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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2024

Cassazione n. 16446/2024

Testo disponibile della fonte

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so d’appello – ordinanza – natura di sentenza – nullità rilevabile d’ufficio – conseguenze - principi Ud.21/05/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30125/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio GREZ, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4 ST D'ORSI, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 904/2018 depositata il 23/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Con ordinanzain data 23-9-2020 la corte d’appello di Firenze ha dichiarato estinto il giudizio d’appelloinstaurato dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena contro [OSCURATO:PERSONA], per la riforma della sentenza del tribunale di Siena che aveva accolto le domande di quest’ultimo tese alla rideterminazione del saldo didue rapporti di conto corrente .

La corte d’appello ha rilevato che l’atto contenente il gravame era stato notificato al Malaman l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]e che egli era tuttavia deceduto in data 14-5-2019 prima ancora di essersi costituito.

Ne ha tratto che si era verificata l’interruzione automatica del processo a far data dall’evento morte, poiché con la morte della parte appellata non ancora costituita l’effetto interruttivo si verifica anche in mancanza di una formale dichiarazione del giudice; sicché sarebbe spettato alle parti proseguire o riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza legale di tale fatto.

Ad avviso della corte d’appello la banca appellante aveva avuto conoscenza legale dell’evento interruttivo in data 22 - 10 - 20 19, in ragione della comunicazione PEC spedita daldifensore dell’appellato.

In definitiva ha dichiarato estinto il giudizio.

La banca ha proposto ricorso per cassazione in sette motivi, illustrati da memoria.

La signora [OSCURATO:PERSONA], unica erede di [OSCURATO:PERSONA], ha replicato con controricorso.Ragioni della decisione

I. – Il primo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 cost., 132, 299, 300e 305 cod. proc. civ., 48 del d.lgs. n. 82 del 2005.

Il secondo motivo denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 111 cost., 12 preleggi, 299 e 305 cod. proc. civ.

Il terzo assume la violazione degli artt. 1 e 3-bis della l. n. 53 del 1994, 137, 170, 149, 83 e 84 cod. proc. civ.

Il quarto deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 77 cod. proc. civ. e 1722 cod. civ.

Il quinto assume la violazione o falsa applicazione dell’art. 88 cod. proc. civ.

Il sesto denunzia la violazione degli artt. 102 e 331 cod. proc. civ.

Il settimo infine ancora deduce la violazione degli artt. 111 cost. e 24 cod. proc. civ.

II. -In estrema sintesi può osservarsi che : (a) il primo e il terzo motivo censurano la decisione impugnata nella prospettiva della asserita conoscenza legale dell’evento interruttivo da parte della banca, stante invece l’inidoneità della sua comunicazione; (b) il secondo censura la decisione perché la banca , niente potendo sapere in merito alla eventuale costituzione volontaria degli eredi del Malaman all’udienza del 22 settembre 2020, aveva in ogni caso tempestivamente depositato il ricorso per la prosecuzione del giudizio in data 17 settembre 2020, dando così impulso alla ripresa dell’attività processualein adesione all’art. 299 cod. proc. civ.; (c) il quarto censura la decisione per aver ritenuto validi ed efficaci gli atti depositati dal difensore della controparte già deceduta , nonostante il venir meno dei relativi poteri; (d) il quinto critica il fatto di non avere la corte d’appello dato peso alla ripetuta condotta del difensore della parte deceduta , che si è deliberatamente postol’obiettivo di ostacolare un corretto svolgimento del processo a fronte della tutela agli interessi sostanziali dedotti in giudizio; (e) il sesto attiene alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del Malaman, litisconsorti necessari in ragione della inscindibilità del rapporto processuale; (f) il settimo lamenta che non si sia dato sfogo alle note in replica depositate dalla banca, laddove era stato chiesto che la causa fosse discussa oralmente dinanzi al collegio.

III. –A fronte dell’oggetto delle censure, va chiarito quanto segue.

IV. -Il provvedimento della corte d’appello di Firenze, che pur ha chiuso in rito il processo dichiarando l’estinzione del giudizio, è stato emesso in forma di ordinanza.

Il provvedimento, emesso in forma di ordinanza, con il quale il giudice collegiale di appello dichiari l'estinzione del processo, ha natura sostanziale di sentenza e, non essendo soggetto a reclamo, è impugnabile col ricorso per cassazione.

Tuttavia, perché di quel provvedimento si possa predicar e la validità, è necessario che esso presenti i requisiti di contenuto e forma prescritti dall'art. 132 cod. proc. civ., e, tra questi, la sottoscrizione del presidente e del giudice relatore.

Nel caso concreto l’ordinanza non possiede i requisiti dell’art. 132, perché è firmata dal solo presidente e non anche dal consigliere relatore.

V. – Ciò stante, nella giurisprudenza di questa Corte sono stat e espresse, nel tempo, due tesi.

Secondo l’orientamento prevalente , in tali casi si determina la conseguenza che l'ordinanza di estinzione, recando la sola firma del presidente senza che questi risulti anche il relatore, è da considerare come sentenza affetta da inesistenza giuridica ( meglio, da nullità insanabile); vizio rilevabile in sede di giudizio di legittimità anche d'ufficio (Cass. Sez.

L n. 11531-92, Cass. Sez. 1 n. 2582-98, Cass. Sez. 1 n. 11038-99, Cass. Sez. 3 n. 19124-04).

Sicché va cassata con rinvio restitutorio alla corte d’appello.Secondo un altro orientamento , minoritario e maturato sul versante del processo esecutivo, in situazioni del genere si avrebbe invece questo: che la parte che ha interesse a contrastare tale declaratoria di estinzione è tenuta a impugnar e il provvedimento con ricorso per cassazione sempreché detta ordinanza, essendo stata sottoscritta dal presidente che ne sia anche l'estensore, presenti i requisiti di forma per valere come sentenza; mentre l'ordinanza che rechi la sola sottoscrizione del presidente che non sia relatore della causa ed estensore del provvedimento sarebbe priva dei menzionati requisiti formali per valere come sentenza; sarebbe da considerare alla stregua di una sentenza giuridicamente inesistentenello specifico senso che laparte non avrebbe neppure interesse al ricorso , potendo sempre proporre opposizione all'esecuzione al fine di dedurre che non si è formato il giudicato sulla sentenza fatta valere come titolo esecutivo (Cass. Sez. 3 n. 5163-91).

VI. -Questa seconda tesi non può esser condivisa.

Non può esserlo in quanto per stabilire se un provvedimento abbia carattere di sentenza o di ordinanza occorre aver riguardo non già alla forma esteriore oalla denominazione data al provvedimento dal giudice che l'ha pronunciato, bensì al contenuto sostanziale del medesimo, e cioè all'effetto giuridico che è destinato a produrre.

Vale cioè la considerazione dell’effetto, non della forma, perché è ovvio che la forma non è quella della sentenza.

Si è dinanzi a una sentenza in senso sostanziale quando il giudice pronuncia, in via definitiva o non definitiva, sul merito della controversia o sui presupposti processuali.

VII. - Ora s e l'ordinanza, per il fatto di recare solo la firma del presidente (art. 134 cod. proc. civ.) che non sia anche relatore della causa ed estensore del provvedimento (art. 132 cod. proc. civ.), si riveli mancante della sottoscrizione dei giudici necessaria in termini di validità, essa va comunque considerata sentenza ( in ragione della statuizione effettualedi pronuncia sul merito della controversia o, come nella specie, sui presupposti processuali), ma semplicemente è una sentenza (sostanziale) insanabilmente invalida, in conseguenza del deficitdelle sottoscrizioni.

È insanabilmente invalida (o come si dice “ giuridicamente ” inesistente), ai sensi dell’art. 161, secondo comma, cod. proc. civ.

VIII. -Ne deriva che , dinanzi alla minaccia dell’azione esecutiva, certamente la parte potrà proporre opposizione all'esecuzione per sostenere che non s'è avverata la causa di estinzione e che perciò non s'è formato il giudicato sulla sentenza di primo grado che sia stata fatta valere come titolo esecutivo; ma ciò non elide affatto l’interesse (come pure ovviamente la legittimazione) a impugnare direttamente il provvedimento di estinzione del giudizio d’appello in ragione della sua erroneità.

Se l'ordinanza è da considerare sul piano effettuale come una sentenza, essa è certamente anche impugnabile con ricorso per cassazione col fine di rimuoverla definitivamente.

L’interesse a tal riguardo sussiste, perché l’estinzione ha comportatoche la parte appellante non abbia potuto ottenere quel che chiedevasecondo la sua legittimazione, e cioè la riforma della sentenza di primo gradoa sé sfavorevole.

Non può dirsi, quindi, che manchi in questi casi l’interesse a rimuoverla sol perché la stessa è inefficace ai fini della formazione del giudicato sul titolo esecutivo anteriore.

Semmai può essere ravvisato un interesse concorrentein rapporto al provvedimento di primo grado , atteso che la parte può proporre anche l’opposizione all’esecuzione ove la controparteabbia ad azionare esecutivamente il titolo anteriore coperto daun inesistente giudicato.

IX. -L’esito è che l’ordinanza della corte fiorentina , da considerare come sentenza in senso sostanziale, va cassata previa rilevazione d’ufficio della sua insanabile nullità ai sensi dell’ art. 161, secondo comma, cod. proc. civ.

Ogni distinta questione è assorbita.X. – La corte d’appello di Firenze in diversa composizione, designata a seguito del rinvio restitutorio, provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa il provvedimento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so d’appello – ordinanza – natura di sentenza – nullità rilevabile d’ufficio – conseguenze - principi Ud.21/05/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30125/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio GREZ, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4 ST D'ORSI, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 904/2018 depositata il 23/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Con ordinanzain data 23-9-2020 la corte d’appello di Firenze ha dichiarato estinto il giudizio d’appelloinstaurato dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena contro [OSCURATO:PERSONA], per la riforma della sentenza del tribunale di Siena che aveva accolto le domande di quest’ultimo tese alla rideterminazione del saldo didue rapporti di conto corrente . La corte d’appello ha rilevato che l’atto contenente il gravame era stato notificato al Malaman l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]e che egli era tuttavia deceduto in data 14-5-2019 prima ancora di essersi costituito. Ne ha tratto che si era verificata l’interruzione automatica del processo a far data dall’evento morte, poiché con la morte della parte appellata non ancora costituita l’effetto interruttivo si verifica anche in mancanza di una formale dichiarazione del giudice; sicché sarebbe spettato alle parti proseguire o riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza legale di tale fatto. Ad avviso della corte d’appello la banca appellante aveva avuto conoscenza legale dell’evento interruttivo in data 22 - 10 - 20 19, in ragione della comunicazione PEC spedita daldifensore dell’appellato. In definitiva ha dichiarato estinto il giudizio. La banca ha proposto ricorso per cassazione in sette motivi, illustrati da memoria. La signora [OSCURATO:PERSONA], unica erede di [OSCURATO:PERSONA], ha replicato con controricorso.Ragioni della decisione I. – Il primo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 cost., 132, 299, 300e 305 cod. proc. civ., 48 del d.lgs. n. 82 del 2005. Il secondo motivo denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 111 cost., 12 preleggi, 299 e 305 cod. proc. civ. Il terzo assume la violazione degli artt. 1 e 3-bis della l. n. 53 del 1994, 137, 170, 149, 83 e 84 cod. proc. civ. Il quarto deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 77 cod. proc. civ. e 1722 cod. civ. Il quinto assume la violazione o falsa applicazione dell’art. 88 cod. proc. civ. Il sesto denunzia la violazione degli artt. 102 e 331 cod. proc. civ. Il settimo infine ancora deduce la violazione degli artt. 111 cost. e 24 cod. proc. civ. II. -In estrema sintesi può osservarsi che : (a) il primo e il terzo motivo censurano la decisione impugnata nella prospettiva della asserita conoscenza legale dell’evento interruttivo da parte della banca, stante invece l’inidoneità della sua comunicazione; (b) il secondo censura la decisione perché la banca , niente potendo sapere in merito alla eventuale costituzione volontaria degli eredi del Malaman all’udienza del 22 settembre 2020, aveva in ogni caso tempestivamente depositato il ricorso per la prosecuzione del giudizio in data 17 settembre 2020, dando così impulso alla ripresa dell’attività processualein adesione all’art. 299 cod. proc. civ.; (c) il quarto censura la decisione per aver ritenuto validi ed efficaci gli atti depositati dal difensore della controparte già deceduta , nonostante il venir meno dei relativi poteri; (d) il quinto critica il fatto di non avere la corte d’appello dato peso alla ripetuta condotta del difensore della parte deceduta , che si è deliberatamente postol’obiettivo di ostacolare un corretto svolgimento del processo a fronte della tutela agli interessi sostanziali dedotti in giudizio; (e) il sesto attiene alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del Malaman, litisconsorti necessari in ragione della inscindibilità del rapporto processuale; (f) il settimo lamenta che non si sia dato sfogo alle note in replica depositate dalla banca, laddove era stato chiesto che la causa fosse discussa oralmente dinanzi al collegio. III. –A fronte dell’oggetto delle censure, va chiarito quanto segue. IV. -Il provvedimento della corte d’appello di Firenze, che pur ha chiuso in rito il processo dichiarando l’estinzione del giudizio, è stato emesso in forma di ordinanza. Il provvedimento, emesso in forma di ordinanza, con il quale il giudice collegiale di appello dichiari l'estinzione del processo, ha natura sostanziale di sentenza e, non essendo soggetto a reclamo, è impugnabile col ricorso per cassazione. Tuttavia, perché di quel provvedimento si possa predicar e la validità, è necessario che esso presenti i requisiti di contenuto e forma prescritti dall'art. 132 cod. proc. civ., e, tra questi, la sottoscrizione del presidente e del giudice relatore. Nel caso concreto l’ordinanza non possiede i requisiti dell’art. 132, perché è firmata dal solo presidente e non anche dal consigliere relatore. V. – Ciò stante, nella giurisprudenza di questa Corte sono stat e espresse, nel tempo, due tesi. Secondo l’orientamento prevalente , in tali casi si determina la conseguenza che l'ordinanza di estinzione, recando la sola firma del presidente senza che questi risulti anche il relatore, è da considerare come sentenza affetta da inesistenza giuridica ( meglio, da nullità insanabile); vizio rilevabile in sede di giudizio di legittimità anche d'ufficio (Cass. Sez. L n. 11531-92, Cass. Sez. 1 n. 2582-98, Cass. Sez. 1 n. 11038-99, Cass. Sez. 3 n. 19124-04). Sicché va cassata con rinvio restitutorio alla corte d’appello.Secondo un altro orientamento , minoritario e maturato sul versante del processo esecutivo, in situazioni del genere si avrebbe invece questo: che la parte che ha interesse a contrastare tale declaratoria di estinzione è tenuta a impugnar e il provvedimento con ricorso per cassazione sempreché detta ordinanza, essendo stata sottoscritta dal presidente che ne sia anche l'estensore, presenti i requisiti di forma per valere come sentenza; mentre l'ordinanza che rechi la sola sottoscrizione del presidente che non sia relatore della causa ed estensore del provvedimento sarebbe priva dei menzionati requisiti formali per valere come sentenza; sarebbe da considerare alla stregua di una sentenza giuridicamente inesistentenello specifico senso che laparte non avrebbe neppure interesse al ricorso , potendo sempre proporre opposizione all'esecuzione al fine di dedurre che non si è formato il giudicato sulla sentenza fatta valere come titolo esecutivo (Cass. Sez. 3 n. 5163-91). VI. -Questa seconda tesi non può esser condivisa. Non può esserlo in quanto per stabilire se un provvedimento abbia carattere di sentenza o di ordinanza occorre aver riguardo non già alla forma esteriore oalla denominazione data al provvedimento dal giudice che l'ha pronunciato, bensì al contenuto sostanziale del medesimo, e cioè all'effetto giuridico che è destinato a produrre. Vale cioè la considerazione dell’effetto, non della forma, perché è ovvio che la forma non è quella della sentenza. Si è dinanzi a una sentenza in senso sostanziale quando il giudice pronuncia, in via definitiva o non definitiva, sul merito della controversia o sui presupposti processuali. VII. - Ora s e l'ordinanza, per il fatto di recare solo la firma del presidente (art. 134 cod. proc. civ.) che non sia anche relatore della causa ed estensore del provvedimento (art. 132 cod. proc. civ.), si riveli mancante della sottoscrizione dei giudici necessaria in termini di validità, essa va comunque considerata sentenza ( in ragione della statuizione effettualedi pronuncia sul merito della controversia o, come nella specie, sui presupposti processuali), ma semplicemente è una sentenza (sostanziale) insanabilmente invalida, in conseguenza del deficitdelle sottoscrizioni. È insanabilmente invalida (o come si dice “ giuridicamente ” inesistente), ai sensi dell’art. 161, secondo comma, cod. proc. civ. VIII. -Ne deriva che , dinanzi alla minaccia dell’azione esecutiva, certamente la parte potrà proporre opposizione all'esecuzione per sostenere che non s'è avverata la causa di estinzione e che perciò non s'è formato il giudicato sulla sentenza di primo grado che sia stata fatta valere come titolo esecutivo; ma ciò non elide affatto l’interesse (come pure ovviamente la legittimazione) a impugnare direttamente il provvedimento di estinzione del giudizio d’appello in ragione della sua erroneità. Se l'ordinanza è da considerare sul piano effettuale come una sentenza, essa è certamente anche impugnabile con ricorso per cassazione col fine di rimuoverla definitivamente. L’interesse a tal riguardo sussiste, perché l’estinzione ha comportatoche la parte appellante non abbia potuto ottenere quel che chiedevasecondo la sua legittimazione, e cioè la riforma della sentenza di primo gradoa sé sfavorevole. Non può dirsi, quindi, che manchi in questi casi l’interesse a rimuoverla sol perché la stessa è inefficace ai fini della formazione del giudicato sul titolo esecutivo anteriore. Semmai può essere ravvisato un interesse concorrentein rapporto al provvedimento di primo grado , atteso che la parte può proporre anche l’opposizione all’esecuzione ove la controparteabbia ad azionare esecutivamente il titolo anteriore coperto daun inesistente giudicato. IX. -L’esito è che l’ordinanza della corte fiorentina , da considerare come sentenza in senso sostanziale, va cassata previa rilevazione d’ufficio della sua insanabile nullità ai sensi dell’ art. 161, secondo comma, cod. proc. civ. Ogni distinta questione è assorbita.X. – La corte d’appello di Firenze in diversa composizione, designata a seguito del rinvio restitutorio, provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m. La Corte, decidendo sul ricorso, cassa il provvedimento
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