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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 novembre 2024

Cassazione n. 00370/2025

Testo disponibile della fonte

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U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.10669/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]e MINISTERO dell’ INTERNO -intimati – avverso il decreto di proroga del Giudice di pace di Torinoin R.G. n. 12961/2022depositato i l 4/11/2022 ; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 novembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Renzis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Como, in data 6 ottobre 2022, emetteva un decreto di trattenimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Marocco, in esecuzione di un decreto di espulsione adottato dal Prefetto della Provincia di Bergamo il 9 agosto 2022. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino, con decreto del 7 ottobre 2022, convalidava il trattenimento.

La Questura di Torino, in data 2 novembre 2022, chiedeva la proroga del trattenimento rappresentando che tanto l’accertamento della identità e/o della nazionalità del migrante, quanto l’acquisizione dei documenti di viaggio idonei al suo rimpatrio presentavano gravi difficoltà.

Il giudice di pace, all’udienza del 4 novembre 2022, disponeva la proroga del trattenimento, dando atto del breve periodo di tempo trascorso dall'inoltro della richiesta d'identificazione alle autorità del paese di origine e ritenendo, pertanto, probabile l'identificazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto prospettando un unico motivo di doglianza.

Gli intimati Ministero dell’Interno e Questore di Torino non hanno svolto difese.

Questa sezione, con ordinanza interlocutoria del 20 maggio 2024, una volta registrata la presenza di differenti orientamenti nella giurisprudenza di questa Corte –il primo dei quali ritiene legittima, in considerazione del forte flusso migratorio, l'autorizzazione della proroga del trattenimento richiesta dalla Questura prima della scadenza del termine previsto dal primo periodo dell'art. 14, comma 5, d. lgs. 286/1998 in ragione delle difficoltà incontrate nel completamento della procedura di identificazione della persona interessata (cfr. Cass. 1964/2023, Cass. 24227/2021, Cass.17417/2017), mentre il secondo reputa che il principio sancito dall'art. 15, par. 1, della direttiva 200/115/CE, secondo cui « il trattenimentoha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio», viet i l'adozione o il mantenimento di tale misura nel caso in cui l'esecuzione dell'allontanamento non costituisca un'ipotesi concreta, onde il giudice della convalida, e quindi anche della proroga, è tenuto sempre a verificare l'esistenza di tale requisito, dovendo rifiutare la convalida o la proroga allorché ne ravvisi l'insussistenza (cfr. Cass. 25256/2023) – ha considerato opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di disporre la trattazione del ricorso in pubblica udienza e consentire alla difesa di discutere più approfonditamente della questione sollevata con la partecipazione del Pubblico Ministero.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte sollecitando il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

3. Con l'unico motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 14, comma 1, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e dell'art. 15 della direttiva 2008/115/CE, censurando il decreto impugnato per aver disposto la proroga del trattenimento senza tenere conto dell'inosservanza da parte dell'amministrazione del dovere di diligenza nell'espletamento delle procedure di rimpatrio e della natura del trattenimento, configurabile come misura limitativa della libertà personale, la cui durata deve essere contenuta nel tempo strettamente necessario alla preparazione del rimpatrio; ad avviso del ricorrente, il breve periodo di tempo intercorso tra l'inoltro della richiesta di identificazione e rilascio dei documenti alle autorità del suo paese di origine e la presentazione dell'istanza di proroga non poteva essere considerato idoneo ad integrare le gravi difficoltà prescritte dall'art. 14, comma 5, T.U.I., poiché la predetta richiesta era stata trasmessa soltanto diciannove giorni dopo l'emissione del decreto di trattenimento.

4. Il motivo non merita accoglimento.

4. L’art. 14, comma 1, d. lgs. 286/1998, nel testo applicabile ratione temporis, prevede: « » « » « » 4.2 Questo collegio ritiene che la questione delle condizioni necessarie per disporre la prima o le ulteriori proroghe(già presa in esame da questa Corte con le ordinanze n. 11633/2024 e 23023/2023, che tuttavia si soffermano in particolare sull’as petto motivazionale del provvedimento) meriti alcune puntualizzazioni.

L’art. 14 T.U.I., laddove dispone, al suo primo comma, che la necessità che incombe all'amministrazione, in qualità di parte istante, l'onere di giustificare la richiesta di proroga mediante l'allegazione degli sforzi compiuti per acquisire i documenti identificativi dell’espulso (o necessari per il viaggio) e della mancata cooperazione di quest'ultimo,mentre spetta allo straniero, in qualità di parte resistente, dimostrare che il ritardo nell'esecuzione del decreto di espulsione è imputabile esclusivamente all'amministrazione, per essere la stessa rimasta inattiva (anche malgrado l’eventuale collaborazione da lui prestata per l'attuazione del provvedimento).

Questa valutazione dev'essere effettuata sulla base non solo degli elementi forniti dall'amministrazione, ma anche delle osservazioni eventualmente formulate dall'interessato e degli ulteriori elementi che il giudice può ricercare, ove lo ritenga necessario, nei limiti consentiti dalla brevità del termine concesso per la decisione, e tenendo altresì conto della durata iniziale del trattenimento, nonché della collaborazione prestata dalle autorità diplomatiche e consolari del paese di origine dell'interessato e di eventuali problemi organizzativi determinati dal forte afflusso migratorio (cfr. Cass.17417/2017). 4.5 L’indagine a cui è chiamato il giudice delle successive proroghe muove in una prospettiva affatto diversa.

In questo caso le condizioni da cui dipende la proroga risultano ben più stringenti, in considerazione del rilievo costituzionale ed eurounitario del diritto di libertà inciso dalla misura e del tempo in cui questa limitazione si è già protratta, di entitàtale da non tollerare ritardi di sorta.

La norma, infatti, condiziona la concessione al fatto che “ 9di 1010di 10 priva di rilievo ai fini della valutazione della legittimità della concessione della proroga, dal momento che il mero apprezzamento della data della richiesta non risulta univoco e determinante rispetto all’insussistenza di gravi difficoltà se allegato isolatamente.

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La mancata costituzione in questa sede delle amministrazioni intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.10669/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]e MINISTERO dell’ INTERNO -intimati – avverso il decreto di proroga del Giudice di pace di Torinoin R.G. n. 12961/2022depositato i l 4/11/2022 ; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 novembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Renzis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Como, in data 6 ottobre 2022, emetteva un decreto di trattenimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Marocco, in esecuzione di un decreto di espulsione adottato dal Prefetto della Provincia di Bergamo il 9 agosto 2022. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino, con decreto del 7 ottobre 2022, convalidava il trattenimento. La Questura di Torino, in data 2 novembre 2022, chiedeva la proroga del trattenimento rappresentando che tanto l’accertamento della identità e/o della nazionalità del migrante, quanto l’acquisizione dei documenti di viaggio idonei al suo rimpatrio presentavano gravi difficoltà. Il giudice di pace, all’udienza del 4 novembre 2022, disponeva la proroga del trattenimento, dando atto del breve periodo di tempo trascorso dall'inoltro della richiesta d'identificazione alle autorità del paese di origine e ritenendo, pertanto, probabile l'identificazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto prospettando un unico motivo di doglianza. Gli intimati Ministero dell’Interno e Questore di Torino non hanno svolto difese. Questa sezione, con ordinanza interlocutoria del 20 maggio 2024, una volta registrata la presenza di differenti orientamenti nella giurisprudenza di questa Corte –il primo dei quali ritiene legittima, in considerazione del forte flusso migratorio, l'autorizzazione della proroga del trattenimento richiesta dalla Questura prima della scadenza del termine previsto dal primo periodo dell'art. 14, comma 5, d. lgs. 286/1998 in ragione delle difficoltà incontrate nel completamento della procedura di identificazione della persona interessata (cfr. Cass. 1964/2023, Cass. 24227/2021, Cass.17417/2017), mentre il secondo reputa che il principio sancito dall'art. 15, par. 1, della direttiva 200/115/CE, secondo cui « il trattenimentoha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio», viet i l'adozione o il mantenimento di tale misura nel caso in cui l'esecuzione dell'allontanamento non costituisca un'ipotesi concreta, onde il giudice della convalida, e quindi anche della proroga, è tenuto sempre a verificare l'esistenza di tale requisito, dovendo rifiutare la convalida o la proroga allorché ne ravvisi l'insussistenza (cfr. Cass. 25256/2023) – ha considerato opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di disporre la trattazione del ricorso in pubblica udienza e consentire alla difesa di discutere più approfonditamente della questione sollevata con la partecipazione del Pubblico Ministero. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte sollecitando il rigetto del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con l'unico motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 14, comma 1, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e dell'art. 15 della direttiva 2008/115/CE, censurando il decreto impugnato per aver disposto la proroga del trattenimento senza tenere conto dell'inosservanza da parte dell'amministrazione del dovere di diligenza nell'espletamento delle procedure di rimpatrio e della natura del trattenimento, configurabile come misura limitativa della libertà personale, la cui durata deve essere contenuta nel tempo strettamente necessario alla preparazione del rimpatrio; ad avviso del ricorrente, il breve periodo di tempo intercorso tra l'inoltro della richiesta di identificazione e rilascio dei documenti alle autorità del suo paese di origine e la presentazione dell'istanza di proroga non poteva essere considerato idoneo ad integrare le gravi difficoltà prescritte dall'art. 14, comma 5, T.U.I., poiché la predetta richiesta era stata trasmessa soltanto diciannove giorni dopo l'emissione del decreto di trattenimento. 4. Il motivo non merita accoglimento. 4. L’art. 14, comma 1, d. lgs. 286/1998, nel testo applicabile ratione temporis, prevede: « » « » « » 4.2 Questo collegio ritiene che la questione delle condizioni necessarie per disporre la prima o le ulteriori proroghe(già presa in esame da questa Corte con le ordinanze n. 11633/2024 e 23023/2023, che tuttavia si soffermano in particolare sull’as petto motivazionale del provvedimento) meriti alcune puntualizzazioni. L’art. 14 T.U.I., laddove dispone, al suo primo comma, che la necessità che incombe all'amministrazione, in qualità di parte istante, l'onere di giustificare la richiesta di proroga mediante l'allegazione degli sforzi compiuti per acquisire i documenti identificativi dell’espulso (o necessari per il viaggio) e della mancata cooperazione di quest'ultimo,mentre spetta allo straniero, in qualità di parte resistente, dimostrare che il ritardo nell'esecuzione del decreto di espulsione è imputabile esclusivamente all'amministrazione, per essere la stessa rimasta inattiva (anche malgrado l’eventuale collaborazione da lui prestata per l'attuazione del provvedimento). Questa valutazione dev'essere effettuata sulla base non solo degli elementi forniti dall'amministrazione, ma anche delle osservazioni eventualmente formulate dall'interessato e degli ulteriori elementi che il giudice può ricercare, ove lo ritenga necessario, nei limiti consentiti dalla brevità del termine concesso per la decisione, e tenendo altresì conto della durata iniziale del trattenimento, nonché della collaborazione prestata dalle autorità diplomatiche e consolari del paese di origine dell'interessato e di eventuali problemi organizzativi determinati dal forte afflusso migratorio (cfr. Cass.17417/2017). 4.5 L’indagine a cui è chiamato il giudice delle successive proroghe muove in una prospettiva affatto diversa. In questo caso le condizioni da cui dipende la proroga risultano ben più stringenti, in considerazione del rilievo costituzionale ed eurounitario del diritto di libertà inciso dalla misura e del tempo in cui questa limitazione si è già protratta, di entitàtale da non tollerare ritardi di sorta. La norma, infatti, condiziona la concessione al fatto che “ 9di 1010di 10 priva di rilievo ai fini della valutazione della legittimità della concessione della proroga, dal momento che il mero apprezzamento della data della richiesta non risulta univoco e determinante rispetto all’insussistenza di gravi difficoltà se allegato isolatamente. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La mancata costituzione in questa sede delle amministrazioni intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
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