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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 14694/2025

Testo disponibile della fonte

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le di rilascio ex art. 665 c.p.c. –Appello - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]AC Cron.

R.G.N. 10221/2022 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso iscritt o al N . 10221 /202 2 R.G. , propost o da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 177, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procura in calce alricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimata - avverso l a sentenza del la Corte d’appello di Bari n. 1 830 /202 1 pubblicata il 25.10.2021; uditala relazion e dell a caus a svolt a nella adunanza camerale del 25 . 3 .2025 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija .

N. 10221/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione intimò a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. atto di convalida di sfratto per morosità in relazione al contratto di locazione dell’immobile sito in Corato, [OSCURATO:PERSONA] nn. 67/69, con contestuale richiesta di ingiunzione per canoni scaduti e non pagati per l’importo di € 64.400,00 oltre accessori.

L’intimata si oppose e il Tribunale di Trani, con ordinanza del 4.4.2019, rilevato che l’opposizione non era fondata su prova scritta e che la morosità persisteva, ordinò all’intimata il rilascio dell’immobile, con riserva delle eccezioni, assegnando il termine per il deposito delle memorie integrative ai fini del prosieguo del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose appello avverso detta ordinanza e la Corte d’appello di Bari, nella resistenza dell’intimante, lo dichiarò inammissibile con sentenza del 25.10.2021, stante la non impugnabilità dell’ordinanza ex art.665 c.p.c.

Avverso detta sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 -Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver la Corte d’appello tenuto conto della mancata contestazione, da parte dell’intimante, di quanto da essa ricorrente dedotto circa la avvenuta risoluzione tacita del primo contratto di locazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché circa l’effetto novativo del secondo contratto di locazionedel 27.6.2016.

N. 10221/22R.G. 1.2 -Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.665 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto l’inammissibilità dell’appello, benché l’ordinanza di rilascio fosse stata emanata in assenza delle condizioni di ammissibilità, stante la mancanza di un valido contratto di locazione. 2.1 –I motivi possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi; essi sono manifestamente infondati.

Sul tema della proponibilità dell’appello in subiecta materia, è stato da ultimo condivisibilmente affermato che “L'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. non è impugnabile, né è idonea al giudicato poiché non ha carattere irrevocabile e non statuisce in via definitiva sui diritti e sulle eccezioni delle parti, la cui risoluzione è riservata invece alla successiva fase di merito, in cui intimante ed intimato cristallizzano il "thema decidendum"; ne consegue che l'omessa pronuncia su domande o eccezioni sollevate nella fase sommaria o in quella di merito può essere fatta valere solo con l'impugnazione della sentenza che definisce il giudizio incardinato ai sensi dell'art. 667 c.p.c.” (così Cass. n. 13956/2022; Ma v. anche, in conformità, Cass. n. 12846/2014; Cass. n. 15363/2000).

La società ricorrente, per vero, invoca un lontano precedente (Cass. n. 14720/2001) tuttavia eccentrico e non pertinente, in quanto nella relativa massima si accomunano impropriamente le sorti del provvedimento di convalida di sfratto ex art. 663 c.p.c. –per il quale, concorrendone i presupposti ivi indicati, può configurarsi la proponibilità dell’appello, come anche chiarito dalla giurisprudenza successiva (tra le altre, v.

Cass. n. 1222/2006; Cass. n. N. 10221/22R.G. 11380/2006) –con quelle dell’ordinanza non impugnabile di rilascio ex art. 665 c.p.c., per la quale vige la regola prima indicata.

Per tale ordinanza, la proponibilità dell’appello potrebbe al più limitarsi al solo caso in cui il giudice emetta formalmente un’ordinanza ex art. 665 c.p.c. e non disponga ai sensi dell’art. 667 c.p.c., così attribuendole abnorme carattere di chiusura del processo.

Ma tanto non ricorre, comunque, nella vicenda che occupa.

Del tutto correttamente, dunque, la Corte barese ha ritenuto l’appello inammissibile. 3.1 -In definitiva, il ricorso è rigettato.

Nulla va disposto sulle spese, l’intimata non avendo svolto difese.

In relazione alla data di proposizione delricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M la Corterigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di rilascio ex art. 665 c.p.c. –Appello - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]AC Cron. R.G.N. 10221/2022 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso iscritt o al N . 10221 /202 2 R.G. , propost o da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 177, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procura in calce alricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimata - avverso l a sentenza del la Corte d’appello di Bari n. 1 830 /202 1 pubblicata il 25.10.2021; uditala relazion e dell a caus a svolt a nella adunanza camerale del 25 . 3 .2025 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . N. 10221/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione intimò a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. atto di convalida di sfratto per morosità in relazione al contratto di locazione dell’immobile sito in Corato, [OSCURATO:PERSONA] nn. 67/69, con contestuale richiesta di ingiunzione per canoni scaduti e non pagati per l’importo di € 64.400,00 oltre accessori. L’intimata si oppose e il Tribunale di Trani, con ordinanza del 4.4.2019, rilevato che l’opposizione non era fondata su prova scritta e che la morosità persisteva, ordinò all’intimata il rilascio dell’immobile, con riserva delle eccezioni, assegnando il termine per il deposito delle memorie integrative ai fini del prosieguo del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose appello avverso detta ordinanza e la Corte d’appello di Bari, nella resistenza dell’intimante, lo dichiarò inammissibile con sentenza del 25.10.2021, stante la non impugnabilità dell’ordinanza ex art.665 c.p.c. Avverso detta sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 -Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver la Corte d’appello tenuto conto della mancata contestazione, da parte dell’intimante, di quanto da essa ricorrente dedotto circa la avvenuta risoluzione tacita del primo contratto di locazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché circa l’effetto novativo del secondo contratto di locazionedel 27.6.2016. N. 10221/22R.G. 1.2 -Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.665 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto l’inammissibilità dell’appello, benché l’ordinanza di rilascio fosse stata emanata in assenza delle condizioni di ammissibilità, stante la mancanza di un valido contratto di locazione. 2.1 –I motivi possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi; essi sono manifestamente infondati. Sul tema della proponibilità dell’appello in subiecta materia, è stato da ultimo condivisibilmente affermato che “L'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. non è impugnabile, né è idonea al giudicato poiché non ha carattere irrevocabile e non statuisce in via definitiva sui diritti e sulle eccezioni delle parti, la cui risoluzione è riservata invece alla successiva fase di merito, in cui intimante ed intimato cristallizzano il "thema decidendum"; ne consegue che l'omessa pronuncia su domande o eccezioni sollevate nella fase sommaria o in quella di merito può essere fatta valere solo con l'impugnazione della sentenza che definisce il giudizio incardinato ai sensi dell'art. 667 c.p.c.” (così Cass. n. 13956/2022; Ma v. anche, in conformità, Cass. n. 12846/2014; Cass. n. 15363/2000). La società ricorrente, per vero, invoca un lontano precedente (Cass. n. 14720/2001) tuttavia eccentrico e non pertinente, in quanto nella relativa massima si accomunano impropriamente le sorti del provvedimento di convalida di sfratto ex art. 663 c.p.c. –per il quale, concorrendone i presupposti ivi indicati, può configurarsi la proponibilità dell’appello, come anche chiarito dalla giurisprudenza successiva (tra le altre, v. Cass. n. 1222/2006; Cass. n. N. 10221/22R.G. 11380/2006) –con quelle dell’ordinanza non impugnabile di rilascio ex art. 665 c.p.c., per la quale vige la regola prima indicata. Per tale ordinanza, la proponibilità dell’appello potrebbe al più limitarsi al solo caso in cui il giudice emetta formalmente un’ordinanza ex art. 665 c.p.c. e non disponga ai sensi dell’art. 667 c.p.c., così attribuendole abnorme carattere di chiusura del processo. Ma tanto non ricorre, comunque, nella vicenda che occupa. Del tutto correttamente, dunque, la Corte barese ha ritenuto l’appello inammissibile. 3.1 -In definitiva, il ricorso è rigettato. Nulla va disposto sulle spese, l’intimata non avendo svolto difese. In relazione alla data di proposizione delricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M la Corterigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deci
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