CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20644/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttorepro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale delloStato;-controricorrenti-per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Campania n. 7052/2019, depositata il 16 settembre2019.Numero registro generale 13163/2020Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20644/2026Data pubblicazione 18/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Con avviso di accertamento n. TF502AD03961/2015notificato il 22 ottobre 2015 per l’anno 2010, l’Agenzia delle entrateha rideterminato il reddito della società “Farmacia S. AntonioDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.”, imponendo una maggiore IRPEFsui redditi di partecipazione ai soci secondo le rispettive quote. [OSCURATO:PERSONA], con una quota dello 0,20%, è statosocietà sono stati contestati maggiori importi per IRAP (euro72.866,00) e IVA (euro 93.802,00), con responsabilità solidale deisoci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NazarioMatachione.Nell’ottobre 2015, la ricorrente ha ricevuto un ulteriore avvisopersonale ex art. 41-bis, per cui ha versato euro 1.704,52aderendo all’accertamento. Il 2 novembre 2016 ha poi riscontrato,tramite estratto presso Equitalia, l’iscrizione a ruolo n. 0811491 dieuro 72.104,09, derivante dall’accertamento societario per IVA eIRAP relativo al 2010. Tale ruolo era stato emessodall’Amministrazione finanziaria – [OSCURATO:PERSONA] II di Napoli– [OSCURATO:PERSONA] in virtù dell’avviso di accertamento n.TF502AD03961/2015, notificato in data 22 ottobre 2015, relativoall’anno di imposta 2010 per IVA e IRAP e relativi interessi, aggi espese.La contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Napoli il ruolo ordinario anno 2016 n. 0811491relativo a IVA e IRAP anno 2010, di cui era venuta a conoscenza2016.Numero registro generale 13163/2020Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20644/2026Data pubblicazione 18/06/2026L'Ufficio si costituiva in giudizio.Con sentenza n. 7453/29/2017, depositata in segreteria il 10aprile 2017, la Commissione tributaria provinciale di Napolidichiarava il ricorso inammissibile.2. – Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva atto diappello.L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio.Con sentenza n. 7052/2019, depositata il 16 settembre 2019,la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettatol’appello.3. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi.L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Preliminarmente deve respingersi l'eccezione diinammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza,contenendo tutti gli elementi idonei ex art. 366, comma 1, c.p.c. aportare le questioni sollevate all'attenzione di questa S.C.Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualecorollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce deiprincipi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modoeccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessadel diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabileonere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti afondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso siapuntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'internoNumero registro generale 13163/2020Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20644/2026Data pubblicazione 18/06/2026delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli2. – Con il primo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c. sotto il profilo dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. - violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma3, e 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - violazione e falsaapplicazione dell’art. 100 c.p.c. sotto il profilo dell’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c. Parte ricorrente censura la sentenza nella parte in cuiha ritenuto l’appello (e quindi il ricorso dinanzi alla Commissionetributaria provinciale) inammissibile per carenza di interesse adagire, in quanto la contribuente non aveva impugnato l’attopresupposto costituito dall’avviso di accertamento societarioTF502AD03961/15, che ella, in quanto socia accomandante,sarebbe stata legittimata a impugnare, per cui la mancataimpugnazione dello stesso aveva prodotto acquiescenza ai rilievidell'Ufficio che, pertanto, erano diventati definitivi e inoppugnabili.Col secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 sotto il profilodell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La ricorrente ha censurato lasentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che leargomentazioni a sostegno della violazione dell'art. 2313 c.c. sononuove in quanto proposte per la prima volta in giudizio. Sievidenzia che l'eccezione relativa alla limitazione di responsabilitàera stata avanzata fin dal primo grado, mentre nel ricorso d'appellonon erano state introdotte nuove domande né eccezioni nuove, masemplicemente nuove argomentazioni difensive a sostegno di unaquestione già prospettata in primo grado.Col terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 111 Cost.,comma 6, dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (in materia diprocesso civile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4,Numero registro generale 13163/2020Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20644/2026Data pubblicazione 18/06/2026del d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), sottoil profilo dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La ricorrente censurala sentenza impugnata nella statuizione in essa contenuta secondocui andavano rigettati il secondo motivo di ricorso dinanzi allaCommissione tributaria provinciale della contribuente e il secondomotivo di appello con il quale lo stesso era stato devoluto in sede digravame, con i quali aveva dedotto che andava dichiarato nullo e/oinefficace nei suoi confronti, quale socio accomandante, in quantolo stesso era stato emesso al di fuori del perimetro di leggeprevisto per determinare la responsabilità limitata dei sociaccomandanti per i debiti societari, perché (oltre che nuove) leargomentazioni a sostegno della violazione dell'art. 2313 c.c.sarebbero state argomentazioni che, «tra l'altro, non tengono contodell'evoluzione normativa e delle ulteriori indicazioni fornitedall'Agenzia». Tale statuizione sarebbe affetta da motivazionemeramente apparente.Col quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 2313,comma 1, c.c., falsa applicazione degli artt. 2291 e 2304 c.c. sottoil profilo dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente censurala sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il secondomotivo di appello con il quale aveva dedotto che andava dichiaratonullo e/o inefficace nei suoi confronti, quale socio accomandante, inquanto lo stesso era stato emesso al di fuori del perimetro di leggeprevisto per determinare la responsabilità limitata dei sociaccomandanti per i debiti societari. Secondo la Commissionetributaria, oltre che nuove, le argomentazioni a sostegno dellaviolazione dell'art. 2313 c.c. sarebbero state argomentazioni che,«tra l'altro, non tengono conto dell'evoluzione normativa e delleulteriori indicazioni fornite dall'Agenzia». Si evidenzia che dallamotivazione della sentenza impugnata il giudice di appello - comeNumero registro generale 13163/2020Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20644/2026Data pubblicazione 18/06/2026già il giudice di primo grado - non mette in discussione cheAntonella Caccavale sia mera socia accomandante della “FarmaciaS. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.”, destinatariadell’avviso di accertamento TF502AD03961/2015, come risultadalla visura camerale da essa prodotta in atti ma, con riferimentoalla responsabilità della ricorrente, quale mera sociaaccomandante, la motivazione della sentenza impugnata nonappare certo delle più chiare. Al di là di tale equivocità, il socioaccomandante, quale la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], non è inalcun modo responsabile per i debiti ILOR e IVA della società,sussidiaria prevista dagli artt. 2291 e 2304 c.c.2.1. – Il ricorso è inammissibile.Con sentenza delle Sezioni Unite del 2 ottobre 2015, n. 19704,si è affermato che «il contribuente può impugnare la cartella dipagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica- sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolorilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciònon osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientataimpone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente nonnotificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilitàprevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di farvalere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuentesia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi nonescluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima,giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non puòessere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove nonricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pariNumero registro generale 13163/2020Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20644/2026Data pubblicazione 18/06/2026rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciprocalimitazione».Ciò posto, nelle more del giudizio è intervenuto il d.l. n. 146del 2021, conv. dalla l. n. 215 del 2021, che, all’art. 3-bis, hamodificato l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante l’aggiunta,a tale norma, del comma 4-bis, che testualmente dispone:«L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella dipagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibilidi diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce ingiudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli unpregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, pereffetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice deicontratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggettipubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamentodi cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio neirapporti con una pubblica amministrazione». La norma inquestione, dunque, ha limitato l’accesso alla tutela immediataavverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificata,configurata dalle Sezioni Unite di questa Corte come alternativa, erimessa alla facoltà della parte, rispetto alla tutela differita previstadall’art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992.Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 26283/2022(conforme Cass. n. 6857/2023), hanno affermato il seguenteprincipio di diritto: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, il d.l. n.146 del 21 ottobre 2021, art. 3-bis, inserito in sede di conversionedalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando il d.P.R. n.602 del 1973, art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica aiNumero registro generale 13163/2020Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20644/2026Data pubblicazione 18/06/2026processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interessealla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella nonnotificata o invalidamente notificata; sono manifestamenteinfondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, inriferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimocon riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocolloaddizionale n. 1 della Convenzione». La disciplina in questione -specificano le Sezioni Unite - non è difatti irragionevole, néarbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare laprassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assairilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattivitàdell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a unariduzione del contenzioso.In particolare, le finalità deflattive rispondono allaconsapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (inparticolare con la sentenza 19 aprile 2018, n. 77), che, «a fronte diuna crescente domanda di giustizia, anche in ragione delriconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa nonillimitata e che misure di contenimento del contenzioso civiledebbano essere messe in opera». Ciò, del resto, è coerente con lanatura di atto meramente interno dell’estratto di ruolo, per la cuiimpugnazione il contribuente non ha uno specifico interesse,trattandosi di atto di per sé non “lesivo”, nel mentre, conriferimento alle cartelle di pagamento non notificate oinvalidamente notificate, l’interesse sussiste unicamenteallorquando tale situazione determina un concreto pregiudizioeconomico, come specificato dalla stessa norma. La norma inquestione, nel regolamentare le ipotesi di azione diretta (così comela definisce la stessa Corte), stabilisce quando l'invalidità dellanotificazione della cartella esattoriale provochi di per sé il bisognoNumero registro generale 13163/2020Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20644/2026Data pubblicazione 18/06/2026di tutela giurisdizionale, dimostrato dalla presenza dell'interesse adagire che, quale condizione dell'azione, assume diverseconfigurazioni. Ne deriva che di questo interesse ad agire – checonforma il bisogno di tutela giurisdizionale – è necessario fornireuna dimostrazione, che si può dare anche nel corso dei giudizipendenti e che può essere allegato anche nel giudizio di legittimità.Neppure, secondo la Corte, possono ritenersi fondati i dubbi dilegittimità costituzionale della norma, in relazione agli artt. 3, 24,113 e 117 Cost., né la prospettata intrinseca irrazionalità dellanorma stessa. Tali dubbi devono essere superati considerandol'ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nell'ambito delladisciplina del processo, con il solo limite della manifestairragionevolezza o arbitrarietà.I casi previsti dalla nuova disciplina, peraltro, sono “tassativi”e “non esemplificativi” e, pertanto, insuscettibili di interpretazione eapplicazione analogica o anche semplicemente estensiva. Con laconseguenza che la norma in esame non provoca alcunacompressione della effettività della tutela giurisdizionale dato che,almeno rispetto al giudizio tributario, essa ne provoca unampliamento; in secondo luogo, perché il potere cautelare di cui èfornito il giudice tributario e quello ordinario, anche dell'esecuzione,evita il rischio che si creino zone non coperte dalla tutelagiurisdizionale stessa. Infatti, anche laddove la notificazione dellacartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento sia stataomessa o sia invalida, vi è sempre un giudice che può pronunciarsisulle doglianze avanzate dal contribuente che impugni l'attosuccessivo, pur se esecutivo, o alternativo all'esecuzione (come, adesempio, nel caso concreto che ha originato la pronuncia incommento, l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria).Numero registro generale 13163/2020Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20644/2026Data pubblicazione 18/06/2026Sulla riscossione coattiva mediante ruolo, Cass., Sez. Un., n.12459/2024 ha ulteriormente precisato che i limiti allaimpugnabilità della cartella di pagamento, che si assumainvalidamente notificata e conosciuta solo attraverso lanotificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art.12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 3-bis del d.l. n. 146del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, noncomportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie alriconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva etenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nellasent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedonoun intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo traopzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore.Ne consegue che, nel caso di specie, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, non essendo stato precisato dalcontribuente lo specifico interesse all’impugnazione, conriferimento alle ipotesi del sopravvenuto art. 12, comma 4-bis, deld.P.R. n. 602 del 1973.In fase di eventuale esecuzione, i limiti previsti dall'art. 2313c.c. per la responsabilità della socia accomandante potranno esserefatti valere in fase di opposizione all'esecuzione.In tema di società in accomandita, il socio accomandante èprivo di legittimazione - attiva e passiva - rispetto alle obbligazionitributarie (nella specie IVA e IRAP) riferibili alla società, salvo lederoghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., disposizione che, nellimitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazionisociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, inclusol'erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, disciplinando lacitata disposizione i soli rapporti interni alla compagine sociale(Cass. n. 21554/2025; Cass. n. 13565/2021).Numero registro generale 13163/2020Numero sezionale 1468/2026Numero di raccolta generale 20644/2026Data pubblicazione 18/06/20263. – Il ricorso va dunque rigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.900,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13,comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 12 febbraio 2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]