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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10367/2026

Testo disponibile della fonte

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rappresentantepro tempore, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PECdell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende-ricorrente-controI.N.A.I.L., in persona del Direttore pro tempore della Direzione centralerapporto assicurativo, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 144, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eLORELLA FRASCONA'-controricorrente-nonché controI.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 833/2020pubblicata il 26/11/2020.Numero registro generale 9513/2021Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 10367/2026Data pubblicazione 20/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato il gravame proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (la Società) nella controversia con INPS eINAIL.2.

La controversia ha per oggetto l’impugnazione di un verbale ispettivoINPS e di un provvedimento dell’INAIL - entrambi del 2011 - aventi adoggetto per il periodo dal 1°/02/2006 al 28/02/2011: a) quanto al primo,la pretesa del versamento della maggiore contribuzione dovuta inapplicazione del minimale contributivo ex art.1 del d.l. n.338/1989, oltreche la restituzione degli sgravi contributivi goduti in violazione dell’art.8della legge n.407/1990; b) quanto al secondo, la pretesa del pagamentodi premi assicurativi, interessi e sanzioni conseguenti al verbale ispettivoINPS.3.

Il Tribunale di Cosenza accolse l’eccezione di prescrizione sollevata dallaSocietà, limitatamente ai mesi di febbraio e marzo del 2006.

Nel resto,rigettò le domande proposte dalla Società.4.

La Corte territoriale ha integralmente confermato la sentenzaimpugnata.5.

Per la cassazione della sentenza ricorre la Società, con ricorso affidato aun unico motivo, al quale INAIL resiste con controricorso.

INPS è rimastointimato.6.

Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazionedell’ art.1 del d.l. n.338 del 1989, conv. in l. n. 389 del 1989 – mancataapplicazione analogica dell’art.29 dl 244 del 1995 irragionevole disparità diNumero registro generale 9513/2021Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 10367/2026Data pubblicazione 20/04/2026trattamento – ai sensi dell’art.360 c.p.c. comma 1 n.5 in ordine almancato riconoscimento dell’esenzione per Cig – motivazione “succinta”,intrinsecamente contradditoria, perplessa e meramente apparente;irragionevole disparità – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioche ha formato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi del primocomma n.5 dell’art.360 c.p.c., costituito dalla circostanza, dedotta edocumentata dalla datrice di lavoro, che il contratto collettivo applicatoprevedeva vicende sospensive della prestazione e del correlato obbligoretributivo per le aziende artigiane metalmeccaniche.2. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la Corte territoriale ha errato nel non ritenereapplicabili, al fine del computo della contribuzione dovuta, i periodi disospensione dei rapporti di lavoro dovuti a cassa integrazione.3.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale il Collegiointende dare continuità, l'obbligazione contributiva, commisurata allaretribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazionecollettiva vigente (cd. minimale contributivo), è dovuta anche nei casi dimancata esecuzione della prestazione lavorativa e corresponsione dellarelativa retribuzione, dipendente da cause diverse da quelle previste dallalegge o dal contratto collettivo, in considerazione della natura indisponibiledell'obbligazione contributiva stessa (da ultimo, Cass. n.383/2026).4.

La ricorrente sostiene che la sua pretesa troverebbe fondamentonell’art.29 del d.l. n.244/1995 ma, come già correttamente ritenuto dallaCorte territoriale, la disposizione da ultimo citata è applicabile ai soli datoridi lavoro «esercenti attività edile», mentre la Società risulta inquadrata inaltro settore (metalmeccanica artigianato).5.

Ne‘ può ritenersi che le ipotesi di esenzione dall’obbligo del minimalecontributivo previste dalla disposizione da ultimo citata per i soli datoriesercenti attività edile possano essere estese anche a datori di lavoro chenon risultano inquadrati in quel settore, come invece pretende laNumero registro generale 9513/2021Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 10367/2026Data pubblicazione 20/04/2026ricorrente, trattandosi di norme di stretta interpretazione, non suscettibilidi applicazione analogica (cfr. Cass. 26832/2023).6.

La Corte territoriale non è, dunque, incorsa nella violazione di leggepaventata dalla Società.7.

Nella parte restante la censura è inammissibile perché si risolve nelsindacato dell’apprezzamento di fatto compiuto dalla Corte territorialequanto all’attività effettivamente svolta dalla Società ai fini previdenziali(settore metalmeccanico artigiano, e non edile).8.

Deve inoltre considerarsi, con riferimento alle censure ex art.360comma primo n.5 cod. proc. civ., che la Corte territoriale ha confermato lasentenza del giudice di prime cure e non risultando dedotta unaapprezzabile diversità motivazionale trova applicazione la causa diinammissibilità prevista dall’art.348-ter ultimo comma cod. proc. civ.9.

P.Q.M10.

Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. la ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidatein euro 5.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredi INAIL, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Aisensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 9513/2021Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 10367/2026Data pubblicazione 20/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2026.La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentantepro tempore, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PECdell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende-ricorrente-controI.N.A.I.L., in persona del Direttore pro tempore della Direzione centralerapporto assicurativo, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 144, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eLORELLA FRASCONA'-controricorrente-nonché controI.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 833/2020pubblicata il 26/11/2020.Numero registro generale 9513/2021Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 10367/2026Data pubblicazione 20/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato il gravame proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (la Società) nella controversia con INPS eINAIL.2. La controversia ha per oggetto l’impugnazione di un verbale ispettivoINPS e di un provvedimento dell’INAIL - entrambi del 2011 - aventi adoggetto per il periodo dal 1°/02/2006 al 28/02/2011: a) quanto al primo,la pretesa del versamento della maggiore contribuzione dovuta inapplicazione del minimale contributivo ex art.1 del d.l. n.338/1989, oltreche la restituzione degli sgravi contributivi goduti in violazione dell’art.8della legge n.407/1990; b) quanto al secondo, la pretesa del pagamentodi premi assicurativi, interessi e sanzioni conseguenti al verbale ispettivoINPS.3. Il Tribunale di Cosenza accolse l’eccezione di prescrizione sollevata dallaSocietà, limitatamente ai mesi di febbraio e marzo del 2006. Nel resto,rigettò le domande proposte dalla Società.4. La Corte territoriale ha integralmente confermato la sentenzaimpugnata.5. Per la cassazione della sentenza ricorre la Società, con ricorso affidato aun unico motivo, al quale INAIL resiste con controricorso. INPS è rimastointimato.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazionedell’ art.1 del d.l. n.338 del 1989, conv. in l. n. 389 del 1989 – mancataapplicazione analogica dell’art.29 dl 244 del 1995 irragionevole disparità diNumero registro generale 9513/2021Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 10367/2026Data pubblicazione 20/04/2026trattamento – ai sensi dell’art.360 c.p.c. comma 1 n.5 in ordine almancato riconoscimento dell’esenzione per Cig – motivazione “succinta”,intrinsecamente contradditoria, perplessa e meramente apparente;irragionevole disparità – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioche ha formato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi del primocomma n.5 dell’art.360 c.p.c., costituito dalla circostanza, dedotta edocumentata dalla datrice di lavoro, che il contratto collettivo applicatoprevedeva vicende sospensive della prestazione e del correlato obbligoretributivo per le aziende artigiane metalmeccaniche.2. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la Corte territoriale ha errato nel non ritenereapplicabili, al fine del computo della contribuzione dovuta, i periodi disospensione dei rapporti di lavoro dovuti a cassa integrazione.3. Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale il Collegiointende dare continuità, l'obbligazione contributiva, commisurata allaretribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazionecollettiva vigente (cd. minimale contributivo), è dovuta anche nei casi dimancata esecuzione della prestazione lavorativa e corresponsione dellarelativa retribuzione, dipendente da cause diverse da quelle previste dallalegge o dal contratto collettivo, in considerazione della natura indisponibiledell'obbligazione contributiva stessa (da ultimo, Cass. n.383/2026).4. La ricorrente sostiene che la sua pretesa troverebbe fondamentonell’art.29 del d.l. n.244/1995 ma, come già correttamente ritenuto dallaCorte territoriale, la disposizione da ultimo citata è applicabile ai soli datoridi lavoro «esercenti attività edile», mentre la Società risulta inquadrata inaltro settore (metalmeccanica artigianato).5. Ne‘ può ritenersi che le ipotesi di esenzione dall’obbligo del minimalecontributivo previste dalla disposizione da ultimo citata per i soli datoriesercenti attività edile possano essere estese anche a datori di lavoro chenon risultano inquadrati in quel settore, come invece pretende laNumero registro generale 9513/2021Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 10367/2026Data pubblicazione 20/04/2026ricorrente, trattandosi di norme di stretta interpretazione, non suscettibilidi applicazione analogica (cfr. Cass. 26832/2023).6. La Corte territoriale non è, dunque, incorsa nella violazione di leggepaventata dalla Società.7. Nella parte restante la censura è inammissibile perché si risolve nelsindacato dell’apprezzamento di fatto compiuto dalla Corte territorialequanto all’attività effettivamente svolta dalla Società ai fini previdenziali(settore metalmeccanico artigiano, e non edile).8. Deve inoltre considerarsi, con riferimento alle censure ex art.360comma primo n.5 cod. proc. civ., che la Corte territoriale ha confermato lasentenza del giudice di prime cure e non risultando dedotta unaapprezzabile diversità motivazionale trova applicazione la causa diinammissibilità prevista dall’art.348-ter ultimo comma cod. proc. civ.9. P.Q.M10. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. la ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidatein euro 5.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredi INAIL, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Aisensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 9513/2021Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 10367/2026Data pubblicazione 20/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2026.La PresidenteRossana Mancino
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