CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06654/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25730/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato. -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Grado d el L azio n. 2865/2024, depositata il 29/04/2024 , non notificata Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA] e riconvocato il Collegio in data 19/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha presentato istanza di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, per l’anno d’imposta 2018, a suo dire indebitamente versata sul corrispettivo dovuto per la somministrazione in proprio favore dell’energia elettrica da parte della società distributrice, allegando che la fornitrice ha incluso nella base imponibile del tributo anche gli oneri generali del sistema elettrico (di seguito: OGSE), exart. 39 del d. L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L.7 agosto 2012, n. 134, e censurando come erronea tale modalità di liquidazione; ha evidenziato, in particolare, che gli oneri in questione costituiscono un debito proprio dei clienti finali che le compagnie erogatrici si limitano a riscuotere per conto della [OSCURATO:PERSONA], il che implica che il relativo importo non può essere ricompreso nella base imponibile dell’IVA, ai sensi degli artt. 73, 78 e 79 della Direttiva 2006/112/CE. 2. La contribuente ha poi impugnato il diniego, tacitamente opposto dall’Agenzia delle Entrate, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma. L’Ufficio si è costituito in giudizio, contestando, in via preliminare, la carenza di legittimazione sostanziale della società a richiedere il rimborso direttamente all’erario e, nel merito, resistendo alla domanda. [OSCURATO:PERSONA] giudice con sentenza n. 1751/2023 pubblicata il 09/02/2023, ha accolto il ricorso, affermando la sussistenza della legittimazione della contribuente all’istanza di rimborso e ritenendo, altresì, fondato il merito della pretesa, sul presupposto della natura tributaria degli oneri in questione. 3. L’Agenzia delle Entrate ha, quindi, interposto appello, avverso la decisione assunta dal giudice di primo grado, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria del Lazio. La sentenza ora qui gravata ha rigettato il ricorso, opinando per la piena condivisione delle motivazioni della sentenza di primo grado. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia del giudice di secondo grado, l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi di impugnazione. Il contribuente si è costituito mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., l’[OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 17, comma 1, 18, comma 1, e 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, anche in combinato disposto con l’art. 2033 c.c., nonché con l’art. 81 c.p.c. e con l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, avendo il Giudice dell’appello erroneamente riconosciuto la legittimazione del destinatario di prestazioni di servizi a richiedere il rimborso dell’IVA, in ipotesi versata in eccedenza a titolo di rivalsa, pur non avendo dimostrato l’oggettiva impossibilità di ripetere le corrispondenti somme dal prestatore. 1.1. Il motivo si fonda sulla allegazione di diritto per cui, ai sensi degli artt. 17, comma 1 e 18, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, la qualifica di soggetto passivo dell’IVA dovuta su qualsiasi tipo di prestazione, anche di servizi, spetta unicamente al soggetto che esegua le prestazioni stesse, provvedendo all’emissione delle relative fatture. Ciò implica che il rapporto giuridico d’imposta, dal quale l’eventuale diritto al rimborso discende, si instaura unicamente tra il prestatore e l’Amministrazione fiscale. Tra il suddetto prestatore e il beneficiario dei servizi da questi prestati, invece, si instaura un diverso rapporto giuridico, per l’appunto fondato sull’art. 18, comma 1, cit., in forza del quale il primo si rivale sul secondo per il peso economico sostenuto in conseguenza del pagamento all’erario dell’imposta. Tale rapporto, non avendo quale parte l’Amministrazione, presenta, evidentemente, natura civilistica. E’, pertanto, evidente che l’utente dei servizi non ha alcun rapporto diretto, né tantomeno alcun rapporto giuridico-tributario, con l’Ufficio, e, pertanto, non può domandare il rimborso dell’imposta che sia stata versata da un altro soggetto, pena una inaccettabile, e comunque normativamente non prevista, sostituzione processuale, ai sensi dell’art. 81 c.p.c., richiamato dall’art. 1, comma 2, del d. L gs. n. 546 del 1992. 2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 13, comma 1, del n. 633 del 1972, unitamente all’art. 78, comma 1, lett. a), della Direttiva n. 2006/112/CE, avendo il Giudice dell’appello erroneamente escluso la ricomprensione degli OGSE nella base imponibile dell’IVA. Nell’avviso della ricorrente, in base all’art. 78 cit., come interpretato dalla giurisprudenza eurounitaria (sentenza 11 giugno 2015, causa C-256/14, Lisboagàs GDL, della Corte di giustizia UE) gli oneri in questione, andando a gravare sulle fatture emesse a fronte della erogazione di servizi elettrici in favore dell’utenza, presentano un “legame diretto” con le prestazioni di servizi in oggetto, pur non costituendo una componente del relativo corrispettivo. Inoltre, non può non ravvisarsi una identità del “fatto generatore”. 3. Il primo motivo risulta fondato, con assorbimento del secondo. In particolare, deve darsi piena continuità al principio, già enunciato da questa Corte, per cui “Il cessionario non è legittimato a richiedere al fisco il rimborso dell'IVA di rivalsa che assume indebitamente assolta, salvo che la stessa si rifletta sulla liquidazione finale dell'imposta, determinando un'eccedenza rimborsabile.” (Cass.23288/2018; Cass. 19837/2023). L’ipotesi che viene fatta salva in tale sentenza non ricorre nel caso in esame, trattandosi di ricorso giurisdizionale originato dalla presentazione, da parte della contribuente, di una istanza di rimborso dell’IVA, seguita dal silenzio rifiuto dell’Amministrazione. L’orientamento sopra citato ha trovato ulteriore conferma nella sentenza di questa Corte n. 8819/2025, alla cui articolata motivazione si rinvia. Basti solo, in questa sede, rammentare che, in tale decisione, questa Corte, in aggiunta alle considerazioni enunciate nei sopra menzionati precedenti, ha statuito che “…in sostanza, occorre distinguere i rapporti che si profilano in caso di realizzazione di una operazione rilevante ai fini IVA: un primo rapporto, tra l'amministrazione finanziaria e il cedente, relativo al pagamento dell'imposta; un secondo, tra il cedente e il cessionario, concernente la rivalsa; un terzo, tra l'amministrazione e il cessionario, relativo alla detrazione dell'imposta assolta in via di rivalsa. Tali rapporti, dunque, pur collegati, non interferiscono tra loro...” e che “…in un caso quale quello di specie, in cui la società ha chiesto il rimborso dell’IVA direttamente all’amministrazione finanziaria, occorre ragionare, alla luce dei suddetti principi, se, in relazione alle operazioni di acquisto di energia elettrica da parte dei fornitori e del conseguente versamento di un’IVA calcolata su di una base imponibile ritenuta non corretta, possa dirsi sussistente un rapporto IVA tra la stessa e l’amministrazione finanziaria che ne legittimi, sotto il profilo sostanziale, la richiesta di rimborso. In realtà, proprio in applicazione dei principi sopra indicati, va escluso che possa ragionarsi in termini di diretto rapporto ai fini IVA tra la società e l’amministrazione finanziaria, in quanto l’IVA è stata dalla stessa versata in rivalsa in favore del soggetto passivo dell’imposta, cioè del suo fornitore, ed è questi ad essere titolare del rapporto tributario con l’amministrazione finanziaria.”. Tale orientamento è stato poi confermato da altre pronunce (Cass. 6810/2025;Cass. 8687/2025; Cass. 13343/2025). Nel caso di specie, invero, non si sono verificati il fallimento o la prolungata insolvenza del venditore, ossia quelle ipotesi in cui la giurisprudenza eurounitaria riconosce il diritto del cessionario a chiedere il rimborso dell’IVA direttamente all’Amministrazione finanziaria, risultando impossibile o eccessivamente difficile l’azione di ripetizione nei confronti del prestatore (Corte giustizia UE in causa C564/15, Farkas e 31 maggio 2018, cause C-660 e 661/16, KollroB e Wirti, punto 66). Tali evenienze, peraltro, devono essere concrete ed effettive e corrispondere ad una non recuperabilità del credito, da parte del cessionario, che sia ragionevolmente certa. 4. La controricorrente, nella propria difesa, ha sostenuto la tesi per cui, al fine di salvaguardare i principi di neutralità ed effettività dell’imposta da qua, l’azione diretta del contribuente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria deve necessariamente essere intesa quale la regola e l’impossibilità di azione diretta deve essere derubricata a mera deroga, così dovendosi ribaltare il paradigma affermato da questa Corte nel leading case deciso con ordinanza n. 19837/2023. A supporto di tale conclusione ha argomentato che: a) la giurisprudenza unionale che ha direttamente affrontato il problema dell’azione di rimborso dell’imposta indebitamente applicata ha affermato che la regola è quella della diretta azionabilità dell’istanza di rimborso anche da parte del cessionario/committente, mentre le scelte dei legislatori nazionali che attribuiscono la legittimazione passiva al cedente/prestatore si qualificano come deroghe e, come tali, sono ammesse solo nei limiti in cui non violino i principi di neutralità ed effettività; nel caso di specie, il legislatore nazionale non ha normativamente predisposta alcuna deroga; b) l’accettazione della tesi opposta porterebbe a tesi inammissibili, posto che, se si parte dal presupposto secondo il quale la legittimazione passiva del cedente/prestatore costituisce la regola, si dovrebbe concludere che, nei casi eccezionali in cui è ammessa (anzi imposta) l’azione diretta (per esempio, in caso di fallimento del cedente/prestatore), allora l’Amministrazione finanziaria assumerebbe, solo in via di eccezione, la titolarità di un debito che, sempre secondo la regola, sarebbe riferibile a un privato e non all’Amministrazione finanziaria medesima; c) è comunque impossibile qualificare il rapporto di rivalsa come un rapporto meramente privatistico, posto che, come sostenuto dalla migliore dottrina, la natura delle situazioni giuridiche soggettive strumentali all’attuazione degli spostamenti patrimoniali funzionali alla realizzazione del prelievo tributario hanno natura tributaria anche se si svolgono fra soggetti privati; pertanto, anche il rapporto di rivalsa è di carattere pubblico e giustifica in pieno il coinvolgimento diretto dell’Erario nella vicenda restitutoria; l’addentellato normativo che si pone a conferma di tale argomentazione è l’art. 6, comma 8, del d. lgs. n. 472 del 1997 (cui si aggiunge l’art. 35 del d.P.R. n. 602 del 1973); d) nel senso indicato si pone anche la più recente giurisprudenza unionale in tema di efficacia diretta delle regole contenute nelle direttive dell’Unione Europea, come ritraibili dalla sentenza dell’11 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA], C-316/2022; in tale sentenza, resa in materia di addizionale sulle accise dovute sull’energia elettrica, la Corte ha negato la possibilità di invocare, in controversia di tipo orizzontale (ossia nel rapporto fra cedente/prestatore e cessionario), la diretta applicazione nell’ordinamento nazionale delle norme di una direttiva che siano chiare, non prevedano margini di discrezionalità per gli Stati e non siano state tempestivamente applicate dallo Stato membro interessato, sostanzialmente ribadendo, a fortiori, la natura verticale, e quindi pubblicistica, del rapporto fra i due soggetti privati; e) l’art. 30-ter, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 non costituisce idonea norma regolatrice della fattispecie, giacché tale disposizione riguarda solo il caso in cui l’indebito sia stato accertato preventivamente dall’Amministrazione, mentre è evidente che l’indebito può sussistere a prescindere da un tale accertamento. In subordine, ha chiesto sollevarsi questione ex art. 267 TFUE dinanzi alla Corte di Giustizia UE, con il seguente quesito (pagg. 49 ss. del controricorso): “Considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in mancanza di norme dell’Unione relative a una questione procedurale, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le regole per il rimborso dell’IVA indebitamente assolta dal cessionario/committente, in forza del principio di autonomia procedurale, a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto nazionale (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività), voglia la Corte di Giustizia dell’Unione Europea accertare se sia conforme a tale indicazione la disciplina nazionale ove interpretata nel senso che: a)il diritto del cessionario/committente risulti esercitabile nei confronti del cedente/cessionario - diversamente dalla generalità dei diritti alla restituzione dell’imposta indebitamente versata - senza alcuna specifica disposizione normativa in tale senso e solo in ragione dell’assunto dogmatico e astratto che il diritto di rivalsa abbia natura necessariamente privatistica; b)l’esercizio del diritto al rimborso sia, per il resto, sprovvisto di qualsiasi disciplina cosicché il cedente/prestatore nei cui confronti il cessionario/committente eserciti l’azione di rimborso non abbia alcuna certezza in ordine al titolo di cui deve essere munito per poter a sua volta agire nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, né dei termini entro i quali tale azione possa essere esercitata e, inoltre, manchi qualsiasi regola per stabilire i tempi e le modalità con le quali il cessionario/committente che, in forza di questa interpretazione, abbia dovuto agire contro il cedente/prestatore, possa rivolgersi all’amministrazione finanziaria nell’ipotesi in cui il cedente/prestatore sia divenuto insolvente nel corso del giudizio di rimborso, di natura privatistica, incardinato fra i due; c)non esista alcuna distinzione fra le ipotesi in cui, secondo l’interpretazione prospettata in giurisprudenza, il cedente/prestatore deve considerarsi debitore di un singolo cessionario/committente per la restituzione dell’imposta indebitamente applicata a causa di un errore specifico e circoscritto e le ipotesi in cui il cedente/prestatore dovrebbe considerarsi debitore della totalità della propria clientela e per la totalità delle operazioni poste in essere a causa di un errore generalizzato del sistema, con la conseguenza che la numerosità delle azioni di rimborso di cui è destinatario il cedente/prestatore unitamente alle incertezze procedurali di cui alla precedente lett. b), possono comportare notevoli distanze temporali fra il momento in cui il cedente/prestatore è tenuto a rimborsare ingenti somme complessive ai cessionari/committente e il momento in cui il medesimo è in grado di recuperare dall’Amministrazione quanto rimborsato.”. 5. La prospettazione della controricorrente non è condividibile. Secondo la tradizionale ricostruzione dei rapporti in tema di IVA, dal compimento di un’operazione imponibile discendono tre rapporti fra di loro autonomi: l’uno tra l’Amministrazione finanziaria e il cedente, relativamente al pagamento dell’imposta, l’altro tra il cedente ed il cessionario, in ordine alla rivalsa, e il terzo tra l’Amministrazione ed il cessionario, soggetto IVA, per ciò che attiene alla detrazione dell'imposta assolta in via di rivalsa. Questi rapporti, pur essendo collegati, non interferiscono tra loro: pertanto, il cedente non può opporre al cessionario, il quale agisca nei suoi confronti per restituzione dell’indebito, l’avvenuto versamento dell'imposta; il cessionario non può opporre all’Amministrazione, che escluda la detrazione dell’imposta erroneamente liquidata in fattura, che l’imposta è stata assolta in via di rivalsa e versata all’Amministrazione medesima; il prestatore che abbia proceduto, in favore dell’erario, a un versamento IVA superiore al dovuto è legittimato a pretendere il rimborso dall’Amministrazione finanziaria, non ostandovi la circostanza che abbia recuperato mediante rivalsa la pretesa eccedenza d'imposta dal committente (v. Cass. n. 4020/2012; Cass.n.780/2017; Cass. n. 23288/2018). Quindi, soltanto il cedente del bene o il prestatore del servizio che abbia effettuato in favore dell’erario un versamento IVA superiore al dovuto è legittimato a pretendere il rimborso dall'Amministrazione finanziaria (v. Cass. n. 5094/2005; Cass. n. 2274/2004, Cass. n. 5427/2000), la quale, essendo estranea al rapporto tra cedente/prestatore e cessionario/committente, non può essere tenuta a rimborsare direttamente a quest'ultimo quanto dallo stesso versato in via di rivalsa (Cass. n. 14933/2011; Cass. n. 17169/2015). Nel caso in esame, invece, il soggetto che ha assolto l’IVA in rivalsa nei confronti del soggetto passivo (emittente la fattura), sul presupposto del parziale o totale pagamento indebito di detta somma (in quanto l’imposta liquidata in fattura non era dovuta in parte per calcolo asseritamente errato della base imponibile), ne ha chiesto la restituzione, anziché al soggetto passivo, direttamente al fisco. Il diritto al rimborso, invece, va “ancorato all'esistenza di un versamento indebito alle autorità tributarie, da parte di un soggetto passivo, di una somma a titolo di IVA: alla base del diritto alla ripetizione è quindi il carattere indebito dell'iva, di modo che l'onere economico che ne deriva da tale versamento va neutralizzato nei confronti di tale soggetto passivo” (Cass. n. 23288/2018; in termini, CGUE, 14 giugno 2017, causa C-38/16, [OSCURATO:PERSONA]). L’applicazione (indebita) della rivalsa non legittima il cessionario/committente al rimborso nei confronti dell’Erario, essendo la rivalsa nell’IVA tendenzialmente estranea alla struttura giuridica del tributo: essa non concorre a determinare la capacità contributiva del contribuente e l’eventuale mancato esercizio della rivalsa (comportamento anomalo per la struttura dell’imposta) non potrebbe costituire fatto impeditivo al sorgere dell’obbligazione tributaria (Cass. n. 19837/2023). La rivalsa opera sul piano civilistico tra prestatore (emittente) e cessionario e, anche nel caso in cui fosse mancato ab origine l’esercizio della rivalsa (in caso di pagamento della prestazione da parte del consumatore finale), ciò sarebbe indifferente per l’ordinamento, rimanendo l’emittente (prestatore) collettore dell’IVA per conto dell’Erario ex art. 193 della Direttiva 2006/112/CE, salva la riduzione della base imponibile in caso di mancato pagamento (CGUE, 9 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA], C482/21, punto 32). Con riguardo a tale assetto la giurisprudenza unionale ha affermato che “in mancanza di disciplina comunitaria in materia di domande di rimborso delle imposte, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possano essere presentate, purché i requisiti in questione rispettino i principi di equivalenza e di effettività, cioè non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario(cfr. sentenze 17 giugno 2004, causa C-30/02, Recheio — [OSCURATO:PERSONA], Racc. pag. I - 6051, punto 17, e 6 ottobre 2005, causa C-291/03, MyTravel, Racc. pag. I-8477, punto 17)» (così CGUE, 15 marzo 2007, [OSCURATO:PERSONA], C-35/05, p. 37; da ultimo, CGUE, 11 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA], C-316/22, p. 33). Si è quindi affermato che “i principi di neutralità, effettività e non discriminazione non ostano ad una legislazione nazionale, quale quella in esame nella causa principale», ovvero quella italiana, «secondo cui soltanto il prestatore di servizi è legittimato a chiedere il rimborso delle somme indebitamente versate alle autorità tributarie a titolo di IVA, mentre il destinatario dei servizi può esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del prestatore. Tuttavia, nel caso in cui il rimborso dell'IVA divenga impossibile o eccessivamente difficile, gli Stati membri devono prevedere, in ossequio al principio di effettività, gli strumenti necessari per consentire a tale destinatario di recuperare l'imposta indebitamente fatturata” (CGUE, 15 marzo 2007, [OSCURATO:PERSONA], C-35/05, punto 42; CGUE, 11 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA], C-316/22, p. 33). Alla base del diritto alla ripetizione è il carattere indebito del versamento di IVA non dovuta, di modo che l’onere economico che ne deriva va neutralizzato nei confronti del soggetto passivo (in termini, CGUE, 14 giugno 2017, causa C-38/16, [OSCURATO:PERSONA], punto 37), secondo il citato distinguo tra i rapporti che si profilano in caso di realizzazione di una operazione rilevante ai fini IVA (uno, tra l’Amministrazione finanziaria e il cedente, relativo al pagamento dell'imposta; un secondo, tra il cedente e il cessionario, concernente la rivalsa; un terzo, tra l’Amministrazione e il cessionario, relativo alla detrazione dell'imposta assolta in via di rivalsa), rapporti che, pur essendo collegati, non interferiscono tra loro, cosicché il fruitore dei beni o dei servizi può dunque ottenere il rimborso dell’imposta illegittimamente versata esperendo nei confronti del cedente o del prestatore un’azione di ripetizione d’indebito di rilevanza civilistica (vedi, in tema di IVA, CGUE, 15 dicembre 2011, causa C-427/10, [OSCURATO:PERSONA], punto 42 e, in tema di accise, CGUE, 20 ottobre 2011, causa C- 94/10, Danfoss). Né tale configurazione è posta in crisi dalla recente sentenza della Corte di giustizia, 5 settembre 2024, C-83/23, H Gmbh, in cui si parla di “consueta catena di rimborso” (punto 41); tale efficace descrizione riguarda, appunto, il profilo del rimborso, aggiungendosi infatti che in quel caso “la catena” “era gravemente perturbata, se non addirittura interrotta, a causa del fatto che il fornitore era in liquidazione, cosicché l'IVA che doveva essergli rimborsata dall'amministrazione tributaria sarebbe caduta nella massa fallimentare e rischiava di non essere rimborsata all'acquirente.”. Questa pronuncia resta nell’alveo di quell’orientamento consolidato secondo cui soltanto se il rimborso risulti impossibile o eccessivamente difficile, il principio di effettività può imporre che l'acquirente del bene in questione sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie (come nel caso di fallimento del venditore: CGUE, 26 aprile 2017, C-564/15, Farkas; conf., CGUE, 31 maggio 2018, cause C-660 e 661/16, KollroB e Wirti, punto 66). La stessa sentenza C-83/23, H Gmbh, ha ribadito che la possibilità per l’acquirente o il destinatario di presentare la sua domanda di rimborso dell'IVA indebitamente fatturata e pagata “direttamente» all’Amministrazione tributaria costituisce una “eccezione”, che è “esperibile solo se il recupero di tale IVA presso il fornitore o il prestatore è impossibile o eccessivamente difficile, il che presuppone che l'acquirente o il destinatario non abbia trascurato alcuna possibilità di far valere i propri diritti al di fuori di tale situazione” (punto 44), ma anche in questa evenienza il destinatario della prestazione non può chiedere direttamente all’Amministrazione tributaria dello Stato membro la restituzione dell’IVA che abbia pagato al fornitore di tale prestazione quando questo Stato abbia già rimborsato l'imposta al fornitore della prestazione sottoposto a una procedura di liquidazione (CGUE, 5 settembre 2024, in causa C- 83/23, H Gmbh). Non incide sul caso di specie neanche la decisione della Corte di giustizia dell’11 aprile 2024, in causa C/316/22 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dato che in tale sentenza, la Corte, dapprima, ha ribadito il principio generale [“33. Precisato ciò, occorre ricordare che, conformemente a una consolidata giurisprudenza, in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso del suddetto onere economico (v., per analogia, sentenza del 15 marzo 2007, [OSCURATO:PERSONA], C-35/05, EU:C:2007:167, punto 37), restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività (v., in tal senso, sentenze del 17 giugno 2004, Recheio - [OSCURATO:PERSONA], C - 30/02, EU:C:2004:373, punto 17, e del 6 ottobre 2005, MyTravel, C-291/03, EU:C:2005:591, punto 17). 34. In particolare, qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2007, [OSCURATO:PERSONA], C-35/05, EU:C:2007:167, punto 41, e del 26 aprile 2017, Farkas, C- 564/15, EU:C:2017:302, punto 53).”], per poi stabilire che questo è uno dei casi in cui il rimborso è eccessivamente difficile, o impossibile, da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, perché la contrarietà del diritto interno con la direttiva UE non recepita non è argomento spendibile nei rapporti orizzontali (cfr. par. 36: “…i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità con le disposizioni della direttiva 2008/118 e, di conseguenza, a ottenere il rimborso dell'onere economico supplementare generato da tale imposta che essi hanno dovuto sopportare a causa della scorretta trasposizione di tale direttiva da parte della Repubblica italiana.”) e concludere che “Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell’onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un’imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un’azione civilistica per la ripetizione dell’indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell’imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell’ambito di tale azione, in ragione dell’impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.”. La sentenza in questione, in sostanza, ha confermato la regola, limitandosi ad aggiungere un’ipotesi ulteriore a quelle (fallimento e insolvenza manifesta del fornitore) in cui era già stato riconosciuto al consumatore, ove fosse risultata gravemente perturbata la catena di rimborso tanto da rendere impossibile o eccessivamente difficile l’azione di ripetizione nei confronti del prestatore, il diritto a rivolgere direttamente all’Amministrazione l’istanza di rimborso; l’ipotesi è quella in cui il prelievo fosse risultato contrario “ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta”. Ciò per l’evidente ragione che tale direttiva non può essere validamente invocata nell’ambito di un’azione civilistica di ripetizione dell’indebito contro il fornitore (cd. inefficacia “orizzontale” o diretta di una direttiva non attuata, costantemente affermata dalla Corte unionale – cfr. CGUE, 11 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] e Canavesi, C-316/22, punto 27; CGUE, 22 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] e Commune de Farciennes, C-383/21 e C- 384/21, punto 36, CGUE; 22 novembre 2017, Cussens, C-251/16, punto 26; CGUE, 12 dicembre 2013, Portgás, C-425/12, punti 18 e 22). Questa stessa Corte di legittimità, che afferma costantemente la carenza di legittimazione dell’utilizzatore finale ad agire direttamente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (cfr., ex multis, Cass.n. 34957/2021; Cass. n. 24220/2023; Cass. n. 19837/2023; v., in tema di OGSE, Cass. n. 7519/2025), ha recentemente riconosciuto la “legittimazione straordinaria” del cessionario/committente, in nome del principio di effettività, non solo nei casi in cui l’azione di indebito versamento di imposta in contrasto con il diritto dell’Unione nei confronti del fornitore sia giuridicamente (in astratto) esperibile e risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell’insolvenza del fornitore, ma anche quando l’azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l’azione nei confronti del fornitore (v. Cass. n. 21154/2024 e Cass. n. 24208/2024, in tema di imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6 del d.L. n. 511 del 1988 nel testo vigente ratione temporis, secondo cui la presenza di una imposta incompatibile con il diritto dell’Unione, a causa di una direttiva non attuata o, come nel caso ivi esaminato, solo tardivamente attuata dallo Stato italiano, ripercossa a titolo di rivalsa dal fornitore sul consumatore finale, costituisce titolo per procedere nei confronti dell’ente impositore con azione di ripetizione di indebito oggettivo, stante l’impossibilità per il consumatore finale di invocare nei confronti del fornitore l’efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano; v. anche Corte cost. n. 43 del 15 aprile 2025 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1 lett. c), del d.L. 511 del 1988, relativo all’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica, per violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. essendo in contrasto con la direttiva 2008/118/CE). L’allargamento dei confini dell’azione diretta del cessionario/committente nei confronti dell’erario non può estendersi, però, sino alla fattispecie in esame, anche perché gli OGSE non sono affatto incompatibili con il diritto unionale, come conferma il fatto che la Corte di giustizia UE si è anche occupata della loro natura giuridica (cfr. CGUE, 18 gennaio 2017, nella causa C-189/2015, IRCCS [OSCURATO:PERSONA]) e ciò pure ha fatto questa Corte in sede di regolamento di giurisdizione (cfr. Cass. sez. un. 35282/2023). 6. Per le ragioni sopra esposte questo Collegio ritiene, pertanto, che non sussistano i presupposti per la rimessione della questione alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE, come sollecitato dalla società nel suo controricorso: la questione posta nel presente giudizio è stata già ampiamente esaminata dalla Corte di giustizia unionale e risolta nel senso esposto nelle argomentazioni sopra illustrate. Le ragioni prospettate dalla controricorrente, riferite essenzialmente alla posizione del cessionario/committente e agli “inconvenienti” a cui tale soggetto va incontro, negandogli in termini generali l’azione diretta verso l’Erario, non scalfiscono l’orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr. anche Cass. 8819/2025, cit., pagg. 12 ss.). 7. Occorre soggiungere che non contraddice questa ricostruzione l’indirizzo secondo cui il cessionario che sia al tempo stesso soggetto passivo d’imposta possa indirizzare nei confronti del fisco la propria pretesa relativa all’IVA versata in rivalsa sull’acquisto di beni e servizi destinati all’esercizio dell'attività economica (Cass. S ez. U n. n. 20752/2008; Cass. n. 12433/2011; Cass. n. 18425/2012), riemergendo il rapporto tributario, tutte le volte in cui l’IVA indebitamente versata in rivalsa sull’acquisto di beni e servizi destinati all’esercizio dell’attività economica si rifletta sulla liquidazione finale dell’imposta, esposta nella dichiarazione annuale del contribuente, e il fisco contesti, in tutto o in parte, che l’IVA assolta in rivalsa non potesse essere portata in detrazione (o se eccedente, non potesse essere esposta a credito), perché relativa a operazione esente o non imponibile, o perché assoggettabile ad una aliquota inferiore rispetto a quella indicata erroneamente in fattura (Cass. n. 17174/2015). Questa Corte, invero, ha chiarito che laddove venga in contestazione il diritto alla detrazione dell’IVA esposta in dichiarazione, può profilarsi la sussistenza di un rapporto diretto tra il contribuente destinatario di una prestazione di servizi e l’Amministrazione finanziaria e il primo, esercitando quel diritto, può far valere un proprio credito per IVA indebitamente versata in rivalsa che la prima non riconosce (Cass. n. 23288/2018; Cass. n. 19837/2023). Un conto, quindi, è il diritto alla ripetizione o al rimborso dell’IVA relativa ad una determinata operazione che si assume non dovuta, ancorato all'esistenza di un versamento indebito alle autorità tributarie da parte del cedente/soggetto passivo, altro è il diritto alla detrazione dell’IVA esercitato dal cessionario/soggetto passivo nei rapporti con l’Erario in sede di liquidazione finale dell’IVA dovuta, in cui viene in evidenza l’IVA assolta in rivalsa sulle operazioni passive. 8. Le considerazioni sopra esposte rendono superfluo l’esame del secondo motivo, da ritenersi assorbito. Lo stesso, ad ogni modo, si paleserebbe come fondato, posto che, sempre nella sentenza n. 8819/2025, è stato, enunciato, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: “Gli oneri generali di sistema elettrico (cd. “OGSE” o “OGDS"), in quanto maggiorazioni tariffarie inserite ex lege nei contratti di utenza stipulati dai distributori di energia elettrica in stretta correlazione alla prestazione da eseguire in favore dell’utente del servizio, ancorché abbiano carattere cogente, non rivelano natura tributaria, ma di corrispettivo contrattuale, sicché rientrano nella base imponibile ai fini IVA.”. 9. Pertanto, va accolto il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo. La sentenza d’appello va cassata senza rinvio ex art. 382 c. 3 secondo periodo c.p.c. con dichiarazione di inammissibilità dell’originario ricorsointroduttivo del giudizio. 10. Sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese processuali dei giudizi di merito con regolazione delle spese del giudizio di L egittimità, liquidate come in dispositivo, secondo soccombenza.