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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 settembre 2023

Cassazione n. 28057/2023

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5735/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché -in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratrice del fratello [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati inROMA [OSCURATO:PERSONA]' 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] p.t., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.p.t. -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 165/2018depositata i l 15/01/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima in proprio e quale procuratrice del figlio [OSCURATO:PERSONA], rimasto senza esito il precetto intimato sulla base della sentenza della Corte di appello di Napoli n.1998/2003, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] veniva individuato quale unico obbligato al risarcimento del danno per l'irreversibile trasformazione di alcuni loro suoli occupati per la realizzazione della Circumvallazione esterna [OSCURATO:PERSONA] –Asse di Supporto area ASI, sottoponevano a pignoramento, iscritto nel ruolo delle esecuzioni mobiliari del Tribunale di Napoli con il n.19462/2010, le somme dovute al Consorzio dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'Economia e dalla Regione [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice dell'esecuzione, stante l'assenza della Regione [OSCURATO:PERSONA], in data 21 settembre 2011, concedeva termine per la proposizione nei confronti di tale ente del giudizio di accertamento di cui all'articolo 548 c.p.c., che veniva ritualmente introdotto dai creditori e, nella contumacia del Consorzio debitore e della Regione, veniva definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n.14048/2015 che rigettava la domanda, ritenendo che essa fosse stata inammissibilmente ampliata in comparsa conclusionale e che, in ogni caso, fosse rimasta sfornita di prova sulla sussistenza dell’obbligo del terzo, non potendosi ciò ritenere solo per la mancata comparizione della parte che avrebbe dovuto rendere l'interrogatorio formale.

Con la sentenza oggetto della presente impugnazione, la Corte di appello ha respinto il gravame proposto dai congiunti Croce e Nesti e resistito dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] nella contumacia del [OSCURATO:PERSONA].

Segnatamente, la Corte partenopea, nel confermare la pronuncia di primo grado, ha affermato che la domanda introdotta dagli originari attori Croce e Nesta nella comparsa conclusionale di primo grado –con cui avevano chiesto di dichiarare l’obbligo della Regione di definire il contenzioso del [OSCURATO:PERSONA] per effetto del subentro nel rapporto di concessione a suo tempo intercorso tra il Commissario di Governo e il Consorzio – er a nuova, in quanto finalizzata alla declaratoria di un obbligo della Regione di chiusura e definizione per effetto del subentro di quest'ultima nei rapporti connessi all'esecuzione delle opere trasferite, e dunque volta a far valere, per successione a titolo particolare nel rapporto giuridico, una responsabilità diretta della Regione nei confronti dei creditori e non del [OSCURATO:PERSONA], prospettando, gli appellanti che questa era la naturale conseguenza dell'applicazione dell'articolo 22 del d.l. n.244/1995, conv. in legge n. 341/1995; mentre, invece,ha ritenuto che nell’atto introduttivo del giudizio ex art. 548 c.p.c. il richiamo alla disposizione indicata era stato dedotto per sostenere l’asserito obbligo della Regione, quale terzo, ad apprestare le risorse per definire il contenzioso con un trasferimento di fondi in favore del Consorzio, loro debitore.

Ha aggiunto la Corte di merito che la domanda nuova, ove proposta tempestivamente, sarebbe stata comunque inammissibile atteso che l’ambito del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art.548 c.p.c. è circoscritto rigorosamente all’accertamento dell’esistenza e dell’ammontare del credito che si intende pignorare, oggetto dell’esecuzione o del sequestro, restando esclusa ogni altra questione.

Infine, la Corte di appello ha affermato che la domanda proposta era, in ogni caso, carente sul piano probatorio ed ha disatteso il motivo di gravame concernente il mancato riconoscimento dell’effetto confessorio ex art.232 c.p.c. alla mancata risposta all’interrogatorio formale da parte del rappresentante della Regione, rilevando che il giudice ha solo la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova, nel caso di specie mancanti; ha, infine, confermato la statuizione concernente l’espunzione di parte dei capitoli di interrogatorio, in quanto relativi a circostanze da provare documentalmente ovvero afferenti alla domanda nuova, inammissibile, volta a far valere l’obbligo diretto dellaRegione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché -in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratrice del fratello [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione dellasentenza della Corte di appello di Napoli depositata il 15 gennaio 2018 con tre mezzi, corroborati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] è rimato intimato. [OSCURATO:PERSONA]: 2.-Nel ricorso sono svolti i seguenti motivi: I) Error in iudicando- violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. – violazione e falsa applicazione degli artt.80 ed 81 della legge n.219/1981, dell’art.22 del d.l. n.244/1995 conv. i n legge n.341/1995, dell’art.2, comma 2, della legge n.144/1999, dell’art.1 del d.lgs. n. 354/1999.

La censura concerne la statuizione con cui la Corte di merito ha affermato, confermando la pronuncia di primo grado, che nel corso del giudizio di primo grado, gli attori avevano introdotto una domanda nuova - f inalizzata alla declaratoria di un obbligo diretto della Regione [OSCURATO:PERSONA] di “chiusura e definizione del contenzioso” per effetto del subentro nei rapporti connessi all’esecuzione delle opere ad essa trasferite - rispetto a quella veicolata nell’atto introduttivo.

I ricorrenti sostengono che la domanda non era nuova poiché volta a far valere l’obbligo della Regione quale terzo.

II) Error in iudicando - violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell’art.22 del d.l. n.244/1995 conv. in legge n.341/1995, del l’art.2, comma 2, della legge n.144/1999, dell’art.1 del d.lgs. n. 354/1999 La censura concerne la statuizione con cui la Corte di merito ha ritenuto infondato il gravame con cui era stata censurata la sentenza di primo grado per avere ritenuto non provata la domanda di accertamento del credito dagli stessi ricorrenti azionata, avendo disatteso la loro tesi, secondo la quale dal tenore del precetto normativo che aveva disciplinato il trasferimento e la successione nel rapporto concessorio (art.22 del d.l. n.144/1999) emergevano ex se gli obblighi a carico della Regione [OSCURATO:PERSONA], quale successore nel rapporto di concessione e nella titolarità dell'opera realizzata.

III) Error in iudicando – violazione degli artt. 113, 115, 116 c.p.c. -violazione e falsa applicazione dell’art.232 c.p.c I ricorrenti si dolgono che la Corte di appello, confermando la decisione di primo grado, abbia ritenuto che dalla mancata presentazione del rappresentante della Regione all’interrogatorio formale deferito non potesse desumersi l’ammissione dei fatti oggetto di interrogatorio, in quanto gli stessi avrebbero avuto bisogno di prova documentale.

Di contro, i ricorrenti sostengono che le circostanze incluse nei capitoli di interrogatorio (sia per quelli ammessi, che per quelli respinti) erano volte esclusivamente alla verifica del compimento di attività imposte dalla legge, a mezzo delle quali era stato disciplinato il trasferimento nella titolarità dell’opera pubblica realizzata ed il conseguente regime del subentro del destinatario nel rapporto di concessione, anch’esso previsto e disciplinato per legge; sostengono che tale decisione si sarebbe tradotta in una inammissibile inversione dell’onere della prova, richiedendo all’attore di provare ciò che il convenuto non aveva fatto, e si dolgono anche della mancata ammissione di parte dei capitoli di interrogatorio. 3.-Va preliminarmente osservato che la controversia si inscrive, stante l’omessa dichiarazione della Regione terza pignorata, nel giudizio introdotto dai creditori procedenti di accertamento dell’obbligo del terzo, disciplinato dagli artt. 548 e 549 c.p.c. ratione temporisapplicabili (e, cioè, trattandosi di giudizio introdotto sotto l vigenza della formulazione anteriore alla riforma apportata dalla Legge 24/12/2012, n. 228, in vigore dal 1° gennaio 2013).

In proposito, giova rammentare che i n base alla giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo previsto dall’art. 548 c.p.c. (nella formulazione applicabile prima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), «pur essendo promosso dal creditore in forza di una propria legittimazione ad agire e non in via surrogatoria del debitore, non ha rilevanza limitata alla sola azione esecutiva, ma –anche per motivi di economia e celerità processuale richiesti dai principî del giusto processo ex art. 111 Cost. –si conclude con una sentenza dal duplice contenuto di accertamento: l’uno, idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale tra le parti del rapporto, avente ad oggetto il credito del debitore esecutato (che, pertanto, è litisconsorte necessario) nei confronti del terzo pignorato; l’altro, di rilevanza meramente processuale, attinente all’assoggettabilità del credito pignorato all’espropriazione forzata, efficace nei rapporti tra creditore procedente e terzo debitor debitoris e come tale rilevante ai soli fini dell’esecuzione in corso, secondo la forma dell’accertamento incidentale ex lege». (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 3773 del 18/02/2014, Rv. 629605-01; più recentemente, nello stesso senso, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6021 del 13/03/2018, non massimata sul punto). 4.Infatti, come ribadito anche da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23123 del 25/07/2022, nell’assetto anteriore alla riforma della Legge n. 228 del 2012, «l’accertamento dell’obbligo del terzo si configurava come … un ordinario giudizio a cognizione piena ed esauriente, strutturalmente distinto dal processo esecutivo cui pure era funzionalmente collegato: giudizio celebrato innanzi il giudice munito di giurisdizione … e di competenza ratione materiae sul credito da accertare …, svolto nelle forme (articolate e complesse) descritte dal libro secondo del codice di rito …, concluso con una sentenza sottoposta agli ordinari mezzi di impugnazione, avente un duplice contenuto di accertamento: l’uno, idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale tra le parti del rapporto, con ad oggetto il credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato; l’altro, di rilevanza meramente processuale, concernente l’assoggettabilità del credito pignorato ad espropriazione forzata, efficace nei rapporti tra creditore procedente e terzo debitor debitoris, rilevante nel solo àmbito della procedura in corso».»(Cass. n. 16048/2023). 4.1.- Orbene, la sentenza im pugnata espone due rationes decidendi.

La prima concerne la (contestata, dagli odierni ricorrenti) novità della domanda direttamente volta a far valere un’obbligazione propria della Regione [OSCURATO:PERSONA] ed è attinta dal primo motivo.

La seconda attiene poi all’accertamento della mancanza di prova circa la sussistenza del credito del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del terzo pignorato Regione [OSCURATO:PERSONA] ed è censurata con i motivi secondo e terzo. 4.2.-In applicazione del principio della ragione più liquida (Cass. Sez.

U. n. 9936/2014) vanno esaminati con priorità i motivi secondo e terzo, che vanno respinti. 5.1.-Quanto al secondo motivo, come già affermato da questa Corte, va rammentato che «Nell'ambito del programma diretto alla cessazione della gestione straordinaria delle opere di ricostruzione di cui al titolo VII della legge 219/1981, la dismissione delle competenze del funzionario CIPE, ed il conseguente trasferimento ai Comuni di tali opere non ha efficacia automatica, giusta disposto dell'art. 22 della legge 341/1995 (che, sancendo la efficacia dell'acquisizione "de qua" all'atto "del trasferimento delle opere", ne postula il necessario accompagnamento "alla previa consegna degli atti tecnici, amministrativi e contabili prodotti dall'Amministrazione cedente e constatazione dello stato di consistenza dell'infrastruttura", con ciò prevedendo attività ed adempimenti del tutto incompatibili con l'automaticità della cessione); ne consegue l'inapplicabilità, in mancanza di un'accertata successione in punto di fatto, della disposizione di cui al comma novo bis del citato art. 22 legge cit., che sancisce, nei processi in corso, la surrogazione degli enti locali successori a titolo particolare all'Amministrazione statale originariamente convenuta, in deroga al disposto dell'art. 111 cod.proc.civ..»(Cass. n. 4751/2002); invero, «In tema di interventi per alloggi ed opere infrastrutturali seguiti al sisma del 1980, il subentro degli enti destinatari (nella specie, la provincia di Napoli) nei rapporti giuridici, attivi e passivi, ad essi inerenti è condizionato, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, ad una previa attività di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza e formale consegna delle opere, sicché, in mancanza, restano a carico dello Stato gli oneri del contenzioso per tutte le controversie relative al trasferimento delle "opere" in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali, secondo la norma speciale di cui all'art. 42, comma 3, della l. n. 144 del 1999.» (Cass. n. 12381/2017) e ciò è stato ribadito anche in relazione alle opere infrastrutturali, affermando che «In tema di interventi per alloggi ed opere infrastrutturali seguiti al sisma del 1980, il subentro degli enti destinatari - nella specie l'ANAS - nei rapporti giuridici, attivi e passivi, ad essi inerenti è condizionato, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, ad una previa attività di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza e formale consegna delle opere, sicché, in mancanza, restano a carico dello Stato gli oneri del contenzioso per tutte le controversie relative al trasferimento delle "opere" in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali, secondo la norma speciale di cui all'art. 42, comma 3, della l. n. 144 del 1999.» (Cass. n. 14375/2021). 5.2.- Nel caso in esame, la Corte di appello ha affermato che mancava qualsiasi prova documentale concernente le circostanze allegate: orbene, alla luce del dato normativo e della giurisprudenza richiamata risulta privo di qualsiasi riscontro normativo l’assunto dei ricorrenti in ordine al trasferimento ex lege ricollegato al solo precetto normativo costituito dall'art. 22, comma 2, del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995 – svolto in relazione al primo motivo e richiamato nell’ambito del secondo –in ragione del quale , a parere dei ricorrenti, alcuna documentazione si rendeva necessaria.

Va, invece ribadito che, per quanto interessa nel presente giudizio, in tema di interventi per opere infrastrutturali seguiti al sisma del 1980, il subentro degli enti destinatari -nella specie l'ANAS ed i successivi aventi causa - nei rapporti giuridici, attivi e passivi, ad essi inerenti è condizionato, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, ad una previa attività di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza e formale consegna delle opere con l’effetto che la prova dell’avvenuto trasferimento delle stesse deve trovare riscontro in detti atti.

Ne consegue che la decisione impugnata risulta immune dal vizio dedotto. 6.1.- Il terzo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Éinfondato laddove critica l’applicazione fatta dell’art.232 c.p.c., che risulta invece conforme al principio secondo il quale “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.”(Cass.n. 9436/2018; conf. n. 41643/2021), alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte partenopea in merito alla mancanza di altri elementi probatori, che risultano coerenti e conformi a quanto chiarito in relazione al secondo motivo.

Il motivo è inammissibile laddove critica la selezione e l’esclusione di alcuni dei capitoli di interrogatorio, rimarcandone la decisività, senza tuttavia trascriverne ed illustrarne il contenuto, di guisa che non risulta soddisfatto l’onere di specificità e sufficienza della censura, che risulta inidonea a consentirne l’apprezzamento. 7.- Da ultimo va rilevato che l’esame del primo motivo resta assorbito, perché la questione della novità o meno della domanda, formulata prospettando l’applicazione dell'art. 22, comma 2, del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, è priva di interesse, anche ove risolta favorevolmente per i ricorrenti, perché non condurrebbe ad un esito diverso dal rigetto del ricorso, giacché – come già detto - è errata la tesi secondo la quale dal tenore del precetto normativo che aveva disciplinato il trasferimento e la successione nel rapporto concessorio (art.22 del d.l. n.144/1999) emergevano ex se gli obblighi a carico della Regione [OSCURATO:PERSONA], quale successore nel rapporto di concessione e nella titolarità dell'opera realizzata. 8.-In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez.

U. n. 23535/2019).

P.Q.M. - Rigetta il ricorso; - Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 5.500,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, ai sensi del D.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5735/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché -in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratrice del fratello [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati inROMA [OSCURATO:PERSONA]' 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] p.t., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.p.t. -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 165/2018depositata i l 15/01/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima in proprio e quale procuratrice del figlio [OSCURATO:PERSONA], rimasto senza esito il precetto intimato sulla base della sentenza della Corte di appello di Napoli n.1998/2003, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] veniva individuato quale unico obbligato al risarcimento del danno per l'irreversibile trasformazione di alcuni loro suoli occupati per la realizzazione della Circumvallazione esterna [OSCURATO:PERSONA] –Asse di Supporto area ASI, sottoponevano a pignoramento, iscritto nel ruolo delle esecuzioni mobiliari del Tribunale di Napoli con il n.19462/2010, le somme dovute al Consorzio dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'Economia e dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice dell'esecuzione, stante l'assenza della Regione [OSCURATO:PERSONA], in data 21 settembre 2011, concedeva termine per la proposizione nei confronti di tale ente del giudizio di accertamento di cui all'articolo 548 c.p.c., che veniva ritualmente introdotto dai creditori e, nella contumacia del Consorzio debitore e della Regione, veniva definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n.14048/2015 che rigettava la domanda, ritenendo che essa fosse stata inammissibilmente ampliata in comparsa conclusionale e che, in ogni caso, fosse rimasta sfornita di prova sulla sussistenza dell’obbligo del terzo, non potendosi ciò ritenere solo per la mancata comparizione della parte che avrebbe dovuto rendere l'interrogatorio formale. Con la sentenza oggetto della presente impugnazione, la Corte di appello ha respinto il gravame proposto dai congiunti Croce e Nesti e resistito dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] nella contumacia del [OSCURATO:PERSONA]. Segnatamente, la Corte partenopea, nel confermare la pronuncia di primo grado, ha affermato che la domanda introdotta dagli originari attori Croce e Nesta nella comparsa conclusionale di primo grado –con cui avevano chiesto di dichiarare l’obbligo della Regione di definire il contenzioso del [OSCURATO:PERSONA] per effetto del subentro nel rapporto di concessione a suo tempo intercorso tra il Commissario di Governo e il Consorzio – er a nuova, in quanto finalizzata alla declaratoria di un obbligo della Regione di chiusura e definizione per effetto del subentro di quest'ultima nei rapporti connessi all'esecuzione delle opere trasferite, e dunque volta a far valere, per successione a titolo particolare nel rapporto giuridico, una responsabilità diretta della Regione nei confronti dei creditori e non del [OSCURATO:PERSONA], prospettando, gli appellanti che questa era la naturale conseguenza dell'applicazione dell'articolo 22 del d.l. n.244/1995, conv. in legge n. 341/1995; mentre, invece,ha ritenuto che nell’atto introduttivo del giudizio ex art. 548 c.p.c. il richiamo alla disposizione indicata era stato dedotto per sostenere l’asserito obbligo della Regione, quale terzo, ad apprestare le risorse per definire il contenzioso con un trasferimento di fondi in favore del Consorzio, loro debitore. Ha aggiunto la Corte di merito che la domanda nuova, ove proposta tempestivamente, sarebbe stata comunque inammissibile atteso che l’ambito del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art.548 c.p.c. è circoscritto rigorosamente all’accertamento dell’esistenza e dell’ammontare del credito che si intende pignorare, oggetto dell’esecuzione o del sequestro, restando esclusa ogni altra questione. Infine, la Corte di appello ha affermato che la domanda proposta era, in ogni caso, carente sul piano probatorio ed ha disatteso il motivo di gravame concernente il mancato riconoscimento dell’effetto confessorio ex art.232 c.p.c. alla mancata risposta all’interrogatorio formale da parte del rappresentante della Regione, rilevando che il giudice ha solo la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova, nel caso di specie mancanti; ha, infine, confermato la statuizione concernente l’espunzione di parte dei capitoli di interrogatorio, in quanto relativi a circostanze da provare documentalmente ovvero afferenti alla domanda nuova, inammissibile, volta a far valere l’obbligo diretto dellaRegione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché -in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratrice del fratello [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione dellasentenza della Corte di appello di Napoli depositata il 15 gennaio 2018 con tre mezzi, corroborati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] è rimato intimato. [OSCURATO:PERSONA]: 2.-Nel ricorso sono svolti i seguenti motivi: I) Error in iudicando- violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. – violazione e falsa applicazione degli artt.80 ed 81 della legge n.219/1981, dell’art.22 del d.l. n.244/1995 conv. i n legge n.341/1995, dell’art.2, comma 2, della legge n.144/1999, dell’art.1 del d.lgs. n. 354/1999. La censura concerne la statuizione con cui la Corte di merito ha affermato, confermando la pronuncia di primo grado, che nel corso del giudizio di primo grado, gli attori avevano introdotto una domanda nuova - f inalizzata alla declaratoria di un obbligo diretto della Regione [OSCURATO:PERSONA] di “chiusura e definizione del contenzioso” per effetto del subentro nei rapporti connessi all’esecuzione delle opere ad essa trasferite - rispetto a quella veicolata nell’atto introduttivo. I ricorrenti sostengono che la domanda non era nuova poiché volta a far valere l’obbligo della Regione quale terzo. II) Error in iudicando - violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell’art.22 del d.l. n.244/1995 conv. in legge n.341/1995, del l’art.2, comma 2, della legge n.144/1999, dell’art.1 del d.lgs. n. 354/1999 La censura concerne la statuizione con cui la Corte di merito ha ritenuto infondato il gravame con cui era stata censurata la sentenza di primo grado per avere ritenuto non provata la domanda di accertamento del credito dagli stessi ricorrenti azionata, avendo disatteso la loro tesi, secondo la quale dal tenore del precetto normativo che aveva disciplinato il trasferimento e la successione nel rapporto concessorio (art.22 del d.l. n.144/1999) emergevano ex se gli obblighi a carico della Regione [OSCURATO:PERSONA], quale successore nel rapporto di concessione e nella titolarità dell'opera realizzata. III) Error in iudicando – violazione degli artt. 113, 115, 116 c.p.c. -violazione e falsa applicazione dell’art.232 c.p.c I ricorrenti si dolgono che la Corte di appello, confermando la decisione di primo grado, abbia ritenuto che dalla mancata presentazione del rappresentante della Regione all’interrogatorio formale deferito non potesse desumersi l’ammissione dei fatti oggetto di interrogatorio, in quanto gli stessi avrebbero avuto bisogno di prova documentale. Di contro, i ricorrenti sostengono che le circostanze incluse nei capitoli di interrogatorio (sia per quelli ammessi, che per quelli respinti) erano volte esclusivamente alla verifica del compimento di attività imposte dalla legge, a mezzo delle quali era stato disciplinato il trasferimento nella titolarità dell’opera pubblica realizzata ed il conseguente regime del subentro del destinatario nel rapporto di concessione, anch’esso previsto e disciplinato per legge; sostengono che tale decisione si sarebbe tradotta in una inammissibile inversione dell’onere della prova, richiedendo all’attore di provare ciò che il convenuto non aveva fatto, e si dolgono anche della mancata ammissione di parte dei capitoli di interrogatorio. 3.-Va preliminarmente osservato che la controversia si inscrive, stante l’omessa dichiarazione della Regione terza pignorata, nel giudizio introdotto dai creditori procedenti di accertamento dell’obbligo del terzo, disciplinato dagli artt. 548 e 549 c.p.c. ratione temporisapplicabili (e, cioè, trattandosi di giudizio introdotto sotto l vigenza della formulazione anteriore alla riforma apportata dalla Legge 24/12/2012, n. 228, in vigore dal 1° gennaio 2013). In proposito, giova rammentare che i n base alla giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo previsto dall’art. 548 c.p.c. (nella formulazione applicabile prima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), «pur essendo promosso dal creditore in forza di una propria legittimazione ad agire e non in via surrogatoria del debitore, non ha rilevanza limitata alla sola azione esecutiva, ma –anche per motivi di economia e celerità processuale richiesti dai principî del giusto processo ex art. 111 Cost. –si conclude con una sentenza dal duplice contenuto di accertamento: l’uno, idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale tra le parti del rapporto, avente ad oggetto il credito del debitore esecutato (che, pertanto, è litisconsorte necessario) nei confronti del terzo pignorato; l’altro, di rilevanza meramente processuale, attinente all’assoggettabilità del credito pignorato all’espropriazione forzata, efficace nei rapporti tra creditore procedente e terzo debitor debitoris e come tale rilevante ai soli fini dell’esecuzione in corso, secondo la forma dell’accertamento incidentale ex lege». (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3773 del 18/02/2014, Rv. 629605-01; più recentemente, nello stesso senso, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6021 del 13/03/2018, non massimata sul punto). 4.Infatti, come ribadito anche da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23123 del 25/07/2022, nell’assetto anteriore alla riforma della Legge n. 228 del 2012, «l’accertamento dell’obbligo del terzo si configurava come … un ordinario giudizio a cognizione piena ed esauriente, strutturalmente distinto dal processo esecutivo cui pure era funzionalmente collegato: giudizio celebrato innanzi il giudice munito di giurisdizione … e di competenza ratione materiae sul credito da accertare …, svolto nelle forme (articolate e complesse) descritte dal libro secondo del codice di rito …, concluso con una sentenza sottoposta agli ordinari mezzi di impugnazione, avente un duplice contenuto di accertamento: l’uno, idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale tra le parti del rapporto, con ad oggetto il credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato; l’altro, di rilevanza meramente processuale, concernente l’assoggettabilità del credito pignorato ad espropriazione forzata, efficace nei rapporti tra creditore procedente e terzo debitor debitoris, rilevante nel solo àmbito della procedura in corso».»(Cass. n. 16048/2023). 4.1.- Orbene, la sentenza im pugnata espone due rationes decidendi. La prima concerne la (contestata, dagli odierni ricorrenti) novità della domanda direttamente volta a far valere un’obbligazione propria della Regione [OSCURATO:PERSONA] ed è attinta dal primo motivo. La seconda attiene poi all’accertamento della mancanza di prova circa la sussistenza del credito del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del terzo pignorato Regione [OSCURATO:PERSONA] ed è censurata con i motivi secondo e terzo. 4.2.-In applicazione del principio della ragione più liquida (Cass. Sez. U. n. 9936/2014) vanno esaminati con priorità i motivi secondo e terzo, che vanno respinti. 5.1.-Quanto al secondo motivo, come già affermato da questa Corte, va rammentato che «Nell'ambito del programma diretto alla cessazione della gestione straordinaria delle opere di ricostruzione di cui al titolo VII della legge 219/1981, la dismissione delle competenze del funzionario CIPE, ed il conseguente trasferimento ai Comuni di tali opere non ha efficacia automatica, giusta disposto dell'art. 22 della legge 341/1995 (che, sancendo la efficacia dell'acquisizione "de qua" all'atto "del trasferimento delle opere", ne postula il necessario accompagnamento "alla previa consegna degli atti tecnici, amministrativi e contabili prodotti dall'Amministrazione cedente e constatazione dello stato di consistenza dell'infrastruttura", con ciò prevedendo attività ed adempimenti del tutto incompatibili con l'automaticità della cessione); ne consegue l'inapplicabilità, in mancanza di un'accertata successione in punto di fatto, della disposizione di cui al comma novo bis del citato art. 22 legge cit., che sancisce, nei processi in corso, la surrogazione degli enti locali successori a titolo particolare all'Amministrazione statale originariamente convenuta, in deroga al disposto dell'art. 111 cod.proc.civ..»(Cass. n. 4751/2002); invero, «In tema di interventi per alloggi ed opere infrastrutturali seguiti al sisma del 1980, il subentro degli enti destinatari (nella specie, la provincia di Napoli) nei rapporti giuridici, attivi e passivi, ad essi inerenti è condizionato, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, ad una previa attività di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza e formale consegna delle opere, sicché, in mancanza, restano a carico dello Stato gli oneri del contenzioso per tutte le controversie relative al trasferimento delle "opere" in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali, secondo la norma speciale di cui all'art. 42, comma 3, della l. n. 144 del 1999.» (Cass. n. 12381/2017) e ciò è stato ribadito anche in relazione alle opere infrastrutturali, affermando che «In tema di interventi per alloggi ed opere infrastrutturali seguiti al sisma del 1980, il subentro degli enti destinatari - nella specie l'ANAS - nei rapporti giuridici, attivi e passivi, ad essi inerenti è condizionato, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, ad una previa attività di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza e formale consegna delle opere, sicché, in mancanza, restano a carico dello Stato gli oneri del contenzioso per tutte le controversie relative al trasferimento delle "opere" in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali, secondo la norma speciale di cui all'art. 42, comma 3, della l. n. 144 del 1999.» (Cass. n. 14375/2021). 5.2.- Nel caso in esame, la Corte di appello ha affermato che mancava qualsiasi prova documentale concernente le circostanze allegate: orbene, alla luce del dato normativo e della giurisprudenza richiamata risulta privo di qualsiasi riscontro normativo l’assunto dei ricorrenti in ordine al trasferimento ex lege ricollegato al solo precetto normativo costituito dall'art. 22, comma 2, del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995 – svolto in relazione al primo motivo e richiamato nell’ambito del secondo –in ragione del quale , a parere dei ricorrenti, alcuna documentazione si rendeva necessaria. Va, invece ribadito che, per quanto interessa nel presente giudizio, in tema di interventi per opere infrastrutturali seguiti al sisma del 1980, il subentro degli enti destinatari -nella specie l'ANAS ed i successivi aventi causa - nei rapporti giuridici, attivi e passivi, ad essi inerenti è condizionato, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, ad una previa attività di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza e formale consegna delle opere con l’effetto che la prova dell’avvenuto trasferimento delle stesse deve trovare riscontro in detti atti. Ne consegue che la decisione impugnata risulta immune dal vizio dedotto. 6.1.- Il terzo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. Éinfondato laddove critica l’applicazione fatta dell’art.232 c.p.c., che risulta invece conforme al principio secondo il quale “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.”(Cass.n. 9436/2018; conf. n. 41643/2021), alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte partenopea in merito alla mancanza di altri elementi probatori, che risultano coerenti e conformi a quanto chiarito in relazione al secondo motivo. Il motivo è inammissibile laddove critica la selezione e l’esclusione di alcuni dei capitoli di interrogatorio, rimarcandone la decisività, senza tuttavia trascriverne ed illustrarne il contenuto, di guisa che non risulta soddisfatto l’onere di specificità e sufficienza della censura, che risulta inidonea a consentirne l’apprezzamento. 7.- Da ultimo va rilevato che l’esame del primo motivo resta assorbito, perché la questione della novità o meno della domanda, formulata prospettando l’applicazione dell'art. 22, comma 2, del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, è priva di interesse, anche ove risolta favorevolmente per i ricorrenti, perché non condurrebbe ad un esito diverso dal rigetto del ricorso, giacché – come già detto - è errata la tesi secondo la quale dal tenore del precetto normativo che aveva disciplinato il trasferimento e la successione nel rapporto concessorio (art.22 del d.l. n.144/1999) emergevano ex se gli obblighi a carico della Regione [OSCURATO:PERSONA], quale successore nel rapporto di concessione e nella titolarità dell'opera realizzata. 8.-In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez. U. n. 23535/2019). P.Q.M. - Rigetta il ricorso; - Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 5.500,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, ai sensi del D.
Sentenza Cassazione n. 28057/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris