Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19837/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente -Consigliere - -Consigliere - -Consigliere - CC– 20 / 0 4 /202 3 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 73 del ruolo generale dell’anno 20 22 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentate, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio, n. 2, presso lo studio del primo difensore; - r icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: iva –somministrazione energia elettrica –oneri generali di sistema - rimborso – legittimazione - Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; -controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Lombardia, n. 2227/15/2021, depositata il 14 giugno 2021; udita la relazione svolta in camera di consiglio del 20 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.aveva chiesto il rimborso dell’iva relativa all’anno 2016 da essa indebitamente versata per la somministrazione in proprio favore dell’energia elettrica dalle società distributrici [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., atteso che non correttamente le società fornitrici avevano incluso nella base imponibile anche gli oneri generali di sistema afferenti al sistema elettrico; l’Agenzia delle entrate aveva emesso un provvedimento di diniego del rimborso iva e avverso il suddetto atto la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Varese; avverso la sentenza del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che: la società non era legittimata a richiedere il rimborso dell’iva indebitamente corrisposta, essendo la stessa cessionaria della prestazione del servizio di somministrazione di energia elettrica, sicché avrebbe dovuto eventualmente esperire nei confronti delle cedenti l’azione di ripetizione di indebito di natura civilistica; era da considerarsi assorbita l’eccezione di decadenza proposta dall’Agenzia delle entrate;la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motiviillustrati con successiva memoria , cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso; ritenuto che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 9 e 167, Direttiva 2006/112/Ce, degli artt. 17 e 18, d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 2, d.lgs. n. 546/1992, e dell’art. 24, Cost., per avere erroneamente ritenuto che la società non poteva richiedere il rimborso dell’iva corrisposta in rivalsa direttamente all’amministrazione finanziaria, in quanto avrebbe dovuto eventualmente esperire nei confronti del cedente l’azione di ripetizione di indebito di rilevanza civilistica; evidenzia parte ricorrente che,nel caso di specie, in cui la società ha acquistato beni e servizi nell’esercizio di una attività economica di tipo esente/non imponibile ai fini dell’imposta, sussisterebbe un rapporto diretto tra di essa e l’amministrazione finanziaria, sicché, in caso di erroneo assolvimento dell’iva in rivalsa, la stessa, ove non le venisse riconosciuto il diritto a richiedere il rimborso in via diretta, sarebbe definitivamente incisa dal tributo, al pari del consumatore finale, in violazione del principio di neutralità dell’iva , nonostante il fatto che è un soggetto passivo ai fini iva e che, in quanto esercente un’attività di tipo esente ai fini iva, non potrebbe neutralizzare gli effetti mediante il meccanismo della detrazione; il motivo è infondato; la questione di fondo della presente controversia ha riguardo alla sussistenza di un diritto della società di agire direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria per chiedere il rimborso dell’iva che la stessa ritiene di avere erroneamente versato in rivalsa alle proprie società fornitrici di energia elettricasul presupposto che non avrebbero dovuto essere considerat i , ai fini della determinazione della base imponibile,gli oneri generali afferenti al sistema elettrico; qui non è questione, preme precisare, se sia corretta o meno l’impostazione di fondo che ha determinato la società a chiedere il rimborso dell’iva, cioè se gli oneri generali afferenti al sistema elettrico (OGSE) possano o meno far parte della base imponibile ai fini iva in caso di somministrazione di energia elettrica e, dunque, se siano o meno un costo della prestazione di servizi ricevuta dalle società fornitrici; quel che rileva, invece, è il fatto che, sulla base di tale argomentazione difensiva e, dunque, di tale delineazione delle ragioni della pretesa, la società ha ritenuto di essere legittimatadal punto di vista sostanziale a prospettare direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria il diritto al rimborso dell’iva che ritiene di avere non correttamente versato; dunque, la questione va valutata ai fini della sussistenza o meno di un diritto sostanziale della società a richiedere direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria il suddetto rimborso; va dunque valutato se sia corretta la prospettazione della società della sussistenza di un rapporto diretto con l’amministrazione finanziaria in un caso, quale quello di specie, in cui la stessa è, a propria volta, un soggetto passivo ai fini iva che, peraltro, non potrebbe esercitare il diritto alla detrazione in quanto la stessa svolge attività esente ai fini iva, sicché non potrebbe neutralizzare gli effetti mediante il meccanismo della detrazione; la corretta delineazione degli ambiti entro i quali un soggetto può esercitare il diritto al rimborso iva nei confronti dell’amministrazione finanziaria è stata specificamente esaminata da questa Corte con diversi interventiche trovano nella pronunci a 27 settembre 2018, n. 23288,il punto di sintesi;con la suddetta pronuncia si è avuto cura di distinguere due differenti fattispecie giuridiche, cioè: quella relativa, da un lato, al la posizione del soggetto che esercita il diritto alla detrazione dell'imposta versata nell'operazione di acquisto a monte (ossia, in caso di eccedenza a credito, ne chiede il rimborso con la dichiarazione fiscale); rispetto alla diversa posizione del soggetto che ha assolto l'iva in rivalsa nei confronti del soggetto passivo (emittente la fattura) e che, sul presupposto del parziale o totale pagamento indebito di detta somma (in quanto l'imposta liquidata in fattura non era dovuta, del tutto, in quanto l’operazione era esente o non imponibile , oppure in parte errata, in quanto era stata applicataun'aliquota maggiore), ne chiede la restituzionedirettamente al fisco anzich é al soggetto passivo ; in questo ambito, va osservato che il p resupposto della prima fattispecie, che consente un’azione diretta dinanzi all’amministrazione finanziaria per il rimborso dell’iva, è l'esercizio del diritto alla detrazione dell'iva, che inerisce al meccanismo stesso dell'imposta e si fonda proprio sull'esistenza di un'imposta dovuta ; il p resupposto della seconda è il diritto al rimborso, ancorato all'esistenza di un versamento indebitoalle autorità tributarie, da parte di un soggetto passivo, di una somma a titolo di iva: alla base del diritto alla ripetizione è quindi il carattere indebito dell'iva, di modo che l'onere economico che ne deriva da tale versamento va neutralizzato nei confronti di tale soggetto passivo (in termini, Corte giust. 14 giugno 2017, causa C-38/16, [OSCURATO:PERSONA]); in sostanza, occorre distinguere i rapporti che si profilano in caso di realizzazione di una operazione rilevante ai fini iva: uno, tra l'amministrazione finanziaria e il cedente, relativo al pagamento dell'imposta; un secondo, tra il cedente e il cessionario, concernente la rivalsa; un terzo, tra l'amministrazione e il cessionario, relativo alla detrazione dell'imposta assolta in via di rivalsa, i quali, peraltro, pur essendo collegati, non interferiscono; la necessità che, pur nella facoltà concessa agli Stati membri di stabilire i requisiti al ricorrere dei quali le domande di rimborso possono essere presentate,siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire, non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su norme di naturainterna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (espressamente in termini, sentenza del 15 marzo 2007, [OSCURATO:PERSONA], causa C- 35/05, punto 37), ha condotto la Corte di giustizia a riconoscere che un sistema nel quale, da un lato, il venditore del bene che ha versato erroneamente alle autorità tributarie l'iva può chiederne il rimborso e, dall'altro, l'acquirente di tale bene può esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti di tale venditore, è rispettoso dei suddetti principi nonché di quello di neutralità(Corte giust. in causa C-35/05, cit., punti 38 e 39); il fruitore dei beni o dei servizi può dunque ottenere il rimborso dell'imposta illegittimamente versata esperendo nei confronti del cedente o del prestatore un'azione di ripetizione d'indebito di rilevanza civilistica (vedi, in tema di iva, Corte giust. 15 dicembre 2011, causa C-427/10, Banca popolare antoniana veneta, punto 42 e, in tema di accise, Corte giust. 20 ottobre 2011, causa C-94/10, Danfoss); soltanto se il rimborso risulti impossibile o eccessivamente difficile, il principio di effettività può imporre che l'acquirente del bene in questione sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie (come nel caso di fallimento del venditore: Corte giust. in causa C564/15, Farkas, cit.; conf., 31 maggio 2018, cause C-660 e 661/16, KollroB e Wirti, punto 66);in questo ambito, dunque, in un caso quale quello di specie, in cui la società ha chiesto il rimborso dell’iva direttamente all’amministrazione finanziaria, occorre ragionare, alla luce dei suddetti principi, se, in relazione alle operazioni di acquisto di energia elettrica da parte dei fornitori e del conseguente versamento di un’iva calcolata su di una base imponibile ritenuta non corretta, possa dirsi sussistente un rapporto iva tra la stessa e l’amministrazione finanziaria che ne legittimi, sotto il profilo sostanziale,la richiesta di rimborso; proprio seguendo i principi sopra indicati, deve escludersi che possa ragionarsi in termini di diretto rapporto ai fini iva tra la società e l’amministrazione finanziaria, in quanto l’iva è stata dalla stessa versata in rivalsa in favore del soggetto passivo dell’imposta, cioè del suo fornitore,ed è questi ad essere titolare del rapporto tributario con l’amministrazione finanziaria; né può assumere rilievola considerazione espressa in ordine al fatto che, nella fattispecie, la società, in quanto opera in esenzione, non potrebbe detrarre l’iva e che, in tal caso, vi sarebbe una “rivalsa economica” e che precedenti pronunce di questa Corte avrebbero precisato che il cessionario che acquista beni nell’esercizio di una impresa è egli stesso un soggetto attivo nel rapporto iva, quindi può chiedere direttamente all’erario il rimborso delle somme indebitamente versate dinanzi al giudice tributario; la corretta delimitazione della portata di tali affermazioni giurisprudenziali è stata tracciata dalla pronuncia di questa Corte n. 23288/2018, sopra citata, che ha precisato che: “Non contraddice questa ricostruzione l'indirizzo che, in relazione ai rapporti in questione, ammette che il cessionario che sia al tempo stesso soggetto passivo d'imposta in relazione alle operazioni attive da lui realizzate possa indirizzare la propria pretesa al rimborso dell'iva pagata in rivalsa direttamente nei confronti del fisco(Cass., sez. un., 31 luglio 2008, n. 20752; 8 giugno 2011,n. 12433; 26 ottobre 2012, n. 18425)”; è stato precisato che, in tale orientamento espresso dalla precedente giurisprudenza di questa Corte,riemerge il rapporto tributario tutte le volte in cui l'iva indebitamente versata in rivalsa sull'acquisto di benie servizi destinati all'esercizio dell'attività economica si rifletta sulla liquidazione finale dell'imposta, esposta nella dichiarazione annuale del contribuente, e il fisco contesti, in tutto o in parte, che l'iva assolta in rivalsa non potesse essere portata in detrazione (o se eccedente, non potesse essere esposta a credito), quel rapporto tributario ha modo di riemergere solo laddove viene in contestazione il diritto alla detrazione dell’iva espostain dichiarazione, poiché il cessionario, esercitando quel diritto, ristabilisce con l’amministrazione finanziaria il rapporto diretto finalizzato a far valere un proprio credito che la prima non riconosce; è evidente, allora, che solo in quel caso può profilarsi la sussistenza di un rapporto diretto tra il contribuentedestinatario di una prestazione di servizi e l’amministrazione finanziaria; la fattispecie in esame, pertanto, è al di fuori della suddetta ricostruzione giuridica: l’avere versato in via di rivalsa al proprio fornitore un’iva non dovuta in base alla non corretta determinazione della base imponibile non pone il cessionario dinanzi ad un rapporto diretto con l’amministrazione finanziaria, non essendo lo stesso il soggetto passivo dell’imposta versata, qualifica attribuibile solo al soggetto che ha realizzato il presupposto impositivo; né possono trovare accoglimento le ulteriori considerazioni espresse in memoria dalla ricorrente; in particolare, in memoria, parte ricorrente evidenzia, in primoluogo, che la giurisprudenza unionale riconosce il diritto del cessionario al rimborso iva direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria nel caso in cui il rimborso dell’iva nei confronti del prestatore risulti impossibile o eccessivamente difficile, ma tale ultima condizione ha a riferimento la “normale casistica, ossia quella in cui l’erronea applicazione dell’iva – e, quindi , l’i n debito – costituisce un evento isolato ed accidentale”, ma diversa è l’ipotesi, quale quella di specie, in cui“l’azione di rimborso possa avere effetti stravolgenti nell’economia del debitore interinale (ossia e per quanto sopra detto, del cedente/prestatore)”; quel che parte ricorrente, in sostanza, pone in rilievo, è la particolarità della questione in esame, in cui vi sarebbe un errore sistemico, in cui il cedente/prestatore si verrebbe a trovare nella condizione di dovere rimborsare non a un singolo cessionario/committente l’imposta applicata per errore, bensì ad una moltitudine di cessionari/committenti l’ imposta sistematicamente applicata per errore, sicchè dovrebbe essere considerata quale ipotesi eccezionale, che giustifica la domanda di rimborso diretto anche quella di speciein cui l’economia del cedente/prestatore rischi di essere turbata dall’esposizione all’azione di rimborso di massa o, comunque, per ingenti importi; va quindi ribadito che, secondo la Corte di giustizia, ( sentenza 27 aprile 2017, causa C-564/15, Farkas), in mancanza di una disciplina dell'Unione in materia di domande di rimborso delle imposte, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possono essere presentate, purché i requisiti in questione rispettino i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire, non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su norme di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (espressamente in termini, sentenza del 15 marzo 2007, [OSCURATO:PERSONA], causa C-35/05, punto 37); la Corte ha anche riconosciuto che un sistema nel quale, da un lato, il venditore del bene che ha versato erroneamente alle autorità tributarie l'iva può chiederne il rimborso e, dall'altro, l'acquirente di tale bene può esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti di tale venditore, rispetta i principi di neutralità e di effettività; un sistema così congegnato, infatti, consente all'acquirente, gravato dell'imposta erroneamente fatturata, di ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate (Corte giust. in causa C-35/05, cit., punti 38 e 39 e giurisprudenza ivi citata); gli Stati membri devono dunque prevedere gli strumenti e le modalità procedurali necessari per consentire a detto acquirente di recuperare l'imposta indebitamente fatturata, in modo da rispettare il principio di effettività, sicchè soltanto se il rimborso risulti impossibile o eccessivamente difficile, il principio di effettività può imporre che l'acquirente del bene in questione sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie (come nel caso di fallimento del venditore: Corte giust. in causa C564/15, Farkas, cit.; conf., 31 maggio 2018, cause C-660 e 661/16, KollroB e Wirti, punto 66); la giurisprudenza unionale, pertanto, consente solo in ipotesi eccezionali l’esercizio dell’azione diretta di rimborso direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria, ai fini della corretta applicazione del principio di effettività, ponendo l’attenzione sulla impossibilità o eccessiva difficoltà di agire nei confronti del prestatore/cedente; la sussistenza di tali circostanze, che il giudice unionale identifica sostanzialmente nella condizione di insolvenza, devono essere concrete ed effettivee corrispondere ad una certa non recuperabilità del credito da parte del cessionario, sicch é non sono riconducibili ad esse le prospettazioni espresse dalla ricorrente che si pongono, invece, su di un piano meramente astratto e ipotetico, quale la possibilità che il cedente/prestatore possa essere investito di richieste di rimborso da una pluralità di richiedenti; si tratta, invero, di una prospettiva diversa da quella cui ha fatto riferimento la giurisprudenza unionale, che ha limitato l’ipotesi di azione diretta solo quando è certa la non recuperabilità del credito nei confronti del cedente, nel cui ambito non è riconducibile il rischio meramente astratto di un pregiudizio per l’economia del cedentei cui interessi, peraltro, non sono tutelabili in questa sede; né convince l’affermazione secondo cui nel sistema interno il cedente/ prestatore non è previsto che questi sia debitore interinale del cessionario/committente: quel che rileva, come già osservato, è il fatto che il sistemainterno è orientato nel senso che il rapporto obbligatorio in materia di iva è incentrato sulla esistenza del suddetto rapporto esclusivamente tra il cedente/prestatore e l’amministrazione finanziaria, sicchéè questi il debitore dell’imposta e solo questi, salvo le ipotesi eccezionali, può attivarsi per richiedere il rimborso, acquisendo una legittimazione straordinaria; né, inoltre, è convincente la tesi secondo cui l’ordinamento interno non contiene una disposizione normativa che, nella ipotesi eccezionali, consenta al cessionario di potere esercitare un’azione diretta di rimborso nei confronti dell’amministrazione finanziaria; è la stessa Corte di giustizia (causa C-35/2005) che ha precisato, proprio con riferimento all’ordinamento interno, che i principi di neutralità, effettività e non discriminazione non ostano ad una legislazione nazionale, quale quella in esame nella causa principale, secondo cui soltanto il prestatore di servizi è legittimato a chiedere il rimborso delle sommeindebitamente versate alle autorità tributarie a titolo di iva, mentre il destinatariodei servizi può esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito neiconfronti del prestatore; l’ordinamento interno, invero, è strutturato proprio nel senso di consentire l’attivazione della generale azione di indebito oggettivo purché, come osservato, sussistano i presupposti per attribuire la legittimazione straordinaria in favore di un soggetto che non è parte del rapporto obbligatorio che, in linea generale, è configurabile solo tra il soggetto passivo (cioè colui che cede il bene o presta il servizio) e l’amministrazione finanziaria; la circostanza, evidenziata dalla ricorrente, che, fino al 2017, “ non esisteva alcuna disposizione di legge che si incaricasse di assegnare (solo) al cedente/prestatore (e non anche al cessionario/committente) il diritto di agire per il rimborso dell’iva verso l’Erario)”, oltre che non corretta, in quanto, come detto, il sistema interno consentiva già l’azione civilista di indebito oggettivo, non può essere seguita: il riconoscimento del diritto al rimborso nell’ambito del sistema tributario è evidentemente orientato a disciplinare la situazione fisiologica che deriva dalla instaurazione del rapporto tributario unicamente tra il soggetto passivo e l’amministrazione finanziaria, mentre a regolare l’ipotesi eccezionale soccorre la disciplina generale in materia di ripetizione di indebito che, a determinazione condizioni, legittima anche chi non è soggetto passivo a far valere il diritto al rimborso nei confronti dell’amministrazione finanziaria; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ.; evidenzia parte ricorrente che con gli atti di diniego l’amministrazione finanziaria aveva negato la sussistenza del diritto al rimborso inbase alla motivazione che gli oneri generali afferenti al sistema elettrico erano da configurarsi come componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, quindi dovevano essere soggetti ad iva; pertanto, secondo parte ricorrente, nessuna questione era stata prospettata in ordine all’eventuale difetto di legittimazione della società a richiedere direttamente il rimborso dell’iva indebitamente pagata in via di rivalsa alle società fornitrici, sicchè tale profilo, non contenuto nelle ragioni del diniego del rimborso, non avrebbe potuto avere ingresso in giudizio, poiché l’atto di diniego contiene la delimitazione del thema decidendum dei giudizi instauratidinanzi al giudice tributario e verrebbe, in tal modo, leso il diritto di difesa del contribuente; il motivo è infondato; questa Corte (Cass. civ., 27 giugno 2019, n. 17239; C ass. civ., 2 settembre 2022, n. 25999) ha precisato che la questione dell'obbligo di motivazione si pone in modo differenziato a seconda che l’amministrazione finanziaria abbia emesso un atto impositivo ovvero il contribuente abbia inteso esercitare il diritto alla restituzione dell'importo relativo ad un'imposta che assume indebitamente versata; invero, il rimborso di imposta dà origine ad un rapporto giuridico nel quale, con una inversione dei ruoli rispetto allo schema paradigmatico del rapporto tributario, è il contribuente a rivestire il ruolo attivo, assumendo nei confronti dell'Erario la posizione di creditore di una determinata somma di denaro, per il fatto di avergliela in precedenza versata; se ne è fatto discendere che il provvedimento espresso di rigetto dell’istanza di rimborso del contribuente non può in alcun modo rivestire lavalenza, sia sul piano formale che su quello sostanziale, di un provvedimento impositivo, con la conseguenza che, in materia di obbligo di motivazione del provvedimento di diniego di restituzione dell'imposta che il contribuente assuma indebitamente versa ta , deve ritenersi sufficiente ed adeguata una motivazione del diniego di rimborso che delinei gli aspetti essenziali delle ragioni del provvedimento, anche limitandosi ad affermare l'insussistenza dei presupposti di legge per operare il rimborso richiesto; sicché, ove nella controversia instaurata dal contribuente si discuta del rigetto di un'istanza di rimborso di un tributo, l'amministrazione finanziaria ben può prospettare argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigetto della istanza in sede amministrativae, pertanto, non costituiscono domande nuove le argomentazioni con le quali, con il controricorso, l’amministrazione finanziaria neghi la sussistenza dei fatti costitutivi del proprio diritto addotti dal contribuente, o la qualificazione ad essi attribuita, costituendo esse mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale; con riferimento al caso di specie, l’impostazione di fondo seguita dall’amministrazione finanziaria con il provvedimento di rigetto dell’istanza di rimborsoera relativa alla mancanza dei presupposti per l’ottenimento del diritto al rimborso ivae, in questo ambito, ha quindi negato che la contribuente potesse vantare il diritto; la questione relativa alla mancanza del diritto al rimborso, in quanto non poteva dirsi sussistere un rapporto diretto tra l’amministrazione finanziaria e la società ai fini dell’ottenimento del diritto, è comunque diretta alla negazione della sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa e, in quanto tale, non introduce alcun fatto nuovo rispetto alla posizione assunta dall’amministrazione finanziaria con il provvedimento di diniego; peraltro, poiché la questione della sussistenza del diritto si risolve, in sostanza, nella verifica dellatitolarità del diritto in favore della società, va fatta applicazione del principio più volte espresso da questa Corte secondo cui il difetto di "legitimatio ad causam"è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo" (Cass. civ., 10 febbraio 2023, n. 4252); in conclusione, i motivi sono infondati, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio; P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivieuro 4.100,00, per c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente -Consigliere - -Consigliere - -Consigliere - CC– 20 / 0 4 /202 3 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 73 del ruolo generale dell’anno 20 22 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentate, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio, n. 2, presso lo studio del primo difensore; - r icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: iva –somministrazione energia elettrica –oneri generali di sistema - rimborso – legittimazione - Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; -controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Lombardia, n. 2227/15/2021, depositata il 14 giugno 2021; udita la relazione svolta in camera di consiglio del 20 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.aveva chiesto il rimborso dell’iva relativa all’anno 2016 da essa indebitamente versata per la somministrazione in proprio favore dell’energia elettrica dalle società distributrici [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., atteso che non correttamente le società fornitrici avevano incluso nella base imponibile anche gli oneri generali di sistema afferenti al sistema elettrico; l’Agenzia delle entrate aveva emesso un provvedimento di diniego del rimborso iva e avverso il suddetto atto la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Varese; avverso la sentenza del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che: la società non era legittimata a richiedere il rimborso dell’iva indebitamente corrisposta, essendo la stessa cessionaria della prestazione del servizio di somministrazione di energia elettrica, sicché avrebbe dovuto eventualmente esperire nei confronti delle cedenti l’azione di ripetizione di indebito di natura civilistica; era da considerarsi assorbita l’eccezione di decadenza proposta dall’Agenzia delle entrate;la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motiviillustrati con successiva memoria , cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso; ritenuto che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 9 e 167, Direttiva 2006/112/Ce, degli artt. 17 e 18, d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 2, d.lgs. n. 546/1992, e dell’art. 24, Cost., per avere erroneamente ritenuto che la società non poteva richiedere il rimborso dell’iva corrisposta in rivalsa direttamente all’amministrazione finanziaria, in quanto avrebbe dovuto eventualmente esperire nei confronti del cedente l’azione di ripetizione di indebito di rilevanza civilistica; evidenzia parte ricorrente che,nel caso di specie, in cui la società ha acquistato beni e servizi nell’esercizio di una attività economica di tipo esente/non imponibile ai fini dell’imposta, sussisterebbe un rapporto diretto tra di essa e l’amministrazione finanziaria, sicché, in caso di erroneo assolvimento dell’iva in rivalsa, la stessa, ove non le venisse riconosciuto il diritto a richiedere il rimborso in via diretta, sarebbe definitivamente incisa dal tributo, al pari del consumatore finale, in violazione del principio di neutralità dell’iva , nonostante il fatto che è un soggetto passivo ai fini iva e che, in quanto esercente un’attività di tipo esente ai fini iva, non potrebbe neutralizzare gli effetti mediante il meccanismo della detrazione; il motivo è infondato; la questione di fondo della presente controversia ha riguardo alla sussistenza di un diritto della società di agire direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria per chiedere il rimborso dell’iva che la stessa ritiene di avere erroneamente versato in rivalsa alle proprie società fornitrici di energia elettricasul presupposto che non avrebbero dovuto essere considerat i , ai fini della determinazione della base imponibile,gli oneri generali afferenti al sistema elettrico; qui non è questione, preme precisare, se sia corretta o meno l’impostazione di fondo che ha determinato la società a chiedere il rimborso dell’iva, cioè se gli oneri generali afferenti al sistema elettrico (OGSE) possano o meno far parte della base imponibile ai fini iva in caso di somministrazione di energia elettrica e, dunque, se siano o meno un costo della prestazione di servizi ricevuta dalle società fornitrici; quel che rileva, invece, è il fatto che, sulla base di tale argomentazione difensiva e, dunque, di tale delineazione delle ragioni della pretesa, la società ha ritenuto di essere legittimatadal punto di vista sostanziale a prospettare direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria il diritto al rimborso dell’iva che ritiene di avere non correttamente versato; dunque, la questione va valutata ai fini della sussistenza o meno di un diritto sostanziale della società a richiedere direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria il suddetto rimborso; va dunque valutato se sia corretta la prospettazione della società della sussistenza di un rapporto diretto con l’amministrazione finanziaria in un caso, quale quello di specie, in cui la stessa è, a propria volta, un soggetto passivo ai fini iva che, peraltro, non potrebbe esercitare il diritto alla detrazione in quanto la stessa svolge attività esente ai fini iva, sicché non potrebbe neutralizzare gli effetti mediante il meccanismo della detrazione; la corretta delineazione degli ambiti entro i quali un soggetto può esercitare il diritto al rimborso iva nei confronti dell’amministrazione finanziaria è stata specificamente esaminata da questa Corte con diversi interventiche trovano nella pronunci a 27 settembre 2018, n. 23288,il punto di sintesi;con la suddetta pronuncia si è avuto cura di distinguere due differenti fattispecie giuridiche, cioè: quella relativa, da un lato, al la posizione del soggetto che esercita il diritto alla detrazione dell'imposta versata nell'operazione di acquisto a monte (ossia, in caso di eccedenza a credito, ne chiede il rimborso con la dichiarazione fiscale); rispetto alla diversa posizione del soggetto che ha assolto l'iva in rivalsa nei confronti del soggetto passivo (emittente la fattura) e che, sul presupposto del parziale o totale pagamento indebito di detta somma (in quanto l'imposta liquidata in fattura non era dovuta, del tutto, in quanto l’operazione era esente o non imponibile , oppure in parte errata, in quanto era stata applicataun'aliquota maggiore), ne chiede la restituzionedirettamente al fisco anzich é al soggetto passivo ; in questo ambito, va osservato che il p resupposto della prima fattispecie, che consente un’azione diretta dinanzi all’amministrazione finanziaria per il rimborso dell’iva, è l'esercizio del diritto alla detrazione dell'iva, che inerisce al meccanismo stesso dell'imposta e si fonda proprio sull'esistenza di un'imposta dovuta ; il p resupposto della seconda è il diritto al rimborso, ancorato all'esistenza di un versamento indebitoalle autorità tributarie, da parte di un soggetto passivo, di una somma a titolo di iva: alla base del diritto alla ripetizione è quindi il carattere indebito dell'iva, di modo che l'onere economico che ne deriva da tale versamento va neutralizzato nei confronti di tale soggetto passivo (in termini, Corte giust. 14 giugno 2017, causa C-38/16, [OSCURATO:PERSONA]); in sostanza, occorre distinguere i rapporti che si profilano in caso di realizzazione di una operazione rilevante ai fini iva: uno, tra l'amministrazione finanziaria e il cedente, relativo al pagamento dell'imposta; un secondo, tra il cedente e il cessionario, concernente la rivalsa; un terzo, tra l'amministrazione e il cessionario, relativo alla detrazione dell'imposta assolta in via di rivalsa, i quali, peraltro, pur essendo collegati, non interferiscono; la necessità che, pur nella facoltà concessa agli Stati membri di stabilire i requisiti al ricorrere dei quali le domande di rimborso possono essere presentate,siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire, non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su norme di naturainterna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (espressamente in termini, sentenza del 15 marzo 2007, [OSCURATO:PERSONA], causa C- 35/05, punto 37), ha condotto la Corte di giustizia a riconoscere che un sistema nel quale, da un lato, il venditore del bene che ha versato erroneamente alle autorità tributarie l'iva può chiederne il rimborso e, dall'altro, l'acquirente di tale bene può esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti di tale venditore, è rispettoso dei suddetti principi nonché di quello di neutralità(Corte giust. in causa C-35/05, cit., punti 38 e 39); il fruitore dei beni o dei servizi può dunque ottenere il rimborso dell'imposta illegittimamente versata esperendo nei confronti del cedente o del prestatore un'azione di ripetizione d'indebito di rilevanza civilistica (vedi, in tema di iva, Corte giust. 15 dicembre 2011, causa C-427/10, Banca popolare antoniana veneta, punto 42 e, in tema di accise, Corte giust. 20 ottobre 2011, causa C-94/10, Danfoss); soltanto se il rimborso risulti impossibile o eccessivamente difficile, il principio di effettività può imporre che l'acquirente del bene in questione sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie (come nel caso di fallimento del venditore: Corte giust. in causa C564/15, Farkas, cit.; conf., 31 maggio 2018, cause C-660 e 661/16, KollroB e Wirti, punto 66);in questo ambito, dunque, in un caso quale quello di specie, in cui la società ha chiesto il rimborso dell’iva direttamente all’amministrazione finanziaria, occorre ragionare, alla luce dei suddetti principi, se, in relazione alle operazioni di acquisto di energia elettrica da parte dei fornitori e del conseguente versamento di un’iva calcolata su di una base imponibile ritenuta non corretta, possa dirsi sussistente un rapporto iva tra la stessa e l’amministrazione finanziaria che ne legittimi, sotto il profilo sostanziale,la richiesta di rimborso; proprio seguendo i principi sopra indicati, deve escludersi che possa ragionarsi in termini di diretto rapporto ai fini iva tra la società e l’amministrazione finanziaria, in quanto l’iva è stata dalla stessa versata in rivalsa in favore del soggetto passivo dell’imposta, cioè del suo fornitore,ed è questi ad essere titolare del rapporto tributario con l’amministrazione finanziaria; né può assumere rilievola considerazione espressa in ordine al fatto che, nella fattispecie, la società, in quanto opera in esenzione, non potrebbe detrarre l’iva e che, in tal caso, vi sarebbe una “rivalsa economica” e che precedenti pronunce di questa Corte avrebbero precisato che il cessionario che acquista beni nell’esercizio di una impresa è egli stesso un soggetto attivo nel rapporto iva, quindi può chiedere direttamente all’erario il rimborso delle somme indebitamente versate dinanzi al giudice tributario; la corretta delimitazione della portata di tali affermazioni giurisprudenziali è stata tracciata dalla pronuncia di questa Corte n. 23288/2018, sopra citata, che ha precisato che: “Non contraddice questa ricostruzione l'indirizzo che, in relazione ai rapporti in questione, ammette che il cessionario che sia al tempo stesso soggetto passivo d'imposta in relazione alle operazioni attive da lui realizzate possa indirizzare la propria pretesa al rimborso dell'iva pagata in rivalsa direttamente nei confronti del fisco(Cass., sez. un., 31 luglio 2008, n. 20752; 8 giugno 2011,n. 12433; 26 ottobre 2012, n. 18425)”; è stato precisato che, in tale orientamento espresso dalla precedente giurisprudenza di questa Corte,riemerge il rapporto tributario tutte le volte in cui l'iva indebitamente versata in rivalsa sull'acquisto di benie servizi destinati all'esercizio dell'attività economica si rifletta sulla liquidazione finale dell'imposta, esposta nella dichiarazione annuale del contribuente, e il fisco contesti, in tutto o in parte, che l'iva assolta in rivalsa non potesse essere portata in detrazione (o se eccedente, non potesse essere esposta a credito), quel rapporto tributario ha modo di riemergere solo laddove viene in contestazione il diritto alla detrazione dell’iva espostain dichiarazione, poiché il cessionario, esercitando quel diritto, ristabilisce con l’amministrazione finanziaria il rapporto diretto finalizzato a far valere un proprio credito che la prima non riconosce; è evidente, allora, che solo in quel caso può profilarsi la sussistenza di un rapporto diretto tra il contribuentedestinatario di una prestazione di servizi e l’amministrazione finanziaria; la fattispecie in esame, pertanto, è al di fuori della suddetta ricostruzione giuridica: l’avere versato in via di rivalsa al proprio fornitore un’iva non dovuta in base alla non corretta determinazione della base imponibile non pone il cessionario dinanzi ad un rapporto diretto con l’amministrazione finanziaria, non essendo lo stesso il soggetto passivo dell’imposta versata, qualifica attribuibile solo al soggetto che ha realizzato il presupposto impositivo; né possono trovare accoglimento le ulteriori considerazioni espresse in memoria dalla ricorrente; in particolare, in memoria, parte ricorrente evidenzia, in primoluogo, che la giurisprudenza unionale riconosce il diritto del cessionario al rimborso iva direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria nel caso in cui il rimborso dell’iva nei confronti del prestatore risulti impossibile o eccessivamente difficile, ma tale ultima condizione ha a riferimento la “normale casistica, ossia quella in cui l’erronea applicazione dell’iva – e, quindi , l’i n debito – costituisce un evento isolato ed accidentale”, ma diversa è l’ipotesi, quale quella di specie, in cui“l’azione di rimborso possa avere effetti stravolgenti nell’economia del debitore interinale (ossia e per quanto sopra detto, del cedente/prestatore)”; quel che parte ricorrente, in sostanza, pone in rilievo, è la particolarità della questione in esame, in cui vi sarebbe un errore sistemico, in cui il cedente/prestatore si verrebbe a trovare nella condizione di dovere rimborsare non a un singolo cessionario/committente l’imposta applicata per errore, bensì ad una moltitudine di cessionari/committenti l’ imposta sistematicamente applicata per errore, sicchè dovrebbe essere considerata quale ipotesi eccezionale, che giustifica la domanda di rimborso diretto anche quella di speciein cui l’economia del cedente/prestatore rischi di essere turbata dall’esposizione all’azione di rimborso di massa o, comunque, per ingenti importi; va quindi ribadito che, secondo la Corte di giustizia, ( sentenza 27 aprile 2017, causa C-564/15, Farkas), in mancanza di una disciplina dell'Unione in materia di domande di rimborso delle imposte, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possono essere presentate, purché i requisiti in questione rispettino i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire, non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su norme di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (espressamente in termini, sentenza del 15 marzo 2007, [OSCURATO:PERSONA], causa C-35/05, punto 37); la Corte ha anche riconosciuto che un sistema nel quale, da un lato, il venditore del bene che ha versato erroneamente alle autorità tributarie l'iva può chiederne il rimborso e, dall'altro, l'acquirente di tale bene può esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti di tale venditore, rispetta i principi di neutralità e di effettività; un sistema così congegnato, infatti, consente all'acquirente, gravato dell'imposta erroneamente fatturata, di ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate (Corte giust. in causa C-35/05, cit., punti 38 e 39 e giurisprudenza ivi citata); gli Stati membri devono dunque prevedere gli strumenti e le modalità procedurali necessari per consentire a detto acquirente di recuperare l'imposta indebitamente fatturata, in modo da rispettare il principio di effettività, sicchè soltanto se il rimborso risulti impossibile o eccessivamente difficile, il principio di effettività può imporre che l'acquirente del bene in questione sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie (come nel caso di fallimento del venditore: Corte giust. in causa C564/15, Farkas, cit.; conf., 31 maggio 2018, cause C-660 e 661/16, KollroB e Wirti, punto 66); la giurisprudenza unionale, pertanto, consente solo in ipotesi eccezionali l’esercizio dell’azione diretta di rimborso direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria, ai fini della corretta applicazione del principio di effettività, ponendo l’attenzione sulla impossibilità o eccessiva difficoltà di agire nei confronti del prestatore/cedente; la sussistenza di tali circostanze, che il giudice unionale identifica sostanzialmente nella condizione di insolvenza, devono essere concrete ed effettivee corrispondere ad una certa non recuperabilità del credito da parte del cessionario, sicch é non sono riconducibili ad esse le prospettazioni espresse dalla ricorrente che si pongono, invece, su di un piano meramente astratto e ipotetico, quale la possibilità che il cedente/prestatore possa essere investito di richieste di rimborso da una pluralità di richiedenti; si tratta, invero, di una prospettiva diversa da quella cui ha fatto riferimento la giurisprudenza unionale, che ha limitato l’ipotesi di azione diretta solo quando è certa la non recuperabilità del credito nei confronti del cedente, nel cui ambito non è riconducibile il rischio meramente astratto di un pregiudizio per l’economia del cedentei cui interessi, peraltro, non sono tutelabili in questa sede; né convince l’affermazione secondo cui nel sistema interno il cedente/ prestatore non è previsto che questi sia debitore interinale del cessionario/committente: quel che rileva, come già osservato, è il fatto che il sistemainterno è orientato nel senso che il rapporto obbligatorio in materia di iva è incentrato sulla esistenza del suddetto rapporto esclusivamente tra il cedente/prestatore e l’amministrazione finanziaria, sicchéè questi il debitore dell’imposta e solo questi, salvo le ipotesi eccezionali, può attivarsi per richiedere il rimborso, acquisendo una legittimazione straordinaria; né, inoltre, è convincente la tesi secondo cui l’ordinamento interno non contiene una disposizione normativa che, nella ipotesi eccezionali, consenta al cessionario di potere esercitare un’azione diretta di rimborso nei confronti dell’amministrazione finanziaria; è la stessa Corte di giustizia (causa C-35/2005) che ha precisato, proprio con riferimento all’ordinamento interno, che i principi di neutralità, effettività e non discriminazione non ostano ad una legislazione nazionale, quale quella in esame nella causa principale, secondo cui soltanto il prestatore di servizi è legittimato a chiedere il rimborso delle sommeindebitamente versate alle autorità tributarie a titolo di iva, mentre il destinatariodei servizi può esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito neiconfronti del prestatore; l’ordinamento interno, invero, è strutturato proprio nel senso di consentire l’attivazione della generale azione di indebito oggettivo purché, come osservato, sussistano i presupposti per attribuire la legittimazione straordinaria in favore di un soggetto che non è parte del rapporto obbligatorio che, in linea generale, è configurabile solo tra il soggetto passivo (cioè colui che cede il bene o presta il servizio) e l’amministrazione finanziaria; la circostanza, evidenziata dalla ricorrente, che, fino al 2017, “ non esisteva alcuna disposizione di legge che si incaricasse di assegnare (solo) al cedente/prestatore (e non anche al cessionario/committente) il diritto di agire per il rimborso dell’iva verso l’Erario)”, oltre che non corretta, in quanto, come detto, il sistema interno consentiva già l’azione civilista di indebito oggettivo, non può essere seguita: il riconoscimento del diritto al rimborso nell’ambito del sistema tributario è evidentemente orientato a disciplinare la situazione fisiologica che deriva dalla instaurazione del rapporto tributario unicamente tra il soggetto passivo e l’amministrazione finanziaria, mentre a regolare l’ipotesi eccezionale soccorre la disciplina generale in materia di ripetizione di indebito che, a determinazione condizioni, legittima anche chi non è soggetto passivo a far valere il diritto al rimborso nei confronti dell’amministrazione finanziaria; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ.; evidenzia parte ricorrente che con gli atti di diniego l’amministrazione finanziaria aveva negato la sussistenza del diritto al rimborso inbase alla motivazione che gli oneri generali afferenti al sistema elettrico erano da configurarsi come componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, quindi dovevano essere soggetti ad iva; pertanto, secondo parte ricorrente, nessuna questione era stata prospettata in ordine all’eventuale difetto di legittimazione della società a richiedere direttamente il rimborso dell’iva indebitamente pagata in via di rivalsa alle società fornitrici, sicchè tale profilo, non contenuto nelle ragioni del diniego del rimborso, non avrebbe potuto avere ingresso in giudizio, poiché l’atto di diniego contiene la delimitazione del thema decidendum dei giudizi instauratidinanzi al giudice tributario e verrebbe, in tal modo, leso il diritto di difesa del contribuente; il motivo è infondato; questa Corte (Cass. civ., 27 giugno 2019, n. 17239; C ass. civ., 2 settembre 2022, n. 25999) ha precisato che la questione dell'obbligo di motivazione si pone in modo differenziato a seconda che l’amministrazione finanziaria abbia emesso un atto impositivo ovvero il contribuente abbia inteso esercitare il diritto alla restituzione dell'importo relativo ad un'imposta che assume indebitamente versata; invero, il rimborso di imposta dà origine ad un rapporto giuridico nel quale, con una inversione dei ruoli rispetto allo schema paradigmatico del rapporto tributario, è il contribuente a rivestire il ruolo attivo, assumendo nei confronti dell'Erario la posizione di creditore di una determinata somma di denaro, per il fatto di avergliela in precedenza versata; se ne è fatto discendere che il provvedimento espresso di rigetto dell’istanza di rimborso del contribuente non può in alcun modo rivestire lavalenza, sia sul piano formale che su quello sostanziale, di un provvedimento impositivo, con la conseguenza che, in materia di obbligo di motivazione del provvedimento di diniego di restituzione dell'imposta che il contribuente assuma indebitamente versa ta , deve ritenersi sufficiente ed adeguata una motivazione del diniego di rimborso che delinei gli aspetti essenziali delle ragioni del provvedimento, anche limitandosi ad affermare l'insussistenza dei presupposti di legge per operare il rimborso richiesto; sicché, ove nella controversia instaurata dal contribuente si discuta del rigetto di un'istanza di rimborso di un tributo, l'amministrazione finanziaria ben può prospettare argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigetto della istanza in sede amministrativae, pertanto, non costituiscono domande nuove le argomentazioni con le quali, con il controricorso, l’amministrazione finanziaria neghi la sussistenza dei fatti costitutivi del proprio diritto addotti dal contribuente, o la qualificazione ad essi attribuita, costituendo esse mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale; con riferimento al caso di specie, l’impostazione di fondo seguita dall’amministrazione finanziaria con il provvedimento di rigetto dell’istanza di rimborsoera relativa alla mancanza dei presupposti per l’ottenimento del diritto al rimborso ivae, in questo ambito, ha quindi negato che la contribuente potesse vantare il diritto; la questione relativa alla mancanza del diritto al rimborso, in quanto non poteva dirsi sussistere un rapporto diretto tra l’amministrazione finanziaria e la società ai fini dell’ottenimento del diritto, è comunque diretta alla negazione della sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa e, in quanto tale, non introduce alcun fatto nuovo rispetto alla posizione assunta dall’amministrazione finanziaria con il provvedimento di diniego; peraltro, poiché la questione della sussistenza del diritto si risolve, in sostanza, nella verifica dellatitolarità del diritto in favore della società, va fatta applicazione del principio più volte espresso da questa Corte secondo cui il difetto di "legitimatio ad causam"è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo" (Cass. civ., 10 febbraio 2023, n. 4252); in conclusione, i motivi sono infondati, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio; P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivieuro 4.100,00, per c