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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16391/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 3065/2018 della Commissione tributariaregionale della Campania, depositata in data 5/04/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania accoglieval’appello erariale contro la sentenza della Commissione tributariaprovinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso della PromaritimaConsultoria e [OSCURATO:PERSONA], contro un avviso diNumero registro generale 33810/2018Numero sezionale 3047/2026Numero di raccolta generale 16391/2026Data pubblicazione 26/05/2026accertamento Ires, Irap e Iva, relativo all’anno di imposta 2010, edemesso nei confronti della stessa quale incorporante della [OSCURATO:PERSONA].r.l., società cancellata dal registro delle imprese in data 3/01/2012.Evidenziava l’ammissibilità del deposito in appello dei documenti(depositati tardivamente nel giudizio di primo grado) da partedell’ufficio; che l’invito alla produzione di documenti contabili eraavvenuto correttamente a mani della rappresentante della stessasocietà; che, infine, l’avviso di accertamento non rimandava perrelationem al PVC ma ne riproduceva i contenuti essenziali, rendendoimmediatamente evincibili le ragioni di quanto contestato, mentre laricorrente non aveva contestato il merito della pretesa né depositatodocumentazione.2.

Contro tale decisione la società propone ricorso affidato a tremotivi, ai quali l’Agenzia delle entrate oppone controricorso.Il ricorso è quindi stato fissato per l’adunanza camerale del 10aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 7, comma 1della legge n. 212 del 2000, dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 edell’art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972; la censura attiene alla mancataallegazione all’avviso di accertamento del PVC notificato alla societàincorporata, a mani del l.r. e del ritenuto amministratore di fatto, dopola sua cancellazione dal Registro delle imprese.1.1.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato.Il motivo è inammissibile poiché, reiterando astrattamente lanecessità di allegazione del PVC all’avviso di accertamento, non cogliepienamente la ratio decidendi, in quanto la CTR ha ritenuto nonnecessaria tale allegazione in ragione della circostanza che l’avvisoNumero registro generale 33810/2018Numero sezionale 3047/2026Numero di raccolta generale 16391/2026Data pubblicazione 26/05/2026riproduceva «i contenuti essenziali rendendo immediatamenteevincibili le ragioni di quanto contestato».Tale affermazione, recante in sé un accertamento in fatto noncensurato (se non del tutto astrattamente con alcune affermazionirelative alla mole della documentazione, alla fine del motivo) e neanchecensurabile tramite la violazione di legge, peraltro, è del tutto conformeal consolidato orientamento di legittimità secondo il quale in tema diavviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art.42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha l'obbligo di allegare all'attoimpositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne ilcontenuto essenziale (Cass. n. 34906/2024).2.

Con il secondo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 60,comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973; la censura attiene alla notificadell’invito a produrre documentazione che, rimasto inesitato, avrebbelegittimato l’accertamento induttivo.

Si deduce che la CTR non avrebbetenuto conto delle doglianze della parte appellata che avrebbero dovutoindurre a ritenere viziata la notificazione.2.1.

Il motivo è infondato.La CTR ha dato conto del perfezionamento della notifica dell’invitoalla legale rappresentante della società in Portogallo, richiamando undocumento allegato dall’Agenzia delle entrate al n. 11 del fascicolo diparte.Il motivo, in larga parte, evidenzia una serie di elementi in fatto,relativi alla notificazione nei confronti degli amministratori della societàincorporata, senza alcuna indicazione della rilevanza di tali elementi edella loro spendita nel processo; non pare confrontarsi con quantostatuito in sentenza, contenendo plurimi riferimenti all’avviso diaccertamento nonché ad una notifica avvenuta a Napoli, ma di cui nonpare che la CTR abbia tenuto conto, alla luce della motivazione sopraNumero registro generale 33810/2018Numero sezionale 3047/2026Numero di raccolta generale 16391/2026Data pubblicazione 26/05/2026riportata; la mancata descrizione o riproduzione del documentoritenuto non rilevante dalla CTR rende del tutto generiche einapprezzabili tali censure; infine, la parte neanche indica qualisarebbero state le doglianze mosse a tale notifica e di cui la CTR nonavrebbe tenuto conto.3.

Con il terzo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 58, commi 1e 2, d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto la CTR avrebbe errato nel ritenereammissibile la produzione in appello dei documenti non prodottidall’Agenzia tempestivamente in primo grado.3.1.

Il motivo è manifestamente infondato.In primo luogo, nella vigenza dell’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992(antecedente alla novella di cui all’art. 1, comma 1, lett. bb), d.lgs. n.220 del 2023, inapplicabile ratione temporis) che prevedeespressamente che «è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovidocumenti», la costante giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto,alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, d.lgs.n. 546 del 1992, in forza del quale, nel rapporto fra norma processualecivile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima,che nel grado di appello del giudizio tributario non opera la preclusionedi cui all’art. 345, terzo comma, c.p.c., essendo la materia regolatadall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti diprodurre liberamente nuovi documenti in sede di gravame, persino sepreesistenti al giudizio di prime cure, senza richiedere che la mancataproduzione nel grado pregresso sia stata determinata da causa ad essenon imputabile (cfr. Cass. n. 297/2025; Cass. 12498/2024; Cass. n.33573/2022; Cass. n. 20613/2022; Cass. n. 29470/2021; Cass. n.18103/2021).In secondo luogo, questa Corte ha affermato in numerose occasioniche ciò vale anche per i documenti irritualmente prodotti in primo gradoNumero registro generale 33810/2018Numero sezionale 3047/2026Numero di raccolta generale 16391/2026Data pubblicazione 26/05/2026che possono essere nuovamente prodotti in secondo grado nel rispettodelle modalità di produzione previste dall'art. 32 del d.lgs. n. 546 deln. 546 e che comunque rimangono acquisiti al fascicolo di ufficio (Cass.n. 5429/2018; Cass. n. 16652/2018; in tal senso poi Cass. n.24895/2020 e Cass. n. 26115/2020; Cass. n. 5607/2021, più direcente Cass. n. 11545/2025; Cass. n. 31758/2024; Cass. n.34756/2023; Cass. n. 25757/2025).4.

Concludendo, il ricorso va respinto, con conseguente condannadella ricorrente al pagamento delle spese di lite.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in euro7.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 10 aprile 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza n. 3065/2018 della Commissione tributariaregionale della Campania, depositata in data 5/04/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania accoglieval’appello erariale contro la sentenza della Commissione tributariaprovinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso della PromaritimaConsultoria e [OSCURATO:PERSONA], contro un avviso diNumero registro generale 33810/2018Numero sezionale 3047/2026Numero di raccolta generale 16391/2026Data pubblicazione 26/05/2026accertamento Ires, Irap e Iva, relativo all’anno di imposta 2010, edemesso nei confronti della stessa quale incorporante della [OSCURATO:PERSONA].r.l., società cancellata dal registro delle imprese in data 3/01/2012.Evidenziava l’ammissibilità del deposito in appello dei documenti(depositati tardivamente nel giudizio di primo grado) da partedell’ufficio; che l’invito alla produzione di documenti contabili eraavvenuto correttamente a mani della rappresentante della stessasocietà; che, infine, l’avviso di accertamento non rimandava perrelationem al PVC ma ne riproduceva i contenuti essenziali, rendendoimmediatamente evincibili le ragioni di quanto contestato, mentre laricorrente non aveva contestato il merito della pretesa né depositatodocumentazione.2. Contro tale decisione la società propone ricorso affidato a tremotivi, ai quali l’Agenzia delle entrate oppone controricorso.Il ricorso è quindi stato fissato per l’adunanza camerale del 10aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 7, comma 1della legge n. 212 del 2000, dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 edell’art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972; la censura attiene alla mancataallegazione all’avviso di accertamento del PVC notificato alla societàincorporata, a mani del l.r. e del ritenuto amministratore di fatto, dopola sua cancellazione dal Registro delle imprese.1.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.Il motivo è inammissibile poiché, reiterando astrattamente lanecessità di allegazione del PVC all’avviso di accertamento, non cogliepienamente la ratio decidendi, in quanto la CTR ha ritenuto nonnecessaria tale allegazione in ragione della circostanza che l’avvisoNumero registro generale 33810/2018Numero sezionale 3047/2026Numero di raccolta generale 16391/2026Data pubblicazione 26/05/2026riproduceva «i contenuti essenziali rendendo immediatamenteevincibili le ragioni di quanto contestato».Tale affermazione, recante in sé un accertamento in fatto noncensurato (se non del tutto astrattamente con alcune affermazionirelative alla mole della documentazione, alla fine del motivo) e neanchecensurabile tramite la violazione di legge, peraltro, è del tutto conformeal consolidato orientamento di legittimità secondo il quale in tema diavviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art.42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha l'obbligo di allegare all'attoimpositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne ilcontenuto essenziale (Cass. n. 34906/2024).2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 60,comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973; la censura attiene alla notificadell’invito a produrre documentazione che, rimasto inesitato, avrebbelegittimato l’accertamento induttivo. Si deduce che la CTR non avrebbetenuto conto delle doglianze della parte appellata che avrebbero dovutoindurre a ritenere viziata la notificazione.2.1. Il motivo è infondato.La CTR ha dato conto del perfezionamento della notifica dell’invitoalla legale rappresentante della società in Portogallo, richiamando undocumento allegato dall’Agenzia delle entrate al n. 11 del fascicolo diparte.Il motivo, in larga parte, evidenzia una serie di elementi in fatto,relativi alla notificazione nei confronti degli amministratori della societàincorporata, senza alcuna indicazione della rilevanza di tali elementi edella loro spendita nel processo; non pare confrontarsi con quantostatuito in sentenza, contenendo plurimi riferimenti all’avviso diaccertamento nonché ad una notifica avvenuta a Napoli, ma di cui nonpare che la CTR abbia tenuto conto, alla luce della motivazione sopraNumero registro generale 33810/2018Numero sezionale 3047/2026Numero di raccolta generale 16391/2026Data pubblicazione 26/05/2026riportata; la mancata descrizione o riproduzione del documentoritenuto non rilevante dalla CTR rende del tutto generiche einapprezzabili tali censure; infine, la parte neanche indica qualisarebbero state le doglianze mosse a tale notifica e di cui la CTR nonavrebbe tenuto conto.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 58, commi 1e 2, d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto la CTR avrebbe errato nel ritenereammissibile la produzione in appello dei documenti non prodottidall’Agenzia tempestivamente in primo grado.3.1. Il motivo è manifestamente infondato.In primo luogo, nella vigenza dell’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992(antecedente alla novella di cui all’art. 1, comma 1, lett. bb), d.lgs. n.220 del 2023, inapplicabile ratione temporis) che prevedeespressamente che «è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovidocumenti», la costante giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto,alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, d.lgs.n. 546 del 1992, in forza del quale, nel rapporto fra norma processualecivile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima,che nel grado di appello del giudizio tributario non opera la preclusionedi cui all’art. 345, terzo comma, c.p.c., essendo la materia regolatadall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti diprodurre liberamente nuovi documenti in sede di gravame, persino sepreesistenti al giudizio di prime cure, senza richiedere che la mancataproduzione nel grado pregresso sia stata determinata da causa ad essenon imputabile (cfr. Cass. n. 297/2025; Cass. 12498/2024; Cass. n.33573/2022; Cass. n. 20613/2022; Cass. n. 29470/2021; Cass. n.18103/2021).In secondo luogo, questa Corte ha affermato in numerose occasioniche ciò vale anche per i documenti irritualmente prodotti in primo gradoNumero registro generale 33810/2018Numero sezionale 3047/2026Numero di raccolta generale 16391/2026Data pubblicazione 26/05/2026che possono essere nuovamente prodotti in secondo grado nel rispettodelle modalità di produzione previste dall'art. 32 del d.lgs. n. 546 deln. 546 e che comunque rimangono acquisiti al fascicolo di ufficio (Cass.n. 5429/2018; Cass. n. 16652/2018; in tal senso poi Cass. n.24895/2020 e Cass. n. 26115/2020; Cass. n. 5607/2021, più direcente Cass. n. 11545/2025; Cass. n. 31758/2024; Cass. n.34756/2023; Cass. n. 25757/2025).4. Concludendo, il ricorso va respinto, con conseguente condannadella ricorrente al pagamento delle spese di lite. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in euro7.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 10 aprile 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]