CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 settembre 2022
Cassazione n. 25256/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 23704/2022 proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege, in Roma presso [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti -ricorrente - contro Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore Questura di Potenza UTG di Potenza rappresentati dall’Avvocatura di Stato -intimati- avverso il decreto del 30/9/2022 del Giudice di Pace di Melfi. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/7/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Melfi, con ordinanza pronunciata all’esito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], convalidava il decreto di proroga del trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] presso il CPR di [OSCURATO:PERSONA] (Pz). 2.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione affidandosi a quattro motivi. Il Ministero e la Questura UTG di Potenza hanno depositato nota al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il primo mezzo di impugnazione viene dedotta violazione e/o falsa degli artt. 2 Cost. 19 d.lvo 286/98 e 132 cpc non essendovi traccia nell’impugnato provvedimento dell’esistenza dei fattori impeditivi all’espulsione. 1.1 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art 132 comma 2 nr 4 cpc in relazione all’art 360 1 comma nr 3 per avere il Giudice di Pace reso una motivazione apparente e non intellegibile. 1.2 Con il terzo motivo si oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 13 Cost. e 3 d.l. nr.130/2020 per non avere il provvedimento di proroga della misura del trattenimento indicato gli elementi concreti che consentivano di ritenere probabile l’identificazione. 1.3 Con il quarto motivo il ricorrente prospetta violazione dell’art. 2 lett. c d.lvo 286/98 e art 8 CEDU in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc per avere il Giudice di Pace omesso di esaminare i legami della vita affettive e privata 2 Il secondo motivo, da esaminarsi prioritariamente, è fondato con conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi. 2.1 Come questa Corte ha già avuto occasione di considerare «il trattenimento dello straniero, costituisce una misura di privazione della libert̀ personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virt̀ del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione ̀ garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorit̀ amministrativa ̀ priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonch́ la loro congruenza rispetto alla finalit̀ di rendere possibile il rimpatrio» ( cfr.Cass. nr 6064/2019) 2.3 Va, inoltre ,osservato che prima dell’entrata in vigore della l. 30.10.2014 n. 161 - che ha modificato l’art. 14 comma 5° d.lgs n. 286/1998 – l’esistenza di gravi difficolt̀ nell’accertamento dell’identit̀ e della nazionalit̀ del soggetto da espellere costituiva un elemento idoneo a giustificare la concessione da parte del Giudice di Pace sia della prima proroga del trattenimento del cittadino straniero, sia, ove tali difficoltà persistessero, (sempre su istanza della questura) di un’ulteriore proroga di sessanta giorni, senza che ai fini della concessione della stessa fossero richiesti ulteriori requisiti. A seguito della modifica dell’art. 14 comma 5 legge cit. ad opera della predetta L. n. 161/2014, ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive, è stata introdotta una disciplina più rigorosa ai fini di una più stretta osservanza dell’art. 13 Cost. (in tema di limiti alla privazione della libertà personale), essendo ora necessario accertare la sussistenza di “elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione” dello straniero, ovvero verificare che il mantenimento del trattenimento “sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio” (vedi Cass. 25875/2021; Cass. n. 1648/2022,Cass. n. 6066/2019 ). 2.4 Va, altresì, evidenziato che la misura del trattenimento amministrativo dello straniero è espressamente subordinata “all’esistenza di una prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza” (art. 14, c. 5-bis, D. Lgs. 286/98, norma di recepimento dell’art. 15, par. 4, Direttiva 115/2008/CE1). In particolare, qualora «dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito (…) il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni» (art. 14, c. 5-bis, D. Lgs. 286/98). La previsione costituisce applicazione del principio generale secondo il quale «Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio» (art. 15, par. 1, Direttiva 115/2008/CE); la stessa vieta, dunque, l’adozione o il mantenimento di tale misura nel caso in cui l’esecuzione dell’allontanamento non costituisca un’ipotesi concreta. Il giudice della convalida, e dunque anche della proroga, ̀ pertanto tenuto a verificare sempre l’esistenza di tale requisito, dovendo rifiutare la convalida o la proroga allorché ne ravvisi l’insussistenza. 2.5 Nel caso di specie il Giudice di pace ha convalidato la richiesta del questore in punto di sussistenza dei presupposti della proroga del trattenimento utilizzando la seguente formula « ritenuto che sussistono i presupposti di cui agli artt. 14 del d.lvo 25/7/1998 nr 286 e segg » 2.6 E’ evidente che si tratta di una motivazione di stile manchevole di riferimento alle ragioni per le quali è stato disposta la proroga del trattenimento presso il CPR della quale è stata chiesta la convalida. Si delinea , quindi , il vizio di difetto assoluto di motivazione o, quanto meno, il vizio di motivazione "apparente". 3 In dipendenza dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso il provvedimento del Giudice di Pace del 30/9/2022 va cassato senza rinvio a norma dell'art. 382 c.p.c., comma 3, u.p., essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta. 4. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, ovvero con istan za rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, comma 2dello stesso D.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/200 9 , 23007/2010 , rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018 , 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).6 5 Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di Pace di Melfi P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi; cassa senz