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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 16048/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20562/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] sciaed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale avvsi- [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA]Orco ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente e ricorrente incidentale - e contro [OSCURATO:SOCIETA]. - intimata - avverso la sentenza n. 176/2021 della CORTE D’APPELLO di CAMPO- BASSO, depositata il 17/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/4/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del P.M.,in persona del [OSCURATO:PERSONA]- rale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte rigetti il ri- corso principale e dichiari inammissibile il ricorso incidentale.

F [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] procedeva ad espropria- zione forzata in danno del proprio debitore, [OSCURATO:PERSONA], pi- gnorando i crediti vantati da quest’ultimo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].; stante l’omessa dichiarazione della società terza pignorata, la cre- ditrice procedente introduceva il giudizio di accertamento dell ’ obbligo del terzo, disciplinato dagli artt. 548 e 549 cod. proc. civ. ratione tem- poris applicabili (e, cioè, nella formulazione anteriore alla riforma ap- portata dalla Legge 24/12/2012, n. 228, in vigore dal 1° gennaio 2013). 2.La sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Larino (n. 424 del 26/10/2016), favorevole alla Ciucci, veniva parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Campobasso, investita dell’impugnazione di In- vest S.r.l.: con la sentenza n. 176 del 17/5/2021 il giudice del gravame accertava «l’obbligo della [OSCURATO:SOCIETA]., terzo pignorato, in favore di Mon- tesanto Giuseppe, debitore esecutato, per la somma complessiva di € 211.657,00» e condannava la società e l’esecutato, in solido, alla rifu- sione dei costi di lite, inparte compensati. 3.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, basato su quattro motivi; resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA], la quale avanzava ricorso incidentale, fondato su un unico motivo. 4.Per la trattazione della controversia è stata successivamente fis- sata l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio – in base alla disciplina dettata dall ’ art. 23, comma 8-bis, del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conver- sione n. 176 del 2020 e successivamente più volte prorogato – senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati avanzato una tempestiva richiesta di discussione orale. 5.Nelle sue conclusioni motivate scritte il Pubblico Ministero conclu- deva per il rigetto del ricorso principale e per l’inammissibilità dell’im- pugnazione incidentale.

R [OSCURATO:PERSONA] 1.Si deve preliminarmente rilevare che –successivamente alla pro- nuncia della Corte d’appello di Campobasso, oggetto di questo giudizio di legittimità –il Tribunale di Larino, con la sentenza n. 10 del 7/6/2021, ha dichiarato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].

Tale circostanza risulta confermata sia dal ricorrente, sia dalla con- troricorrente, ed entrambi gli atti introduttivi sono stati notificati anche al curatore fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]. 2.Per quanto di seguito esposto, il sopravvenuto fallimento, che pure è normalmente irrilevante quanto allo sviluppo del giudizio di le- gittimità considerato in quanto tale, incide tuttavia, eliminandone in ra- dice la proseguibilità, sugli sviluppi del processo di accertamento dell’ob- bligo del terzo (anche se già pervenuto al grado di legittimità) e, dun- que, è superflua l’illustrazione delle censure delle parti alla pronuncia impugnata. 3.In base alla giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di accerta- mento dell’obbligo del terzo previsto dall’art. 548 cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile prima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), «pur essendo promosso dal creditore in forza di una propria legittimazione ad agire e non in via surrogatoria del debitore, non ha rilevanza limitata alla sola azione ese- cutiva, ma –anche per motivi di economia e celerità processuale richie- sti dai principî del giusto processo ex art. 111 Cost. – si conclude con una sentenza dal duplice contenuto di accertamento: l’uno, idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale tra le parti del rapporto, avente ad oggetto il credito del debitore esecutato (che, pertanto, è litisconsorte necessario) nei confronti del terzo pignorato; l’altro, di ri- levanza meramente processuale, attinente all’assoggettabilità del cre- dito pignorato all’espropriazione forzata, efficace nei rapporti tra credi- tore procedente e terzo debitor debitorise come tale rilevante ai soli fini dell’esecuzione in corso, secondo la forma dell’accertamento incidentale ex lege». (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 3773 del 18/02/2014, Rv. 629605-01; più recentemente, nello stesso senso, Cass., Sez. 3, Ordi- nanza n. 6021 del 13/03/2018, non massimata sul punto). 4.Infatti, come ribadito anche da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23123 del 25/07/2022, nell’assetto anteriore alla riforma della Legge n. 228 del 2012, «l’accertamento dell’obbligo del terzo si configurava come … un ordinario giudizio a cognizione piena ed esauriente, strutturalmente distinto dal processo esecutivo cui pure era funzionalmente collegato: giudizio celebrato innanzi il giudice munito di giurisdizione … e di com- petenza ratione materiae sul credito da accertare …, svolto nelle forme (articolate e complesse) descritte dal libro secondo del codice di rito …, concluso con una sentenza sottoposta agli ordinari mezzi di impugna- zione, avente un duplice contenuto di accertamento: l’uno, idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale tra le parti del rapporto, con ad oggetto il credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato; l’altro, di rilevanza meramente processuale, concernente l’assoggettabilità del credito pignorato ad espropriazione forzata, effi- cace nei rapporti tra creditore procedente e terzo debitor debitoris, rile- vante nel solo àmbito della procedura in corso». 5.Perciò, rientra appieno nel thema decidendum di questa contro- versia l’accertamento, con efficacia di giudicato, del (eventuale) credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] (esecutato nella procedura espropria- tiva) nei confronti del terzo pignorato e, cioè, della [OSCURATO:SOCIETA]. 6.Orbene, tale accertamento è precluso dal sopravvenuto fallimento della società: secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, è improponibile o, comunque, improcedibile la domanda avanzata in sede extrafallimentare e tesa a far valere una pretesa creditoria nei confronti del soggetto sottoposto alla procedura concorsuale, in quanto formulata secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito. 7.Sul punto è chiarissimo, ex multis , il precedente di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24156 del 04/10/2018, Rv. 651126 - 01: «L ’ accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato exartt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cogni- zione, deve esserne dichiarata d’ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l’inammissibilità o l’improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della do- manda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione litis ingres- sumimpediens , con l ’ unico limite preclusivo dell ’ intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giu- dice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l’eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda». 8.In continuità col citato precedente, non ravvisandosi alcun giudi- cato interno o implicito nei termini sopra riportati, anche in questa sede di legittimità si deve rilevare la sopravvenuta impossibilità di rendere statuizioni – per giunta con pretesa di (o vocazione ad un) giudicato idoneo ad estendersi anche oltre i limiti dell’espropriazione forzata – sulla domanda di accertamento di un credito nei confronti della società fallita(giova precisare che la questione qui affrontata , inedita in giuri- sprudenza, è completamente diversa dall’ipotesi di fallimento del debi- tore esecutato, sulla quale si riscontrano i precedenti di Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 272 del 12/01/2021, Rv. 660181-01, e di Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9624 del 19/04/2018, Rv. 648425-01). 9.In conclusione, il processo non può essere proseguitoper il fatto sopravvenuto, il quale, non incidendo sulla prosecuzione del giudizio di legittimità in quanto tale, impone anzi di rilevare che detta improsegui- bilità preclude la disamina del fondo delle questioni e va pronunciata decidendo nel merito (a norma dell’art. 384cod. proc. civ.), previa cas- sazione della decisioneimpugnata.

10. La novità della questione esaminata e la sopravvenienza del fallimento del terzo pignorato giustificanola compensazione delle spese dell’intero giudizio.

11. Non sussistono i presupposti processuali per il versamento di ulteriori importi a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

P. Q. M. La Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20562/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] sciaed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale avvsi- [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA]Orco ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente e ricorrente incidentale - e contro [OSCURATO:SOCIETA]. - intimata - avverso la sentenza n. 176/2021 della CORTE D’APPELLO di CAMPO- BASSO, depositata il 17/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/4/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del P.M.,in persona del [OSCURATO:PERSONA]- rale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte rigetti il ri- corso principale e dichiari inammissibile il ricorso incidentale. F [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] procedeva ad espropria- zione forzata in danno del proprio debitore, [OSCURATO:PERSONA], pi- gnorando i crediti vantati da quest’ultimo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].; stante l’omessa dichiarazione della società terza pignorata, la cre- ditrice procedente introduceva il giudizio di accertamento dell ’ obbligo del terzo, disciplinato dagli artt. 548 e 549 cod. proc. civ. ratione tem- poris applicabili (e, cioè, nella formulazione anteriore alla riforma ap- portata dalla Legge 24/12/2012, n. 228, in vigore dal 1° gennaio 2013). 2.La sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Larino (n. 424 del 26/10/2016), favorevole alla Ciucci, veniva parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Campobasso, investita dell’impugnazione di In- vest S.r.l.: con la sentenza n. 176 del 17/5/2021 il giudice del gravame accertava «l’obbligo della [OSCURATO:SOCIETA]., terzo pignorato, in favore di Mon- tesanto Giuseppe, debitore esecutato, per la somma complessiva di € 211.657,00» e condannava la società e l’esecutato, in solido, alla rifu- sione dei costi di lite, inparte compensati. 3.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, basato su quattro motivi; resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA], la quale avanzava ricorso incidentale, fondato su un unico motivo. 4.Per la trattazione della controversia è stata successivamente fis- sata l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio – in base alla disciplina dettata dall ’ art. 23, comma 8-bis, del D.L. n. 137 del 2020, inserito dalla Legge di conver- sione n. 176 del 2020 e successivamente più volte prorogato – senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati avanzato una tempestiva richiesta di discussione orale. 5.Nelle sue conclusioni motivate scritte il Pubblico Ministero conclu- deva per il rigetto del ricorso principale e per l’inammissibilità dell’im- pugnazione incidentale. R [OSCURATO:PERSONA] 1.Si deve preliminarmente rilevare che –successivamente alla pro- nuncia della Corte d’appello di Campobasso, oggetto di questo giudizio di legittimità –il Tribunale di Larino, con la sentenza n. 10 del 7/6/2021, ha dichiarato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. Tale circostanza risulta confermata sia dal ricorrente, sia dalla con- troricorrente, ed entrambi gli atti introduttivi sono stati notificati anche al curatore fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]. 2.Per quanto di seguito esposto, il sopravvenuto fallimento, che pure è normalmente irrilevante quanto allo sviluppo del giudizio di le- gittimità considerato in quanto tale, incide tuttavia, eliminandone in ra- dice la proseguibilità, sugli sviluppi del processo di accertamento dell’ob- bligo del terzo (anche se già pervenuto al grado di legittimità) e, dun- que, è superflua l’illustrazione delle censure delle parti alla pronuncia impugnata. 3.In base alla giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di accerta- mento dell’obbligo del terzo previsto dall’art. 548 cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile prima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), «pur essendo promosso dal creditore in forza di una propria legittimazione ad agire e non in via surrogatoria del debitore, non ha rilevanza limitata alla sola azione ese- cutiva, ma –anche per motivi di economia e celerità processuale richie- sti dai principî del giusto processo ex art. 111 Cost. – si conclude con una sentenza dal duplice contenuto di accertamento: l’uno, idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale tra le parti del rapporto, avente ad oggetto il credito del debitore esecutato (che, pertanto, è litisconsorte necessario) nei confronti del terzo pignorato; l’altro, di ri- levanza meramente processuale, attinente all’assoggettabilità del cre- dito pignorato all’espropriazione forzata, efficace nei rapporti tra credi- tore procedente e terzo debitor debitorise come tale rilevante ai soli fini dell’esecuzione in corso, secondo la forma dell’accertamento incidentale ex lege». (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3773 del 18/02/2014, Rv. 629605-01; più recentemente, nello stesso senso, Cass., Sez. 3, Ordi- nanza n. 6021 del 13/03/2018, non massimata sul punto). 4.Infatti, come ribadito anche da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23123 del 25/07/2022, nell’assetto anteriore alla riforma della Legge n. 228 del 2012, «l’accertamento dell’obbligo del terzo si configurava come … un ordinario giudizio a cognizione piena ed esauriente, strutturalmente distinto dal processo esecutivo cui pure era funzionalmente collegato: giudizio celebrato innanzi il giudice munito di giurisdizione … e di com- petenza ratione materiae sul credito da accertare …, svolto nelle forme (articolate e complesse) descritte dal libro secondo del codice di rito …, concluso con una sentenza sottoposta agli ordinari mezzi di impugna- zione, avente un duplice contenuto di accertamento: l’uno, idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale tra le parti del rapporto, con ad oggetto il credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato; l’altro, di rilevanza meramente processuale, concernente l’assoggettabilità del credito pignorato ad espropriazione forzata, effi- cace nei rapporti tra creditore procedente e terzo debitor debitoris, rile- vante nel solo àmbito della procedura in corso». 5.Perciò, rientra appieno nel thema decidendum di questa contro- versia l’accertamento, con efficacia di giudicato, del (eventuale) credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] (esecutato nella procedura espropria- tiva) nei confronti del terzo pignorato e, cioè, della [OSCURATO:SOCIETA]. 6.Orbene, tale accertamento è precluso dal sopravvenuto fallimento della società: secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, è improponibile o, comunque, improcedibile la domanda avanzata in sede extrafallimentare e tesa a far valere una pretesa creditoria nei confronti del soggetto sottoposto alla procedura concorsuale, in quanto formulata secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito. 7.Sul punto è chiarissimo, ex multis , il precedente di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24156 del 04/10/2018, Rv. 651126 - 01: «L ’ accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato exartt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cogni- zione, deve esserne dichiarata d’ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l’inammissibilità o l’improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della do- manda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione litis ingres- sumimpediens , con l ’ unico limite preclusivo dell ’ intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giu- dice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l’eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda». 8.In continuità col citato precedente, non ravvisandosi alcun giudi- cato interno o implicito nei termini sopra riportati, anche in questa sede di legittimità si deve rilevare la sopravvenuta impossibilità di rendere statuizioni – per giunta con pretesa di (o vocazione ad un) giudicato idoneo ad estendersi anche oltre i limiti dell’espropriazione forzata – sulla domanda di accertamento di un credito nei confronti della società fallita(giova precisare che la questione qui affrontata , inedita in giuri- sprudenza, è completamente diversa dall’ipotesi di fallimento del debi- tore esecutato, sulla quale si riscontrano i precedenti di Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 272 del 12/01/2021, Rv. 660181-01, e di Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9624 del 19/04/2018, Rv. 648425-01). 9.In conclusione, il processo non può essere proseguitoper il fatto sopravvenuto, il quale, non incidendo sulla prosecuzione del giudizio di legittimità in quanto tale, impone anzi di rilevare che detta improsegui- bilità preclude la disamina del fondo delle questioni e va pronunciata decidendo nel merito (a norma dell’art. 384cod. proc. civ.), previa cas- sazione della decisioneimpugnata. 10. La novità della questione esaminata e la sopravvenienza del fallimento del terzo pignorato giustificanola compensazione delle spese dell’intero giudizio. 11. Non sussistono i presupposti processuali per il versamento di ulteriori importi a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002. P. Q. M. La Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara im
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