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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15570/2026

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rrente-contro[OSCURATO:PERSONA];-intimato-e nei confronti diAgenzia delle Entrate-Riscossione-intimata-avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 5352/2022 depositatail 04/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Casoria dichiarava prescritto il credito tributariodi Euro 70,25, relativo all’imposta di registro per l’annualità 2010concernente la registrazione di un contratto di locazione non finanziaria,annullando, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (ADE) e dell’[OSCURATO:PERSONA]Riscossione (ADER) la cartella di pagamento opposta dalNumero registro generale 19254/2023Numero sezionale 3292/2026Numero di raccolta generale 15570/2026Data pubblicazione 21/05/2026contribuente con cui era stata fatta valere la pretesa erariale debitamenteiscritta a ruolo.2.

Avverso siffatta pronunzia, l’ADE proponeva appello innanzi alTribunale di Napoli eccependo: - il difetto di giurisdizione del GiudiceOrdinario; - l’inammissibilità del ricorso del contribuente; l’infondatezzadelle domande del contribuente.

L’ADER e il contribuente non sicostituivano in giudizio.3.

Il Tribunale di Napoli, dopo aver disposto la trattazione scritta insostituzione dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], assegnando il relativo terminealle parti per il deposito di note scritte, fissava l’udienza del 4 aprile 2023ore 9.30 per la precisazione delle conclusioni.4.

A tale udienza nessuno compariva e il Tribunale “visto il verbale cheprecede, letti gli artt.309 e 310 c.p.c. dichiara estinto il giudizio e ordina lacancellazione della causa dal ruolo.”5.

L’ADE ricorre in cassazione avverso tale provvedimento, affidandosiad un unico motivo, reiterando l’eccezione di difetto di giurisdizione.6.

Le altre parti non hanno depositato difese, restando intimate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo proposto, la ricorrente si duole della nullità dellasentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt.181 e 309 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.,sostenendo che il giudice di appello, avesse errato nel dichiararel’estinzione del giudizio, laddove all’udienza precedentemente fissatal’appellante aveva depositato note scritte (disposte dal Giudice),conseguentemente, alla successiva udienza fissata, la mancata presenzadell’appellante doveva determinare esclusivamente la fissazione di unanuova udienza.1.1.

Il motivo è fondato.1.2.

Come già affermato da questa Corte (vedi Cass.25372/2025) nelcaso di sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 221,Numero registro generale 19254/2023Numero sezionale 3292/2026Numero di raccolta generale 15570/2026Data pubblicazione 21/05/2026comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020,la comparizione delle parti è integrata dal solo deposito telematico di talinote.1.3.

Ne consegue che, in relazione al meccanismo previsto dal combinatodisposto degli art.309 e 181 c.p.c., applicabile anche al giudizio di appelloex art.311 c.p.c., l’effettivo deposito di note scritte equivale allacomparizione della parte che le ha depositate all’udienza sostituita ai sensidella predetta disposizione.1.4.

Sicché nell’ipotesi in cui all’udienza fissata dal giudice all’esitodell’udienza sostituita con le predette note, le parti non compaiano, ilgiudice deve provvedere ai sensi del primo periodo dell’art.181 primocomma c.p.c., per effetto del rinvio operato dall’art.309 c.p.c., fissandouna nuova udienza da comunicarsi alle parti (costituite).1.5.

Soltanto nel caso in cui a tale successiva udienza nessuna partecompaia, nonostante la rituale comunicazione, il giudice, in forza delsecondo periodo del primo comma dell’art.181 cit., ordina la cancellazionedella causa dal ruolo e l’estinzione del processo.1.6.

Nel caso di specie, risulta, quindi, evidente la nullità delprovvedimento impugnato -che ha natura sostanziale di sentenza (vediCass.16446/2024) - atteso che il Tribunale ha violato il disposto degliart.309 e 181 c.p.c. per aver dichiarato l’estinzione nonostante all’udienzaprecedente l’ADE avesse depositato note scritte e, quindi, fosse, sebbeneper mera fictio juris, comparsa.2.

A questo punto, occorre soffermarsi sull’eccepito difetto digiurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, giàproposto da ADE nel giudizio di appello e reiterato con il ricorso che cioccupa.2.1.

Come già ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte -daconsiderarsi anche ai fini dell’art.374 1° comma in relazioneall’assegnazione della presente causa alla sezione semplice- in tema diNumero registro generale 19254/2023Numero sezionale 3292/2026Numero di raccolta generale 15570/2026Data pubblicazione 21/05/2026controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, ildiscrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va cosìindividuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fattiincidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi odimpeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino allanotificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, sevalidamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso dinotificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; allagiurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimitàformale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dallavalidità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fattiincidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epocadella valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione dipagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità didetta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo diconoscenza della cartella o dell'intimazione.

Tali principi risultano ribaditi eaffinati dalle successive Cass., Sez.

U n.21642 del 28 luglio 2021, id.n.8465 del 15 marzo 2022 e da Cass., Sez.

U., n.16986 del 22 maggio2022 con la quale, in particolare, la Corte ha avuto modo di affermare che"in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di naturatributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturatasuccessivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizionedel giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica dellacartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltantole controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivialla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudicela definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversianon è qualificabile come meramente esecutiva".2.2.

Orbene, sula scorta di tali arresti, il difetto di giurisdizione delgiudice ordinario risulta palese nel caso di specie sol che si consideri cheNumero registro generale 19254/2023Numero sezionale 3292/2026Numero di raccolta generale 15570/2026Data pubblicazione 21/05/2026l’eccepita prescrizione del credito portato dalla cartella opposta dalcontribuente innanzi al giudice ordinario attiene ad una pretesa di naturatributaria (imposta di registro), non trattandosi di controversia inerente ad2.3.

In definitiva il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata,con conseguente declaratoria del difetto di giurisdizione del giudiceordinario in favore del giudice tributario.2.4.

Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le partidelle spese del giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata,dichiarando la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], innanzi al quale rimettele parti.Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 17/4/2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente-contro[OSCURATO:PERSONA];-intimato-e nei confronti diAgenzia delle Entrate-Riscossione-intimata-avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 5352/2022 depositatail 04/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Casoria dichiarava prescritto il credito tributariodi Euro 70,25, relativo all’imposta di registro per l’annualità 2010concernente la registrazione di un contratto di locazione non finanziaria,annullando, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (ADE) e dell’[OSCURATO:PERSONA]Riscossione (ADER) la cartella di pagamento opposta dalNumero registro generale 19254/2023Numero sezionale 3292/2026Numero di raccolta generale 15570/2026Data pubblicazione 21/05/2026contribuente con cui era stata fatta valere la pretesa erariale debitamenteiscritta a ruolo.2. Avverso siffatta pronunzia, l’ADE proponeva appello innanzi alTribunale di Napoli eccependo: - il difetto di giurisdizione del GiudiceOrdinario; - l’inammissibilità del ricorso del contribuente; l’infondatezzadelle domande del contribuente. L’ADER e il contribuente non sicostituivano in giudizio.3. Il Tribunale di Napoli, dopo aver disposto la trattazione scritta insostituzione dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], assegnando il relativo terminealle parti per il deposito di note scritte, fissava l’udienza del 4 aprile 2023ore 9.30 per la precisazione delle conclusioni.4. A tale udienza nessuno compariva e il Tribunale “visto il verbale cheprecede, letti gli artt.309 e 310 c.p.c. dichiara estinto il giudizio e ordina lacancellazione della causa dal ruolo.”5. L’ADE ricorre in cassazione avverso tale provvedimento, affidandosiad un unico motivo, reiterando l’eccezione di difetto di giurisdizione.6. Le altre parti non hanno depositato difese, restando intimate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo proposto, la ricorrente si duole della nullità dellasentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt.181 e 309 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.,sostenendo che il giudice di appello, avesse errato nel dichiararel’estinzione del giudizio, laddove all’udienza precedentemente fissatal’appellante aveva depositato note scritte (disposte dal Giudice),conseguentemente, alla successiva udienza fissata, la mancata presenzadell’appellante doveva determinare esclusivamente la fissazione di unanuova udienza.1.1. Il motivo è fondato.1.2. Come già affermato da questa Corte (vedi Cass.25372/2025) nelcaso di sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 221,Numero registro generale 19254/2023Numero sezionale 3292/2026Numero di raccolta generale 15570/2026Data pubblicazione 21/05/2026comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020,la comparizione delle parti è integrata dal solo deposito telematico di talinote.1.3. Ne consegue che, in relazione al meccanismo previsto dal combinatodisposto degli art.309 e 181 c.p.c., applicabile anche al giudizio di appelloex art.311 c.p.c., l’effettivo deposito di note scritte equivale allacomparizione della parte che le ha depositate all’udienza sostituita ai sensidella predetta disposizione.1.4. Sicché nell’ipotesi in cui all’udienza fissata dal giudice all’esitodell’udienza sostituita con le predette note, le parti non compaiano, ilgiudice deve provvedere ai sensi del primo periodo dell’art.181 primocomma c.p.c., per effetto del rinvio operato dall’art.309 c.p.c., fissandouna nuova udienza da comunicarsi alle parti (costituite).1.5. Soltanto nel caso in cui a tale successiva udienza nessuna partecompaia, nonostante la rituale comunicazione, il giudice, in forza delsecondo periodo del primo comma dell’art.181 cit., ordina la cancellazionedella causa dal ruolo e l’estinzione del processo.1.6. Nel caso di specie, risulta, quindi, evidente la nullità delprovvedimento impugnato -che ha natura sostanziale di sentenza (vediCass.16446/2024) - atteso che il Tribunale ha violato il disposto degliart.309 e 181 c.p.c. per aver dichiarato l’estinzione nonostante all’udienzaprecedente l’ADE avesse depositato note scritte e, quindi, fosse, sebbeneper mera fictio juris, comparsa.2. A questo punto, occorre soffermarsi sull’eccepito difetto digiurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, giàproposto da ADE nel giudizio di appello e reiterato con il ricorso che cioccupa.2.1. Come già ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte -daconsiderarsi anche ai fini dell’art.374 1° comma in relazioneall’assegnazione della presente causa alla sezione semplice- in tema diNumero registro generale 19254/2023Numero sezionale 3292/2026Numero di raccolta generale 15570/2026Data pubblicazione 21/05/2026controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, ildiscrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va cosìindividuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fattiincidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi odimpeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino allanotificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, sevalidamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso dinotificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; allagiurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimitàformale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dallavalidità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fattiincidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epocadella valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione dipagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità didetta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo diconoscenza della cartella o dell'intimazione. Tali principi risultano ribaditi eaffinati dalle successive Cass., Sez. U n.21642 del 28 luglio 2021, id.n.8465 del 15 marzo 2022 e da Cass., Sez. U., n.16986 del 22 maggio2022 con la quale, in particolare, la Corte ha avuto modo di affermare che"in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di naturatributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturatasuccessivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizionedel giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica dellacartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltantole controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivialla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudicela definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversianon è qualificabile come meramente esecutiva".2.2. Orbene, sula scorta di tali arresti, il difetto di giurisdizione delgiudice ordinario risulta palese nel caso di specie sol che si consideri cheNumero registro generale 19254/2023Numero sezionale 3292/2026Numero di raccolta generale 15570/2026Data pubblicazione 21/05/2026l’eccepita prescrizione del credito portato dalla cartella opposta dalcontribuente innanzi al giudice ordinario attiene ad una pretesa di naturatributaria (imposta di registro), non trattandosi di controversia inerente ad2.3. In definitiva il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata,con conseguente declaratoria del difetto di giurisdizione del giudiceordinario in favore del giudice tributario.2.4. Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le partidelle spese del giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata,dichiarando la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], innanzi al quale rimettele parti.Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 17/4/2026.[OSCURATO:PERSONA]
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