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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 13956/2022

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clusione [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. - R.G.N. 6644/2021 [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Cron. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6644/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 26; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via della Maratona, n. 56; – controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5619/2020, F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6644/2021 Numero sezionale 3896/2022 Numero di raccolta generale 13956/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 depositata il 12 novembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso ordinanza di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ. nei suoi confronti emessa, su istanza dei locatori Roberto e [OSCURATO:PERSONA], per due motivi: a) nullità della procura perché non indicato il legale rappresentante della società conferente la procura; b) non impugnabilità dell’ordinanza; ha inoltre condannato la società appellante al pagamento di somma ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., per avere essa proposto gravame nella piena consapevolezza della sua inammissibilità, desumibile dal fatto che la stessa società aveva in precedenza proposto al tribunale «istanza di revoca dell’ordinanza di rilascio» espressamente motivata dal rilievo che trattavasi di ordinanza non impugnabile; avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione articolando tre motivi, cui resistono gli intimati, depositando controricorso; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; i controricorrenti hanno depositato memoria; considerato che: con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83 e 182 cod. proc. civ.; contesta la prima delle suddette rationes decidendi rilevando che a conferire lo jus postulandi valeva la procura conferita per il F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6644/2021 Numero sezionale 3896/2022 Numero di raccolta generale 13956/2022 procedimento avanti il tribunale, in quanto estesa ad «ogni fase e Data pubblicazione 03/05/2022 grado», e comunque avrebbe la corte potuto e dovuto invitare le parti a sanare il rilevato difetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ.; con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 665 cod. proc. civ.: sostiene che, poiché l’ordinanza era stata emessa al di fuori delle condizioni di legge, essa aveva assunto natura decisoria ed era quindi impugnabile; con il terzo motivo la ricorrente denuncia, infine, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., in relazione all’applicazione fattane in sentenza a suo danno, rilevando che la proposizione dell’appello non era comunque ascrivibile ad abuso del processo e che a giustificare detta statuizione non poteva valere il ritardo nell’esecuzione del provvedimento di rilascio; in ossequio al principio della ragione più liquida (Cass. Sez.

U. n. 9936 del 08/05/2014) appare preliminare l’esame del secondo motivo di ricorso, di rilievo assorbente; esso si appalesa infondato; giova anzitutto ribadire che la corte territoriale, lungi dall’entrare nel merito sulla sussistenza o meno dei presupposti per l’emissione dell’ordinanza «non impugnabile» di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ. (tema sul quale inutilmente si diffonde il motivo in esame), ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità dell’appello per non essere, appunto, tale ordinanza impugnabile; l’asserito carattere decisorio del provvedimento non può predicarsi solo in ragione dell’essere stato emesso, in tesi, in mancanza dei relativi presupposti, ma solo se con esso si sia inteso, erroneamente, definire il giudizio, ciò che nella specie è espressamente escluso in sentenza là dove si rimarca che il procedimento di convalida di sfratto è poi regolarmente transitato alla fase di cognizione piena (il contrario del resto non è nemmeno F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6644/2021 Numero sezionale 3896/2022 Numero di raccolta generale 13956/2022 dedotto in ricorso); Data pubblicazione 03/05/2022 non giovano certo alla tesi esposta in ricorso i precedenti giurisprudenziali ivi evocati, i quali al contrario sono espressione del consolidato orientamento, che va qui ribadito, secondo cui l'ordinanza di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ. non è impugnabile né è idonea al giudicato poiché non ha carattere irrevocabile e non statuisce in via definitiva sui diritti e sulle eccezioni delle parti, la cui risoluzione è riservata invece alla successiva fase di merito, in cui intimante ed intimato cristallizzano il thema decidendum (v.

Cass. n. 19606 del 19.7.2019; n. 12846 del 06/06/2014; n. 15363 del 01/12/2000); il terzo motivo è infondato; la condotta processuale quale evidenziata in sentenza è correttamente qualificata come frutto di colpa grave e tale da tradursi in abuso del processo, con applicazione corretta dell’evocato paradigma sanzionatorio delineato art. 96, comma terzo, cod. proc. civ.; il ricorso deve essere pertanto rigettato, restando assorbito l’esame del primo motivo; ne discende la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6644/2021 Numero sezionale 3896/2022 Numero di raccolta generale 13956/2022 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di Data pubblicazione 03/05/2022 legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il giorno 12 aprile 2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
clusione [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. - R.G.N. 6644/2021 [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Cron. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6644/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 26; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via della Maratona, n. 56; – controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5619/2020, F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6644/2021 Numero sezionale 3896/2022 Numero di raccolta generale 13956/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 depositata il 12 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso ordinanza di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ. nei suoi confronti emessa, su istanza dei locatori Roberto e [OSCURATO:PERSONA], per due motivi: a) nullità della procura perché non indicato il legale rappresentante della società conferente la procura; b) non impugnabilità dell’ordinanza; ha inoltre condannato la società appellante al pagamento di somma ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., per avere essa proposto gravame nella piena consapevolezza della sua inammissibilità, desumibile dal fatto che la stessa società aveva in precedenza proposto al tribunale «istanza di revoca dell’ordinanza di rilascio» espressamente motivata dal rilievo che trattavasi di ordinanza non impugnabile; avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione articolando tre motivi, cui resistono gli intimati, depositando controricorso; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; i controricorrenti hanno depositato memoria; considerato che: con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83 e 182 cod. proc. civ.; contesta la prima delle suddette rationes decidendi rilevando che a conferire lo jus postulandi valeva la procura conferita per il F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6644/2021 Numero sezionale 3896/2022 Numero di raccolta generale 13956/2022 procedimento avanti il tribunale, in quanto estesa ad «ogni fase e Data pubblicazione 03/05/2022 grado», e comunque avrebbe la corte potuto e dovuto invitare le parti a sanare il rilevato difetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ.; con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 665 cod. proc. civ.: sostiene che, poiché l’ordinanza era stata emessa al di fuori delle condizioni di legge, essa aveva assunto natura decisoria ed era quindi impugnabile; con il terzo motivo la ricorrente denuncia, infine, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., in relazione all’applicazione fattane in sentenza a suo danno, rilevando che la proposizione dell’appello non era comunque ascrivibile ad abuso del processo e che a giustificare detta statuizione non poteva valere il ritardo nell’esecuzione del provvedimento di rilascio; in ossequio al principio della ragione più liquida (Cass. Sez. U. n. 9936 del 08/05/2014) appare preliminare l’esame del secondo motivo di ricorso, di rilievo assorbente; esso si appalesa infondato; giova anzitutto ribadire che la corte territoriale, lungi dall’entrare nel merito sulla sussistenza o meno dei presupposti per l’emissione dell’ordinanza «non impugnabile» di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ. (tema sul quale inutilmente si diffonde il motivo in esame), ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità dell’appello per non essere, appunto, tale ordinanza impugnabile; l’asserito carattere decisorio del provvedimento non può predicarsi solo in ragione dell’essere stato emesso, in tesi, in mancanza dei relativi presupposti, ma solo se con esso si sia inteso, erroneamente, definire il giudizio, ciò che nella specie è espressamente escluso in sentenza là dove si rimarca che il procedimento di convalida di sfratto è poi regolarmente transitato alla fase di cognizione piena (il contrario del resto non è nemmeno F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Cass. n. 19606 del 19.7.2019; n. 12846 del 06/06/2014; n. 15363 del 01/12/2000); il terzo motivo è infondato; la condotta processuale quale evidenziata in sentenza è correttamente qualificata come frutto di colpa grave e tale da tradursi in abuso del processo, con applicazione corretta dell’evocato paradigma sanzionatorio delineato art. 96, comma terzo, cod. proc. civ.; il ricorso deve essere pertanto rigettato, restando assorbito l’esame del primo motivo; ne discende la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 6644/2021 Numero sezionale 3896/2022 Numero di raccolta generale 13956/2022 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di Data pubblicazione 03/05/2022 legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 12 aprile 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E
Sentenza Cassazione n. 13956/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris