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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06857/2023

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uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24569/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Premuda n. 1/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato in virtù di procura speciale in calce al controricorso, - controricorrente - AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, –intimata – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA n. 243 4 /17/2015 , depositata l’11 marzo 2015; [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 1993 R.G.

N.24569/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che:

1. Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], assumendo di essere venuto a conoscenza, a seguito di un controllo effettuato presso la concessionaria per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., della cartella di pagamento n. 028-2001-0085242325-501, recante iscrizioni a ruolo per l’importo di € 4.301,30 per IRPEF, contributo S.S.N. e relative sanzioni ed interessi per l’anno 1993, impugnava la suddetta cartella di pagamento ed il relativo estratto di ruolo, eccependone l’omessa notifica.

2. La C.T.P. adìta, con sentenza n. 48 5 /3/2013, dichiarava l’inammissibilità del ricorso, ritenendo l’estratto di ruolo atto privo di rilevanza esterna (in quanto non risultava notificato), e come tale non impugnabile.

3. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 2434/17/2015, pronunciata il 4 luglio 2014 e depositata in segreteria l’11 marzo 2015, accoglieva l’appello, compensando le spese.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre l’ente impositore Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.

5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 22 novembre 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc.

R.G.

N.24569/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] civ., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

Il controricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:

6. Con l’unico motivo di ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 100 cod. proc. civ. e 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.

Sostiene, in particolare, la ricorrente che l’estratto di ruolo, in quanto atto interno all’amministrazione, non sarebbe autonomamente impugnabile, dal momento che , diversamente opinando, sarebbe consentito un giudizio di accertamento negativo del credito, che è invece precluso dalla natura del processo tributario, che è di tipo impugnatorio.

7. Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] per mancanza del requisito di autosufficienza del ricorso.

L’eccezione è infondata, in quanto dal contenuto del ricorso si evince chiaramente quali sono i fatti di causa e qual è l’oggetto della controversia, che attiene alla possibilità di impugnare autonomamente l’estratto di ruolo e la relativa cartella di pagamento, quand’anche non notificata al contribuente.

Peraltro, non era certo necessario che il ricorso riportasse il contenuto della sentenza di secondo grado, essendo questa allegata al ricorso stesso.

8. Nel merito, il ricorso è fondato, nei termini chedi seguito si indicheranno.

R.G.

N.24569/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

8.1. La sentenza impugnata ha ritenuto ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo e della relativa cartella di pagamento, quand’anche non notificata, con la conseguente declaratoria di avvenuta decadenza del concessionario dal diritto alla riscossione, per intervenuto decorso del termine.

E’ noto che questa Corte, con sentenza delle Sezioni unite del 2 ottobre 2015, n. 19704, ha affermato che «il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a caus a dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionalenon può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione».

Ciò posto, nelle more del giudizio è intervenuto il d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che, all’art. 3-bis, ha modificato l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, mediante l’aggiunta, a tale norma, del comma 4-bis, che testualmente dispone: «L'estratto di ruolo R.G.

N.24569/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».

La norma in questione, dunque, ha limitato l’accesso alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificata, configurata dalle sezioni unite di questa Corte come alternativa, e rimessa alla facoltà della parte, rispetto alla tutela differita prevista dall’art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546/1992.

Il problema che si pone, pertanto, in questo caso, è quello di stabilire se la nuova norma si applichi anche ai giudizi pendenti, qual è il presente, e se quindi essa vada ad incidere sull’ammissibilità dei ricorsi già proposti avverso estratti di ruolo e cartelle non notificate, nei quali – come nel caso di specie – non sia allegato un concreto pregiudizio in meri to alla partecipazione ad appalti pubblici, ovvero alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici.

Sul punto, sono intervenute nuovamente, di recente, le sezioni unite di questa Corte, le quali, con sentenza n. 26283 R.G.

N.24569/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del 6 settembre 2022, hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, il d.l. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-bis, inserito in sede di conversione dalla l . 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando il d.P.R.n. 602 del 1973, art. 12, è stato inserito il comma 4 - bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agliartt.3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 dellaCEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».

La disciplina in questione - specificano le SS.UU. - non è difatti irragionevole, né arbitraria.

Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso.

In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza 19 aprile 2018, n. 77), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera».

Ciò, del resto, è coerente con la natura di atto meramente interno dell’estratto di ruolo, per la cui impugnazione il contribuente non ha uno specifico interesse, trattandosi di R.G.

N.24569/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] atto di per sé non “lesivo”, nel mentre, con riferimento alle cartelle di pagamento non notificate o invalidamente notificate, l’interesse sussiste unicamente allorquando tale situazione determina un concreto pregiudizio economico, come specificato dalla stessa norma.

La norma in questione, nel regolamentare le ipotesi di azione diretta (così come la definisce la stessa Corte), stabilisce quando l'invalidità della notificazione della cartella esattoriale provochi di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, dimostrato dalla presenza dell'interesse ad agireche, quale condizione dell'azione, assume diverse configurazioni.

Ne deriva che di questo interesse ad agire – che conforma il bisogno di tutela giurisdizionale – è necessario fornire una dimostrazione,che si può dare anche nel corso dei giudizipendenti e che può essere allegato anche nel giudizio di legittimità.

Né, secondo la Corte, possono ritenersi fondati i dubbi di legittimità costituzionale della norma, in relazione agli artt. 3, 24, 113 e 117 Cost., né la prospettata intrinseca irrazionalità della norma stessa.

Tali dubbi devono essere superati considerando l'ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nell'ambito della disciplina del processo, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.

I casi previsti dalla nuov a disciplina, peraltro , sono “tassativi” e “non esemplificativi” e, pertanto, insuscettibili di interpretazione e applicazione analogica o anche semplicemente estensiva.

Con la conseguenza che la norma in esame non provoca alcuna compressione della effettività della tutela giurisdizionale dato che, almeno rispetto al giudizio tributario, essa ne provoca un ampliamento; in R.G.

N.24569/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] secondo luogo perché il potere cautelare di cui è fornito il giudice tributario e quello ordinario, anche dell'esecuzione, evita il rischio che si creino zone non coperte dalla tutela giurisdizionale stessa.

Infatti, anche laddove la notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento sia stata omessa o sia invalida, vi è sempre un giudice che può pronunciarsi sulle doglianze avanzate dal contribuente che impugni l'atto successivo, pur se esecutivo, o alternativo all'esecuzione (come, ad esempio, nel caso concreto che ha originato la pronuncia in commento, l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria).

8.2. Ne consegue che, nel caso di specie, il ricorso proposto in primo grado dal contribuente deve essere dichiarato inammissibile, non essendo stato precisato dal contribuente lo specifico interesse all’impugnazione, con riferimento alle ipotesi del sopravvenuto art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.

9. Il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quindi, è fondato, sia pure sulla base dello ius superveniens citato.

Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, e decidendo nel merito, il ricorso proposto in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.

10. In considerazione dell’accoglimento del ricorso sulla base di una normativa sopravvenuta nelle more del giudizio, sussistono le condizioni per la compensazione, tra le parti, delle spese di tutti i gradi di giudizio.

P. Q. M. R.G.

N.24569/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24569/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Premuda n. 1/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato in virtù di procura speciale in calce al controricorso, - controricorrente - AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, –intimata – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA n. 243 4 /17/2015 , depositata l’11 marzo 2015; [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 1993 R.G. N.24569/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che: 1. Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], assumendo di essere venuto a conoscenza, a seguito di un controllo effettuato presso la concessionaria per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., della cartella di pagamento n. 028-2001-0085242325-501, recante iscrizioni a ruolo per l’importo di € 4.301,30 per IRPEF, contributo S.S.N. e relative sanzioni ed interessi per l’anno 1993, impugnava la suddetta cartella di pagamento ed il relativo estratto di ruolo, eccependone l’omessa notifica. 2. La C.T.P. adìta, con sentenza n. 48 5 /3/2013, dichiarava l’inammissibilità del ricorso, ritenendo l’estratto di ruolo atto privo di rilevanza esterna (in quanto non risultava notificato), e come tale non impugnabile. 3. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 2434/17/2015, pronunciata il 4 luglio 2014 e depositata in segreteria l’11 marzo 2015, accoglieva l’appello, compensando le spese. 4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre l’ente impositore Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. 5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 22 novembre 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. R.G. N.24569/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] civ., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. Il controricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: 6. Con l’unico motivo di ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 100 cod. proc. civ. e 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, la ricorrente che l’estratto di ruolo, in quanto atto interno all’amministrazione, non sarebbe autonomamente impugnabile, dal momento che , diversamente opinando, sarebbe consentito un giudizio di accertamento negativo del credito, che è invece precluso dalla natura del processo tributario, che è di tipo impugnatorio. 7. Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] per mancanza del requisito di autosufficienza del ricorso. L’eccezione è infondata, in quanto dal contenuto del ricorso si evince chiaramente quali sono i fatti di causa e qual è l’oggetto della controversia, che attiene alla possibilità di impugnare autonomamente l’estratto di ruolo e la relativa cartella di pagamento, quand’anche non notificata al contribuente. Peraltro, non era certo necessario che il ricorso riportasse il contenuto della sentenza di secondo grado, essendo questa allegata al ricorso stesso. 8. Nel merito, il ricorso è fondato, nei termini chedi seguito si indicheranno. R.G. N.24569/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8.1. La sentenza impugnata ha ritenuto ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo e della relativa cartella di pagamento, quand’anche non notificata, con la conseguente declaratoria di avvenuta decadenza del concessionario dal diritto alla riscossione, per intervenuto decorso del termine. E’ noto che questa Corte, con sentenza delle Sezioni unite del 2 ottobre 2015, n. 19704, ha affermato che «il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a caus a dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionalenon può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione». Ciò posto, nelle more del giudizio è intervenuto il d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che, all’art. 3-bis, ha modificato l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, mediante l’aggiunta, a tale norma, del comma 4-bis, che testualmente dispone: «L'estratto di ruolo R.G. N.24569/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». La norma in questione, dunque, ha limitato l’accesso alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificata, configurata dalle sezioni unite di questa Corte come alternativa, e rimessa alla facoltà della parte, rispetto alla tutela differita prevista dall’art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546/1992. Il problema che si pone, pertanto, in questo caso, è quello di stabilire se la nuova norma si applichi anche ai giudizi pendenti, qual è il presente, e se quindi essa vada ad incidere sull’ammissibilità dei ricorsi già proposti avverso estratti di ruolo e cartelle non notificate, nei quali – come nel caso di specie – non sia allegato un concreto pregiudizio in meri to alla partecipazione ad appalti pubblici, ovvero alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici. Sul punto, sono intervenute nuovamente, di recente, le sezioni unite di questa Corte, le quali, con sentenza n. 26283 R.G. N.24569/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del 6 settembre 2022, hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, il d.l. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-bis, inserito in sede di conversione dalla l . 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando il d.P.R.n. 602 del 1973, art. 12, è stato inserito il comma 4 - bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agliartt.3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 dellaCEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione». La disciplina in questione - specificano le SS.UU. - non è difatti irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso. In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza 19 aprile 2018, n. 77), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera». Ciò, del resto, è coerente con la natura di atto meramente interno dell’estratto di ruolo, per la cui impugnazione il contribuente non ha uno specifico interesse, trattandosi di R.G. N.24569/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] atto di per sé non “lesivo”, nel mentre, con riferimento alle cartelle di pagamento non notificate o invalidamente notificate, l’interesse sussiste unicamente allorquando tale situazione determina un concreto pregiudizio economico, come specificato dalla stessa norma. La norma in questione, nel regolamentare le ipotesi di azione diretta (così come la definisce la stessa Corte), stabilisce quando l'invalidità della notificazione della cartella esattoriale provochi di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, dimostrato dalla presenza dell'interesse ad agireche, quale condizione dell'azione, assume diverse configurazioni. Ne deriva che di questo interesse ad agire – che conforma il bisogno di tutela giurisdizionale – è necessario fornire una dimostrazione,che si può dare anche nel corso dei giudizipendenti e che può essere allegato anche nel giudizio di legittimità. Né, secondo la Corte, possono ritenersi fondati i dubbi di legittimità costituzionale della norma, in relazione agli artt. 3, 24, 113 e 117 Cost., né la prospettata intrinseca irrazionalità della norma stessa. Tali dubbi devono essere superati considerando l'ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nell'ambito della disciplina del processo, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. I casi previsti dalla nuov a disciplina, peraltro , sono “tassativi” e “non esemplificativi” e, pertanto, insuscettibili di interpretazione e applicazione analogica o anche semplicemente estensiva. Con la conseguenza che la norma in esame non provoca alcuna compressione della effettività della tutela giurisdizionale dato che, almeno rispetto al giudizio tributario, essa ne provoca un ampliamento; in R.G. N.24569/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] secondo luogo perché il potere cautelare di cui è fornito il giudice tributario e quello ordinario, anche dell'esecuzione, evita il rischio che si creino zone non coperte dalla tutela giurisdizionale stessa. Infatti, anche laddove la notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento sia stata omessa o sia invalida, vi è sempre un giudice che può pronunciarsi sulle doglianze avanzate dal contribuente che impugni l'atto successivo, pur se esecutivo, o alternativo all'esecuzione (come, ad esempio, nel caso concreto che ha originato la pronuncia in commento, l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria). 8.2. Ne consegue che, nel caso di specie, il ricorso proposto in primo grado dal contribuente deve essere dichiarato inammissibile, non essendo stato precisato dal contribuente lo specifico interesse all’impugnazione, con riferimento alle ipotesi del sopravvenuto art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. 9. Il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quindi, è fondato, sia pure sulla base dello ius superveniens citato. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, e decidendo nel merito, il ricorso proposto in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 10. In considerazione dell’accoglimento del ricorso sulla base di una normativa sopravvenuta nelle more del giudizio, sussistono le condizioni per la compensazione, tra le parti, delle spese di tutti i gradi di giudizio. P. Q. M. R.G. N.24569/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il ricorso