.2.–Alla questione prospettata dal ricorso questa Corte ha già dato esaustiva risposta con la sentenza 12 maggio 2020, n. 8794. La pronuncia richiamata ha affermato che, nel settore dell’edilizia, l’istituto del minimale contributivo, previsto dall’art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui siano stati conclusi contratti di lavoro a tempo parziale in eccedenza rispetto al limite previsto da una disposizione del contratto collettivo applicabile. Invero,la funzione della disposizione citata è quella d ’ individuare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresae tale valore, in caso di violazione del divieto di assunzioni a tempo parziale in misura superiore ad una determinata percentuale del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, va commisurato alla retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro anche per i lavoratori assunti a tempo parzialein violazione del predetto divieto, a prescindere dalla circostanza che tali compensi siano stati effettivamente corrisposti. Si è chiarito, a tale riguardo, che «facendo divieto alle imprese di assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, il contratto collettivo individua ad un tempo nella retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro la misura del compenso spettante ai lavoratori assunti a part-time oltre tale limite e dunque incrementa pro tanto il valore complessivo delle retribuzioni imponibili ai fini del calcolo del -6 - minimale contributivo, che […] prescinde dalla circostanza che esse siano effettivamente corrisposte ai lavoratori occupati» ( sentenza n. 8794 del 2020, cit., punto 9 dei “Motivi della decisione”). Quanto alla previsione negoziale, che viene in rilievo anche nell’odierno giudizio, e alle sue implicazioni sull’obbligazione contributiva, questa Corte ha puntualizzato che «la commisurazione dell’imponibile contributivo alla retribuzione normale non deriva qui da (nénecessita di) una fattispecie di nullità del contratto di lavoro part - time stipulato inter partes , ma costituisce semplicemente la conseguenza della previsione contrattuale collettiva circa il valore economico complessivo delle retribuzioni imponibili dell’impresa edile, che – a termini del l’art. 29 del d . l . n. 244 del 1995 – può essere suscettibile di abbattimento solo nei casi di (legittima) sospensione e non già in quelli di riduzione dell’attività lavorativa, in cui, permanendo il sinallagma funzionale del rapporto e sussistendo una retribuzione, sia pur parziale, la regola del minimale e della tassatività delle ipotesi di esclusione riprende appieno il suo vigore» (punto 10 dei “Motivi della decisione”). Un diverso inquadramento della vicenda condurrebbe «a misconoscere la portata del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all’obbligazione retributiva (che, come si è dianzi ricordato, concerne non soltanto l’ammontare della retribuzione c.d. contributiva, ma altresì l’orario di lavoro da prendere a parametro, che dev’essere l’orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o quello superiore previsto dal contratto individuale), ma soprattutto a scambiare per un’ipotesi di sospensione del sinallagma funzionale del contratto quella che, a tutti gli effetti, è soltanto un’ipotesi di riduzione dell’attività lavorativa normalmente dovuta per contratto, la quale – giusta la previsione del cit ato art. 29 del d . l . n. 244 del 1995 – in tanto può modificare la misura delle obbligazi oni -7 - contributive dell’impresa in quanto sia contenuta nel limite previsto dalla contrattazione collettiva» (punto 11 dei “Motivi della decisione”). 2.3.–Le censure, nel porre in risalto la carenza di efficacia erga omnesdei contratti collettivi, non sca lfiscono quello che rappresenta i l punto nodale della decisione, incardinatasu un profilo eminentemente previdenziale: l’applicazione della regola del “minimale contributivo”, che il legislatore, nel settore dell’edilizia, ha circondato di particolari cautele, enucleando le tassative vicende del rapporto di lavoro che si riverberano anche sull’autonoma obbligazione contributiva. Sono le regole che presiedono al rapporto previdenziale e rispecchiano il carattere pubblicistico degl’interessi coinvolti a sorreggere la soluzione delineata da questa Corte, che non interferisce con la diversa questione dell’efficacia inter partes della contrattazione collettiva (sul punto, Cass., sez. VI-L, 17 gennaio 2022, n. 1240)e non postula in alcun modo, nei termini adombrati in ricorso,un indefettibile carattere fraudolento dei contratti di lavoro a tempo parziale. È ben vero che alla contrattazione collettiva non è inibito fissare limiti all’impiego dei contratti di lavoro a tempo parziale (Cass., sez. lav., 5 aprile 2023, n. 9414), al fine di apprestare una più efficace tutela dei diritti dei lavoratori, nell’alveo dei principi fissati dal legislatore. Nondimeno,è pur sempre la legge, con l’art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, a definire , in ambito previdenziale, la sanzione correlata al superamento del limite posto in sede pattizia alle assunzioni con contratto a tempo parziale (in tal senso, di recente, Cass., sez. lav., 3 maggio 2023, n. 11555), in consonanza con il più volte menzionato principio di autonomia dell’obbligazione contributiva rispetto all’obbligazione retributiva. Al contrario di quel che il ricorso paventa, la materia delle sanzioni non èdunque rimessa alla disponibilità delle parti sociali . -8 - 2.4.– Ne conseg ue che « i contratti stipulati in sovrannumero rispetto al limite previsto da una disposizione del contratto collettivo applicabile saranno assoggettati al regime della contribuzione virtuale (che nonè calcolata in ragione della retribuzione percepita per le ore di lavoro effettivamente lavorate ma sulla base di quelle previste dal CCNL per il lavoro a tempo pieno, salvo le deroghe espressamente previste)» (Cass., sez. lav., 17 marzo 2023, n. 7872). 2.5.–Da tale orientamento, ribadito a più riprese da questa Corte (cfr., oltre alle pronunce già richiamate, anche Cass., sez. lav., 10 ottobre 2022, n. 29413, 17 marzo 2022, n. 8788, 13 gennaio 2022, n. 442, e 12 giugno 2020, n. 11368), non vi sono ragioni di discostarsi , né la parte ricorrente enunciaargomenti che inducano a rimeditarlo. 2.6.– La decisione impugnata è dunque conforme a diritto, nell’applicare la regola dell’art. 29 del d.l. n. 244 del 1995 nell’ipotesi di superamento della “clausola di contingentamento”, e correttamente ha rigettato la domanda della società (cfr., in tal senso, pagina 11, dispositivo), volta a disconoscere ogni effetto, nei rapporti con le parti controricorrenti, a un siffatto superamento. 3.– In vir tù dei rilievi svolti, il ricorso dev’essere, nel suo complesso, respinto. 4.–La parte ricorrente deve rifondere all’INPS e all’INAIL le spese del presente giudizio(art. 385, primo comma, cod. proc. civ.), liquidate per ciascuno dei controricorrentinella misura indicata in dispositivo. 5.–L’integrale rigetto del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alle parti controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquidaper ciascuna -9 - di esse in Euro 2 .000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo