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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 24810/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22706/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] E CLODIA n. 36/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentato e difeso da se medesimo, ai sensi dell’art. 86 c.p.c. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat a ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente-ricorrente in via incidentale - avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di CATANZARO n. 2975 /201 8 cron.depositata il 07/05/2018 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1) Con ordinanza ex art. 14 D. Lgs. n. 150 del 2011 depositata il 7 maggio 2018, il Tribunale di Catanzaro rigettava la domanda avanzata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il pagamento delle competenze maturate per l’attività difensiva prestata in favore della convenuta nel giudizio di divorzio svoltosi fra la stessa e il coniuge [OSCURATO:PERSONA]; nel contempo, respingeva anche la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dalla predetta [OSCURATO:PERSONA], la quale lamentava di aver subìto danni a causa della negligente condotta professionale del ricorrente, e compensava interamente fra le parti le spese processuali.

A sostegno della decisione adottata il collegio calabrese osservava: che nessun compenso poteva essere riconosciuto al ricorrente, risultando fondata l’eccezione di inadempimento opposta nei suoi confronti dalla convenuta; che non era accoglibile la spiegata domanda riconvenzionale, in difetto di prova del nesso di causalità tra l’inadempimento del professionista e il pregiudizio patrimoniale concretamente subìto dalla cliente.

Contro tale ordinanza il Granata ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti dalla [OSCURATO:PERSONA] con controricorso contenente anche ricorso incidentale, affidato a due mezzi di impugnazione.

La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35, comma 6, D. Lgs. n. 149 del 2022.

La sola ricorrente incidentale ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2) Con il primo motivo del ricorso principale è denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1176 c.c., nonché dell’art. 3 L. n. 247 del 2012.

Si deduce, in proposito, che erroneamente il Tribunale ha addebitato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] la violazione del dovere di diligenza imposto dall’art. 1176 c.c., per avere egli omesso di informare la [OSCURATO:PERSONA], all’atto del conferimento dell’incarico professionale oggetto della presente controversia, della possibilità di essere ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

L’obbligo di fornire tale specifica informazione è stato, infatti, per la prima volta espressamente introdotto dall’art. 27, comma 4, del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014, in vigore dal 16 dicembre 2014, laddove un’analoga previsione non era contenuta nel codice previgente, applicabile ratione temporis.

Con il secondo motivo, lamentandosi nuovamente la violazione o falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., viene rimproverato al Tribunale calabrese di aver a torto ritenuto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] sia venuto meno all’obbligo di informare la [OSCURATO:PERSONA] in ordine agli effetti giuridici prodotti sul giudizio di divorzio pendente fra lei e il marito dalla sopravvenuta sentenza di delibazione della pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario da loro contratto, e in particolare di renderla edotta della possibilità di formulare nell’àmbito di quello stesso giudizio, in sostituzione dell’originaria domanda di assegno divorzile, una nuova richiesta di corresponsione di somme periodiche di denaro ex art. 129, comma 1, c.c., secondo la disciplina civilistica in materia di matrimonio putativo; richiesta la cui mancata proposizione ha impedito alla cliente, priva di adeguati redditi propri, di vedersi riconosciuto il diritto a un contributo economico da parte del coniuge, necessario per la soddisfazione delle proprie primarie esigenze di vita.

Obietta, sul punto, il ricorrente che il Tribunale non avrebbe tenuto nel debito conto la circostanza che la cennata sentenza di delibazione fu prodotta nel giudizio di divorzio soltanto il 14 febbraio 2013, a distanza di quasi tre anni dalla data in cui la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni (16 aprile 2010), né avrebbe considerato che egli non poteva validamente proporre nel corso di quel giudizio un’eventuale domanda di corresponsione delle somme di cui all’art. 129, comma 1, c.c., sia perché sprovvisto di procura a d hoc , sia perché una simile domanda, integrando una non consentita mutatio libelli, sarebbe inevitabilmente andata incontro a una declaratoria di inammissibilità.

Nessuna negligenza professionale potrebbe, pertanto, essere ascritta all’avv. [OSCURATO:PERSONA], avendo egli svolto con la dovuta diligenza e perizia l’incarico, ottenendo il massimo risultato possibile . 2.1) Con il primo motivo di ricorso incidentale l’impugnata ordinanza viene censurata per violazione o falsa applicazione degli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c., nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Granata.

Si sostiene che, a differenza di quanto affermato dal Tribunale catanzarese, il comportamento inadempiente del professionista ha prodotto alla cliente un danno patrimoniale risarcibile, atteso che: -il giudizio di divorzio si è concluso senza il riconoscimento del diritto della [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione di somme periodiche di denaro da parte del marito, ai sensi dell’art. 129, comma 1, c.c., per non essere stata proposta in quella sede la relativa domanda; -a causa di ciò, ella è rimasta priva dei mezzi di sussistenza, in quanto, a sèguitodel venir meno del vincolo coniugale, il datore di lavoro del coniuge ha cessato di versarle direttamente, previa trattenuta sullo stipendio dell’obbligato, l’importo dell’assegno mensile di mantenimento che le era stato attribuito dalla sentenza di separazione personale.

Con il secondo motivo, rubricato Art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 92, comma 2° c.p.c. , viene richiesta una rivalutazione delle spese del giudizio di merito - interamente compensate dal Tribunale per la reciproca soccombenza delle parti-, in conseguenza dell’auspicata pronuncia di accoglimento dell’impugnazione incidentale. 3) I due motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente, in quanto propongono una questione di interpretazione degli artt. 1175 e 1176 c.c., norme di diritto di cui viene lamentata la violazione o falsa applicazione da parte del giudice a quo.

Essi risultano infondati.

Il Tribunale di Catanzaro ha accolto l’eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA], ritenendo configurabile il dedotto inadempimento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] sotto due diversi profili: a) l’omessa informazione della cliente circa la possibilità di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato; b) la negligenza nella difesa tecnica, concretatasi nel non aver reso edotta la cliente medesima delle conseguenze prodotte sul giudizio di divorzio in corso dalla sopravvenuta pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio, delibata dalla Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza passata in giudicato, e nel non aver proposto in quel giudizio, alla luce di tale rilevante novità, una domanda di corresponsione di somme periodiche di denaro ex art. 129, comma 1, c.c..

Con riguardo al primo profilo, l’ordinanza impugnata ha affermato che l’obbligo informativo violato risulta sancito, «tra l’altro» , dall’art. 27, comma 5 (rectius: 4 - n.d.r.) , del codice deontologico forense.

Fermi i dubbi sulla pertinenza dell’operato richiamo a una regola di deontologia non ancora entrata in vigoreal tempo del conferimento dell’incarico professionale di cui trattasi - la quale, in ogni caso, viene citata in motivazione fra le varie possibili norme di riferimento, come emerge con chiarezza proprio dall’uso della locuzione «tra l’altro» - , deve rilev arsi che il collegio calabrese ha ravvisato il vero fondamento giuridico dell’obbligo inadempiuto, reputato«funzionale al conseguimento di un consenso informato da parte del cliente», nei doveri di correttezza e diligenza stabiliti dagli artt. 1175 e 1176 c.c., non mancando di evidenziare, in punto di fatto, che la [OSCURATO:PERSONA] «aveva tutti i requisiti per essere ammessa al beneficio, con conseguente possibilità di ottenere un completo sgravio delle spese della difesa legale», e che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] «era senza dubbio a conoscenza delle condizioni reddituali della ricorrente»(pagg. 4-5 dell’ordinanza, paragrafo 5.1).

Il giudizio espresso dal Tribunale appare condivisibile, dovendo ritenersi che già in base ai princìpi generali innanzi evocati, pur in mancanza di una specifica norma deontologica esplicitativa del precetto dagli stessi ricavabile, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuto a dare quel tipo di informazione alla [OSCURATO:PERSONA], che, come incontestatamente accertato dall’impugnata ordinanza, era in possesso dei requisiti di legge per l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

Venendo meno a quell’obbligo, l’avvocato ha precluso alla cliente la possibilità di avvalersi della disciplina normativa a tutela del diritto di difesa dei cittadini non abbienti, che le avrebbe consentito di ottenere il completo esonero dall’obbligo di pagamento degli onorari e delle spese dovuti al difensore, anticipati per legge dall’erario (art. 131, comma 4, lettera a, D.P.R. n. 115 del 2002).

Da tale prospettiva, ancor prima che con l’obbligo di diligenza professionale, il suo comportamento appare in contrasto con il dovere di correttezza - costituente espressione del generale principio di solidarietà sociale ex art. 2 Cost.-, avendo impedito il verificarsi di una situazione in presenza della quale non sarebbe sorto il diritto stesso dell’avvocato al pagamento del compenso nei confronti della cliente.

Del resto, come già da tempo questa Corte ha avuto modo di chiarire, gli obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, imposti dagliartt. 1175, 1176 e 1337 c.c., hanno ormai assunto una funzione e un àmbito applicativo più ampi rispetto a quelli concepiti dal codice civile del 1942 e devono essere considerati strumentali non più soltanto allaconclusione di un contratto valido e socialmente utile, ma anche alla tutela del diritto, di derivazione costituzionale (art. 41, comma 1, Cost.), di autodeterminarsi liberamente nelle proprie scelte negoziali, senza subire interferenze illecite derivanti da condotte di terzi connotate da slealtà e scorrettezza (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 615/2021).

In particolare, è stato ripetutamente affermato, anche con specifico riferimento al contratto d’opera professionale, che la buona fede oggettiva ocorrettezza costituisce fonte di integrazione del comportamento dovuto, laddove impone di compiere,a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi derivanti da previsioni contrattuali o da singole norme di legge, quanto possibile per salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio e alla stregua del caso concreto (cfr. Cass. n. 27122/2021, Cass. n. 9200/2021, Cass. 10822/2020, Cass. n. 8494/2020, Cass. n. 2057/2018, Cass. n. 16990/2015).

Per quanto attiene al secondo profilo di inadempimento, il Tribunale ha affermato che, a sèguito dell’avvenuto deposito, nell’àmbito del giudizio di divorzio pendente fra i coniugi Battaglia/[OSCURATO:PERSONA], della sentenza di delibazione della pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio contratto dai suddetti coniugi, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dovuto fare carico di informare la cliente circa le conseguenze giuridiche prodotte da quella sentenza sul giudizio in corso, nonchè di proporre, nell’interesse della sua assistita, una specifica domanda di pagamento di somme periodiche di denaro ai sensi dell’art. 129, comma 1, c.c., essendo prevedibile, con l’uso della diligenza media di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., che il giudice avrebbe dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di attribuzione dell’assegno divorzile originariamente formulata dalla [OSCURATO:PERSONA].

Ha precisato, in proposito: 1)che con la richiamata pronuncia ecclesiastica era stata accertata la buona fede di ambedue i coniugi al tempo della celebrazione del matrimonio, sicchè, in presenza dell’anzidetta condizione soggettiva, dovevano ritenersi sussistenti tutti i presupposti richiesti dall’art. 129, comma 1, c.c. per il riconoscimento del diritto al pagamento delle somme ivi previste, considerato che la [OSCURATO:PERSONA] risultava sprovvista di adeguati redditi propri e non era passata a nuove nozze; 2)che la sentenza resa all’esito del giudizio di divorzio si era limitata a dare atto della persistenza dell’obbligo del marito di contribuire al mantenimento della moglie, coniuge economicamente più debole, fino al passaggio in giudicato della sentenza di delibazione della pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio, nonchè dell’impossibilità di adottare eventuali statuizioni di carattere economico in relazione al periodo successivo, in mancanza di un’apposita domanda di parte in tal senso; 3)che una simile domanda, proprio perché giustificata dalla sopravvenuta sentenza di nullità del matrimonio, ben poteva essere introdotta nella causa di divorzio, indipendentemente dallo stato processuale in cui questa si trovava.

Il giudizio di negligenza espresso dal giudice a quo nei confronti del Granata viene contestato dal professionista, il quale rimprovera al collegio calabrese di non aver considerato: a) che la causa di divorzio era già stata rinviata per la precisazione delle conclusioni allorchè fu prodotta in giudizio copia della sentenza di delibazione della pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio; b)che per la proposizione di un’eventuale domanda ex art. 129, comma 1, c.c. era necessario il conferimento di un’apposita procura ad litem; c) che una siffatta nuova domanda non poteva in ogni caso essere avanzata nel giudizio in corso, ostandovi il divieto di mutatio libelli.

Il ricorrente trascura, tuttavia, che il dovere di diligenza professionale gli avrebbe imposto, innanzitutto, di informare la cliente dello scenario processuale venutosi a determinare per effetto della pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio, anche ai fini del rilascio di un nuovo mandato difensivo eventualmente necessario per poter intraprendere le opportune i niziative nell’interesse della stessa.

Egli, inoltre, si limita a sostenere che la domanda in questione, ove mai formulata, avrebbe configurato un’inammissibile mutatio libelli, ma non svolge specifiche argomentazioni tese a dimostrare l’erroneità della motivazione spesa sul punto dall’impugnata ordinanza, incentrata sul rilievo che tale domanda -mirante a far valere un diritto patrimoniale sottoposto alla clausola «rebus sic stantibus»- sarebbe stata invece proponibile nel giudizio di divorzio, trovando giustificazione nel «fatto sopravvenuto» costituito dallapronuncia di nullità del matrimonio.

Anche in parte qua le doglianze mosse dal Granata si rivelano inidonee a intaccare il ragionamento seguìto dal Tribunale, peraltro conforme ai princìpi costantemente enunciati da questa Corte, la quale ha più volte affermato che, nell’adempimento dell’incarico affidatogli e per l’intero svolgimento del rapporto contrattuale, l’avvocato deve assolvere, fra gli altri, ai doveri di sollecitazione e informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o in ogni caso produttive del rischio di effetti dannosi (cfr. Cass. n. 19250/2019, Cass. n. 10289/2015, Cass. n. 14597/2004, Cass. n. 16023/2002).

Acclarata l’infondatezza del ricorso principale, può ora procedersi alla disamina dei due motivi in cui si articola la proposta impugnazione incidentale.

Il primo motivo, a dispetto della sua formale rubrica, che impropriamente richiama gli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c., prospetta la questione - risolta in senso negativo dal collegio calabrese- relativa all’esistenza del nesso eziologico fra l’evento dannoso prodotto dalla negligente condotta professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il danno patrimoniale effettivamente patito dalla cliente.

Esso è destituito di fondamento, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non solo non contesta specificamente quanto argomentato in proposito dall’ordinanza gravata -e cioè che «l’inerzia del difensore non ha comportato alcuna decadenza della parte dal potere di promuovere un autonomo giudizio di merito tendente ad accertare la sussistenza del diritto alla corresponsione della somma di denaro di cui al menzionato art. 129 c.c.»-, ma nemmeno adduce di avere - contrariamente all’assunto del Tribunale- allegato e provato le conseguenze pregiudizievoli da lei concretamente sofferte a causa della ritardata disponibilità della detta somma.

Per il vero, in un punto del controricorso (pag. 11, righi 2-5) ella accenna al fatto che, a sèguito del passaggio in giudicato della sentenza di delibazione della pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio, il datore di lavoro del coniuge avrebbe cessato di versarle direttamente, previa trattenuta sullo stipendio dell’obbligato, l’importo mensile di 200 euro, ritenuto indispensabile per il proprio mantenimento .

Non risulta, però, chiarito se questa specifica voce di danno sia stata dedotta nella pregressa fase di merito, né tantomeno indicato l’atto processuale incui essa trovasi esposta, sicchè l’allegazione va ritenuta inammissibile per la sua novità.

Il secondo è un «non motivo», in quanto, lungi dal formulare considerazioni critiche in ordine al provvedimento di compensazione delle spese processuali adottato dal giudice a quo, si limita a sollecitarne la rivalutazione in conseguenza dell’auspicato accoglimento del ricorso incidentale, e quindi in forza dell’effetto espansivo interno dalla pronuncia di cassazione, il quale opera automaticamente, ai sensi dell’art. 336, comma 1, c.p.c., senza bisogno di specifica impugnazione (cfr. Cass. n. 7487/2023, Cass. n. 6399/2023, Cass. n. 33968/2022).

In definitiva, vanno respinti sia il ricorso principale che quello incidentale.

Le spese del presente grado di legittimità possono essere interamente compensate fra le parti, attesa la loro reciproca soccombenza.

Stante l’esito del giudizio, deve essere resa nei confronti di entrambi i ricorrenti -compresa la [OSCURATO:PERSONA], ammessa in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 4315/2020, Cass. n. 27867/2019)- l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale e compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22706/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] E CLODIA n. 36/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentato e difeso da se medesimo, ai sensi dell’art. 86 c.p.c. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat a ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente-ricorrente in via incidentale - avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di CATANZARO n. 2975 /201 8 cron.depositata il 07/05/2018 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1) Con ordinanza ex art. 14 D. Lgs. n. 150 del 2011 depositata il 7 maggio 2018, il Tribunale di Catanzaro rigettava la domanda avanzata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il pagamento delle competenze maturate per l’attività difensiva prestata in favore della convenuta nel giudizio di divorzio svoltosi fra la stessa e il coniuge [OSCURATO:PERSONA]; nel contempo, respingeva anche la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dalla predetta [OSCURATO:PERSONA], la quale lamentava di aver subìto danni a causa della negligente condotta professionale del ricorrente, e compensava interamente fra le parti le spese processuali. A sostegno della decisione adottata il collegio calabrese osservava: che nessun compenso poteva essere riconosciuto al ricorrente, risultando fondata l’eccezione di inadempimento opposta nei suoi confronti dalla convenuta; che non era accoglibile la spiegata domanda riconvenzionale, in difetto di prova del nesso di causalità tra l’inadempimento del professionista e il pregiudizio patrimoniale concretamente subìto dalla cliente. Contro tale ordinanza il Granata ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti dalla [OSCURATO:PERSONA] con controricorso contenente anche ricorso incidentale, affidato a due mezzi di impugnazione. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35, comma 6, D. Lgs. n. 149 del 2022. La sola ricorrente incidentale ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2) Con il primo motivo del ricorso principale è denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1176 c.c., nonché dell’art. 3 L. n. 247 del 2012. Si deduce, in proposito, che erroneamente il Tribunale ha addebitato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] la violazione del dovere di diligenza imposto dall’art. 1176 c.c., per avere egli omesso di informare la [OSCURATO:PERSONA], all’atto del conferimento dell’incarico professionale oggetto della presente controversia, della possibilità di essere ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. L’obbligo di fornire tale specifica informazione è stato, infatti, per la prima volta espressamente introdotto dall’art. 27, comma 4, del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014, in vigore dal 16 dicembre 2014, laddove un’analoga previsione non era contenuta nel codice previgente, applicabile ratione temporis. Con il secondo motivo, lamentandosi nuovamente la violazione o falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., viene rimproverato al Tribunale calabrese di aver a torto ritenuto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] sia venuto meno all’obbligo di informare la [OSCURATO:PERSONA] in ordine agli effetti giuridici prodotti sul giudizio di divorzio pendente fra lei e il marito dalla sopravvenuta sentenza di delibazione della pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario da loro contratto, e in particolare di renderla edotta della possibilità di formulare nell’àmbito di quello stesso giudizio, in sostituzione dell’originaria domanda di assegno divorzile, una nuova richiesta di corresponsione di somme periodiche di denaro ex art. 129, comma 1, c.c., secondo la disciplina civilistica in materia di matrimonio putativo; richiesta la cui mancata proposizione ha impedito alla cliente, priva di adeguati redditi propri, di vedersi riconosciuto il diritto a un contributo economico da parte del coniuge, necessario per la soddisfazione delle proprie primarie esigenze di vita. Obietta, sul punto, il ricorrente che il Tribunale non avrebbe tenuto nel debito conto la circostanza che la cennata sentenza di delibazione fu prodotta nel giudizio di divorzio soltanto il 14 febbraio 2013, a distanza di quasi tre anni dalla data in cui la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni (16 aprile 2010), né avrebbe considerato che egli non poteva validamente proporre nel corso di quel giudizio un’eventuale domanda di corresponsione delle somme di cui all’art. 129, comma 1, c.c., sia perché sprovvisto di procura a d hoc , sia perché una simile domanda, integrando una non consentita mutatio libelli, sarebbe inevitabilmente andata incontro a una declaratoria di inammissibilità. Nessuna negligenza professionale potrebbe, pertanto, essere ascritta all’avv. [OSCURATO:PERSONA], avendo egli svolto con la dovuta diligenza e perizia l’incarico, ottenendo il massimo risultato possibile . 2.1) Con il primo motivo di ricorso incidentale l’impugnata ordinanza viene censurata per violazione o falsa applicazione degli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c., nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Granata. Si sostiene che, a differenza di quanto affermato dal Tribunale catanzarese, il comportamento inadempiente del professionista ha prodotto alla cliente un danno patrimoniale risarcibile, atteso che: -il giudizio di divorzio si è concluso senza il riconoscimento del diritto della [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione di somme periodiche di denaro da parte del marito, ai sensi dell’art. 129, comma 1, c.c., per non essere stata proposta in quella sede la relativa domanda; -a causa di ciò, ella è rimasta priva dei mezzi di sussistenza, in quanto, a sèguitodel venir meno del vincolo coniugale, il datore di lavoro del coniuge ha cessato di versarle direttamente, previa trattenuta sullo stipendio dell’obbligato, l’importo dell’assegno mensile di mantenimento che le era stato attribuito dalla sentenza di separazione personale. Con il secondo motivo, rubricato Art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell’art. 92, comma 2° c.p.c. , viene richiesta una rivalutazione delle spese del giudizio di merito - interamente compensate dal Tribunale per la reciproca soccombenza delle parti-, in conseguenza dell’auspicata pronuncia di accoglimento dell’impugnazione incidentale. 3) I due motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente, in quanto propongono una questione di interpretazione degli artt. 1175 e 1176 c.c., norme di diritto di cui viene lamentata la violazione o falsa applicazione da parte del giudice a quo. Essi risultano infondati. Il Tribunale di Catanzaro ha accolto l’eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA], ritenendo configurabile il dedotto inadempimento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] sotto due diversi profili: a) l’omessa informazione della cliente circa la possibilità di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato; b) la negligenza nella difesa tecnica, concretatasi nel non aver reso edotta la cliente medesima delle conseguenze prodotte sul giudizio di divorzio in corso dalla sopravvenuta pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio, delibata dalla Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza passata in giudicato, e nel non aver proposto in quel giudizio, alla luce di tale rilevante novità, una domanda di corresponsione di somme periodiche di denaro ex art. 129, comma 1, c.c.. Con riguardo al primo profilo, l’ordinanza impugnata ha affermato che l’obbligo informativo violato risulta sancito, «tra l’altro» , dall’art. 27, comma 5 (rectius: 4 - n.d.r.) , del codice deontologico forense. Fermi i dubbi sulla pertinenza dell’operato richiamo a una regola di deontologia non ancora entrata in vigoreal tempo del conferimento dell’incarico professionale di cui trattasi - la quale, in ogni caso, viene citata in motivazione fra le varie possibili norme di riferimento, come emerge con chiarezza proprio dall’uso della locuzione «tra l’altro» - , deve rilev arsi che il collegio calabrese ha ravvisato il vero fondamento giuridico dell’obbligo inadempiuto, reputato«funzionale al conseguimento di un consenso informato da parte del cliente», nei doveri di correttezza e diligenza stabiliti dagli artt. 1175 e 1176 c.c., non mancando di evidenziare, in punto di fatto, che la [OSCURATO:PERSONA] «aveva tutti i requisiti per essere ammessa al beneficio, con conseguente possibilità di ottenere un completo sgravio delle spese della difesa legale», e che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] «era senza dubbio a conoscenza delle condizioni reddituali della ricorrente»(pagg. 4-5 dell’ordinanza, paragrafo 5.1). Il giudizio espresso dal Tribunale appare condivisibile, dovendo ritenersi che già in base ai princìpi generali innanzi evocati, pur in mancanza di una specifica norma deontologica esplicitativa del precetto dagli stessi ricavabile, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuto a dare quel tipo di informazione alla [OSCURATO:PERSONA], che, come incontestatamente accertato dall’impugnata ordinanza, era in possesso dei requisiti di legge per l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. Venendo meno a quell’obbligo, l’avvocato ha precluso alla cliente la possibilità di avvalersi della disciplina normativa a tutela del diritto di difesa dei cittadini non abbienti, che le avrebbe consentito di ottenere il completo esonero dall’obbligo di pagamento degli onorari e delle spese dovuti al difensore, anticipati per legge dall’erario (art. 131, comma 4, lettera a, D.P.R. n. 115 del 2002). Da tale prospettiva, ancor prima che con l’obbligo di diligenza professionale, il suo comportamento appare in contrasto con il dovere di correttezza - costituente espressione del generale principio di solidarietà sociale ex art. 2 Cost.-, avendo impedito il verificarsi di una situazione in presenza della quale non sarebbe sorto il diritto stesso dell’avvocato al pagamento del compenso nei confronti della cliente. Del resto, come già da tempo questa Corte ha avuto modo di chiarire, gli obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, imposti dagliartt. 1175, 1176 e 1337 c.c., hanno ormai assunto una funzione e un àmbito applicativo più ampi rispetto a quelli concepiti dal codice civile del 1942 e devono essere considerati strumentali non più soltanto allaconclusione di un contratto valido e socialmente utile, ma anche alla tutela del diritto, di derivazione costituzionale (art. 41, comma 1, Cost.), di autodeterminarsi liberamente nelle proprie scelte negoziali, senza subire interferenze illecite derivanti da condotte di terzi connotate da slealtà e scorrettezza (cfr. Cass. Sez. Un. n. 615/2021). In particolare, è stato ripetutamente affermato, anche con specifico riferimento al contratto d’opera professionale, che la buona fede oggettiva ocorrettezza costituisce fonte di integrazione del comportamento dovuto, laddove impone di compiere,a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi derivanti da previsioni contrattuali o da singole norme di legge, quanto possibile per salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell’apprezzabile sacrificio e alla stregua del caso concreto (cfr. Cass. n. 27122/2021, Cass. n. 9200/2021, Cass. 10822/2020, Cass. n. 8494/2020, Cass. n. 2057/2018, Cass. n. 16990/2015). Per quanto attiene al secondo profilo di inadempimento, il Tribunale ha affermato che, a sèguito dell’avvenuto deposito, nell’àmbito del giudizio di divorzio pendente fra i coniugi Battaglia/[OSCURATO:PERSONA], della sentenza di delibazione della pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio contratto dai suddetti coniugi, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dovuto fare carico di informare la cliente circa le conseguenze giuridiche prodotte da quella sentenza sul giudizio in corso, nonchè di proporre, nell’interesse della sua assistita, una specifica domanda di pagamento di somme periodiche di denaro ai sensi dell’art. 129, comma 1, c.c., essendo prevedibile, con l’uso della diligenza media di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., che il giudice avrebbe dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di attribuzione dell’assegno divorzile originariamente formulata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ha precisato, in proposito: 1)che con la richiamata pronuncia ecclesiastica era stata accertata la buona fede di ambedue i coniugi al tempo della celebrazione del matrimonio, sicchè, in presenza dell’anzidetta condizione soggettiva, dovevano ritenersi sussistenti tutti i presupposti richiesti dall’art. 129, comma 1, c.c. per il riconoscimento del diritto al pagamento delle somme ivi previste, considerato che la [OSCURATO:PERSONA] risultava sprovvista di adeguati redditi propri e non era passata a nuove nozze; 2)che la sentenza resa all’esito del giudizio di divorzio si era limitata a dare atto della persistenza dell’obbligo del marito di contribuire al mantenimento della moglie, coniuge economicamente più debole, fino al passaggio in giudicato della sentenza di delibazione della pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio, nonchè dell’impossibilità di adottare eventuali statuizioni di carattere economico in relazione al periodo successivo, in mancanza di un’apposita domanda di parte in tal senso; 3)che una simile domanda, proprio perché giustificata dalla sopravvenuta sentenza di nullità del matrimonio, ben poteva essere introdotta nella causa di divorzio, indipendentemente dallo stato processuale in cui questa si trovava. Il giudizio di negligenza espresso dal giudice a quo nei confronti del Granata viene contestato dal professionista, il quale rimprovera al collegio calabrese di non aver considerato: a) che la causa di divorzio era già stata rinviata per la precisazione delle conclusioni allorchè fu prodotta in giudizio copia della sentenza di delibazione della pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio; b)che per la proposizione di un’eventuale domanda ex art. 129, comma 1, c.c. era necessario il conferimento di un’apposita procura ad litem; c) che una siffatta nuova domanda non poteva in ogni caso essere avanzata nel giudizio in corso, ostandovi il divieto di mutatio libelli. Il ricorrente trascura, tuttavia, che il dovere di diligenza professionale gli avrebbe imposto, innanzitutto, di informare la cliente dello scenario processuale venutosi a determinare per effetto della pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio, anche ai fini del rilascio di un nuovo mandato difensivo eventualmente necessario per poter intraprendere le opportune i niziative nell’interesse della stessa. Egli, inoltre, si limita a sostenere che la domanda in questione, ove mai formulata, avrebbe configurato un’inammissibile mutatio libelli, ma non svolge specifiche argomentazioni tese a dimostrare l’erroneità della motivazione spesa sul punto dall’impugnata ordinanza, incentrata sul rilievo che tale domanda -mirante a far valere un diritto patrimoniale sottoposto alla clausola «rebus sic stantibus»- sarebbe stata invece proponibile nel giudizio di divorzio, trovando giustificazione nel «fatto sopravvenuto» costituito dallapronuncia di nullità del matrimonio. Anche in parte qua le doglianze mosse dal Granata si rivelano inidonee a intaccare il ragionamento seguìto dal Tribunale, peraltro conforme ai princìpi costantemente enunciati da questa Corte, la quale ha più volte affermato che, nell’adempimento dell’incarico affidatogli e per l’intero svolgimento del rapporto contrattuale, l’avvocato deve assolvere, fra gli altri, ai doveri di sollecitazione e informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o in ogni caso produttive del rischio di effetti dannosi (cfr. Cass. n. 19250/2019, Cass. n. 10289/2015, Cass. n. 14597/2004, Cass. n. 16023/2002). Acclarata l’infondatezza del ricorso principale, può ora procedersi alla disamina dei due motivi in cui si articola la proposta impugnazione incidentale. Il primo motivo, a dispetto della sua formale rubrica, che impropriamente richiama gli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c., prospetta la questione - risolta in senso negativo dal collegio calabrese- relativa all’esistenza del nesso eziologico fra l’evento dannoso prodotto dalla negligente condotta professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il danno patrimoniale effettivamente patito dalla cliente. Esso è destituito di fondamento, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non solo non contesta specificamente quanto argomentato in proposito dall’ordinanza gravata -e cioè che «l’inerzia del difensore non ha comportato alcuna decadenza della parte dal potere di promuovere un autonomo giudizio di merito tendente ad accertare la sussistenza del diritto alla corresponsione della somma di denaro di cui al menzionato art. 129 c.c.»-, ma nemmeno adduce di avere - contrariamente all’assunto del Tribunale- allegato e provato le conseguenze pregiudizievoli da lei concretamente sofferte a causa della ritardata disponibilità della detta somma. Per il vero, in un punto del controricorso (pag. 11, righi 2-5) ella accenna al fatto che, a sèguito del passaggio in giudicato della sentenza di delibazione della pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio, il datore di lavoro del coniuge avrebbe cessato di versarle direttamente, previa trattenuta sullo stipendio dell’obbligato, l’importo mensile di 200 euro, ritenuto indispensabile per il proprio mantenimento . Non risulta, però, chiarito se questa specifica voce di danno sia stata dedotta nella pregressa fase di merito, né tantomeno indicato l’atto processuale incui essa trovasi esposta, sicchè l’allegazione va ritenuta inammissibile per la sua novità. Il secondo è un «non motivo», in quanto, lungi dal formulare considerazioni critiche in ordine al provvedimento di compensazione delle spese processuali adottato dal giudice a quo, si limita a sollecitarne la rivalutazione in conseguenza dell’auspicato accoglimento del ricorso incidentale, e quindi in forza dell’effetto espansivo interno dalla pronuncia di cassazione, il quale opera automaticamente, ai sensi dell’art. 336, comma 1, c.p.c., senza bisogno di specifica impugnazione (cfr. Cass. n. 7487/2023, Cass. n. 6399/2023, Cass. n. 33968/2022). In definitiva, vanno respinti sia il ricorso principale che quello incidentale. Le spese del presente grado di legittimità possono essere interamente compensate fra le parti, attesa la loro reciproca soccombenza. Stante l’esito del giudizio, deve essere resa nei confronti di entrambi i ricorrenti -compresa la [OSCURATO:PERSONA], ammessa in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4315/2020, Cass. n. 27867/2019)- l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale e compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale