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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33467/2023

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nte SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 3 marzo 2022 dalla Corte di appello di Palermo; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore delle parti civili, Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e, quale sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. udite le richieste dei difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concussione, emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, ha ridotto la pena inflitta ad anni quattro di reclusione, confermando le statuizioni civili e l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], quale responsabile del settore rifiuti del Comune di Campobello di Licata, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso l'U.T.C. del medesimo Comune, giudicato separatamente, abusando della loro qualità, mediante la minaccia implicita rivolta ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], amministratori della OMNIA s.r.I., che non avrebbero ottenuto il pagamento di una fattura relativa a lavori eseguiti dalla OMNIA per il Comune nè avrebbero svolto ulteriori lavori di bonifica e/o stoccaggio di rifiuti, costringevano i predetti a pagare la somma di euro 3000.

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo quattro motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 I primi tre motivi possono essere esposti congiuntamente in quanto prospettano vizi di violazione di legge e di motivazione, in tutte le sue declinazioni, in ordine alla affermata responsabilità dell'imputato.

Un primo profilo di censura attiene al ritenuto concorso del ricorrente, il quale si è limitato a rifiutare di ricevere fuori dagli uffici comunali la documentazione richiesta alla OMNIA ai fini del pagamento dell'ultima fattura relativa ai lavori di bonifica svolti per il Comune.

In primo luogo, si lamenta l'omessa motivazione sul contenuto delle dichiarazioni rese dal teste Falletta, assunte in sede di indagini difensive, il quale ha confermato che il [OSCURATO:PERSONA] incontrò fuori dal Comune l'Incorvaia e non disse di rivolgersi al [OSCURATO:PERSONA] in quel frangente.

Si lamenta, inoltre, la violazione del canone di valutazione della prova indiziaria posto dall'art. 192 cod. proc. pen. ed il travisamento dei fatti in cui è incorsa la Corte territoriale posto che l'Incorvaia, che aveva ricevuto la richiesta di consegna di un documento mancante per il pagamento dell'ultima fattura, come chiarito dallo stesso e dal teste Falletta, fu convocato non da [OSCURATO:PERSONA] ma dall'ufficio ambiente del Comune e che il [OSCURATO:PERSONA], incontrato fuori dal Comune, si rifiutò di ricevere detta documentazione invitandolo a prendere un appuntamento senza, tuttavia specificare il luogo in cui sarebbe dovuto avvenire tale incontro.

Si insiste, pertanto, sul fatto che l'unico coinvolgimento diretto del [OSCURATO:PERSONA] nella presente vicenda attiene al rifiuto di ricevere la documentazione da Incorvaia, mentre il resto delle condotte è ascrivibile ad una esclusiva iniziativa e ad una millanteria del [OSCURATO:PERSONA], intervenuto sin dall'inizio, anche per i rapporti di parentela con Incorvaia.

Tale incongruenza nelle dichiarazioni di Incorvaia, che non fu contattato direttamente da [OSCURATO:PERSONA] per la consegna della documentazione, avrebbe dovuto indurre ad un maggiori rigore nella valutazione delle sue dichiarazioni e ad escludere la sua attendibilità.

La motivazione della sentenza è, inoltre, illogica e contraddittoria in quanto, da un lato, utilizza le dichiarazioni parzialmente confessorie di [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, lo giudica non attendibile.

Un secondo profilo di censura attiene alla mancanza di motivazione sui riscontri alla versione alternativa dei fatti offerta dall'imputato, ovvero la documentazione prodotta in udienza, le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] (comandante dei vigili urbani che ha riferito del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] per ragioni di parentela) e [OSCURATO:PERSONA].

Un terzo profilo di censura attiene alla qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 317 cod. pen. anziché dell'art. 319-quater cod. pen. posto che non è stata acquisita prova del contenuto della minaccia sia in merito al pagamento del residuo dovuto alla OMNIA, avendo il Falletta spiegato che era dovuto alla mancanza della quarta copia dei formulari dei rifiuti ed alla assenza di disponibilità di cassa, sia in ordine alla esclusione dall'assegnazione di futuri lavori, frutto di una percezione soggettiva di Incorvaia. 2.2 Con il quarto motivo si deducono vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la sentenza omesso di motivare in merito agli elementi sintomatici della intensità del dolo, e, di contro, ritenuto esiguo il danno ai soli fini della riduzione della pena inflitta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.

2. Occorre, innanzitutto, premettere alcune osservazioni sul metodo di analisi della sentenza impugnata.

Tale sentenza va, infatti, considerata come una "doppia conforme" della decisione di primo grado, cosicché ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo.

Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ricorre la cd.

"doppia conforme" quando - come nel caso in esame - i giudici dell'appello, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

3. I primi tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono infondati.

In primo luogo, va sottolineato che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la sentenza impugnata ha tenuto conto delle indagini difensive (si vedano le pagine 6 e 7 e la pagina 12 ) ivi comprese le dichiarazioni rese sia da Falletta che da Cutaia.

Va, peraltro, sottolineata la genericità della doglianza difensiva che, in ogni caso, non indica alcuna parte del contenuto di tali dichiarazioni idonea a disarticolare le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata.

Ritiene, inoltre, il Collegio che la sentenza impugnata è pervenuta alla conferma dell'affermazione di responsabilità del ricorrente sulla base di un percorso argomentativo immune da vizi logici o giuridici, ancorato ad una valutazione globale del compendio probatorio, avuto riguardo, in particolare, alle concordi dichiarazioni dei due amministratori, alle risultanze del servizio di videosorveglianza ed alle conversazioni intercettate.

Risulta, infatti, che la vicenda ha avuto origine dall'affidamento diretto da parte di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. del lavoro di bonifica di un'area inquinata da amianto per un importo iniziale di 8000 euro, poi lievitato a 118.000 euro; eseguiti i lavori, la OMNIA percepiva circa 96.000 euro mentre, per il pagamento dei rimanenti 6000, secondo quanto riferito da Incorvaia, l'[OSCURATO:PERSONA] del Comune sollecitava la consegna della quarta copia del formulario dei rifiuti.

Rispetto a tale dichiarazione, dunque, la sentenza impugnata non è incorsa in alcun travisamento della prova, come, invece, denunciato dal ricorrente secondo il quale l'Incorvaia avrebbe riferito di avere ricevuto la richiesta direttamente da [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza ha, inoltre, riferito della telefonata effettuata da Incorvaia al dipendente Falletta al quale comunicò la difficoltà a trovare un parcheggio per at-Sfl di recarsi negli uffici comunali a consegnare il documento richiestogli.

In tale fase, secondo quanto dichiarato da Incorvaia, e riscontrato dalle dichiarazioni del Falletta, si inseriva il [OSCURATO:PERSONA] il quale si presentava in strada al posto del Falletta e, dopo aver detto all'Incorvaia che era lui a decidere chi lavorava per lo stoccaggio dei rifiuti del Comune, gli diceva che avrebbe inviato [OSCURATO:PERSONA] a ritirare i formulari (cfr. pagina 10 della sentenza).

Da tale momento, secondo la ricostruzione offerta dall'Incorvaia, interveniva [OSCURATO:PERSONA] che, dopo avergli inviato un messaggio in cui scriveva "Peppe mi ha detto di cercarti", si presentava negli uffici della Omnia e chiariva le condizioni cui avrebbero dovuto sottostare Incorvaia e Peritore, ovvero che per ogni tranche di pagamento avrebbero dovuto corrispondere una percentuale a [OSCURATO:PERSONA] in assenza della quale non avrebbero avuto il pagamento successivo.

Dalla sentenza di primo grado (pagina 14) risulta, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] si presentava altre due volte presso gli uffici della Omnia, in quanto inviato da [OSCURATO:PERSONA], e lamentava l'omesso pagamento di quanto dovuto.

Veniva, infine, concordato l'appuntamento del settembre 2017 per la consegna della somma di 3000 euro in occasione del quale veniva predisposto un servizio di video sorveglianza e di intercettazione, dettagliatamente descritto dalla sentenza di primo grado (si vedano le pagine da 16 a 20).

Ritiene, inoltre, il Collegio che la prospettata illogicità e contraddittorietà della motivazione conseguente, secondo il ricorrente, all'utilizzazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], benché ritenuto inattendibile, appare disancorata dal tessuto argomentativo della sentenza che, in realtà, pone a fondamento dell'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] gli altri elementi di prova sopra indicati. 2.1 Parimenti infondata è la questione concernente l'erronea qualificazione giuridica della condotta che, ad avviso del Collegio, è stata correttamente sussunta nel paradigma della concussione avuto riguardo, da un lato, alla minaccia formulata direttamente dal [OSCURATO:PERSONA] e poi dal [OSCURATO:PERSONA], prospettando, quale conseguenza del mancato pagamento della somma richiesta, nell'immediato, il mancato conseguimento dell'ultima parte della somma dovuta dal Comune per il lavoro svolto dalla OMNIA, e, in futuro, l'esclusione della società da futuri affidamenti dei lavori pubblici.

Ad avviso del Collegio, le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale si pongono in linea simmetrica con le coordinate ermeneutiche tracciate dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di distinzione tra i reati di concussione e di induzione indebita.

Si è, infatti, condivisibilmente affermato che ciò che connota, dal punto di vista oggettivo, la fattispecie concussiva è l'abuso costrittivo del pubblico agente che si attua, come nel caso in esame, mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita.

Il delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319- quater cod. pen., è, invece, connotato da una condotta di pressione morale, qualificabile come persuasione, suggestione o inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), comunque dotata di minore valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla• richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez.

U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470).

Si è, inoltre, chiarito che, ai fini della configurabilità della concussione, l'abuso costrittivo del pubblico agente non deve necessariamente concretizzarsi in espressioni esplicite, potendo attuarsi anche mediante una minaccia implicita, allusiva, ovvero che abbia assunto forma esortativa o di metafora, purchè sia comunque idonea ad incutere nella persona offesa, in relazione alla personalità dell'agente ed alle circostanze del caso concreto, il timore di un danno ingiusto, così coartandone la volontà (Sez. 6, n. 33653 del 14/09/2020, Bonalumi, Rv. 279924).

3. E', infine, inammissibile il quarto motivo di ricorso in quanto generico ed aspecifico.

Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può, infatti, essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489).

A fronte di tale legittima valutazione della Corte territoriale, il motivo di ricorso si limita ad esprimere un generico dissenso senza, tuttavia, allegare alcun elemento specifico a sostegno della richiesta.

4. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e Comune di [OSCURATO:PERSONA] che si liquidano come in dispositivo in conformità a quanto richiesto nelle note spese depositate in udienza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in complessivi euro 3.500, e dalla parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge.

M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 3 marzo 2022 dalla Corte di appello di Palermo; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore delle parti civili, Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e, quale sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. udite le richieste dei difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concussione, emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, ha ridotto la pena inflitta ad anni quattro di reclusione, confermando le statuizioni civili e l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], quale responsabile del settore rifiuti del Comune di Campobello di Licata, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso l'U.T.C. del medesimo Comune, giudicato separatamente, abusando della loro qualità, mediante la minaccia implicita rivolta ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], amministratori della OMNIA s.r.I., che non avrebbero ottenuto il pagamento di una fattura relativa a lavori eseguiti dalla OMNIA per il Comune nè avrebbero svolto ulteriori lavori di bonifica e/o stoccaggio di rifiuti, costringevano i predetti a pagare la somma di euro 3000. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo quattro motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 I primi tre motivi possono essere esposti congiuntamente in quanto prospettano vizi di violazione di legge e di motivazione, in tutte le sue declinazioni, in ordine alla affermata responsabilità dell'imputato. Un primo profilo di censura attiene al ritenuto concorso del ricorrente, il quale si è limitato a rifiutare di ricevere fuori dagli uffici comunali la documentazione richiesta alla OMNIA ai fini del pagamento dell'ultima fattura relativa ai lavori di bonifica svolti per il Comune. In primo luogo, si lamenta l'omessa motivazione sul contenuto delle dichiarazioni rese dal teste Falletta, assunte in sede di indagini difensive, il quale ha confermato che il [OSCURATO:PERSONA] incontrò fuori dal Comune l'Incorvaia e non disse di rivolgersi al [OSCURATO:PERSONA] in quel frangente. Si lamenta, inoltre, la violazione del canone di valutazione della prova indiziaria posto dall'art. 192 cod. proc. pen. ed il travisamento dei fatti in cui è incorsa la Corte territoriale posto che l'Incorvaia, che aveva ricevuto la richiesta di consegna di un documento mancante per il pagamento dell'ultima fattura, come chiarito dallo stesso e dal teste Falletta, fu convocato non da [OSCURATO:PERSONA] ma dall'ufficio ambiente del Comune e che il [OSCURATO:PERSONA], incontrato fuori dal Comune, si rifiutò di ricevere detta documentazione invitandolo a prendere un appuntamento senza, tuttavia specificare il luogo in cui sarebbe dovuto avvenire tale incontro. Si insiste, pertanto, sul fatto che l'unico coinvolgimento diretto del [OSCURATO:PERSONA] nella presente vicenda attiene al rifiuto di ricevere la documentazione da Incorvaia, mentre il resto delle condotte è ascrivibile ad una esclusiva iniziativa e ad una millanteria del [OSCURATO:PERSONA], intervenuto sin dall'inizio, anche per i rapporti di parentela con Incorvaia. Tale incongruenza nelle dichiarazioni di Incorvaia, che non fu contattato direttamente da [OSCURATO:PERSONA] per la consegna della documentazione, avrebbe dovuto indurre ad un maggiori rigore nella valutazione delle sue dichiarazioni e ad escludere la sua attendibilità. La motivazione della sentenza è, inoltre, illogica e contraddittoria in quanto, da un lato, utilizza le dichiarazioni parzialmente confessorie di [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, lo giudica non attendibile. Un secondo profilo di censura attiene alla mancanza di motivazione sui riscontri alla versione alternativa dei fatti offerta dall'imputato, ovvero la documentazione prodotta in udienza, le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] (comandante dei vigili urbani che ha riferito del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] per ragioni di parentela) e [OSCURATO:PERSONA]. Un terzo profilo di censura attiene alla qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 317 cod. pen. anziché dell'art. 319-quater cod. pen. posto che non è stata acquisita prova del contenuto della minaccia sia in merito al pagamento del residuo dovuto alla OMNIA, avendo il Falletta spiegato che era dovuto alla mancanza della quarta copia dei formulari dei rifiuti ed alla assenza di disponibilità di cassa, sia in ordine alla esclusione dall'assegnazione di futuri lavori, frutto di una percezione soggettiva di Incorvaia. 2.2 Con il quarto motivo si deducono vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la sentenza omesso di motivare in merito agli elementi sintomatici della intensità del dolo, e, di contro, ritenuto esiguo il danno ai soli fini della riduzione della pena inflitta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte. 2. Occorre, innanzitutto, premettere alcune osservazioni sul metodo di analisi della sentenza impugnata. Tale sentenza va, infatti, considerata come una "doppia conforme" della decisione di primo grado, cosicché ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo. Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ricorre la cd. "doppia conforme" quando - come nel caso in esame - i giudici dell'appello, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 3. I primi tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono infondati. In primo luogo, va sottolineato che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la sentenza impugnata ha tenuto conto delle indagini difensive (si vedano le pagine 6 e 7 e la pagina 12 ) ivi comprese le dichiarazioni rese sia da Falletta che da Cutaia. Va, peraltro, sottolineata la genericità della doglianza difensiva che, in ogni caso, non indica alcuna parte del contenuto di tali dichiarazioni idonea a disarticolare le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata. Ritiene, inoltre, il Collegio che la sentenza impugnata è pervenuta alla conferma dell'affermazione di responsabilità del ricorrente sulla base di un percorso argomentativo immune da vizi logici o giuridici, ancorato ad una valutazione globale del compendio probatorio, avuto riguardo, in particolare, alle concordi dichiarazioni dei due amministratori, alle risultanze del servizio di videosorveglianza ed alle conversazioni intercettate. Risulta, infatti, che la vicenda ha avuto origine dall'affidamento diretto da parte di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. del lavoro di bonifica di un'area inquinata da amianto per un importo iniziale di 8000 euro, poi lievitato a 118.000 euro; eseguiti i lavori, la OMNIA percepiva circa 96.000 euro mentre, per il pagamento dei rimanenti 6000, secondo quanto riferito da Incorvaia, l'[OSCURATO:PERSONA] del Comune sollecitava la consegna della quarta copia del formulario dei rifiuti. Rispetto a tale dichiarazione, dunque, la sentenza impugnata non è incorsa in alcun travisamento della prova, come, invece, denunciato dal ricorrente secondo il quale l'Incorvaia avrebbe riferito di avere ricevuto la richiesta direttamente da [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza ha, inoltre, riferito della telefonata effettuata da Incorvaia al dipendente Falletta al quale comunicò la difficoltà a trovare un parcheggio per at-Sfl di recarsi negli uffici comunali a consegnare il documento richiestogli. In tale fase, secondo quanto dichiarato da Incorvaia, e riscontrato dalle dichiarazioni del Falletta, si inseriva il [OSCURATO:PERSONA] il quale si presentava in strada al posto del Falletta e, dopo aver detto all'Incorvaia che era lui a decidere chi lavorava per lo stoccaggio dei rifiuti del Comune, gli diceva che avrebbe inviato [OSCURATO:PERSONA] a ritirare i formulari (cfr. pagina 10 della sentenza). Da tale momento, secondo la ricostruzione offerta dall'Incorvaia, interveniva [OSCURATO:PERSONA] che, dopo avergli inviato un messaggio in cui scriveva "Peppe mi ha detto di cercarti", si presentava negli uffici della Omnia e chiariva le condizioni cui avrebbero dovuto sottostare Incorvaia e Peritore, ovvero che per ogni tranche di pagamento avrebbero dovuto corrispondere una percentuale a [OSCURATO:PERSONA] in assenza della quale non avrebbero avuto il pagamento successivo. Dalla sentenza di primo grado (pagina 14) risulta, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] si presentava altre due volte presso gli uffici della Omnia, in quanto inviato da [OSCURATO:PERSONA], e lamentava l'omesso pagamento di quanto dovuto. Veniva, infine, concordato l'appuntamento del settembre 2017 per la consegna della somma di 3000 euro in occasione del quale veniva predisposto un servizio di video sorveglianza e di intercettazione, dettagliatamente descritto dalla sentenza di primo grado (si vedano le pagine da 16 a 20). Ritiene, inoltre, il Collegio che la prospettata illogicità e contraddittorietà della motivazione conseguente, secondo il ricorrente, all'utilizzazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], benché ritenuto inattendibile, appare disancorata dal tessuto argomentativo della sentenza che, in realtà, pone a fondamento dell'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] gli altri elementi di prova sopra indicati. 2.1 Parimenti infondata è la questione concernente l'erronea qualificazione giuridica della condotta che, ad avviso del Collegio, è stata correttamente sussunta nel paradigma della concussione avuto riguardo, da un lato, alla minaccia formulata direttamente dal [OSCURATO:PERSONA] e poi dal [OSCURATO:PERSONA], prospettando, quale conseguenza del mancato pagamento della somma richiesta, nell'immediato, il mancato conseguimento dell'ultima parte della somma dovuta dal Comune per il lavoro svolto dalla OMNIA, e, in futuro, l'esclusione della società da futuri affidamenti dei lavori pubblici. Ad avviso del Collegio, le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale si pongono in linea simmetrica con le coordinate ermeneutiche tracciate dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di distinzione tra i reati di concussione e di induzione indebita. Si è, infatti, condivisibilmente affermato che ciò che connota, dal punto di vista oggettivo, la fattispecie concussiva è l'abuso costrittivo del pubblico agente che si attua, come nel caso in esame, mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita. Il delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319- quater cod. pen., è, invece, connotato da una condotta di pressione morale, qualificabile come persuasione, suggestione o inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), comunque dotata di minore valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla• richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470). Si è, inoltre, chiarito che, ai fini della configurabilità della concussione, l'abuso costrittivo del pubblico agente non deve necessariamente concretizzarsi in espressioni esplicite, potendo attuarsi anche mediante una minaccia implicita, allusiva, ovvero che abbia assunto forma esortativa o di metafora, purchè sia comunque idonea ad incutere nella persona offesa, in relazione alla personalità dell'agente ed alle circostanze del caso concreto, il timore di un danno ingiusto, così coartandone la volontà (Sez. 6, n. 33653 del 14/09/2020, Bonalumi, Rv. 279924). 3. E', infine, inammissibile il quarto motivo di ricorso in quanto generico ed aspecifico. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può, infatti, essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489). A fronte di tale legittima valutazione della Corte territoriale, il motivo di ricorso si limita ad esprimere un generico dissenso senza, tuttavia, allegare alcun elemento specifico a sostegno della richiesta. 4. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e Comune di [OSCURATO:PERSONA] che si liquidano come in dispositivo in conformità a quanto richiesto nelle note spese depositate in udienza. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in complessivi euro 3.500, e dalla parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge. M
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