CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 04113/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28912-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1423/2019 del CONSIGLIO DI STATO di ROMA, depositata il 01/03/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - la Regione [OSCURATO:PERSONA] con la delibera di giunta n. 175/2016, sulla base del parere n. 552/2015 espresso dalla Commissione regionale per la valutazione dell'impatto ambientale (V.I.A.), aveva espresso favorevole giudizio sull'impatto ambientale del progetto presentato dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., riguardante l'ampliamento di un impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi sito in territorio del Comune di Zevio, con contestuale bonifica di una cava sita in territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], previck, modifica dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.); Ric. 2019 n. 28912 sez. SU - ud. 14-12-2021 -2- - i Comuni di [OSCURATO:PERSONA], Oppeano e Bovolone impugnarono i predetti atti amministrativi davanti al T.A.R. per la Regione [OSCURATO:PERSONA], il quale disattendeva la domanda; - i ricorrenti insorsero davanti al Consiglio di Stato per la riforma della decisione di primo grado; - il Consiglio di Stato, con la sentenza che qui viene in esame, accolta l'impugnazione, annullò gli atti amministrativi denunciati; ritenuto che la gione [OSCURATO:PERSONA] ricorreva avverso la sentenza del Consiglio di Stato sulla base di due motivi e che degli intimati resistevano con unitario controricorso i Comuni di [OSCURATO:PERSONA], di Oppeano e di Bovolone, i quali, inoltre, depositavano tardivamente memoria illustrativa, nonché documenti; che, inoltre, con atto qualificato controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] si era riservata di «successivamente dedurre ed argomentare nel rispetto dei termini e delle forme di rito»; osserva 1. È pervenuta in data 18 novembre 2021 dichiarazione di rinuncia al ricorso, in calce alla quale il legale della [OSCURATO:SOCIETA] ha prestato adesione. Nessuna formale adesione hanno, invece, manifestato i Comuni controricorrenti (va osservato che l'annotazione d'adesione in calce all'atto di rinuncia, evidentemente predisposta dalla rinunciante, non consta essere stata firmata - analogicamente o digitalmente - dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore dei predetti enti). 2. Ciò posto, il giudizio di cassazione deve dichiararsi estinto e la rinunziante deve essere condannata al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti non accettanti; spese che, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività svolte, possono liquidarsi siccome in dispositivo. P.Q.M. Ric. 2019 n. 28912 sez. SU - ud. 14-12-2021 -3- dichiara estinto il processo di cassazione per intervenuta rinuncia e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei Comuni di [OSCURATO:PERSONA], Oppeano e Bovolone, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 14 dicembre 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Oi/U.t 1mA DEP° oggi, ,.„ . .