CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 maggio 2024
Cassazione n. 12857/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1664/2021r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con sede municipale ivi, in [OSCURATO:PERSONA] I, in persona del Sindaco pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura speciale allegata a l ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Belsianan. 71, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]Erba. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA].R.L., con sede in [OSCURATO:PERSONA] (LE), alla via F.lli Rosselli n. 21, in persona dell’amministratore unico dott. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata a l controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliain Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso il dott. [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA]/2, con sede in Nardò (LE), presso la sede municipale, in persona del liquidatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in [OSCURATO:PERSONA] (LE), alla via Maltan. 5. - controricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 379/2020, della [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 09/05/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., premettendo di essere proprietaria dell’impianto di selezione sito in Poggiardo – C.da Pastorizze e di aver reso il servizio di selezione e biostabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati in favore di tutti i Comuni del bacino di utenza dell’exATO LE/2, tra cui il Comune di [OSCURATO:PERSONA], chiese ed ottenne dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, l’ingiunzione di pagamento, in danno del menzionato Comune, dell’importo di € 64.246,63, oltre interessi moratori, exartt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, dal dì del dovuto al saldo, invocato per il servizio reso in favore di quell’ente negli anni 2009 e 2010. 1.1. L’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. promossa dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], nel cui giudizio si costituirono [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed il Consorzio [OSCURATO:PERSONA]/2, quest’ultimo chiamato in causa iussu iudicis, fu accolta dall’adito tribunale, che, con sentenza del 25 febbraio 2015, n. 1064, revocò l’ingiunzione suddetta e condannò il Consorzio [OSCURATO:PERSONA]/2 al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di € 64.246,63, oltre interessi moratori exartt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, regolando le spese di lite secondo il principio di soccombenza. 2. Pronunciando sui gravami, principale ed incidentale, proposti contro quella statuizione, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dal Consorzio [OSCURATO:PERSONA]/2, l’adita Corte di appello di Lecce li decise con sentenza del 20 marzo/28 aprile 2020, n. 379, resa nel contraddittorio con il Comune di [OSCURATO:PERSONA], con cui: i) accolse l’appello principale e, per l’effetto, a parziale modifica della sentenza impugnata, ne revocò i capi a), b) e c) e condannò, in solido, [OSCURATO:PERSONA]/2 ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della somma di € 64.246,63, oltre interessi moratori, ex artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/02, dalla domanda al saldo; ii) confermò nel resto la sentenza impugnata; iii) rigettò l’appello incidentale; iv ) condannò il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., delle spese del doppio grado, ed il Consorzio [OSCURATO:PERSONA]/2 al pagamento, in favore di quest’ultima, delle spese del giudizio di appello. 2.1. Per quanto qui di interesse ed in estrema sintesi, quella corte, tralasciando altri motivi dell’appello principale, ritenne che la ragione più liquida che ne imponeva l’accoglimento andava individuata nel disposto di cui all’art. 2615 cod. civ., ritenuto applicabile anche ad un consorzio obbligatorio, quale doveva considerarsi l’[OSCURATO:PERSONA]/2 (in ordine al quale precisò che la normativa regionale che lo aveva istituito, emanata in attuazione dell’art. 31 del d.lgs. n. 267/2000, non prevedeva deroghe rispetto al regime generale di solidarietà dettato dalla menzionata norma codicistica), e nel principio di diritto sancito da Cass. n. 3664 del 2006. 3. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Hanno resistito, con separati controricorsi, il Consorzio [OSCURATO:PERSONA]/2 e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quest’ultima depositando anche memorie exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione e falsa applicazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2615, comma 2, cod. civ. sotto un duplice profilo: inesistenza di norma regionale richiamata dalla corte territoriale ed inapplicabilità della disposizione codicistica ai consorzi obbligatori (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si contesta alla corte territoriale: i) di avere erroneamente ritenuto applicabile l'art. 2615, comma 2, cod. civ. nei confronti del Consorziato Comune di [OSCURATO:PERSONA] per le obbligazioni del Consorzio [OSCURATO:PERSONA]/2, in virtù di una disposizione regionale inesistente; ii) che giammai potrebbe trovare applicazione il disposto dell'art. 2615, comma 2, cod. civ. nei confronti di un ente territoriale facente parte di un consorzio obbligatorio per legge; in ogni caso, quest’ultima disposizione nemmeno potrebbe utilizzarsi in quanto produrrebbe la violazione della normativa in tema di obbligatorietà di preventivo impegno di spesa per tutte le obbligazioni dell’ente territoriale medesimo; II) «Nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione, sancito dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in ordine alla contestata circostanza che le obbligazioni di pagamento delle somme richieste con il ricorso per ingiunzione fossero state assunte dagli organi del Consorzio per conto del "singolo" consorziato Comune di [OSCURATO:PERSONA] (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)». Si ascrive alla corte salentina di avere affermato la solidarietà tra il Comune odierno ricorrente ed il Consorzio [OSCURATO:PERSONA]/2 senza minimamente motivare in ordine alla specifica contestazione del primo circa il fatto che le obbligazioni di pagamento dellesomme richieste con il ricorso per ingiunzione fossero state assunte dagli organi del secondo per conto del "singolo" consorziato Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 2.La prima di tali doglianze è insuscettibile di accoglimento nella sua totalità. 2.1. Lo è, innanzitutto, laddove ascrive alla corte territoriale di avere applicato una normativa regionale inesistente. 2.1.1. In realtà, è evidenteche il complesso normativo che quella corte ha inteso porre a fondamento della propria decisione è proprio quello richiamato nella odierna doglianza, sicché la mancata indicazione di una legge regionale costituente la fonte del Consorzio [OSCURATO:PERSONA]/2, lungi dal poter essere considerata un elemento idoneo ad integrare la lamentata “violazione di legge”, si rivela essere, più semplicemente, un’omissione del tutto irrilevante, peraltro, ai fini decisori, posto che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha sempre pacificamente dedotto e riconosciuto di far parte del menzionato Consorzio, le cui norme statutarie ha pure riportato in ricorso. 2.2. Infondato si rivela pure il secondo profilo del motivo in esame. 2.2.1. In proposito, giova premettere, in linea generale, che i consorzi – che la dottrina più recente definisce prevalentemente come forme associative, dotate di personalità giuridica – sono creati per assolvere a compiti propri di tutti i soggetti partecipanti e, pertanto, si pongono come una struttura strumentale all’espletamento dei medesimi compiti. Tra i consorziati esiste un vincolo associativo che può derivare da un contratto (consorzi volontari) o da un provvedimento di natura autoritativa (consorzi obbligatori). 2.2.2. Tra le varie forme associative degli enti pubblici, poi, hanno acquisito una notevole rilevanza i consorzi tra enti locali, costituiti per la gestione associata di uno o più servizi e disciplinati dalla legge n. 142/1992 e dal d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). Il consorzio tra enti locali si presenta come un ente polifunzionale, la cui configurazione varia in relazione all’attività svolta. La sua diffusione risponde all’esigenza di correggere gli eccessidel municipalismo e di ridurre i rilevanti squilibri tra i comuni italiani, in favore, soprattutto, dei comuni più sfavoriti sul piano delle risorse umane e materiali. 2.2.3. Proprio a quest’ultima tipologia di consorzi (vale a dire quelli obbligatori) deve essere ricondotto anche l’odierno controricorrente [OSCURATO:PERSONA]/2, laddove, come è noto, l'ambito territoriale ottimale (ATO) è un territorio su cui sono organizzati servizi pubblici integrati, quali, ad esempio, quello idrico o, come nella concreta fattispecie in esame, quello dei rifiuti (cfr. il d.lgs. n. 152 del 2006, cd. Codice dell'Ambiente) 2.2.4. Orbene, il complessivo contesto normativo in cui va inquadrato il menzionato Consorzio può essere così ricostruito alla stregua di quanto evincibile dagli atti di causa: i) ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 267/2000, “1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti………. 7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali”. Siffatti consorzi costituiscono, dunque, forme associative dotate di personalità giuridica e si pongono quali strutture strumentaliall’espletamento dei compiti propri di tutti i soggetti partecipanti; ii) con Decreto del [OSCURATO:PERSONA] per l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 296, notificato ai Comuni ed alle Province pugliesi, il [OSCURATO:PERSONA] p.t. per la Regione Puglia, vista la normativa di emergenza ambientale nella Regione Puglia e visto il decreto n. 41 del 06/03/2001 con cui è stato adottato il piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate della Regione Puglia, in virtù dei poteri conferitigli, ha stabilito che “l’organizzazione territoriale degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sul territorio della Regione Puglia è quella contenuta nel predetto Atto di completamento, integrazione e modificazione del piano regionale di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate, adottato con decreto commissariale n. 41/2001”; iii) in virtù dell’Atto di completamento, subparagrafo 6 (Organizzazione territoriale dei servizi di gestione dei rifiuti urbani per bacino di utenza), è stato previsto che “L’organizzazione territoriale per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani nella provincia di Lecce prevede l’articolazione in n. 3 ambiti territoriali ottimali (bacini di utenza). La titolarità dei servizi per i rifiuti urbani è assegnata, a regime, per ciascun ambito territoriale, all’Autorità per la gestione dei rifiuti urbani”; iv) ai sensi, poi, dell’art. 200, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, “La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199...”. Ed ancora, come previsto dall’art. 201, commi 2 e 3, del medesimo d.lgs. (nei testi vigenti fino all’intervenuta definitiva abrogazione di tale norma), “L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio[non la titolarità. Ndr] - delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti ” e la medesima Autorità d’ambito “organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; a tal fine adotta un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dall'articolo 203, comma 3”. Inoltre, come stabilito dal successivo art. 202, “L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia”. Il precedente art. 198, invece, sancisce che “I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. Da questa normativa, dunque, emerge la competenza esclusiva dell’ATO per l’aggiudicazione del servizio di trattamento dei rifiuti per tutti i Comuni di riferimento. È l’Autorità d’Ambito, infatti, ad aggiudicare il servizio secondo la procedura sopra menzionata; v) con atto del 29/03/2007, i Sindaci di svariati Comuni, tra cui quello di [OSCURATO:PERSONA], tutti appartenenti al bacino LE/2 di cui al Piano regionale per la gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale n. 296 del 30/09/2002, hanno deliberato la costituzione del Consorzio “ATO Le/2”, Autorità di gestione dell’[OSCURATO:PERSONA], per l’esercizio delle funzioni di cui allo Statuto allegato al predetto atto di costituzione. 2.2.5. Va considerato, poi, che, in detto Statuto si legge, tra l’altro: i) all’art. 1 (Denominazione e sede), che “Tra i Comuni del bacino Lecce 2 è costituito il Consorzio [OSCURATO:PERSONA]/2, Autorità di Gestione dell’[OSCURATO:PERSONA] corrispondente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 201 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni[…]”; ii) all’art. 2 (Scopo), che “Lo scopo del Consorzio, attesa la sua natura obbligatoria, è quello stabilito dalla legge e, pertanto, si sostanzia nell’esercizio delle funzioni attinenti all’organizzazione, all’affidamento e al controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nonché nell’esercizio di ogni altra competenza trasferita, per legge, dai Comuni consorziati[…]”; iii) all’art. 4 (Fondo consortile), che “[OSCURATO:PERSONA] è costituito dai contributi dei consorziati e da qualsiasi altro provento, nonché dai beni acquistati con i predetti contributi[…]”; iv) all’art. 5 (Quote di partecipazione), comma 2, che “Le quote di partecipazione alle spese di gestione del Consorzio […] vengono commisurate alla quantità di rifiuti solidi urbani conferiti da ciascun Comune per ogni anno di riferimento[…]”; v) all’art. 6 (Durata), che “La durata del Consorzio, permanendo il vincolo obbligatorio imposto dalla legge, è a tempo indeterminato”; vi) all’art. 16 (Disposizioni generali e finali), infine, che “Per quanto non previsto dal presente Statuto, al presente Consorzio si applica la normativa in materia di consorzi”. 2.2.6. Da quanto fin qui detto, dunque, emerge chiaramente che l'organizzazione degli A.T.O., a livello regionale e provinciale, è quella contenuta nel Decreto Commissariale n. 41/2001, reso dal [OSCURATO:PERSONA] p.t. per la Regione Puglia, in regime emergenziale ed in virtù dei poteri attribuitigli. Tale organizzazione geografica sconta, ovviamente, a livello normativo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 31 del T.U.E.L. e dell'art. 201 del cd. Codice dell'Ambiente.2.3. Fermo quanto precede, vanno rimarcati i distinti piani sui quali può operare un consorzio con attività esterna (quale è certamente quello oggi controricorrente). 2.3.1. Esso –come condivisibilmente osservato dalla difesa del Consorzio [OSCURATO:PERSONA]/2 –ha una sua necessaria struttura ed organizzazione, che esiste ed opera in quanto autonomamente capace di agire. Come organismo a sé stante, dunque, lo stesso è parte di rapporti giuridici nei quali assume direttamente (ed esclusivamente) la responsabilità garantita dal fondo consortile. Agendo in tale veste, stipula i contratti in nome proprio e nel proprio interesse (si pensi, ad esempio, alla locazione di locali adibiti asua sede, all’acquisto di beni strumentali, etc.). Invece, nelle occasioni in cui il consorzio medesimo svolge le attività proprie dei singoli consorziati, che ad esso le hanno conferite, cioè opera nell’ambito della sua attività funzionale, agisce nell’interesse (o negli interessi) dei consorziati, i quali rimangono centro di imputazione giuridica dei rapporti instaurati, rispondendo, in via solidale, delle obbligazioni assunte dal primo. 2.3.2. Questo dualismo operativo è intrinseco nell'istituto consortile ed è tale, ove manchino specifiche disposizioni contrarie, sia nell'ipotesi di un consorzio privato e volontario, sia in quella di un consorzio pubblico ed obbligatorio. 2.3.3. Nella fattispecie in esame, l’attività concretamente demandata (obbligatoriamente, ma pur sempre dai comuni consorziati) all’[OSCURATO:PERSONA]/2, è quella di organizzazione, affidamento e controllo del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tali compiti sono attribuiti al consorzio così da essere effettuati in maniera integrata, ma costituiscono attività naturalmente incombente su ogni singolo ente comunale, che appunto l’ha trasferita al consorzio. Ne consegue, allora, che, –come ancora condivisibilmente osservato dalla difesa del Consorzio oggi controricorrente –quando opera per l’organizzazione ed il controllo, nonché, soprattutto, nell’esecuzione del servizio affidatogli di gestione dei rifiuti, il consorzio agisce per conto del Comune consorziato, svolgendo in quel momento l'attività propria del Comune che gliel’ha attribuita.2.3.4. Così opinando, quindi, ritiene la Corte, alla luce di tutto quanto finora detto, ed in mancanza di disposizioni che depongano chiaramente in senso opposto (al contrario, il già riportato art. 16 dello Statuto del Consorzio [OSCURATO:PERSONA]/2, espressamente rinvia, per quanto ivi non previsto, alla normativa in materia di consorzi), che, nell’appena menzionato Consorzio, delle obbligazioni assunte da quest’ultimo rispondono non solo i singoli consorziati, in base alle rispettive quote di partecipazione di cui al già descritto art. 5, comma 2, del medesimo Statuto, ma anche il consorzio stesso che, attraverso i suoi organi, le ha contratte nell’interesse dei consorziati. Tale consorzio, in definitiva, quando ha operato con i terzi, mediante la stipula, nell’interesse dei consorziati, con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., del contratto relativo allo svolgimento, ad opera di quest’ultima, del servizio di selezione e biostabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati in favore di tutti i Comuni del bacino di utenza dell’ex A.T.O. LE/2, tra cui il Comune di [OSCURATO:PERSONA], ha agito quale mandatario dei consorziati medesimi e risponde, quindi, delle relative obbligazioni: tuttavia, come nei consorzi contemplati dall'art. 2615 cod. civ., in ragione della deroga che tale norma pone rispetto al principio stabilito dall'art. 1705 cod. civ. (Cass. n. 3664 del 2006), così, nel consorzio in esame, la responsabilità di ciascuno dei consorziati, sia pur nei limiti della rispettiva quota, si somma con quella del consorzio stesso, che ha agito nel suo interesse, creando, per effetto di questo vincolo solidale, una duplicità di legittimazioni passive, e cioè quella del consorzio, per l'intero, e quella del consorziato, nei limiti della sua quota, in via alternativa o cumulativa. 2.3.5. La riportata conclusione, del resto, è coerente con il rilievo che, in materia di rifiuti, sussiste un obbligo ex lege, gravante sul soggetto produttore degli stessi (cioè in singoli Comuni partecipanti al Consorzio ATO suddetto), di pagare gli oneri ed i costi per il loro smaltimento (cfr. il d.lgs. n. 22/97, cd. Decreto Ronchi e, oggi, l’art. 188 del d.lgs. n. 152 del 2006). 2.4. Quanto, infine, alla violazione della normativa in tema di obbligatorietà di preventivo impegno di spesa per tutte le obbligazioni di un ente territoriale, quale prospettata conseguenza dell’utilizzazione, nei confronti di quest’ultimo, del disposto dell'art. 2615, comma 2, cod. civ., rileva il Collegio che della discussione (anche) di un tale tema in appello non si evince alcunché nella sentenza oggi impugnata. 2.4.1. Pertanto, deve trovare applicazione il principio, qui condiviso, oltre che ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 25909 del 2021, Cass. nn. 5131 e 9434 del 2023; Cass. nn. 2607, 5038 e 6127 del 2024), secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass.n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. nn. 20694 e 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013). In quest'ottica, la parte ricorrente ha l'onere - nella specie rimasto assolutamente inadempiuto - di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorsogli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018). 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 3.1. Invero, giova premettere che la corte salentina (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) non ha utilizzato l’espressione obbligazione assunte “per conto” del singolo consorziato, bensì quella, evidentemente diversa, di obbligazioni assunte “nell’interesse” dei singoli Comuni del bacino di competenza.3.1.1. Inoltre, giusta quanto si è già detto sulla natura del Consorzio [OSCURATO:PERSONA]/2 respingendosi il primo motivo, il funzionamento di quest’ultimo era nel senso che esso era incaricato di individuare i contraenti cui affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti e di intrattenere con gli stessi i relativi rapporti, da ciò derivandone che, innegabilmente, il Consorzio medesimo, così operando, agiva, appunto, nell’interesse dei consorziati (tra cui, pacificamente, il Comune di [OSCURATO:PERSONA]) 3.2. A tanto deve solo aggiungersi che, secondo la costante e qui condivisa giurisprudenza di questa Corte, per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 9807 e 2607 del 2024; Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 3126 del 2021; Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011; Cass. n. 17145 del 2006; Cass. n. 12121del 2004; Cass. n. 1374 del 2002; Cass. n. 13359 del 1999). Peraltro, la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (cfr. Cass. n. 4024 del 2024; Cass. n. 1863 del 2024; Cass. n. 12131 del 2023; Cass. n. 24953 del 2020). 4. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso promosso dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute da ciascuna parte controricorrente costituitasi, altresì dandosi atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso promosso dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalle costituitesi parti controricorrenti, liquidate, per ciascuna di esse, in € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 201