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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 07487/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 38594/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 30 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 921/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 31/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 — -2 09/02/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. ' E-5Lu.(2, [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2006 [OSCURATO:PERSONA], titolare della impresa individuale EI Mexicano, stipulava con la [OSCURATO:SOCIETA]. un contratto di noleggio, concernente tre spazi pubblicitari monofacciali da posizionarsi nel comune di Termoli.

Nel 2010 la [OSCURATO:SOCIETA]. cedeva il suddetto contratto alla Marne s.r.I., che successivamente variava la denominazione nell'attuale HI- COM [OSCURATO:SOCIETA].

Nel 2014 la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] emetteva fattura, che rimaneva impagata.

2. Con ricorso 12 maggio 2015 la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] presentava ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Torino.

Il Tribunale di Torino, con decreto n. 5336/2015, ingiungeva al Vaccaro il pagamento della somma di euro 5.424,25, oltre accessori.

Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione il Vaccaro, deducendo che: il contratto di noleggio era collegato con un contratto di appalto (che era intercorso tra il Comune di Termoli ed una A.T.I. della quale faceva parte l'originaria firmataria del contratto di noleggio: la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per l'appunto); la cessione del ramo di azienda e del contratto di noleggio era stata effettuata in violazione dell'appalto; tutto ciò avrebbe reso nullo il contratto di noleggio; in ogni caso il noleggio non avrebbe potuto avere durata superiore a quella dell'appalto (e, quindi, al 31 dicembre 2014).

Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA], sostenendo che: il noleggio era valido, in quanto non collegato all'appalto (che riguardava l'esclusiva per una determinata zona); essa società era stata adempiente, in quanto la segnaletica contrattualmente prevista era stata preparata ed esposta fino a data successiva alla risoluzione per inadempimento; essa società aveva comunque le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esposizione dei cartelli prevista nel noleggio; il Vaccaro era stato inadempiente; la clausola penale era equa e le spese stragiudiziali erano dovute.

Il Tribunale di Torino con sentenza n. 5390/2017, in accoglimento parziale dell'opposizione, condannava parte opponente a corrispondere a parte opposta: la somma di euro 2.119,71, oltre agli interessi convenzionali dal dovuto al saldo; la somma di euro 550 a titolo di rifusione delle spese del tentativo di recupero stragiudiziale del credito; le spese di lite relative alla fase monitoria ed al giudizio di opposizione.

3. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il Vaccaro articolando tre motivi: a) la [OSCURATO:SOCIETA] non era legittimata, in quanto non era parte del contratto di appalto; b) detto contratto non si era risolto per inadempimento, ma era stato annullato dal Comune di Termoli per la modifica di uno dei soggetti dell'ATI; c) non erano dovute le spese stragiudiziali, in quanto relative ad un credito inesistente.

La società [OSCURATO:SOCIETA] si costituiva anche nel giudizio di appello, ribadendo la propria legittimazione e chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria con conferma della sentenza impugnata.

La Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 921 del 2019, in accoglimento dell'appello e in riforma integrale della sentenza di primo grado, revocava il decreto ingiuntivo n. 5336 del 2015 e condannava la [OSCURATO:SOCIETA] a rimborsare al Vaccaro, nella predetta qualità, le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.

4. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA].

Non ha svolto difese l'intimato Vaccaro.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.l. c.p.c.

Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni.[OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato nota con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a sette motivi

1.1. Con il primo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 329 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale non ha esaminato la questione relativa al collegamento tra i due contratti, ritenendola erroneamente non oggetto di impugnazione e comunque non contestata.

Osserva che i capi della sentenza di primo grado erano tre (il pagamento della fattura, l'applicazione della penale e le spese stragiudiziali) e che oggetto di appello erano stati soltanto il capo relativo al pagamento della fattura e quello relativo alle spese stragiudiziali.

Deduce che la corte territoriale, dovendo decidere sulla somma portata in fattura, aveva l'obbligo di valutare la validità del contratto in base al quale la fattura era stata emessa e, in questa prospettiva, avrebbe dovuto anche affrontare la questione del collegamento tra i due contratti, collegamento che, in tesi del ricorrente, era stato contestato in comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado ed era stata ribadita nella comparsa in appello.

1.2. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322, 1362 e 1372 c.c. (sempre in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale non ha esaminato la questione del collegamento ed ha così fatto proprio quanto statuito dal Tribunale, che aveva riconosciuto un collegamento negoziale, indicando l'appalto come il contratto presupposto ed il noleggio come il contratto presupponente, sulla base della circostanza che nel contratto di appalto, tra le varie attività indicate come oggetto dello stesso, vi era anche la gestione di spazi pubblicitari.

1.3. Con il terzo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322, 1362, 1372 c.c. e dell'art. 53 disp. att.

C.d.S. (sempre in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che i due contratti erano collegati e comunque non ha considerato che il contratto di noleggio può essere correttamente adempiuto sulla base della sola autorizzazione ex art. 23 C.d.S., con la conseguenza che le vicende del contratto di appalto non incidono sul contratto di noleggio.

1.4. Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990, 7 c.p.a., 4 e 5 della legge n. 2248/1865, 37 e 116 del d.

Igs. n. 163/2006 (in relazione all'art. 360 n. 2 e n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha erroneamente applicato l'art. 37 citato (in luogo dell'art. 116 citato) e non ha considerato che la delibera n. 239 del 2016, di risoluzione del contratto con effetti ex nunc, non essendo stata impugnata, era ancora efficace, ragion per cui essa non aveva giurisdizione e competenza per travolgere o modificare un provvedimento amministrativo legittimo.

In sostanza, secondo parte ricorrente, il giudice di primo grado aveva correttamente escluso qualsiasi nullità del contratto di appalto e del contratto di noleggio.

1.5. Con il quinto motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345 e 153 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale non ha ritenuto ammissibile la produzione in appello del documento n. 4, che si era formato il 17 febbraio 2017 (cioé dopo la chiusura dell'istruttoria di primo grado, avvenuta il 14 luglio 2016, ma prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'Il maggio 2017) e che, esseno in esso regolati gli spazi pubblicitari tra la [OSCURATO:SOCIETA] ed il Comune di Termoli, sarebbe stato rilevante al fine di provare che i due contratti erano tra loro autonomi e indipendenti.

Sostiene che, in caso di documento sopravvenuto, cioè formatosi dopo la scadenza dei termini ex art. 183, non è possibile la produzione, ma è possibile chiedere la remissione in termini ex art. 153 c.p.c.; poiché detta remissione non era stata chiesta, la produzione in appello avrebbe dovuto essere considerata ammissibile.

1.6. Con il sesto motivo parte ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 d.

Igs. n. 231/2002, dell'art. 1218 c.c. e degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui, avendo erroneamente ritenuto non dovuto il capitale ingiunto, ha erroneamente ritenuto non dovute le spese per il tentativo di recupero stragiudiziale del credito.

Sostiene che dette spese erano dovute, in quanto previste dall'art. 7.2 del contratto di noleggio e comunque dal d.

Igs. n. 231/2002 (al quale la norma contrattuale rinviava).

1.7. Con il settimo ed ultimo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale l'ha condannata alla rifusione in favore della controparte delle spese processuali.

2. In sintesi, va dato atto che la corte territoriale, nella impugnata sentenza, dopo aver confermato la legittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] (pp.3-4), in accoglimento del secondo motivo di appello, ha ritenuto (pp. 4-5), come il primo giudice, il collegamento funzionale tra il contratto di appalto ed il contratto noleggio, ma, contrariamente al primo giudice, ha ritenuto che la nullità del primo contratto si riflettesse sull'altro, con la conseguenza che ha ritenuto che nulla era dovuto alla società appellata a titolo di canoni di noleggio, ancorché scaduti e impagati; e alle pagine 5 e 6 ha spiegato le ragioni per le quali sul punto non potevano essere accolte le argomentazioni svolte dalla difesa della società, odierna ricorrente.

3. Il ricorso è inammissibile sotto plurimi motivi.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] osserva in primo luogo che il ricorso non fornisce tutti gli elementi utili a ricostruire la specifica vicenda processuale contestata, in quanto parte ricorrente, nel ripercorrere lo svolgimento del giudizio di primo e di secondo grado, accenna soltanto alle difese svolte dalla controparte (in entrambi i giudizi di merito) ed al contenuto della decisione di primo grado.

Al riguardo occorre ricordare che il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto- forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

U., n. 11653 del 2006).

La prescrizione di detto requisito risponde ad una esigenza (non di mero formalismo, ma) di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez.

U., n. 2602 del 2003).

Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga l'indicazione, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma sommario, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Nella specie, il ricorso, poiché nell'esposizione del fatto non rispetta tali contenuti (e nemmeno la lettura della parte successiva, illustrativa delle doglianze, rimedia all'insufficienza), va per ciò stesso dichiarato inammissibile.

3.2. Il ricorso è inammissibile anche perché in esso, oltre ad una completa, sia pur sommaria, esposizione dei fatti di causa, manca la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, che l'art. 366, comma 1 c.p.c. richiede «a pena di inammissibilità», al n. 6 (in sinergia con il principio di specificità dei motivi veicolato dal n. 4) e il cui rispetto comporta che dalla sola lettura dell'atto, corredato da puntuali riferimenti normativi e documentali, il Giudice di legittimità deve essere posto in grado di comprendere le critiche rivolte alla pronuncia del Giudice di merito, per poterne poi valutare la fondatezza.

Il formante normativo, giurisprudenziale e convenzionale segnala che il ricorso è "autosufficiente", e quindi ammissibile, quando: i) i motivi rispondono ai criteri di specificità previsti dal codice di rito; ii) ogni motivo indica, se del caso, l'atto, il documento, il contratto su cui si basa ed i riferimenti topografici (pagine, paragrafi o righe) dei brani citati; iii) ogni motivo indica la fase processuale in cui il documento o l'atto è stato creato o prodotto; iv) il ricorso è accompagnato da un fascicoletto che contiene, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., gli atti, i documenti, i contratti cui si fa riferimento nel ricorso.

Nel caso di specie parte ricorrente fonda il ricorso su vari documenti ed atti (contratto di noleggio e relativa clausola penale; cessione del suddetto contratto; fattura n. 625/14; comunicazione 24 luglio 2014; contratto di appalto; autorizzazioni amministrative, documento n. 4, ecc.), senza tuttavia dare idonea contezza del loro contenuto e/o della loro localizzazione.

3.3. In definitiva, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 366 comma 1 n. 3 e n. 6, il ricorso è ammissibile allorquando sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito.

Poiché nel caso di specie entrambi i suddetti requisiti mancano, il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Il carattere assorbente delle considerazioni che precedono esime dal rilievo di ulteriori, altrimenti potenzialmente concorrenti, ragioni di inammissibilità dei singoli motivi, poiché: a) il primo motivo è inammissibile, in quanto anche la sentenza di primo grado aveva affermato il collegamento e detto collegamento non ha formato oggetto di appello incidentale da parte dell'odierna ricorrente; b) i motivi secondo e terzo sono entrambi inammissibili, in quanto la questione, ad essi sottesa, è preclusa dalla mancata riproposizione in appello, e comunque sono del tutto privi di autosufficienza sui documenti presupposti; c) il motivo quarto è a sua volta privo di autosufficienza su quando la relativa questione sia stata sottoposta, negli esatti termini, al giudice di appello, ma pure sui documenti presupposti per l'invocata applicazione dell'art. 116 d.lgs. n. 163/2006; d) il motivo quinto è inammissibile per difetto di autosufficienza, se non sul contenuto del documento, almeno su quando la relativa questione sia stata posta al giudice di appello, nonché ancora per intervenuto giudicato sulla sussistenza del collegamento negoziale, che renderebbe irrilevante il documento stesso;e) il motivo sesto è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto il rigetto preclude il recupero di qualunque spesa afferente la sorta capitale; f) il motivo settimo è, per così dire, un "non motivo", limitandosi a postulare un effetto, quello della caducazione della statuizione sulle spese, che sarebbe conseguito comunque ai sensi dell'art. 336, primo comma, c.p.c. nel caso di accoglimento totale o parziale del ricorso (Cass. n. 33968 del 27/09/2022).

5. Per tutte le ragioni che precedono il ricorso è inammissibile.

All'inammissibilità del ricorso non consegue alcuna pronuncia sulle spese, non essendovi state difese della parte intimata, ma consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 38594/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 30 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 921/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 31/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 — -2 09/02/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. ' E-5Lu.(2, [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2006 [OSCURATO:PERSONA], titolare della impresa individuale EI Mexicano, stipulava con la [OSCURATO:SOCIETA]. un contratto di noleggio, concernente tre spazi pubblicitari monofacciali da posizionarsi nel comune di Termoli. Nel 2010 la [OSCURATO:SOCIETA]. cedeva il suddetto contratto alla Marne s.r.I., che successivamente variava la denominazione nell'attuale HI- COM [OSCURATO:SOCIETA]. Nel 2014 la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] emetteva fattura, che rimaneva impagata. 2. Con ricorso 12 maggio 2015 la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] presentava ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Torino. Il Tribunale di Torino, con decreto n. 5336/2015, ingiungeva al Vaccaro il pagamento della somma di euro 5.424,25, oltre accessori. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione il Vaccaro, deducendo che: il contratto di noleggio era collegato con un contratto di appalto (che era intercorso tra il Comune di Termoli ed una A.T.I. della quale faceva parte l'originaria firmataria del contratto di noleggio: la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per l'appunto); la cessione del ramo di azienda e del contratto di noleggio era stata effettuata in violazione dell'appalto; tutto ciò avrebbe reso nullo il contratto di noleggio; in ogni caso il noleggio non avrebbe potuto avere durata superiore a quella dell'appalto (e, quindi, al 31 dicembre 2014). Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA], sostenendo che: il noleggio era valido, in quanto non collegato all'appalto (che riguardava l'esclusiva per una determinata zona); essa società era stata adempiente, in quanto la segnaletica contrattualmente prevista era stata preparata ed esposta fino a data successiva alla risoluzione per inadempimento; essa società aveva comunque le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esposizione dei cartelli prevista nel noleggio; il Vaccaro era stato inadempiente; la clausola penale era equa e le spese stragiudiziali erano dovute. Il Tribunale di Torino con sentenza n. 5390/2017, in accoglimento parziale dell'opposizione, condannava parte opponente a corrispondere a parte opposta: la somma di euro 2.119,71, oltre agli interessi convenzionali dal dovuto al saldo; la somma di euro 550 a titolo di rifusione delle spese del tentativo di recupero stragiudiziale del credito; le spese di lite relative alla fase monitoria ed al giudizio di opposizione. 3. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il Vaccaro articolando tre motivi: a) la [OSCURATO:SOCIETA] non era legittimata, in quanto non era parte del contratto di appalto; b) detto contratto non si era risolto per inadempimento, ma era stato annullato dal Comune di Termoli per la modifica di uno dei soggetti dell'ATI; c) non erano dovute le spese stragiudiziali, in quanto relative ad un credito inesistente. La società [OSCURATO:SOCIETA] si costituiva anche nel giudizio di appello, ribadendo la propria legittimazione e chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria con conferma della sentenza impugnata. La Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 921 del 2019, in accoglimento dell'appello e in riforma integrale della sentenza di primo grado, revocava il decreto ingiuntivo n. 5336 del 2015 e condannava la [OSCURATO:SOCIETA] a rimborsare al Vaccaro, nella predetta qualità, le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio. 4. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. Non ha svolto difese l'intimato Vaccaro. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.l. c.p.c. Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni.[OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato nota con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a sette motivi 1.1. Con il primo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 329 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale non ha esaminato la questione relativa al collegamento tra i due contratti, ritenendola erroneamente non oggetto di impugnazione e comunque non contestata. Osserva che i capi della sentenza di primo grado erano tre (il pagamento della fattura, l'applicazione della penale e le spese stragiudiziali) e che oggetto di appello erano stati soltanto il capo relativo al pagamento della fattura e quello relativo alle spese stragiudiziali. Deduce che la corte territoriale, dovendo decidere sulla somma portata in fattura, aveva l'obbligo di valutare la validità del contratto in base al quale la fattura era stata emessa e, in questa prospettiva, avrebbe dovuto anche affrontare la questione del collegamento tra i due contratti, collegamento che, in tesi del ricorrente, era stato contestato in comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado ed era stata ribadita nella comparsa in appello. 1.2. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322, 1362 e 1372 c.c. (sempre in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale non ha esaminato la questione del collegamento ed ha così fatto proprio quanto statuito dal Tribunale, che aveva riconosciuto un collegamento negoziale, indicando l'appalto come il contratto presupposto ed il noleggio come il contratto presupponente, sulla base della circostanza che nel contratto di appalto, tra le varie attività indicate come oggetto dello stesso, vi era anche la gestione di spazi pubblicitari. 1.3. Con il terzo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322, 1362, 1372 c.c. e dell'art. 53 disp. att. C.d.S. (sempre in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che i due contratti erano collegati e comunque non ha considerato che il contratto di noleggio può essere correttamente adempiuto sulla base della sola autorizzazione ex art. 23 C.d.S., con la conseguenza che le vicende del contratto di appalto non incidono sul contratto di noleggio. 1.4. Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990, 7 c.p.a., 4 e 5 della legge n. 2248/1865, 37 e 116 del d. Igs. n. 163/2006 (in relazione all'art. 360 n. 2 e n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha erroneamente applicato l'art. 37 citato (in luogo dell'art. 116 citato) e non ha considerato che la delibera n. 239 del 2016, di risoluzione del contratto con effetti ex nunc, non essendo stata impugnata, era ancora efficace, ragion per cui essa non aveva giurisdizione e competenza per travolgere o modificare un provvedimento amministrativo legittimo. In sostanza, secondo parte ricorrente, il giudice di primo grado aveva correttamente escluso qualsiasi nullità del contratto di appalto e del contratto di noleggio. 1.5. Con il quinto motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345 e 153 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale non ha ritenuto ammissibile la produzione in appello del documento n. 4, che si era formato il 17 febbraio 2017 (cioé dopo la chiusura dell'istruttoria di primo grado, avvenuta il 14 luglio 2016, ma prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'Il maggio 2017) e che, esseno in esso regolati gli spazi pubblicitari tra la [OSCURATO:SOCIETA] ed il Comune di Termoli, sarebbe stato rilevante al fine di provare che i due contratti erano tra loro autonomi e indipendenti. Sostiene che, in caso di documento sopravvenuto, cioè formatosi dopo la scadenza dei termini ex art. 183, non è possibile la produzione, ma è possibile chiedere la remissione in termini ex art. 153 c.p.c.; poiché detta remissione non era stata chiesta, la produzione in appello avrebbe dovuto essere considerata ammissibile. 1.6. Con il sesto motivo parte ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 d. Igs. n. 231/2002, dell'art. 1218 c.c. e degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui, avendo erroneamente ritenuto non dovuto il capitale ingiunto, ha erroneamente ritenuto non dovute le spese per il tentativo di recupero stragiudiziale del credito. Sostiene che dette spese erano dovute, in quanto previste dall'art. 7.2 del contratto di noleggio e comunque dal d. Igs. n. 231/2002 (al quale la norma contrattuale rinviava). 1.7. Con il settimo ed ultimo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale l'ha condannata alla rifusione in favore della controparte delle spese processuali. 2. In sintesi, va dato atto che la corte territoriale, nella impugnata sentenza, dopo aver confermato la legittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] (pp.3-4), in accoglimento del secondo motivo di appello, ha ritenuto (pp. 4-5), come il primo giudice, il collegamento funzionale tra il contratto di appalto ed il contratto noleggio, ma, contrariamente al primo giudice, ha ritenuto che la nullità del primo contratto si riflettesse sull'altro, con la conseguenza che ha ritenuto che nulla era dovuto alla società appellata a titolo di canoni di noleggio, ancorché scaduti e impagati; e alle pagine 5 e 6 ha spiegato le ragioni per le quali sul punto non potevano essere accolte le argomentazioni svolte dalla difesa della società, odierna ricorrente. 3. Il ricorso è inammissibile sotto plurimi motivi. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] osserva in primo luogo che il ricorso non fornisce tutti gli elementi utili a ricostruire la specifica vicenda processuale contestata, in quanto parte ricorrente, nel ripercorrere lo svolgimento del giudizio di primo e di secondo grado, accenna soltanto alle difese svolte dalla controparte (in entrambi i giudizi di merito) ed al contenuto della decisione di primo grado. Al riguardo occorre ricordare che il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto- forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U., n. 11653 del 2006). La prescrizione di detto requisito risponde ad una esigenza (non di mero formalismo, ma) di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U., n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga l'indicazione, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma sommario, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Nella specie, il ricorso, poiché nell'esposizione del fatto non rispetta tali contenuti (e nemmeno la lettura della parte successiva, illustrativa delle doglianze, rimedia all'insufficienza), va per ciò stesso dichiarato inammissibile. 3.2. Il ricorso è inammissibile anche perché in esso, oltre ad una completa, sia pur sommaria, esposizione dei fatti di causa, manca la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, che l'art. 366, comma 1 c.p.c. richiede «a pena di inammissibilità», al n. 6 (in sinergia con il principio di specificità dei motivi veicolato dal n. 4) e il cui rispetto comporta che dalla sola lettura dell'atto, corredato da puntuali riferimenti normativi e documentali, il Giudice di legittimità deve essere posto in grado di comprendere le critiche rivolte alla pronuncia del Giudice di merito, per poterne poi valutare la fondatezza. Il formante normativo, giurisprudenziale e convenzionale segnala che il ricorso è "autosufficiente", e quindi ammissibile, quando: i) i motivi rispondono ai criteri di specificità previsti dal codice di rito; ii) ogni motivo indica, se del caso, l'atto, il documento, il contratto su cui si basa ed i riferimenti topografici (pagine, paragrafi o righe) dei brani citati; iii) ogni motivo indica la fase processuale in cui il documento o l'atto è stato creato o prodotto; iv) il ricorso è accompagnato da un fascicoletto che contiene, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., gli atti, i documenti, i contratti cui si fa riferimento nel ricorso. Nel caso di specie parte ricorrente fonda il ricorso su vari documenti ed atti (contratto di noleggio e relativa clausola penale; cessione del suddetto contratto; fattura n. 625/14; comunicazione 24 luglio 2014; contratto di appalto; autorizzazioni amministrative, documento n. 4, ecc.), senza tuttavia dare idonea contezza del loro contenuto e/o della loro localizzazione. 3.3. In definitiva, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 366 comma 1 n. 3 e n. 6, il ricorso è ammissibile allorquando sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito. Poiché nel caso di specie entrambi i suddetti requisiti mancano, il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Il carattere assorbente delle considerazioni che precedono esime dal rilievo di ulteriori, altrimenti potenzialmente concorrenti, ragioni di inammissibilità dei singoli motivi, poiché: a) il primo motivo è inammissibile, in quanto anche la sentenza di primo grado aveva affermato il collegamento e detto collegamento non ha formato oggetto di appello incidentale da parte dell'odierna ricorrente; b) i motivi secondo e terzo sono entrambi inammissibili, in quanto la questione, ad essi sottesa, è preclusa dalla mancata riproposizione in appello, e comunque sono del tutto privi di autosufficienza sui documenti presupposti; c) il motivo quarto è a sua volta privo di autosufficienza su quando la relativa questione sia stata sottoposta, negli esatti termini, al giudice di appello, ma pure sui documenti presupposti per l'invocata applicazione dell'art. 116 d.lgs. n. 163/2006; d) il motivo quinto è inammissibile per difetto di autosufficienza, se non sul contenuto del documento, almeno su quando la relativa questione sia stata posta al giudice di appello, nonché ancora per intervenuto giudicato sulla sussistenza del collegamento negoziale, che renderebbe irrilevante il documento stesso;e) il motivo sesto è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto il rigetto preclude il recupero di qualunque spesa afferente la sorta capitale; f) il motivo settimo è, per così dire, un "non motivo", limitandosi a postulare un effetto, quello della caducazione della statuizione sulle spese, che sarebbe conseguito comunque ai sensi dell'art. 336, primo comma, c.p.c. nel caso di accoglimento totale o parziale del ricorso (Cass. n. 33968 del 27/09/2022). 5. Per tutte le ragioni che precedono il ricorso è inammissibile. All'inammissibilità del ricorso non consegue alcuna pronuncia sulle spese, non essendovi state difese della parte intimata, ma consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
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