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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01964/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24044-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAllINI 121, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in 2022 persona del Presidente e legale rappresentante pro 4001 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 369/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/05/2020 R.G.N. 1034/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.g. n. 24044/2020 - adunanza camerale del 22 novembre 2022- causa numero 23 Con sentenza del 18.12.20 del 2020 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado che, in difetto di proposizione di ricorso amministrativo entro il termine fissato dal Tribunale con l'ordinanza di sospensione del 06.07.2015, aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] diretta al riconoscimento da parte dell'INPS dei benefici di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che il documento prodotto dal ricorrente, indicato nell'indice del fascicolo di parte come ricorso del 17.6.2013, fosse stato qualificato come istanza amministrativa sia dall'Istituto che da Passarelli; pertanto, che quest'ultimo non avesse ottemperato entro il termine previsto dall'art.443 c.p.c. alla presentazione del necessario ricorso amministrativo.

Avverso tale sentenza ricorre la parte privata con due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l'Istituto.

Con il primo motivo si denuncia "omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti- travisamento della prova offerta (art.360 n.5 c.p.c.)" per avere la Corte territoriale ritenuto istanza il documento indicato come ricorso amministrativo nell'indice del fascicolo di parte ricorrente, senza fornire motivazione alcuna riguardo alla inutilizzabilità dello stesso ai fini dell'integrazione della condizione di procedibilità del giudizio.

Con il secondo motivo si lamenta "violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n.3 c.p.c. in relazione all'art.443 c.p.c.)" per non avere la Corte d'appello attribuito all'istanza di revoca proposta ex art.177 c.p.c. valore interruttivo del termine di cui all'art. 443 c.p.c..

Il primo motivo è inammissibile.

La parte chiede la riqualificazione di un documento prodotto nel giudizio di merito, senza riportare il contenuto dello stesso, sicché questa Corte non è in condizione di valutare se lo stesso sia un'istanza amministrativa ovvero un ricorso amministrativo.

Per altro verso, in presenza di un solo atto del procedimento amministrativo, si rileva che il procedimento non si era comunque perfezionato, essendovi o una domanda o un ricorso, e non essendo attribuibile il valore di entrambi ad un singolo atto, sicché la decisione processuale del giudice di merito risulta del tutto corretta.

Il motivo, infine, proposto solo ai sensi dell'art.#360 co. 1 n. 5 c.p.c., si scontra con l'inammissibilità prevista per il caso di doppia pronuncia di merito conforme.

Anche il secondo motivo è privo di pregio.

Il ricorrente fa riferimento ad una "istanza di revoca ex art.177 c.p.c.", il cui contenuto non è del pari riportato, e tuttavia non appare chiaro quale sia tale "istanza": qualora intendesse riferirsi alle istanze del 4.6.2016 e del 27.10.2016 (la prima delle quali menzionata a fol.5 della pronuncia impugnata), si tratterebbe di atto inidoneo ad interrompere il termine di sospensione accordato dal Tribunale di Cosenza con provvedimento del 6.7.2015 (atteso che detto termine era già spirato a settembre del 2015).

Ne deriva il rigetto del ricorso.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q . m. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 °h ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24044-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAllINI 121, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in 2022 persona del Presidente e legale rappresentante pro 4001 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 369/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/05/2020 R.G.N. 1034/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.g. n. 24044/2020 - adunanza camerale del 22 novembre 2022- causa numero 23 Con sentenza del 18.12.20 del 2020 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado che, in difetto di proposizione di ricorso amministrativo entro il termine fissato dal Tribunale con l'ordinanza di sospensione del 06.07.2015, aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] diretta al riconoscimento da parte dell'INPS dei benefici di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che il documento prodotto dal ricorrente, indicato nell'indice del fascicolo di parte come ricorso del 17.6.2013, fosse stato qualificato come istanza amministrativa sia dall'Istituto che da Passarelli; pertanto, che quest'ultimo non avesse ottemperato entro il termine previsto dall'art.443 c.p.c. alla presentazione del necessario ricorso amministrativo. Avverso tale sentenza ricorre la parte privata con due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l'Istituto. Con il primo motivo si denuncia "omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti- travisamento della prova offerta (art.360 n.5 c.p.c.)" per avere la Corte territoriale ritenuto istanza il documento indicato come ricorso amministrativo nell'indice del fascicolo di parte ricorrente, senza fornire motivazione alcuna riguardo alla inutilizzabilità dello stesso ai fini dell'integrazione della condizione di procedibilità del giudizio. Con il secondo motivo si lamenta "violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n.3 c.p.c. in relazione all'art.443 c.p.c.)" per non avere la Corte d'appello attribuito all'istanza di revoca proposta ex art.177 c.p.c. valore interruttivo del termine di cui all'art. 443 c.p.c.. Il primo motivo è inammissibile. La parte chiede la riqualificazione di un documento prodotto nel giudizio di merito, senza riportare il contenuto dello stesso, sicché questa Corte non è in condizione di valutare se lo stesso sia un'istanza amministrativa ovvero un ricorso amministrativo. Per altro verso, in presenza di un solo atto del procedimento amministrativo, si rileva che il procedimento non si era comunque perfezionato, essendovi o una domanda o un ricorso, e non essendo attribuibile il valore di entrambi ad un singolo atto, sicché la decisione processuale del giudice di merito risulta del tutto corretta. Il motivo, infine, proposto solo ai sensi dell'art.#360 co. 1 n. 5 c.p.c., si scontra con l'inammissibilità prevista per il caso di doppia pronuncia di merito conforme. Anche il secondo motivo è privo di pregio. Il ricorrente fa riferimento ad una "istanza di revoca ex art.177 c.p.c.", il cui contenuto non è del pari riportato, e tuttavia non appare chiaro quale sia tale "istanza": qualora intendesse riferirsi alle istanze del 4.6.2016 e del 27.10.2016 (la prima delle quali menzionata a fol.5 della pronuncia impugnata), si tratterebbe di atto inidoneo ad interrompere il termine di sospensione accordato dal Tribunale di Cosenza con provvedimento del 6.7.2015 (atteso che detto termine era già spirato a settembre del 2015). Ne deriva il rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q . m. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 °h ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis
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