CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15083/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Veronaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del Tribunale di Verona emessa in data 28 gennaio 2025, l’imputatoChiavegato Nicola veniva condannato (capo a), per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett.a), d.lgs. 152 del 2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata, mediante smaltimentoper abbruciamento di rifiuti non pericolosi: bancali di legno, pneumatici, masserizie),venendo assolto invece (capo b), dalla contravvenzione di getto pericoloso di cose ex art.674 cod. pen. per emissioni moleste di fumi, in relazione a fatti contestati come commessipresso un fondo rustico in via Bosco di Sorgà (VR), di proprietà di un terzo e condotto inaffitto dall’imputato.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diNicola Chiavegato, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 187e 533 cod. proc. pen. ed all’art. 256 comma 1, lett. a) d. lgs. n. 152 del 2006.In sintesi, si assume che difetti la prova dell’attribuzione all’imputato sia del depositodei rifiuti sia dell’incendio: l’area era in aperta campagna, non recintata e non esclusiva; lamera presenza e la qualità di affittuario non basterebbero; non sono stati rinvenuti oggetti ostrumenti idonei a individuarlo come autore dell’abbruciamento.2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di mancanza di motivazione in relazione agliartt. 187, 192 e 546, lett. e), cod. proc. pen.In sintesi, si deduce che il Tribunale avrebbe dato per provato lo smaltimento perabbruciamento “perché affittuario del fondo”, senza indicare specificamente le ragioniprobatorie del convincimento e dunque violando gli oneri motivazionali di cui all’art. 546, lett.e), cod. proc. pen.3. In data 11 febbraio 2026 sono state trasmesse le conclusioni scritte del Procuratoregenerale presso questa Corte, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Il primo ed il secondo motivo di ricorso con cui, sotto il duplice aspetto della violazionedi legge e della carenze della motivazione, si censura la ritenuta responsabilità in merito aifatti contestati, secondo il PG, è declinato in fatto nella parte in cui vorrebbe confutare lavalutazione di merito svolta dal Tribunale attraverso la quale, anche sulla base delletestimonianze e dichiarazioni rese in fase di indagini, poi acquisite in dibattimento con ilconsenso delle parti, è stata accertata la condotta di accumulo dei rifiuti e la successivacombustione ad opera del ricorrente, in ragione del titolo del possesso, della presenza sulposto, della verifica di svariati rifiuti presenti in loco e in fase di combustione, nonché,determinante, l’esistenza sul medesimo appezzamento di terreno di precedentiabbruciamenti di rifiuti di analoga natura. Ciò ha consentito di pervenire all’accertata attivitàdirettamente riconducibile al ricorrente con motivazione che, in quanto logica, completa eben sviluppata anche per mezzo di esaustiva analisi degli elementi probatori, non èsindacabile in sede di legittimità. Il ricorso si presenta, altresì, generico per il PG nella partein cui indirizza critiche alla sola parte della decisione che avrebbe dato atto dellacombustione dei rifiuti, confutandone l’attribuzione in capo al Chiavegato, senza nullarilevare in ordine al non certo secondario dato - idoneo ex se ad integrare la fattispeciecontestata – a mente del quale i rifiuti risultavano comunque accumulati e riposti in manieraincontrollata e diffusa sulla stessa area che era nella disponibilità del ricorrente. Correttorisulta quanto rilevato da parte del Tribunale che, nel ritenere comunque sussistente ildeposito incontrollato di rifiuti, ha escluso che gli stessi potessero essere temporaneamenteed occasionalmente ivi riposti (ai fini della disciplina derogatoria ed eccezionale in merito aldeposito temporaneo dei rifiuti), aspetto in ordina al quale nessuna allegazione è statafornita dal ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussioneorale, è inammissibile.2. In estrema sintesi, il Tribunale, sulla base delle deposizioni del personale dei [OSCURATO:PERSONA] e dei Carabinieri, ha ritenuto provati: (i) l’intervento dei VVF su due roghi ancoraaccesi (catasta di bancali e masserizie), con identificazione in loco dell’imputato e tempi dibonifica di circa 45 minuti; (ii) la diffusa presenza nell’area di rifiuti di varia natura (legno,metalli, pneumatici, carcasse di autovetture) e di tracce di roghi precedenti; (iii) ladisponibilità giuridica del sito in capo all’imputato per effetto del contratto di affitto.Il Tribunale ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs.152 del 2006, valorizzando: (i) il carattere non episodico del fenomeno (quantità/qualità deirifiuti, reiterazione di abbruciamenti), incompatibile con il “deposito temporaneo”; (ii) lacondotta di smaltimento per abbruciamento, posta in essere sul fondo nella disponibilitàdell’imputato, con piena consapevolezza desumibile dal quadro oggettivo e dalla presenza almomento dei roghi; (iii) l’assenza di allegazioni idonee a collocare la fattispecie nelladisc ip l ina derogator ia del deposi to temporaneo, i l cui onere gravava sulprodut tore/detentore.Per il capo b) (art. 674 c.p.), il giudice ha invece pronunciato assoluzione ex art. 530,comma 2, cod. proc. pen., ravvisando il difetto di prova circa la idoneità delle emissioni asuperare la normale tollerabilità (rilevanza del contesto: fondo non in centro abitato,“modesta” entità dei roghi).3. Tanto premesso, il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.3 .1 . La d i fesa contesta la r iconduc ib i l i tà sogget t iva de l le condot te(deposito/abbruciamento) all’imputato, richiamando la non esclusività dell’area e l’assenza diun contatto probatorio univoco con l’incendio.3.2. Il Tribunale ha, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, fondato il giudiziosu dati obiettivi: (i) presenza dell’imputato al momento dei roghi in atto; (ii) diffusadisseminazione di rifiuti, tracce di plurimi abbruciamenti; (iii) disponibilità giuridica del sito;(iv) assenza di condizioni per il deposito temporaneo. Si tratta di inferenze logiche chesorreggono l’attribuzione soggettiva della gestione-smaltimento non autorizzata e che nonrichiedono, per la tipicità del comma 1, il rinvenimento di strumenti specifici dell’incendio,bastando l’obiettiva gestione del ciclo di smaltimento sul proprio sito.3.3. La doglianza si risolve, pertanto, nella richiesta di rivalutazione del compendioprobatorio, estranea al giudizio di legittimità quando la motivazione sia lineare e completa,come nel caso di specie. La motivazione è, del resto, corretta in diritto, laddove si consideriche, per giurisprudenza costante (si v., ad esempio, Sez. 3, n. 8050 del 01/02/2024, Berardi,non mass.), devono essere distinti deposito temporaneo, messa in riserva, depositoincontrollato e abbandono, con la conseguenza che, quando mancano i requisiti deltemporaneo, ricorre la gestione non autorizzata (stoccaggio/smaltimento) ex art. 256, co. 1,d. lgs. n. 152 del 2006 (nel testo ratione temporis vigente). Peraltro, in tema di rifiuti, laqualificazione della condotta in termini di abbandono o di deposito incontrollato ex art. 256d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, costituisce frutto di un accertamento di fatto rimesso al giudice dimerito che, se congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 3, n.30929 del 10/04/2024, Duse, Rv. 286838 - 02). E ciò è quanto avvenuto nel caso in esame.4. Anche il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.4.1. La difesa denuncia una motivazione apparente o apodittica sulla sussistenza dellacondotta tipica e sulla riferibilità all’imputato.4.2. La sentenza di merito, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, espone lefonti (dichiarazioni VVF e Carabinieri), descrive le condizioni materiali del sito e la condottaaccertata, esclude il deposito temporaneo per quantità/qualità dei rifiuti e per reiterazione deiroghi, e collega tali elementi alla consapevole gestione-smaltimento.4.3. Non ricorre, dunque, alcuna motivazione apparente o meramente assertiva; lecensure difensive sollecitano, di nuovo, una rivalutazione del fatto. Non è infatti sindacabilein sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, lavalutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fontidi prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti(Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01). Eccede, infatti, dai limiti dicognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali efattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito,posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragionigiuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicitàdell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne hagiustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o daaltri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di impugnazione, requisiti la cuisussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv.284556 – 01; v. anche, da ultimo, Sez. 1, n. 20528 del 30/01/2024, Montella, non mass.).5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorsodebba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenzadella Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragionedi ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSIO [OSCURATO:PERSONA]