Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1996
ECLI:EU:C:1996:127
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61995J0039 - IT
Avis juridique important
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61995J0039
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 marzo 1996. - Procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: [OSCURATO:PERSONA] de police de [OSCURATO:PERSONA] - Francia. - Disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada - Deroga per i veicoli adibiti al servizio della nettezza urbana. - [OSCURATO:PERSONA]39/95.
raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-01601
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
++++
Trasporti ° Trasporti su strada ° Disposizioni in materia sociale ° Deroghe ° Veicoli adibiti al servizio della nettezza urbana ° Nozione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3820/85, art. 4, punto 6]
[OSCURATO:PERSONA]
L' art. 4, punto 6, del regolamento n. 3820/85, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, dev' essere interpretato, allorché include tra le categorie di trasporti esclusi dal campo d' applicazione del regolamento quelli effettuati per mezzo di "veicoli adibiti al servizio della nettezza urbana", nel senso che comprende i veicoli adibiti alla raccolta di rifiuti di tutti i tipi che non costituiscano oggetto di una disciplina più specifica, nonché al loro trasporto a breve distanza, nell' ambito di un servizio generale di interesse pubblico effettuato direttamente dalle autorità pubbliche o da imprese private sotto il controllo di queste.
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-39/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal [OSCURATO:PERSONA] de police di [OSCURATO:PERSONA] (Francia) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro
[OSCURATO:PERSONA],
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 4, punto 6, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il signor [OSCURATO:PERSONA], dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi;
° per il governo francese, dalle signore [OSCURATO:PERSONA], direttore aggiunto presso la direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e Anne de Bourgoing, incaricata di missione presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
° per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla signora [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Goetz zur Hausen, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del signor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del governo francese, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], segretario aggiunto per gli affari esteri presso la direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], barrister, e della Commissione, rappresentata dal signor Goetz zur Hausen, all' udienza del 30 novembre 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 25 gennaio 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 31 gennaio 1995, pervenuta in cancelleria il 17 febbraio successivo, il [OSCURATO:PERSONA] de police di [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, una domanda pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 4, punto 6, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento").
2 Tale questione è sorta nell' ambito di un procedimento penale promosso contro il signor [OSCURATO:PERSONA], accusato di avere violato, in quattro occasioni, la normativa sul tempo di lavoro dei conducenti.
3 Il regolamento stabilisce, nelle sezioni IV e V, la durata dei periodi di guida e di riposo. Tuttavia, secondo l' art. 4:
"Il presente regolamento non si applica ai trasporti effettuati a mezzo di:
(...)
6) veicoli adibiti ai servizi delle fognature, di protezione contro le inondazioni, dell' acqua, del gas, dell' elettricità, della rete stradale, della nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, delle spedizioni postali, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti o riceventi di televisione o radio;
(...)".
4 Il signor [OSCURATO:PERSONA] è presidente - direttore generale di una società la cui attività consiste nella pulizia, nell' asporto, nella bonifica e nel trattamento dei rifiuti. I veicoli della società raccolgono i rifiuti presso le imprese e li trasportano fino a una discarica speciale o a un inceneritore. In occasione di un controllo, la polizia ha constatato che uno dei conducenti dell' impresa aveva superato in quattro occasioni la durata legale della guida continuata. A seguito di ciò il signor [OSCURATO:PERSONA] è stato rinviato a giudizio per violazione del regolamento e del decreto francese 17 ottobre 1986, n. 1130.
5 Dinanzi al giudice nazionale il signor [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che, ai sensi dell' art. 4, punto 6, del regolamento, egli non era tenuto a installare un tachigrafo sui veicoli della sua impresa e che, di conseguenza, il superamento del tempo di guida non poteva costituire un' infrazione.
6 [OSCURATO:PERSONA] de police di [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se l' art. 4 del regolamento (CEE) n. 3820/85 escluda dall' applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 i veicoli di società private di raccolta e trattamento di rifiuti i quali trasportano benne di rifiuti o rifiuti industriali, compreso il caso in cui tali trasporti avvengano su lunghi tratti".
7 Con tale questione, il giudice nazionale domanda in sostanza una definizione della nozione di "veicoli adibiti al servizio della nettezza urbana" di cui all' art. 4, punto 6, del regolamento.
8 E' necessario, in primo luogo, ricordare che l' art. 4 del regolamento enumera talune categorie di trasporti escluse dal suo campo d' applicazione. Stabilendo, così, una deroga al regime generale, l' art. 4 non può essere interpretato in modo da estendere i suoi effetti al di là di quanto è necessario per assicurare la tutela degli interessi che mira a garantire. Inoltre, la portata delle deroghe previste dev' essere determinata tenendo conto delle finalità del regolamento (v. sentenza 25 giugno 1992, causa C-116/91, [OSCURATO:PERSONA], Racc. pag. I-4071, punto 12).
9 In relazione agli interessi dei quali l' art. 4, punto 6, del regolamento vuole garantire la tutela, si deve osservare che le deroghe previste da questa disposizione si basano sulla natura dei servizi ai quali sono adibiti i veicoli. A questo proposito, risulta dall' elenco figurante all' art. 4, punto 6, del regolamento che i servizi considerati da questa disposizione costituiscono tutti servizi generali di interesse pubblico (sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 13).
10 Come risulta dal suo primo 'considerando' , il regolamento mira ad armonizzare le condizioni di concorrenza e a migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale.
11 Tenuto conto di questi obiettivi, principalmente di quello relativo al miglioramento della sicurezza stradale, si deve interpretare la nozione di "servizio della nettezza urbana" nel senso che essa comprende soltanto la raccolta di rifiuti da un luogo nel quale sono stati collocati. I veicoli adibiti a questa attività effettuano tragitti limitati di breve durata, e quindi il trasporto riveste carattere accessorio rispetto alla raccolta. Il trasporto di rifiuti che non presenti queste caratteristiche non può essere ricompreso nella deroga. Spetta al giudice nazionale valutare in ogni fattispecie ad esso sottoposta se tale sia il caso.
12 Inoltre, dal momento che i servizi di cui all' art. 4, punto 6, sono di interesse generale, si devono definire rifiuti ai sensi della presente disposizione i rifiuti di natura tanto domestica quanto commerciale, così come rifiuti speciali, in quanto la loro rimozione risponde a un' esigenza di interesse generale. Questa interpretazione è del pari conforme all' obiettivo dell' armonizzazione delle condizioni di concorrenza, senza ostacolare, tuttavia, l' applicazione di disposizioni più specifiche relative a taluni tipi di rifiuti, quali l' art. 13, n. 1, lett. d), del regolamento, riguardante il trasporto di rifiuti di animali.
13 Nei limiti così definiti, sono ricompresi nell' art. 4, punto 6, del regolamento anche la circolazione a vuoto dei veicoli e il loro spostamento per la preparazione dei trasporti.
14 Infine, affinché i veicoli di cui trattasi fruiscano dell' esenzione, non è necessario che essi siano utilizzati direttamente dalle autorità pubbliche. Il regolamento n. 3820/85 ha lo scopo di rendere più flessibile il regolamento (CEE) del Consiglio 25 marzo 1969, n. 543, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 77, pag. 49). Contrariamente alla disposizione in luogo della quale subentra, vale a dire l' art. 4, punto 4, del regolamento n. 543/69, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 12 dicembre 1977, n. 2827, recante modifica del regolamento (CEE) n. 543/69 (GU L 334, pag. 1), l' art. 4, punto 6, del regolamento n. 3820/85 non fa più riferimento ai "veicoli utilizzati da altre autorità pubbliche per servizi pubblici". Conseguenza di questa modifica della lettera della disposizione è che possono beneficiare della deroga sia le autorità pubbliche sia le imprese private che effettuano, sotto il controllo delle prime, un servizio generale di interesse pubblico.
15 Si deve quindi risolvere la questione nel senso che la nozione di "veicoli adibiti al servizio della nettezza urbana" di cui all' art. 4, punto 6, del regolamento dev' essere interpretata nel senso che comprende i veicoli adibiti alla raccolta di rifiuti di tutti i tipi che non costituiscano oggetto di una disciplina più specifica, nonché al loro trasporto a breve distanza, nell' ambito di un servizio generale di interesse pubblico effettuato direttamente dalle autorità pubbliche o da imprese private sotto il controllo di queste.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
16 Le spese sostenute dai governi francese e del [OSCURATO:PERSONA] nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal [OSCURATO:PERSONA] de police di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 31 gennaio 1995, dichiara:
La nozione di "veicoli adibiti al servizio della nettezza urbana" di cui all' art. 4, punto 6, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, dev' essere interpretata nel senso che comprende i veicoli adibiti alla raccolta di rifiuti di tutti i tipi che non costituiscano oggetto di una disciplina più specifica, nonché al loro trasporto a breve distanza, nell' ambito di un servizio generale di interesse pubblico effettuato direttamente dalle autorità pubbliche o da imprese private sotto il controllo di queste.